CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. FEDERICO MANCINI
del 24 aprile 1986
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Con sentenza 16 aprile 1985 il College van Beroep voor het Bedrijfsleven vi chiede di interpretare alcune norme del regolamento n. 2772/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 56) in materia di commercio comunitario delle uova.
In data 5 gennaio 1985, il Tuchtgerecht van de Stichting Scharreleieren-Controle (consiglio di disciplina dell'ente per il controllo delle uova di gallina ruspante) irrogò all'impresa De Groothandel in, Im- en Export van Eieren en Eiprodukten Wulro BV (di seguito: «Wulro») un'ammenda di 7500 HFL. L'addebito mossole era di aver posto in commercio nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1983 un notevole quantitativo di uova prodotte in batteria, ma recanti sulla confezione la parola « scharreleieren » (uova di gallina ruspante), e di avere così violato gli articoli 2, n. 1, e 3, n. 1, del regio decreto 19 ottobre 1978« sulle qualità delle uova di gallina ruspante » (Landbouwkwaliteitsbesluit scharreleieren). Secondo tali norme, infatti, la dizione « scharreleieren » può essere applicata unicamente sulle uova prodotte in stabilimenti nei quali le galline non siano tenute in batteria, ma godano, per quanto concerne lo spazio, il cibo, il terreno e vari altri fattori, di condizioni simili a quelle in cui vivono i volatili da cortile. La detta dizione è poi protetta da un marchio di controllo, amministrato dalla stessa Stichting.
Investito del ricorso promosso dalla Wulro contro la sanzione, il College van Beroep ritenne necessario, ai sensi dell'articolo 177 trattato CEE, sottoporvi d'ufficio il seguente quesito: « Se il regolamento del Consiglio n. 2772/75 debba essere interpretato nel senso che è con esso incompatibile un complesso di norme nazionali da cui sia ammessa e tutelata la dizione “ uova di gallina ruspante (...) ” finché in ordine a tale dizione non vengano adottate disposizioni comunitarie secondo la procedura di cui all'articolo 17 regolamento del Consiglio n. 2771/75?» (GU L n. 282 dell'1.11.1975, pag. 49).
2.
Nel corso del procedimento davanti alla nostra Corte hanno presentato osservazioni scritte la Commissione delle Comunità europee e il governo dei Paesi Bassi. A provocare il varo del decreto controverso — ci ha detto quest'ultimo — furono le pressioni esercitate dalle associazioni per la protezione degli animali e per la difesa dei consumatori in favore di misure atte a combattere i sistemi industriali di allevamento del pollame in batteria. Non c'è dubbio che la soluzione più semplice sarebbe consistita nel vietare tout court i detti sistemi. Il legislatore olandese preferì invece istituire e introdurre nel commercio la dizione « uova di gallina ruspante », così battendo una strada meno diritta, ma, a suo avviso, altrettanto efficace. Tale dizione, che può essere utilizzata solo dalle imprese munite di impianti in grado di assicurare ai polli particolari condizioni di vita, avrebbe infatti garantito il benessere di questi animali, posto un minimo di restrizioni alla produzione e alla commercializzazione delle uova e avvantaggiato i consumatori fornendo loro precise notizie sull'origine del prodotto.
Muovendo da queste premesse, il governo dell'Aia sostiene che il decreto de quo è senz'altro compatibile col diritto comunitario. In tema di allevamento del pollame e di provenienza delle uova, infatti, disposizioni comunitarie (per di più ricalcate sul modello olandese) sono intervenute solo qualche mese fa, col regolamento 12 luglio 1985, n. 1943/85 (GU L n. 181 del 13.7.1985, pag. 34); ma all'epoca dei fatti di causa esse erano inesistenti. Ne consegue che gli Stati membri potevano legittimamente porre in essere e mantenere in vigore un regime come quello controverso, naturalmente purché non derogassero alle norme sull'organizzazione comune del mercato o non ne pregiudicassero l'efficacia. In tal senso, del resto, si esprime la costante giurisprudenza della Corte (vedasi sentenze 1° aprile 1982, cause riunite da 141 a 143/81, Holdijk, Racc. 1982, pag. 1299, e 7 febbraio 1984, causa 237/82, Jongeneel Kaas, Racc. 1984, pag. 483).
3.
Questa tesi non può essere condivisa. Ricordo anzitutto che, secondo l'articolo 2, n. 2, del regolamento n. 2771/75, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, il Consiglio si era impegnato ad adottare « norme di commercializzazione (delle uova, concernenti) la classificazione per categoria di qualità e di peso, l'imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione e la marcatura ». Nei suoi propositi, infatti, tali norme avrebbero contribuito « a migliorare (con vantaggio dei produttori, dei commercianti e dei consumatori) la qualità delle uova e a facilitarne quindi lo smercio ».
Il legislatore comunitario tenne fede a queste promesse emanando il regolamento n. 2772/75, che distingue le uova in tre categorie commerciali secondo un criterio qualitativo decrescente: categoria A, « uova fresche »; categoria B, « uova conservate »; categoria C, « uova declassate destinate all'industria » (articolo 6 e considerandi nn. 4 e 8). Ogni categoria è contraddistinta da un marchio apposto sulle uova e/o sulle confezioni, a cui possono aggiungersi indicazioni riguardanti il peso, la data dell'imballaggio e i segni distintivi dell'impresa. Altre stampigliature sono invece proibite (articoli 15 e 21), perché potrebbero « modificare le condizioni degli scambi nella Comunità » (considerando n. 15) e — aggiungo io — confondere i consumatori. Il controllo sul rispetto di tali norme e l'adozione di misure dirette a perseguire le trasgressioni sono affidate alle autorità degli Stati membri (articoli 26 e 29). Infine, tutte le « misure (nazionali) volte a garantire l'applicazione uniforme delle (dette) disposizioni (...) sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del regolamento n. 2771/75 », che importa una stretta cooperazione fra gli Stati e la Commissione, nell'ambito di un comitato comune di gestione appositamente costituito (articolo 30).
Dal quadro così tracciato risulta con chiarezza che, ai sensi dell'articolo 2, n. 2, regolamento n. 2771/75 e dopo l'emanazione del regolamento n. 2772/75, gli Stati membri non potevano più porre in modo unilaterale norme relative alla vendita delle uova, a rischio di pregiudicare i risultati ottenuti con quest'ultima fonte e, più in generale, il progresso della normativa comunitaria verso un uniforme miglioramento della qualità e della commercializzazione delle uova nel mercato comune. Obiettare a tutto ciò, come fa il governo dell'Aia, che il decreto del 1978 vuol favorire non il commercio delle uova, ma il benessere delle galline equivale a smentire il legislatore. Nel formulare il quesito sottopostovi, infatti, lo stesso giudice del rinvio ha messo in rilievo che le nuove « norme riguardanti le indicazioni e le modalità di produzione relative alle uova di gallina ruspante » furono adottate allo scopo preciso di « favorirne la vendita » (così, dal preambolo del citato decreto).
Ma neppure si dica che a legittimare retroattivamente la disciplina controversa è stato lo stesso Consiglio, riprendendone alcuni aspetti negli emendamenti di cui ha fatto oggetto il regolamento n. 2772/75. Come osserva la Commissione, tali modifiche si sono potute realizzare solo dopo che le dizioni relative al sistema di produzione e all'origine delle uova erano state uniformate nel quadro della procedura comunitaria a cui ho or ora alluso. Era infatti necessario impedire che denominazioni del genere, fino a poco prima scarsamente note e difficilmente controllabili, potessero « indurre in errore l'acquirente » e compromettere « la fluidità del mercato» [articolo 21, come modificato dal regolamento 19 giugno 1984, n. 1831/84 (GU L 172 del 30.6.1984, pag. 2)]. Ed è per questi motivi che il regolamento n. 1943/85 limita oggi la possibilità di applicare la dizione « uova di galline allevate al suolo » ai soli prodotti della categoria A, cioè a uova munite di una qualifica che il consumatore comunitario conosce ormai bene.
Questi rilievi confermano che l'introduzione da parte del legislatore olandese di norme concernenti la qualità e il commercio delle uova di gallina ruspante ebbe luogo in contrasto con la competenza esclusiva spettante in materia alla Comunità. La relativa dizione, come il marchio di controllo, erano dunque incompatibili con le norme del regolamento n. 2772/75.
4.
Per tutte le considerazioni che precedono, vi propongo di rispondere come segue al quesito posto, con sentenza 16 aprile 1985 dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven nella causa promossa dalla Wulro per la sanzione inflittale dal Tuchtgerecht van de Stichting Scharreleieren-Controle:
« Il regolamento n. 2772/75, nel testo rimasto in vigore fino alle modifiche introdotte dal regolamento n. 1831/84, va interpretato nel senso che sono con esso incompatibili norme nazionali da cui sia stata ammessa e tutelata la dizione commerciale “ uova di gallina ruspante ”. »
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