CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. FEDERICO MANCINI
del 25 febbraio 1986
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Nel quadro di una controversia che oppone il signor Emir Gül al Regierungspräsident di Düsseldorf, il Venvaltungsgericht di Gelsenkirchen vi chiede d'interpretare alcune norme del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, in tema di libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2, e rettifica: GU L 295, pag. 12). Il giudice a quo vuol sapere in particolare se un cittadino di un paese terzo può pretendere di ottenere l'autorizzazione ad esercitare la professione medica nello Stato membro in cui risiede con la moglie, che a sua volta è lavoratrice subordinata e possiede la cittadinanza di un altro Stato membro.
2.
Il signor Gül è un cittadino cipriota di origine turca, coniugato dal 1971 con una cittadina britannica che, secondo il British Nationality Act 1971, ha il diritto di risiedere (« right of abode ») nel Regno Unito. Dal matrimonio sono nati tre figli, anch'essi cittadini britannici. Il Gül si è laureato in medicina all'università di Istanbul e, dal 1o ottobre 1977, ha ottenuto nella Repubblica federale di Germania l'autorizzazione ad esercitare temporaneamente la professione medica per specializzarsi in anestesiologia. Prima che tale permesso gli fosse accordato, egli aveva assunto l'impegno formale di rientrare in patria — o, se possibile, di recarsi in un paese in via di sviluppo — dopo aver ottenuto la specializzazione o in caso d'interruzione degli studi.
L'autorizzazione venne rinnovata a tre riprese (20 giugno 1979, 8 luglio 1981, 6 luglio 1982) e ogni volta il Gül fu avvertito che non avrebbe potuto contare su ulteriori proroghe. In data 25 ottobre 1982 l'ordine dei medici della Renania del Nord gli conferì il diploma di anestesista. Successivamente egli sollecitò il rilascio di un'autorizzazione permanente dichiarando che intendeva rimanere con la famiglia in Germania e acquisire la cittadinanza tedesca. Il Regierungspräsident di Düsseldorf prorogò allora l'autorizzazione provvisoria fino al 31 marzo 1983. Una nuova richiesta di rinnovo, in cui il Gül assicurava che non avrebbe domandato altre proroghe, fu dapprima respinta dall'autorità amministrativa (1° febbraio) e poi accolta fino al 31 dicembre dello stesso anno sia perché il Marienhospital Altenessen continuava ad aver bisogno delle sue prestazioni, sia perché la signora Gül stava portando a termine una difficile gravidanza.
Con lettere 5 luglio e 3 settembre 1983 il Gül reiterò la richiesta di un'autorizzazione permanente, ma questa volta osservando che, per la cittadinanza britannica dei propri familiari e l'attività professionale del coniuge, l'articolo 11 del regolamento n. 1612/68 gli dava il diritto di esercitare un'attività subordinata in Germania. Nelle due note il Gül rilevò inoltre che il proprio permesso di soggiorno sarebbe scaduto il30 settembre 1986, che lo stipendio della moglie, impiegata come parrucchiera, non bastava ad assicurare alla sua famiglia un'esistenza dignitosa e che, ove l'autorizzazione non gli fosse stata concessa, egli sarebbe stato costretto a far ritorno in Turchia ovvero a Cipro.
Con lettera 19 ottobre 1983 il Regierungspräsident informò il Gül che considerava la sua domanda come intesa ad ottenere l'abilitazione alla professione; e, poiché le leggi vigenti non permettevano di darle seguito, gli chiese se intendesse confermarla. Rispondendogli il 19 ottobre 1983, il Giil precisò che la propria istanza mirava ad una proroga dell'autorizzazione per due anni. Con provvedimento 2 novembre 1983, l'amministrazione respinse la domanda ritenendola priva dei presupposti stabiliti dal § 10, nn. 2 e 3 della Bundesärzteordnung 1977 (di seguito « BAO »). Il Regierungspräsident rilevò che, secondo la prassi, ai medici stranieri coniugati con un cittadino tedesco e titolari di un impiego, veniva concessa l'autorizzazione a norma del § 10, n. 3, BAO, poiché essi godevano del diritto di soggiorno. La stessa prassi, peraltro, escludeva da tale concessione i medici stranieri coniugati con cittadini di uno Stato membro della CEE, potendocisi attendere che essi avrebbero esercitato la professione nella patria del coniuge e che, nonostante il suo diritto di stabilirsi in Germania, quest'ultimo avrebbe finito col tornare nello Stato d'origine.
Il Giil fece opposizione e, quando il suo reclamo fu respinto, adì il Verwaltungsgericht di Gelsenkirchen chiedendo che l'atto del 2 novembre 1983 fosse annullato e che l'autorità amministrativa fosse obbligata ad accordargli un'autorizzazione sine die o per un periodo di due anni. Con ordinanza 6 marzo 1984, accogliendo la domanda di misure cautelari che il Giil aveva introdotto parallelamente al ricorso principale e ritenendo di dover applicare la disciplina comunitaria, il giudice adito ingiunse al Regierungspräsident di concedere un'autorizzazione provvisoria con efficacia biennale; la subordinò peraltro alla condizione che la moglie del Giil continuasse a svolgere un lavoro dipendente in territorio tedesco.
Pronunciandosi sull'appello interposto dall'amministrazione contro la misura cautelare e persuasa che questa si fondasse su un'erronea applicazione delle norme comunitarie, la III sezione dell'Oberverwaltungsgericht di Münster la annullò con ordinanza 19 settembre 1984. Ma, ripreso il procedimento principale, la VII sezione del Verwaltungsgericht di Gelsenkirchen ne ordinò la sospensione (28 marzo 1985) e, ai sensi dell'articolo 177 trattato CEE, vi sottopose le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se il diritto — spettante al cittadino di uno Stato terzo a norma dell'articolo 11 regolamento 15 ottobre 1968, n. 1612 — di accedere a qualsiasi attività subordinata su tutto il territorio dello Stato membro interessato implichi anche il diritto al rilascio di una particolare autorizzazione all'esercizio di una professione, quando, secondo l'ordinamento interno, questa possa esser intrapresa ed esercitata solo in base ad un'autorizzazione concessa conformemente a specifiche norme professionali (qui, relative alla professione medica), sempre che l'interessato possieda gli altri requisiti necessari.
2)
In caso di risposta affermativa al quesito sub 1 :
Se il cittadino di un o Stato terzo a cui spetti il diritto sancito dall'articolo 11, possa valersi dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, primo trattino, di detto regolamento.
3)
In caso di risposta affermativa al quesito sub 2:
Se il medesimo articolo 3, paragrafo 1, primo comma, primo trattino, attribuisca il diritto al trattamento nazionale in fatto di accesso all'impiego e di suo esercizio al cittadino di uno Stato terzo titolare del diritto sancito dall'articolo 11. In caso di risposta negativa, quale significato giuridico abbia la suddetta disposizione.
4)
In caso di risposta affermativa ai quesiti sub da 1 a 3:
Se, per apprezzare l'attitudine discriminatoria rispetto agli stranieri della disciplina legislativa, regolamentare e amministrativa e delle prassi amministrative nazionali in fatto di accesso ad una professione, sia sufficiente esaminare isolatamente le disposizioni da applicarsi nel caso concreto (qui, il § 10 della BÄO, da ultimo modificata il 16 agosto 1977: BGBl. I, pag. 1581), o se occorra una valutazione complessiva di tutte le norme interne concernenti l'accesso a detta professione e dei loro effetti reciproci (qui, soprattutto il combinato disposto dei §§ 2, 3 e 10 BÄO e dell'articolo 12 legge fondamentale della Repubblica federale di Germania).
5)
In caso di risposta affermativa ai quesiti sub da 1 a 3:
Se il diritto al trattamento nazionale sussista, per quanto riguarda l'accesso all'attività di medico e il suo esercizio, anche qualora il cittadino di uno Stato terzo a cui spetti il diritto sancito dall'articolo 11 del regolamento possieda solo « un altro titolo » secondo il combinato disposto degli articoli 1, n. 5, e 6 direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/363, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di medico (GU L 167, pag. 14), in base al quale lo Stato membro consente, a norma delle disposizioni interne, l'accesso all'attività di medico e il suo esercizio ai propri cittadini e ai cittadini di tutti gli altri Stati membri.
6)
In caso di risposta negativa al quesito sub 5:
Se al cittadino di uno Stato terzo — che sia titolare del diritto sancito dall'articolo 11 regolamento n. 1612/68, abbia esercitato per sei anni, in base ad un titolo conseguito in uno Stato terzo, l'attività di medico nel suddetto Stato membro, col permesso di questo, e abbia ivi ottenuto un titolo di medico specialista conforme all'articolo 2 della direttiva 75/363 — uno Stato membro possa ancora opporre il mancato adempimento delle condizioni per l'accesso alla professione medica e per il suo esercizio a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva ».
3.
Per una migliore comprensione della domanda pregiudiziale è opportuno riassumere la normativa tedesca in fatto di accesso alla professione medica e la pertinente disciplina comunitaria. La prima è contenuta nella già citata BÄO. Ai sensi del suo § 2, n. 1, chi intenda esercitare la professione medica dev'essere titolare di un'abilitazione. Al rilascio di quest'ultima, peraltro, hanno diritto, purché soddisfino alcune condizioni, solo tre categorie di soggetti: i cittadini tedeschi (ai sensi dell'articolo 116 legge fondamentale), gli altri cittadini comunitari e gli apolidi. I cittadini degli Stati terzi possono invece ottenerla solo in casi particolari (ad esempio, quando ricorra l'interesse pubblico in materia di sanità: § 3, n. 3, della BÄO).
In mancanza di abilitazione, è possibile esercitare provvisoriamente la professione medica sulla base di un'autorizzazione (§ 10 della BÄO). Essa viene concessa per un periodo massimo di quattro anni, ma è prorogabile a discrezione dell'autorità amministrativa che verifica se la proroga sia utile a migliorare la proporzione fra numero di medici e numero di abitanti, eventualmente in una determinata regione. A seguito di una novella del marzo 1985, che ha modificato il § 10, n. 3, sono divenuti motivi di proroga anche la concessione dell'asilo politico al richiedente e il matrimonio di costui con un cittadino tedesco. Già prima che essa fosse emanata, tuttavia, questo secondo evento era stato riconosciuto come suscettibile di dar luogo a proroga da una circolare del ministero del Lavoro, della Sanità e degli Affari sociali del Land Renania del Nord-Westfalia (Ministerialblatt, n. 78, 6.4.1980, pag. 1751).
Merita sottolineare che le differenze fra abilitazione e autorizzazione sono notevoli, anche a prescindere dal carattere discrezionale del secondo provvedimento. Per il rilascio di questo, infatti, basta che il richiedente abbia una formazione medica « completa »; il primo, al contrario, suppone che fra la formazione del richiedente e quella che si riceve in Germania vi sia equipollenza.
Sul versante co munitario, viene in primo piano il regolamento n. 1612/68. Com'è noto, secondo il suo 5° considerando, la libertà di circolazione « richiede (...) che sia assicurata di diritto e di fatto la parità di trattamento per tutto ciò che si riferisce all'esercizio (...) di un'attività subordinata (...) e che siano (...) eliminati gli ostacoli (...) alla mobilità dei lavoratori, specie per quanto riguarda il diritto [del] lavoratore di farsi raggiungere dalla famiglia e le condizioni d'integrazione della famiglia nella società del paese ospitante ». In questo spirito, l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, primo trattino, dispone che « (...) non sono applicabili le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o le pratiche amministrative di uno Stato membro che limitano o subordinano, a condizioni non previste per i nazionali, la domanda o l'offerta d'impiego, l'accesso all'impiego ed il suo esercizio da parte degli stranieri ». Ai fini della nostra causa, peraltro, la norma centrale è quella dell'articolo 11. Essa recita: « il coniuge ed i figli minori di anni 21 o a carico di un cittadino di uno Stato membro che eserciti sul territorio di uno Stato membro un'attività subordinata, o non subordinata, hanno il diritto di accedere a qualsiasi attività subordinata sul territorio di tale Stato, anche se non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro ».
4.
Veniamo ai quesiti. Nel primo, il giudice a quo chiede se la garanzia che la norma appena citata attribuisce al cittadino di un paese terzo implichi il diritto di essere autorizzati all'esercizio di una professione, quando le norme professionali di uno Stato membro limitano tale esercizio solo a chi sia munito di un'autorizzazione concessa dall'autorità amministrativa. La risposta dipende dall'interpretazione che deve darsi dei termini — « hanno il diritto di accedere a qualsiasi attività subordinata » — con cui l'articolo 11 enuncia la detta garanzia. Occorre domandarsi in particolare se sia fondata la differenza che il Regierungspräsident ravvisa fra accesso al mercato generale del lavoro e accesso ad impieghi per cui siano previste specifiche autorizzazioni professionali.
D'accordo col signor Giil e con la Commissione delle Comunità europee, sono convinto che contro la tesi dell'autorità amministrativa, secondo cui l'articolo 11 riguarda unicamente l'accesso al mercato generale del lavoro, militano insuperabili argomenti di ordine letterale e teleologico. I primi sono noti. Il Regierungspräsident può far leva sulla versione tedesca della norma che effettivamente differenzia tra « eine Tätigkeit im Lohn- oder Gehaltsverhältnis ». Per contro, le altre versioni (francese: toute activité; inglese: any activity; italiana: qualsiasi attività) escludono con ogni evidenza che si possa distinguere tra i due ordini di accesso. In questo senso, del resto, è orientata la vostra sentenza 13 febbraio 1985, causa 267/83, Diatta (Race. 1985, pag. 567, punto 19).
Questa conclusione trova poi una vigorosa conferma nelle finalità della fonte in cui l'articolo 11 è inserito. Fondato sull'articolo 49 del trattato, il regolamento n. 1612/68 mira ad attuare compiutamente la mobilità dei lavoratori subordinati, assicurando ai migranti lo stesso trattamento di cui godono i nazionali. Tale eguaglianza, peraltro, opera anche oltre i confini del rapporto di lavoro. Come ha rilevato l'avvocato generale Trabucchi concludendo in causa 7/75, Coniugi F./Belgio (Racc. 1975, pag. 695), « il lavoratore (...) non poteva essere considerato dal diritto comunitario — così come non lo è nei diritti interni — [un semplice] fornitore di lavoro, ma è riguardato nella sua complessità umana. In tale prospettiva, il legislatore (...) non si è preoccupato soltanto di garantirgli il diritto di eguaglianza di remunerazione e di prestazioni sociali attinenti al rapporto di lavoro, ma ha anche avuto cura di riconoscere l'esigenza che siano eliminati gli ostacoli che si oppongono alla mobilità dei lavoratori per quanto attiene, fra l'altro, alle ” condizioni d'integrazione della famiglia nella società del paese ospitante”« (cfr. il già citato 5° considerando).
Stando così le cose, la funzione dell'articolo 11 sarebbe compromessa se non si consentisse al cittadino di un paese terzo, coniuge di un cittadino comunitario, di accedere al posto di lavoro subordinato che egli scelga in coerenza con la propria formazione professionale. Gli si vieti infatti di occuparlo: l'impedimento così posto in essere renderà quanto meno più difficile l'integrazione della famiglia nello Stato in cui è migrato il suo coniuge e per ciò stesso si ripercuoterà negativamente sulla libertà di circolazione che l'articolo 48 del trattato garantisce a quest'ultimo. In altre parole, esso costituirà uno dei tipici ostacoli che il legislatore del regolamento n. 1612/68 ha inteso rimuovere.
Concludendo su questo punto, dirò dunque che l'espressione « qualsiasi attività subordinata » non può non riferirsi a tutte le attività professionali svolte nel quadro di un rapporto di lavoro subordinato, comprese quelle per cui le norme regolatrici di una determinata professione prevedono un'autorizzazione amministrativa. È ovvio infatti che se esse fossero escluse, se la loro disciplina fosse sottratta ai princìpi del diritto comunitario, gli Stati membri potrebbero privare d'ogni effetto utile, per vasti settori d'impiego, il diritto di libera circolazione sancito dall'articolo 48.
Né si obietti che nel caso dell'accesso alla professione medica il riconoscimento di tale diritto è soggetto ad eccezioni giustificate da motivi di sanità pubblica. Il Regierungspräsident, che vi ha proposto questa tesi, non si è preoccupato di ancorarla a congrui sostegni logici; in particolare non ha spiegato perché, secondo la prassi seguita nel Land Renania del Nord-Westfalia, l'eccezione valga per i cittadini dei paesi terzi che siano coniugati con un cittadino di uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale e non si applichi ai loro omologhi che abbiano la ventura di aver contratto matrimonio con un cittadino tedesco.
5.
Il secondo quesito attiene al rapporto fra gli articoli 11 e 3, paragrafo 1, primo comma, primo trattino del regolamento n. 1612/68. In particolare, il giudice del rinvio vuol sapere se il cittadino di uno Stato terzo titolare del diritto sancito dalla prima norma possa giovarsi anche della seconda: a cui stregua, come ho già ricordato, « non sono applicabili le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o le pratiche amministrative di uno Stato membro che limitino o subordinino [l'accesso all'impiego] a condizioni non previste per i nazionali ». Ritengo che il quesito debba avere risposta affermativa. In tal senso vi suggeriscono di pronunciarvi anche il ricorrente nel giudizio principale e la Commissione. Coincidenti nel risultato, peraltro, le loro tesi divergono quanto all'argomento su cui fondarlo.
Ad avviso dell'istituzione, il titolo I (articoli da 1 a 6) del regolamento, che disciplina l'accesso all'impiego, riguarda i soli cittadini comunitari: l'articolo 3, paragrafo 1, 1° comma, primo trattino, non si applica quindi ai cittadini di Stati terzi. Costoro sono invece contemplati dall'articolo 11, che fa parte di un altro titolo — il III — relativo alla famiglia dei lavoratori. Secondo il sistema del regolamento, tuttavia, il coniuge di un lavoratore comunitario, quale che sia la sua nazionalità, è titolare di diritti derivati la cui latitudine corrisponde a quella dei diritti primari che si riconoscono al lavoratore. Alla luce di questa regola generale e tenuto conto del suo rapporto con l'articolo 48 del trattato, l'articolo 11 comporta dunque — pur non dicendolo in modo esplicito — che anche i cittadini degli Stati terzi coniugati con un lavoratore comunitario hanno diritto ad un trattamento eguale in fatto di accesso all'impiego.
La difesa del Giil batte un'altra strada, che a me pare meno barocca e più persuasiva. Se è vero, infatti, che l'articolo 3 figura nel titolo concernente l'accesso all'impiego e che l'articolo 11 compare nel titolo dedicato alla famiglia dei lavoratori, è del pari innegabile che il secondo disposto menziona espressamente il diritto di « accedere » a qualsiasi attività. Va inoltre osservato che l'articolo 3 sancisce l'eguaglianza di trattamento fra nazionali e « stranieri » : una categoria, questa, che nel sistema del regolamento comprende i cittadini comunitari e i cittadini di Stati terzi menzionati dall'articolo 11. Ne viene che, dovendosi la nostra fonte considerare una compagine normativa coerente e razionale, l'articolo 3 non può non riferirsi anche al cittadino di Stato terzo che sia coniugato con un cittadino comunitario.
6.
Il terzo quesito mira ad accertare se al cittadino di Stato terzo a cui spetti il diritto sancito dall'articolo 11, il citato articolo 3, paragrafo 1, attribuisca il trattamento nazionale per quanto riguarda l'accesso all'impiego e il suo esercizio.
Ho or ora chiarito che ai titolari del diritto ex articolo 11 la regola dell'articolo 3 si applica pienamente. Nei loro confronti le norme e le prassi che limitano o subordinano a condizioni non previste per i nazionali l'accesso all'impiego o il suo esercizio sono dunque paralizzate. A questa ovvia conclusione giova aggiungere che:
a)
l'elencazione di tali norme o prassi contenuta nel paragrafo 2 dell'articolo 3 va considerata non tassativa, ma esemplificativa, come prova l'avverbio « in particolare » che figura nella frase introduttiva del disposto;
b)
che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, la sola restrizione ammissibile è il possesso delle conoscenze linguistiche richieste in relazione alla natura dell'impiego offerto.
7.
Col quarto quesito il Verwaltungsgericht chiede fino a che punto occorra spingere l'esame del diritto interno per stabilire se le norme in tema di accesso a una professione siano discriminatorie rispetto agli stranieri. Nell'ordinanza di rinvio si osserva infatti che, nonostante la sua apparente neutralità, il § 10 della BÄO costituisce uno strumento di controllo dell'occupazione specificamente predisposto a vantaggio dei medici nazionali.
È pacifico che, ai sensi dell'articolo 177 trattato CEE, la nostra Corte non è competente a interpretare norme di diritto interno, né a pronunciarsi sulla loro compatibilità col diritto comunitario. Spetterà dunque al giudice nazionale verificare se le disposizioni interne concernenti l'accesso alla professione medica discriminino, apertamente o in modo dissimulato, nei confronti dei soggetti contemplati dall'articolo 11 del regolamento n. 1612/68. Come ha rilevato la Commissione, nel compiere tale esame, il giudice dovrà mettere a confronto le situazioni giuridiche dei nazionali e quelle dei beneficiari dell'articolo 11, nonché le modalità di applicazione della normativa interna ai cittadini di paesi terzi, coniugati con nazionali o con cittadini di altri Stati membri. Così, sarà utile che egli accerti se a sostegno del rifiuto di autorizzare i detti beneficiari all'esercizio della professione medica, si facciano valere considerazioni relative, per esempio, al fabbisogno di medici rispetto alla popolazione residente.
Sempre al fine di orientare il giudice a quo, è opportuno mettere in rilievo che i diritti garantiti dal trattato e dalle fonti relative alla sua applicazione, non sono rinunciabili da parte dei titolari.
8.
Obiettivo del quinto quesito è stabilire se il diritto al trattamento nazionale sussiste anche quando il cittadino di uno Stato terzo beneficiario dell'articolo 11 possieda solo un « altro titolo », ai sensi degli articoli 1, paragrafo 5, e 6 della direttiva 75/363, del 16 giugno 1975.
Sul punto mi limito a rilevare che: a) la fonte richiamata dal giudice a quo fa parte di un sistema precipuamente destinato a riconoscere i diplomi degli Stati membri in vista del coordinamento fra le disposizioni concernenti le attività di medico; b) essa non si applica direttamente ai diplomi rilasciati da Stati terzi; il suo articolo 1, paragrafo 5, riconosce peraltro agli Stati membri la facoltà di accordare l'accesso alla professione di medico anche ai titolari di diplomi ottenuti in uno Stato terzo (articolo 1, paragrafo 5); e) l'atto in questione non è comunque costitutivo di diritti concernenti la libertà di circolazione. La regola del trattamento nazionale e, di qui, l'inopponibilità di ostacoli al riconoscimento dei titoli di studio vanno dunque direttamente dedotte dall'articolo 48, 2° comma, trattato CEE (supra, n. 4), soprattutto quando lo Stato abbia esercitato la facoltà di cui sub b).
Tenuto conto delle precedenti risposte, il sesto quesito appare privo di oggetto.
9.
Per tutte le considerazioni che precedono vi suggerisco di rispondere come segue ai quesiti posti, con ordinanza 28 maggio 1985, dalla VII sezione del Verwaltungsgericht di Gelsenkirchen nella causa dinanzi ad essa pendente fra il signor Emir Gül e il Regierungspräsident di Düsseldorf:
1)
L'articolo 11 del regolamento n. 1612/68 va interpretato nel senso che conferisce ai coniugi dei cittadini di uno Stato membro residenti in altro Stato membro ed ivi occupati in un'attività subordinata o non subordinata, il diritto di esercitare qualsiasi attività subordinata in detto Stato. Tale diritto si estende alle attività per il cui esercizio è previsto, in base all'ordinamento interno, un'autorizzazione amministrativa concessa, secondo norme professionali specifiche, a condizione che l'interessato possieda tutti i requisiti necessari.
2)
Il cittadino di uno Stato terzo a cui si applica l'articolo 11 del regolamento n. 1612/68 può giovarsi dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, primo trattino della medesima fonte.
3)
L'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1612/68 conferisce al beneficiario dell'articolo 11 il diritto al trattamento nazionale.
4)
Spetta al giudice nazionale sottoporre a una valutazione d'assieme tutte le norme che riguardano l'accesso alla professione medica per accertare se esse, producano effetti discriminatori nei confronti dei non nazionali.
5)
Il diritto al trattamento nazionale implica che i beneficiari dell'articolo 11 del regolamento n. 1612/68 non si vedano opporre ostacoli al riconoscimento dei titoli di studio nel campo della professione medica, soprattutto quando uno Stato membro si sia valso della facoltà prevista dall'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 75/363.
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