Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Con il presente ricorso per inadempimento vi si chiede di constatare :
- che la Repubblica ellenica era tenuta, ai sensi degli artt . 2, 143 e 145 dell' atto di adesione di detto Stato alle Comunità europee ( 1 ), a mettere in vigore fin dal 1° gennaio 1981 "le misure necessarie per conformarsi (...) alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell' art . 189 del trattato CEE (...)" ( 2 ) ( prima censura );
- che la Repubblica ellenica, omettendo di autorizzare la Banque de Paris et des Pays-Bas ( Belgio in prosieguo "Paribas ") a rimpatriare od a riaccreditare su di un conto convertibile i ricavi della liquidazione di fondi investiti in obbligazioni della Banca ellenica di sviluppo industriale ( Hellenic Industrial Development Bank, in prosieguo "HIDB ") ( seconda censura ) ed a rimpatriare gli interessi "maturati", vale a dire quelli derivanti dall' operazione d' investimento, compreso il deposito su conto bloccato dal 1984 al 1986 ( terza censura ), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' atto d' adesione, del trattato CEE e dell' art . 2 della direttiva 11 maggio 1960, come modificata dalla direttiva 18 dicembre 1962 .
2 . In occasione della trattazione orale, la Commissione ha ammesso
- che le due direttive hanno avuto attuazione con decreto del presidente della Repubblica n . 170/86 pubblicato il 19 maggio 1986,
- che, riguardo alla situazione di Paribas, le autorità greche hanno emanato, nelle more del giudizio, nuovi provvedimenti, soddisfacenti sotto il profilo degli obblighi loro imposti dal diritto comunitario .
La Commissione richiama tuttavia la vostra giurisprudenza e fa valere che gli inadempimenti addebitati vanno comunque constatati, poiché essa ha interesse a che gli Stati membri siano posti di fronte alle loro responsabilità, sia nei confronti degli altri Stati membri, sia verso i singoli . Quanto alla seconda ed alla terza censura, rimane da decidere, in particolare, la questione dell' effetto diretto delle direttive frattanto attuate e degli artt . 67, n . 2, o 106, n . 1, del trattato; la Repubblica ellenica ha infatti sostenuto che Paribas non poteva avvalersi direttamente delle disposizioni di dette direttive, dato che non sono né chiare, né incondizionate e che gli Stati membri conservano il diritto di controllare la natura e la legittimità delle operazioni . Per altro verso, nessuna disposizione del decreto del presidente della Repubblica comporta un effetto retroattivo al 1° gennaio 1981 . Sarebbe in via di pubblicazione un nuovo decreto, che riprende quello del 1986, ma introduce tale effetto retroattivo; tuttavia, finché non vi sarà alcunché di certo sul suo contenuto e sulla sua entrata in vigore, la Commissione ritiene di non poter rinunciare, in tutto od in parte, al ricorso .
3 . La vostra giurisprudenza riconosce alla Commissione un interesse a proseguire un' azione per inadempimento, anche ove la normativa dello Stato membro convenuto sia stata modificata in modo soddisfacente, ma dopo la scadenza del termine assegnato nel parere motivato, giacché :
" la sentenza pronunciata dalla Corte in forza degli artt . 169 e 171 del trattato può avere pratica rilevanza come fondamento della responsabilità eventualmente incombente allo Stato membro a causa dell' inadempimento nei confronti di altri Stati membri, della Comunità o dei singoli" ( 3 ).
4 . In merito alla prima censura, la Repubblica ellenica non contesta che le due direttive avrebbero dovuto trovare attuazione fin dall' entrata in vigore dell' atto d' adesione . Su questo punto, l' inadempimento è dunque accertato . Alla luce della giurisprudenza ora citata, ha "pratica rilevanza" che esso venga contestato .
5 . Con le due rimanenti censure, la Commissione ha contestato la prassi seguita dalla Grecia nei soli confronti di Paribas . Nelle risposte ai questiti posti dalla Corte ed in udienza, essa ha indicato che il ricorso è volto non solo a far riconoscere che la Grecia è venuta meno ai suoi obblighi non autorizzando Paribas - che alla fine, ha ottenuto soddisfazione - ad esportare i fondi di cui è causa, ma a far condannare una prassi greca che coinvolge altri casi e, soprattutto, a far accertare che le norme delle direttive di cui è causa sono d' applicazione diretta .
6 . E' lecito desumere dalla vostra giurisprudenza che si può presumere un interesse della Commissione a far dichiarare un inadempimento che non sia stato eliminato alla scadenza del termine assegnato con un parere motivato ( 4 ) e che detta istituzione è la sola a poter valutare l' opportunità di insistere nel ricorso o di rinunciarvi . Ne consegue che l' interesse ad agire della Commissione nel "caso Paribas" non può essere contestato . Quanto al richiamo ad altri esempi analoghi, l' ho inteso nel senso che si potrà far valere la decisione che verrà resa nota nella presente causa nei confronti di qualsiasi prassi dello stesso genere, e non già come domanda di una pronuncia in merito a tali prassi . Una siffatta domanda sarebbe stata, peraltro, irricevibile, poiché nel parere motivato sono stati menzionati unicamente i fatti riguardanti Paribas .
7 . A proposito dell' interesse a far dichiarare direttamente applicabili talune disposizioni di direttive, avete già dichiarato che
" lo scopo ( degli artt . da 169 a 171 ) del trattato è quello di giungere all' effettiva eliminazione degli inadempimenti e dei loro effetti passati e futuri" ( 5 )
e che
" le sentenze pronunciate a norma degli artt . da 169 a 171 hanno in primo luogo lo scopo di definire i doveri degli Stati membri in caso di inosservanza dei loro obblighi" ( 6 ).
Nel caso di specie, dovete pronunciarvi solamente sull' asserita trasgressione di obblighi imposti da atti che vincolano lo Stato membro convenuto, quale che sia, per altro verso, l' efficacia di tali atti nel suo ordinamento interno . La questione dell' effetto diretto è, infatti, estranea al procedimento del ricorso per inadempimento . Ne consegue che l' esame della presente controversia va circoscritto, per le ultime due censure, agli obblighi che incombevano alla Repubblica ellenica in materia di autorizzazione al rimpatrio o di convertibilità dei fondi investiti in titoli da Paribas e dei relativi interessi .
8 . Non v' è dubbio che la seconda censura è fondata . D' altra parte, ciò è stato implicitamente ammesso, nel corso del procedimento, dalle competenti autorità greche, che, alla fine, hanno autorizzato la libera convertibilità di tutti i fondi risultanti dalla liquidazione dell' investimento in titoli effettuato da Paribas . Analogamente, lo Stato convenuto, nella controreplica, ha abbandonato l' argomento principale inizialmente presentato nel controricorso, secondo il quale le operazioni in parola non rientrano nell' ambito d' applicazione delle due direttive, e ha fatto valere, per finire, che l' autorizzazione era stata concessa in ritardo per via del controllo della legittimità e dell' autenticità dell' operazione, esigenza che non può far scomparire l' inadempimento contestatogli .
9 . Infine, per quanto attiene agli interessi "maturati", si tratti di quelli derivanti dall' investimento, o di quelli prodotti dal deposito sul conto bloccato, essi vanno considerati "pagamenti correnti" ai sensi dell' art . 67, n . 2, del trattato . Il riferimento operato dalla Commissione, in via alternativa, all' art . 106, n . 1, del trattato, è dovuto alla difficoltà pratica di distinguere i pagamenti compresi nell' art . 67, n . 2, dai "pagamenti relativi agli scambi (...) di capitali", sottoposti alla disciplina dell' art . 106, n . 1 . Quest' ultima norma ha un ambito d' applicazione più ristretto di quello dell' art . 67, n . 2, in quanto si applica solo "nella misura in cui la circolazione (...) dei capitali (...) è liberalizzata tra gli Stati membri in applicazione del (...) trattato", mentre tale restrizione manca nell' art . 67, n . 2 . Anche se, nel caso di specie, l' applicazione dell' art . 106, n . 1, sembra sufficiente, trattandosi di interessi relativi ad un' operazione incondizionatamente liberalizzata, penso ci si debba fondare sull' art . 67, n . 2, in quanto norma che comporta effetti più vasti in materia di libera circolazione dei capitali .
10 . Di conseguenza, concludo nel senso che vogliate
- dichiarare che la Repubblica ellenica,
- omettendo di far entrare in vigore dal 1° gennaio 1981 i provvedimenti nazionali necessari per conformarsi alle disposizioni della direttiva 11 maggio 1960, per l' applicazione dell' art . 67 del trattato CEE, come integrata ed emendata dalla direttiva 63/21 del 18 dicembre 1962,
- negando alla Banque de Paris et des Pay-Bas ( Belgio ) l' autorizzazione a rimpatriare liberamente e ad accreditare su un conto convertibile i ricavi della liquidazione di investimenti in titoli nazionali trattati in Borsa,
- omettendo di autorizzare il libero trasferimento fuori dalla Grecia di tutti gli interessi relativi a detti investimenti,
è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt . 2, 143 e 145 dell' atto relativo alle condizioni della sua adesione alle Comunità europee e del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare dell' art . 67, n . 2;
- condannare la Repubblica ellenica alle spese di causa .
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) GU L 291 del 19 novembre 1979 .
( 2 ) Prima direttiva del Consiglio dell' 11 maggio 1960, per l' applicazione
dell' art . 67 del trattato ( GU 12 luglio 1960, pag . 921 ); Seconda direttiva
del 18 dicembre 1962, che completa e modifica la Prima direttiva ( GU 22
gennaio 1963, pag . 62 ).
( 3 ) Sentenza 7 febbraio 1973, causa 39/72, Commissione / Repubblica italiana, Racc . pag . 101, punto 11 della motivazione, confermata
dalle sentenze 20 febbraio 1986, Racc . pag . 1759 ( causa 309/84 ), 5 giugno 1986, Racc . pag . 599 ( causa 103/84 ) e, da ultimo, 17 giugno 1987 ( causa 154/85 ), Commissione / Repubblica italiana, Racc . pag . 2717 .
( 4 ) In tal senso la sentenza 4 aprile 1974, causa 167/73, Commissione / Repubblica francese ( Racc . pag . 359, punto 15 della motivazione : "La
Commissione, nell' esercizio delle competenze di cui è investita in forza
degli artt . 155 e 169 del trattato, non deve dimostrare il proprio interesse
ad agire in quanto, nell' interesse generale della Comunità, essa è tenuta
d' ufficio a vigilare sull' applicazione delle disposizioni del trattato da
parte degli Stati membri ed a far accertare, al fine dell loro abolizione,
la sussistenza di eventuali trasgressioni degli obblighi che ne derivano ").
( 5 ) Sentenza 12 luglio 1973, causa 70/72, Commissione / Germania ( Racc . pag . 813, punto 13 della motivazione ).
( 6 ) Sentenza 14 dicembre 1982, cause riunite da 314 a 316/81 e 83/82, Procuratore della Repubblica e Comité national de défense contre l' alcolisme / Alex Waterkeyn e altri; Procuratore della Repubblica / Jean Cayard e altri, ( Racc . pag . 4337, punto 15 della motivazione ).
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