Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
Il 22 gennaio 1981, il 30 giugno 1981 e il 17 luglio 1981 il Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung ( in prosieguo : "BALM" o "convenuto nella causa principale ") rilasciava tre titoli di esportazione, per prodotti rientranti nell' organizzazione comune dei mercati dei cereali ( glucosio e polvere di amido di mais ), alle ricorrenti nella causa principale dopo che queste ultime avevano depositato le cauzioni destinate a garantire l' obbligo di esportare durante il periodo di validità dei titoli . Successivamente, le ricorrenti nella causa principale ponevano i prodotti di base di cui trattasi sotto controllo doganale ai sensi dell' art . 4 del regolamento del Consiglio, 4 marzo 1980, n . 565, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli ( 1 ).
Tale regolamento riguarda i prodotti di base destinati ad essere trasformati prima della loro esportazione . Esso consente di versare ad un operatore economico un importo pari alla restituzione all' esportazione "non appena i prodotti di base sono posti sotto controllo doganale che garantisca che i prodotti trasformati o le merci saranno esportati entro un determinato termine" ( art . 4 ).
Il beneficio di questo regime è subordinato alla costituzione, presso le autorità doganali, di una cauzione che garantisca il rimborso di un importo pari a quello pagato, maggiorato del 20% ( art . 6 del regolamento di cui trattasi ). Le ricorrenti nella causa principale costituivano tali cauzioni .
Dal momento della collocazione dei prodotti sotto controllo doganale, il convenuto nella causa principale svincolava le cauzioni relative ai titoli di esportazione, in conformità al combinato disposto degli artt . 29, lett . b ), 30, n . 1, lett . b ), e n . 2, e 22, n . 1, lett . b ), quarto trattino, del regolamento n . 3183/80 della Commissione, 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ( 2 ).
Successivamente risultava che, per una parte delle merci di cui trattasi, le ricorrenti nella causa principale non avevano rispettato i termini di cui all' art . 11 del regolamento n . 798/80 della Commissione, 31 marzo 1980, che stabilisce le modalità per il pagamento anticipato delle restituzioni all' esportazione e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli ( 3 ).
In considerazione di tale circostanza, il convenuto nella causa principale riteneva che ci si trovasse nella situazione di cui all' art . 42, n . 1, del regolamento n . 3183/80 della Commissione, cioè che l' obbligo di esportare non fosse stato rispettato dalle ricorrenti nella causa principale per i quantitativi di prodotti di cui trattasi . La convenuta, pertanto, riteneva di essere in diritto, in base alle disposizioni dell' art . 42, n . 3, di questo regolamento di applicare mutatis mutandis le disposizioni dell' art . 38, n . 1, lett . c ), secondo trattino, del regolamento e di reclamare la ricostituzione, in proporzione ai quantitativi non esportati, delle cauzioni che avevano avuto lo scopo di garantire l' effettuazione dell' esportazione .
Anche le cauzioni costituite sotto il regime del controllo doganale in conformità alle disposizioni del regolamento n . 565/80 del Consiglio, 4 marzo 1980, venivano parzialmente incamerate dalle autorità doganali competenti . Questa decisione non è tuttavia direttamente oggetto della presente causa .
Investito dei ricorsi delle ricorrenti nella causa principale contro la decisione con cui si reclama la ricostituzione delle cauzioni per l' esportazione, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno chiede alla Corte di risolvere la seguente questione pregiudiziale :
"Se l' art . 38, n . 1, lett . c ), secondo trattino, del regolamento ( CEE ) n . 3183/80 della Commissione, 3 dicembre 1980, sia incompatibile con norme comunitarie di rango superiore in quanto gli va attribuita natura di sanzione ."
Dalla motivazione dell' ordinanza di rinvio risulta che il giudice nazionale parte dal presupposto che l' art . 38, n . 1, lett . c ), secondo trattino, del regolamento n . 3183/80 comporta l' applicazione di una sanzione di natura penale . Quest' ultima non sarebbe compatibile con i principi generali del diritto "in dubio pro reo", "nulla poena sine culpa", né con il principio di proporzionalità . Questi principi, che trovano applicazione nel diritto penale degli Stati membri, varrebbero anche nel diritto comunitario, in base alla sentenza della Corte 14 maggio 1974 ( 4 ).
A - La pertinenza della questione pregiudiziale
Nelle loro osservazioni, le ricorrenti nella causa principale fanno valere, nei confronti della pertinenza della questione posta gli argomenti esposti al punto II - 1 della relazione d' udienza .
Ora, in base ad una giurisprudenza consolidata della Corte, spetta al giudice nazionale valutare, alla luce dei fatti di causa, la necessità di far risolvere una questione pregiudiziale ai fini della decisione finale di una controversia ( 5 ).
B - La natura giuridica della cauzione
La premessa ( cauzione da ricostituire = sanzione penale ) posta dal giudice nazionale è incompatibile con la giurisprudenza della Corte .
Nella sentenza 17 dicembre 1970 ( 6 ), la Corte ha infatti dichiarato ai punti 17 e 18 della motivazione :
"l' attrice nella causa di merito sostiene inoltre che l' incameramento della cauzione, conseguente al mancato adempimento dell' obbligo di importare o di esportare, costituisce in realtà un' ammenda o una pena che né il Consiglio né la Commissione potevano istituire, non essendovi stati autorizzati dal trattato;
questo argomento è fondato su un' errata interpretazione della disciplina delle cauzioni, che non può essere assimilata al diritto penale, giacché costituisce unicamente la garanzia dell' adempimento di un obbligo volontariamente assunto ".
Se la perdita della cauzione che si trovava ancora nelle mani dell' ente d' intervento non può quindi essere assimilata ad una sanzione penale, ci si chiede se la situazione sia diversa quando la cauzione sia già stata svincolata e debba essere previamente ricostituita . Io non sono d' accordo .
Nella sentenza 25 settembre 1984 nella causa Koenecke ( 7 ), la Corte ha dichiarato che "una sanzione, anche di natura non penale, può essere inflitta solo qualora abbia un fondamento giuridico chiaro ed inequivoco ". Vedremo più avanti che nella presente causa, contrariamente a quanto avveniva nella causa Koenecke, un tale fondamento giuridico esiste . Quello che bisogna sottolineare nella fattispecie è che il punto menzionato, come gli altri punti della motivazione della sentenza Koenecke ed in particolare il punto 13 della motivazione, indicano chiaramente che la Corte riteneva che il fatto di incamerare una cauzione previamente ricostituita rappresentasse sì una sanzione, ma non una sanzione penale .
Ciò mi sembra del tutto logico .
Infatti, a partire dal momento in cui un obbligo non è stato rispettato e non può più essere rispettato, e la cauzione destinata a garantire tale obbligo viene incamerata dall' autorità competente, essa cessa di essere una cauzione per divenire una sanzione . A fortiori, ciò vale qualora la cauzione fosse già stata svincolata . Nelle due ipotesi, l' esportazione entro il termine prescritto non è più possibile . Ma se nel primo caso, la sanzione non ha un carattere penale, essa non può nemmeno avere tale carattere nella seconda ipotesi . Non esiste infatti alcuna differenza giuridica tra le due situazioni .
Giustamente la Commissione sottolinea che dalle sentenze Internationale Handelsgesellschaft e Koenecke si può trarre la conclusione che
"se la perdita di una cauzione può effettivamente essere considerata a talune condizioni come una sanzione, non si può tuttavia porla giuridicamente sullo stesso piano di una sanzione di diritto penale ( pena pecuniaria )".
Un imprenditore che si sia impegnato a terminare una costruzione entro un termine preciso, sotto pena di pagare una certa somma di denaro per ogni giorno di ritardo, e che non rispetti tale termine non può legittimamente sostenere che, poiché la costruzione non può più essere completata entro il termine stabilito, la somma convenuta costituisce ormai una pena pecuniaria che egli è obbligato a pagare solo a condizione di esservi condannato da un giudice penale e dopo che sia stato provato che egli sia responsabile di colpa grave o abbia agito con premeditazione .
Un simile ragionamento non può essere ammesso nemmeno a proposito delle cauzioni . Certo, un regolamento comunitario non è la stessa cosa di un contratto di diritto privato . Bisogna riconoscere che l' obbligo di esportare assunto dalla Maizena non aveva esattamente la stessa natura, circa il suo carattere volontario, dell' obbligo di un imprenditore edile ( 8 ). La società Maizena non aveva la possibilità di rifiutare di prestare una cauzione se voleva esportare, mentre l' imprenditore aveva forse, per lo meno teoricamente, la possibilità di non accettare la clausola penale .
Sono, pertanto, d' accordo con P . Tiedemann e R . Barents ( 9 ) quando affermano che il sistema della cauzione che deve garantire l' importazione o l' esportazione non può essere considerato del tutto comparabile ad una penale convenzionale ( Vertragsstrafe ) di diritto civile .
Ma, d' altro canto, la somiglianza con una condanna penale è ancora molto meno pronunciata . Giustamente la Commissione sostiene che "il mancato rispetto dell' obbligo ha come sola conseguenza la perdita della cauzione e non sfocia in nessun giudizio dispregiativo ( morale ). Ciò chiarisce il fatto che la perdita della cauzione non costituisce oggetto di un' iscrizione in nessun tipo di casellario giudiziario e che la situazione personale del debitore non viene presa in considerazione nella decisione relativa alla perdita della cauzione . Poco importa, in particolare, che la violazione dell' obbligo costituisca una recidiva o che sussistano altre circostanze aggravanti o attenuanti" ( punto III - 2, ultimo capoverso, delle osservazioni della Commissione ).
Mi sembra, pertanto, che R . Barents abbia ragione quando propone di considerare la tecnica del sistema della cauzione "as a separate administrative law phenomenon and to solve the problem of legal protection within this framework . This is what the Court has done in its basic decision on the law of deposits in Case 11/70" (" come un fenomeno di diritto amministrativo a parte e di risolvere il problema della tutela giuridica entro questo quadro . Ciò è quanto la Corte ha fatto nella sua fondamentale sentenza sulla disciplina giuridica delle cauzioni nella causa 11/70" pag . 242 dell' articolo menzionato ).
La Commissione fa presente del resto, giustamente, che negli ordinamenti nazionali si riscontrano anche, particolarmente in materia doganale ed in materia fiscale, normative in cui "conseguenze economiche negative ( sotto forma di obblighi di pagamento ) sono collegate in numerosi casi, nell' interesse pubblico, a taluni comportamenti che non sono necessariamente illeciti ( e neanche punibili )" ((*( punto III - 3, sub a ), delle osservazioni della Commissione )*)).
Il diritto moderno autorizza del resto sempre più la nozione di "responsabilità oggettiva" o "responsabilità senza colpa ". A tal riguardo, si possono citare, in particolare, la convenzione dell' Aia del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile in caso di responsabilità per danno da prodotti, la Convenzione conclusa nell' ambito del Consiglio d' Europa il 27 gennaio 1977 sulla responsabilità per danno da prodotti in caso di lesione fisica o di decesso e la direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni, legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi ( 10 ). Quest' ultima stabilisce che "il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto" ( art.1 ) poiché "solo la responsabilità del produttore, indipendente dalla sua colpa, costituisce un' adeguata soluzione del problema, specifico di un' epoca caratterizzata dal progresso tecnologico, di una giusta attribuzione dei rischi inerenti alla produzione tecnica moderna" ( secondo considerando ). Secondo questa stessa direttiva, spetta al produttore liberarsi dalla sua responsabilità provando l' esistenza di taluni fatti che lo esonerano ( art . 7 ).
Le caratteristiche, molto simili, della normativa sulle cauzioni in materia agricola, lungi dall' essere l' espressione di uno spirito arcaico ( 11 ), corrispondono quindi ad una tendenza del diritto moderno .
Tutti gli strumenti del diritto comunitario non sono puramente e semplicemente assimilabili a nozioni preesistenti dei diritti nazionali e, persino all' interno di questi ultimi, lo sviluppo economico ha portato alla creazione di normative specifiche che non rientrano né nelle categorie prestabilite del diritto civile né in quelle del diritto penale .
Ciò che conta è che i diritti fondamentali dei cittadini non siano violati da queste nuove tecniche giuridiche, fermo restando che "nell' ordinamento giuridico comunitario, appare (...) legittimo sottoporre tali diritti a taluni limiti giustificati dagli obiettivi d' interesse generale perseguiti dalla Comunità, purché non resti lesa la sostanza dei diritti stessi" ( 12 ).
Nella sua sentenza Internationale Handelsgesellschaft, la Corte aveva già, una prima volta, esaminato la disciplina delle cauzioni in quanto tale, alla luce dei principi che erano stati in tale occasione enunciati dal tribunale amministrativo di Francoforte, ed era pervenuta alla conclusione che "essa non lede alcun diritto fondamentale" ( punto 20 della motivazione ).
Il Verwaltungsgericht di Francoforte si chiede ora se taluni altri principi, che esso qualifica principi di diritto penale, non siano violati da questa normativa .
Si può essere tentati di risolvere la questione posta dal giudice nazionale nel senso che, poiché il sistema della cauzione non ha il carattere di una sanzione penale, i principi del diritto penale non possono applicarsi nei suoi confronti . Ma in materia di diritti fondamentali, si è tenuti al massimo rigore, e ciò che gli uni considerano come principi di diritto penale, altri potrebbero eventualmente considerare puramente e semplicemente come diritti fondamentali o come principi di diritto amministrativo destinati a garantire una tutela giuridica adeguata agli operatori economici . Vediamo quindi se uno dei principi citati dal Verwaltungsgericht o dalle ricorrenti nella causa principale possa essere considerato come pertinente alla fattispecie e se esso sia eventualmente violato dall' art . 38 del regolamento n . 3183/80 .
C - Validità dell' art . 38, n . 1, lett . c ), del regolamento n . 3183/80
La validità di questa disposizione deve ovviamente essere valutata in relazione al diritto comunitario di rango superiore e non in relazione a norme o nozioni giuridiche di diritto nazionale ( 13 ).
Tra le norme di diritto comunitario di rango superiore, il giudice nazionale fa riferimento ai seguenti principi :
- In dubio pro reo,
- Nulla poena sine culpa,
- Il principio di proporzionalità .
Le ricorrenti nella causa principale invocano inoltre, nelle osservazioni da esse presentate alla Corte, le massime :
- Nulla poena sine lege,
- Ne bis in idem .
Nell' interesse della consequenzialità logica del ragionamento, vorrei cominciare da questi due ultimi principi .
1 . Il principio "nullum crimen, nulla poena sine lege" ( principio di legalità )
Il principio secondo cui nessuna pena può essere stabilita né irrogata se non in base alla legge non è sconosciuto al diritto comunitario . Così la Corte ha esaminato la conformità con il principio di legalità di un' ammenda inflitta dalla Commissione ad un produttore di acciaio per superamento delle quote di produzione ( 14 ).
Come ho già ricordato, nella causa Koenecke, la Corte ha dichiarato che una sanzione, anche di carattere non penale, può essere inflitta solo se si basa su un fondamento giuridico chiaro e inequivoco .
Le ricorrenti nella causa principale, che invocano tale sentenza, sostengono che, anche nella fattispecie, mancherebbe un fondamento giuridico del genere . L' art . 38, riguarda, infatti una situazione del tutto specifica, cioè il regime doganale dei prodotti reimportati nella Comunità dopo essere stati esportati ( regime delle reintroduzioni ). Una normativa che potrebbe essere giustificata in tale ambito non lo sarebbe necessariamente in altre circostanze .
Del resto, il significato della nozione di applicazione mutatis mutandis sarebbe confuso .
A tal riguardo, vorrei far notare quanto segue . E' certo che l' art . 38 preso isolatamente si riferisce solo al "regime delle reintroduzioni ". E' però assolutamente chiaro che l' art . 42 obbliga l' autorità competente che ha rilasciato il titolo di esportazione ad applicare le disposizioni di cui all' art . 38, n . 1, lett . c ), quando un prodotto è stato posto sotto controllo doganale ( art . 4 del regolamento n . 565/80 ) ed il termine previsto per l' esportazione non è stato rispettato ( art . 11 del regolamento n . 798/80 ).
La domanda del BALM di ricostituzione della cauzione ha quindi un fondamento giuridico chiaro e inequivoco .
L' applicazione mutatis mutandis di una norma ad una situazione giuridica analoga, ma non identica, è una tecnica giuridica ben conosciuta . Nella fattispecie, nessuna delle parti in causa si è sbagliata sul significato del rinvio né sul contenuto della norma che bisognava applicare .
Infine, neppure il fatto che l' art . 42, n . 3, si rivolga solo "all' autorità che ha rilasciato il titolo", e non al beneficiario del titolo costituisce un' obiezione valida . Anche supponendo che in diritto penale qualsiasi disposizione che introduce una sanzione debba necessariamente essere formulata nei termini "chiunque si renda colpevole di (...) è punito con (...)", risulta in ogni caso dalla giurisprudenza della Corte che le disposizioni dei regolamenti che contemplano il mancato svincolo di una cauzione o che richiedono la ricostituzione di una cauzione non costituiscono tuttavia sanzioni penali .
Bisogna semplicemente notare, in tale contesto, che l' impiego dell' espressione "ricostituire la cauzione" non è appropriato . Il termine "cauzione" comporta la nozione di garanzia . Ora, come la Corte ha fatto notare nella sentenza Koenecke ( punto 10 della motivazione ), non è possibile richiedere la ricostituzione di una garanzia quando il rischio per il quale essa era stata costituita si è già realizzato . Sarebbe stato più corretto parlare di un "importo equivalente alla cauzione ".
2 . Il principio "ne bis in idem"
Le ricorrenti nella causa principale affermano inoltre che si vuole applicare loro due volte una sanzione per gli stessi fatti, poiché la cauzione di trasformazione di cui all' art . 6 del regolamento n . 565/80, avrebbe, anch' essa, lo scopo di garantire l' esportazione della merce .
Ora, ai sensi di tale articolo, la cauzione di trasformazione garantisce "il rimborso di un importo pari a quello pagato, maggiorato di un importo supplementare ". L' importo pagato ( anticipatamente ) è quello della restituzione all' esportazione . La cauzione deve garantire il suo rimborso nell' ipotesi in cui l' esportazione, alla fine, non avvenga .
Quanto alla maggiorazione del 20%, essa è stata stabilita "al fine di evitare un vantaggio indebito dell' esportatore interessato . Infatti, nei casi in cui si applica un regime di prefinanziamento, gli operatori economici beneficierebbero indebitamente di un credito a titolo gratuito se apparisse in seguito che la restituzione non doveva essere accordata" ( 15 ).
Il principio "ne bis in idem" non può quindi opporsi alla ricostituzione della cauzione d' esportazione .
3 . Il principio "in dubio pro reo"
Nell' ambito della causa Internationale Handelsgesellschaft, il tribunale amministrativo di Francoforte aveva chiesto se la disciplina delle cauzioni fosse legittima, dato che essa esclude la perdita della cauzione solo nel caso di forza maggiore .
La Corte aveva risolto tale questione nel modo seguente :
"ne consegue che, limitando ai casi di forza maggiore l' annullamento dell' impegno d' esportare e la restituzione della cauzione, il legislatore comunitario ha adottato un provvedimento il quale, senza imporre un onere iniquo agli operatori, è idoneo a garantire il buon funzionamento dell' organizzazione del mercato dei cereali, nell' interesse generale quale è definito dall' art . 39 del trattato .
Nessun argomento contro la validità della disciplina delle cauzioni si può pertanto trarre dalle disposizioni che limitano la restituzione della cauzione ai casi di forza maggiore" ( punto 25 della motivazione ).
Il tribunale amministrativo di Francoforte ritiene tuttavia che il principio "in dubio pro reo" non venga rispettato, poiché spetta all' interessato, e non all' autorità competente, fornire la prova dell' esistenza di un caso di forza maggiore .
Ora, non è concepibile che l' autorità amministrativa competente sia obbligata a dimostrare in ogni caso che nessuna ragione di forza maggiore abbia impedito all' impresa di esportare la merce entro i termini . I casi di forza maggiore teoricamente possibili sono infatti molteplici . Non si può richiedere all' amministrazione di cercare di immaginare quale possa essere il caso di forza maggiore che potrebbe essersi verificato .
Anche in diritto penale, spetta all' imputato indicare la causa esimente che egli invoca, descrivere dettagliatamente ciò che si è verificato e far valere tutti gli elemeti di prova di cui dispone . Esso provoca pertanto uno scambio di argomenti con il Pubblico ministero che cercherà, eventualmente, di provare da parte sua che i fatti addotti non sono tali da discolpare l' imputato . Infine, avrà la meglio chi dei due dispone dei migliori argomenti .
A mio parere, è a fortiori del tutto compatibile con i diritti fondamentali dell' individuo che lo stesso avvenga nell' ambito del regime delle cauzioni, salvo il fatto che, in questo caso, la discussione si svolge in una prima fase tra l' importatore/esportatore e l' ente d' intervento, per proseguire successivamente, se necessario, non davanti ad un giudice penale ma davanti ad un giudice amministrativo o civile . Mi sembra, del resto, che nella sua sentenza 11 luglio 1968 ( Schwarzwaldmilch ( 16 )) la Corte abbia già implicitamente riconosciuto la validità di questo regime di prova allorché ha dichiarato che "infine il sistema instaurato dall' art . 6 del regolamento pone a carico dell' importatore l' onere di provare che si tratta di un caso di forza maggiore ".
4 . "Nulla poena sine culpa"
Come ho già detto, ci troviamo nella fattispecie di fronte ad uno dei casi in cui la normativa da applicare non lascia spazio per una qualsiasi valutazione delle ragioni sottostanti al mancato rispetto dell' obbligo di esportare, salvo il caso di forza maggiore . La sanzione contemplata non ha il carattere di una "poena", cioè di una sanzione penale . Rimane quindi solo da esaminare l' argomento del tribunale amministrativo di Francoforte, secondo cui una persona giuridica non può costituire oggetto di una sanzione .
Ora il diritto comunitario ammette, in taluni casi, la possibilità di infliggere vere e proprie ammende a persone giuridiche . Ho già fatto riferimento 14 a casi in cui la Corte ha confermato l' ammenda inflitta dalla Commissione nei confronti di un' impresa siderurgica . Si può citare anche l' art . 15 del regolamento n . 17 ( 17 ) del Consiglio secondo cui "la Commissione può (...) infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende (...)".
A maggior ragione lo stesso può valere quando si tratta di una sanzione che non ha carattere penale .
5 . Il principio di proporzionalità
Secondo il tribunale amministrativo di Francoforte, il principio di proporzionalità è violato, poiché "l' entità della sanzione non dipende dalla gravità della colpa, e fra le varie forme di responsabilità la colpa non viene distinta dalla colpa grave né dal dolo ".
A tal riguardo, posso solo ripetere che nella fattispecie ci troviamo di fronte ad un sistema di responsabilità oggettiva nell' ambito del quale qualsiasi ricorso alla nozione di colpa soggettiva è escluso .
L' art . 38 non può quindi essere considerato invalido per violazione del principio di proporzionalità .
Prima di concludere, vorrei semplicemente ricordare che, in gran parte sotto l' influenza della giurisprudenza della Corte, la disciplina comunitaria è stata adattata al fine di poter tener conto ciascuna volta della natura dell' obbligo violato e della portata di tale violazione .
In tale contesto, bisogna menzionare il regolamento n . 2220/85 della Commissione, 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli ( GU L 205 del 3.8.1985, pag . 5 ). Questa normativa, che si applica a tutti i settori agricoli, opera una distinzione tra esigenze principali, secondarie e subordinate .
Il sistema delle cauzioni non è quindi più caratterizzato dalla stessa rigidità del passato .
D - Conclusione
Per tutti i motivi sopra esposti, propongo di fornire la seguente risposta alla questione posta dal giudice nazionale :
"Dall' esame della questione posta dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità dell' art . 38, n . 1, lett . c ), secondo trattino, del regolamento ( CEE ) n . 3183/80 della Commissione, 3 dicembre 1980 ".
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) GU L 62 del 7.3.1980, pag . 5 .
( 2 ) GU L 338 del 13.12.1980, pag . 1 .
( 3 ) GU L 87 del 1.4.1980, pag . 42 .
( 4 ) Sentenza 14 maggio 1974, Nold, 4/73, Racc . pag . 491, punto 13 della motivazione .
( 5 ) Vedasi sentenza 16 dicembre 1981, Foglia, 244/80, Racc . pag . 3045, punto 15 della motivazione; sentenza 14 febbraio 1984, Rewe, 278/82, Racc . pag . 721, punto 8 della motivazione; sentenza 28 giugno 1984, Moser, 180/83, Racc . pag . 2539, punto 6 della motivazione; sentenza 12 giugno 1986, cause 98, 162 e 258/85, Racc . pag . 1885, punto 8 della motivazione .
( 6 ) Sentenza 17 dicembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, Racc . pag . 1125 .
( 7 ) Causa 117/83, Racc . pag . 3291, in particolare a pag . 3302 .
( 8 ) Vedasi Tiedemann P .: "Das Kautionsrecht der EWG - ein verdecktes Strafrecht?" Neue Juristische Wochenschrift, 1983, pagg . da 2727 a 2731 .
( 9 ) Barents R .: "The System of Deposits in Community Agricultural Law ": Efficiency v . Proportionality Europea Law Review, August 1985, pagg . da 239 a 249 .
( 10 ) GU L 210 del 7 agosto 1985, pag . 29 .
( 11 ) Vedasi l' articolo menzionato di P . Tiedemann, pag . 2727 .
( 12 ) Sentenza 14 maggio 1974, causa 4/73, Nold / Commissione, Racc . pag . 491, 508, punto 14 della motivazione .
( 13 ) Vedasi a tal riguardo, le sentenze 17 dicembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, punto 3 della motivazione, già citata, e sentenza 8 ottobre 1986, Kellerm, 234/85, Racc . pag . 2897, punto 7 della motivazione .
( 14 ) Causa 17 maggio 1984, Estel, 83/83, Racc . pag . 2195; la Corte menziona il principio nelle sentenze 28 marzo 1984, Fratelli Bertoli, 8/83, Racc . pag . 1649 punto 27 della motivazione e sentenza 3 marzo 1982, Alpha Steel, 14/81, Racc . pag . 749 punto 29 della motivazione .
( 15 ) Sentenza 5 febbraio 1987, 288/85, Hauptzollamt Hamburg-Jonas / Plange Kraftfutterwerke GmbH & Co ., Racc . pag . 611, punto 14 della motivazione .
( 16 ) Causa 4/68, Firma Schwarzwaldmilch GmbH / Einfuhr - und Vorratsstelle fuer Fette, Racc . 1968, pag . 550, in particolare pag . 563 .
( 17 ) GU del 21 dicembre 1962, pag . 204 .
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