Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
L' art . 9 dello statuto del personale prescrive che presso ciascuna istituzione venga istituito un comitato del personale la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono determinate dall' istituzione conformemente alle disposizioni dell' allegato II dello statuto . Detto art . 9 dispone, nel n . 3, 1° comma, che "il comitato del personale rappresenta gli interessi del personale presso l' istituzione e assicura un collegamento permanente tra quest' ultima e il personale . Coopera al buon funzionamento dei servizi, permettendo al personale di manifestare ed esprimere le sue opinioni ".
L' art . 1 dell' allegato II dello statuto così recita, in particolare :
" Il comitato del personale è composto di membri (...) eletti per due anni (...).
Le condizioni di elezione al comitato del personale (...) sono stabilite dall' assemblea generale dei funzionari dell' istituzione assegnati alla relativa sede di servizio . Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto .
(...).
La composizione del comitato del personale (...) deve assicurare la rappresentanza di tutte le categorie di funzionari e di tutti i quadri previsti dall' articolo 5 dello statuto, nonché degli agenti di cui all' art . 7, primo comma, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (...).
La validità delle elezioni al comitato del personale (...) è subordinata alla partecipazione di due terzi degli elettori . Tuttavia, se il numero legale non è stato raggiunto, le elezioni sono valide se alla seconda votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori ".
In conformità allo statuto, e in particolare all' art . 9 dello stesso, il Comitato economico e sociale adottava, il 28 luglio 1975, la decisione n . 1896/75A, relativa alla composizione e alle modalità di funzionamento del comitato del personale . L' art . 5 di detta decisione, intitolato "Mandato", così dispone :
"I membri del comitato del personale sono eletti secondo le modalità stabilite dall' assemblea generale dei dipendenti del Comitato economico e sociale . Detta assemblea deve aver luogo al più tardi un mese prima della scadenza del mandato del comitato uscente . Essa è convocata dal presidente uscente .
Il mandato dei membri del comitato del personale scade alla fine del secondo anno successivo alla data della loro elezione . Tuttavia, l' istituzione può decidere che il mandato abbia una durata più breve, ma questa durata non può essere inferiore a un anno (...).
Dopo la scadenza del mandato il comitato uscente resta in carica per provvedere al disbrigo degli affari correnti fino all' insediamento del nuovo comitato del personale ".
Le modalità dell' elezione del comitato del personale venivano modificate dall' assemblea generale nel 1983 con l' adozione del regolamento per le elezioni del comitato del personale ( documento CP 153/83 ), che istituiva un sistema elettorale proporzionale noto come "Supar" (" Scrutin uninominal préférentiel avec report de voix ").
Secondo il suddetto sistema veniva eletto un comitato del personale il cui mandato andava dal 21 aprile 1983 al 20 aprile 1985 .
Il 21 marzo 1985, un mese prima della scadenza di detto mandato, il presidente del comitato del personale convocava l' assemblea generale per il 25 marzo 1985, per la costituzione dell' ufficio elettorale . Lo stesso giorno ( 21 marzo 1985 ) l' Union syndicale ( un sindacato del personale ) pubblicava un documento in cui sottolineava la necessità di far approvare dall' assemblea generale una modifica del regolamento elettorale e distribuiva un progetto di emendamento recante la stessa data . A quanto pare, all' assemblea generale del 25 marzo 1985 l' Union syndicale cercò di proporre una modifica del regolamento elettorale nell' ambito del punto "Questioni varie" dell' ordine del giorno e l' assemblea si sciolse in una situazione di confusione .
Due giorni dopo, il 27 marzo 1985, il presidente del comitato del personale convocava un' altra assemblea generale per il 19 aprile 1985, con un ordine del giorno contenente la modifica del regolamento elettorale e la nomina dei componenti dell' ufficio elettorale . Pare che all' assemblea del 19 aprile il sig . Laval distribuì un progetto di emendamento del regolamento elettorale nella forma di una proposta dell' Union syndicale alla quale egli aveva apportato, di proprio pugno, talune modifiche . A quanto sembra, di detto documento esisteva solo la versione francese e vennero distribuiti solo pochi esemplari . La situazione non è del tutto chiara poiché sono state prodotte due diverse versioni del documento, ciascuna delle quali contiene modifiche manoscritte . Comunque è certo che si trattava di un progetto di sistema elettorale maggioritario a un turno, che venne adottato dall' assemblea generale con 76 voti a favore, 42 contrari e 9 astensioni . L' assemblea decideva inoltre, con 59 voti a favore, 44 contrari e 11 astensioni, che il nuovo sistema elettorale sarebbe stato applicato immediatamente in occasione delle imminenti elezioni del comitato del personale . Venivano nominati i membri dell' ufficio elettorale, presieduto dal sig . Laval . La data delle elezioni veniva fissata dall' ufficio elettorale al 10 giugno e poi spostata al 14 giugno 1985 .
Nel frattempo, il 22 aprile 1975, il sig . Helmut Muellers, presidente della sezione Comitato economico e sociale del sindacato FFPE, scriveva, "in nome della sua organizzazione sindacale", al presidente del Comitato economico e sociale chiedendogli di intervenire, dato che le decisioni adottate dall' assemblea generale del 19 aprile 1985 erano illegittime, e di far sapere al presidente dell' ufficio elettorale che le elezioni dovevano pertanto essere effettuate secondo il sistema "Supar" fissato nel 1983 . Con lettera 24 aprile 1985 il presidente del Comitato economico e sociale rispondeva di non poter accogliere la domanda del Muellers poiché una decisione come quella richiestagli avrebbe potuto influenzare i risultati delle elezioni ed avrebbe quindi esorbitato dai limiti che egli era tenuto a rispettare in un caso del genere .
Con atto 17 maggio 1985, il sig . Helmut Muellers e altri quattro dipendenti del Comitato economico e sociale, anch' essi membri della FFPE ( i sigg . Claus Diezler, Richard Deasy, Steen Fink-Jensen e Luigi Ricci ), proponevano dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso ( causa 146/85 ) contro il Comitato economico e sociale, chiedendo :
1 ) l' annullamento del regolamento o del testo adottato dall' assemblea generale del personale del Comitato economico e sociale il 19 aprile 1985;
2 ) l' annullamento di tutti gli atti successivi adottati in base al testo predetto, e in particolare delle elezioni del comitato del personale da tenersi il 10 giugno 1985 nonché delle nomine, da parte del comitato del personale, di taluni membri di altri organi;
3 ) l' annullamento, per quanto necessario, del rifiuto opposto dal presidente, nella lettera 24 aprile 1985, al reclamo del quarto ricorrente;
4 ) la condanna della controparte alle spese del giudizio .
Con istanza di provvedimento urgente depositata lo stesso giorno, i ricorrenti chiedevano che venisse ordinata la sospensione delle elezioni del comitato del personale del Comitato economico e sociale . Con ordinanza 11 giugno 1985, il presidente della terza sezione della Corte di giustizia ha ordinato l' aggiornamento delle elezioni del comitato del personale del Comitato economico e sociale - la cui data era stata nel frattempo fissata al 14 giugno 1985 - fino alla pronunzia della sentenza nel merito ed ha riservato le spese .
Con istanza 20 giugno 1985, i sigg . Fabrizio Grillenzoni, Claude Maindiaux, Raymond Muller, Francis Patterson e Charles Potier chiedevano di intervenire nella causa in qualità di dipendenti del Comitato economico e sociale, di membri dell' assemblea generale del personale e di candidati alle prossime elezioni del comitato del personale . Con ordinanza 26 settembre 1985, la terza sezione della Corte di giustizia ha ammesso il loro intervento a sostegno delle conclusioni dell' istituzione convenuta .
Il 18 luglio 1985 i cinque ricorrenti nella causa 146/85 presentavano un reclamo al presidente, al segretario generale e all' autorità che ha il potere di nomina del Comitato economico e sociale, chiedendo loro di dichiarare illegittimo il regolamento elettorale stabilito il 19 aprile 1985 e di far notare al presidente dell' ufficio elettorale che detto regolamento non poteva essere applicato in occasione delle elezioni del comitato del personale . Il reclamo era basato su mezzi analoghi a quelli dedotti nella causa 146/85 con talune integrazioni . Con nota 29 ottobre 1985 il presidente ed il segretario del Comitato economico e sociale respingevano detto reclamo poiché costituiva un doppione della causa 146/85 pendente dinanzi alla Corte . Con atto 23 dicembre 1985 i cinque ricorrenti nella causa 146/85 proponevano un altro ricorso ( causa 431/85 ) chiedendo :
1 ) l' annullamento del regolamento o del testo adottato dall' assemblea del personale del Comitato economico e sociale il 19 aprile 1985;
2 ) l' annullamento di tutti gli atti successivi adottati in base al testo suddetto;
3 ) l' annullamento, per quanto necessario, del rigetto, da parte del Comitato economico e sociale, del reclamo dei ricorrenti depositato il 18 luglio 1985;
4 ) la declaratoria che il Comitato economico e sociale è tenuto ad adottare ogni adeguato provvedimento per impedire che il regolamento adottato il 19 aprile 1985 e qualsiasi atto successivo producano effetti;
5 ) la condanna del convenuto alle spese del giudizio .
I sigg . Grillenzoni, Maindiaux, Muller, Patterson e Potier venivano nuovamente autorizzati ad intervenire . Con ordinanza 25 giugno 1986, la quarta Sezione della Corte di giustizia ha disposto la riunione delle cause 146/85 e 431/85 .
Ad entrambi i ricorsi sono state opposte eccezioni d' irricevibilità . A questo proposito si devono esaminare tre questioni . La prima è se il Comitato economico e sociale possa essere convenuto in procedimenti del genere . A mio avviso può esserlo, alla luce del punto 20 della motivazione della sentenza 29 settembre 1976 nella causa 54/75, De Dapper / Parlamento ( Racc . 1976, pag . 1381, in particolare pag . 1388 ), al quale la Corte si è richiamata nel quarto punto dell' ordinanza con cui si è pronunziata sull' istanza di provvedimento urgente nella prima delle presenti cause .
La seconda questione verte sulla legittimazione ad agire dei ricorrenti . Secondo me, per poter impugnare decisioni o provvedimenti adottati in relazione all' elezione dei membri del comitato del personale è sufficiente avere il diritto di voto in dette elezioni . Se l' elettore è anche candidato, come lo sono tre dei ricorrenti, egli è legittimato all' azione in entrambe le qualità .
Tutti i ricorrenti sono pertanto, prima facie, legittimati ad impugnare gli atti di cui trattasi . D' altro canto, mi sembra che l' art . 91, n . 2, dello statuto prescriva che il ricorso giurisdizionale sia preceduto da un reclamo ai sensi dell' art . 90 dello stesso statuto . Orbene, è chiaro che i ricorrenti, ad eccezione del Muellers, non hanno presentato personalmente reclamo prima della proposizione del ricorso di cui alla causa 146/85 . Il Muellers scrisse come presidente, e "in nome", del suo sindacato per dolersi, in realtà, dell' omissione del Comitato economico e sociale di esercitare il suo controllo sulla decisione dell' assemblea generale . Il sindacato, in sé e per sé, non poteva presentare reclamo in base allo statuto e, se la lettera del Muellers dev' essere considerata scritta in nome del sindacato, si deve concludere che egli non ha proposto un reclamo che gli consenta di instaurare i presenti procedimenti . La lettera era espressamente scritta soltanto in nome del sindacato, ma, dopo qualche esitazione ( poiché ritengo che le formalità prescritte dallo statuto debbano essere adempiute ), credo che sia possibile e giusto considerarla, come ha fatto il presidente della terza sezione della Corte trovandosi a statuire sull' istanza di provvedimento urgente, implicitamente scritta anche in nome del Muellers giacché, secondo me, egli era manifestamente legittimato a presentare un reclamo del genere . Ammetterei pertanto che il primo ricorso è ricevibile in quanto proposto dal Muellers .
Per quanto riguarda la causa 431/85, si tratta di stabilire se essa costituisca un doppione della causa 146/85 e se pertanto il ricorso sia irricevibile . A mio avviso, ciò è vero nel caso del Muellers giacché, anche se gli argomenti sono presentati in maniera diversa, i mezzi principali sono simili fra loro . Tuttavia, siccome il primo ricorso è, secondo me, irricevibile in quanto proposto dagli altri quattro ricorrenti, non si può affermare che questi, proponendo il ricorso di cui alla causa 431/85, instaurino due procedimenti identici ( cioè validi ). Ritengo pertanto che il secondo ricorso non sia un doppione, e non sia quindi irricevibile, per quanto riguarda gli altri quattro ricorrenti .
Se la lettera 22 aprile 1985 del Muellers non dev' essere interpretata come un suo reclamo, il primo ricorso è del tutto irricevibile e il secondo pienamente ricevibile .
Per quanto riguarda il merito, sono stati dedotti quattro mezzi nelle cause 146/85 e 431/85 e sono stati aggiunti due altri mezzi nella causa 431/85 .
Il primo mezzo si riferisce al fatto che la decisione che ha assertivamente modificato il sistema elettorale venne adottata il 19 aprile 1985, mentre il mandato del comitato elettorale uscente scadeva il 20 aprile 1985 . Ciò costituirebbe infrazione dell' art . 5 della decisione n . 1896/75A, a norma del quale l' assemblea generale deve tenersi al più tardi un mese prima della scadenza del mandato del comitato uscente .
Si deve rilevare che l' art . 5 della decisione n . 1896/75A fissa un termine per la tenuta di un' assemblea generale del personale intesa a stabilire le modalità delle elezioni, assemblea che dev' essere convocata dal presidente uscente del comitato del personale . La decisione non precisa entro quale termine debbano svolgersi le elezioni . Tuttavia, il regolamento per le elezioni del comitato del personale adottato nel 1983 dall' assemblea generale dispone che l' assemblea dev' essere convocata dal comitato del personale ( art . 2 ). L' assemblea deve designare un ufficio elettorale ( art . 2 ), che deve redigere l' elenco degli elettori e pubblicarlo dieci giorni prima della data delle elezioni ( art . 3 ), indicando contestualmente la data, l' orario e il luogo delle stesse ( art . 6 ).
L' art . 5 della decisione stabilisce chiaramente che l' assemblea deve tenersi al più tardi un mese prima della scadenza del mandato del comitato uscente e lo scopo di detta disposizione è necessariamente che le elezioni si svolgano prima della scadenza suddetta .
Cosa accade se l' assemblea generale non è convocata entro detto termine e se non viene designato l' ufficio elettorale o non sono stabilite altre modalità? E' chiaro che convocare l' assemblea per una data successiva costituisce un' irregolarità; secondo me, però, il comitato del personale o il suo presidente che abbiano lasciato trascorrere detto termine non travalicano i limiti del loro potere convocando l' assemblea per una data successiva e questa assemblea non è invalida ipso facto . Diversamente, l' intero procedimento elettorale sarebbe interrotto . Il comitato del personale o il suo presidente possono validamente, anche se irregolarmente, convocare l' assemblea per una data compresa nell' ultimo mese del loro mandato nell' ambito dei loro poteri ordinari o, a mio avviso, dopo la scadenza del mandato nell' ambito del disbrigo degli "affari correnti" ai sensi dell' art . 5, 3° comma, della decisione . Di conseguenza, l' assemblea convocata per il 25 marzo e aggiornata al 19 aprile era, secondo me, valida .
Quali poteri ha l' assemblea che si tenga dopo il termine stabilito? A mio avviso, essa deve poter nominare i membri dell' ufficio elettorale, altrimenti le elezioni non possono svolgersi . Ha essa altri poteri relativamente alle elezioni? Si può sostenere che lo scopo perseguito è che tutte le modalità elettorali siano stabilite a tempo debito, prima della scadenza del mandato del comitato uscente, e che pertanto dette "modalità" non possono più essere modificate dopo detta scadenza . Siffatte modifiche potrebbero quindi essere adottate successivamente solo a valere per le elezioni del successivo comitato del personale, che di regola si svolgono due anni dopo . Dopo qualche esitazione sono giunto alla conclusione che l' articolo di cui trattasi non dev' essere interpretato in tal senso . Esso non si limita a recitare che l' assemblea del personale nomina l' ufficio elettorale, ma dispone anche che la stessa assemblea stabilisce le "modalità" delle elezioni . Non credo che sia lecito limitare dette "modalità" alla nomina dell' ufficio elettorale o, come è stato sostenuto, a modifiche secondarie della procedura adottata in precedenza . Tali modalità devono essere determinate per ciascuna elezione . Di regola ( lo si deve ritenere ), un sistema di scrutinio come quello descritto nel regolamento elettorale, una volta adottato, viene formalmente riadottato . Tuttavia, l' assemblea generale ha pieni poteri per quanto riguarda le "modalità" secondo le quali devono effettuarsi le elezioni . Secondo me, dette modalità devono o possono essere adottate per ciascuna elezione biennale e comprendono le procedure di voto da seguire . Di conseguenza, anche se il fatto che l' assemblea non sia stata convocata entro il termine prescritto è molto riprovevole, e addirittura irregolare e contrastante con l' art . 5, l' assemblea tenutasi successivamente fu valida e poté validamente stabilire fuori termine le modalità del procedimento elettorale .
Il secondo mezzo dedotto dai ricorrenti è che, nonostante la mancanza di una disposizione formale, una decisione sulla modifica delle modalità delle elezioni del comitato del personale avrebbe potuto essere adottata solo se vi fosse stato un quorum all' assemblea generale del 19 aprile 1985 . Nessuna disposizione in materia prescrive un quorum per un' assemblea generale come quella di cui trattasi e specifica quale debba essere il quorum . Nemmeno i ricorrenti indicano un numero o una percentuale del personale che possa essere considerata costituire un quorum .
Nel punto 25 della sentenza nella causa 54/75, De Dapper, la Corte ha rilevato che essa deve tener conto, nell' ambito del contenzioso elettorale riguardante la designazione dei comitati del personale, dei principi di libertà e di democrazia comuni a tutti gli Stati membri in materia di diritti elettorali . Nessuna prova circa il contenuto di tali principi è stata prodotta e sembra probabile che, per quanto riguarda la questione quale debba essere il numero di presenti perché un' assemblea sia valida, sia le regole che le prassi possano variare notevolmente a seconda della natura dell' organo interessato e delle circostanze .
L' art . 1, 5° comma, dell' allegato II dello statuto dispone che la validità delle elezioni del comitato del personale è subordinata alla partecipazione dei due terzi degli elettori e che, se il numero legale non è raggiunto, le elezioni sono valide se alla seconda votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori . Detta disposizione, però, non si applica espressamente alle assemblee generali come quelle di cui si discute . Secondo me, una norma del genere non vale necessariamente per il numero delle persone che devono essere presenti ad un' assemblea generale poiché il decidere sulle modalità elettorali e il votare effettivamente costituiscono operazioni diverse .
Non penso che sia possibile stabilire, per la validità di un' assemblea, una percentuale o proporzione specifica delle persone che possono presenziarvi . I dipendenti hanno il diritto di essere debitamente informati della data, dell' ora e dell' ordine del giorno dell' assemblea . Hanno il diritto di esservi presenti . Hanno del pari il diritto di non farlo . Qualora non siano presenti e siano stati debitamente informati delle questioni dell' ordine del giorno, essi devono accettare le conseguenze delle decisioni adottate . Solo se fosse dimostrato che l' assemblea è stata deliberatamente organizzata in modo da ottenere una maggioranza precostituita o che il numero dei presenti era così scarso o così scarsamente rappresentativo da far escludere che vi sia stata effettivamente un' assemblea si potrebbe affermare che, "in considerazione dei principi di libertà e di democrazia comuni a tutti gli Stati membri in materia di diritti elettorali", la Corte può intervenire e dichiarare l' asserita assemblea invalida o illegittima .
Secondo me, il caso presente non è così estremo . A quanto risulta, 127 persone votarono o si astennero sulla questione se le norme elettorali andassero modificate e 114 persone votarono o si astennero sulla questione se le asserite nuove norme dovessero essere applicate subito . Mi sembra che, in un' istituzione il cui personale conta circa 400 persone, un numero di partecipanti come quelli di cui sopra non possa essere considerato tanto scarso o tanto poco rappresentativo da giustificare l' intervento della Corte .
Per di più, il sig . Grillenzoni e gli altri intervenienti hanno asserito, senza essere contraddetti, che all' assemblea generale del 1983, nel corso della quale era stato adottato il sistema di rappresentanza proporzionale "Supar", erano stati espressi soltanto 80 voti o astensioni : 49 voti a favore del sistema proporzionale, 27 contrari e 4 astensioni . Di conseguenza - si rileva - se la modifica di cui trattasi è nulla per la mancanza di un numero sufficiente di partecipanti all' assemblea, lo stesso vale, a maggior ragione, per le norme modificate, che erano state adottate da un' assemblea cui aveva partecipato un numero ancor minore di dipendenti . Anche se questo rilievo è degno di considerazione, non credo che sia necessario risolvere il punto poiché, come ho detto poc' anzi, non è lecito, secondo me, sostenere che l' asserita decisione 19 aprile 1985 che modifica il regolamento elettorale è nulla per mancanza del quorum all' assemblea generale .
Il terzo mezzo dedotto nell' atto introduttivo della causa 146/85 era che i partecipanti all' assemblea generale del 19 aprile 1985 votarono senza essere stati debitamente informati per iscritto del contenuto del nuovo testo . Nella replica presentata nella stessa causa i ricorrenti hanno "rettificato la formulazione del terzo mezzo" sostenendo che alla suddetta assemblea la votazione si svolse in condizioni irregolari e atte a creare confusione nella mente dei votanti . L' istituzione convenuta ha rilevato che questa asserita "rettifica" si risolve in realtà nel produrre un mezzo nuovo, in contrasto con l' art . 42, § 2, del regolamento di procedura . A mio avviso, il rilievo è infondato . Il mezzo dedotto dai ricorrenti nella replica nella causa 146/85 è essenzialmente analogo a quello fatto valere nell' atto introduttivo della stessa causa : tutt' al più, esso comprende asserzioni di minore portata quanto ai fatti cui si riferisce . Orbene, secondo me questo non è vietato dall' art . 42, § 2, del regolamento di procedura . Il terzo mezzo dedotto nella causa 431/85 è formulato in maniera identica al terzo mezzo come riformulato nella replica nella causa 146/85 . Detto mezzo dev' essere preso in considerazione in entrambe le cause .
I fatti di cui trattasi sono in certa misura controversi . A quanto pare, l' Union Syndicale fece circolare, il 21 o 22 marzo e il 25 marzo 1985, una proposta di modifica del regolamento elettorale redatta in francese . A quanto pare, essa provvide a farne traduzioni in inglese, italiano e tedesco che erano disponibili all' assemblea generale del 19 aprile 1985 . Non si trattava, però, del testo messo ai voti all' assemblea del 19 aprile 1985 . A quanto sembra, il sig . Laval apportò talune modifiche manoscritte al testo dell' Union syndicale all' assemblea del 25 marzo 1985 e distribuì detto testo, se vi fu distribuzione, soltanto a poche persone . I ricorrenti asseriscono che egli apportò altre modifiche alla sua proposta e presentò quest' ultima al presidente del comitato del personale il 18 aprile 1985 . Essi sostengono inoltre che solo all' assemblea del 19 aprile 1985 il Laval distribuì o fece distribuire alcune fotocopie del suo testo rimodificato, unicamente in francese e in un numero d' esemplari di molto inferiore a quello dei partecipanti all' assemblea . A sostegno di dette asserzioni circa la proposta modificata sono state prodotte dinanzi alla Corte fotocopie del testo dell' Union syndacale e fotocopie dello stesso testo contenente due serie completamente diverse di modifiche manoscritte, una delle quali datata 18 aprile 1985 e recante il nome "Laval ". L' istituzione convenuta contesta le asserzioni dei ricorrenti, ma non fornisce un' altra versione dei fatti e si limita ad affermare che il personale era stato debitamente informato delle proposte presentate all' assemblea . Il Grillenzoni e gli altri intervenienti si richiamano a quanto sostenuto dall' istituzione convenuta senza aggiungere alcun elemento di fatto rilevante su questo punto .
E' difficile oggi sapere con certezza quanto avvenne prima e durante l' assemblea del 19 aprile 1985 . L' istituzione convenuta sostiene che il personale era stato debitamente informato, ma non fornisce dettagli concreti . Verosimilmente, dev' essere regnata una certa confusione su quale fosse esattamente il testo messo ai voti . E' poi manifesto, secondo me, che il testo distribuito dal Laval o per suo conto, quale che fosse, fu distribuito solo nella versione francese . Probabilmente non ve ne erano abbastanza copie per tutti i partecipanti all' assemblea e molto probabilmente non ne fu distribuita copia alle persone che non erano presenti all' assemblea .
Ritengo che la Corte non possa stabilire norme particolareggiate relativamente allo svolgimento delle assemblee del genere qui considerato, ma debba esercitare il suo potere di controllo su di esse, come ha rilevato nella sentenza De Dapper, in modo da garantire il rispetto di taluni principi di equità e di democrazia . Con riferimento al caso di specie, detti principi esigono, secondo me, che tutti i dipendenti aventi diritto di voto siano debitamente e tempestivamente informati di qualsiasi proposta avente ad oggetto riforme importanti, come quella di cui trattasi, che riguarda la modifica del regolamento elettorale . Informare adeguatamente vuol dire comunicare a tutti i dipendenti aventi diritto di voto, con congruo anticipo rispetto al momento della votazione, siffatte proposte importanti in un documento chiaro e leggibile, redatto almeno nelle principali lingue di lavoro della Comunità, se non in tutte le lingue ufficiali . Inoltre le proposte devono essere accompagnate dalla spiegazione dei loro effetti quando, come nella fattispecie, gli effetti delle modifiche possano non apparire ovvii a molti dipendenti . Non è indispensabile che siffatte proposte siano fatte circolare dal comitato del personale; esse possono validamente essere distribuite dalle persone o dalle organizzazioni sindacali che le formulano . E' lecito proporre nel corso dell' assemblea modifiche relative ad un progetto di riforma del regolamento elettorale e non è necessario che l' assemblea venga sospesa per consentire la comunicazione di ciascuna modifica a tutti gli aventi diritto di voto . Tuttavia, dette modifiche devono rientrare nello spirito generale della proposta già resa pubblica . Qualora si intenda formulare una proposta radicalmente nuova, è opportuno darne previa comunicazione . Quando l' assemblea si tenga in maniera irregolare o fuori termine l' obbligo di dare comunicazione di siffatte proposte è, se possibile, ancor più tassativo che nel caso dell' assemblea che si svolga ritualmente .
Il testo del Laval, o almeno uno dei due testi recanti il suo nome prodotti dinanzi alla Corte, dispone che l' elettore è tenuto ad esprimere almeno un voto per ciascuna categoria, pena la totale nullità della scheda elettorale . Detta proposta si sostituiva a quella dell' Union syndicale, mirante alla modifica dell' art . 16 del regolamento elettorale nel senso che, per garantire la rappresentanza di tutte le categorie, il candidato di una categoria che altrimenti non sarebbe stata rappresentata, in mancanza di un sufficiente numero di voti a favore dei suoi candidati, avrebbe preso il posto del candidato meno votato di un' altra categoria già rappresentata . La proposta intesa a far considerare nulla la scheda che non contenesse almeno un voto ( sui sette disponibili ) a favore di un candidato in ciascuna delle sei categorie che dovevano essere rappresentate costituisce, secondo me, una modifica importante del regolamento elettorale che avrebbe dovuto essere resa nota prima dell' assemblea alle persone aventi diritto di voto . Poiché si omise di dare adeguata pubblicità ad una proposta di modifica importante, l' asserita decisione dell' assemblea generale del 19 aprile 1985 è, a mio avviso, nulla .
Col quarto mezzo i ricorrenti deducono che il sistema elettorale adottato dall' assemblea generale del 19 aprile 1985 è incompatibile con l' art . 9, n . 3, 1° comma, dello statuto in quanto consente ad un gruppo che ottenga soltanto una leggera maggioranza di avere un numero di rappresentanti eccessivo . La suddetta disposizione definisce la funzione del comitato del personale, che consiste nel rappresentare gli interessi del personale e nel consentire al personale di manifestare ed esprimere le sue opinioni . In realtà, il mezzo si risolve nel sostenere che lo scrutinio maggioritario a un turno permette una rappresentatività meno adeguata rispetto ad un sistema di rappresentanza proporzionale . Tenuto conto dei vari metodi usati negli Stati membri, non si può affermare che l' uno o l' altro sistema sia in contrasto con i principi di democrazia o di equità . Le istituzioni, come le assemblee legislative, hanno il potere di stabilire un equilibrio tra l' efficacia e la necessaria rappresentatività . Quali che siano gli argomenti a favore di un sistema che consenta l' espressione di un' ampia gamma di opinioni, non spetta alla Corte fare una scelta in materia . Soltanto qualora un determinato sistema risultasse in contrasto con i principi di democrazia o di equità la Corte potrebbe dichiararlo illegittimo .
Detta ipotesi non ricorre nel caso di specie .
Altri due mezzi sono stati dedotti nella causa 431/85 . Il primo è che nel corso della discussione all' assemblea del 19 aprile 1985 il sig . Laval descrisse falsamente gli effetti del testo da lui proposto per quanto riguardava le eventuali astensioni dal voto nelle elezioni del comitato del personale . Il Laval avrebbe affermato che, per decidere se l' obbligo di esprimere un voto per ciascuna categoria fosse stato adempiuto, egli avrebbe considerato l' astensione come un voto . I ricorrenti sostengono che, senza tali assicurazioni, non si sarebbe formata una maggioranza di opinioni a favore della sua proposta . Successivamente però, egli avrebbe modificato detta posizione, il che avrebbe indotto una certa sig.ra Denys a rinunciare al suo incarico nell' ambito dell' ufficio elettorale . Tali asserzioni sono in certa misura corroborate da una copia della lettera di rinuncia prodotta in giudizio . L' istituzione convenuta non fornisce un' altra versione dei fatti, ma afferma semplicemente che le asserzioni dei ricorrenti sono contestate . Il Grillenzoni e gli altri intervenienti si limitano a richiamarsi a quanto afferma l' istituzione convenuta .
E' pertanto in discussione il comportamento del Laval . Poiché egli non è parte in questi procedimenti, sarebbe ingiusto trarre frettolosamente conclusioni sfavorevoli nei suoi confronti . Gli elementi di cui dispone la Corte non hanno valore determinante . Secondo me, tutto quello che si può affermare senza tema di errori è che, a proposito del modo in cui, in base alla modifica proposta, sarebbero state considerate le astensioni, regnava una situazione di incertezza che poté influenzare taluni votanti all' assemblea del 19 aprile 1985 . Non credo però che questo basti a giustificare l' annullamento della decisione assertivamente adottata nel corso di detta assemblea generale . Ad ogni modo, i fatti richiamati - se si sono in realtà verificati - sottolineano la necessità, già rilevata a proposito del terzo mezzo, che i votanti siano adeguatamente e tempestivamente informati delle proposte importanti riguardanti le elezioni del comitato del personale .
Il secondo mezzo nuovo dedotto dai ricorrenti nella causa 431/85 è che il testo messo ai voti il 19 aprile 1985 contrasta con l' art . 9, n . 3, 1° comma, dello statuto in quanto gli elettori erano costretti a votare per sei categorie determinate e disponevano di un solo voto "libero" da esprimere a favore di un candidato di una qualsiasi categoria . Secondo il testo che, a quanto pare, venne messo ai voti all' assemblea del 19 aprile 1985, il comitato del personale è composto di undici membri e ciascun elettore dispone di sette voti ed è tenuto ad esprimere almeno un voto per ciascuna delle categorie da rappresentare, pena la nullità integrale della scheda elettorale . Le categorie rappresentate sono le categorie A, LA, B, C e D dei dipendenti di ruolo e una categoria per gli altri dipendenti . I ricorrenti sottolineano che, siccome il rifiuto di votare per uno dei candidati di ciascuna delle sei categorie determina la nullità integrale della scheda, il sistema adottato stride con le esigenze fondamentali inerenti all' espressione delle opinioni del personale dettate dall' art . 9, n . 3, dello statuto, che possono essere soddisfatte soltanto attraverso un sistema che garantisca nella maggiore misura possibile la rappresentanza proporzionale .
L' istituzione convenuta si richiama all' art . 1, 4° comma, dell' allegato II dello statuto del personale, il quale stabilisce, fra l' altro, che la composizione del comitato del personale "deve assicurare la rappresentanza di tutte le categorie di funzionari e di tutti i quadri previsti dall' articolo 5 dello statuto, nonché degli agenti di cui all' articolo 7, primo comma, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità", e cita la sentenza della Corte 10 luglio 1986 nella causa 270/84 ( Licata / Comitato economico e sociale, Racc . 1986, pag . 2305 ) a sostegno della tesi che tutte le categorie di dipendenti di ruolo e non di ruolo devono necessariamente essere rappresentate, per categoria, nel comitato del personale . L' istituzione convenuta conclude pertanto per il rigetto del mezzo dedotto dai ricorrenti .
Nel punto 17 della motivazione della sentenza De Dapper la Corte ha sottolineato che dall' art . 1 dell' allegato II dello statuto si desume l' intenzione di garantire la rappresentatività del comitato del personale . Nella sentenza Licata ( punti da 27 a 29 della motivazione ) essa ha ricordato che, a norma dell' art . 9, n . 2, dello statuto, e dell' art . 1 dell' allegato II dello stesso, ciascuna istituzione è libera di adottare le proprie norme per quanto riguarda la rappresentanza di tutte le categorie e di tutti i ruoli . Per questo motivo ha considerato che il Comitato economico e sociale poteva validamente disporre la fine del mandato della sig.ra Licata nel comitato del personale al momento in cui essa cessò di essere un "altro agente" e venne nominata dipendente di ruolo di categoria D . Queste considerazioni dimostrano, secondo me, che i dipendenti di ruolo e non di ruolo devono essere rappresentati per categorie nel comitato del personale ed io accoglierei la tesi del Comitato economico e sociale in questo senso .
Tuttavia, mi sembra che i ricorrenti non intendano mettere in discussione il principio della rappresentanza per categorie . Se ho capito bene, essi sostengono nella replica che le asserite nuove norme elettorali limitano eccessivamente la possibilità di espressione dell' opinione degli elettori prescrivendo, pena la nullità integrale della scheda elettorale, che venga espresso un voto per ciascuna delle sei categorie . Orbene, la sentenza Licata nulla dice su questo punto . Secondo me, le asserite nuove norme elettorali disciplinano la rappresentanza per categorie in modo troppo rigido . Può essere giustificato disporre che su sei voti ciascun voto espresso dev' essere riservato a ciascuna categoria, anche se la questione non è stata discussa esaurientemente . Tuttavia, fermo restando che la scelta del sistema elettorale spetta essenzialmente ai membri dell' istituzione, credo che non sia né proporzionato né giustificato annullare per intero la scheda elettorale qualora l' elettore decida di non votare per un candidato di una categoria . Anche se ammetto che l' elettore non può usare un voto destinato a una categoria a favore di un candidato di un' altra categoria, mi sembra contrastante con i principi di democrazia e di equità il fatto che egli non possa astenersi dal votare per una categoria senza rendere nulli tutti gli altri voti da lui espressi .
Qualunque cosa sia stata detta all' assemblea a proposito degli effetti della modifica proposta, quello che conta è il testo adottato . Secondo me, detto testo dev' essere annullato in ragione dei suoi effetti negativi - determinati dal solo fatto che non sia stato espresso un voto a favore di un candidato di una determinata categoria - su voti che altrimenti sarebbero stati espressi validamente . Tenuto conto del rapporto tra detta questione e la parte che sembra essere stata soppressa nella proposta modifica dell' art . 16, ritengo che sarebbe opportuno annullare per intero la decisione di modo che la questione possa essere riesaminata globalmente .
Da ultimo i ricorrenti svolgono nella replica nella causa 431/85 un argomento nuovo relativo ad altre irregolarità che, a loro dire, viziarono la votazione all' assemblea del 19 aprile 1985 . Dette irregolarità scaturirebbero dalla mancanza di un elenco degli elettori, dal fatto che si votò per alzata di mano e dal fatto che i presenti poterono votare senza che venisse accertato se ne avessero diritto . A mio avviso, l' argomento è manifestamente irricevibile in base all' art . 42, § 2, del regolamento di procedura .
Per i motivi sopra esposti, concludo che l' assertiva decisione dell' assemblea generale del 19 aprile 1985, che modifica il sistema elettorale, dev' essere annullata . Resta valida la nomina dell' ufficio elettorale avvenuta alla stessa assemblea . E' necessario convocare una nuova assemblea allo scopo di stabilire le modalità secondo le quali si svolgeranno le elezioni del comitato del personale . Devono essere annullate anche le pertinenti decisioni dell' autorità che ha il potere di nomina . Il resto del petitum è superfluo, tenuto conto segnatamente dei provvedimenti provvisori adottati dalla Corte . I ricorrenti, risultando quindi vittoriosi nella parte essenziale della domanda, dovrebbero di regola ottenere la rifusione delle spese . Tuttavia, il Muellers ha proposto senza necessità un secondo ricorso ( causa 431/85 ) e gli altri quattro ricorrenti hanno persistito senza necessità in un ricorso precedente che era irricevibile ( causa 146/85 ), il che ha costretto l' istituzione convenuta e gli intervenienti a sostenere spese inutili . Di conseguenza, sarebbe opportuno che ciascuna delle parti e gli intervenienti sopportassero le proprie spese . Per quanto riguarda il procedimento sommario, ritengo che sia giusto, date le circostanze, statuire sulle spese coerentemente con la soluzione della controversia, vale a dire disporre anche in questo caso che ciascuna parte sopporterà le proprie spese .
Pertanto, vi suggerisco :
1 ) di annullare la decisione assertivamente adottata il 19 aprile 1985 dall' assemblea generale del personale del Comitato economico e sociale, che modifica il sistema elettorale per le elezioni del comitato del personale;
2 ) di annullare la decisione 24 aprile 1985 con cui il presidente del Comitato economico e sociale ha respinto il reclamo del sig . Muellers;
3 ) di annullare la decisione 29 ottobre 1985 con cui il presidente e il Segretario generale del Comitato economico e sociale hanno respinto il reclamo di tutti e cinque i ricorrenti;
4 ) di respingere, per il resto, la domanda dei ricorrenti;
5 ) di disporre che ciascuna delle parti e gli intervenienti sopportino le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario .
(*) Traduzione dall' inglese .
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