CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN MISCHO
del 7 ottobre 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Dal 1936 l'industria molitoria è oggetto in Francia di una normativa professionale caratterizzata dall'attribuzione a ciascun mulino di un contingente di macinazione annuo per il grano tenero da trasformare in farina destinata al consumo umano interno.
Il potenziamento di questa capacità di macinazione dei mulini è possibile entro certi limiti, sia con la riunione di mulini, sia con l'acquisto di diritti di macinazione.
Un'industria molitoria che superi il contingente di macinazione incorre in un'ammenda fissata in funzione del numero di quintali di grano che ha illecitamente macinato, nonché nella confisca della farina illecitamente prodotta.
Nel 1982 e nel 1983 la SA Minoterie Forest superava il proprio contingente di macinazione del grano e, pertanto, sia la società che il suo presidente e direttore generale, sig.ra M. L. Forest, venivano citate dalla direzione generale delle imposte davanti al tribunal de grande instance di Macon.
Poiché le imputate affermavano che la normativa francese è contraria ad alcune disposizioni del trattato di Roma o dei suoi regolamenti applicativi, il tribunal de grande instance riteneva effettivamente sussistente un problema a tale riguardo e sottoponeva pertanto alla Corte la seguente questione:
« Se la disciplina francese emanata mediante decreto del 24 aprile 1936, modificato in particolare dal decreto 11 settembre 1961, n. 61-1033, che istituisce il contingente di macinazione del grano e che limita le capacità di produzione dei mulini vada dichiarata incompatibile con il regolamento n. 2727/75 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali o anche con le disposizioni degli artt. da 30 a 37 del trattato di Roma ».
Poiché non spetta alla Corte di giustizia delle Comunità europee pronunziarsi, nell'ambito dell'art. 177, sulla compatibilità di una misura nazionale col diritto comunitario, la questione prospettata dal tribunal de grande instance di Mâcon va riformulata. Essa, in sostanza, tende ad accertare se il regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727, che istituisce un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, e gli artt. da 30 a 37 del trattato vadano interpretati nel senso di impedire l'adozione di disposizioni del tipo di quelle stabilite dalla normativa nazionale in questione.
Nel corso delle fasi scritta ed orale non si è contestato che la legislazione francese abbia lo scopo di facilitare la riduzione delle capacità di produzione dell'industria molitoria divenute eccedenti in seguito alla diminuzione del consumo di pane. Essa tende in particolare ad evitare l'eliminazione brutale ed ingiustificata di imprese che, pur essendo di piccolo o medio calibro, possono essere considerate come redditizie o utili sotto il profilo dell'interesse generale.
Come ha rilevato l'avvocato generale H. Mayras a proposito di questa stessa legislazione nel caso van Haaster ( 1 )« scopo di tali misure è di riordinare un'industria di trasformazione di prodotti agricoli e non di limitare la produzione di questi prodotti ».
D'altronde non è contestato che:
a)
questa normativa limita unicamente la capacità di macinazione dei mulini per quel che riguarda il grano destinato al consumo umano interno, a prescindere dalla sua provenienza;
b)
il contingentamento non si applica dunque al grano destinato ad essere esportato o riesportato dopo essere stato trasformato;
e)
le importazioni di grano o di farina in Francia non sono limitate; pertanto i mugnai francesi, se lo desiderano, sono liberi di acquistare all'estero la totalità del grano che hanno intenzione di trasformare.
Sebbene le disposizioni del trattato relative alla soppressione degli ostacoli doganali e commerciali per gli scambi all'interno della Comunità debbano essere considerati come parte integrante nelle organizzazioni comuni dei mercati ( 2 ), preferisco, per ragioni di chiarezza espositiva e per rispettare la formulazione della questione proposta, esaminare separatamente la questione della compatibilità di una normativa del tipo di quella in esame dinanzi al giudice nazionale con gli artt. 30 e seguenti del trattato.
Esaminerò pertanto in successione le regole, che derivano, rispetto ad una legislazione di questo tipo:
—
dagli artt. 30 e seguenti del trattato istitutivo della Comunità economica europea;
—
dal regolamento del Consiglio n. 2727/75, che istituisce un'organizzazione comune di mercato nel settore dei cereali;
—
dal combinato disposto degli artt. 5 e 85 del trattato CEE.
A — Gli artt. da 30 a 37 del trattato
Le convenute nel procedimento principale fanno valere che « laddove vieta ai mulini francesi di acquistare liberamente grano, ed in particolare grano prodotto in altri Stati membri ed offerto sul mercato francese qualora la farina prodotta macinando tale grano sia destinata ad essere smerciata sul mercato francese, la normativa francese che impone il contingentamento della capacità di macinazione dei mulini pregiudica, almeno potenzialmente, il regime di scambi all'interno della Comunità e dev'essere pertanto considerata come una misura di effetto equivalente alle restrizioni quantitative, di cui all'art. 30 del trattato CEE ».
La Commissione, per converso, sostiene che: « da tali misure (...) non sembra risultare, né direttamente, né indirettamente, alcuna restrizione all'importazione o all'esportazione di farina, in violazione agli artt. 30 e 34 del trattato (che fanno parte integrante dell'organizzazione del mercato) ». Esaminando poi gli effetti di tale regime sul frumento, la Commissione conclude che « stando ai dati in possesso della Commissione, la normativa francese non ha né scopi, né effetti restrittivi ».
Il governo della Repubblica francese osserva che « la libertà degli scambi all'interno della Comunità (...) non è oltretutto compromessa, dal momento che il sistema non instaura alcuna restrizione quantitativa né alle importazioni, né alle esportazioni della farina e del grano. Né può essere addotto alcun effetto restrittivo indiretto o potenziale sulle importazioni dalla CEE ».
Va innanzitutto osservato che gli artt. 34 (restrizioni all'esportazione) e 37 (monopoli nazionali) non possono essere presi in considerazione in questo procedimento.
Va in secondo luogo sottolineato che dall'esame degli obiettivi perseguiti dalla normativa in questione, effettuato supra, risulta che essa « non ha per scopo di regolare le correnti di scambio » ( 3 ). Tale regolamentazione non comporta neppure discriminazioni formali. Essa è indifferentemente applicabile al grano francese o al grano importato.
Partendo da questi dati, si tratta ora di esaminare se la normativa in esame sia purtuttavia « suscettibile di ostacolare direttamente o indirettamente, attualmente o potenzialmente, il commercio all'interno della Comunità » ( 4 ) e, in caso affermativo, se gli eventuali ostacoli che possono derivare vadano accettati, in quanto tale normativa è necessaria per soddisfare delle « esigenze imperative ».
A tale riguardo va rilevato ancora una volta che chiunque, mugnaio o negoziante, è libero di importare in Francia grano o farina in quantità illimitate.
Non sussiste dunque alcun ostacolo attuale e diretto per il commercio tra i paesi della Comunità.
Resta da verificare se il sistema di contingentamento dei diritti di macinazione sia però in grado, indirettamente e potenzialmente, di impedire le importazioni, che potrebbero essere effettuate senza di esso, o di renderle più difficili o più onerose.
Ora, supponendo che tutti i mugnai francesi siano disposti a rifornirsi di grano negli altri paesi della Comunità fino a coprire la totalità dei propri contingenti (decisione lasciata alla loro libera valutazione) si deve concludere che tutte le importazioni di grano necessarie per coprire il fabbisogno del consumo umano di farina sul mercato interno possono effettuarsi senza difficoltà perché il complesso dei diritti di macinazione supera largamente il volume di tale consumo ( 5 ).
Considerando inoltre la situazione individuale di ciascun mugnaio, si perviene alle seguenti constatazioni.
Ogni mulino ha una capacità annua di produzione ben determinata, calcolata in relazione alle installazioni tecniche.
Ora, non è irragionevole ammettere che il contingente di macinazione di molti mulini dev'essere da molto tempo identico alla loro capacità annua di produzione di farina.
Il decreto del 27 giugno 1938, nel determinare i contingenti, dispone in effetti che « il numero di quintali di grano che ciascun mulino è autorizzato a macinare annualmente per il consumo interno è eguale alla media aritmetica della macinazione effettiva massima (non compreso il grano consentito sotto il regime dell'ammissione temporanea) accertata negli anni dal 1927 al 1935, e la capacità annua di macinazione del mulino calcolata su trecento giorni per anno, fattore, questo, che costituisce in ogni caso un massimo ».
Un buon numero di mulini il cui contingente originario non raggiungeva la capacità annua di macinazione hanno dovuto, da allora, acquistare i diritti di macinazione necessari per raggiungere tale livello.
Quei mulini che, modernizzatisi, hanno accresciuto la loro capacità di produzione dopo il 1938, hanno avuto anch'essi la possibilità di acquistare dei diritti di macinazione supplementari.
Come risulta dalle statistiche allegate alle risposte del governo francese ai quesiti della Corte, soltanto dal 1968 al 1984 il numero dei mulini è diminuito di 1528 unità, e ciò ha comportato la messa sul mercato di una rilevante quantità di diritti di macinazione.
Dal 1981 al 1984, 492 mulini hanno acquistato dei diritti di macinazione per un totale di 550982 tonnellate di grano.
D'altra parte non è sempre necessario che un mulino disponga di diritti di macinazione corrispondenti alla sua capacità di produzione. È frequente che imprese di qualsiasi tipo funzionino al di sotto della loro capacità massima. Ciò che conta è che i diritti di macinazione siano sufficienti per coprire le ordinazioni ricevute dai mulini.
Ora, tali diritti possono essere acquistati anche a posteriori, a fine anno, ad un prezzo che non sembra essere proibitivo ( 6 ). La loro acquisizione è definitiva.
È certamente vero che, se nel corso di un determinato anno un determinato mugnaio dovesse decidere di non accettare tutte le ordinazioni fattegli nel timore di non disporre a fine anno di tutti i diritti di macinazione necessari, egli sarà portato a rinunciare all'acquisto delle quantità di grano corrispondente a tali ordinazioni.
Questa limitazione parziale degli acquisti può gravare sul grano di origine francese o sul grano importato, a seconda che il mugnaio avesse avuto intenzione di approvvigionarsi in Francia o all'estero.
Questo « rischio di non acquisto » non è pertanto maggiore per i prodotti che possono essere importati rispetto a quelli che possono essere acquistati sul mercato interno francese.
O meglio, per parafrasare la formula usata dall'avvocato generale Sir Gordon Slynn nei procedimenti congiunti 60 e 61/84 concernenti le videocassette (conclusioni del 20 marzo 1985, Race. 1985, pag. 2605) « il fattore che porterà il mugnaio francese a non acquistare il suo grano da un produttore francese è identico a quello che lo porterebbe a non acquistarlo da un produttore di grano in un altro Stato membro ». Queste due categorie di produttori di grano si trovano dunque nella stessa situazione.
Il regime criticato non ha pertanto l'effetto di favorire la produzione nazionale rispetto alla produzione degli altri Stati membri (secondo la formula che avete usato segnatamente nella sentenza « videocassette »11 luglio 1985, punto 21 della motivazione) né, simmetricamente, quello di sfavorire rispetto ai prodotti nazionali i prodotti importati da altri Stati membri (vedi la sentenza 10 luglio 1980, «pubblicità degli alcools», causa 152/78, Race. 1980, pag. 2299, punto 14).
Tuttavia, come ho appena mostrato, l'applicazione della normativa può far sì che, in determinate situazioni concrete, un singolo mugnaio rinunci sia ad un acquisto sul mercato nazionale sia ad un'importazione. Essa può pertanto potenzialmente essere di ostacolo per taluni scambi.
In questa situazione la limitazione del diritto di macinare il grano prevista da tale normativa è compatibile col principio della libera circolazione delle merci posto dal trattato soltanto a condizione che gli eventuali ostacoli che essa causa per gli scambi all'interno dei paesi della Comunità non siano maggiori di quanto è necessario per raggiungere lo scopo che si persegue e che tale scopo sia giustificato sotto il profilo del diritto comunitario (cfr. il punto 22 della motivazione della sentenza « videocassette », citata).
A mio parere, una tale giustificazione non può non essere riconosciuta ad una normativa che limita i diritti di macinazione dei mulini relativamente al grano destinato al consumo interno di farina di uno Stato membro, quando il totale di questi diritti di macinazione supera il volume di tale consumo interno e quando la normativa in questione tende a permettere la riorganizzazione ordinata del settore molitorio e ad assicurare il mantenimento dei mulini in tutte le regioni dello Stato membro in questione.
Si tratta qui di una « scelta di politica economica e sociale legittima, conforme agli obiettivi di interesse generale perseguiti dal trattato » ( 7 ).
B — L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali
1. Il principio della competenza residua
Va innanzitutto stabilito se uno Stato membro abbia il diritto di mantenere in vigore una legislazione di questo tipo dopo l'entrata in vigore della normativa che istituisce un'organizzazione comune del mercato dei cereali e dei prodotti di prima trasformazione.
Gli imputati nella causa principale riconoscono agli Stati membri una tale competenza residua, tuttavia ritengono che la normativa in questione ecceda tale ambito di competenza perché, a loro parere, non è necessaria per la realizzazione delle finalità indicate dall'art. 39, ed è contraria ad alcuni principi che presiedono all'organizzazione comune dei mercati e ad alcune disposizioni del regolamento n. 2727/75.
La Commissione considera che « se la Comunità non ha adottato misure comuni, non si può impedire ad uno Stato membro di mantenere una legislazione nazionale di riorganizzazione ordinata dell'industria molitoria, sempre che essa non sia incompatibile con l'organizzazione comune di mercato nel settore dei cereali e non si applichi alle importazioni e alle esportazioni di farina » ( 8 ).
Dato che il regolamento n. 2727/75 non comporta alcuna disposizione che si riferisca direttamente o indirettamente all'attività dei mugnai e che una proposta di regolamento della Commissione « che concerne il riordinamento del mercato dei prodotti che risultano dalla macinazione dei cereali panificabili » non è stata, finora, adottata dal Consiglio, sono anche del parere che gli Stati membri conservano, in via di principio, il diritto di legiferare in questo settore.
Resta tuttavia da esaminare se una legislazione avente caratteristiche analoghe a quelle della legislazione francese sia, in effetti, tale da pregiudicare le finalità dell'art. 39 del trattato CEE o le disposizioni relative all'organizzazione comune di mercato nel settore considerato.
2. L'esercizio della competenza residua
a) Le finalità dell'art. 39 del trattato CEE
A questo riguardo posso essere estremamente breve. In effetti non è stato dimostrato come una regolamentazione del tipo di quella in vigore in Francia possa ostacolare l'incremento della produttività agricola e l'impiego ottimale dei fattori di produzione possa mettere in pericolo il tenore di vita della popolazione agricola, la stabilizzazione dei mercati o la sicurezza degli approvvigionamenti o possa impedire la formazione di prezzi ragionevoli nella consegna ai consumatori.
Si può ritenere invece che, permettendo l'ordinata riduzione delle capacità in eccesso esistenti nel settore dell'industria molitoria, una normativa di questo tipo contribuisca all'impiego ottimale dei fattori di produzione e, dunque, alla diminuzione dei costi di trasformazione. Salvaguardando l'esistenza di mulini di piccola o media capacità ( 9 ) che occupano una posizione intermedia tra i produttori di grano ed i consumatori di farina, essa contribuisce comunque alla sicurezza degli approvvigionamenti.
b) I principi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali
All'inizio delle presenti conclusioni, ho potuto constatare che il regime in vigore in Francia non comporta alcuna restrizione quantitativa negli scambi di farina o di frumento tra la Francia e gli altri Stati membri o i paesi terzi, riguardo sia all'importazione che all'esportazione.
Sub A ho esposto le ragioni per cui ritengo che un regime del tipo di quello vigente in Francia non può essere considerato incluso nell'ambito di applicazione dell'art. 30 del trattato CEE, che va considerato parte integrante dell'organizzazione comune dei mercati.
Questo regime deve pertanto considerarsi compatibile anche con l'art. 18, n. 2, del regolamento n. 2727/75 che estende i principi dell'art. 30 agli scambi con i paesi terzi.
Una tale normativa non comporta neppure delle limitazioni per la produzione di farina o di frumento.
È a torto che gli imputati nella causa principale fanno valere le sentenze van Haaster e van de Hazel.
Nelle sue già citate conclusioni del 2 ottobre 1974 relative al procedimento 190/73, van Haaster, l'avvocato generale H. Mayras aveva già segnalato che non esiste analogia tra la normativa che sottopone la cultura dei giacinti ad una limitazione quantitativa e il regime francese che disciplina l'industria molitoria.
Lo stesso ragionamento può essere fatto per quel che riguarda il contingentamento della macellazione del pollame, discusso nella causa van den Hazel (111/76, sentenza 18 maggio 1977, Racc. pag. 901).
E giocoforza constatare che la produzione francese di farina può svilupparsi liberamente finché l'ammontare complessivo dei diritti di macinazione supera il consumo interno francese e nel contempo la produzione di farina destinata all'esportazione non è sottoposta a restrizioni.
Ora, non è stato sostenuto che il totale dei diritti di macinazione sia stato mai inferiore alla quantità di grano necessaria per coprire il consumo interno francese di farina, né che il governo francese abbia intenzione di modificare in futuro una tale situazione (nel 1984 i diritti di macinazione ammontavano a 55 milioni di quintali di grano ed il consumo umano interno di farina corrispondeva a 43 milioni di quintali).
Il regime di contingentamento non è di ostacolo neppure per la produzione di frumento. La semina a grano dei terreni non viene infatti effettuata solamente in funzione del consumo interno di farina, o dei diritti di macinazione dei mulini, ma anche e soprattutto in funzione delle terre arabili idonee a tale produzione e delle possibilità che gli agricoltori stimano di avere o in ordine all'esportazione del frumento, sia grezzo (165 milioni di quintali nel 1984), sia sotto forma di farina (18 milioni di quintali di grano) o in ordine alla vendita per l'alimentazione animale (45 milioni di quintali).
Così, malgrado il consumo interno non abbia assorbito che 43 milioni di quintali di frumento, la Francia ha prodotto nella stagione 1983/1984 313 milioni di quintali di frumento.
e) II regime dei prezzi stabilito nel quadro dell'organizzazione del mercato
L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali non ha istituito un regime di prezzi comuni per quel che concerne la farina di frumento.
D'altra parte non mi soffermo ad illustrare in che modo la normativa in questione possa incidere sulla formazione del prezzo del frumento.
Nel 1984 il regime di contingentamento ha permesso di trasformare in farina destinata al consumo interno una quantità di 55 milioni di quintali di grano. In realtà la domanda ha giustificato la trasformazione di solo 43 milioni di quintali. Si può pertanto supporre che in assenza di una tale normativa nessun quintale ulteriore di frumento sarebbe stato trasformato in farina.
La normativa in vigore non ha pertanto potuto esercitare il benché minimo effetto perturbatore sul libero gioco della domanda e dell'offerta di frumento, né sul congegno dei prezzi e sul regime d'intervento istituiti dall'organizzazione comune di mercato.
E d'altronde evidente che in un paese come la Francia, in cui il frumento usato per il consumo interno di farina rappresenta soltanto il 14% della produzione totale di tale merce, è il volume della produzione totale quello che determina il prezzo del frumento.
C — Le norme di concorrenza del trattato
Sebbene il giudice di rinvio non abbia sollevato alcuna questione in ordine alla compatibilità di una normativa del tipo in esame con le disposizioni del trattato in materia di concorrenza, gli imputati nella causa principale hanno più volte affrontato tale problema. Le loro osservazioni sono riassunte molto dettagliatamente nella relazione d'udienza e quindi non è necessario ricordarle in questa sede.
A questo riguardo potrebbe venir preso in considerazione soltanto l'art. 85 del trattato. Quest'articolo si occupa degli accordi tra imprese, delle decisioni di associazioni tra imprese e delle pratiche concertate e non delle misure legislative o regolamentari degli Stati membri. Ma, come la Corte ha dichiarato a più riprese, « gli Stati membri sono tuttavia tenuti, ai sensi dell'art. 5, 2o comma, del trattato, a non ostacolare con la loro legislazione nazionale l'applicazione piena ed uniforme del diritto comunitario e l'efficacia dei suoi atti di esecuzione e a non adottare o mantenere in vigore delle misure, anche se di natura legislativa o regolamentare, suscettibili di eliminare l'efficacia pratica delle norme di concorrenza applicabili alle imprese » ( 10 ).
Ora, io ritengo che la Commissione ed il governo francese abbiano dimostrato in modo convincente che la legislazione in questione non impone alle imprese dell'industria molitoria dei comportamenti vietati dall'art. 85, e che non li incoraggia né li autorizza.
Il fatto che la normativa in questione, istituendo i diritti di macinazione, abbia reso materialmente possibile la conclusione di intese in materia non sembra costituire un pregiudizio per l'efficacia pratica delle norme di concorrenza. Come la Commissione, sono del parere che la legislazione francese sarebbe censurabile sotto il profilo degli artt. 3, lett. f), 5, 2o comma, e 85 del trattato soltanto nel caso in cui rendesse giuridicamente possibile, nel senso di renderle legittime, intese di tal genere.
Esiste un secondo motivo per ritenere irrilevante l'art. 85 ai fini di questo procedimento. Si tratta del fatto che la normativa non è in grado di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri.
Nella sentenza 5 aprile 1984 (van de Haar e Kaveka de Meern, procedimenti riuniti 177 e 178/82, Race. pag. 1797), la Corte ha ricordato che « tale disposizione viene in considerazione soltanto per quel che concerne accordi, decisioni o prassi restrittive della concorrenza che pregiudicano in misura rilevante il commercio tra gli Stati della Comunità » (punto 11 della motivazione), mentre l'art. 30 del trattato non fa distinzione tra misure che possono essere qualificate come aventi effetto equivalente ad una restrizione quantitativa a seconda del livello di liberalizzazione del commercio fra gli Stati membri » (punto 13 della motivazione).
Ora, non sembra possibile concludere che il regime francese del contingentamento dei diritti di macinazione possa pregiudicare in misura rilevante il commercio tra gli Stati della Comunità.
Come ho detto, se tutti i mugnai decidessero di acquistare all'estero il grano necessario per coprire il consumo interno di farina, potrebbero farlo senza difficoltà.
D'altra parte il fatto che in determinate circostanze un singolo mugnaio possa essere costretto a rinunciare ad acquistare una quantità di grano ulteriore o da un fornitore francese o da un fornitore straniero non può mettere ín discussione « la libertà di commercio fra gli Stati membri in modo tale da poter nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico tra Stati » ( 11 ).
Nel caso in cui un certo numero di mugnai concludessero un'intesa per non offrire sul mercato i diritti di macinazione inutilizzati di cui dispongono, spetterebbe allora alle autorità competenti francesi esaminare tale intesa alla luce della legislazione nazionale.
Il diritto comunitario potrebbe entrare in gioco soltanto se le quantità « sterilizzate » avessero per risultato di portare il totale dei diritti di macinazione utilizzabili al di sotto del livello del consumo interno, ma questa è una considerazione di carattere puramente teorico.
In conclusione vi propongo di risolvere in questo modo la questione sollevata dal tribunal de grande instance di Macon:
« L'art. 30 del trattato istitutivo della Comunità economica europea e il regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727, che istituisce un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali non devono essere interpretate come ostative di una normativa nazionale che limita le capacità di produzione delle industrie molitorie per ciò che concerne la farina destinata al consumo umano interno dello Stato membro in questione quando il volume complessivo dei diritti di macinazione del grano risultante da tale normativa supera la quantità di grano necessaria per coprire tale consumo umano interno di farina e quando gli eventuali ostacoli per gli scambi all'interno della Comunità che l'applicazione di questa normativa possono comportare non sono maggiori di quanto è necessario per assicurare la riorganizzazione ordinata del settore molitorio in tale Stato membro ».
( *1 ) Traduzione dal francese.
( 1 ) Causa 190/73, Racc. 1974, pag. 1129, ed in particolare pag. 1143, colonna 2, ultimo capoverso.
( 2 ) Vedi sentenza della Corte 29 novembre 1978 nel procedimento 83/78, Pigs Marketing Board/Redmond, Race. pag. 2347, punti da 52 a 55 della motivazione.
( 3 ) Cfr. sentenza 1] luglio 1985, procedimenti riuniti 60 e 61/84, «videocassette», Race. pag. 2605, punto 21 della motivazione.
( 4 ) Cfr. per esempio il procedimento 8/74, Dassonvillc, Race. 1974, pag. 837, o il procedimento 35/76, Simmenllial, Race. 1976, pag. 1871, punti 11 e 12 della motivazione.
( 5 ) A ciò si aggiunga il fatto che l'importazione del grano destinato ad essere riesportato sotto forma di farina non c regolata dalla normativa in questione.
( 6 ) Il 13% del valore del prodotto finito secondo la Commissione, il 16% secondo le convenute nella causa principale.
( 7 ) Vedi il punto 12 della motivazione delia sentenza 14.7.1981, procedimento 155/80, Oebel, Race. 1981, pag. 1993, 2008.
( 8 ) Cfr. le osservazioni della Commissione, pag. 8, 1o capoverso.
La Commissione giunge a questa conclusione partendo dalla sentenza della Corte 7 febbraio 1984, «Jongeneel Kaas », procedimento 237/83, pag. 483, cd in particolare dal punto 13 della motivazione, pag. 484, secondo cui: « In mancanza di qualsiasi norma comunitaria sulla qualità dei prodotti cascari, gli Stati membri conservano il potere di imporre siffatte norme ai produttori di formaggio stabiliti nel loro territorio. Tale potere comprende non solo le norme ritenute necessarie per la tutela del consumatore o della sanità pubblica, ma anche quelle die lo Slato membro desidera promulgare per migliorare la qualità della produzione nazionale. Norme del genere non possono tuttavia creare discriminazioni a danno dei prodotti importati, nė ostacolare l'importazione di merci da altri Stati membri ».
( 9 ) Nel 1984 vi erano ancora 238 mulini con un contingente di macinazione inferiore a 500 tonnellate e 491 mulini con un contingente inferiore a 1000 tonnellate su un totale complessivo di 1267 mulini.
( 10 ) Cfr. sentenze 10 gennaio 1985, Association des centres distributeurs Edouard Leclerc/SA Thouars e altri, 229/83, Race. pag. 1, 13 febbraio 1969, Wait Wilhelm e altri, 14/68, Race. pag. 1, e 16 novembre 1977, INNO/ATAB, 13/77, Race. pag. 2115.
( 11 ) Sentenza 13 luglio 1966, Consten e Grundig/Commissione, procedimenti riuniti 56 e 58/64, Race. 1966, pag. 495.
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