CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
del 3 giugno 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Qual è l'estensione ratione temporis dell'immunità di cui godono i membri dell'Assemblea delle Comunità europee? Questo è il problema centrale della presente domanda pregiudiziale.
Querelato per diffamazione davanti al tribunal de grande instance di Parigi dal sig. Roger Wybot, il sig. Edgar Faure, nella sua qualità di parlamentare europeo, si è avvalso dell'art. 10 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 (in prosieguo: «PPI»; GU L 152 del 13.7.1967, pag. 13) per invocare l'irricevibilità dell'azione così iniziata.
Il giudice di prima istanza ha constatato che, al momento della consegna del rinvio a giudizio, il 27 gennaio 1983, la sessione parlamentare 1982/1983 era in corso. Esso ha pertanto accolto l'eccezione sollevata, sebbene in quella data il Parlamento non fosse effettivamente riunito in seduta. Il ricorrente nella causa principale ha interposto appello davanti alla corte di Parigi la quale vi domanda se:
« in ragione dell'attuale redazione dei testi e della prassi seguita dal Parlamento europeo (l'art. 10 del PPI) dev'essere interpretato nel senso che esso conferisce ai parlamentari europei un'immunità permanente che si estende all'intera durata del loro mandato, salvo revoca dell'immunità da pane del Parlamento, o solamente un'immunità limitata a taluni periodi della sessione annuale ».
2.
Secondo l'art. 28 del « trattato di fusione » dell'8 aprile 1965 (GU L 152 del 13.7.1967, pag. 2),
« Le Comunità europee godono, sul territorio degli stati membri, dei privilegi e delle immunità necessari all'assolvimento dei loro compiti, alle condizioni definite dal protocollo allegato al presente trattato ».
A tal fine, il PPI ha definito, al capitolo III, i privilegi e le immunità dei « membri dell'Assemblea ». L'art. 8 garantisce loro libertà di movimento, sia che si rechino sia che ritornino da questa istituzione, rimuovendo gli ostacoli di ordine amministrativo, in particolare quelli in materia di dogana e di controllo dei cambi. L'art. 9 consacra il cosiddetto principio di « irresponsabilità » dei parlamentari per le opinioni o i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni ». Infine, l'art. 10 sancisce ciò che viene tradizionalmente designato come l'« inviolabilità » dei parlamentari, cioè l'immunità dalla giurisdizione per gli atti estranei all'esercizio delle loro funzioni, da loro commessi nel territorio nazionale o in quello di un altro stato membro.
L'articolo è così formulato:
« Per la durata delle sessioni dell'Assemblea, i membri di essa beneficiano:
a)
sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese,
b)
sul territorio di ogni altro stato membro, dell'esenzione di ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.
L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione dell'Assemblea o ne ritornano.
L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto dell'Assemblea di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri ».
Come ha rilevato il tribunale de grande instance, la Corte di giustizia ha già avuto occasione di pronunciarsi — proprio per determinare l'ambito di applicazione temporale dell'immunità parlamentare — nella decisione 101/63, Wagner, del 12 maggio 1964 (Race. pag. 384) sul significato della nozione di « durata delle sessioni », già inserita nell'art. 9 dei protocolli sui privilegi e sulle immunità allegati ai trattati CECA, CEE e CEEA, identico, in sostanza, all'art. 10 attualmente in vigore.
Questa sentenza va ricollocata nel contesto giuridico particolare che disciplinava a quel tempo la riunione dell'Assemblea in sessione. In effetti, fino all'adozione del trattato di fusione, l'art. 22 del trattato CECA delimitava la sessione del Parlamento, disponendo che « la sessione non può superare l'esercizio finanziario in corso », mentre gli artt. 139 CEE e 109 CEEA indicavano soltanto la data d'apertura della sessione.
La Corte faceva dunque una duplice constatazione:
—
da una parte « l'Assemblea tiene una ” sessione annuale ” il secondo martedì di maggio la quale non può prolungarsi oltre la fine dell'esercizio finanziario della CECA, cioè oltre il 30 giugno, e un'altra sessione annuale che ha inizio il terzo martedì di ottobre »,
—
d'altra parte « ai sensi degli stessi articoli negli intervalli fra dette ” sessioni annuali ” il Parlamento può del pari riunirsi in ” sessione straordinaria ” a richiesta dell'una o dell'altra delle tre Comunità (...) »
(101/63, Wagner, cit., pagg. 395-396).
Nelle conclusioni, l'avvocato generale Lagrange metteva a confronto i testi citati con la prassi seguita dall'Assemblea e consistente nel tenere una sessione annuale mai chiusa, ma soltanto interrotta.
Questo regime non gli sembrava per questo contrario ai trattati. In effetti questi non prevedevano la « chiusura » di una sessione. Inoltre, a suo parere, l'esistenza di interruzioni di sessione, previste dal regolamento interno dell'Assemblea, escludeva di per sé un regime permanente di sessione. L'avvocato Lagrange concludeva pertanto che il Parlamento non doveva essere considerato in sessione per la durata di tali interruzioni, sicché in questi periodi l'immunità non copriva i parlamentari.
Contrariamente a quest'interpretazione, voi avete deciso che, non contenendo gli artt. 139 CEE e 109 CEEA una disposizione espressa, analoga a quella contenuta nell'art. 22 CECA con cui veniva fissato un termine per la sessione annuale, non si poteva « ragionevolmente ritenere che il termine interruzione sia sinonimo di chiusura », di modo che
« a prescindere dalle date di inizio e di chiusura della sessione annuale contemplata nell'art. 22 del trattato CECA, il Parlamento europeo va considerato in sessione, anche se non è effettivamente riunito fino al momento della chiusura delle sessioni annuali o straordinarie» (101/63, cit. pag. 396; il corsivo è mio).
3.
Tanto la motivazione della corte d'appello di Parigi, quanto le osservazioni che vi sono state sottoposte sollevano il problema dell'attuale validità di quest'interpretazione tenuto conto, in particolare, delle modifiche che dopo di allora sono state apportate ai testi di riferimento.
Innanzitutto, l'art. 27 del trattato di fusione del 1965 ha abrogato gli artt. 22, 1o comma, CECA, 139, 1o comma, CEE e 109, 1o comma, CEEA, sostituendovi la disposizione seguente:
« L'Assemblea tiene una sessione annuale. Essa si riunisce di pieno diritto il secondo martedì di marzo ».
La nuova formulazione tralascia dunque ogni riferimento a un termine finale di chiusura della sessione, come accadeva per la CECA.
In secondo luogo il regolamento interno dell'Assemblea delle Comunità europee, modificato il 26 marzo 1981 (GU C 90, del 21.4.1981, pag. 49), da un lato enuncia, come il regolamento precedente, il principio della sovranità decisionale del Parlamento in materia di interruzione delle sessioni (art. 9, n. 2), dall'altro dispone, in applicazione dell'« atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto» del 20 settembre 1976 (GU L 278, pag. 5, dell'8. 10. 1976), che:
—
« la legislatura corrisponde alla durata del mandato dei deputati prevista dall'atto del 20 settmbre 1976», e cioè cinque anni ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, di quest'ultimo,
—
« la sessione corrisponde al periodo di un anno », come si ricava dall'atto (art. 10, paragrafo 3), e dai trattati (art. 27 del trattato di fusione citato),
—
« il periodo di sessione è la riunione che, di regola, tiene il Parlamento ogni mese. Essa si divide in sedute».
(Art. 9, n. 1; il corsivo è mio).
Precisiamo infine che l'art. 4, n. 2, dell'atto del 1976 applica il PPI ai rappresentanti eletti a suffragio universale diretto.
Queste sono le disposizioni nel cui ambito si collocano le osservazioni delle parti nella causa principale, le osservazioni della Commissione e la risposta del Parlamento europeo alla domanda che gli avevate posto.
4.
Secondo l'appellante nella causa principale, la sentenza Wagner è basata su disposizioni che presuppongono necessariamente un'interruzione della continuità delle sessioni (CECA da un lato, CEE e CEEA dall'altro) dal 30 giugno al secondo martedì di ottobre di ogni anno e non può pertanto essere riproposta nella situazione attuale, in cui non viene più fissato alcun termine per la sessione annuale dell'Assemblea. Il trattato non prevede più alcun periodo durante il quale, per disposizione normativa, l'Assemblea non può essere in sessione. In pratica, d'altronde, attualmente non vi sono più intervalli nel corso della sessione annuale, poiché la chiusura di una sessione non fa che precedere l'apertura della sessione seguente.
In queste circostanze, ritenere ancora che il Parlamento sia in sessione quando non è effettivamente riunito, comporterebbe quattro incongruenze.
1)
La disposizione che prevede la possibilità di sessioni straordinarie risulta priva di effetti, perché, per definizione, può applicarsi soltanto nell'intervallo delle sessioni annuali ordinarie. Ciò contrasterebbe con la ricordata sentenza da voi emanata, in cui affermate che« la nozione di ” sessioni annuali ” va (...) intesa alla luce della possibilità di sessioni straordinarie che, del resto, nessuna disposizione vieta di fissare con molto anticipo » (101/63, cit., pag. 396).
Inoltre, verrebbe svuotato di significato l'art. 9, n. 5, del regolamento interno dell'Assemblea secondo cui « il presidente (...) convoca il Parlamento a titolo eccezionale » su domanda dei parlamentari.
2)
La durata dell'immunità parlamentare verrebbe di fatto a coincidere con quella del mandato di membro dell'Assemblea delle Comunità europee. Poiché questa ha competenza esclusiva per decidere la revoca dell'immunità di un membro, si finirebbe col riservarle, per cinque anni, la discrezione di decidere sull'opportunità dei procedimenti giudiziari istruiti contro un parlamentare europeo. Ne risulterebbe un trasferimento di prerogative di sovranità nazionale a beneficio del Parlamento europeo, eventualità che invece è stata espressamente esclusa dalla corte costituzionale francese.
3)
L'identità di trattamento tra parlamentari europei e nazionali, che deriva dal rinvio alle disposizioni nazionali che disciplinano l'immunità, non sarebbe rispettata in Francia, dove tale privilegio è collegato alle sessioni e non al mandato.
4)
Infine, la precisazione relativa all'immunità dei parlamentari che si recano alle riunioni dell'Assemblea o ne ritornano perderebbe ogni ragion d'essere.
L'appellante nella causa principale sostiene dunque doversi ritenere che il Parlamento europeo non è in sessione quando questa è interrotta, e cioè nel lasso di tempo che intercorre tra due sedute effettive.
5.
Secondo l'appelato nella causa principale e secondo la Commissione, non vi è alcun elemento nuovo, intervenuto dopo il 1965, tale da rimettere in discussione l'interpretazione della nozione di durata delle sessioni dell'Assemblea europea, data nella sentenza 101/63.
Secondo la Commissione, l'esame comparativo delle norme in vigore sia prima che dopo il 1965 dimostra che il potere decisionale autonomo del Parlamento europeo, quanto alla tenuta, alla durata e alla fine delle sessioni, è restato invariato. La facoltà di intercalare una sessione straordinaria è stata costantemente mantenuta. La nozione di « sessione » ha conservato lo stesso significato malgrado il succedersi delle norme. Nella prassi, le condizioni di apertura, di chiusura o di interruzione delle sessioni sono restate identiche, dal momento che le sessioni annuali si succedono senza discontinuità, il che rende di fatto inutile il ricorso alle sessioni straordinarie.
In definitiva si dovrebbe ritenere che l'immunità del Parlamento europeo gli è conferita per tutta la durata della sessione annuale senza poter essere limitata nel tempo alle sole sedute o ai soli periodi di sessione, né estesa all'intera legislatura.
6.
Il Parlamento europeo, da voi interrogato sulle conseguenze che a suo parere vanno tratte tanto dai testi normativi quanto dalla prassi da esso stabilita in materia, sostiene che, essendo la sessione continua e l'attività dei parlamentari ininterrotta, l'art. 10 del PPI si applica loro per tutto l'anno.
A sostegno della sua interpretazione deduce quattro argomenti. Esso rileva, in primo luogo, che l'immunità parlamentare, garantendo l'indipendenza dell'istituzione, costituisce un principio comune agli stati membri, di cui può variare soltanto la durata.
In secondo luogo osserva che i trattati e l'atto del 1976 lasciano all'Assemblea il potere discrezionale di determinare la durata delle sessioni, dal momento che l'unico limite in proposito è costituito dalla data d'apertura della sessione annuale, il secondo martedì di marzo, fissata dall'art. 27 del trattato di fusione. In questo senso l'art. 9 del regolamento interno precisa le modalità di svolgimento della sessione annuale, tenuto conto delle esigenze funzionali dell'Assemblea. Inoltre, la Corte avrebbe riconosciuto al Parlamento l'autonomia necessaria per il suo funzionamento.
Il Parlamento europeo aggiunge, in terzo luogo, che l'ancoraggio al mandato di una tale immunità non è affatto contraddetto dalla sentenza Wagner: l'unico limite alla durata delle sessioni — contenuto nel trattato CECA — è stato infatto abrogato dall'art. 27 citato e l'atto del 1976 fissa la durata della legislatura a cinque anni, senza ledere il potere di organizzazione dell'Assemblea. Esso ricorda che la Commissione, di sua iniziativa, ha sottoposto all'approvazione del Consiglio un « progetto di protocollo relativo alla revisione » del PPI, in data 30 novembre 1984, che intende modificare l'art. 10 sopprimendo ogni riferimento alla durata delle sessioni.
Infine, esso sottolinea che le proprie esigenze di funzionamento impongono ai suoi membri un calendario di lavoro particolarmente gravoso. Ai ritmi già imposti all'Assemblea, collegati ad esempio alla procedura sul bilancio o all'esame dei prezzi agricoli, si aggiungono gli impegni relativi alla funzione di controllo del Parlamento europeo e alla necessità di prevedere delle riunioni preparatorie, in commissioni o in gruppi politici.
Questi sono, in sostanza, i mezzi sviluppati davanti a voi dalle parti nella causa principale, dalla Commissione e dal Parlamento,
7.
Dalle informazioni fornite dal Parlamento europeo risulta che esso si riunisce in seduta una volta al mese, salvo in agosto, per la durata di una settimana. Questi « periodi di sessione », secondo la definizione dell'art. 9 del suo regolamento interno, sono intervallati da periodi di interruzione che permettono in particolare la riunione delle commissioni parlamentari o dei gruppi politici. Il presidente del Parlamento europeo dichiara la chiusura di ogni sessione annuale alla vigilia dell'apertura della sessione seguente: di fatto, dunque, non vi è alcuna soluzione di continuità tra le varie sessioni annuali della legislatura.
Questa prassi s'inserisce nell'ambito giuridico tracciato da questa Corte nalla sentenza Wagner, in relazione all'interpretazione della nozione di « durata delle sessioni dell'Assemblea » che è contenuta all'art. 10 del PPL Si può dire, in effetti, che l'Assemblea si considera in sessione, anche se non è effettivamente riunita, finché il presidente non ne ha pronunciato la chiusura, cosicché, nello stesso modo della sessione annuale, l'immunità dei deputati europei non conosce discontinuità.
La constatazione della convergenza che esiste tra la vostra interpretazione e la prassi descritta è sufficiente per determinare la sfera applicativa ratione temporis dell'inviolabilità garantita dall'art. 10 del PPI? L'esame delle osservazioni svolte dinanzi a voi evidenzia a tal proposito due poli di discussione, evidentemente riuniti dalla prassi parlamentare precedentemente descritta: l'uno concerne l'« attualità » della vostra decisione 101/63, l'altro la conformità al diritto comunitario della prassi in parola. Prima di approfondire i due problemi, va preliminarmente verificato, da un lato, se la nozione di « sessioni » abbia carattere comunitario, dall'altro, se il potere dell'Assemblea di decidere la durata delle sessioni derivi dall'ampiezza del potere di organizzazione interna attribuitole dai trattati.
8.
Secondo l'appellante nella causa principale, l'immunità collegata al mandato mette i parlamentari europei cittadini francesi in una situazione privilegiata rispetto ai loro colleghi del Parlamento nazionale che sono protetti dall'immunità soltanto durante le due sessioni annuali del Parlamento stesso. Questa discriminazione contrasterebbe con l'art. 10, lett. a), del PPI che stabilisce proprio il principio dell'eguaglianza di trattamento dei parlamentari.
Quest'argomento è contrario alla lettera, all'economia e allo scopo dell'art. 10 del PPL Questa disposizione, in effetti, rinvia al diritto interno soltanto per la definizione sostanziale dell'immunità del deputato europeo. Essa istituisce un regime di immunità differenziato a seconda della cittadinanza del parlamentare quando egli è processato nel proprio paese, ma comune ogni volta che l'azione penale sia promossa in uno stato membro di cui egli non è cittadino.
Il contenuto dell'immunità è determinato sia dal rinvio ai vari diritti nazionali, sia dall'esenzione dalla detenzione e da ogni azione penale. Di converso, la sua durata dipende da quella delle « sessioni dell'Assemblea », riferimento che consiste, in definitiva, in un rinvio al modo in cui il Parlamento organizza la propria attività.
L'art. 10 del PPI mette dunque in evidenza una dissociazione tra la portata ratione temporis e la portata ratione materiae dell'immunità. Questa dissociazione rispecchia l'intento del legislatore comunitario di garantire l'autonomia istituzionale dell'Assemblea europea. In effetti, l'art. 28 del trattato di fusione, riferendosi espressamente al PPI, fa dell'immunità una delle condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti da parte dell'Assemblea delle Comunità europee. Un'altra condizione fondamentale è la libertà di organizzare la propria attività che va riconosciuta al Parlamento. I trattati, lo vedremo, vi hanno provveduto, dando al Parlamento competenza esclusiva per elaborare il proprio regolamento interno.
Ne consegue che la durata dell'immunità, imposta dalle esigenze di funzionamento, dev'essere la stessa per tutti i parlamentari: il tempo dell'immunità è comunitario.
È dunque nell'ambito di tale diritto che va ricercato il significato da dare all'espressione « per la durata delle sessioni dell'Assemblea ».
9.
L'art. 10 non fornisce alcuna precisazione a questo riguardo. Bisogna dunque rifarsi al potere di organizzazione interna riconosciuto dai trattati all'Assemblea. Questi, come la vostra giurisprudenza, fanno ritenere che essa determina discrezionalmente la cadenza e la durata delle sue sessioni.
Questa constatazione è innanzitutto basata sulle disposizioni concordanti degli artt. 25, primo comma, del trattato CECA, 142, primo comma del trattato CEE e 112, primo comma, del trattato CEEA, secondo cui
« L'Assemblea stabilisce il proprio regolamento interno a maggioranza dei membri che la compongono ».
Come avete sottolineato nella sentenza 230/81, Lussemburgo/Parlamento (Race. 1983, pag. 255, punto 38), questo
« è autorizzato ad adottare, in forza dei poteri di organizzazione interna (attribuitigli da tali disposizioni), provvedimenti idonei a garantire il proprio buon funzionamento e lo svolgimento delle sue procedure ».
Espressione dell'autonomia istituzionale del Parlamento europeo, tale potere di organizzazione interno non è affatto limitato dai trattati per quel che concerne la determinazione della durata delle sessioni.
Gli artt. 22 CECA, 139 CEE e 109 CEEA, nel teste modificato dal trattato di fusione, contengono le seguenti indicazioni:
—
il Parlamento « tiene una sessione annuale »,
—
esso « si riunisce di diritto il secondo martedì di marzo »,
—
esso può riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della maggioranza dei suoi membri, del Consiglio o della Commissione.
Due principi reggono dunque i provvedimenti di organizzazione interna che il Parlamento può prendere in materia:
—
unicità della sessione, salva la sessione straordinaria,
—
annualità della sessione, che inizia in marzo.
I trattati, per converso, non impongono all'Assemblea alcun « freno » quanto al momento finale della sessione annuale unica. L'ampia libertà che ne deriva autorizza, di conseguenza, il Parlamento a decidere discrezionalmente, a seconda delle esigenze del suo funzionamento, il momento di chiusura di ogni sessione annuale.
10.
Questa seconda constatazione permette di delimitare meglio i dati del problema interpretativo da risolvere. Secondo quale criterio va determinata la durata dell'immunità?
Nella sentenza Wagner, vi siete basati su un criterio che, derivato dal diritto originario, rimetteva alla completa discrezionalità dell'Assemblea, almeno per quel che riguarda la CEE e la CEEA, la decisione di chiudere le proprie sessioni ordinarie o straordinarie.
Contrariamente a quanto sostiene l'appellante nella causa principale, riteniamo che tanto lo scopo dell'immunità, quanto la conformità della prassi parlamentare alle regole del trattato portano a mantenere ferma la vostra interpretazione.
L'immunità dei parlamentari ha lo scopo di evitare ogni ostacolo per il buon funzionamento dell'istituzione di cui essi sono membri, e dunque per l'esercizio dei poteri, in particolare di controllo, di tale istituzione.
Se ne potrebbe desumere, in una prospettiva molto rigorosa, che il parlamentare va protetto soltanto quando la sua partecipazione alle sedute dell'Assemblea rischia di essere compromessa a causa di azioni penali promosse contro di lui. Una concezione così restrittiva non ci sembra affatto giustificata. In tal modo si finisce col non prendere in considerazione la molteplicità delle attività del Parlamento, che deriva specificamente dalla crescente esigenza di esercitare un controllo permanente sull'esecutivo comunitario. Pertanto l'attività dell'Assemblea comprende non soltanto le sedute in cui sono discussi i testi, ma anche le riunioni delle varie commissioni parlamentari, permanenti o costituite ad hoc.
Come è facile notare, il criterio da voi adottato, basato sul testo dei trattati, coglie pertanto molto da vicino la realtà istituzionale. L'immunità va ancorata all'attività parlamentare lato sensu del deputato europeo, poiché il ruolo del Parlamento non può essere ridotto alla semplice somma delle sedute durante le quali esso è effettivamente riunito.
Questa è, inoltre, la concezione accolta dalla maggior parte degli stati membri della Comunità in cui vige il principio dell'inviolabilità. In Germania, in Danimarca, in Italia, in Spagna, in Grecia e in Portogallo, i parlamentari sono, in effetti, protetti dalle azioni penali per l'intera durata del loro mandato. Lo stesso principio si applica di fatto nel Belgio e nel Lussemburgo. Sulla base di una prassi simile a quella seguita dal Parlamento europeo. Per ciò che concerne la Francia, l'art. 26 della costituzione, benché limiti l'immunità alla durata della sessione parlamentare strìdo sensu, subordina pur sempre l'arresto di un parlamentare, al di fuori di tale sessione, all'autorizzazione dell'Assemblea di cui fa parte, che può anche fare sospendere la detenzione o l'azione penale di cui un parlamentare sia eventualmente oggetto.
Come si può vedere, le normative nazionali che abbiamo menzionato si differenziano soltanto per delle sfumature.
11.
Conforme alla ratio dell'immunità, una tale concezione è forse, come sostiene l'appellante, contraria al diritto originario, tenuto conto della prassi delle sessioni annuali che si succedono senza discontinuità?
A questo riguardo l'argomento relativo alle sessioni straordinarie merita attenzione. Il sig. Wybot sostiene che, prima del 1965, l'Assemblea cessava di essere in sessione a partire dalla data della chiusura in giugno della sessione CECA fino a quella dell'apertura, in ottobre, della sessione CEE/CEEA. A suo parere, questo periodo costituiva l'« intervallo » che la Corte, nella sentenza 101/63, aveva giustamente ritenuto idoneo alla tenuta delle sessioni straordinarie. Poiché l'unificazione realizzata dal trattato di fusione del 1965 aveva soppresso ogni riferimento esplicito alla nozione di chiusura, per mantenere la possibilità di sessioni straordinarie la vostra giurisprudenza Wagner andrebbe modificata e la nozione di sessione andrebbe definita riferendosi ai soli periodi in cui il Parlamento è effettivamente riunito.
Questo ragionamento e la sua conclusione vanno respinti. In primo luogo, come ho già osservato, la vostra sentenza prendeva atto del fatto che la sessione annuale CEE/CEEA aveva termine soltanto quando l'Assemblea decideva di chiuderla. Di conseguenza, nulla impediva al Parlamento di riunirsi a tale titolo senza discontinuità, chiudendo la sessione annuale alla vigilia dell'apertura della sessione seguente.
Inoltre è questa l'ipotesi cui si era riferito l'avvocato generale Lagrange.
Egli rilevava che
« il regime adottato dal Parlamento europeo è quindi caratterizzato (...) dall'esistenza di una sessione annuale che non viene mai chiusa (né del resto sospesa), ma che viene ”interrotta ” in date e per una durata fissata dal Parlamento stesso e, in via eccezionale, in presenza di determinate condizioni, dall'ufficio di presidenza ampliato ».
Egli proseguiva l'esame sollevando il problema della compatibilità della permanenza delle sessioni
« con il regime di sessioni straordinarie previsto dai trattati » (101/63, conclusioni, cit., pag. 407).
Come si vede, i dati del problema interpretativo sottoposto allora alla Corte erano gli stessi che oggi vi si chiede di esaminare.
Questa constatazione non può essere sufficiente. Bisogna verificare se l'Assemblea, con la sua prassi, non abbia escluso la possibilità di riunirsi in sessione straordinaria.
A questo riguardo svolgerò le due osservazioni seguenti.
Le norme del trattato vincolano l'Assemblea come ogni altra istituzione. Inoltre il regolamento interno è ad esse espressamente conforme poiché prevede all'art. 9, n. 5, la convocazione del Parlamento « a titolo eccezionale ». L'Assemblea europea, del resto, non ha il monopolio dell'iniziativa della convocazione delle sessioni straordinarie, che possono essere convocate non soltanto dagli stessi parlamentari ma anche dal Consiglio e dalla Commissione. La prassi parlamentare non è dunque in grado di privare queste due istituzioni di una prerogativa stabilita dai trattati.
Al di là di queste considerazioni di principio, aggiungo che la convocazione di sedute straordinarie è ben lungi dal costituire soltanto un'ipotesi. La sessione straordinaria non serve soltanto a prolungare nel tempo i lavori parlamentari, dopo la conclusione della sessione ordinaria. Essa può rappresentare anche uno strumento adeguato per evidenziare l'importanza delle questioni messe all'ordine del giorno. Si spiegano, in tal modo, oltre alle disposizioni del regolamento interno del Parlamento europeo che consentono di dichiarare l'urgenza o di organizzare un dibattito su questioni di attualità (artt. 48 e 57), la ricordata possibilità offerta dall'art. 9, n. 5, e la facoltà concessa dai trattati al Consiglio e alla Commissione. È quanto, a proposito della formalità sostanziale di consultare l'Assemblea da parte del Consiglio, voi stessi avete rilevato nella sentenza Roquette dichiarando che
« il Consiglio avrebbe potuto servirsi della possibilità offerta dall'art. 139 del trattato di chiedere la convocazione dell'Assemblea in sessione straordinaria tanto più che l'ufficio di presidenza del Parlamento il 1o marzo ed il 10 maggio 1979 aveva richiamato la sua attenzione su tale possibilità» (138/79, Race. 1980, pag. 3333, punto 36; il corsivo è mio).
È dunque concepibile che il Parlamento decida, per tenere una seduta straordinaria, di chiudere anticipatamente la sessione annuale. D'altronde voi stessi avete rilevato nella sentenza 101/63 « che nessuna disposizione vieta (...) di fissare con molto anticipo » le riunioni del Parlamento in sessione straordinaria (101/63, cit., pag. 396).
Qualunque sia attualmente la realtà della prassi, l'esistenza di una sessione ordinaria continua non impedisce al Parlamento di creare gli intervalli necessari per la convocazione di una sessione straordinaria, a ciò anzi esso è obbligato ogni qual volta si verificano tutte le condizioni stabilite dai trattati.
12.
Sarò molto più breve sui due ultimi argomenti svolti dall'appellante nella causa principale.
Innanzitutto riguardo all'utilità del secondo comma dell'art. 10 secondo cui, ricordiamolo, l'immunità copre i parlamentari anche « quando si recano al luogo di riunione dell'Assemblea o ne ritornano », va svolta la seguente osservazione. Abbiamo stabilito che la prassi seguita dal Parlamento finisce per attribuire ai suoi membri un'immunità permanente. Ma si tratta soltanto di una prassi che il Parlamento può modificare a suo piacimento, chiudendo la sessione in modo da far risultare un'intersessione. È in quest'ipotesi che l'« immunità di viaggio » trova applicazione. La disposizione in esame, lungi dal contraddirla, si spiega con l'autonomia di funzionamento del Parlamento che risulta dal trattato.
Quanto alla competenza dell'Assemblea europea in fatto di revoca dell'immunità dei suoi membri, sarà sufficiente dire che essa risulta dal diritto originario e che l'ambito dei suoi effetti non è che la prova dell'autonomia istituzionale del Parlamento.
Vi suggerisco pertanto di mantenere ferma la vostra giurisprudenza nel caso Wagner dichiarando che
« Ai fini dell'applicazione dell'espressione ” per la durata delle sessioni dell'Assemblea ” introdotta dall'art. 10, del protocollo sui privilegi e sulle immunità, il Parlamento dev'essere considerato in sessione, anche se non è effettivamente riunito, fino al momento in cui decide la chiusura delle sue sessioni annuali o straordinarie ».
( *1 ) Traduzione dal francese.
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