CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN MISCHO
del 27 maggio 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. Gli antefatti
In base ad un contratto di ammasso privato di carne bovina, la ricorrente nella causa principale, ditta Danhuber, immagazzinava 1827 cartoni di quarti anteriori disossati. Le carni provenivano da animali macellati in Belgio da meno di dieci giorni al momento dell'ammasso. Le carni, quando venivano caricate in Belgio, non erano congelate. Esse arrivavano però congelate ai magazzini. L'ente di intervento non ne era al corrente e concedeva quindi l'aiuto all'ammasso privato. Nel 1977 un controllo fiscale consentiva di constatare che la carne era stata consegnata congelata. Il convenuto nella causa principale, Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), ingiungeva pertanto la restituzione dell'aiuto versato.
La società Danhuber proponeva ricorso avverso detto provvedimento.
2. Le questioni pregiudiziali
La prima sezione del Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno ha sollevato, nell'ambito della suddetta controversia, le seguenti questioni pregiudiziali:
« 1)
Se le carni bovine vadano considerate “ fresche o refrigerate ” ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24), quando vengano consegnate congelate al magazzino, sempreché siano rispettati i termini decorrenti dalla macellazione, stabiliti dall'art. 2, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1968, n. 1071/68, relativo alle modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine (GU L 180, del 26.7.1968, pag. 19) e, rispettivamente, dall'art. 5 del regolamento (CEE) della Commissione 31 ottobre 1974, n. 2778/74, che prevede la concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all'ammasso privato delle carni bovine (GU L 294, dell'1.11.1974, pag. 73).
In caso di soluzione negativa della questione sub 1.:
2)
Se il fatto di eseguire le operazioni preparatorie dell'ammasso, in particolare il congelamento delle carni, in un luogo diverso da quello dell'ammasso sia compatibile con la normativa sull'ammasso privato, segnatamente con l'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1071/68.
In caso di soluzione affermativa di tale questione:
3)
Se il diritto all'aiuto venga meno qualora l'ammassatore non adempia l'obbligo prescritto dall'art. 3, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) n. 1071/68. »
Quanto alla prima questione, il Verwaltungsgericht si chiede se, per stabilire se si tratti di carne « fresca » o « congelata », occorra far riferimento alla temperatura della carne o alla data della macellazione dell'animale.
Secondo quest'ultima interpretazione sono da considerarsi « fresche » le carni di animali macellati al massimo 10 giorni prima. In proposito l'organo giurisdizionale si richiama all'art. 2, n. 2, del regolamento n. 1071/68, come modificato dall'art. 5 del regolamento n. 2778/74, a norma del quale l'aiuto all'ammasso privato può essere concesso unicamente per carni di animali macellati da 10 giorni al massimo. Inoltre il Verwaltungsgericht si chiede perché la carne che arrivi congelata al magazzino non possa fruire dell'aiuto all'ammasso, considerato che essa deve comunque essere congelata per essere immagazzinata.
Il giudice nazionale ammette che è più difficile effettuare i controlli relativi alla qualità e all'identificazione della carne immagazzinata prescritti dal diritto comunitario, qualora la carne sia congelata. Tuttavia esso osserva che i controlli in loco sono assai rari e che di regola la competente amministrazione tedesca si limita all'esame dei documenti. Inoltre, nella fattispecie vi sarebbe la prova che nessun controllore era presente nel magazzino all'arrivo della merce.
Quanto alla seconda questione, il Verwaltungsgericht sostiene che lo stesso BALM ha talvolta consentito che le carni destinate all'ammasso fossero congelate in un luogo diverso dal magazzino nel quale dovevano essere depositate. Sarebbe quindi illogico non consentire la congelazione durante il trasporto.
Per quanto attiene alla terza questione, il Verwaltungsgericht rileva come sia assodato che la Danhuber non ha adempiuto l'obbligo di preavvisare l'ente d'intervento del giorno e del luogo dell'ammasso, prescritto dall'art. 3, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1071/68. Tuttavia esso è dell'avviso che detto obbligo sia accessorio e che il suo inadempimento non possa comportare la decadenza dal diritto alla concessione dell'aiuto.
3. La prima questione
Esaminiamo innanzitutto la normativa vigente.
L'art. 5, nn. 1 e 2, del regolamento del Consiglio n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU 1968, L 148, pag. 25), recita come segue:
« 1)
Le seguenti misure d'intervento possono essere prese per evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi :
a)
aiuti all'ammasso privato;
(...)
2)
Le misure d'intervento di cui al paragrafo 1 possono essere prese per i bovini adulti e per le relative carni fresche o refrigerate presentate in carcasse, mezzene, quarti compensati, quarti anteriori e quarti posteriori ».
Da questa disposizione risulta che la carne congelata è esclusa dall'aiuto all'ammasso privato. Ciò emerge anche dalla lettura del regolamento n. 1071/68, relativo alle modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine. L'art. 5, n. 1, di detto regolamento dispone quanto segue:
« 1)
L'ammontare dell'aiuto è fissato per unità di peso e si riferisce al peso constatato prima della congelazione ( 1 ), al momento dell'immissione in ammasso. »
Il regolamento della Commissione n. 2778/74, che contempla la concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all'ammasso privato delle carni bovine, stabilisce nell'art. 1, n. 1, quanto segue:
«1.
È concesso un aiuto all'ammasso privato per i prodotti ripresi in allegato. »
Detto allegato fa riferimento alla sottovoce 02.01 A II a) 1 bb) 11 della TDC, la quale menziona unicamente le carni fresche o refrigerate.
Il motivo dell'esclusione delle carni congelate dall'aiuto all'ammasso privato risiede nella necessità di consentire il controllo dell'identità, della qualità e della freschezza della carne, il che è possibile solo qualora questa non sia congelata. Inoltre, c'è sempre il rischio che la carne congelata venga scambiata o che la carne che abbia già fruito dell'aiuto sia nuovamente immagazzinata.
Aggiungo infine che non ha importanza il fatto che nella fattispecie non siano stati effettuati controlli. Come avete dichiarato nel punto 21 della motivazione della sentenza 5 dicembre 1985 (causa 124/83, Corman, Race. 1985, pag. 3777), questo compito di controllo costituisce un obbligo degli Stati membri nei confronti della Comunità e solo le autorità comunitarie possono trarre conseguenze dall'eventuale inosservanza. La mancanza di controlli del genere non libera il beneficiario dell'aiuto dai suoi obblighi nei confronti dell'ente d'intervento.
4. La seconda questione
La soluzione della prima questione determina anche la soluzione della seconda. Qualora la carne giunge congelata al magazzino scelto per l'ammasso, i controlli summenzionati non possono più essere effettuati. Inoltre, come la Commissione ha giustamente osservato, l'art. 2 del regolamento n. 989/68, che stabilisce le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine (GU 1968, L 169, pag. 10), dispone quanto segue:
« salvo autorizzazione particolare, una domanda di aiuto all'ammasso privato può essere presentata soltanto nel paese in cui il prodotto deve essere ammassato ».
Di conseguenza, qualora il contratto di ammasso sia stato stipulato nella Repubblica federale di Germania non si possono iniziare in Belgio le operazioni di ammasso mediante la congelazione della carne senza l'autorizzazione dell'ente d'intervento.
5. La terza questione
Data la soluzione negativa della seconda questione la terza questione è divenuta priva di oggetto.
Tuttavia ritengo opportuno formulare ancora alcune osservazioni riguardo ad un argomento dedotto, nel corso della fase orale del procedimento, dall'impresa Danhuber. Quest'ultima si è richiamata alla sentenza della Corte 11 giugno 1979 (Atalanta Amsterdam BV/Produktschap voor Vee en Vlees, Racc. 1979, pag. 2137) per sostenere che l'obbligo contemplato dall'art. 3, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1071/68, cioè quello di « preavvisare l'organismo d'intervento con il quale è impegnato del giorno e del luogo dell'ammasso come pure della natura e della quantità dei prodotti da ammassare », costituisce un obbligo secondario, la cui inosservanza non può privare l'interessato dell'aiuto.
A questo proposito si deve rilevare che il regolamento n. 1071/68 e il regolamento n. 1889/76 ( 2 ), di cui trattasi nella causa Atalanta, non sono redatti negli stessi termini.
Mentre l'art. 6, n. 2, del regolamento n. 1889/76 stabilisce che: « l'ammassatore (...) ha diritto all'aiuto soltanto se ha pienamente rispettato la condizione di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettera a) » (cioè quella di immagazzinare entro i termini prescritti e di tenere in ammasso per il periodo stipulato il quantitativo concordato senza modificare né sostituire la merce immagazzinata durante il periodo di ammasso), il regolamento n. 1071/68 non contiene una disposizione analoga.
Ritengo quindi difficile, nell'ambito di quest'ultimo regolamento, distinguere fra obblighi primari e obblighi secondari.
Il n. 4, dell'art. 3, menzionato dal giudice a quo, si limita a precisare cosa si deve intendere per « quantità convenuta ».
Inoltre, la causa Atalanta riguardava unicamente l'invio tardivo di documenti giustificativi e non un obbligo così essenziale per il controllo come quello di preavvisare l'ente d'intervento del giorno e del luogo dell'ammasso nonché della natura e della quantità della merce da ammassare.
A mio parere, quindi, il diritto di fruire dell'aiuto viene meno qualora l'ammassatore non adempia gli obblighi impostigli dall'art. 3, n. 2, lett. b), del regolamento e comunque qualora la congelazione sia effettuata in un luogo diverso da quello dell'ammasso vero e proprio, salva restando l'autorizzazione in debita forma che è necessaria nel caso in cui la congelazione avvenga in un altro paese.
6. Conclusioni
Vi suggerisco di risolvere le questioni sollevate dal Verwaltungsgericht come segue:
1)
Ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 805/68, le carni congelate non possono essere considerate « fresche o refrigerate », quale che sia la data della macellazione delle carni.
2)
Cor, riserva della specifica autorizzazione dell'ente di intervento, l'ammasso della merce deve essere effettuato nel paese in cui è presentata la domanda di aiuto.
( *1 ) Traduzione dal francese.
( 1 ) Risulta dalle note esplicative adottate dal consiglio per la cooperatone doganale che congelata e la came raffreddata al di sotto del punto di congelamento fino al congelamento delle paru più interne.
( 2 ) Regolamento della Commissione 29 luglio 1976, n. 1889/76, recante modalità di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine, GU 1976, L 206, pag. 82.
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