CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. FEDERICO MANCINI
del 26 giugno 1986
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. Alla signora Trenti-De Fraye, funzionarla comunitaria di origine italiana, il direttore generale dell'amministrazione del Comitato economico e sociale aveva attribuito l'indennità d'espatrio prevista dall'articolo 4, paragrafo 3, allegato VII, dello statuto dei funzionari per il solo periodo dal 1 o
maggio al 30 giugno 1978. La funzionarla chiese che tale atto, posto in essere il 3 aprile 1979, fosse riesaminato; ma con decisione 17 agosto 1984 il segretario generale del CES respinse la sua domanda. Iscritto a ruolo il 22 maggio 1985, il ricorso su cui siete chiamati a pronunciarvi è appunto diretto a ottenere l'annullamento di questa decisione.
Il suddetto articolo 4, paragrafo 3, entrato in vigore il 4 maggio 1978 con regolamento n. 912/78 (GU L 119, pag. 1) dispone: «Il funzionario che, per matrimonio, abbia acquisito d'ufficio e senza possibilità di rinunciarvi la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sua sede di servizio, è equiparato al funzionario » che tale nazionalità non ha e non ha mai avuto; egli ha pertanto diritto all'indennità di espatrio, alle condizioni stabilite dal precedente paragrafo 2.
Secondo la ricorrente, la formula « senza possibilità di rinunciarvi » non si riferisce alle sole ipotesi di impossibilità giuridica, poiché in tal caso il legislatore avrebbe usato un'espressione diversa quale, ad esempio, « senza diritto di rinuncia »; quelle parole vanno dunque intese come impossibilità da parte del funzionario che si sposa di esercitare liberamente il diritto di rinuncia riconosciutogli dalla legge regolatrice del matrimonio. Ne viene che alla ricorrente l'indennità fu negata a torto. Rinunciare alla cittadinanza belga, acquisita a seguito del suo secondo matrimonio celebrato il 7 giugno 1978, avrebbe infatti avuto per essa conseguenze pratiche e giuridiche talmente gravi da non lasciarle alcuna libertà di scelta.
Il perché è evidente: non avendo ottenuto in Italia il riconoscimento della sentenza con cui il tribunale di prima istanza di Bruxelles dissolse il suo precedente matrimonio, essa risultava ancora, per le autorità di quello Stato, moglie del primo marito. In tale situazione, la conservazione della cittadinanza belga costituiva l'unica possibilità offertale per dimostrare di essere legittimamente coniugata col secondo marito, signor De Fraye, e che la bambina avuta da costui non era figlia di primo letto.
2.
Il CES contesta in limine litis la ricevi-bilità del ricorso, in quanto diretto contro una decisione, quella del 3 aprile 1979, divenuta da anni definitiva e perciò incensurabile. La circostanza che l'amministrazione abbia successivamente e a più riprese fornito alla ricorrente, su sua richiesta, ulteriori chiarimenti non legittima la riapertura dei termini di ricorso, essendo questi ultimi atti confermativi privi di effetti giuridici.
La Trenti replica con due argomenti, il primo dei quali si fonda sull'esistenza di un fatto nuovo. Nel febbraio 1982 — essa afferma — l'amministrazione sottopose il suo caso ad un esperto, il professor Vander Elst, e ne ebbe il parere che l'interessata poteva, in fatto e in diritto, rinunciare alla cittadinanza belga entro sei mesi dalla data del suo secondo matrimonio. Il CES — aggiunge tuttavia la ricorrente — non fornì al professore tutti gli elementi indispensabili a un esame obiettivo della specie. Essa se ne rese conto solo il 5 marzo 1984 quando l'ufficio le comunicò il testo del parere; decise così di informare personalmente il professor Vander Elst che, nella lettera inviatale il 21 marzo 1984, non esitò a riconoscere la fondatezza delle sue ragioni. È questo diverso parere l'evento nuovo che l'ha indotta a rivolgersi ancora una volta all'amministrazione per far valere il suo diritto all'indennità; e, relativamente ad esso, non v'è dubbio che i termini per la presentazione del reclamo e del ricorso siano rispettati.
Col secondo argomento la ricorrente sostiene che gli atti emessi prima del 17 agosto 1984, e in particolare la nota del 3 aprile 1979, devono considerarsi semplici informazioni amministrative; essi non furono infatti adottati dall'autorità investita del potere di nomina che, per i funzionari del suo grado, è il segretario generale. Il reclamo, pertanto, non poteva dirigersi che contro il primo atto dell'amministrazione avente i caratteri di una decisione ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto, e cioè la comunicazione 17 agosto 1984. Anche sotto questo profilo, dunque, deve riconoscersi che il ricorso è stato introdotto tempestivamente.
3.
Questi argomenti non mi sembrano accoglibili. Ricordo anzitutto che, secondo la vostra costante giurisprudenza, pregiudizievole può essere « qualsiasi atto [dell'amministrazione] che possa incidere direttamente su una determinata situazione giuridica » (sentenza 11 luglio 1974, cause 177/73 e 5/74, Reinarz/Commissione, Race. 1974, pag. 819; sentenza 11 luglio 1985, cause riunite 66-68 e 136-140/83, Hattet ed altri/Commissione, Race. 1985, pag. 2459). Ora, la nota 3 aprile 1979 corrisponde senza dubbio a questo concetto; con essa, infatti, il direttore generale riconobbe alla ricorrente il diritto di ricevere l'indennità d'espatrio per il periodo dal 1o maggio al 30 giugno 1978, ma, contestualmente, glielo negò a partire da quest'ultima data in quanto non sussistevano più le condizioni previste dall'articolo 4 dell'allegato VII.
D'altra parte, che si tratti di una decisione ai sensi dell'articolo 90 statuto prova anche un altro dato: l'amministrazione corrispose puntualmente le mensilità del suddetto beneficio fino e non oltre alla data indicata dal direttore, senza alcuna contestazione da parte della beneficiaria.
Per quanto riguarda poi la tempestività del ricorso è ormai massima di routine che i termini di cui agli articoli 90 e 91 statuto sono « istituiti per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche »; essi hanno dunque natura di « ordine pubblico » e « né le parti né il giudice possono disporne » (sentenza 12 luglio 1984, causa 227/83, Moussis/Commissione, Race. 1984, pag. 3133, punto 12, e ivi la giurisprudenza citata). La circostanza che su richiesta del ricorrente l'amministrazione abbia fornito ulteriori chiarimenti rispetto a una domanda tardiva e quindi « irricevibile, non può far derogare al sistema di termini [imperativi] (...), né far risorgere un diritto d'impugnazione definitivamente perento » (sentenza Moussis, già citata, punto 13).
Infine, il fatto di aver ottenuto da un giureconsulto un parere apparentemente diverso da quello che lo stesso esperto aveva fornito in precedenza al CES non giustifica in alcun modo la riapertura dei termini di ricorso. Consulenze del genere, infatti, non vincolano l'amministrazione rispetto alla decisione da prendere nei confronti del funzionario interessato né sono in grado di incidere direttamente sulla situazione giuridica di quest'ultimo.
L'eccezione sollevata dal convenuto risulta dunque fondata.
4.
Per le considerazioni che precedono vi suggerisco di dichiarare irricevibile il ricorso proposto dalla signora Trenti-De Fraye contro il Comitato economico e sociale e, ai sensi dell'art. 70 del regolamento di procedura, di compensare le spese tra le parti.
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