CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN MISCHO
dell'8 ottobre 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
A — Gli antefatti
Gli antefatti della presente controversia sono piuttosto semplici:
Con lettera del 2 luglio 1984 il sig. Strack, dipendente delle Nazioni Unite, veniva ammesso alle prove scritte del concorso PE/27/A indetto dal Parlamento europeo. L'interessato non poteva però parteciparvi, essendo pervenuta la convocazione al suo domicilio in data 5 luglio 1984, mentre egli si trovava in vacanza, sicché egli ne veniva a conoscenza solo dopo la data delle prove che avevano luogo il 19 e il 20 luglio 1984.
Lo Strack domandava allora alla commissione giudicatrice del concorso di accordargli un nuovo termine per sostenere le prove scritte, il che gli veniva negato con lettera del presidente della commissione giudicatrice in data 4 ottobre 1984. Dopo che un primo ricorso (cause 259/84 e 259/84 R) era stato dichiarato irricevibile con ordinanza della Corte 31 gennaio 1985 e dopo il rigetto implicito del reclamo presentato il 2 novembre 1984 al presidente del Parlamento europeo contro la decisione della commissione esaminatrice, lo Strack ha nuovamente adito la Corte al fine:
1)
di ottenere l'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso PE/27/A,
2)
di vedere imporre al Parlamento europeo la sua ammissione a posteriori, alla luce di quanto dichiarerà la Corte ( 1 ), a sostenere le prove scritte del menzionato concorso, e
3)
in via subordinata, di vedersi corrispondere un risarcimento danni nella misura fissata dalla Corte, ma tale almeno da compensare le spese di giudizio e di avvocato da lui sostenute.
B — Considerazioni preliminari sulla ricevibilità
Prima di passare all'esame dei mezzi e degli argomenti addotti dal ricorrente a sostegno del suo ricorso, mi pronuncerò su tre considerazioni relative alla ricevibilità presentate incidentalmente dal convenuto.
1.
Il convenuto richiama la sentenza della Corte di giustizia 8 luglio 1965 ( 2 ) nelle cause riunite 19 e 65/63 per contestare la ricevibilità del puro e semplice rinvio, contenuto nell'atto introduttivo del giudizio, alla narrazione dei fatti così come esposti nell'ambito della precitata causa 259/84. In tale sentenza la Corte aveva dichiarato che « possono essere presi in considerazione solo i motivi e gli argomenti diversi da quelli cui le parti hanno fatto richiamo ».
Ritengo tuttavia che questa giurisprudenza non si applichi al caso di specie. In primis, il richiamo, nelle cause riunite 19 e 65/63, riguardava un'altra causa le cui parti non erano le stesse. Inoltre, il richiamo fatto dal ricorrente concerne solo i fatti, e per giunta soltanto i loro dettagli. Infine e soprattutto, nonostante tale richiamo, il ricorso è completo e preciso in modo sufficiente per soddisfare le condizioni di cui all'art. 38 del regolamento di procedura, e la Corte è certamente in grado di decidere la presente controversia senza doversi basare sugli atti processuali della causa precedente.
2.
Il convenuto ritiene che il secondo capo della domanda debba essere respinto in quanto irricevibile, non essendo la Corte competente a sostituirsi alla commissione giudicatrice del concorso e ad ordinare l'ammissione a posteriori dello Strack alle prove scritte del concorso stesso.
È vero che « spetta esclusivamente all'autorità che ha il potere di nomina decidere circa l'opportunità o la necessità di organizzare un concorso » e che « ciò premesso, la Corte non può disporre l'apertura o la riapertura di un concorso senza sconfinare nella sfera di competenza dell'autorità amministrativa » ( 3 ). Le conclusioni del ricorrente a tal fine presentate non sono pertanto ricevibili nella forma in cui sono state precisate.
Non ritengo tuttavia necessario che la Corte si pronunci espressamente sulla ricevibilità di questa seconda domanda.
Infatti, o la Corte decide di non annullare la decisione impugnata, ed in tal caso la seconda domanda diviene automaticamente priva di oggetto, oppure la Corte annulla la decisione della commissione giudicatrice, nel qual caso ne risulterà come conseguenza logica che la commissione dovrà ammettere il ricorrente a presentarsi a posteriori alle prove cui all'epoca non ha potuto partecipare.
Questo modo di vedere mi sembra in linea con l'orientamento che la Corte ha adottato, in particolare, nella sentenza 30 novembre 1978 ( 4 ), nella quale non ha formalmente respinto in quanto irricevibili le domande dirette a veder « statuire, in quanto occorra, che il concorso sarà ricominciato per i ricorrenti » (Racc. 1978, pag. 2407). Ha stabilito solo che, « trattandosi di un concorso generale bandito al fine di costituire un elenco di riserva, i diritti dei ricorrenti si potranno considerare adeguatamente tutelati se la commissione giudicatrice riesaminerà la propria decisione, senza che sia necessario rimettere in questione il risultato complessivo del concorso o annullare le nomine intervenute in seguito allo stesso » (punto 35 della motivazione). Pertanto, sebbene questa sentenza non contenesse alcuna specifica ingiunzione nei confronti della commissione giudicatrice del concorso o della Commissione, essa, similmente a quanto era accaduto in una causa analoga ( 5 ), « comportava dunque la necessità di una nuova sessione ad hoc », come sottolinea l'avvocato generale Capotorti (Racc. 1978, pag. 2427).
3.
Il convenuto sostiene che è del pari irricevibile la domanda di risarcimento danni proposta in via subordinata, essendo esclusa ogni altra pretesa se un ricorso di annullamento fondato sull'art. 91 dello statuto è respinto in quanto infondato ( 6 ).
Questo orientamento, presentato in modo troppo generale, avrebbe meritato d'essere sfumato. Infatti la Corte, in base alla constatazione che gli artt. 90 e 91 dello statuto non fanno alcuna distinzione per quanto riguarda il procedimento sia amministrativo che contenzioso del ricorso di annullamento e di quello diretto al risarcimento, i quali costituiscono tuttavia rimedi giuridici ben distinti e autonomi, ha riconosciuto agli interessati, nella sentenza Meyer-Burckhardt, la facoltà di optare per l'uno o per l'altro, o per entrambi congiuntamente onde far valere le loro rispettive pretese ( 7 ).
Recentemente la Corte si è richiamata a questa sentenza in tutta una serie di sentenze interlocutorie ( 8 ) per concluderne che « i ricorrenti possono chiedere nel contempo l'annullamento e il risarcimento, ma devono rispettare le condizioni poste dallo statuto, che sono identiche per i due mezzi di impugnazione ».
Vero è che la Corte stessa ha più volte dichiarato che una parte non può aggirare, tramite una domanda di risarcimento danni, l'irricevibilità di una domanda di annullamento diretta contro la stessa illegittimità ed intesa ad ottenere lo stesso risultato pecuniario ( 9 ). Conformemente a tale indirizzo essa ha concluso che « qualora un dipendente, in forza dell'art. 179 del trattato, proponga un ricorso inteso all'annullamento di un atto di una istituzione nonché al risarcimento del danno causatogli da tale atto, le domande sono così strettamente connesse fra loro che l'irricevibilità della domanda di annullamento implica l'irricevibilità della domanda di risarcimento » ( 10 ). Ma nell'ipotesi contraria in cui l'azione di risarcimento non trovi origine nell'asserita illegittimità della decisione impugnata, poiché si fonda su circostanze di fatto senza alcuna relazione con essa o su censure che non si confondono necessariamente con quelle relative all'illegittimità, la Corte le ha altrettanto logicamente riservato un esito distinto ( 11 ), a causa del suo carattere autonomo, anche nel caso in cui le due azioni potessero comportare lo stesso risultato pecuniara per il ricorrente ( 12 ).
Da quanto precede desumo che la circostanza che una domanda di annullamento venga respinta in quanto infondata non è sufficiente perché sia dichiarata irricevibile la domanda subordinata di risarcimento danni. O l'azione di danni è autonoma rispetto all'azione di annullamento, e in tal caso deve esser valutata in base ai propri meriti, oppure le due azioni sono strettamente connesse nel senso che l'azione di danni si fonda unicamente sull'illegittimità della decisione impugnata con l'azione di annullamento e il suo esito dipende allora dall'esito di quest'ultima, la cui reiezione implica anche quella della domanda relativa al risarcimento dei danni ( 13 ). (L'inverso non si verifica necessariamente: l'annullamento di una decisione giudicata illegittima non comporta automaticamente la concessione del risarcimento danni — vedi sentenza 263/81, punto 20 della motivazione, Racc. 1983, pagg. 103 e 116).
Non potendo nella fattispecie contestarsi la ricevibilità della domanda di annullamento, solo quando avrò esaminato il merito della controversia potrò pronunciarmi sulla domanda di risarcimento.
C — Nel merito
1. Sulle domande relative all'annullamento della decisione della commissione esaminatrice e all'autorizzazione a presentare le prove scritte dopo la data per esse fissata.
A sostegno del ricorso, il ricorrente fa valere che il termine di convocazione di due settimane, in primo luogo è del tutto insufficiente, soprattutto in periodo di vacanze estive, e in secondo luogo non è conforme alla prassi in uso nelle istituzioni comunitarie. Egli ne deduce che il rifiuto della commissione esaminatrice di fissargli una nuova data per le prove scritte è illegittimo, tanto più che egli aveva dichiarato sul proprio onore, ed era pronto a ribadire sotto giuramento dinanzi alla Corte, che non aveva e non ha tuttora avuto conoscenza degli argomenti d'esame.
Il convenuto ribatte, in sostanza, che il sig. Strack deve imputare il danno solo a se stesso, considerata la negligenza di cui ha dato prova non comunicando il proprio recapito in vacanza o non facendosi pervenire la corrispondenza, e che il principio della parità di trattamento e rispettivamente quello della certezza del diritto ostano a che egli sia esaminato successivamente su temi vuoi nuovi, vuoi identici a quelli proposti agli altri candidati. Che pensare al riguardo?
Lo statuto stesso non stabilisce alcun termine per la convocazione agli esami. L'art. 1, n. 2, dell'allegato III allo statuto si limita a fissare un termine per la pubblicazione del bando di concorso: essa deve avvenire « almeno un mese prima del termine entro il quale devono pervenire le candidature e, eventualmente, almeno due mesi prima della data fissata per gli esami » ( 14 ).
Supponendo che le autorità competenti vogliano attenersi strettamente ai termini minimi stabiliti da tale disposizione, disporrebbero soltanto di un mese per:
—
formare la lista dei candidati che soddisfano ai requisiti stabiliti nell'art. 28, lettere a), b) e e), dello statuto,
—
determinare la lista dei candidati che soddisfano ai requisiti fissati dal bando di concorso
—
e convocare i candidati ammessi alle prove.
Poiché le due prime operazioni necessitano per forza di cose di un lasso di tempo considerevole, soprattutto allorché trattasi di un concorso generale, si può concludere che lo statuto non esclude la possibilità di termini di convocazione ampiamente inferiori ad un mese.
Ma è evidentemente nell'interesse di una buona amministrazione che la data delle prove sia fissata in modo da permettere al tempo stesso alle autorità competenti di eseguire in modo coscienzioso ed adeguato le operazioni di spoglio delle candidature, la cui durata è variabile ed è difficile da valutare in anticipo, e ai candidati di disporre del tempo necessario per rendersi liberi e recarsi nel luogo dove si svolgerà il concorso.
Quindi in pratica la data delle prove è fissata solo una volta terminate le operazioni preliminari. La data prevista o probabile delle prove non figura d'altra parte fra le indicazioni che, ai sensi dell'art. 1, n. 1, dell'allegato III dello statuto, deve obbligatoriamente fornire il bando di concorso.
Il convenuto non ha quindi violato alcuna norma giuridica stabilendo un termine di convocazione di soli quindici giorni.
Questa conclusione non potrebbe mettersi in discussione né per il fatto che ci si trovava in periodo di vacanze estive, né con un rinvio ad una pretesa prassi delle altre istituzioni.
Innanzitutto, come sottolinea lo stesso ricorrente (ma ad altri fini, replica, punto 2, pag. 3), le vacanze variano da un paese all'altro, se non da una persona all'altra. È quindi assolutamente inconcepibile prendere in considerazione i periodi di vacanza di ciascuna.
In secondo luogo, le prassi del Consiglio e della Commissione consistenti nell'awisare i candidati « in generale » quattro settimane « circa » prima della data delle prove non paiono tanto certe da vincolarli giuridicamente e da non ammettere alcuna eccezione. In assenza di ogni indicazione nello statuto, esse non possono in alcun caso vincolare il Parlamento europeo.
Infine, la circostanza che il termine di cui trattasi non è stato « utile » per il ricorrente non trova la sua vera e principale causa nel fatto che fosse obiettivamente troppo breve, ma deriva dal fatto che la convocazione non è pervenuta tempestivamente all'interessato per motivi suoi personali che non sono opponibili al convenuto.
Quest'ultimo sostiene giustamente che, in caso di assenza prolungata dal domicilio indicato nell'atto di candidatura, incombe l'onere vuoi di avvertirne l'autorità che ha il potere di nomina, vuoi di curare di farsi inviare la posta. D'altra parte l'atto di candidatura contempla una voce speciale onde evidenziare il recapito postale nel caso in cui esso sia diverso dal domicilio permanente.
Nel caso di specie, la diligenza, di cui devono così dar prova i candidati, s'imponeva tanto più in quanto il ricorrente sapeva che la data delle prove era imminente, come provato dal fatto che egli abbia cercato di informarsi telefonicamente prima della partenza per le vacanze. Il fatto che il ricorrente non abbia ricevuto informazioni precise avrebbe dovuto indurlo a prendere le precauzioni necessarie per poter essere avvertito in tempo. Stando così le cose non può pertanto configurarsi una violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto nulla nel comportamento del Parlamento nei confronti del ricorrente ha potuto fargli credere di aver diritto di attendersi di esser convocato con un preavviso di durata ben determinata. D'altra parte un tale legittimo affidamento del ricorrente non poteva evidentemente insorgere a seguito di una prassi più o meno costante di altre istituzioni.
Infine, nella sentenza Prais del 27 ottobre 1976 ( 15 ), la Corte ha dichiarato che l'interesse dei candidati a che gli esami non abbiano luogo in una data per essi non conveniente va valutato alla luce dell'esigenza che, in uno spirito di uguaglianza, le prove siano le stesse per tutti ę si svolgano lo stesso giorno (punti 13-15 della motivazione). La Corte ne ha concluso che se un candidato non rende tempestivamente note all'autorità che ha il potere di nomina le difficoltà da parte sua, nella fattispecie di ordine religioso, di presentarsi alle prove in certi giorni, l'autorità stessa è legittimata a rifiutare di proporre un'altra data, in particolare qualora altri candidati siano già stati convocati alle prove.
Nella presente controversia l'impedimento del ricorrente a partecipare alle prove scritte del concorso PE/27/A alle date fissate, dovuto essenzialmente a negligenza da parte sua, non può neppure costituire, a fronte del principio della parità di trattamento, un motivo sufficiente per annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso con cui ci si rifiutava di proporgli un'altra data, tanto più che al momento del reclamo iniziale, contrariamente a quanto era avvenuto nella causa 130/75, le prove avevano già avuto luogo.
La commissione giudicatrice del concorso non ha pertanto commesso alcun illecito adottando la decisione contestata.
Aggiungo che la circostanza che il ricorrente abbia dichiarato sul suo onore di non aver avuto conoscenza dei temi d'esame, indipendentemente dal valore da attribuire ad una tale dichiarazione, non modifica in nulla tale conclusione. Una dichiarazione del genere mi pare infatti inutile e non può influenzare nell'uno o nell'altro senso né la decisione della Corte né le eventuali conseguenze da ricollegarvi. Infatti, delle due l'una:
o la decisione della commissione giudicatrice era legittima e il ricorso è respinto, e in tal caso non si porrà il problema dell'uguaglianza delle possibilità mediante l'identità degli argomenti e delle date delle prove;
oppure la decisione della commissione giudicatrice era illegittima e viene annullata, e in tal caso spetterà allora al convenuto trarne le debite conseguenze e alla commissione giudicatrice del concorso « riesaminare la propria decisione », nel senso delle precitate sentenze Salerno e Costacurta, il che implica necessariamente una deroga al principio di identità della data e, — siamo realisti — anche al principio di identità dei temi d'esame.
Risulta da tutto quanto precede che la domanda di annullamento della decisione impugnata deve essere respinta in quanto infondata, così come, indipendentemente dal problema della ricevibilità, la domanda mirante all'ammissione del ricorrente a sostenere a posteriori le prove del concorso PE/27/A.
2. Sulla domanda di risarcimento danni
Si deve necessariamente constatare, innanzitutto, che il ricorrente non motiva specificamente la domanda di risarcimento proposta in via subordinata, il che rende a prima vista più difficile il problema di sapere se essa possa essere considerata o meno autonoma rispetto alla domanda di annullamento.
Pur ritenendo, nel ricorso (pag. 6), che « le complicazioni sono state create all'inizio da un grave illecito della commissione giudicatrice del concorso », l'interessato aggiunge che tale illecito può essere riparato in modo ragionevole per il ricorrente solo mediante la richiesta fissazione di una nuova data per le prove ». Credo che se ne possa dedurre, così come dall'insieme dei mezzi e argomenti addotti del ricorrente, che l'illecito considerato consista nell'aver la commissione esaminatrice vuoi osservato un termine di convocazione troppo breve, vuoi ingiustamente respinto la domanda del ricorrente di sostenere le prove scritte in un momento successivo, vuoi in entrambi i comportamenti. Poiché tali doglianze si confondono con quelle invocate a sostegno della domanda di annullamento fondata sulla pretesa illegittimità della decisione impugnata, anche la domanda di risarcimento deve essere respinta in quanto infondata.
Ciò premesso, non è men vero che sarebbe stato nell'interesse di un corretto svolgimento delle prove che i candidati alla fine ammessi al concorso fossero stati informati e convocati in un termine ragionevole onde consentir loro di parteciparvi effettivamente.
Orbene, personalmente non sono convinto che un termine di 15 giorni liberi sia al riguardo un termine sufficiente, anche se lo è giuridicamente. Sembra darne prova la circostanza che, nella fattispecie, su 362 candidati convocati alle prove scritte, 92, pari ad un quinto, non si sono presentati.
D'altronde, altri aspetti del comportamento dei servizi del Parlamento europeo si prestano ugualmente a critiche. Mi riferisco, più in particolare, alla circostanza che la commissione esaminatrice del concorso, dopo aver concordato, solo il 18 giugno 1984, le date del 19 e 20 luglio successivi, abbia atteso due settimane prima di informarne i candidati, con lettere in data 2 luglio 1984. Questo ritardo è ancor più increscioso in quanto i candidati non erano stati informati del fatto che la commissione esaminatrice, in un primo tempo, aveva preso in considerazione le date del 28 e 29 giugno 1984.
A tale proposito osservo ancora che la Commissione fin dal 27 aprile 1984 aveva informato i candidati del concorso COM/A/403 che il concorso stesso era previsto per l'ultima settimana di giugno 1984. Esso si teneva infatti il 28 e 29 giugno. Un miglior coordinamento interistituzionale avrebbe certamente permesso al Parlamento europeo di evitare di dover rinviare la data decisa, sul piano interno, per il proprio concorso, rinvio considerato dal Parlamento stesso alla base delle circostanze particolari che hanno imposto una riduzione del termine di convocazione (controricorso, punto 27, pag. 10). Mi sembra inoltre poco prudente il convenuto quando vuol rendere il ricorrente responsabile di questo contrattempo sostenendo che egli non può lamentare delle « irregolarità » da lui stesso provocate candidandosi contemporaneamente ad entrambi i concorsi (controricorso, punto 25, pagg. 9 e 10).
Infine pare proprio che l'ultimo contatto telefonico del ricorrente con i servizi del Parlamento europeo sia avvenuto subito prima dell'inizio delle sue vacanze di tre settimane, e cioè fra il 28 e il 30 giugno e quindi dopo il 18 giugno, data in cui la commissione esaminatrice aveva deciso che le prove avrebbero avuto luogo il 19 e 20 luglio. Si può pertanto affermare che i servizi del Parlamento europeo hanno dato quanto meno prova di leggerezza limitandosi a far sapere al ricorrente che la data non era ancora fissata e che egli sarebbe stato informato in tempo utile.
Anche se il comportamento del convenuto non era certamente tale da esonerare il ricorrente dall'obbligo di diligenza e se esso non costituisce un motivo sufficiente per concludere nel senso dell'illegittimità del rifiuto della commissione esaminatrice di fissare una nuova data per il ricorrente, è comprensibile che questo comportamento abbia ingenerato nel ricorrente stesso la convinzione di essere stato vittima di un'ingiustizia o almeno di una negligenza amministrativa, suscettibile di sanzione da parte della Corte, e lo abbia indotto a presentare il presente ricorso.
Propongo pertanto che si tenga conto di questo elemento nella liquidazione delle spese giudiziali e, di conseguenza, che si applichi l'art. 69, § 3, 2o comma, del regolamento di procedura, in base al quale la Corte può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra le spese di un procedimento causato dal suo comportamento ( 16 ).
Conclusione
Sulla base di tutte le considerazioni precedentemente svolte propongo alla Corte di respingere il ricorso in quanto infondato, ponendo tuttavia tutte le spese a. carico del convenuto.
( *1 ) Traduzione dal francese.
( 1 ) Benché il ricorrente abbia aggiunto tale precisazione alle proprie conclusioni solo nella replica (punto 14, pag. 9), tuttavia, contrariamente al convenuto, non ritengo clic essa costituisca una modifica dell'oggetto del ricorso che consenta di dichiararlo irricevibile.
( 2 ) Cause riunite 19 e 65/63, Satya Prakash/Commissione, Racc. 1965, pag. 615.
( 3 ) Vedi in particolare le sentenze 14 dicembre 1965 nelle cause 11/65 e 21/65, Morina/Parlamento europeo, Racc, pagg. 1219 e 1239.
( 4 ) Cause riunite 4, 19 e 28/78, Salerno e altri/Commissione, Racc. 1978, pag. 2403.
( 5 ) Sentenza 4 dicembre 1975, causa 31/75, Costacurta/ Commissione, Racc. pag. 1563.
( 6 ) Nella sua memoria di difesa (punto 30, pag. 12) il convenuto ha parlato di « un ricorso per illegittimità ai sensi dell'art. 90, n. 2 ».Ora, l'art. 90 disciplina la procedura del reclamo che precede l'eventuale proposizione del ricorso fondato sull'art. 91.
( 7 ) Vedi sentenza 22 ottobre 1975, causa 9/75, Meyer-Burckhardt/Commissione, Racc. pag. 1171. In particolare punti 10 e 11 della motivazione.
( 8 ) Sentenze interlocutorie del 4 luglio 1985, Racc. pagine 2133, 2149, 2155, 2163, 2171 e 2179, nelle cause 174/83, 175/83, 176/83, 233/83, 247/83 e 264/83.
( 9 ) Vedi sentenza 15 dicembre 1966, causa 59/65, Schrecken-berg/Commissione, Racc. pag. 733; sentenza 10 novembre 1981, cause riunite 532, 534, 567, 600, 618 e 660/79, Amesz/Commissione e Consiglio, Racc. pag. 2569; sentenze 12 novembre 1981, cause 543/79, Birke/Commissione e Consiglio, Racc. pag. 2669, e 799/79, Bruckner/ Commissione e Consiglio, Recc. pag.2697
( 10 ) Sentenza 16 luglio 1981, causa 33/80, Albini/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 2141, in particolare punto 18 della motivazione. Vedi anche sentenza 12 dicembre 1967, causa 4/67, Müller/Commissione, Racc. pag. 429, in particolare pag. 439.
( 11 ) Vedi sentenza 19 novembre 1981, causa 106/80, Fournier/ Commissione, Racc. pag. 2759, in particolare punti 18 e 19 della motivazione; vedi anche sentenza 11 luglio 1985, Racc. pag. 2473, cause riunite 255 e 256/83, R./Commissione, in particolare punti 56-58 della motivazione, in cui il ricorso diretto al risarcimento danni è stato proposto solo per il caso in cui venisse respinto il ricorso di annullamento.
( 12 ) Sentenza 13 luglio 1972, causa 79/71, Heinemann/Commissione, Racc. pag. 579, in particolare punto 7 della motivazione.
( 13 ) Sentenza 17 marzo 1983, causa 280/81, Hoffmann/Commissione, Racc. pag. 889, in particolare punto 11 della motivazione; nello stesso senso vedi sentenza 27 gennaio 1983, causa 263/81, List/Commissione, Racc. pag. 103, in particolare punto 29 della motivazione, e sentenza 5 aprile 1984, causa 347/82, Racę. pag. 1847, in particolare punto 17 della motivazione. (È vero che in altre sentenze la Corte, dopo aver respinto la domanda di annullamento, si rifá espressamente all'assenza di colpa o di responsabilità in capo all'istituzione per respingere ugualmente la domanda di risarcimento — vedi sentenza 22 ottobre 1981, causa 218/80, Kruse/Commissione, Racc. pag. 2417, in particolare punto 10, della motivazione; sentenza 11 luglio 1980, causa 137/79, Kohll/Commissione, Racc. pag. 2601, in particolare punto 15 della motivazione; sentenza 28 maggio 1980, cause riunite 33 e 75/79, Kuhner/Commissione, Racc. pag. 1677, in particolare punto 27 della motivazione. Nella sentenza 9 dicembre 1982 — causa 191/81, Plug/Commissione, Racc. pag. 4229, in particolare punto 29 delia motivazione — la Corte ha dichiarato semplicemente che non era necessario esaminare la domanda di danni in quanto essa si fondava sull'asserito carattere illegittimo di decisioni di cui la Corte stessa ha riconosciuto, nella medesima sentenza, la legittimità.)
( 14 ) Queste condizioni sono state rispettate nel caso di specie.
( 15 ) Causa 130/75, Prais/Consiglio, Racc. 1976, pag. 1589.
( 16 ) Vedi come precedenti: sentenza 22 ottobre 1981, causa 218/80, Racc. pag. 2417, Kruse/Commissione, in particolare punti 11 e 12 della motivazione; sentenza 29 ottobre 1981, causa 125/80, Arning/Commissione, Racc. pag. 2539, in particolare punti 20 e 21 della motivazione; sentenza 27 gennaio 1983, causa 263/81, List /Commissione, Racc. pag. 103, in particolare punti 30 e 31 della motivazione; sentenza 21 aprile 1983, causa 282/81, Ragusa/Commissione, Racc. pag. 1245, in particolare punti 28 e 29 della motivazione.
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