CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
del 12 marzo 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
A — Desidero esprimere immediatamente il mio parere in merito alla questione sollevata dal tribunal de grande instance di Mulhouse, su cui stamani sono state presentate ancora osservazioni orali, poiché la soluzione da proporre mi sembra senz'altro chiara.
Non è necessario ricordare nei dettagli l'oggetto della controversia.
La ditta francese Perles France, filiale della ditta iugoslava Iskraa Commerce (la quale cura la commercializzazione dei prodotti frabbricati dalla ditta iugoslava Iskraa) ordinava nel 1981 alla società madre alcune macchine utensili in vista della loro importazione in Francia. A tal fine le autorità iugoslave rilasciavano dei certificati d'origine (ossia dei certificati di circolazione delle merci EUR 1) a richiesta della ditta produttrice iugoslava (che indicava come destinatario la ditta francese). Essi avrebbero dovuto far sì che le merci, all'atto dell'importazione nella Comunità, fruissero del trattamento preferenziale (sospensione del dazio doganale) stabilito nell'accordo provvisorio concluso fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, relativo agli scambi commerciali ed alla cooperazione commerciale (vedasi regolamento n. 1272/80, GU 1980, L 130 del 27.5.1980, pag. 1 e seguenti). Detto trattamento preferenziale veniva anche concesso in un primo momento benché le merci fossero state importate attraverso la Svizzera, dove erano state trattenute in deposito doganale nel porto franco di Basilea.
Tuttavia, l'amministrazione doganale francese, avendo accertato, in seguito a controlli, che per dette merci erano state rilasciate nuove fatture della ditta svizzera Perles Eurotool (anch'essa filiale della ditta Iskraa Commerce), riteneva che esse fossero state quindi messe «in commercio » in Svizzera ai sensi dell'art. 5 del protocollo n. 2 allegato all'accordo provvisorio (loc. cit. pag. 33), il che escludeva un trattamento preferenziale. Ai sensi di questa disposizione, ai fini dell'applicazione dell'accordo sono considerati direttamente trasportati dalla Iugoslavia nella Comunità i prodotti originari il cui trasporto si effettua senza attraversare territori diversi da quelli delle parti contraenti. Nella stessa disposizione si precisa inoltre che il trasporto di prodotti originari della Iugoslavia può effettuarsi attraverso territori di Stati diversi da quelli delle parti contraenti a condizione che, fra l'altro, non vi siano stati messi in commercio o immessi al consumo. Poiché questi fatti configurano un reato ai sensi del codice francese delle dogane, veniva promosso un procedimento penale per uso di certificato falso allo scopo di fruire del trattamento preferenziale disposto dal precitato accordo provvisorio. Nel corso del giudizio, le ditte e le persone imputate si difendevano addu-cendo due argomenti. Esse sostenevano che una rifatturazione in Svizzera non implica che le merci siano « messe in commercio in Svizzera ». Esse sostenevano, in secondo luogo, che le merci avrebbero potuto essere importate anche conformemente al regolamento della Commissione n. 3510/80 « relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo», e a norma dell'art. 5, n. 1, leu. e), di questo regolamento è determinante — nel caso di trasporto attraverso il territorio svizzero — soltanto il fatto che i prodotti « non (vi) siano immessi al consumo ».
Il giudice dinanzi al quale pende il procedimento penale ritiene irrilevante il secondo argomento, tenuto conto del carattere specifico dell'accordo concluso fra la Comunità e la Iugoslavia. Esso ritiene però che il protocollo n. 2 dell'accordo provvisorio concluso con la Iugoslavia, per quel che riguarda la summenzionata rifatturazione, richieda un'interpretazione dell'espressione « messi in commercio o immessi al consumo » contenuta all'art. 5.
Pertanto, con ordinanza 23 aprile 1985, esso sospendeva il procedimento e proponeva la seguente questione pregiudiziale:
« Nell'ambito dei rapporti privilegiati CEEIugoslavia, se la rifatturazione di merci originarie della Iugoslavia in un paese terzo possa considerarsi come un'immissione in commercio o distribuzione al consumo ai sensi dell'art. 5 del protocollo n. 2 relativo alla nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa ».
Β — A parere degli imputati nonché della Commissione, la suddetta questione va risolta in senso negativo e io debbo associarmi a questa posizione.
Ciò è del tutto chiaro per quel che riguarda l'elemento della «immissione al consumo ». Quest'ultima si configura soltanto quando sono state espletate tutte le necessarie formalità d'importazione, di talché i prodotti siano disponibili sul mercato interno. Nel caso di specie ciò non è manifestamente avvenuto, perché le merci sono rimaste in Svizzera sotto sorveglianza doganale. Questa è l'unica circostanza determinante, mentre una « rifatturazione » non ha influenza ai fini della «immissione al consumo».
Le stesse considerazioni valgono poi anche per l'espressione «messa in commercio ».
In proposito, gli argomenti addotti dai difensori degli imputati sono certo di minor importanza. In effetti, può difficilmente ritenersi decisiva la circostanza che si tratti di un'operazione avvenuta fra due filiali di una società madre senza profitto o quasi, in quanto l'importo fatturato dalla società madre alla filiale svizzera era quasi lo stesso indicato nella rifatturazione. Infatti anche in presenza di circostanze del genere, potrebbero configurarsi vere e proprie operazioni commerciali quindi non soltanto atti amministrativi interni. È altresì difficile ricavare un elemento decisivo dal regolamento n. 3510/80, appunto perché per la Iugoslavia è stata introdotta una normativa particolare, una lex specialis.
È convincente invece la tesi illustrata dalla Commissione, fondata sul sistema e sulla finalità dell'accordo provvisorio e del suo protocollo, cioè la promozione degli scambi commerciali fra le parti contraenti.
È essenziale, pertanto, che fruiscano del regime preferenziale soltanto i prodotti provenienti dalle economie delle parti contraenti e si tratta, sotto questo profilo, di garantire che le merci, durante il trasporto verso il paese importatore, non siano sostituite con altre e che non si giunga ad un influsso dell'attività di mercato di paesi terzi. Per questo vale il principio del trasporto diretto; le merci vanno trasportate direttamente dal mercato del paese d'origine a quello del paese destinatario. Purché si proceda in quèsto modo, nulla vieta invece che la merce, durante il trasporto (ad esempio finché essa si trova in alto mare) formi oggetto di operazioni commerciali (nel qual caso è irrilevante che si tratti di un passaggio di proprietà, quale sia la cittadinanza delle parti, quali siano i prodotti interessati e dove vengano effettuati i pagamenti). Orbene, non è ragionevolmente possibile giungere a conclusioni diverse qualora le merci attraversino, per ragioni geografiche, un paese terzo. È decisivo soltanto il fatto che nell'ambito dell'esportazione venga garantita la destinazione verso il paese contraente; operazioni commerciali che si svolgono in un paese terzo sono invece irrilevanti qualora l'originaria destinazione non venga modificata e le merci, da un punto di vista economico, non siano immesse sul mercato di un paese terzo. Non da ultimo, una conferma in proposito si riscontra nella disciplina dell'art. 5, n. 2, del protocollo n. 2, relativa alla prova, che è vincolante per le autorità doganali. Se in conformità a tale disposizione si deve ritenere che la presentazione di determinati documenti sia sufficiente a provare che sono state soddisfatte le condizioni di cui al n. 1, se ne deve concludere che qualsiasi operazione commerciale avvenuta durante il trasporto è inoltre irrilevante.
C — Come suggerito dalla Commissione, la questione sollevata dal tribunal de grande instance di Mulhouse dovrebbe essere risolta come segue:
La rifatturazione di un prodotto originario della Iugoslavia, in un paese terzo di transito ai sensi dell'art. 5 del protocollo n. 2 dell'accordo provvisorio fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, non costituisce una messa in còmmercio o un'immissione al consumo ai sensi di questa disposizione qualora sia accertato che il prodotto non sia mai stato destinato ad un mercato diverso da quello comunitario.
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
Full & Egal Universal Law Academy