CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN MISCHO
del 6 marzo 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La presente causa mi sembra semplice e chiara.
I —
fatti di causa non sono stati contestati dal governo italiano. Essi possono essere riassunti in una frase: il governo italiano non ha adottato, entro i termini prescritti, e cioè il 1o gennaio 1983, le disposizioni necessarie per conformarsi alle direttive, rispettivamente del Consiglio e della Commissione, 24 febbraio 1981, 81/177/CEE, relativa all'armonizzazione delle procedure d'esportazione delle merci comunitarie (GU L 83, pag. 40) e 23 aprile 1982, 83/347/CEE, che fissa alcune disposizioni d'applicazione della predetta direttiva (GU L. 156, pag. 1). Pertanto, con lettere di diffida in data 1o novembre 1983, la Commissione avviava la procedura di cui all'art. 169 del trattato CEE sfociata in un ricorso dinanzi alla Corte, registrato presso la cancelleria il 24 maggio 1985.
Vorrei attirare l'attenzione della Corte, per così dire in via incidentale, su di un particolare che sembra sfuggito, sino ad ora, alle parti in causa.
Nella parte « In fatto » del suo ricorso la Commissione rinvia più in particolare agli articoli 16 della direttiva 81/177/CEE e 22 della direttiva 82/347/CEE quali norme pertinenti che obbligano gli Stati membri ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alle direttive di cui trattasi. Orbene, in realtà si tratta dell'art. 22 (e non 16) della direttiva 81/177/CEE e dell'art. 16 (e non 22) della direttiva 82/347/CEE.
Questo errore, che non è stato rilevato dal governo italiano nel controricorso depositato il 9 agosto 1985, ha chiaramente un carattere materiale. Infatti, sia nelle due precitate lettere di diffida, sia nel parere motivato trasmesso al governo italiano con lettera 7 febbraio 1985, la Commissione fa riferimento al penultimo articolo di ambedue le direttive, vale a dire appunto gli articoli 22 della direttiva 81/177/CEE e 16 della direttiva 82/347/CEE.
D'altra parte, nel parere motivato, così come nelle conclusioni scritte che concludono il ricorso, la Commissione non considera più le due norme in particolare bensì le due direttive, in generale.
Non può dunque esservi confusione per quel che riguarda l'oggetto della controversia il quale, in conformità con l'art. 38 del regolamento di procedura, è stato definito in modo preciso sin dall'atto introduttivo del ricorso.
II —
In diritto, il governo italiano che, lo ricordo, non contesta le affermazioni della Commissione, sostiene che:
a)
Il fedele e completo recepimento delle direttive in questione richiede ancora l'adozione di talune misure che possono comportare la necessità di apportare delle modifiche a talune disposizioni del testo unico delle leggi doganali (approvato con decreto del presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43); una commissione di studio, costituita il 14 giugno 1985, è stata incaricata di individuare ed elaborare tali modifiche.
b)
Nella materia sono state apportate innovazioni dal decreto del presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, con il quale è stata data attuazione alla direttiva del Consiglio 1o dicembre 1983, 83/643/CEE, relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci fra Stati membri (GU L 359, pag. 8).
c)
Il governo italiano assicura il fermo intento di addivenire in tempi brevi alla conclusione della iniziata procedura attuativa delle direttive di cui trattasi.
Nella replica, la Commissione sottolinea che l'infrazione sussiste e che non sono ipotizzabili soluzioni a breve scadenza, che la direttiva 83/643/CEE non verte esattamente sulla stessa materia delle due direttive di cui trattasi e che il fatto di non aver dato attuazione a queste direttive non semplificherà in alcun modo il lavoro di riordino del testo unico delle leggi doganali.
Dal canto mio ritengo che la Corte non abbia bisogno di approfondire queste ultime valutazioni e constatazioni della Commissione, per valide che esse siano, e che essa possa soltanto constatare l'inadempimento del governo italiano.
L'infrazione è infatti indubbia: il governo italiano non ha adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alle direttive di cui trattasi né alla data prescritta dalle direttive, cioè il 1o gennaio 1983, né alla data di presentazione del ricorso, né alla data odierna.
D'altro canto, secondo una giurisprudenza costante, nessuna difficoltà di ordine interno, sia essa dovuta alla complessità della materia da disciplinare o alla necessità di definire allo stesso tempo una normativa in un ambito più ampio, può giustificare il mancato rispetto degli obblighi e dei termini contemplati dalle direttive comunitarie. Rinvio a tutta una serie di sentenze della Corte, in particolare a quelle nelle cause 163/78 (Race. 1979, pag. 771), 91 e 92/79 (Race. 1980, pagg. 1099 e 1115), 42 e 43/80 (Race. 1980, pagg. 3635 e 3643), 44 e 45/80 (Race. 1981, pagg. 343 e 353), da 30 a 34/81 (Race. 1981, pag. 3379), ecc.
Infine, il fatto che nella medesima materia siano state di recente apportate innovazioni al momento dell'attuazione della direttiva 83/643/CEE del Consiglio, del 1o dicembre 1983, non modifica in alcun modo la sostanza dell'infrazione che consiste nella mancata trasposizione nell'ordinamento giuridico nazionale, entro il 1o gennaio 1983, delle direttive 81/177/CEE e 82/347/CEE, rispettivamente del Consiglio e della Commissione.
III —
Per tutti questi motivi, concludo nel senso che il ricorso della Commissione va accolto, e cioè va constatato l'inadempimento condannando il governo italiano alle spese.
( *1 ) Traduzione dal francese.
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