CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 9 luglio 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Pronunciandosi con sentenze del 10 novembre 1981 (Race. 1981, pag. 2577 e, rispettivamente, pag. 2585) nelle cause 28/81 e 29/81, entrambe promosse dalla Commissione contro la Repubblica italiana, questa Corte dichiarava, nel primo caso, che l'Italia era venuta meno agli obblighi impostile dal trattato CEE per non essersi conformata alla direttiva del Consiglio n. 74/561, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU 1974, L 308, pag. 18), e, nel secondo caso, che l'Italia non aveva dato attuazione alla direttiva del Consiglio n. 74/562, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali (GU 1974, L 308, pag. 23).
A distanza di due anni, dopo aver più volte cercato di appurare se fosse stato fatto qualcosa per dare esecuzione alle sentenze della Corte, la Commissione avviava il procedimento ai sensi dell'art. 169 del trattato. Non avendo ottenuto informazioni nel senso che dette sentenze fossero state eseguite, il 22 maggio 1985 essa proponeva il ricorso in esame, in cui si chiede che la Corte voglia dichiarare che l'Italia ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 171 del trattato CEE. Secondo quanto risulta dal controricorso e da una lettera del 3 maggio 1986 con la quale il governo italiano risponde ad un quesito formulato dalla Corte, un disegno di legge per l'attuazione della direttiva n. 74/561 sarebbe stato esaminato dalla camera dei deputati nella precedente legislatura, ma non sarebbe stato approvato a causa del sopravvenuto scioglimento delle camere, mentre attualmente sarebbero due le proposte di legge che stanno seguendo l'iter parlamentare; inoltre, al parlamento italiano sarebbe stato sottoposto un disegno di legge per l'attuazione della direttiva n. 74/562.
A tutt'oggi, benché sia stato fatto qualche progresso e il disegno di legge sia passato ora all'esame del senato, la normativa di cui trattasi non è stata trasposta nell'ordinamento interno.
Per forza di cose si deve constatare che, purtroppo, dopo quasi cinque anni, l'Italia non ha ancora dato esecuzione alle sentenze della Corte. Ovviamente dovreste dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo dato attuazione, in conformità alle sentenze della Corte, alle direttive del Consiglio nn. 74/561 e 74/562, ha violato l'art. 171 del trattato CEE. Le spese sostenute dalla Commissione nel presente procedimento dovrebbero essere poste a carico della convenuta.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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