CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 16 ottobre 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il « pétillant de raisin », un succo d'uva parzialmente fermentato, viene venduto in Francia in una bottiglia di forma simile, benché a mio avviso non identica, a quella della bottiglia in cui viene comunemente venduto lo champagne. Inoltre, la bottiglia è munita di un tappo a forma di fungo con una gabbietta metallica.
Ad un commerciante che voleva importare tale bevanda con questo tipo di bottiglia e di tappo nella Repubblica federale di Germania veniva comunicato che non poteva farlo, perché il § 52, 3° comma, n. 2, del Weingesetz (legge sul vino) del 1971, nella versione modificata, vieta la vendita in Germania di prodotti importati non conformi alla legge stessa o alle relative norme di attuazione. Fra queste rientra la Schaumwein-Branntwein-Verordnung del 1971 (decreto sui vini spumanti e l'acquavite di vino), il cui § 10, 2° comma, stabilisce che le bottiglie ed i tappi caratteristici dello champagne possono essere usati solo per vini spumanti e per taluni vini a base di frutta diversa dall'uva, o di rabarbaro, di malto o di miele (vedasi § 10, 1° comma, della legge sul vino del 1930 e § 75, 4° comma, della legge sul vino del 1971).
La questione veniva sottoposta alla Commissione, benché, dopo aver presentato la denuncia, il commerciante di cui trattasi avesse riscontrato che, anche se avesse potuto importare il « pétillant de raisin » in detto tipo di bottiglia, il prodotto sarebbe stato tassato con la stessa aliquota del vino spumante, il che sarebbe stato proibitivo, cosicché egli ritirava la denuncia. La Commissione tuttavia sostiene, e chiede alla Corte di dichiarare nella presente causa che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 30 del trattato CEE, in quanto il combinato disposto dei §§ 52, 3° comma, n. 2, della legge sul vino e 10, 2° comma, del decreto di attuazione vieta l'immissione in commercio nella Repubblica federale di Germania, di bevande come il « pétillant de raisins » nella confezione in cui sono tradizionalmente prodotte e vendute nel paese d'origine.
Il fatto che la denuncia sia stata ritirata e che il suddetto commerciante non intenda più importare il prodotto di cui trattasi non incide affatto sul diritto della Commissione di continuare il procedimento. Quest'ultimo è tuttavia limitato alla questione del se la legge ed il decreto tedesco cui ho fatto riferimento siano incompatibili con l'art. 30, mentre non riguarda l'incidenza della tassazione del prodotto secondo la stessa aliquota del vino spumante.
Le parti sono d'accordo nel riconoscere che la normativa tedesca vieta l'importazione del « pétillant de raisin » col suddetto tipo di bottiglia e di tappo, così come vieta anche la vendita di analoghi prodotti nazionali nella stessa presentazione. Il divieto non riguarda, quindi, solo le importazioni nella Repubblica federale di Germania.
A mio parere viene anche ammesso, in ultima analisi, che il « pétillant de raisin » ricade nella voce 22.04 della tariffa doganale comune ed è quindi soggetto alle corrispondenti norme dei regolamenti del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 54, pag. 1) e 5 febbraio 1979, n. 355, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU 1979, L 54, pag. 99), ma che non è un vino spumante ai sensi del regolamento n. 358/79, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità (GU 1979, L 54, pag. 130) o del regolamento del Consiglio n. 3309/85 sulla designazione e la presentazione dei vini spumanti (GU 1985, L 320, Pag. 9).
Opponendosi al ricorso, la Repubblica federale di Germania ha sostenuto anzitutto che le norme tedesche rispondono ad esigenze imperative ai sensi della sentenza emessa dalla Corte nella causa 120/78 «Cassis de Dijon« (Race. 1979, pagg. 649, 662). Esse sono giustificate in quanto necessarie per la tutela del consumatore e per impedire la concorrenza sleale. Esse sono, inoltre, del tutto conformi all'art. 43, n. 1, del regolamento n. 355/79, secondo cui la designazione e la presentazione dei prodotti del tipo considerato « non devono creare confusione sulla natura, origine e composizione del prodotto », nonché alle disposizioni dei suddetti regolamenti sul vino spumante, alle direttive del Consiglio sull'etichettatura e la presentazione delle derrate alimentari e sulla pubblicità ingannevole [rispettivamente, direttive n. 79/112/CEE (GU 1979, L 33, pag. 1) e n. 84/450/CEE (GU 1984, L 250, pag. 17)], nonché all'art. 10 bis della convenzione di Parigi sulla tutela della proprietà industriale.
È stato sostenuto che non viene in alcun modo impedita l'importazione del prodotto in quanto tale. Tuttavia, i consumatori sono così abituati al fatto che nella confezione comprendente il suddetto tipo di bottiglia e il suddetto tipo di tappo vengono venduti vino spumante e champagne, da essere necessariamente indotti in errore nonostante qualsiasi indicazione sull'etichetta e da ritenere che il « pétillant de raisin » sia un vino spumante. Inoltre, consentendo per detto prodotto l'uso di questa combinazione di bottiglia e tappo si permetterebbe al produttore di « pétillant de raisin » di trarre slealmente vantaggio dalla tradizione instaurata dai produttori di vini spumanti.
Anche se fosse giusto prendere in considerazione solo la bottiglia ed il tappo, non riterrei fondato questo argomento. La suddetta combinazione di bottiglia e tappo non è limitata allo champagne ed al vino spumante in quanto tali; come è stato indicato dalla Commissione, essa viene usata anche per altre bevande e la stessa normativa tedesca ne autorizza l'uso per bevande frizzanti a base di frutta che non potrebbero in alcun modo essere denominate champagne o vino spumante. Pertanto un giorno, se non già ora, il consumatore tedesco potrebbe dover verificare se il prodotto che acquista sia una bevanda di uva o di altra frutta.
A mio parere, tuttavia, non è sufficiente prendere in considerazione solo la bottiglia e il tappo. La « confezione » dev'essere considerata nel suo complesso, senza escludere l'etichetta, o le etichette, e il prezzo.
Difficilmente potrebbe sorgere confusione con i vini della regione francese dello Champagne, a causa della notevole differenza di prezzo tra lo « champagne » ed il « pétillant de raisin ». In realtà, la confusione alla quale si fa riferimento è tra il vino spumante prodotto in Germania ed il « pétillant de raisin », i cui prezzi sono molto più vicini. In proposito, tuttavia, fra i due prodotti esiste una rilevante differenza, messa in rilievo sulle bottiglie che sono state prodotte in causa. Su queste è indicato che il grado alcolico massimo del « pétillant de raisin » è del 3%; ora, è risaputo che il titolo alcolometrico dei vini spumanti è più elevato e, ai sensi dell'art. 11 del regolamento del Consiglio n. 358/79, non dev'essere normalmente inferiore al 9,5%.
Inoltre, non vedo alcun valido motivo per ritenere che un'adeguata descrizione sull'etichetta non faccia capire al potenziale acquirente che ciò che gli si presenta non è vino spumante, ma un altro prodotto. Le indicazioni fornite da una siffatta etichetta devono ovviamente essere conformi a quanto disposto dall'art. 43, n. 1, del regolamento n. 355/79, nonché dagli artt. 22 e 33 dello stesso regolamento. Se così è, e se è indicato chiaramente il contenuto della bottiglia, ritengo che ciò sia sufficiente; per evitare la confusione o la concorrenza sleale, non è necessario che la combinazione del prodotto della bottiglia e del tappo di cui trattasi sia del tutto vietata. Una siffatta esigenza è sproporzionata. Il fatto che esistano disposizioni comunitarie e internazionali sull'etichettatura e sulla presentazione delle merci non giustifica, come sembra sia stato prospettato, la posizione della Germania. Per contro, da tali disposizioni risulta semplicemente che le precauzioni adottate mediante la confezione e l'etichettatura devono essere sufficienti. Si tratta in ciascun caso, di una questione di fatto. A mio parere, è del tutto impossibile affermare che un'etichettatura adeguata, anche con questo tipo di bottiglia e di tappo, non può mai essere sufficiente.
La Repubblica federale di Germania, in replica a quanto sopra, fa riferimento ad un sondaggio da cui risulterebbe che i 3/4 delle persone alle quali era stata mostrata la fotografia di una bottiglia contenente « pétillant de raisin » hanno ritenuto, quando l'etichetta era interamente redatta in francese, che si trattasse di vino spumante, di champagne o di sekt; anche con un'etichetta supplementare in tedesco, recante la menzione « teilweise gegorener Traubenmost » (mosto d'uva parzialmente fermentato), la metà delle persone interrogate è stata ancora dello stesso parere. Ora, ciò può mettere in luce che dette etichette erano inadeguate, ma non prova che l'etichettatura non possa mai essere sufficiente. Inoltre, è importante non dimenticare che, in tale sondaggio, veniva mostrato solo una fotografia e che l'etichettatura considerata non era stata concepita per il mercato tedesco, sul quale il prodotto non era ancora stato venduto sotto tale forma. Poiché la questione non è stata realmente sollevata, non è necessario esaminare se l'art. 23, n. 4, del regolamento n. 355/79, o un principio più ampio inteso ad evitare le confuzioni, impongano l'uso della lingua del paese in cui il prodotto dev'essere venduto.
La Repubblica federale di Germania si basa poi su una dichiarazione figurante in un documento della Commissione del 1982, relativo ad una proposta di regolamento sulla definizione, sulla designazione e sulla presentazione delle bevande alcoliche (GU 1982, C 189, pag. 7), in cui si affermava che l'etichettatura non è sufficiente di per sé sola per tutelare i consumatori. Tale dichiarazione dev'essere tuttavia intesa alla luce del quarto punto del preambolo della proposta, secondo cui « il metodo normalmente seguito per informare il consumatore consiste nel riportare sull'etichetta un certo numero di diciture ». Inoltre, essa non può significare che l'etichettatura non sia mai sufficiente, di per sé sola, per la tutela del consumatore.
Anche il fatto — invocato dalla Repubblica federale di Germania — che, secondo l'art. 8 del regolamento del Consiglio n. 358/79 sui vini spumanti, questi vini debbono essere chiusi « per mezzo di un tappo a forma di fungo rivestito di una capsula e fissato alla bottiglia mediante un fermaglio » non significa che solo questo tipo di vini possa essere chiuso in tal modo.
Il governo tedesco ha fatto riferimento anche alla sentenza della Corte nella causa 6/81 (Beele, Racc. 1982, pag. 707), in cui era stato ammesso potersi ritenere che norme nazionali in forza delle quali sia vietata « l'imitazione servile del prodotto altrui » non vadano al di là delle « esigenze imperative inerenti alla tutela dei consumatori ed alla lealtà dei negozi commerciali ». La Corte esaminava allora il caso di un prodotto che « senz'alcuna necessità » risultava quasi identico ad un altro già in commercio, « creando così inutile confusione tra i due prodotti ». A me sembra che, in un caso come quello in cui ci stiamo occupando, nel quale, più che il prodotto stesso, si tratta della confezione, debbano valere considerazioni diverse e che la questione fondamentale sia quella del se l'etichettatura possa, come io ritengo, essere sufficiente per evitare la confusione e la concorrenza sleale.
Nella presente causa è stato poi sostenuto che non vi è alcun motivo di usare un tappo del tipo in questione, dato che la pressione all'interno della bottiglia non è sufficientemente elevata per renderlo necessario (la pressione è solo di 3 bar ed il prodotto può essere venduto con una capsula a vite). Ora, non è escluso che il prodotto possa essere venduto in una bottiglia normale con capsula a vite, benché i pareri siano discordi sulla questione del se l'uso del tappo fungiforme sia necessario o preferibile. Comunque sia, la bottiglia del tipo di cui trattasi viene usata dai fabbricanti di « pétillant de raisin » per la vendita di enormi quantità di questo prodotto in Francia e, in minore misura, altrove, ed il suo uso è accettato sul mercato. Non si può dire, a mio parere, che essa venga deliberatamente usata in Germania per creare confusione o a fini di concorrenza sleale. Non mi sembra che, per la realizzazione degli scopi dell'art. 30 del trattato CEE, sia necessario che un commerciante dimostri che il tipo di confezione da lui usato è indispensabile e che nessun altro tipo può rispondere alle sue esigenze. Si tratta quindi di stabilire se vi sia rischio di confusione o di concorrenza sleale.
La Repubblica federale di Germania sostiene che sarebbe meno oneroso per i produttori usare bottiglie e tappi ordinari o capsule a vite. Anche questo può essere vero, nel caso di un fabbricante agli inizi della sua attività. Ma è chiaro che, come sostiene la Commissione e come la Corte ha dichiarato nella causa 16/83 (Prantl, Race. 1984, pag. 1299), l'esigere che un produttore faccia uso, per uno Stato membro, di un tipo di bottiglia del tutto diverso da quello di cui normalmente e lecitamente si serve può comportare spese supplementari rilevanti per la messa in opera di nuovi metodi di imbottigliamento e può costituire un ostacolo per gli scambi intracomunitari.
Infine, secondo la convenuta non si può affermare che l'uso della bottiglia in questione sia « corretto e tradizionale », come nella causa Prantl; esso potrebbe, quindi, venire limitato. È chiaro che esiste una differenza tra le circostanze di fatto delle due cause perché la bottiglia di cui trattasi nella causa Prantl era in uso da vari anni, mentre quella ora presa in considerazione è stata usata per il prodotto di cui è causa solo dal 1956. Tuttavia, mentre il criterio dell'« uso correttamente e tradizionalmente praticato » può essere adeguato in un caso come quello della causa Prantl, in cui si poneva la questione dell'indiretta indicazione dell'origine, non mi sembra che sia necessario applicarlo in ogni circostanza. Altrimenti, si ostacolerebbe lo sviluppo e lo smercio di nuovi prodotti. Il criterio adeguato in un caso come quello ora in esame è, a mio parere, quello della sentenza « Cassis de Dijon », secondo cui il prodotto dev'essere stato « legalmente prodotto e messo in commercio » in uno Stato membro. In tal caso, esso può essere smerciato in un altro Stato membro, con riserva delle esigenze imperative del tipo indicato nella sentenza « Cassis de Dijon » e delle disposizioni dell'art. 36 del trattato. In ogni caso, sono propenso ad ammettere che il fatto che per 30 anni un prodotto sia stato venduto in un dato recipiente possa costituire un uso correttamente e tradizionalmente praticato.
A mio avviso, perciò, non è stato dimostrato che il combinato disposto dei §§ 52, 3° comma, n. 2, del Weingesetz e 10, 2° comma, della Schaumwein-Branntwein-Verordnung, secondo cui è vietato mettere in commercio il « pétillant de raisin » nella confezione in cui sono tradizionalmente prodotte e vendute nel paese d'origine sia giustificato dalla necessità di tutelare i consumatori o di impedire la concorrenza sleale; queste disposizioni mi sembrano, di conseguenza, incompatibili con l'art. 30 del trattato CEE. La Corte dovrebbe, quindi, dichiarare quanto richiesto dalla Commissione e condannare la convenuta alle spese.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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