Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Con questa domanda pregiudiziale l' Amtsgericht di Colonia vi chiede d' interpretare alcune norme regolamentari riguardanti gli aiuti al latte scremato in polvere che si impiega per l' alimentazione animale .
I quesiti mirano essenzialmente a stabilire se alla disciplina degli aiuti sia applicabile il metodo d' analisi, col relativo margine di tolleranza, che il sistema d' intervento prevede per la rilevazione della presenza di siero nella polvere di latte . Si vuole sapere inoltre se, una volta ammessa tale applicabilità e qualora il detto metodo abbia indotto a concludere per l' assenza di siero, le autorità competenti possano farsi restituire gli aiuti nel caso che nuove e diverse rilevazioni evidenzino la presenza di quella sostanza nel prodotto .
2 . La causa principale nasce da una fornitura di latte scremato in polvere effettuata dalla società tedesca Luetticke a favore di un' impresa anch' essa tedesca, la Denkavit, che avrebbe dovuto impiegarla per la preparazione di mangimi composti suscettibili di aiuto comunitario .
Il contratto concluso tra le parti prevedeva che, ove il latte fornito non fosse stato idoneo a fruire degli aiuti secondo la disciplina allora vigente (( regolamento del Consiglio, del 15 luglio 1968, n . 986/68, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all' alimentazione animale ( GU L 169, pag . 4 ), e regolamento della Commissione 26 luglio 1979, n . 1725/79, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all' alimentazione dei vitelli ( GU L 199, pag . 1 ), con le successive modifiche )), la società fornitrice avrebbe dovuto ritirare la merce rimborsando il prezzo eventualmente corrisposto ed accollandosi le spese inerenti all' analisi e al trasporto del prodotto . Nell' ipotesi inversa - e cioè se la polvere di latte fosse risultata atta a beneficiare degli aiuti, ma venisse ciononostante rifiutata da Denkavit e ritirata da Luetticke - le spese di trasporto e di analisi sarebbero state a carico dell' altra società .
Nel corso del rapporto così definito, Denkavit sottopose ad analisi una fornitura ricevuta il 14 luglio 1983 . A seconda del metodo impiegato, la presenza di siero si rivelò oscillante da un massimo del 3% a un minimo - rilevato col metodo previsto dalla disciplina dell' intervento - dello 0,5 %. L' impresa somministrata pretese allora che la fornitrice ritirasse la merce . Luetticke vi provvide, ma reclamò il rimborso delle spese e, avendole Denkavit opposto un rifiuto, la convenne dinanzi all' Amtsgericht di Colonia .
Nel processo che seguì, il contrasto tra le parti si imperniò sull' idoneità del latte fornito a giovarsi del regolamento n . 1725/79 . Denkavit sostenne che la presenza di una qualsiasi percentuale di siero esclude il prodotto dalla concessione di aiuti . In effetti, mentre il regolamento della Commissione 30*marzo*1978, n . 625/78, relativo alle modalità di applicazione per l' ammasso pubblico di latte scremato in polvere ( GU L 84, pag . 19 ), prevede la possibilità di offrire il prodotto all' intervento purché il siero non vi risulti presente in misura superiore al 2%, l' altra fonte non contempla alcun margine di tolleranza . Se avesse accettato il latte, dunque, la convenuta avrebbe corso il rischio di dover restituire gli aiuti concessile; e ciò addirittura per trent' anni, tale essendo la durata della prescrizione a cui, secondo il competente ufficio tedesco ( Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft ), sarebbe soggetta la condictio indebiti .
Opposta la linea dell' attrice . Luetticke giudicò iniqua ed impraticabile la tesi per cui il prodotto contenente una minima percentuale di siero non sarebbe legittimato a ricevere gli aiuti . Il regolamento n . 1725/79 non prevede infatti un metodo d' analisi e, in tale situazione, è ovvio che ci si debba riferire per analogia al metodo e al margine di tolleranza stabiliti dal regolamento n . 625/78 . Un' interpretazione diversa sarebbe contraria al principio di proporzionalità e, privando degli aiuti i prodotti qualitativamente idonei all' ammasso, frustrerebbe uno degli scopi per cui gli aiuti medesimi furono istituiti : evitare che tutte le eccedenze di latte scremato in polvere siano offerte agli enti d' intervento .
L' Amtsgericht ritenne quest' ultimo argomento non privo di persuasività, specie se avesse trovato conferma l' affermazione dell' attrice secondo cui la presenza di minime tracce di siero può esser dovuta non ad aggiunte dolose, ma a fattori d' altro genere . Esso sospese pertanto il procedimento e, ai sensi dell' articolo*177 trattato CEE, vi sottopose le seguenti questioni pregiudiziali :
1 ) Se il sistema dell' intervento applicato al settore lattiero-caseario in virtù del regolamento 27*giugno*1968, n . 804/68 ( GU L 148, pag . 13 ) vada interpretato nel senso che il latte scremato in polvere e provvisto dei requisiti qualitativi per la conservazione in un magazzino pubblico ( articolo 5 regolamento n . 804/68 in relazione al regolamento n . 625/78 ) debba per questo motivo considerarsi idoneo a fruire degli aiuti ai sensi dell' articolo 10 regolamento n . 804/68 in relazione al regolamento n . 1725/79 .
2 ) Se la rilevazione dell' assenza assoluta di siero, ottenuta applicando il metodo di controllo indicato nell' allegato IV del regolamento n . 625/78 con le tolleranze ivi specificate, implichi che il latte di cui trattasi si deve considerare privo di siero anche ai fini della concessione di aiuti a norma del regolamento n . 1725/79 .
3 ) In caso di risposta affermativa al quesito n . 2 :
a ) se il fatto che tale metodo preveda una tolleranza del 2% implichi l' ammissibilità della stessa tolleranza rispetto ai risultati ottenuti negli Stati membri per la concessione dei detti aiuti seguendo metodi diversi e non prescritti dal diritto comunitario;
b ) se il fatto che un' analisi qualificata dalla detta tolleranza evidenzi l' assoluta assenza di siero in una partita di latte scremato in polvere implichi per il destinatario degli aiuti la facoltà di opporsi ad una richiesta di restituirli anche qualora altri rilevamenti ( ad esempio, un esame svolto presso il produttore del latte ) provino che alla partita di latte è stata mescolata polvere di siero .
4 ) Se l' articolo 1, n . 2, del regolamento n . 1725/79 contrasti col principio di proporzionalità per il fatto di escludere dagli aiuti latte scremato in polvere a causa della presenza di siero, mentre esso può venir offerto agli enti d' intervento in base all' allegato IV del regolamento n . 625/78 .
Nel nostro procedimento hanno presentato osservazioni scritte le parti del giudizio principale e la Commissione delle Comunità europee .
3 . All' esame dei quesiti è opportuno premettere un breve richiamo della normativa comunitaria che disciplina gli aiuti controversi .
L' articolo 10 regolamento del Consiglio n . 804/68, attinente all' organizzazione comune dei mercati nel settore lattiero-caseario, prevede la corresponsione di aiuti al latte scremato in polvere che si usa per l' alimentazione animale purché risponda a talune caratteristiche qualitative . Il disposto è sostanzialmente parallelo a quello dell' articolo 7 che disciplina l' acquisto del latte scremato in polvere da parte degli organismi d' intervento . La seconda norma, tuttavia, richiede da un lato che il prodotto sia "di prima qualità" e dall' altro non esige che esso venga destinato all' alimentazione animale .
Col successivo regolamento n . 986/68 il legislatore pose le regole generali che presiedono alla concessione degli aiuti disposti dal citato articolo 10 . Il suo articolo 1, modificato dal regolamento del Consiglio n . 876/77 ( GU L 106, pag . 24 ), stabilisce alla lettera d ) che per "latte scremato in polvere" deve intendersi "il latte e il latticello sotto forma di polvere contenente al massimo l' 11% di materia grassa (...)". L' articolo*2, modificato dal regolamento del Consiglio n . 2128/84 ( GU L 196, pag . 6 ), prevede a sua volta la corresponsione di aiuti "per il latte scremato in polvere e il latticello in polvere (...) utilizzati nella fabbricazione di alimenti composti (...)". Infine, il regolamento della Commissione n . 1725/79 dispone all' articolo 1 che il latte scremato in polvere e destinato all' alimentazione dei vitelli beneficia degli aiuti solo se risponde alla definizione menzionata .
Questa definizione, tuttavia, va rapportata a quella di latte ( o di latticello ) che figura nella lettera a ) dello stesso articolo*1 regolamento n . 986/68 : "prodotto ottenuto dalla mungitura di una o più vacche, al quale non siano state fatte aggiunte e (( che )) al massimo abbia (( subìto una parziale scrematura ))" ( il corsivo è mio ). Se ne desume che, ai sensi della nostra disciplina e in particolare del regolamento n . 1725/79, un latte nella cui preparazione siano stati usati ingredienti diversi dai prescritti o siano state aggiunte sostanze non espressamente consentite è escluso dagli aiuti, anche se la sua apparenza e la sua composizione chimica siano del tutto regolari . Tale principio, del resto, è stato chiaramente affermato nella vostra sentenza 21 settembre 1983, cause riunite da 205 a 215/82, Deutsche Milchkontor GmbH / Germania, Racc . 1983, pag . 2633, punto 12 della motivazione, e ad esso occorre far riferimento per la soluzione dei problemi sottopostivi .
4 . Col primo quesito l' Amtsgericht di Colonia vi chiede in sostanza se il latte destinato all' intervento possa considerarsi idoneo anche alla concessione di aiuti . Luetticke è per una risposta affermativa : il sistema degli aiuti - essa sostiene - è funzionale a quello dell' intervento perché consente di alleggerire in modo sensibile gli oneri da esso imposti dirottando una parte del prodotto devolubile all' ammasso verso un impiego meno costoso . Secondo Denkavit e la Commissione, al contrario, i due regimi si riferiscono a prodotti intrinsecamente diversi : integrare l' uno con elementi mutuati dall' altro è dunque impossibile .
Dico subito che la premessa di quest' ultimo rilievo è esatta . Come s' è appena visto, all' intervento dev' essere destinato latte "di prima qualità" mentre tale superiore caratteristica non è richiesta per il latte suscettibile di aiuti . Ancora : il primo regime esclude tassativamente la presenza di latticello ( articolo 1, paragrafo 1, lettera c ), regolamento n . 625/78 ) e il secondo la ammette almeno a partire dal 1975 ( articolo 1, lettera a ), regolamento n . 986/68 nel testo modificato dal regolamento n . 472/75, GU L 52, pag . 22, di cui vedasi soprattutto il 1° considerando ). In terzo luogo, il tenore di grasso, che nel caso dell' intervento non deve superare l' 1,25% ( allegato I al regolamento n . 625/78 ), può giungere sul piano degli aiuti fino all' 11% ( articolo 1, lettera d ), regolamento n . 986/68 nel testo modificato dal regolamento n . 472/75 ). Infine, mentre la disciplina dell' intervento esige che il latte non sia più vecchio di un mese, quella degli aiuti non pone limiti di validità .
Da questi dati, tuttavia, Denkavit e la Commissione fanno discendere conseguenze eccessive . Se è infatti vero che un prodotto avente i requisiti previsti per l' ammissione agli aiuti non risulterà quasi mai idoneo all' intervento, sicuramente erronea è l' affermazione opposta . Poiché le caratteristiche richieste per l' intervento ( alta qualità, assenza di latticello, minore percentuale di grassi, maggiore freschezza ) sono più rigorose, è evidente che il prodotto giudicato idoneo dal relativo regime dovrà, almeno di regola, considerarsi tale anche per l' altro . Ne desumeremo, come afferma Luetticke, che a quest' ultimo sono applicabili il metodo d' analisi e il margine di tolleranza prescritti dal primo per l' individuazione del siero nella polvere di latte?
Vediamo . Osservo anzitutto che la mancata previsione di metodi e di tolleranze specifiche nella disciplina degli aiuti non ha il rilievo preteso dalla Commissione . L' articolo 10 del regolamento n . 1725/79 dispone infatti che "per vigilare sul rispetto dell' articolo 1, paragrafi 2 e 4", gli Stati sono tenuti al "controllo sulle imprese interessate" per quanto riguarda "la composizione del latte scremato (( in polvere ))". Ora, nella misura in cui fa propria la definizione di cui all' articolo 1, lettere a ) e d ), regolamento n . 986/68 ( supra, n . 3, in fine ), lo stesso articolo 1, paragrafo 2, regolamento n . 1725/79 esige che a quel prodotto niente sia stato aggiunto; il controllo sulle imprese, dunque, dovrà tendere anche a stabilire se il latte in polvere sia stato arricchito di siero . A una simile conclusione, d' altronde, è giunta, sebbene in termini più generali, anche la Corte : gli Stati - si legge nella citata sentenza Milchkontor - "sono tenuti ad accertarsi con controlli adeguati della conformità del latte magro in polvere alla normativa comunitaria (...), onde garantire che gli aiuti (...) non vengano versati per prodotti che non devono fruirne" ( punto 43 ).
La Commissione dissente . A suo avviso, come prova il bollettino d' analisi di cui all' allegato I del regolamento n . 1725/79, la ricerca del siero di latte non è necessaria e va compiuta unicamente su domanda delle autorità nazionali . Ma quest' opinione dev' essere respinta . Il formulario del bollettino prevede effettivamente l' indicazione della presenza percentuale di siero solo in quanto gli Stati la richiedano ( punto 2, lettera g ). E' ovvio, tuttavia, che un testo siffatto non possa vincolare l' interprete nella lettura di norme regolamentari; e, come abbiamo appena osservato, le norme pertinenti esigono che il latte sia privo di siero, imponendo agli Stati l' obbligo di rilevarne l' assenza mediante opportuni controlli .
Chiarito questo punto cruciale, il problema si riduce a stabilire in che cosa debbano consistere i detti controlli . Dalle disposizioni citate e dalla vostra giurisprudenza, mi sembra, emerge con chiarezza che identificare il loro contenuto e le loro modalità è compito degli Stati; e ciò vale anche per il margine di tolleranza . Il fatto che il regolamento n . 1725/79 lo ignori non comporta in alcun modo, come affermano Denkavit e la Commissione, una sua inammissibilità in sede di aiuti . Altra è la conseguenza che da quel silenzio deve trarsi : l' esistenza e l' ampiezza del margine sono in funzione del tipo d' analisi prescelto dallo Stato nell' esercizio del potere discrezionale che la normativa comunitaria gli riconosce .
Sulla portata di tale potere, tuttavia, bisogna intendersi . Come afferma il punto 8.3 dell' allegato*IV al regolamento n . 625/78 rispetto al metodo d' analisi stabilito per l' intervento, la previsione di un margine è dovuta a ragioni tecniche, legate ai sempre possibili "errori di metodo" o alle "variazioni naturali di composizione del campione", e non implica certo che al latte possa aggiungersi siero fino a concorrenza delle percentuali tollerate . Discrezionalità, dunque; ma nei limiti dell' obiettivo - accertare se il siero sia assente - a cui l' intera disciplina, quella degli aiuti come quella dell' intervento, è ispirata . In altre parole, l' individuazione di un margine che tenga conto di fattori non riducibili all' imprecisione del procedimento impiegato per la verifica dell' assenza di siero sarebbe illegittima .
Se queste osservazioni sono esatte, è evidente che gli Stati sono liberi di applicare in materia di aiuti il metodo indicato nel regolamento n . 625/78 con le relative tolleranze . A tale conclusione la Commissione cerca ancora di resistere osservando che il detto metodo mira al rilevamento del siero di latte presamico, mentre sul terreno degli aiuti il regolamento n . 1725/79 e il suo allegato I non distinguono tra quel tipo di siero e il siero acido . L' argomento è però lungi dal convincere . Intanto, è la Commissione medesima a indebolirlo ammettendo che non "esiste a tutt' oggi un metodo obiettivo e riconosciuto per rilevare la presenza di siero di latte acido . Un tale metodo esiste solo per il siero di latte presamico e si tratta (( di quello )) descritto nell' allegato IV del regolamento n . 625/78 ". Ma poi basta ricordare che il latte destinato all' aiuto può avere le caratteristiche del prodotto idoneo all' intervento per inferirne che, almeno quando questo sia il caso, il sistema comunitario di analisi gli è applicabile . Del resto, i documenti prodotti dall' attrice e dalla stessa convenuta provano che nella prassi ciò accade regolarmente .
Un ultimo rilievo . Il regime dell' intervento e quello degli aiuti fanno parte dell' organizzazione comune nel settore lattiero-caseario ( sentenza 18 ottobre 1979, causa 5/79, Buys / Denkavit, Racc . 1979, pag . 3203, punto 20 della motivazione ) e si integrano per soddisfare le sue esigenze in modo ottimale . Così, è vero, come afferma Luetticke, che gli aiuti concessi al latte scremato in polvere per l' alimentazione animale puntano a stornare la maggior quantità possibile di latte scremato dalla destinazione all' intervento . Tale obiettivo - dovuto all' esistenza di enormi scorte e alle altissime spese che comporta l' ammasso di lunga durata - è esplicitato nei primi due considerando del regolamento n . 876/77 . Esso traspare inoltre dall' intero regime degli aiuti che ha di mira finalità almeno in parte analoghe a quelle dell' intervento, ma è assai meno oneroso di esso .
Non v' è insomma alcuna ragione logica o tecnica che imponga di ritenere i due sistemi incompatibili per quanto riguarda il tipo e le qualità dei prodotti a cui si riferiscono . Certo, il maggior pregio del latte scremato in polvere e destinato all' intervento renderà meno desiderabile il suo impiego nella preparazione di alimenti per gli animali . Ma sono proprio i due inquietanti fenomeni a cui ho alluso - l' eccedenza del prodotto e l' elevato costo dell' ammasso - che rendono opportuno incentivare una simile scelta .
5 . Il risultato a cui sono giunto e gli argomenti che ho portato a suo sostegno permettono di risolvere senza troppe difficoltà anche gli altri problemi posti dal giudice a quo .
Così, in primo luogo, quello di cui alla domanda n . 2 . L' Amtsgericht vuole sapere se, una volta constatata l' assenza di siero con l' impiego del metodo comunitario, il prodotto analizzato debba considerarsi privo di tale sostanza anche in relazione agli aiuti . Le risposte delle parti sono scontate : affermativa quella di Luetticke, perché l' unitarietà del sistema impone di adottare in ogni caso lo stesso metodo; negative quelle di Denkavit e della Commissione, perché l' intrinseca differenza dei prodotti idonei all' intervento e agli aiuti esclude ogni possibilità di applicare a un settore la disciplina dell' altro .
Quanto a me, non posso che riferirmi ai princìpi messi in evidenza più sopra . Dal momento che in materia di aiuti la facoltà di scegliere il metodo diretto ad accertare la presenza di siero spetta agli Stati, la soluzione del problema dipenderà dal sistema d' analisi che i competenti organismi nazionali avranno adottato nel caso concreto . Se tale sistema ammette un margine di tolleranza più stretto di quello che figura nel regolamento n . 625/78, al prodotto esaminato col metodo comunitario non potrà riconoscersi alcuna automatica attitudine a fruire del beneficio previsto dal regolamento n . 1725/79 . Per contro, se il metodo seguìto dallo Stato coincide col comunitario, la conformità del latte ai requisiti prescritti per l' intervento lo renderà idoneo anche alla concessione degli aiuti .
Si obietterà che le eventuali differenze fra le scelte effettuate dai vari Stati possono dar luogo ad inconvenienti . Il rilievo è esatto, ma la Corte ne ha già tenuto conto, seppure in una specie diversa, al punto 24 della sentenza Milchkontor : "se risultasse - vi affermaste - che le disparità fra le normative nazionali sono tali da compromettere la parità di trattamento tra gli operatori economici dei vari Stati (...), da provocare distorsioni o da nuocere al funzionamento del mercato comune, spetterebbe alle istituzioni comunitarie (...) adottare i provvedimenti necessari per ovviare a tali disparità ".
6 . Poiché alla seconda domanda ho risposto in modo sostanzialmente negativo, potrei dispensarmi dall' esaminare i due quesiti sub n . 3; ma essi si prestano a qualche utile osservazione e ciò m' induce ad affrontarli .
Il giudice a quo vi chiede anzitutto se la tolleranza prevista dal metodo indicato nel regolamento n . 625/78 debba valere anche per i sistemi eventualmente diversi che gli Stati abbiano scelto . Ancora una volta la risposta è negativa . Ogni metodo ha il suo margine di tolleranza, dettato, come si è visto, da ragioni tecniche ad esso peculiari . Ne viene che, applicandogli un margine calcolato in relazione a un sistema differente, non si disconoscerebbe solo il potere discrezionale attribuito agli Stati ( supra n . 3 ), ma si ignorerebbero le dette ragioni e, in ultima analisi, l' obiettivo per cui di esse si tiene conto : l' accertamento dell' assenza di siero .
Tutto all' opposto se la scelta dello Stato cade sul metodo comunitario . In quest' ipotesi, l' esclusione o la riduzione del relativo margine aggraverebbero, rispetto a un prodotto per cui si esigono requisiti meno rigorosi, gli standard tollerati sul piano dell' intervento e ciò nonostante che il fine perseguìto dall' analisi sia il medesimo . Allo Stato che prescriva una tolleranza più bassa del 2% sarebbe quindi imputabile un comportamento quanto meno discriminatorio .
7 . Con la domanda sub n . 3 b ) l' Amtsgericht vi invita a pronunziarvi sulla legittimità della richiesta di restituire gli aiuti avanzata da uno Stato membro ove rilevamenti successivi a una prima e favorevole analisi svolta col metodo comunitario dimostrino che alle partite di latte è stata aggiunta polvere di siero . La mia impressione è che il quesito metta a nudo la vera molla della controversia : Denkavit ha rifiutato il prodotto fornitole soprattutto per il timore che le risultanze delle proprie o di altre possibili analisi avrebbero indotto le autorità tedesche a promuovere nei suoi confronti un' azione restitutoria .
Sul punto le posizioni delle parti coincidono : il principio di certezza del diritto e gli intollerabili rischi a cui le imprese sarebbero esposte se si ammettesse la ripetibilità degli aiuti giustificano a loro avviso una risposta negativa . Questa tesi, tuttavia, è inaccoglibile . Come abbiamo visto, la normativa comunitaria ( articolo 1, lettera a ), del regolamento n . 986/68 e articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n . 1725/79 ) non lascia dubbi sul fatto che il latte scremato in polvere a cui sia stato aggiunto siero è per ciò stesso escluso dal regime degli aiuti . Appare dunque legittimo e sotto nessun profilo contrastante con la regola della certezza che quanto non poteva venir concesso ab initio sia passibile di essere chiesto in restituzione .
Ma v' è di più . Ove manchino apposite norme comunitarie - afferma da sempre la vostra giurisprudenza -, la ripetizione degli aiuti indebitamente percepiti è governata dall' ordinamento dello Stato interessato, a cui si chiede solo di applicarle modalità non diverse da quelle stabilite per il recupero delle prestazioni nazionali e di salvaguardare pienamente l' interesse della Comunità ( cfr . sentenza Milchkontor, punti 19 e seguenti, e le pronunce citate nelle relative conclusioni dall' avvocato generale Verloren Van Themaat ). Nel nostro caso, in definitiva, la soluzione dei problemi riguardanti la richiesta di restituzione e la tutela del suo destinatario è affidata al diritto tedesco .
8 . L' ultimo quesito è diretto ad accertare se l' articolo 1, n . 2, regolamento n . 1725/79 sia contrario al principio di proporzionalità per il fatto di escludere dagli aiuti un prodotto destinabile all' intervento .
A mio parere, anche in questo caso la risposta non può essere che negativa . Sappiamo, infatti, che la disciplina dell' intervento non è meno ferma di quella relativa agli aiuti nel vietare le aggiunte di siero al latte scremato in polvere . Lungi dal ledere il principio di proporzionalità, le differenze di trattamento a cui può dar luogo la norma richiamata si giustificano quindi per il maggior grado di precisione eventualmente proprio del metodo che lo Stato membro interessato abbia scelto sul terreno degli aiuti .
9 . Per tutte le considerazioni fin qui svolte vi propongo di rispondere nel modo che segue ai quesiti sottopostivi dall' Amtsgericht di Colonia con ordinanza 7 dicembre 1984 nella causa dinanzi ad esso pendente tra la società Luetticke e la società Denkavit :
1 ) Il combinato disposto dei regolamenti nn . 804/68, 625/78 e 1725/79 dev' essere interpretato nel senso che il latte scremato in polvere, rispondente ai requisiti pretesi per l' intervento e la conservazione in un magazzino pubblico, può ritenersi idoneo a beneficiare del regime degli aiuti purché gli Stati membri non abbiano scelto di accertare l' assenza di siero con un metodo di analisi diverso da quello previsto dalla disciplina comunitaria e risultino osservate le prescrizioni proprie del metodo che essi impiegano .
2 ) La rilevazione dell' assenza assoluta di siero, ottenuta applicando il metodo di analisi descritto nell' allegato IV al regolamento n . 625/78 con la tolleranza ivi specificata, non comporta che il latte scremato in polvere di cui trattasi si debba considerare privo di siero anche ai fini della concessione di aiuti ai sensi del regolamento n . 1725/79, ove gli Stati membri abbiano scelto metodi di analisi diversi e dotati di margini di tolleranza più stretti .
3 ) a ) Il fatto che il metodo di analisi descritto dall' allegato*IV al regolamento n . 625/78 per il regime dell' intervento preveda una tolleranza del 2% non comporta l' ammissibilità di un' analoga tolleranza rispetto ai risultati delle analisi svolte negli Stati membri per la concessione degli aiuti, ove i metodi applicati da tali Stati siano diversi da quello comunitario ed eventualmente prevedano margini di tolleranza più stretti .
b ) Il fatto che un' analisi condotta col metodo descritto dall' allegato IV al regolamento n . 625/78 evidenzi l' assenza di siero in una partita di latte scremato in polvere non esclude che gli aiuti concessi siano chiesti in restituzione dalle autorità nazionali competenti qualora successivi e più precisi rilevamenti provino che alla partita in questione è stata aggiunta polvere di siero .
4 ) L' articolo 1, n . 2, del regolamento n . 1725/79, nella parte in cui dispone che il latte scremato in polvere non possa beneficiare di aiuti ove gli sia stato aggiunto siero, non è in contrasto col principio di proporzionalità in quanto l' assenza di siero è imposta anche dalla disciplina relativa all' intervento e le eventuali differenze di trattamento possono discendere solo dal diverso grado di precisione proprio del metodo di analisi adottato nel caso degli aiuti .
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