CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN MISCHO
del 24 aprile 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Con decisione del 7 maggio 1985, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Cone una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci (GU 1980, L 134, pag. 1).
I fatti di causa sono i seguenti.
Il 30 dicembre 1980, la resistente nella causa principale importava una partita di carne bovina congelata proveniente dall'Argentina. Si verificava un deterioramento della merce a seguito di uno scongelamento intervenuto, a detta dei periti, al momento delle operazioni di carico in Argentina e che avrebbe comportato, sempre secondo i periti, una diminuzione di valore del 17% sull'intera partita; la compagnia che aveva assicurato il trasporto risarciva quindi la resistente, che aveva già versato il prezzo al fornitore — e riteneva praticamente impossibile far valere il suo diritto alla garanzia nei confronti del predetto fornitore — per la diminuzione di valore fino al 14%, ditalché il 3% rimaneva a carico della resistente. Ciononostante il valore in dogana veniva fissato sulla base del valore di transazione (ivi compresi il nolo ed i costi di assicurazione).
La resistente ritiene erronea tale valutazione: a suo parere, all'atto della determinazione del valore in dogana doveva prendersi in considerazione la summenzionata diminuzione di valore.
Dopo aver presentato opposizione senza successo, essa vedeva accolto il suo ricorso presso il Finanzgericht in base agli stessi argomenti. Tale giudice constatava che doveva procedersi ad un'interpretazione analogica della nozione di « valore di transazione » quale definita all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1224/80, che recita:
« il valore in dogana delle merci importate, determinato a norma del presente articolo, è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci allorché sono vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità (...) ».
Detto giudice constatava altresì che il suo punto di vista era suffragato dall'art. 4, seconda frase, del regolamento della Commissione n. 1495/80 [come modificato dal regolamento della Commissione n. 1580/81 (GU 1981, L 154, pag. 36)], che dispone:
« Una ripartizione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare si applica ugualmente in caso di perdita parziale o in caso di danno prima dell'immissione in libera pratica della merce da valutare ».
Avverso tale sentenza, lo Hauptzollamt di Itzehoe interponeva un ricorso in cassazione (« Revision ») ritenendo che in applicazione del regolamento n. 1224/80 il solo elemento di cui tener conto fosse il fatto che la resistente aveva integralmente pagato il prezzo fatturato; a suo parere, la presa in considerazione di una diminuzione di valore per vizio della cosa non è invece contemplata dalla normativa in materia. Quanto all'art. 4, seconda frase, del regolamento n. 1495/80, esso non può venire preso in considerazione dato che tale disposizione — in conformità all'art. 2 del regolamento n. 1580/81 — è entrato in vigore solo nel giugno 1981.
Il Bundesfinanzhof sembra propenso, da un lato, in base alla formulazione letterale del regolamento n. 1224/80, a considerare esatta la tesi dello Hauptzollamt; ma dall'altro, esso nutre dubbi in ordine a tale interpretazione in quanto quest'ultima « porta a conseguenze inaccettabili dal punto di vista economico ». Ecco perché, con l'ordinanza già menzionata all'inizio delle presenti conclusioni, esso ha sospeso il giudizio chiedendo alla Corte di pronunciarsi sulla seguente questione pregiudiziale:
« Se il 30 dicembre 1980 il valore di transazione ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1224/80 comprendesse l'intero importo del prezzo effettivamente pagato anche qualora, prima del momento determinante per la valutazione, la merce acquistata esente da vizi avesse subito dei vizi che ne avessero ridotto il valore e che avessero determinato un risarcimento al compratore da parte della compagnia che assicurava il trasporto, ma non un rimborso da parte del venditore sul prezzo pagato ».
Al riguardo ho l'onore di esporre quanto segue.
1.
Il principio generale introdotto dal regolamento del Consiglio 28 maggio 1980 n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci è il seguente (art. 2, n. 1):
« Il valore in dogana delle merci importate deve essere determinato a norma dell'art. 3 ogni volta che sono soddisfatte le condizioni in esso previste ».
Va pertanto verificato innanzitutto se, nel caso di specie, fossero soddisfatte le condizioni di cui all'art. 3.
L'art. 3, n. 1, dispone che il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci allorché sono vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, dopo rettifica conformemente all'art. 8, a condizione che non ricorrano talune situazioni, elencate alle lett. da a) a d) della stessa disposizione.
Orbene, nessuna di tali situazioni si configura nel caso di specie; non vanno apportate neppure le rettifiche di cui all'art. 8.
Si sarebbe quindi tentati di concludere che la controversia è decisa e che l'art. 3, n. 1, deve applicarsi, con la conseguente, necessaria determinazione del valore in dogana della carne importata sulla base del prezzo effettivamente pagato dall'importatore. Orbene, coma sappiamo, quest'ultimo ha integralmente versato il prezzo convenuto all'atto della stipulazione del contratto.
Nell'interpretare l'art. 3 non si può tuttavia fare astrazione delle norme di esecuzione emanate dalla Commissione.
All'art. 4 del suo regolamento 11 giugno 1980, n. 1495, recante attuazione di talune disposizioni degli articoli 1, 3 e 8 del regolamento del Consiglio n. 1224/80 (GU L 154, pag. 14), entrato in vigore contemporaneamente al regolamento base, la Commissione ha precisato che:
« Quando merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità rappresentano una frazione di un quantitativo superiore delle stesse merci vendute nel quadro di un'unica transazione, il prezzo pagato o da pagare ai fini dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1224/80 è il prezzo rapportato al prezzo globale nella stessa proporzione in cui la quantità dichiarata è rapportata alla quantità totale ».
Così quindi, applicando la nozione di valore di transazione, è consentito far prova di discernimento: ciò che conta non è sempre la somma totale effettivamente pagata al venditore, ma l'importo pagato per la parte della merce importata nella Comunità.
Successivamente, il precitato art. 4 è stato ancora integrato dalla frase seguente:
« Una ripartizione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare si applica ugualmente in caso di perdita parziale o in caso di danno prima dell'immissione in libera pratica della merce da valutare ». [art. 1 del regolamento della Commissione 12 giugno 1980, n. 1580, recante modifica del regolamento n. 1495/80 (GU L 154, pag. 36)].
Qualora parte di un carico sia caduta in mare o sia andata completamente distrutta durante il tragitto, si considera quindi come prezzo effettivamente pagato la parte del prezzo che si riferisce alla parte del carico consegnata in buono stato.
Ma a cosa si riferisce l'inciso « o in caso di danno »? Riguarda i danni subiti da una parte delle merci o anche quelli che come nel caso di specie, incidono sull'intero carico?
Una lettura attenta del testo della norma spinge piuttosto a ritenere corretta la seconda interpretazione in quanto il termine « parziale » sembra riferito solo a « perdita » e non a « danno ». Non viene appunto detto: « in caso di perdita o in caso di danno parziale ».
Nella versione tedesca la situazione è ancora più chiara in quanto si legge: «Im Falle eines Teilverlustes oder einer Beschädigung » e non « Im Falle eines Verlustes oder einer Beschädigung eines Teiles der zu bewertenden Ware ».
Tale interpretazione sembra tuttavia contrastare con l'espressione « ripartizione proporzionale » che figura all'inizio della frase. In caso di danno che incida sulla totalità della merce, dovrebbe parlarsi non di una « ripartizione proporzionale » del prezzo ma di una «riduzione proporzionale ».
Mi sembra però che ci si possa permettere di interpretare la nozione di « ripartizione proporzionale » anche nel senso di « riduzione proporzionale ».
Neppure il fatto che il regolamento della Commissione n. 1580/81 sia entrato in vigore solo il 15 giugno 1981, cioè successivamente all'importazione di cui è causa, è tale da impedire che lo si utilizzi nell'interpretazione dell'art. 3 del regolamento del Consiglio.
Come risulta dal suo primo considerando, tale regolamento non ha inteso modificare la portata dell'art. 3 del regolamento n. 1224/80. Del resto, esso non avrebbe potuto farlo. Esso è esclusivamente diretto a precisare il senso di tale norma. È pertanto legittimo applicarlo alla fattispecie in esame.
In base alle considerazioni di cui sopra si potrebbe essere così indotti a concludere:
—
che l'art. 3 del regolamento n. 1224/80 si applica al caso di specie;
—
che tale norma, interpretata alla luce del regolamento della Commissione, consente di ridurre il prezzo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del valore in dogana della merce, in proporzione al danno subito da quest'ultima.
2.
Contro tale interpretazione, la Commissione sostiene però che l'art. 3 non può essere applicato in caso di deterioramento che incida sull'intera partita, in quanto il prezzo effettivamente pagato (valore di transazione) non è stato fissato per la merce deteriorata, quale è stata consegnata, ma per una merce esente da vizi.
A sostegno della propria tesi, la Commissione fa valere il fatto che il regolamento n. 1224/80 è stato adottato in esecuzione di un accordo concluso nell'ambito del GATT e approvato dal Consiglio a nome della Commissione, ossia l'« accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio » (GU 1980, L 71, pag. 107).
Accettando tale accordo, la Comunità ha assunto l'obbligo di garantire la conformità della sua normativa sul valore in dogana con le norme dell'accordo stesso (vedasi quinto considerando del succitato regolamento).
Il regolamento n. 1224/80 deve quindi essere interpretato così da tener conto dell'interpretazione data all'accordo su cui esso si fonda.
Ora, il comitato tecnico della valutazione in dogana (« technical committee on customs valuation »), istituito dal Consiglio di cooperazione doganale (CCD) in esecuzione dell'art. 18, n. 2, del precitato accordo, ha adottato, nel marzo 1982, una nota esplicativa relativa ai problemi che si pongono a proposito delle merci danneggiate.
Risulta da tale nota che l'art. 1 dell'« accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale », che coincide letteralmente con l'art. 3 del regolamento n. 1224/80, è ritenuto inapplicabile nel caso in cui la totalità delle merci consegnate abbia subito un danno.
La stessa tesi è sostenuta dai commentatori che sottolineano anch'essi come debba esistere un'identità tra la merce soggetta a valutazione in dogana e la merce acquistata. Tale identità manca qualora una merce sia stata acquistata in buono stato e venga consegnata in condizioni deteriorate (vedi al riguardo: Zepf, Wertverzollung, commentario A.2.3.3 relativo all'art. 3; Scherman Saul L. Glashoff Hinrich: «A businessman's guide to the GATT customs valuation code », capitolo 3, n. 114).
Tale tesi non è assolutamente convincente: non potrebbe applicarsi allo stesso modo ad una merce distrutta o danneggiata solo in parte? Anche in questo caso la merce consegnata non è identica a quella acquistata.
Tuttavia, poiché gli esperti del Consiglio di cooperazione doganale si sono accordati su tale interpretazione ed è opportuno garantire un'applicazione uniforme dell'accordo concluso nell'ambito del GATT fra un numero di parti contraenti il più ampio possibile, propongo alla Corte di conformarsi alla conclusione proposta dalla Commissione e di dichiarare che l'art. 3 del regolamento n. 1224/80 non si applica alle merci deteriorate nella loro totalità.
La Corte non può però limitarsi a tale constatazione. In conformità ad una ormai consolidau tradizione, e malgrado il fatto che il giudice nazionale si sia esclusivamente riferito all'art. 3 del regolamento n. 1224/80, gli vanno fornite, per quanto riguarda le norme pertinenti di diritto comunitario, indicazioni che gli consentano di decidere la causa principale.
A questo proposito va attirata la sua attenzione sull'art. 2, n. 2, del regolamento n. 1224/80 ai sensi del quale, qualora il valore in dogana non possa essere determinato a norma dell'art. 3, occorre esaminare successivamente gli am. 4, 5, 6 e 7, ciascuno dei quali svolge una funzione subordinata nei confronti di quello che lo precede immediatamente.
Come la Commissione ha messo in rilievo, gli artt. 4 e 5 non possono essere presi in considerazione nel caso di specie.
L'art. 6 potrebbe applicarsi nel caso in cui la carne fosse stata venduta nella Comunità allo stato in cui si trovava all'atto dell'importazione.
Se ciò non fosse avvenuto, dato che anche l'art. 7 sembra dover essere scartato, il valore in dogana andrebbe determinato in conformità all'art. 2, n. 3, ossia « ricorrendo a mezzi ragionevoli ».
In questo contesto dovrebbe tenersi conto di un deterioramento del tipo di quello constatato nel caso di specie.
La questione proposta dal Bundesfinanzhof va pertanto risolta come segue:
« Qualora una partita di merci abbia subito nella sua totalità un deterioramento prima della sua immissione in libera pratica doganale e le conseguenze del danno siano a carico dell'acquirente (l'importatore), il valore in dogana di tali merci deve calcolarsi non sulla base del valore di transazione ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1224/80, ma a norma dell'art. 2, numeri 2 e 3 dello stesso regolamento ».
( *1 ) Traduzione dal francese.
Full & Egal Universal Law Academy