CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN MISCHO
del 7 maggio 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
I —
Gli antefatti della presente controversia possono così riassumersi.
A norma di un contratto stipulato nel 1969 tra le società Laminoirs de Strasbourg SA (in prosieguo: « Laminoirs »), controllata al 100% dalla Union sidérurgique du nord e de l'est de la France (Usinor) SA, e Straßburger Stahlkontor GmbH (in prosieguo: « SSK« ), quest'ultima è incaricata della distribuzione esclusiva dei prodotti Laminoirs sul territorio della Repubblica federale di Germania, Berlino (Ovest) inclusa.
Dopo l'indagine condotta presso la Laminoirs e la SSK, la Commissione constatava, a carico della Laminoirs, alcune infrazioni alle norme sui prezzi del trattato CECA, commesse tramite la SSK.
Ritenendo che gli elementi accertati costituissero una « prova indiziaria » di infrazione ai sensi dell'art. 2, n. 7, della decisione generale 23 dicembre 1983, n. 3716/83/CECA ( 1 ), la Commissione, dopo aver inviato la comunicazione degli addebiti prescritta dall'art. 36 del trattato, emanava la decisione individuale 2 maggio 1985, n. 5462, con cui veniva provvisoriamente bloccata la restituzione di parte della cauzione prestata nel secondo trimestre 1985 dalla Usinor fino ad un ammontare di FF 2745641.
Nella motivazione di tale decisione la Commissione constata che « dalle verifiche effettuate presso la SSK, organizzazione di vendita della Laminoirs de Strasbourg, ai sensi dell'art. 1, n. 2, 3o trattino, della decisione n. 30/53 ( 2 ), modificata da ultimo dalla decisione 3 luglio 1981 n. 1834/81 ( 3 ), è emerso che la SSK non ha sempre rispettato, nel primo trimestre 1984, i prezzi minimi fissati dalla decisione n. 3715/83/CECA adottata in applicazione dell'art. 61 del trattato CECA ».
La Usinor domanda quindi:
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l'annullamento dell'art. 1, n. 2, 3o trattino, della decisione n. 30/53, modificata dalla decisione n. 1834/81/CECA, in quanto la Commissione avrebbe commesso uno sviamento di potere estendendo all'ambito dei prezzi una definizione mutuata da quello delle regole di concorrenza;
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l'annullamento della decisione individuale 2 maggio 1985 n. 5462 per illegittimità e sviamento di potere, in quanto la Commissione avrebbe — a torto — qualificato la SSK come « organizzazione di vendita » della Laminoirs;
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l'annullamento della stessa decisione per carenza di motivazione, dato che la Commissione non avrebbe esposto i criteri in base ai quali essa ha fissato l'importo della cauzione bloccata.
II —
In diritto, una volta respinta in quanto irricevibile la domanda di annullamento della decisione n. 1834/81/CECA (punto A), la controversia pone due problemi principali :
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Se, a norma degli artt. 60 e seguenti del trattato CECA relativi ai prezzi, la Commissione fosse legittimata ad estendere la responsabilità delle imprese di produzione alle pratiche dei loro distributori che effettuino vendite dirette nel caso in cui questi ultimi siano controllati dall'impresa di produzione (punto B).
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Se nella fattispecie la Commissione potesse legittimamente qualificare la SSK come organizzazione di vendita della Laminoirs/Usinor ai sensi della decisione n. 30/53 (punto C).
Infine bisognerà ancora esaminare il mezzo fondato sulla carenza di motivazione della decisione n. 5462 (punto D).
A —
Non può esservi dubbio circa l'irricevi-bilità del ricorso in quanto diretto all'annullamento dell'art. 1, n. 2, 3o trattino, della decisione n. 30/53 come modificata dalla decisione n. 1834/81/CECA, dato che il termine di un mese impartito ai ricorrenti dall'art. 33, 3o comma, del trattato CECA era già da tempo scaduto al momento della presentazione del ricorso.
Tuttavia, poiché la ricorrente fa valere anche l'illegittimità di tale disposizione a sostegno della sua domanda di annullamento della decisione individuale n. 5462, si può ritenere di essere in realtà in presenza di un'eccezione di illegittimità.
È infatti incontestabile, come asserisce la ricorrente, che « esiste (...) un nesso giuridico tra la decisione individuale impugnata e la decisione generale in forza della quale il provvedimento individuale è stato notificato al destinatario » ( 4 ).
Naturalmente tale eccezione di illegittimità non potrebbe dar luogo all'annullamento della decisione generale di cui è causa, ma soltanto a quello della decisione individuale in base ad essa adottata.
Rimane da stabilire se tale eccezione di illegittimità sia fondata. Deve ora procedersi a tale esame.
B —
La ricorrente ritiene che la Commissione abbia commesso uno sviamento di potere utilizzando nell'ambito dell'applicazione dell'art. 60 del trattato CECA una definizione del controllo d'impresa contenuta in una normativa di applicazione dell'art. 66 del trattato stesso, cioè la decisione 6 maggio 1954, n. 24/54 ( 5 ).
In concreto, la decisione n. 1834/81/CECA aggiunge all'art. 1, n. 2, della decisione n. 30/53, che definisce ciò che deve intendersi per « organizzazione di vendita » ai sensi di tale decisione, un terzo trattino riguardante:
« le imprese di distribuzione che, ai sensi della decisione n. 24/54 ( 6 ), siano direttamente o indirettamente controllate da un'impresa di produzione, nei casi in cui effettuino “ vendite dirette ” di prodotti fabbricati dall'impresa di produzione in questione ».
Dico subito che ci troviamo in presenza, in questo caso, di un semplice rinvio che fa parte di una tecniica giuridica abbastanza comune di per sé non contestabile. È evidente che la decisione n. 1834/81/CECA, come appare dal suo ultimo considerando, si richiama alla decisione n. 24/54 solo per mutuarne la definizione di controllo d'impresa. Al riguardo non ha importanza che le due decisioni siano basate su norme del trattato CECA che perseguono obiettivi distinti.
È ugualmente irrilevante nel caso in esame il fatto che le garanzie giurisdizionali inerenti all'una o all'altra di tali due norme siano diverse. Se la decisione n. 1834/81/CECA, basata sull'art. 60, mutua una definizione giuridica dalla decisione n. 24/54, basata sull'art. 66, non per questo ci si troverebbe nell'ambito dell'applicazione di quest'ultima norma e non per questo le garanzie giurisdizionali ad essa inerenti dovrebbero prevalere su quelle inerenti all'art. 60.
Nella presente controversia la Commissione non ha in alcun modo inteso pronunciarsi sul problema se il contratto che lega la Laminoirs e la SSK costituisca o meno una concentrazione tra imprese — lecita o illecita — ai sensi dell'art. 66 del trattato CECA.
A mio modo di vedere, la Commissione non ha neppure inteso sostenere, anche solo implicitamente, che i contratti di distribuzione esclusiva possano essere considerati, in quanto tali, come configuranti una concentrazione tra imprese.
Infatti, il ruolo svolto nella presente controversia dal contratto stipulato tra la Laminoirs e la SSK non è dovuto al fatto che si tratta di un contratto di distribuzione esclusiva, ma al fatto che la SSK si rifornisce integralmente presso la Laminoirs e ad altre circostanze che caratterizzano i rapporti tra le due imprese. (Sappiamo del resto che un'altra ditta è incaricata di vendere i prodotti della Laminoirs in un settore particolare del mercato tedesco).
Al di là di quest'aspetto tecnico-giuridico si pone però naturalmente il problema di stabilire se la Commissione, sulla base dell'art. 60 del trattato CECA, potesse estendere la responsabilità delle imprese di produzione in materia di pratiche vietate nell'ambito dei prezzi alle loro organizzazioni di vendita aventi le caratteristiche di cui trattasi.
La ricorrente lo contesta essenzialmente per i seguenti motivi.
1.
Essa sostiene innanzitutto che il contesto dell'art. 66 del trattato CECA sarebbe tale da rendere perfettamente legittima, in tale ambito, una definizione molto estensiva della nozione di controllo d'impresa. Secondo la ricorrente, poiché le imprese partecipanti ad un'operazione di concentrazione illecita sono necessariamente tutte colpevoli, « il legislatore poteva legittimamente definire il controllo di un'impresa da parte di un'altra in un contesto ampio di rapporti contrattuali, senza che un'impresa debba necessariamente avere sull'altra un potere di dominio » ( 7 ).
Diversamente andrebbero le cose nel contesto dell'art. 60, dato che le infrazioni in materia di prezzi potrebbero essere opera di una sola impresa senza l'intervento di una seconda e dato che le infrazioni stesse potrebbero essere imputate a quest'ultima solo se essa avesse effettivamente gli strumenti legali per impedire alla prima di commetterle.
A questo proposito va innanzitutto rilevato che il sistema instaurato dalla Commissione non è soltanto fondato sull'esistenza di un « contesto ampio di rapporti contrattuali » tra due imprese.
La situazione che la Commissione prende in considerazione è quella in cui un'impresa di produzione fa intervenire nelle sue vendite dirette un'impresa di distribuzione da essa controllata (vedi quarto considerando della decisione n. 1834/81/CECA).
È dunque innanzitutto necessario che si sia in presenza di vendite dirette, cioè che la spedizione delle merci sia effettuata direttamente dall'impresa di produzione al cliente dell'impresa di distribuzione.
In secondo luogo, deve ricorrere un'ulteriore condizione.
Si è infatti condotti a constatare che la decisione n. 1834/81/CECA non ha soltanto ripreso i criteri dei « diritti o contratti » figuranti nei punti da 1) a 5) dell'art. 1 della decisione n. 24/54, ma anche la condizione enunciata nella parte introduttiva di tale norma, cioè quella che i « diritti o contratti » debbono essere tali da conferire «la possibilità, sia da soli che congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, di determinare l'azione dell'impresa in ordine alla produzione, ai prezzi, agli investimenti, agli approvvigionamenti, alle vendite o alla destinazione degli utili ».
La Commissione sarà pertanto tenuta ad esaminare, caso per caso, nell'ambito dell'applicazione della decisione n. 30/53, se, per quanto riguarda la sua politica in materia di prezzi o di vendite, l'impresa di distribuzione possa essere considerata come « la longa manus » dell'impresa di produzione.
Ora, mi pare difficile contestare che i cinque tipi di situazioni definiti all'art. 1 della decisione n. 24/54 possano essere tali da conferire, almeno in certe circostanze, un potere del genere all'impresa di produzione.
Non si vede quindi come la Commissione avrebbe commesso uno sviamento di potere richiamando, nell'ambito della decisione n. 30/53, gli « elementi di controllo » definiti dalla decisione n. 24/54, che, lo ripeto, non contempla alcun automatismo, ma un esame caso per caso.
Segnalo ancora che l'argomento della ricorrente, come giustamente rileva la Commissione ( 8 ), è inoltre erroneo nel senso che gli elementi di controllo definiti dalla decisione n. 24/54 non si iscrivono necessariamente « in un contesto ampio di rapporti contrattuali », in quanto l'art. 3, n. 1, sub 2), stabilisce che il controllo può esser proprio di persone o imprese che pur non essendo titolari dei diritti o dei contratti di cui all'art. 1, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano.
Finalmente e per quanto necessario, vorrei ricordare che in una causa precedente ( 9 ) — sia pure in un diverso contesto — la ricorrente aveva già utilizzato lo stesso argomento ( 10 ) a sostegno di una domanda di annullamento del rifiuto della Commissione di aumentare le sue quote per taluni prodotti. La Corte ha respinto tale argomento constatando che la Commissione, ricorrendo alla nozione di gruppo d'imprese ai sensi dell'art. 66 del trattato CECA, come destinatario del regime delle quote, non ha esorbitato dall'ambito discrezionale conferitole nella fattispecie dall'art. 58 del trattato CECA e non ha affatto perso di vista la definizione d'impresa di cui all'art. 80 del trattato CECA (punto 7 della motivazione).
2.
Il secondo motivo addotto dalla ricorrente consiste nella tesi secondo cui la decisione n. 1834/81/CECA poteva essere adottata solo in conformità alla procedura di cui all'art. 95 in quanto il trattato CECA, nei suoi artt. 60 e 61 relativi ai prezzi, non contempla l'estensione degli obblighi incombenti alle imprese ad altre imprese controllate dalle prime.
Anche se l'art. 60 dispone espressamente, al n. 1, ultimo comma, che l'Alta Autorità potrà definire le pratiche oggetto del divieto di cui al n. 1, tale autorizzazione riguarderebbe soltanto la natura delle pratiche ad esclusione dei relativi autori.
Tale interpretazione sarebbe corroborata dalla formulazione dell'art. 63 che fa parte, anch'esso, del capo relativo ai prezzi e che dispone, al n. 2, lett. b):
« le imprese saranno rese responsabili delle infrazioni agli obblighi così contratti commesse dai loro agenti diretti o dai commissionari che trattano per conto di dette imprese ».
Dato che non viene conferita alcuna autorizzazione ad estendere l'esemplificazione contenuta in tale norma, il trattato la considererebbe quindi tassativa ed essa potrebbe essere estesa solo in conformità alle procedure di cui all'art. 95, come la Commissione ha fatto in ordine ai negozianti indipendenti con la decisione n. 1836/81/CECA ( 11 ) adottata alla stessa data della decisione n. 1834/81/CECA.
La fondatezza di tale argomento può essere valutata solo alla luce del contesto e dell'oggetto della decisione di cui trattasi.
Va innanzitutto rilevato che la decisione n. 30/53 non è solamente fondata sull'art. 60, ma anche sull'art. 63, n. 2.
Già nella prima versione, quella del 2 maggio 1953, tale decisione riguardava in maniera globale le organizzazioni di vendita in quanto stabiliva, all'art. 7, che « le imprese sono rese responsabili delle infrazioni all'obbligo sopra previsto (cioè quello di osservare gli artt. da 2 a 6 della decisione) commesse dai loro agenti diretti, dalle loro organizzazioni di vendita o dai loro commissionari ».
A quel momento le organizzazioni di vendita erano quindi, per così dire, assimilate agli agenti diretti o ai commissionari menzionati all'art. 63, n. 2, leu. b).
Successivamente, tramite la decisione 11 dicembre 1963, n. 19/63 ( 12 ), tale nozione di organizzazione di vendita è stata precisata nel senso indicato nei primi due trattini dell'art. 1, n. 2, nella sua nuova formulazione.
I motivi di tale precisazione sono stati indicati nel 3o considerando della decisione n. 19/63 ( 13 ).
Con l'art. 8 della stessa decisione l'Alta Autorità ha del resto introdotto la nozione di « intermediari » distinguendo due sottocategorie. Nella prima figurano in particolare gli agenti e, nella seconda, i commissionari.
La ricorrente non ha contestato la legittimità di tale decisione che non è tuttavia basata sull'art. 95, ma sugli artt. 4, 60 e 63, n. 2.
Infine, nell'ambito del meccanismo di crisi che essa è pervenuta a istituire nel settore dell'acciaio, la Commissione ha ritenuto necessario avviare un'azione ancora più energica sui prezzi di vendita dei prodotti siderurgici e ha adottato la decisione n. 1834/81/CECA (fondata sull'art. 60).
L'introduzione di una nuova categoria di organizzazioni di vendita nella decisione n. 30/53 (terzo trattino dell'art. 1, n. 2) è stata motivata come segue nel quarto e nel quinto considerando della decisione n. 1834/81/CECA:
« considerando che, per sviluppare la distribuzione dei prodotti, molte imprese di produzione si sono assicurate in questi ultimi anni il controllo diretto o indiretto di imprese di distribuzione, senza che queste imprese distribuiscano necessariamente la maggior parte della produzione dell'impresa da cui dipendono; che l'esperienza ha dimostrato che le imprese di distribuzione possono eludere i divieti di discriminazione che le riguardano facendo semplicemente intervenire nelle loro vendite dirette le imprese di distribuzione da esse controllate;
considerando che per le vendite dirette è opportuno imporre alle imprese di produzione gli obblighi derivanti dalla decisione n. 30/53 in tutti i casi in cui fanno intervenire le imprese di distribuzione da esse controllate ».
La Commissione considera quindi in qualche modo che la vendita diretta dei suoi prodotti da parte di un'impresa di produzione rimanga una vendita effettuata da detta impresa anche quando un'organizzazione di vendita agisca da intermediario, purché l'impresa di produzione sia in grado di esercitare un controllo sulla politica dei prezzi praticata dall'organizzazione di vendita di cui trattasi.
Lo scopo evidente di tale nuova modifica della decisione n. 30/53 è stato quindi quello di garantire l'effetto utile dell'art. 60, impedendo che le imprese di produzione potessero eludere, con un artificio, i loro obblighi.
Orbene, come la Corte ha ripetutamente dichiarato, « dottrina e giurisprudenza concordemente ammettono che le norme sancite da un trattato prevedono implicitamente altre norme senza le quali le prime non possono trovare idonea e ragionevole applicazione » ( 14 ).
Non è d'altronde possibile asserire che nella fattispecie si verifichi un « caso non previsto dal trattato » ai sensi dell'art. 95.
L'obbligo fondamentale di cui si tratta di garantire l'osservanza risulta chiaramente dal trattato stesso (« sono vietate in materia di prezzi le pratiche contrarie agli artt. 2, 3 e 4 »: art. 60, prima frase).
Il potere di definire più in particolare « le pratiche che sono oggetto » del divieto di cui all'art. 60, n. 1, è accordato alla Commissione dall'art. 60, n. 1, ultima frase.
Il principio secondo cui le imprese sono responsabili delle infrazioni commesse in materia di prezzi dagli intermediari che si trovano in un rapporto di dipendenza nei loro confronti può desumersi anch'esso dal trattato, e cioè dall'art. 63, n. 2, lett. b, anche se tale norma concerne soltanto, expressis verbis, gli « agenti diretti » o i « commissionari che trattano per conto di dette imprese ».
Infine si può dire che il trattato CECA, attribuendo alla Commissione il potere di definire le « pratiche che sono oggetto » del divieto di cui all'art. 60, n. 1, le ha attribuito anche il potere di definire tali pratiche in relazione a talune modalità particolari con cui possono operare le imprese di produzione, purché la responsabilità ultima del comportamento illecito possa essere imputata a dette imprese.
Non era pertanto necessario fare ricorso all'art. 95.
La situazione cambia completamente qualora i veri autori dell'infrazione non siano più le imprese di produzione ma imprese di distribuzione sulle quali le prime non abbiano poteri.
Orbene, in considerazione del fatto che « il mercato dell'acciaio forma un tutto unico nel quale i commercianti esercitano una funzione importante visto che tramite loro passa più della metà dell'acciaio venduto nella Comunità in vendite dirette o ex magazzino, comprese le vendite di prodotti importati dai paesi terzi », la Commissione ha ritenuto che « qualsiasi azione destinata ad agire sui prezzi deve concernere non solo i produttori ma anche i commercianti » (5o considerando della decisione n. 1836/81/CECA). Così, alla stessa data in cui adottava la decisione n. 1834/81/CECA, essa rivolgeva agli Stati membri la raccomandazione n. 1835/81/CECA ( 15 ) onde obbligarli a prendere i provvedimenti necessari a far sì che « le imprese distributrici dell'acciaio (ossia le imprese di distribuzione indipendenti, che non sono sotto il controllo di un'impresa di produzione) rispettino norme in materia di prezzi e condizioni di vendita analoghe a quelle imposte alle imprese di produzione dall'art. 60 del trattato e dalle sue decisioni di applicazione » (3o considerando della raccomandazione n. 1835/81/CECA).
A tal fine essa ha fatto uso del potere espressamente conferitole dall'art. 63, n. 3, del trattato CECA.
Essendo tuttavia consapevole del fatto che l'attuazione di tale raccomandazione da parte degli Stati membri avrebbe richiesto un certo tempo, nelle more, essa ha imposto direttamente, mediante la sua decisione n. 1836/81/CECA, detti obblighi alle imprese di distribuzione (ultimo considerando della raccomandazione n. 1835/81/CECA).
Per fare ciò essa ha dovuto ricorrere all'art. 95, 1o comma, in quanto, come da essa stessa constatato nel 6o considerando della decisione n. 1836/81/CECA, «il trattato non ha previsto tale caso », dato che l'art. 60 si applica, a norma dell'art. 80, solo alle imprese che esercitano un'attività di produzione.
Le due decisioni, benché situate in uno stesso contesto, hanno quindi oggetti diversi che giustificano il ricorso ai due diversi fondamenti giuridici: mentre la decisione n. 1836/81/CECA estende l'ambito di applicazione delle norme in materia di prezzi, al di là dell'art. 60, alle imprese di distribuzione (indipendenti), la decisione n.1834/81/CECA si limita a precisare, nell'ambito dell'art. 60, le responsabilità delle imprese di produzione per i comportamenti delle loro organizzazioni di vendita dando a queste ultime una definizione più precisa (per i motivi esposti nel 4o considerando in precedenza citato).
Il legislatore comunitario era consapevole di tale distinzione al punto di escludere espressamente « le organizzazioni di vendita ai sensi della decisione n. 30/53 » dall'ambito di applicazione della decisione n. 1936/81/CECA (art. 1, n. 1, 3o trattino) così come da quello della raccomandazione n. 1835/81/CECA (art. 2, n. 1, 3o trattino).
C —
Stando così le cose, le condizioni richieste da detta decisione ricorrono nel caso di specie? In altri termini, la SSK è l'organizzazione di vendita della Laminoirs ai sensi della decisione n. 30/53 così come modificata dalla decisione n. 1834/81/CECA?
Come risulta dal testo di tale decisione, solo il concorso di due distinte condizioni consente di qualificare un'impresa di distribuzione come organizzazione di vendita di un'impresa di produzione, e cioè:
—
l'esistenza di elementi di controllo ai sensi della decisione n. 24/54,
—
l'esistenza di vendite dirette.
1.
Per quanto concerne il controllo e la possibilità per la Laminoirs di determinare l'azione della SSK nell'ambito dei prezzi o delle vendite, va rilevato quanto segue.
La Commissione ritiene di riscontrare nel contratto di distribuzione esclusiva stipulato il 30 giugno 1969 tra la Laminoirs e la SSK l'elemento di controllo di cui all'art. 1, n. 5, della decisione n. 24/54.
Tale disposizione riguarda i « contratti relativi alla totalità o a una parte importante degli approvvigionamenti o dello smercio di un'impresa, quando tali contratti sorpassino per quantità o durata la portata usuale dei contratti commerciali in materia ».
Ora risulta che:
—
il contratto concluso tra la Laminoirs e la SSK riguarda una parte importante degli approvvigionamenti della SSK; infatti non è stato contestato che durante un periodo di riferimento preciso le vendite dei prodotti CECA forniti dalla Laminoirs costituissero il 48% del volume d'affari complessivo della SSK, costituendo il rimanente 52% l'eccedenza formata dalle vendite di prodotti non CECA forniti dalla Laminoirs;
—
il contratto supera comunque, per la durata, la portata usuale dei contratti commerciali in materia: concluso nel 1969, per una durata iniziale di 6 anni, tacitamente rinnovabile per periodi triennali, esso è stato prorogato, con atto aggiuntivo in data 25 gennaio 1980, fino al 31 dicembre 1987, data a partire dalla quale esso sarà ulteriormente rinnovabile tacitamente ogni 3 anni: esso avrà quindi una durata minima di 18 anni;
—
i documenti e le lettere commerciali su carta intestata della SSK riportano, sotto il nome della società, la denominazione « Verkaufsgesellschaft der Laminoirs de Strasbourg SA für Deutschland »; la SSK si presenta pertanto essa stessa come l'organizzazione di vendita della Laminoirs, con l'accordo quanto meno tacito di quest'ultima società;
—
degli ordini dei clienti della SSK viene accusata ricevuta d'ordine su carta intestata della Laminoirs che viene trasmessa ai clienti stessi firmata congiuntamente dalla SSK e con allegate le condizioni generali di vendita della Laminoirs;
—
in forza dell'art. 5 del contratto di distribuzione esclusiva, la Laminoirs si riserva il diritto di fare accompagnare gli impiegati della SSK, in occasione di visite presso la clientela, da uno dei propri impiegati;
—
in forza dell'art. 7, la SSK è tenuta ad inviare alla Laminoirs, per ogni consegna di prodotti Laminoirs, un duplicato della rispettiva fattura e di presentarle, in maniera generalizzata, i documenti contabili relativi ad operazioni concernenti i prodotti Laminoirs;
—
in forza dell'art. 8, le circolari che la SSK intende spedire alla clientela tedesca per i prodotti Laminoirs devono essere presentate per approvazione alla Laminoirs.
La ricorrente non contesta nessuno di tali elementi ma ne ridimensiona l'importanza e il significato. Così, essa ritiene che il contratto non superi, né in quantità né in durata, la portata usuale dei contratti commerciali in materia e che, in mancanza di una partecipazione dell'impresa di produzione al capitale o alla gestione dell'impresa di distribuzione, non si configuri un controllo della SSK da parte della Laminoirs. A ciascuno degli elementi elencati essa tenta di dare un'interpretazione destinata a negar loro ogni rilevanza in ordine al tentativo di raggrupparli a formare la prova indiziaria che la SSK è appunto l'organizzazione di vendita della Laminoirs ai sensi della decisione n. 1834/81/CECA. Così le pratiche commerciali e le clausole sopra specificate sarebbero del tutto normali nei rapporti tra fornitore e distributore.
Ritengo tuttavia che la sola esistenza del complesso di tali elementi, indipendentemente dalla loro ragion d'essere o dal loro carattere normale o meno, indipendentemente anche dalla misura in cui ne è stato fatto uso, basti perché ricorrano le condizioni della decisione n. 1834/81/CECA. Tali elementi sono precisamente tali da provare una dipendenza talmente stretta dell'impresa di distribuzione nei confronti dell'impresa di produzione da consentire di ritenere che la prima agisca in realtà per conto della seconda. Per essere pertinenti, tali elementi non debbono necessariamente trovare la loro spiegazione, come sostiene la ricorrente, in determinati rapporti, per così dire prestabiliti, come l'appartenenza ad uno stesso gruppo o la partecipazione dell'una alla gestione o alla direzione dell'altra.
In questi ultimi casi ci si troverebbe infatti sul piano dell'art. 1, sub 1, della decisione n. 24/54 (diritto di proprietà o di godimento su tutti i beni di un'impresa o su parte di essi), e, rispettivamente, su quello dell'art. 1, n. 2, 2o trattino, della decisione n. 30/53 che riguarda « le imprese di distribuzione la cui gestione dipende da un'impresa di produzione ... ».
Orbene, ho già in precedenza constatato che il fatto di prendere in considerazione, quale elemento di controllo, un contratto rispondente ai criteri della parte introduttiva e dell'art. 1, sub 5) della decisione n. 24/54, non poteva essere considerato come un illecito o come uno sviamento di potere.
Osservo infine che il 16 aprile 1985, durante l'audizione dei rappresentanti della Laminoirs de Strasbourg da parte della Commissione, un rappresentante di detta società ha dichiarato che « se la Laminoirs effettua una vendita diretta essa conosce il prezzo fatto al cliente. Tale prezzo è convenuto dato che la SSK vive delle commissioni versate dalla Laminoirs» (cfr. bozza di verbale dell'8 maggio 1985 allegata al ricorso; nelle sue osservazioni in data 29 maggio 1985 la Laminoirs non ha contestato tale periodo della bozza di verbale).
In sintesi si può pertanto concludere dall'insieme degli elementi in precedenza citati che la Laminoirs ha la possibilità di determinare l'azione della SSK negli ambiti dei prezzi o delle vendite, così come richiesto dall'art. 1 della decisione n. 24/54.
2.
Per quanto riguarda l'esistenza di « vendite dirette », ricordo innanzitutto che la decisione n. 30/53, modificata dalla decisione n. 1834/81/CECA, definisce tale nozione nei seguenti termini:
« Si ha “ vendita diretta ” quando, in base ai contratti di vendita conclusi tra l'impresa di produzione e l'impresa di distribuzione da una parte, e tra l'impresa di distribuzione e l'acquirente dei prodotti dall'altra, la spedizione dei prodotti sia effettuata direttamente dall'impresa di produzione al cliente dell'impresa di distribuzione o secondo le istruzioni del cliente ».
Nel caso di specie, l'esistenza di « vendite dirette » è stata riconosciuta esplicitamente dalla Laminoirs in una lettera del 30 gennaio 1985 e nel corso dell'udienza del 16 aprile 1985. Essa è provata inoltre dal fatto che la SSK non dispone di alcun deposito di prodotti, ditalché i prodotti Laminoirs sono sempre spediti direttamente dalla Laminoirs ai clienti della SSK.
Infine i quattro ultimi trattini del punto 1 di cui sopra sono anch'essi tali da confermare l'esistenza di tale sistema di vendita.
Non può trarsi alcuna conclusione dal fatto che la definizione di vendite dirette è la stessa nella decisione n. 30/53 modificata e nella decisione n. 1836/81/CECA relativa ai negoziati (art. 6, n. 2); tale definizione costituisce infatti una nozione obiettiva che non può variare a seconda dello status delle parti contraenti.
Ciò che conta è che persino in caso di vendita diretta i negozianti non si trovano nella stessa situazione di dipendenza delle organizzazioni di vendita ai sensi della decisione n. 30/53.
In conclusione sono del parere che la Commissione, alla luce di quanto precede, fosse legittimata a giudicare la SSK come l'organizzazione di vendita della Laminoirs ai sensi dell'art. 1, 3o trattino, della precitata decisione, e che, nel caso di specie, essa non abbia commesso uno sviamento di potere adottando la decisione individuale 2 maggio 1985, n. 5462.
D —
La ricorrente lamenta ancora il fatto che la Commissione abbia insufficientemente motivato tale decisione per quanto concerne le basi di calcolo dell'importo della cauzione bloccata. Essa si sarebbe limitata ad un mero rinvio a « criteri interni » non altrimenti specificati.
La Commissione, nel fornire precisazioni su tali « criteri interni », ritiene che in presenza di un semplice provvedimento conservativo adottato al fine di rendere più efficace una successiva procedura sanzionatoria, la motivazione possa limitarsi al principio e alla fondatezza della decisione di blocco, mentre il carattere appropriato o meno del metodo di calcolo potrebbe in ogni caso essere valutato solo alla luce dell'irrogazione dell'ammenda stessa in uno stadio successivo.
È giurisprudenza costante che « l'obbligo di motivare una decisione individuale mira a consentire alla Corte di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato un'indicazione sufficiente per stabilire se la decisione stessa è ben fondata ovvero se essa è eventualmente inficiata da un vizio che renda possibile contestarne la legittimità » ( 16 ).
Ora, nel caso di specie, ritengo che la motivazione della decisione impugnata soddisfi a tali scopi. Infatti, dopo un richiamo della normativa in vigore e dopo la constatazione delle infrazioni contestate, nella decisione n. 5462 si aggiunge che « a norma dell'art. 64 CECA, tali infrazioni possono essere sanzionate da ammende fino ad un massimo pari al doppio del valore delle vendite irregolari; che l'importo delle sottoquotazioni contestate ammonta a 595817 DM, ossia 1830427 FF, convertiti al tasso medio dell'ECU del primo trimestre 1984; che la Commissione, in base a questi criteri interni per la fissazione delle ammende inflitte per violazione dell'art. 61 de! trattato CECA, potrebbe irrogare un'ammenda di 2745641 FF; che, di conseguenza, sembra opportuno bloccare provvisoriamente la restituzione della cauzione prestata dall'impresa Usinor per il secondo trimestre 1985 in ragione di un ammontare pari a quello dell'importo precitato ». Essa ha così chiaramente definito i criteri di riferimento su cui si è basata la fissazione dell'importo della cauzione. Tali criteri, che formano per così dire il limite entro il quale deve collocarsi la somma bloccata, sono l'art. 64 del trattato CECA e l'importo delle sottoquotazioni contestate.
Il fatto che essa non abbia espressamente precisato di aver maggiorato del 50% tale ultimo importo non mi pare tale da consentire di giudicare insufficiente la motivazione. Un semplice calcolo consente del resto di constatare il tasso di maggiorazione applicato all'importo della sottoquotazione.
Inoltre, i « criteri interni » a cui si fa riferimento riguardano solo la fissazione dell'ammontare dell'ammenda che la Commissione potrebbe successivamente irrogare.
D'altronde, l'adozione della decisione impugnata è stata preceduta da tutta una serie di contatti, di scambi di corrispondenza e di audizioni tra le parti ditalché la ricorrente, così strettamente associata alla relativa procedura, ha certamente avuto l'occasione di raccogliere ogni informazione utile sulle pratiche e sui metodi di calcolo della Commissione in materia ( 17 ).
Infine l'art. 2, n. 7, della decisione n. 3716/83/CECA che ha servito da fondamento alla decisione impugnata, si limita a disporre che l'importo della cauzione bioccata sia « adeguato ». Tale importo è certamente adeguato se non eccede il limite succitato.
Di conseguenza, ritengo che neppure la censura di carenza di motivazione possa essere accolta.
III — Conclusione
Per tutti questi motivi propongo alla Corte:
1)
di respingere in quanto irricevibile la domanda di annullamento dell'art. 1, n. 2, 3o trattino, della decisione n. 30/53 quale modificata dalla decisione n. 1834/81/CECA,
2)
di respingere in quanto infondata la domanda di annullamento della decisione individuale 2 maggio 1985 n. 5462, e
3)
di condannare la ricorrente alle spese.
( *1 ) Traduzione dal francese.
( 1 ) Decisione della Commissione 23 dicembre 1983, n. 3716/83/CECA, che introduce un sistema di cauzione per alcuni prodotti siderugici e un sistema di verifica dei prezzi minimi (GU L 373, pag. 5).
( 2 ) Decisione 2 maggio 1953, n. 30/53, relativa alle pratiche vietate dall'art. 60, n. 1, del trattato nel mercato comune del carbone e dell'acciaio (GU 1953, pag. 109). Per una versione aggiornata al 20 gennaio 1964, vedi GU 1963, pag. 2980.
( 3 ) Decisione della Commissione 3 luglio 1981, n. 1834/81/CECA (GU L 184, pag. 7).
( 4 ) Replica, pag. 3.
( 5 ) Decisione 6 maggio 1954, n. 24/54 portante regolamento d'applicazione dell'art. 66, n. 1, del trattato, relativo agli elementi che costituiscono controllo d'impresa (GU 1954, pag. 345).
( 6 ) Il corsivo è mio.
( 7 ) Ricorso, pag. 11.
( 8 ) Controricorso, pag. 7.
( 9 ) Sentenza 11 ottobre 1984, causa 103/83, Usinor/Commissione, Racc. 1984, pag. 3483.
( 10 ) « La Commissione non può applicare la definizione di gruppo d'imprese, data dal trattato con le norme sulle fusioni e sulle concentrazioni, a situazioni diverse da quelle contemplate dall'art. 66, prescindendo dalle disposizioni del trattato e dalla giurisprudenza della Corte » (Race. 1984, pag. 3486).
( 11 ) Decisione della Commissione 3 luglio 1981, n. 1836/81/CECA, concernente l'obbligo delle imprese di distribuzione di pubblicare i listini dei prezzi e le condizioni di vendita, nonché le pratiche vietate a uli imprese (GU L 184, pag. 13).
( 12 ) Decisione 11 dicembre 1963, n. 19/63, che modifica la decisione n. 30/53 del 2 maggio 1953 (GU 1963, pag. 2969).
( 13 ) « Considerando che le imprese di produzione sono soggette a tale obbligo anche quando la vendita dei loro prodotti non viene effettuata direttamente, ma tramite organizzazioni di vendita; in effetti, in caso contrario, la separazione tra attività di produzione e attività di distribuzione avrebbe per risultato l'elusione del divieto di discriminazione per le imprese di produzione ».
( 14
)
—
Causa 20/59, Repubblica italiana/Alta Autorità, Racc. 1960, pagg. 663 e 688.
—
Causa 8/55, Fédération charbonnière de Belgique/Alta Autorità, Race. 1955-1956, pagg. 291 e 305.
—
Causa 25/59, Paesi Bassi/Alta Autorità, Race. 1960. pagg. 723, 757 e 758.
( 15 ) Raccomandazione n. 1835/81/CECA della Commissione, del 3 luglio 1981, agli Stati membri, concernente l'obbligo di pubblicare i listini dei prezzi e le condizioni di vendita, nonché le pratiche vietate nel commercio dell'acciaio (GU L 184, pag. 9).
( 16 ) Sentenza 28 marzo 1984, causi 8/83, Bertoli/Commissione, Race. 1984, pag. 1649, punto 12 della motivazione.
( 17 ) Nella precitata sentenza 8/83 la Corte aveva ricordato che « la portata dell'obbligo di motivazione dipende dalla natura dell'atto di cui trattasi e dal contesto entro il quale esso e stato adottato » (punto 13 della motivazione). Nella sentenza 11 dicembre 1980, causa 1252/79 (Lucchini/Commissione, Race. 1980, pag. 3753) la Corte ha più in particolare dichiarato che « la motivazione di una decisione che infligge un'ammenda per violazione della normativa CECA in fatto di prezzi minimi, benché succinta, dev'essere giudicata adeguata qualora l'impresa destinataria sia stata associata al procedimento di elaborazione di detta decisione e sia suu messa al corrente del metodo di calcolo delle sottoquotazioni di cui trattasi » (massima n. 3, punto 14 della motivazione).
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