Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Questa causa nella quale ho già presentato le mie conclusioni è stata rinviata alla Corte con provvedimento della quinta sezione, alla quale la causa era stata inizialmente rimessa . Due dati nuovi, essenzialmente, sono stati addotti tanto dall' appellante nella causa principale, quanto dai rappresentanti del Regno Unito e della Commissione, onde accertare se potessero avere un' incidenza sulla soluzione da fornire al giudice proponente . Si tratta della vostra sentenza emessa dopo la prima udienza, nella causa Bilka ( 1 ), e della pubblicazione della direttiva 86/378 del Consiglio, 24 luglio 1986, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento degli uomini e delle donne nel settore dei regimi previdenziali di categoria ( 2 ).
2 . Nessuno di questi due dati mi è parso tale da modificare l' orientamento suggerito nelle prime conclusioni, cui mi richiamo espressamente . La nuova direttiva, del resto non ancora in vigore, non fa che confermare l' esame che avevo fatto della proposta della Commissione, dalla quale essa trae origine . Quanto alla sentenza Bilka, mi pare fondata su norme comunitarie che hanno un campo d' applicazione diverso da quello della presente fattispecie . Questa, come ho già detto, non può nemmeno rientrare nel campo d' applicazione dell' art . 119 del trattato CEE, in base alle vostre sentenze Worringham ( 3 ) e Liefting ( 4 ). Rivediamo questi tre punti .
3 . Ricordo anzitutto che l' oggetto della lite principale è l' obbligo, imposto al Newstead, di versare contributi per il finanziamento delle pensioni ai superstiti, mentre egli è celibe e - come dichiara - deciso a rimanerlo . Ricordo pure che esso sostiene che la restituzione successiva - a lui o ai suoi aventi causa - dell' importo dei contributi che ha versato, anche se con gli interessi, non gli pare atta a cancellare la discriminazione da cui si ritiene leso dal momento che, contrariamente alle colleghe, egli non può fruire immediatamente dell' intera retribuzione .
4 . In proposito, la direttiva del 1986, n . 378, sta ai regimi di categoria come la direttiva del 1979, n . 7, sta ai regimi obbligatori ( 5 ). Entrambe escudono espressamente le pensioni ai superstiti ( 6 ) dal loro campo d' applicazione . L' obbligo comunitario di parità di trattamento di uomini e donne rimane quindi, in questo settore, subordinato all' adozione di disposizioni precise contemplate dall' art . 1, n . 2, della direttiva 76/207 ( 7 ). L' ultima direttiva del Consiglio, che ha accolto su questo punto la proposta della Commissione, mi induce a ribadire l' opinione secondo la quale, nello stato attuale del diritto comunitario, gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il principio della parità di trattamento di uomini e donne all' obbligo di versare contributi per costituire una pensione ai superstiti .
5 . Passiamo alla sentenza Bilka . Si trattava, in quel caso, di accertare se le prestazioni versate dal datore di lavoro ai dipendenti nell' ambito di un regime pensionistico d' impresa, di natura pattizia, complementare al regime obbligatorio e finanziato unicamente dal datore di lavoro, rientrassero nel campo d' applicazione dell' art . 119 . Avete stabilito - e del resto questo era il senso delle mie conclusioni - che questo regime
" non costituisce un regime di previdenza sociale direttamente disciplinato dalla legge e che esula, per questo motivo, dalla sfera d' applicazione dell' art . 119; le prestazioni corrisposte ai dipendenti in base al regime controverso costituiscono un vantaggio pagato dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell' impiego di quest' ultimo, ai sensi dell' art . 119, comma 2" ( 8 ).
Perciò la vostra pronunzia non riguardava l' obbligo del lavoratore di versare contributi, bensì un regime convenzionale complementare, nel quale il datore di lavoro era il solo che versasse contributi, e le eventuali conseguenze discriminatorie che ne potevano derivare per le dipendenti di sesso femminile . Le modalità di finanziamento di questo regime potevano infatti avere incidenza sui costi di produzione e quindi creare condizioni obiettive in contrasto con l' attuazione del principio di parità di trattamento .
6 . Nella presente causa non vi è alcuna analogia sotto questo profilo . Il datore di lavoro non può trarre alcun vantaggio dal regime pensionistico, giacché il contributo è a carico del solo dipendente . Inoltre, nella fattispecie non si chiede affatto l' adesione ad un regime pensionistico - anzi si vuole il contrario - né si rivendicano prestazioni . Il punto controverso è la differenza quanto alla disponibilità immediata di una parte della retribuzione netta, dovuta al prelievo del contributo . Ci si ritrova nel campo delle ripercussioni sulla retribuzione dell' obbligo contributivo .
7 . Del pari, nelle prime conclusioni mi ero riferito alla vostra sentenza Worringham confermata dalla sentenza Liefting che nulla peraltro pare debba rimettere in discussione . Indipendentemente dalla natura dei regimi finanziati, in quell' occasione non vi siete fermati al fatto che il contributo era trattenuto sullo stipendio . Ogni volta avete imperniato la vostra pronunzia sul fatto che il versamento di contributi determinava la base per il calcolo di altri vantaggi connessi alla retribuzione . In altre parole, l' oggetto del contendere non era il contributo in quanto tale, bensì gli effetti di questo sulla delimitazione di questa base . Solo allorché questa risultava differenziata in relazione del sesso, a causa dell' inclusione o meno del contributo, avete ravvisato una discriminazione vietata dall' art . 119 . Nessun effetto discriminatorio di questo genere può rilevarsi nella fattispecie . Indubbiamente, il Newstead riceve un trattamento diverso rispetto alle colleghe e si capisce che lo deplori . Non si può tuttavia trarre dalle vostre sentenze Worringham e Liefting un principio in forza del quale qualsiasi trattamento, variabile a seconda del sesso, che incida sulla retribuzione lorda o netta dovrebbe implicare automaticamente l' applicazione diretta dell' art . 119, senza che si debba tener conto del fondamento giuridico di questa differenza . Siffatta interpretazione, a mio giudizio, andrebbe oltre la portata delle sentenze pronunciate nei casi di cui sopra . Inoltre, essa sarebbe in contrasto con la ripartizione di competenze voluta dal trattato e chiaramente illustrata nella vostra sentenza Defrenne III ( 9 ).
8 . Pur se è severo, questo esame mi pare inevitabile nello Stato attuale del diritto comunitario . Non mi resta quindi che confermare la proposta di soluzione formulata nelle prime conclusioni, suggerendovi di dichiarare che in questo stato le trattenute effettuate sulla retribuzione lorda dei soli lavoratori di sesso maschile per costituire una pensione ai superstiti nell' ambito di un regime di categoria non è in contrasto con il diritto comunitario .
Traduzione dal francese .
( 1 ) Causa 170/84, Bilka Kaufhaus / K . Weber von Hartz, sentenza 13 maggio 1986, Racc . pag . 1607 .
( 2 ) GU L 225 del 12 agosto 1986, pag . 40 .
( 3 ) Causa 69/80 Worringham e Humphreys / Lloyds Bank, sentenza 11 marzo 1981, Racc, pag . 767 .
( 4 ) Causa 23/83, Liefting / Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam, sentenza 18 settembre 1984, Racc . pag . 3225 .
( 5 ) Direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978 relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale ( GU L 6 del 10 gennaio 1979, pag . 24 ).
( 6 ) Art . 3, n . 2, della direttiva 79/7, art . 9 della direttiva 86/378 .
( 7 ) Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976 relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro alla formazione e alla promozione professionali e alle condizioni di lavoro, ( GU L 39 del 14 febbraio 1976, pag . 40 ).
( 8 ) N . 22 della motivazione, sentenza Bilka ( il corsivo è mio ).
( 9 ) Causa 149/77, Defrenne / Sabena, sentenza 15 giugno 1978, Racc . pag . 1365 .
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