Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . A - Contestualmente all' abolizione del monopolio statale del trasporto marittimo, del commercio e della lavorazione industriale delle banane, la legge 9 ottobre 1964, n . 986, ha istituito in Italia, con effetto dal 1° gennaio 1965, un' imposta sulle banane fresche e secche e sulla farina di banane . Pari inizialmente a 70 LIT il kg . per le banane fresche e secche, l' imposta ammonta, dal 1982, a 525 LIT il kg . ( e a 1 500 LIT il kg . per la farina di banane ). Essa viene riscossa dalle autorità doganali all' atto dell' importazione di questi prodotti ( nel 1985 il volume delle importazioni è stato di 357 500 tonnellate ). Per quanto riguarda la produzione italiana ( che, stando ai dati forniti dal governo italiano, nel 1985 ha raggiunto un volume di 100 tonnellate e negli anni precedenti anche le 120 tonnellate ), l' imposta viene corrisposta dal produttore e riscossa dalle autorità tributarie comunali .
2 . Questa normativa vigeva quando l' attrice nella causa principale ( che è all' origine del presente procedimento pregiudiziale ) importava in Italia banane originarie della Colombia ( che erano state messe in libera pratica nei paesi del Benelux ) fra l' agosto ed il novembre 1982 . Deducendo l' illegittimità di detta imposizione, l' attrice ha adito le vie legali per ottenere la restituzione della somma versata .
3 . A questo proposito, essa si richiama al divieto delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali, stabilito dagli artt . 9 e 12 del trattato CEE . A suo parere, il richiamo a detto divieto è pertinente perché non esiste una produzione nazionale di banane in Italia ( il che, però, come si è detto, non è esatto ) e perché sugli altri tipi di frutta prodotta in Italia non gravano simili imposte . Qualora si dovesse ritenere che si tratti di un' imposta interna ai sensi dell' art . 95 del trattato CEE, sussisterebbe quanto meno, a parere dell' attrice, trasgressione del secondo comma di detto articolo in quanto attraverso l' imposta sulle banane vengono indirettamente protetti altri prodotti con cui le banane si trovano parzialmente o potenzialmente in concorrenza . Autorizzerebbe a sostenerlo la considerazione che l' art . 95 si applica non solo alle merci originarie di altri paesi della Comunità, bensì anche a quelle che si trovano in libera pratica in un altro Stato membro .
4 . Infine l' attrice fa notare che la Colombia è uno Stato aderente al GATT e sostiene che l' imposta contestata è incompatibile con l' art . III dello stesso accordo, disposizione che prescrive il trattamento nazionale in materia di imposte e vieta le imposte intese a proteggere i prodotti nazionali dello stesso tipo .
5 . L' amministrazione delle finanze si oppone a questa tesi, sostenendo che il tributo di cui trattasi costituisce non già una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, ma, dato che colpisce il consumo e non l' importazione, un' imposta di consumo indipendente dall' origine dei prodotti, e cioè un' imposta interna ai sensi dell' art . 95 del trattato CEE . Non sussisterebbe tuttavia violazione di detto articolo in quanto esso riguarderebbe solo i prodotti originari della Comunità ( mentre la causa principale verte su prodotti originari di paesi terzi ); inoltre non esisterebbe in realtà una produzione nazionale che venga indirettamente favorita dall' imposta sulle banane .
6 . Il giudice adito, trovandosi dinanzi a problemi di diritto comunitario che, a suo avviso, non trovano chiara soluzione nella giurisprudenza della Corte, ha sospeso il procedimento con ordinanza 17 gennaio 1985 ( pervenuta alla Corte soltanto il 21 giugno 1985 ) ed ha sollevato, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali :
"1 ) se un' imposizione denominata imposta erariale di consumo che colpisca formalmente sia i prodotti importati che i prodotti nazionali, ma di fatto si applichi solo ai prodotti importati perché, per le condizioni ambientali, non esiste una produzione nazionale ( nella fattispecie, banane ), costituisca una tassa d' effetto equivalente ad un dazio doganale vietata dagli artt . 9 e 12 del trattato CEE;
2 ) se una simile imposizione debba invece essere considerata imposizione interna ai sensi dell' art . 95 dello stesso trattato, dal momento che, secondo la sua denominazione, colpisce il consumo del bene e non l' importazione, anche se viene materialmente percepita all' atto dello sdoganamento e colpisce solo le banane ad esclusione di qualsiasi altro tipo di frutta;
3 ) se, nell' ipotesi in cui fosse da considerare imposizione interna, l' imposta in questione sia in contrasto con il secondo comma dell' art . 95 e come tale vietata, in quanto intesa a proteggere altre produzioni di frutta, in particolare tutta la frutta nazionale;
4 ) se, ove la questione rilevi, l' art . 95 debba applicarsi solo ai prodotti originari dei paesi membri della Comunità ovvero anche ai prodotti in libera pratica;
5 ) se, ove si escluda l' applicabilità dell' art . 95 del trattato CEE ai prodotti originari dei paesi terzi, un' imposizione in contrasto con l' art . 95 per quanto concerne i prodotti degli Stati membri sia anche in contrasto con l' art . III del GATT per quanto attiene ai prodotti provenienti dal territorio delle parti contraenti dell' accordo .
B - In proposito va, a mio avviso, osservato quanto segue .
7 . 1 - Come risulta dalla prima e dalla seconda questione, al giudice a quo interessano soprattutto l' esatta definizione della nozione "tasse di effetto equivalente ad un dazio doganale" e la delimitazione delle stesse nei confronti delle "imposizioni interne" contemplate dall' art . 95 del trattato CEE .
8 . a ) L' attrice nella causa principale ha sostenuto - come è ormai chiaro - che nella fattispecie si tratta di tasse di effetto equivalente a dazi doganali, ed a questo proposito ha fatto, in particolare, rilevare che, secondo le definizioni usate nella giurisprudenza della Corte, non è necessario che vi sia discriminazione di prodotti identici, ma è sufficiente che le merci considerate siano similari . L' attrice ritiene che la sua qualificazione dell' imposta di cui trattasi sia corroborata dalle considerazioni contenute in una nota 11 aprile 1972 della rappresentanza permanente italiana e relativa alla natura del precedente monopolio delle banane ( vi si parla della protezione della frutta nazionale, con cui le banane avrebbero potuto competere pericolosamente ) e dal fatto che dopo la soppressione del monopolio è stata istituita l' imposta, che è quattro volte superiore al dazio doganale e corrisponde all' 80% del valore delle banane ( e che successivamente sono anche stati fissati contingenti d' importazione per le banane ed è stato applicato l' art . 115 del trattato CEE ).
9 . A suo avviso, si deve escludere che dette imposte facciano parte di un sistema generale di tributi ai sensi dell' art . 95 e della giurisprudenza in materia . Vi osterebbe il fatto che esse vengono riscosse all' importazione, prescindendo completamente dalla successiva fase del consumo ( infatti non è previsto nessun rimborso nel caso in cui la merce, deterioratasi durante la maturazione, non venga messa sul mercato ). Vi osterebbe altresì il fatto che fra la frutta esotica che figura nel capitolo 8 della tariffa doganale comune solo le banane di cui alla voce 08.01 B sono colpite dal tributo, mentre per l' applicazione dell' IVA ( che ammonta al 2 %) non viene fatta differenza fra la frutta delle voci 08.01 - 08.12 .
10 . Il governo italiano ritiene invece che il tributo di cui trattasi non rientri fra le tasse di effetto equivalente a dazi doganali . In proposito sarebbe determinante il fatto che esso grava anche sulla produzione nazionale, che esisterebbe effettivamente, e che il suo gettito non viene destinato ad uno scopo specifico ( in particolare a vantaggio della produzione nazionale ), ma concorre in generale al finanziamento delle spese statali .
11 . La Commissione ha in definitiva aderito a questa tesi . Invero essa riteneva che nel caso di specie la qualificazione del tributo non fosse semplice, perché le imposte di consumo di questo tipo colpiscono soltanto pochi prodotti tropicali . Da ultimo, però, è giunta ad ammettere l' applicazione dell' art . 95 ed a ritenere che l' imposta sulle banane faccia parte del regime italiano di imposte di consumo . A questa conclusione è stata indotta dalla considerazione che tali imposte di consumo colpiscono anche il caffè ed il cacao ( come, peraltro, gli alcoli, la birra, gli zuccheri, le sostanze edulcoranti, gli olii di semi e la margarina ) e dal fatto che non vi è un grande numero di prodotti tropicali importati in Italia in quantitativi considerevoli .
12 . b ) A mio avviso, dall' esame della giurisprudenza in materia emerge senz' altro una certa evoluzione relativamente al problema di delimitazione di cui si discute .
13 . Inizialmente si considerava importante che le imposte di effetto equivalente a dazi doganali avessero gli stessi effetti discriminatori o protezionistici dei dazi e colpissero specificamente i prodotti importati e non i prodotti nazionali similari ( cause riunite 2 e 3/62 ( 1 ), Racc . 1962, pag . 805 ). Nella sentenza per la causa 20/67 ( 2 ) ( Racc . 1968, pag . 273 e seguenti ) si parlava ancora di "effetti protezionistici" ( analoghi a quelli dei prelievi ), di "scopo protezionistico" nonché di "tasse specifiche sui prodotti importati ".
14 . Successivamente la Corte si è palesemente allontanata da tale modo di vedere . Nella causa 24/68 ( 3 ) ( Racc . 1969, pag . 201 ) è stato sottolineato che l' effetto discriminatorio o protezionistico non è decisivo ( il che è senz' altro evidente, dato che esso è determinante anche nell' ambito dell' art . 95 ). E' stato altresì chiarito come non sia rilevante che vengano gravati solo prodotti importati; anzi, si può parlare di tasse di effetto equivalente a dazi doganali anche nel caso in cui i prodotti nazionali vengano colpiti allo stesso modo, ed il gettito risultante dall' imposizione sia destinato a "finanziare attività che giovano in modo specifico ai prodotti nazionali tassati, i quali vedono così compensato, in tutto o in parte, il relativo onere fiscale" ( sentenza per la causa 94/74 ( 4 ), Racc . 1975, pag . 710, punti 14 e 15 della motivazione; in senso analogo, sentenza per la causa 78/76 ( 5 ), Racc . 1977, pag . 614 ).
15 . Di conseguenza, per la determinazione della linea di demarcazione tra le tasse di effetto equivalente a dazi doganali ed i tributi interni, è stata attribuita importanza sempre maggiore alla questione se sussista un onere che grava su intere categorie di prodotti nazionali o stranieri i quali si trovino in una situazione analoga ( in questo senso già la sentenza per la causa 78/76, punto 30 della motivazione ); oppure - come nelle cause 90/79 ( 6 ) ( Racc . 1981, pag . 301 ) e 158/82 ( 7 ) ( Racc . 1983, pag . 3586 ) - se il tributo considerato rientri in un regime di tributi interni che gravano sistematicamente su categorie di prodotti secondo criteri obiettivi applicati indipendentemente dall' origine dei prodotti .
16 . Com' è noto, la sussistenza di quest' ultimo presupposto è stata accertata - mi sia permesso ripeterlo - nella causa 90/79 ( in cui il problema verteva su di un onere gravante gli apparecchi di riprografia quale contributo sull' uso di questa tecnica ) e manifestamente lo è stata in base al rilievo che il tributo gravava su una serie di apparecchi di natura molto diversa classificati sotto diverse rubriche doganali . La qualifica di tributo interno è stata invece esclusa nella causa 158/82 ( si trattava di una tassa per controllo sanitario all' importazione in Danimarca di arachidi e prodotti a base di arachidi ). In proposito è stato sottolineato che la nozione "intere categorie di prodotti" implica una più ampia pluralità di prodotti; non è questo il caso, però, della categoria di prodotti che comprende solo le arachidi, i prodotti a base di arachidi e le noci del Brasile, e cioè quando venga colpito solo un numero limitato di prodotti ( punto 24 della motivazione ).
17 . c ) In relazione a questa giurisprudenza ed alla tesi sostenuta dal governo italiano, è stata sollevata nel corso della fase orale la questione dell' effettiva incidenza dell' onere fiscale gravante sulle banane di produzione italiana; è stata cioè chiesta la produzione di dati relativi al gettito dell' imposta che consentissero di accertare l' esistenza e la rilevanza dell' asserita imposizione della produzione nazionale . Purtroppo non è stato possibile ottenere una risposta soddisfacente, ma sono state fornite soltanto indicazioni - del tutto scarse - sul volume della produzione italiana ( cui ho già accennato ) ed è stato detto che l' entità del gettito dell' imposta è facilmente calcolabile sulla scorta dell' art . 3 del decreto legge 30 settembre 1982, n . 688 .
18 . aa ) Se ne potrebbe, con una certa giustificatezza, trarre la conclusione ( visto soprattutto che il governo italiano non si è sino ad oggi avvalso della riserva, espressa nella sua risposta, di procurarsi e poi comunicare ulteriori informazioni ) che non è stato dimostrato che anche la produzione italiana di banane sia effettivamente soggetta ad un' imposta di consumo e che quindi questa parte della disciplina legale è sprovvista di rilevanza pratica . In realtà non dovrebbe essere eccessivamente difficile determinare l' eventuale gettito della tassazione delle banane italiane e - perlomeno relativamente ad un anno - fornire alla Corte un quadro della situazione entro un termine ragionevole .
19 . Attenendosi a detta conclusione, sarebbe del tutto chiaro che l' imposta di cui è causa non può essere considerata imposta interna ai sensi della giurisprudenza . Sicuramente si dovrebbe escludere che essa rientri in un sistema di tributi gravante "sistematicamente sui prodotti nazionali e sui prodotti importati secondo gli stessi criteri" ( sentenza per la causa 314/82 ( 8 ), Racc . 1984, pag . 1555, punto 11 della motivazione ). Non resterebbe quindi che considerarla - visto che manca un equivalente per quel che riguarda gli analoghi prodotti nazionali ( ai sensi della suddetta sentenza, punto 16 della motivazione ) - una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale .
20 . bb ) Anche qualora non si voglia giungere a detta conclusione e ci si attenga semplicemente alla situazione normativa in cui è contemplata un' imposta anche sulla produzione italiana di banane, si deve constatare che gravi dubbi ostano all' accoglimento della tesi considerata esatta dal governo italiano e dalla Commissione e che per contro esistono solidi argomenti a favore del punto di vista dell' attrice nella causa principale secondo cui nella fattispecie trattasi di una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale .
21 . Particolarmente importante è la precitata sentenza per la causa 90/79, in merito all' imposta francese sugli apparecchi di riprografia, in quanto essa precisa che per la valutazione di un regime fiscale è importante esaminare la genesi dello stesso e lo scopo con esso perseguito ( in quel caso è stato accertato che si trattava di un congegno fiscale che trae origine dalla breccia operata nei sistemi giuridici di tutela dei diritti degli autori e degli editori di libri con l' espansione dell' uso della riprografia e che mira a sottomettere, sia pure indirettamente, gli utenti di detti procedimenti ad un onere che compensi quello cui essi dovrebbero normalmente essere assoggettati; Racc . 1981, pag . 302, punto 16 della motivazione ).
22 . Procedendo nell' analisi in base a tale criterio, risulta chiaro che nel caso di specie - come l' attrice ha giustamente sostenuto - si tratta non di un' imposizione "di natura essenzialmente fiscale" ( sentenza per la causa 20/67, Racc . 1968, pag . 274 ) destinata in primo luogo a finanziare le entrate statali, ma piuttosto di un provvedimento di politica commerciale . Ciò può affermarsi sulla scorta di quanto emerge dalla precitata nota della rappresentanza permanente italiana in merito alla funzione del già vigente monopolio delle banane, e tenendo presente che proprio in seguito alla soppressione di detto monopolio è stata istituita l' imposta di cui trattasi, la quale è strutturata come un' imposta di consumo, ma ha innanzitutto ( come si ricava del pari dalla suddetta nota ) una funzione protezionistica, cioè una funzione che è caratteristica - ai sensi, ancora, della sentenza per la causa 94/74 - delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali .
23 . - La finalità di politica commerciale non viene meno neppure nel caso in cui l' imposta venga effettivamente applicata alla produzione nazionale - il che, come si è visto, è alquanto dubbio - in quanto il volume di questa produzione nazionale si trova, rispetto alle importazioni, in un rapporto di 1 a 3 600 . Inoltre, l' imposta non colpisce la produzione, ma viene riscossa solo all' atto della vendita da parte del produttore, per cui non grava su quella parte della produzione che non viene posta in vendita . In tal modo, l' importanza della produzione nazionale soggetta all' imposta risulta forse ulteriormente ridotta . Anche qualora l' imposta colpisse effettivamente la produzione nazionale, ciò nulla toglierebbe, da questo punto di vista economico, alla natura di provvedimento di politica commerciale, e quindi all' equivalenza ad un dazio doganale, del tributo che pure è denominato imposta interna di consumo .
24 . - Rilevante è peraltro un ulteriore criterio che ha svolto un ruolo importante ai fini della sentenza nella causa 90/79 ( com' è noto, si trattava allora di un tributo che gravava su una serie di apparecchi di natura molto diversa, punto 17 della motivazione ), soprattutto se si tengono presenti anche gli aspetti specifici della causa 158/82, riguardante la Danimarca, in cui, a causa del numero limitato dei prodotti interessati, è stata esclusa l' esistenza di un sistema di tributi interni che colpisce sistematicamente intere categorie di prodotti . Sotto questo profilo, non ci si deve far trarre in inganno, nel caso di specie, dalla circostanza che l' imposta sulle banane è stata classificata fra le imposte di consumo, che colpiscono i tipi più disparati di prodotti, senza riflettere sul fatto che secondo l' opinione comune si tratta - come ha osservato la Commissione - di generi d' uso non corrente .
25 . Importante è rilevare come - indipendentemente dal fatto che nel caso delle accise sul caffé e sul cacao si tratta ovviamente di imposte di consumo tradizionali - fra la frutta esotica le banane siano l' unico prodotto ad essere colpito . Ciò rende effettivamente difficile parlare d' imposizione di interi gruppi di merci o categorie di prodotti ed ammettere che l' imposta sulle banane faccia parte di un sistema generale di tributi interni .
26 . d ) Queste considerazioni dovrebbero quindi, per quel che riguarda le questioni sub 1 e 2, confermare la tesi che la controversa imposta sulle banane in Italia ( quand' anche colpisse pure le banane nazionali ) non va valutata ai sensi dell' art . 95, ma rientra piuttosto nella categoria delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali, il che comporta una valutazione ai sensi degli artt . 9 e 12 del trattato CEE .
27 2 . Le due successive questioni sollevate dal tribunale vertono solo sull' art . 95 del trattato CEE . Ne viene chiesta l' interpretazione da un duplice punto di vista : occorre, cioè, innanzitutto delimitare il suo ambito di applicazione ( in particolare, stabilire se esso riguardi soltanto prodotti originari di altri Stati membri ) ed in secondo luogo definire la portata del suo secondo comma ( al quale soltanto, evidentemente, il giudice a quo fa riferimento ).
28 . Poiché, a mio parere, l' art . 95 non entra in considerazione per la soluzione dei problemi sollevati dalla causa principale, mi sembra in via di principio superfluo prendere in esame le due succitate questioni . Mi occuperò comunque, in subordine e sommariamente, dell' art . 95 nel caso in cui la Corte non condividesse la conclusione cui sono pervenuto relativamente alle prime due questioni .
29 . a ) Per quel che riguarda il primo dei due summenzionati aspetti, il governo italiano è, come sapete, del parere che l' art . 95 riguardi solo prodotti originari di un altro Stato membro, non quelli che ivi si trovino in libera pratica . Questa è anche l' opinione della Commissione, la quale ha sottolineato che l' art . 95 non si applica alle banane originarie di Stati terzi, ma solo a quelle originarie di Stati membri che ne siano produttori .
30 . L' attrice nella causa principale ritiene invece che l' art . 95 riguardi anche i prodotti che si trovino semplicemente in libera pratica in altri Stati membri . Essa si basa sulla connessione a suo avviso esistente tra gli artt . 9 e seguenti, 30 e 95, nonché sul fatto, già sottolineato nella giurisprudenza, che l' art . 95 costituisce un' integrazione delle due normative predette .
31 . Quanto al secondo aspetto considerato, il governo italiano ha sostenuto che il primo comma dell' art . 95 non è pertinente all' imposta sulle banane, poiché le banane e la frutta nazionale non soggetta ad imposizione non appaiono, agli occhi del consumatore, integralmente sostituibili fra loro e quindi non esiste un rapporto di similarità ai sensi di detta disposizione . Esso si richiama alla disciplina dell' organizzazione comune del mercato degli ortofrutticoli di cui al regolamento n . 1035/72 ( GU 1972, L 118, pag . 1 e seguenti ) ed al fatto che nel capitolo 8 della tariffa doganale comune è riservata alle banane una voce specifica .
32 . Il suddetto governo non considera pertinente neppure il secondo comma dell' art . 95 in quanto l' imposta sulle banane agevola, a suo dire, non solo la frutta italiana, ma anche quella degli altri Stati membri . La Commissione ritiene invece - come l' attrice nella causa principale - che le banane e la frutta nazionale ( mele, pere, pesche, prugne, albicocche, ciliegie, arance, mandarini ) siano senz' altro idonee a soddisfare le medesime esigenze e che esista pertanto un rapporto di similarità . Il secondo comma dell' art . 95 vieta quindi, a suo avviso, di riscuotere un tributo sulle sole banane e di proteggere in tal modo altra frutta da una concorrenza non gradita .
33 . b ) A mio parere, la quarta questione, che logicamente prende ora il primo posto, può essere risolta solo nel senso propugnato dal governo italiano e dalla Commissione .
34 . Non lo ritengo soltanto per la ragione che nella giurisprudenza è già stato esplicitamente sottolineato che l' art . 95 si applica solo ai prodotti originari degli Stati membri ( vedasi sentenza in causa 106/84 ( 9 )).
35 . A favore di detta soluzione milita soprattutto il fatto che l' art . 95 non è applicabile alle importazioni dai paesi terzi, ed anche questo è già stato messo in rilievo nella giurisprudenza ( sentenza nella causa 20/67 e sentenza nella causa 148/77 ( 10 ), in cui si afferma che per gli scambi con i paesi terzi non vi è, relativamente ai tributi interni, alcuna norma analoga all' art . 95, essendo invece detti rapporti disciplinati da norme convenzionali ). L' art . 95 contiene quindi - per così dire - solo una circoscritta limitazione della sovranità fiscale degli Stati membri a vantaggio del commercio interno alla Comunità ( come ha osservato l' avvocato generale Capotorti nelle conclusioni relative alla causa 148/77 ). Orbene, detta disposizione potrebbe essere elusa e la libertà garantita dal trattato nei confronti degli stati terzi potrebbe, di conseguenza, essere annullata qualora l' art . 95 dovesse essere applicato ai prodotti importati attraverso altri Stati membri in cui si trovino in libera pratica .
36 . Infine, a conferma di questa tesi, ci si può ancora richiamare alla lettera del primo comma dell' art . 95 (" prodotti degli altri Stati membri ") nonché, d' altra parte, anche all' art . 9, 2° comma, che significativamente contempla l' applicazione ai prodotti in libera pratica solo di talune parti ben specificate del trattato . Nello stesso senso depone la considerazione che l' art . 95, in ragione della sua posizione nel trattato, è inteso a garantire una concorrenza non falsata nel mercato comune ( a garantire la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri in normali condizioni di concorrenza, come si dice nel punto 10 della motivazione della sentenza nella causa 106/84 ), mentre la protezione dalla concorrenza dei paesi terzi viene assicurata per mezzo della tariffa doganale comune e di convenzioni particolari .
37 . Non si può quindi fare altro che constatare che l' art . 95 non si applica all' importazione di prodotti originari di paesi terzi che si trovino semplicemente in libera pratica in un altro Stato membro, e che detta disposizione, anche per questo motivo, non ha rilevanza nella fattispecie di cui alla causa principale .
38 . c ) Posso pertanto evitare di approfondire ulteriormente anche l' altro problema relativo all' art . 95, cioè quello della portata del secondo comma di detto articolo, che costituisce oggetto della terza questione, tanto più che il procedimento 184/85, promosso nei confronti dell' Italia per infrazione del trattato, offre l' opportunità di svolgere rilievi su questo punto .
39 . 3 . Non rimane che affrontare la quinta questione, che riguarda l' art . III del GATT . Essa è volta a veder chiarito se un tributo contrastante con l' art . 95, in quanto colpisce prodotti originari di Stati membri, sia in contrasto anche con il suddetto articolo del GATT qualora gravi su prodotti originari di Stati che abbiano sottoscritto detto accordo .
40 . a ) A questo proposito il governo italiano ha innanzitutto rilevato che non è possibile dedurre dal GATT alcun elemento utile alla soluzione della causa principale, sia perché il GATT non è idoneo ad attribuire diritti ai singoli ( opinione, questa, condivisa dalla Commissione relativamente all' art . III del GATT ) sia perché l' art . III del GATT concerne solo le parti contraenti, mentre la Colombia, paese d' origine nel caso di specie, non può essere considerata tale in quanto ha aderito al GATT soltanto per via di un protocollo provvisorio e non va pertanto annoverata fra le parti contraenti . Inoltre, il governo italiano sottolinea che l' art . 95 del trattato CEE e l' art . III del GATT non hanno la stessa estensione; particolare importanza avrebbe il fatto che l' art . III del GATT riguarderebbe solo prodotti simili ( cioè - come si desumerebbe da una nota interpretativa - prodotti fra loro direttamente concorrenti e direttamente sostituibili ) e che pertanto mancherebbe nel GATT una disposizione corrispondente al 2° comma dell' art . 95 .
41 . L' attrice nella causa principale ha invece particolarmente sottolineato nel corso della fase orale che la questione dell' efficacia diretta del GATT è manifestamente priva d' interesse per il giudice a quo . La Corte dovrebbe comunque interpretare il contenuto dell' art . III del GATT, e a questo proposito si dovrebbe senz' altro ritenere che detta disposizione coincide con l' art . 95 del trattato CEE .
42 b ) Circa questo problema, va ricordato innanzitutto che la Comunità si è sostituita agli Stati membri, per quel che riguarda gli obblighi derivanti dal GATT, dal 1° luglio 1968, a seguito dell' entrata in vigore della tariffa doganale comune ( come è stato rilevato nella sentenza nelle cause riunite 267-269/81 ( 11 )). A partire da quella data, gli obblighi derivanti dal GATT sono pertanto divenuti anche obblighi di diritto comunitario . Ciò implica la necessità dell' uniforme applicazione dell' accordo nell' intera Comunità . Spetta quindi alla Corte definire uniformemente per la Comunità la portata e gli effetti del GATT ( come è stato del pari affermato nella suddetta sentenza ); l' effetto giuridico cogente degli impegni contemplati dal GATT - come è dichiarato nella sentenza per la causa 38/75 ( 12 ) ( Racc . 1975, pag . 1449 ) - va valutato in relazione alle afferenti disposizioni dell' ordinamento giuridico comunitario, anche quando si tratti di esaminare la compatibilità di norme nazionali con gli obblighi della Comunità .
43 . Secondo la giurisprudenza della Corte, inoltre, nell' esame della compatibilità di norme nazionali con il GATT occorre innanzitutto accertare se la disposizione GATT considerata sia idonea ad attribuire diritti ai singoli . Nemmeno nel caso presente, pertanto, ci si può sottrarre a questa regola d' importanza determinante ed intraprendere immediatamente l' interpretazione delle norme ( in questo caso dell' art . III ) del GATT . Come sapete, la questione dell' efficacia diretta si è già posta nella giurisprudenza a proposito di varie disposizioni del GATT, e la soluzione è stata sempre negativa . Determinanti sono state, in proposito, talune considerazioni ( vedasi punto 23 della motivazione della sentenza nelle cause riunite da 267 a 269/81, Racc . 1983, pag . 830 ) sul sistema del GATT ( che si basa sul principio di negoziati svolti su un piano di reciprocità e di mutui vantaggi ed è caratterizzato dalla grande elasticità delle sue disposizioni, in particolare di quelle che riguardano le possibilità di deroga, i provvedimenti ammessi in caso di difficoltà eccezionali e la composizione delle controversie fra le parti contraenti ).
44 . Orbene, queste considerazioni valgono senza dubbio anche per quanto riguarda l' art . III del GATT . Anche in questo caso si deve quindi constatare - conformemente a quanto sostenuto dal governo italiano e dalla Commissione - che, al pari degli artt . II e XI di cui si è occupata la giurisprudenza, l' art . III non è idoneo ad attribuire diritti ai singoli . Ne consegue che questa disposizione non può essere presa in considerazione come parametro di giudizio per quanto riguarda la legittimità dell' imposta italiana sulle banane, ed è pertanto superfluo esaminarne nei dettagli la portata e verificare se essa riguardi effettivamente solo prodotti simili in reciproco rapporto di concorrenza diretta ed abbia un' estensione più ristretta dell' art . 95, 2° comma, del trattato CEE .
C - In conclusione, propongo di risolvere nel modo seguente le questioni sollevate dal tribunale di Milano :
Prima e terza questione
45 . Un' imposta - anche se colpisce in uguale misura prodotti importati e prodotti nazionali - non fa parte di un sistema di tributi interni ai sensi dell' art . 95, ma va invece considerata tassa di effetto equivalente a dazi doganali qualora sia stata istituita principalmente in base a motivi di politica commerciale e non di ordine fiscale e qualora gravi solo su singoli prodotti determinati e non su gruppi di prodotti e categorie di prodotti secondo gli stessi criteri .
Quarta questione
46 . L' art . 95 si applica solo ai prodotti originari degli altri Stati membri e non a quelli originari di paesi terzi e che si trovino in libera pratica all' interno della Comunità .
Quinta questione
47 . L' art . III del GATT non attribuisce ai singoli diritti che possano essere fatti valere dinanzi ai giudici nazionali ai fini dell' esame della compatibilità di norme nazionali con detta disposizione . E' pertanto superfluo interpretarne il contenuto e determinarne l' esatta portata ( per quel che riguarda i prodotti interessati ).
(*) Traduzione dal tedesco .
( 1 ) Sentenza 14 dicembre 1962, nelle cause riunite 2 e 3/62, Commissione / Granducato del Lussemburgo e regno del Belgio, Racc . 1962, pag . 791 .
( 2 ) Sentenza 4 aprile 1968, causa 20/67, ditta Kunstmuehle Tivoli / Hauptzollamt Wuerzburg, Racc . 1968, pag . 265 .
( 3 ) Sentenza 1° luglio 1969, causa 24/68, Commissione / Repubblica italiana, Racc . 1969, pag . 193 .
( 4 ) Sentenza 18 giugno 1975, causa 94/74, Industria gomma articoli vari, IGAV, / Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, ENCC, Racc . 1975, pag . 699 .
( 5 ) Sentenza 22 marzo 1977, causa 78/76, ditta Steinike und Weinlig / Repubblica federale di Germania, Racc . 1977, pag . 595 .
( 6 ) Sentenza 3 febbraio 1981, causa 90/79, Commissione / Repubblica francese, Racc . 1981, pag . 283 .
( 7 ) Sentenza 9 novembre 1983, causa 158/82, Commissione / Regno di Danimarca, Racc . 1983, pag . 3573 .
( 8 ) Sentenza 20 marzo 1984, causa 314/82, Commissione / Regno del Belgio, Racc . 1984, pag . 1543 .
( 9 ) Sentenza 4 marzo 1986, causa 106/84, Commissione / Regno di Danimarca, Racc . 1986, pag . 833 .
( 10 ) Sentenza 10 ottobre 1978, causa 148/77, H . Hansen jr . & O.C . Balle GmbH & Co . / Hauptzollamt Flensburg, Racc . 1978, pag . 1787 .
( 11 ) Sentenza 16 marzo 1983, cause riunite da 267 a 269/81, Amministrazione delle finanze dello Stato / Società petrolifera italiana SpA ( SPI ) e Michelin italiana SpA ( SAMI ), Racc . 1983, pag . 801 .
( 12 ) Sentenza 19 novembre 1975, causa 38/75, Douaneagent der NV Nederlandse Spoorwegen / Inspecteur der invoerrechten en accijnzen, Racc . 1975, pag . 1439 .
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