Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . La Corte di giustizia deve pronunciarsi su due azioni per inadempimento esperite dalla Commissione contro la Repubblica ellenica, riunite a motivo della connessione tra gli oggetti rispettivi . Con la prima delle due azioni si chiede la condanna di detto Stato membro per aver sottoposto l' importazione di banane originarie degli altri Stati membri, o che ivi si trovino in libera pratica, al rilascio di licenze d' importazione, che d' altro canto in pratica vengono sistematicamente negate, trasgredendo così l' art . 30 del trattato CEE; la seconda mira del pari alla condanna della Repubblica ellenica per aver proibito le importazioni di banane dai paesi ACP, in ispregio degli obblighi che le incombono in forza della convenzione di Lomé .
2 . Sottolineo anzitutto che la pronuncia che emanerà la Corte sull' addebito di inosservanza, da parte della Grecia, dell' art . 3, n . 1, della convenzione di Lomé, dato il divieto d' importazione di banane dai paesi ACP - causa 241/85 - dipende dalla emananda pronuncia circa la legittimità dei provvedimenti adottati dalla Grecia in fatto di importazione di banane originarie degli altri Stati membri o che ivi si trovino in libera pratica - causa 194/85 - dato che l' art . 6 della convenzione di Lomé non consente che i paesi ACP fruiscano di un trattamento più favorevole di quello riservato agli Stati membri della CEE .
3 . Per questo motivo comincerò il mio esame dalla causa 194/85 .
4 . I - Tuttavia, è necessario risolvere in primo luogo una questione preliminare inerente ai limiti dell' oggetto dei ricorsi .
5 . La Commissione basa i ricorsi essenzialmente sull' inosservanza dell' art . 30 del trattato CEE e dell' art . 3, n . 1, della convenzione di Lomé . Identico è il fondamento degli addebiti mossi nella fase precontenziosa della lite .
6 . Orbene, la lite ha avuto inizio e il ricorso è stato proposto durante il periodo transitorio contemplato nell' atto d' adesione della Grecia alle Comunità europee . Tuttavia, all' udienza, che si è svolta dopo la scadenza del periodo transitorio ( 31 dicembre 1985 ), l' agente della Commissione ha dichiarato che intendeva includere nel ricorso anche il periodo successivo a tale data .
7 . Nonostante la base del ricorso sia in sostanza la stessa per i periodi anteriore e posteriore alla scadenza del periodo transitorio, la pretesa della Commissione mi pare infondata .
8 . Dall' addebito di inadempimento, il governo ellenico si è difeso, tanto nella fase precontenziosa, quanto nel controricorso - come era suo diritto - invocando l' art . 65, n . 2, dell' atto d' adesione della Grecia, vale a dire il diritto da applicarsi nella fattispecie .
9 . Se, per ipotesi, la causa si fosse conclusa prima della scadenza del periodo transitorio relativo all' adesione greca, non sarebbe sorto nessun problema, in quanto si tratterebbe solo della situazione giuridica esistente durante detto periodo . Non avrebbe quindi senso chiedere alla Corte la valutazione d' una situazione futura, soltanto prevista .
10 . Il fatto che la causa, iniziata ancora durante il periodo in cui vigevano le disposizioni transitorie dell' atto d' adesione, si sia protratta nella fase successiva, non può incidere sulla posizione processuale del convenuto .
11 . Infatti, essendo mutato il regime giuridico, non è possibile imporgli ora di adeguare la sua difesa alla nuova situazione giuridica, tanto più che, nel momento in cui questa è mutata, si era già conclusa la fase scritta del procedimento contenzioso ( controreplica depositata il 5 dicembre 1985 ).
12 . Nemmeno sarebbe logico, d' altra parte, esigere dal convenuto - come pare faccia la Commissione - che sin dall' inizio della causa si pronunciasse su una situazione futura, difendendosi in relazione ad un regime giuridico eventuale, anche se perfettamente prevedibile .
13 . In relazione a ciascun addebito, il convenuto deve poter disporre sempre della gamma di mezzi di difesa che gli vengono offerti per una causa completa .
14 . Se così non fosse, ci troveremmo dinanzi ad un ampliamento indebito dell' oggetto del ricorso, che gli artt . 38, § 1, lett . c ), e 42 del regolamento di procedura non consentono e che la giurisprudenza della Corte non cessa di condannare ( 1 ) .
15 . Osservo che, rispetto alla situazione classica di modifica dell' oggetto del contendere ( in cui ci si riferisce ad un altro comportamento assertivamente illegittimo, rimanendo immutato il regime giuridico ), la presente fattispecie costituisce l' ipotesi simmetrica, alla quale devono attribuirsi gli stessi effetti giuridici .
16 . Il ricorso va quindi valutato alla luce della situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui è stato proposto ( ivi compresa la fase precontenziosa ), poiché così esigono le prerogative della difesa .
17 . Nella fattispecie, il fatto che la Commissione abbia inviato al governo greco un secondo parere motivato non modifica per nulla questa conclusione .
18 . Infatti ciò è avvenuto in quanto l' orientamento della difesa della Repubblica ellenica e, in particolare, le precisazioni che essa ha fornito nella risposta al primo parere motivato, invocando l' art . 65, n . 2, dell' atto di adesione, hanno indotto la Commissione a modificare le sue tesi per adeguarvisi .
19 . Per questo motivo, il parere motivato ulteriore si impernia su tesi chiaramente situate nell' ambito di detto art . 65, n . 2, dell' atto d' adesione .
20 . E così definito l' oggetto del contendere, non essendo possibile ampliarlo o modificarlo .
21 . II - Vediamo ora i problemi che sorgono nell' ambito della causa 194/85 .
22 . L' atto contestato è una circolare del ministro del commercio greco, in data 24 dicembre 1980, periodicamente rinnovata, che subordina l' importazione in Grecia delle banane, a decorrere dal 1° gennaio 1981, al rilascio di una licenza . Oltre a ciò, la Commissione sostiene - e il governo ellenico non contesta - che le domande di licenza d' importazione, in pratica, sono sistematicamente respinte .
23 . Secondo la Commissione, tanto il sottoporre le importazioni al rilascio di una licenza, quanto il negare sistematicamente la licenza stessa sono in contrasto con l' art . 30 del trattato CEE .
24 . Il governo greco si è difeso tuttavia, come abbiamo visto, obiettando che vi è un' organizzazione nazionale di mercato relativa alla produzione e vendita delle banane, la quale, non essendovi un' organizzazione comune di mercato in questo settore, consentirebbe, a norma dell' art . 65, n . 2, dell' atto d' adesione, di derogare alle norme sulla libera circolazione delle merci .
25 . Ricordiamo il tenore dell' art . 65, n . 2 :
"Per i prodotti che, al momento dell' adesione, non sono soggetti all' organizzazione comune di mercato, le disposizioni del titolo II concernenti la progressiva abolizione delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali e delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a tali tasse, restrizioni e misure se esse fanno parte di un' organizzazione nazionale di mercato al momento dell' adesione .
Questa disposizione è applicabile soltanto fino all' applicazione di un' organizzazione comune dei mercati per tali prodotti e, al più tardi, fino al 31 dicembre 1985, e nella misura strettamente necessaria per assicurare il mantenimento dell' organizzazione nazionale ".
26 . La Commissione ribatte, dal canto suo, alla tesi del governo ellenico deducendo che, qualora si ritenesse che esiste un' organizzazione nazionale di mercato - il che a suo giudizio non è - il divieto assoluto d' importare banane non potrebbe essere conforme al diritto comunitario, dal momento che, come prescrive il citato art . 65, n . 2, dell' atto d' adesione, le restrizioni quantitative e le misure d' effetto equivalente sono consentite solo "nella misura strettamente necessaria per assicurare il mantenimento dell' organizzazione nazionale ".
27 . Così stando le cose, i problemi da risolvere sono due : in primo luogo, accertare se esista un' organizzazione nazionale di mercato per le banane in Grecia e, in secondo luogo, qualora la soluzione sia affermativa, si deve esaminare il rapporto tra i provvedimenti adottati e la conservazione dell' organizzazione nazionale di mercato, onde stabilire se sia strettamente necessaria in ordine a detto scopo .
1 . Se vi sia un' organizzazione nazionale di mercato
28 . Per confutare l' assunto che la produzione e la vendita delle banane in Grecia sarebbero soggette ed un' organizzazione nazionale di mercato, la Commissione parte della definizione adottata da questa Corte, secondo la quale un' organizzazione di questo tipo si definisce "come un complesso di provvedimenti che pongono sotto il controllo delle pubbliche autorità la disciplina del mercato dei prodotti di cui trattasi, onde garantire, mediante l' incremento della produttività e il razionale impiego dei fattori produttivi, specie della manodopera, un equo reddito ai produttori, la stabilizzazione dei mercati, la sicurezza degli approvvigionamenti e prezzi ragionevoli ai consumatori" ( 2 ) .
29 . Secondo la Commissione, è innegabile che le autorità greche hanno adottato diversi provvedimenti miranti a garantire la protezione della produzione nazionale di banane ( praticamente limitata all' isola di Creta ) e a disciplinare il loro smercio .
30 . Ciò non sarebbe tuttavia sufficiente, a giudizio della Commissione, per attribuire al sistema vigente in Grecia la natura di organizzazione nazionale del mercato .
31 . La Commissione insiste sul fatto che le banane di cui trattasi sono piccole e di qualità inferiore; che, nonostante tutto, scompaiono dal mercato per lunghi periodi; che, così stando le cose, la vendita di detto prodotto si presta al gioco della speculazione ed è venduto a prezzi molto alti; e che tutto ciò è dovuto ad un costo di produzione estremamente alto per una produzione ridotta ed all' incapacità dimostrata dalle autorità greche di controllare i circuiti di distribuzione .
32 . Quindi, i provvedimenti adottati dalle autorità greche in fatto di produzione e di vendita delle banane non si potrebbero considerare intesi a perseguire gli scopi di un' organizzazione nazionale di mercato : stabilizzazione del mercato, garanzia di approvvigionamento a prezzi ragionevoli per i consumatori, uso ottimale dei fattori di produzione, ecc .
33 . Secondo la Commissione, si spenderebbero somme esorbitanti per mantenere in vita una produzione cara, insufficiente e di cattiva qualità, a vantaggio di un numero minimo di produttori e commercianti, a danno della stragrande maggioranza dei consumatori .
34 . Naturalmente, il governo greco non è della stessa opinione, in quanto sostiene che vi è da anni in Grecia una vera e propria organizzazione nazionale del mercato delle banane, caratterizzata da numerosi provvedimenti che costituiscono altrettanti strumenti per la realizzazione degli scopi indicati dalla Corte, quando ha definito tali organizzazioni nella sentenza Charmasson .
35 . In questo contesto, il governo greco ricorda il seguente complesso di disposizioni :
a ) concessione di vari tipi di sovvenzioni per la coltivazione della banana, che comprendono agevolazioni di credito, sussidi diretti e aiuti per il rendimento;
b ) altri provvedimenti di sostegno alla produzione, che comprendono la realizzazione di studi tecnico-economici e di indagini sperimentali, l' elaborazione di censimenti e la rilevazione di dati statistici;
c ) fissazione di prezzi massimi di vendita al pubblico, tenendo conto dei costi di produzione e di trasporto, garanzia di un utile equo per i commercianti e soddisfacimento dei consumatori a un livello di prezzi considerato ragionevole;
d ) definizione delle condizioni di qualità e di altri criteri ai quali devono rispondere le banane vendute sul mercato;
e ) provvedimenti di risanamento dei circuiti di vendita e di sostegno alla distribuzione, mediante la concessione di licenze a piccoli venditori;
f ) provvedimenti di controllo del commercio con l' estero : prescrizione, per l' importazione di piante da semente, di autorizzazioni d' importazione e di controlli fitosanitari; dal 1969 divieto d' importazione di banane, sostituito eccezionalmente e per brevi periodi dall' autorizzazione ad importare quantità limitate, compensato dall' imposizione di un dazio di conguaglio; attualmente, come è noto, l' importazione di banane è subordinata ad autorizzazione, che viene sistematicamente negata .
36 . Questi provvedimenti sono posti in atto tramite vari enti, compreso il Ministero dell' agricoltura, le cooperative agricole e la Banca agricola della Grecia .
37 . Secondo il governo greco, essi contribuirebbero, nel loro complesso, alla stabilizzazione del mercato e alla fissazione di prezzi ragionevoli per i consumatori; inoltre, abbinandosi al consumo di altre specie di frutta, prodotte in Grecia in abbondanza, garantirebbero la sicurezza dell' approvvigionamento, compreso un certo grado di copertura del fabbisogno nazionale di banane, la cui produzione si collocherebbe sulle 4 000 - 5 000 tonnellate annue; d' altro canto, la limitazione della produzione all' isola di Creta dimostrerebbe che si tien conto dell' uso ottimale dei fattori produttivi, dal momento che in questa regione sussistono le condizioni climatiche più favorevoli per la coltura di questo prodotto .
38 . Il governo greco non sostiene che tutti questi scopi vengano conseguiti simultaneamente e nello stesso grado . Però, richiamandosi alle sentenze della Corte nella cause Balkan Import-Export ( 3 ) e Beus ( 4 ) , sostiene che, analogamente a quanto è avvenuto per la stessa applicazione della politica agricola comune, un' opportuna gerarchizzazione degli scopi gli ha permesso di dare la precedenza allo sviluppo della coltivazione della banana ed alla garanzia di un livello di vita equo per i coltivatori, senza implicare sacrifici sproporzionati per i consumatori .
39 . Come valutare la situazione sotto questo profilo ?
40 . Comincerò col ricordare che, come la Corte ha rilevato nella sentenza Charmasson ( 5 ), gli scopi di un' organizzazione nazionale di mercato, ai sensi degli artt . 43 e segg . del trattato CEE, sono analoghi, sul piano nazionale, a quelli di un' organizzazione comune di mercato elencati nell' art . 39 del trattato, al quale fa richiamo l' art . 40, n . 2 . Oltre a ciò, i provvedimenti che da detta organizzazione scaturiscono, devono contribuire a conseguire, in linea generale, gli scopi del trattato, come è contemplato dall' art . 38, n . 2 .
41 . Ora, a mio parere, è legittimo dubitare che i provvedimenti adottati dal governo greco siano i più indicati per raggiungere gli scopi generali dell' art . 39 . In particolare, non è chiaro in quale misura si possa ammettere che essi contribuiscono allo "sviluppo razionale della produzione agricola" e ad un "impiego migliore dei fattori di produzione ". Lo stesso governo ellenico ammette che è evidente la mancanzaa di competitività - sul piano della qualità e della resa - della produzione greca di banane rispetto alle banane importate dagli altri Stati membri e da paesi terzi ( proprio per questo mantiene in vigore il divieto d' importazione ); a tal punto che, come è emerso all' udienza, appare disposto a rinunciare all' orientamento finora seguito, e sta studiando il modo di preparare la riconversione del settore ad altri tipi di colture .
42 . D' altra parte, il governo greco non difende con convinzione l' efficacia del sistema, particolarmente per quanto riguarda la capacità di evitare speculazioni .
43 . E tuttavia indiscutibile che, alla luce delle scelte di politica economica effettuate dalle autorità elleniche, i provvedimenti in questione si articolino in forma coerente con gli scopi da esse perseguiti .
44 . D' altro canto, pur se non è possibile ammettere che tutti - o anche la maggior parte - gli scopi della politica agricola comune, come li definisce l' art . 39 del trattato, rientrino nel programma o siano efficacemente perseguiti dall' organizzazione creata, mi pare che si possa ammettere che questa, ciononostante, possiede i requisiti minimi necessari per essere considerata un' organizzazione nazionale di mercato alla luce dell' art . 65, n . 2, dell' atto d' adesione . E certo che il precedente delle sentenze Balkan e Beus non può essere seguito automaticamente, giacché in queste pronunce si formulano, quanto alla conciliazione degli obiettivi della politica agricola comune ed all' eventuale prevalenza congiunturale dell' uno o dell' altro, una raccomandazione rivolta alle istituzioni comunitarie e non agli Stati membri; però il principio cui si informano le considerazioni della Corte nelle sentenze summenzionate è perfettamente trasponibile al caso dell' organizzazione nazionale di mercato, fatta salva da un trattato comunitario e gestita da uno Stato membro .
45 . Il complesso di provvedimenti adottati dalla Grecia rientra, d' altro canto, tra quelli previsti dal n . 3 dell' art . 40 del trattato, giacché alcuni di essi coincidono con quelli che in questa disposizione sono espressamente menzionati .
46 . Penso che l' estensione del sindacato della Corte all' esame dell' adeguatezza dei provvedimenti agli scopi corrispondenti implicherebbe uno sconfinamento nel campo delle valutazioni di opportunità, che esulano dal campo specifico del sindacato di legittimità .
47 . Si tenga presente, inoltre, che non esiste un' organizzazione comune di mercato in questo settore, il che è sempre un indizio della minore intensità con la quale, in questo settore, emergono le esigenze poste dalla necessità di realizzare gli scopi della politica agricola comune .
48 . Comunque è evidente che l' art . 65, n . 2, dell' atto di adesione della Grecia ha inteso temporaneamente transigere, ammettendo un minor grado di realizzazione degli scopi del trattato in fatto di politica agricola, accettando, durante il periodo transitorio, la conservazione in vigore di disposizioni che, in circostanze normali, non sarebbero compatibili con le norme comunitarie .
49 . L' organizzazione del mercato delle banane in Grecia non merita indubbiamente l' attribuzione di un Gran Premio di qualità, ma ci obbliga a concludere che le sue caratteristiche specifiche consentono di considerarla un' organizzazione nazionale di mercato ai fini dell' art . 65 dell' atto d' adesione della Grecia alle Comunità europee .
50 . Questa disposizione implica poi che, durante il periodo che essa stabilisce, lo Stato greco potrebbe eventualmente mantenere in vigore, nel commercio con l' estero, oneri di effetto equivalente a dazi doganali e restrizioni quantitative e misure d' effetto equivalente, sempreché tali oneri, restrizioni e misure facciano parte dell' organizzazione nazionale di mercato esistente alla data dell' adesione .
51 . Questa possibilità non sussisterà però automaticamente, poiché dipende dalla condizione posta dal n . 2 di detto art . 65 : "Questa disposizione è applicabile soltanto (...) nella misura strettamente necessaria per assicurare il mantenimento dell' organizzazione nazionale ".
2 . Il provvedimento era assolutamente necessario ?
52 . Quello che dobbiamo stabilire ora è se la prescrizione di una licenza d' importazione per la banane originarie degli altri Stati membri o ivi già in libera pratica e, ancor più, il divieto sistematico della stessa, equivalente ad un divieto assoluto d' importazioni, possano considerarsi provvedimenti strettamente necessari per la conservazione dell' organizzazione nazionale di mercato per le banane in Grecia .
53 . Così sostiene il governo ellenico, per il quale l' importazione di banane, se fosse consentita durante il periodo transitorio contemplato dall' art . 65 dell' atto d' adesione, provocherebbe perturbazioni nella produzione e causerebbe la rovina finanziaria di migliaia di produttori di banane, oltre a costringere all' abbandono dei programmi finanziari e degli investimenti dello Stato .
54 . E opposta l' opinione della Commissione : a suo parere, trattandosi di una deroga al principio della libera circolazione delle merci, la disposizione in questione deve interpretarsi restrittivamente .
55 . Questo sarebbe l' insegnamento da trarre dalla sentenza della Corte 29 marzo 1979, nella causa 231/78, Commissione / Regno Unito ( 6 ), e ciò tanto più che l' avverbio "strettamente", usato nel n . 2 dell' art . 65, non figurava nella disposizione corrispondente (( art . 60, n . 2 ) dell' atto d' adesione del 1972 ) )).
56 . A mio parere, la ragione sta chiaramente dalla parte della Commissione . Così vuole la necessità d' interpretare le disposizioni dell' atto d' adesione in relazione ai fondamenti ed alla struttura della Comunità ( 7 ), espressi nell' art . 35 di detto atto d' adesione, che riguarda l' abolizione, a partire dall' adesione, delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente tra la Grecia e gli altri Stati membri della Comunità .
57 . Analogamente l' art . 65 dell' atto d' adesione della Grecia, poiché riguarda anche il commercio dei prodotti agricoli, deve del pari essere interpretato alla luce delle disposizioni del trattato relative alla politica agricola comune, alla cui realizzazione deve contribuire, nei limiti del possibile 7 .
58 . D' altro canto, secondo l' orientamento giurisprudenziale costantemente seguito dalla Corte a proposito del periodo transitorio del trattato, le deroghe all' art . 30 del trattato CEE contemplate nell' atto d' adesione, sono valide solo durante il rispettivo periodo transitorio . Terminato detto periodo, anche per quel che riguarda i prodotti agricoli ( come le banane ), per i quali non sia stata creata alcuna organizzazione comune di mercato, l' art . 30 si applicherà immediatamente, in quanto non costituisce alcun ostacolo nei suoi confronti il funzionamento di un' organizzazione nazionale di mercato ( 8 ). Ciò avviene nel caso della Repubblica ellenica dal 1° gennaio 1986, come si desume dagli artt . 2 e 9 dell' atto d' adesione della Grecia ed è espressamente stabilito per l' appunto all' art . 65, n . 2, 2° comma, la cui lettera mira evidentemente ad evitare le difficoltà suscitate dalla lettera dell' art . 60, n . 2, 2° comma, dell' atto d' adesione del 1972 ( 9 ) .
59 . Orbene, le disposizioni come quelle dell' art . 65 dell' atto d' adesione della Grecia mirano a consentire allo Stato aderente di adattare gradualmente le strutture produttive e distributive di un prodotto agricolo tutelato da un' organizzazione nazionale di mercato alle esigenze del mercato comune, durante il periodo transitorio prestabilito .
60 . Le deroghe consentite da tali disposizioni devono quindi servire alla più agevole realizzazione degli scopi del trattato ed alla piena applicazione delle sue norme; questo emerge dal combinato disposto degli artt . 2 e 9 dell' atto d' adesione e inoltre lo ha già affermato la Corte a proposito dell' atto d' adesione del 1972 ( 10 ) e del periodo transitorio del trattato ( 11 ) .
61 . Cionondimeno, quanto emerge nella fattispecie è che il divieto praticamente totale d' importazione di banane in Grecia, non solo non ha contribuito a favorire l' applicazione delle norme comunitarie entro la scadenza del periodo transitorio, ma al contrario ha costituito un ostacolo quasi assoluto per l' adeguamento delle norme nazionali .
62 . Stando così le cose, l' approvvigionamento di banane del mercato greco consente soltanto un bassissimo consumo annuo pro capite ( 0,44 - 0,55 kg per abitante contro una media di 7 kg negli altri Stati membri ) e la situazione non è migliorata con il passare del tempo .
63 . Pretendere, come fa il governo greco, che la possibilità di consumare altra frutta giustifichi la cosa, giacché porta il consumo totale a una media accettabile, si risolverebbe nella pseudo-legittimazione di una pratica che la Corte ha già condannato ( 12 ) nei rapporti concorrenziali tra prodotti che possono soddisfare le stesse esigenze dei consumatori .
64 . Del resto, con ragione la Commissione sostiene che gli scopi del governo greco potrebbero essere raggiunti con altri mezzi molto meno restrittivi della libertà di negozi nell' ambito della Comunità . La liberalizzazione delle importazioni, accompagnata da un sistema di controllo o di contingentamento, ad esempio, sarebbe un modo flessibile per soddisfare, nel contempo, le esigenze di protezione della produzione interna e di adeguamento al sistema di liberalizzazione totale in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1986 . L' apertura controllata consentirebbe d' altro canto di accertare la reazione del mercato e adattargli opportunamente i provvedimenti adottati .
65 . Poiché, di conseguenza, non si può applicare l' art . 65, n . 2, 1° comma, dell' atto d' adesione, la norma da applicarsi è quella generale di divieto di restrizioni quantitative all' importazione e di misure d' effetto equivalente, sancito dall' art . 35 .
66 . La disciplina vigente in Grecia, anche durante il periodo transitorio, poiché implica un ostacolo per il commercio intracomunitario, e il modo in cui viene applicata, poiché implica il divieto assoluto d' importazione, sono quindi in contrasto con quanto dispongono l' atto d' adesione ( art . 35 ) e il trattato CEE ( art . 30 ), come si desume dalla giurisprudenza ben consolidata di questa Corte, a partire dalla sentenza Dassonville ( 13 ) .
67 . III - Vediamo ora l' addebito, mosso alla Repubblica ellenica nella causa 241/85, di non aver adempiuto gli obblighi impostile dall' art . 3, n . 1, della convenzione di Lomé, in quanto vieta l' importazione di banane dai paesi ACP .
68 . Il citato art . 3, n . 1, stabilisce un divieto d' imporre restrizioni quantitative e misure d' effetto equivalente all' importazione nella Comunità di prodotti originari di quei paesi, il cui senso è manifestamente identico a quello dell' art . 30 del trattato CEE .
69 . La difesa del governo greco si basa sullo stesso tipo di argomenti svolti nella causa 194/85; esso invoca quindi l' art . 65, n . 2, dell' atto d' adesione nonché l' art . 6 della convenzione di Lomé, che non consente di riservare ai paesi ACP un trattamento più favorevole che agli Stati membri della CEE .
70 . Ho già proposto di disattendere le considerazioni della Repubblica ellenica nella causa 194/85 . Ciò implica non solo che le sue tesi nella causa 241/85 subiscono la stessa sorte, esattamente per gli stessi motivi, ma anche che si svuota di contenuto l' invocazione all' art . 6 della convenzione di Lomé .
71 . IV - Mi sia consentito infine soffermarmi su un ultimo aspetto, relativo alla tesi del governo ellenico secondo cui il Consiglio di Stato greco si sarebbe già pronunciato sul sistema litigioso, affermando la legittimità dei provvedimenti impugnati .
72 . La giurisprudenza della Corte è molto chiara sopra questo punto : quando si tratta di norme comunitarie direttamente efficaci, le possibilità d' impugnazione dinanzi ai tribunali nazionali non pregiudicano l' esperimento dell' azione contemplata dall' art . 169 del trattato CEE, dato che detti procedimenti perseguono scopi diversi ed hanno effetti diversi ( 14 ) .
73 . Per questo motivo la pronuncia del Consiglio di Stato greco non è rilevante per la decisione della presente causa nell' ambito dell' applicazione del diritto comunitario e dell' esercizio, da parte della Corte di giustizia, dei poteri che le sono attribuiti dal trattato .
74 . V - In conclusione, vi propongo di dichiarare che la Repubblica ellenica, sottoponendo l' importazione di banane originarie degli altri Stati membri o che ivi si trovino in libera pratica, al rilascio di licenze, che vengono sistematicamente negate, ha trasgredito il combinato disposto degli artt . 35 e 65, n . 2, 2° comma, dell' atto d' adesione della Grecia alle Comunità europee, e dell' art . 30 del trattato CEE, e che del pari ha trasgredito l' art . 3, n . 1, della convenzione di Lomé, in quanto ha sottoposto ad identico regime le importazioni dai paesi ACP .
75 . La dichiarazione di inadempimento si riferisce solo al periodo transitorio contemplato dall' atto d' adesione della Grecia, poiché il periodo successivo, iniziato quando era terminata la fase scritta della causa, è stato trattato dalla Commissione solo all' udienza .
76 . A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente va condannato alle spese; non mi pare che la circostanza che ho testé ricordato, relativa al periodo successivo alla scadenza del periodo transitorio di adesione, giustifichi la non applicazione nella fattispecie di questa norma generale di ripartizione delle spese .
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