Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
A - Gli antefatti
1 . Il procedimento in merito al quale esprimo oggi la mia opinione verte sull' interpretazione del regolamento n . 1408/71 "relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità", nonché del regolamento di attuazione n . 574/72, rispetto alle norme belghe in materia di cumulo delle prestazioni previdenziali .
2 . Tali norme contemplano - il riferimento è all' art . 25 del regio decreto 24 ottobre 1967 - che le pensioni di reversibilità non sono corrisposte a chi già fruisce di una pensione d' invalidità ( anche straniera ); a questi viene unicamente corrisposta una cosiddetta indennità "di adeguamento", corrispondente ad un' annualità della pensione di reversibilità . Inoltre, in forza dell' art . 20 del medesimo decreto, il cumulo di una pensione di reversibilità con una pensione di vecchiaia è limitato ad un massimale stabilito in un decreto del dicembre 1967; è del pari necessario osservare che - per una prassi consolidata da un decreto del 1981 - una pensione d' invalidità è considerata come pensione di vecchiaia dal momento in cui ricorrono i requisiti per la concessione di quest' ultima ( per le donne, il compimento del sessantesimo anno di età ).
3 . Queste norme sono state applicate ad una cittadina italiana nata nel 1919 e domiciliata in Italia, la quale fruisce dal luglio 1969 di una propria pensione d' invalidità italiana, e che si era sposata nel 1972 con un italiano, il quale per 15 anni aveva lavorato in Italia e per più di 16 in Belgio, ed era deceduto nel febbraio 1977 .
4 . Quando, dopo quest' ultima data, domandò di ottenere una pensione di reversibilità ( domanda trasmessa dall' Italia all' ente previdenziale belga ), si dovette accontentare, in un primo periodo - febbraio 1977 - gennaio 1978 - dell' indennità di adeguamento sopraricordata, in quanto fruiva della pensione d' invalidità italiana . La pensione di reversibilità le veniva concessa - in ragione del periodo di lavoro svolto in Belgio dal marito defunto - solo dall' aprile 1979, dopo aver raggiunto i 60 anni, in quanto, come già vedemmo, dopo tale età la pensione d' invalidità è considerata come pensione di vecchiaia . La pensione di reversibilità veniva comunque ridotta onde conformarsi al massimale fissato dal decreto del dicembre 1967 .
5 . Non contenta di tale stato di cose, la Stefanutti adiva il tribunale del lavoro di Charleroi, il quale negava che si potesse applicare nel caso di specie l' art . 25 del decreto 24 ottobre 1867, poiché la pensione d' invalidità andava appunto equiparata ad una pensione di vecchiaia, e dichiarava che la Stefanutti aveva diritto ad una pensione di reversibilità belga dal febbraio 1977 . Il tribunale dichiarava però altresì che, poiché la pensione di reversibilità ha natura diversa dalla pensione di vecchiaia, la prima poteva cumularsi con una pensione italiana solo nei limiti fissati dal decreto del dicembre 1967 .
6 . L' ente previdenziale belga, "Office national des pensions pour travailleurs salariés", interponeva appello contro la sentenza del tribunale presso la "cour du travail" di Mons, onde far prevalere il suo punto di vista : la pensione d' invalidità della Stefanutti non poteva considerarsi alla stregua di pensione di vecchiaia se non dopo il compimento del sessantesimo anno di età . La Stefanutti interponeva del pari appello, sostenendo che la pensione d' invalidità italiana potesse collocarsi solo in proporzione al periodo nel quale erano stati versati contributi in Italia, conformemente all' art . 7, n . 1, lett . b ), del regolamento n . 574/72, il quale così recita :
"1 . Quando il beneficiario di una prestazione dovuta ai sensi della legislazione di uno Stato membro ha anche diritto a prestazioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri, si applicano le seguenti regole :
a )(...)
b ) se si tratta di prestazioni d' invalidità, di vecchiaia o di morte ( pensioni ) liquidate dall' istituzione di uno Stato membro in conformità delle disposizioni dell' art . 46, paragrafo 2, del regolamento, detta istituzione tiene conto delle prestazioni di natura diversa, redditi o retribuzioni tali da comportare la riduzione o la sospensione della prestazione da essa dovuta, non per il calcolo dell' importo teorico di cui all' art . 46, paragrafo 2, lett . a ), del regolamento, ma esclusivamente per la riduzione o la sospensione dell' importo di cui all' art . 46, paragrafo 2, lett . b ), del regolamento . Tuttavia, tali prestazioni, redditi o retribuzioni sono computati solamente per una frazione del loro importo, determinata al prorata della durata dei periodi di assicurazione compiuti, in conformità delle disposizioni dell' art . 46, paragrafo 2, lett . b ), del regolamento ".
7 . Poiché per il giudice di Mons non era chiaro come andassero valutate le norme anticumulo belghe nei riguardi del diritto comunitario e in che conto dovesse essere tenuta la disposizione sopracitata, con sentenza 21 giugno 1985*(1 ) ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali :
"1 . Se, nel caso in cui la vedova di un lavoratore migrante abbia acquisito in uno Stato membro il diritto ad una pensione di invalidità personale senza che siano stati applicati i regolamenti comunitari e faccia valere in un altro Stato membro il diritto ad una pensione di reversibilità in ragione dell' attività del marito senza applicazione dei regolamenti, sia compatibile con gli artt . 48 e 51 del trattato di Roma il fatto che l' ente del secondo Stato, che concede la pensione di reversibilità, prenda in considerazione la pensione d' invalidità attribuita dal primo Stato alla stessa stregua delle prestazioni d' invalidità contemplate dalla propria normativa, per applicare le norme anticumulo della sua legislazione nazionale .
2 . In caso affermativo, come si debba considerare la pensione d' invalidità non trasformabile in pensione di vecchiaia attribuita da un altro Stato membro nel caso in cui la normativa di uno Stato membro disciplini in modo diverso i cumuli della pensione di reversibilità da esso concessa con una prestazione d' invalidità o una pensione di vecchiaia : se debba essere considerata una prestazione d' invalidità ovvero di vecchiaia; se occorra eventualmente fare una distinzione secondo che il beneficiario della pensione d' invalidità abbia o no raggiunto l' età del collocamento a riposo o fruisca di una prestazione di vecchiaia .
3 . Se detta età del collocamento a riposo debba essere quella contemplata dalla normativa cui appartiene la disposizione relativa al cumulo o quella stabilita dalla normativa in base alla quale è erogata la prestazione non trasformabile il cui cumulo è disciplinato .
4 . Se l' art . 7, n . 1, lett . b ), del regolamento n . 574/72 si applichi al cumulo di una pensione indiretta ( pensione di reversibilità ) con una pensione diretta di natura diversa ( pensione d' invalidità o di vecchiaia )".
8 . Alla luce delle osservazioni presentate dalle parti nella causa principale, dal governo italiano e dalla Commissione ( tutte riassunte nella relazione d' udienza ) ho maturato le convinzioni qui di seguito esposte .
B - Il mio parere
9 . 1 . Non potendo, in un procedimento ex art . 177 del trattato CEE, decidere sulla compatibilità tra diritto nazionale e diritto comunitario - il che in sostanza ci chiede di fare la prima delle questioni sollevate - è d' uopo, dopo aver riformulato in modo adeguato tale questione, determinare il contributo che il diritto comunitario può apportare quando si debba applicare una norma anticumulo belga ad una pensione d' invalidità straniera, in circostanze nelle quali il diritto alla pensione d' invalidità personale e quello alla pensione di reversibilità sono insorti senza alcun nesso con la normativa comunitaria .
10 . a ) Con riguardo a quest' ultimo punto, è doveroso ricordare che, stando ad una costante giurisprudenza, qualora il diritto alle prestazioni viene fatto valere unicamente in forza della normativa nazionale, va applicato il diritto nazionale nel suo insieme, ivi comprese le norme anticumulo ( 2 ). Ne deriva che in un caso come quello della causa principale il diritto comunitario non osta, in linea di principio, all' applicazione delle norme anticumulo nazionali .
11 . Il legale della convenuta oppone che il diritto ad una pensione acquisito dalla sua cliente sulla base di propri periodi contributivi costituisce un bene patrimoniale - in forza dell' art . 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell' uomo - che in quanto tale non ha nulla a che vedere con l' applicazione delle norme anticumulo nazionali; orbene, è del tutto comprensibile che il caso di specie possa ispirare tali considerazioni . Nondimeno, è giocoforza riconoscere come tali considerazioni riguardino pur sempre i rapporti tra questi principi ( tra i quali si può del pari citare il diritto fondamentale alla tutela della proprietà ) e la legge belga . Non se ne può tener conto, pertanto, nell' ambito di un procedimento pregiudiziale poiché trovano la loro ragion d' essere nell' ambito di un procedimento dinanzi al giudice nazionale; il giudice "a quo" potrà, eventualmente, esaminare se le norme nazionali che è chiamato ad applicare siano compatibili con norme di rango superiore .
12 . b ) Si deve inoltre notare che, data la loro natura esterna ( e data quindi la loro efficacia anche rispetto a prestazioni straniere ), le norme anticumulo belghe non hanno bisogno di far riferimento alla clausola estensiva di cui all' art . 12, n . 2, del regolamento n . 1408/71, che così recita :
"le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione, previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro (...)".
13 . In quest' ambito, la restrizione apportata dalla frase seguente dell' art . 12 non ha rilevanza, almeno in un primo tempo :
"Tuttavia, questa norma non si applica se l' interessato beneficia di prestazioni della stessa natura, per invalidità, vecchiaia, morte ( pensioni ) o per malattia professionale, che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri ai sensi degli artt . 46, 50 e 51 o dell' art . 60, paragrafo 1, lett . b )".
14 . c ) Tuttavia, la portata di tale disposizione è importante per un altro motivo . La giurisprudenza ha sempre evidenziato che in questi casi ( vale a dire quando sono corrisposte prestazioni ai sensi del solo diritto nazionale senza intervento del diritto comunitario ) si deve effettuare un confronto con i risultati dei calcoli di cui all' art . 46 del regolamento n . 1408/71, e quest' ultimo deve essere inoltre applicato "se dette leggi nazionali si rivelano meno favorevoli del regime del cumulo e della ripartizione prorata" ( 3 ). Ma se qui il riferimento è all' art . 46, bisogna del pari - come abbiamo visto - applicare l' art . 12, n . 2, ai sensi del quale le disposizioni anticumulo nazionali non si applicano a prestazioni di egual natura .
15 . La giurisprudenza si è già espressa su come vada interpretata questa disposizione . Mi limiterò quindi a ricordare che nella sentenza 171/82 ( 4 ), per esempio, avete tenuto fermo il principio per cui delle prestazioni previdenziali devono essere considerate di egual natura - a prescindere dalle peculiarità delle singole normative nazionali - quando il loro oggetto e il loro scopo, nonché la base di calcolo e le condizioni di attribuzione siano identici ( lo stesso punto di vista si trova espresso nella sentenza della causa 238/81 ).
16 . Nel caso di specie, la Commissione ha tentato di dimostrare che i requisiti suddetti non ricorrono qualora vi sia un diritto alla pensione di reversibilità e un diritto alla pensione d' invalidità . La prima avrebbe lo scopo di compensare la fine dei redditi del marito in un momento in cui per il coniuge superstite, vista l' età, non è facile ritrovare un lavoro; invece la pensione d' invalidità ha lo socpo di compensare una diminuzione della capacità lavorativa . Identità non vi sarebbe nemmeno per quanto riguarda le basi di calcolo e le condizioni di concessione delle prestazioni, poiché mentre la pensione di reversibilità si riferisce alla carriera professionale del marito defunto e non può essere versata ( alla vedova ) prima del 45° anno di età, la pensione d' invalidità trova la sua ragion d' essere nella carriera professionale della convenuta in Italia e non è sottoposta ad alcun requisito di età .
17 . La Commissione ha fatto inoltre notare che la pensione di reversibilità belga e la pensione di vecchiaia italiana non costituiscono prestazioni di egual natura . Essa si è fondata a tal proposito non solo sulle conclusioni pronunziate nelle cause 34/69 e 132/81 ( 5 ), ma anche sulle differenze esistenti nelle basi di calcolo ( periodi contributivi diversi ) e nelle condizioni di concessione ( età minima ).
18 . A mio parere, questa valutazione non è inconferente : se ne può dedurre che l' applicazione dell' art . 46 del regolamento n . 1408/71 non osta a che siano adottate le norme anticumulo belghe in forza dell' art . 12, n . 2, del regolamento .
19 . Va altresì notato che questa conclusione non è inficiata da quanto esposto nella motivazione del regolamento n . 1408/71, incentrata - come la convenuta con insistenza ha sottolineato - sul mantenimento dei diritti e vantaggi acquisiti e sull' esclusione dei cumuli ingiustificati . A prescindere dal fatto che la motivazione si riferisce solo ai lavoratori subordinati, di cui si vogliono tutelare diritti e vantaggi, mentre nella causa principale i diritti sono quelli del coniuge superstite di un lavoratore subordinato, i precitati intendimenti generici non possono essere fatti valere per opporsi alla norma specifica di cui all' art . 12 onde fondare la tesi dell' inefficacia delle norme anticumulo in quanto periodi contributivi distinti e non coincidenti non possono portare ad un cumulo ingiustificato . Lo stesso vale per l' argomento della convenuta, secondo cui le norme anticumulo sono in realtà giustificate solo se le prestazioni si basano sulla carriera di una persona, poiché il rischio di sovrapposizione di periodi contributivi non esiste quando le carriere sono differenti . Tale tesi non può, neanch' essa, essere fondata sul disposto dell' art . 12; nulla consente di escludere l' applicazione di norme anticumulo quando le prestazioni si riferiscono alla carriera di due persone distinte .
20 . d ) Tuttavia, queste osservazioni devono essere completate da due constatazioni, anch' esse ricavate dalla giurisprudenza .
21 . La prima si riferisce alla sentenza 238/81, per la quale il n . 3 dell' art . 46 - inteso a limitare il cumulo delle prestazioni acquisite secondo le modalità contemplate ai nn . 1 e 2 dello stesso articolo - si applica eccezion fatta per le norme anticumulo di cui alla legge nazionale ( 6 ). La seconda constatazione è tratta dal punto 21 della motivazione della sentenza 296/84, secondo cui l' importo di cui al 1° comma dell' art . 46, n . 1, è quello al quale il lavoratore avrebbe diritto in base alla normativa nazionale se non fruisce di una pensione in forza delle leggi di un altro Stato membro; l' applicazione di una norma nazionale anticumulo esterna è esclusa, a questo proposito, dall' art . 12, n . 2 .
22 . Mi limiterò a queste indicazioni . Spetta poi al giudice nazionale determinare le conseguenze per la causa principale di quanto sopra illustrato .
23 . 2 . La seconda e terza questione, che passo ora ad esaminare, vertono sulle diverse norme anticumulo belghe citate all' inizio, delle quali l' una dispone che la pensione di reversibilità non sia corrisposta - salvo un' indennità di adeguamento - quando l' interessato fruisca anche di una pensione d' invalidità, mentre l' altra determina un massimale per il cumulo di una pensione di reversibilità con una pensione di vecchiaia ( va però aggiunto che una pensione d' invalidità è considerata pensione di vecchiaia dal momento in cui l' interessato ha raggiunto l' età a cui può aver diritto a quest' ultima ).
24 . Il giudice a quo chiede in proposito se una pensione d' invalidità non trasformabile in pensione di vecchiaia e corrisposta da un altro Stato membro debba essere considerata prestazione d' invalidità o di vecchiaia; chiede inoltre se abbia rilevanza a tal fine il fatto che l' interessato abbia raggiunto l' età del collocamento a riposo o percepisca una prestazione di vecchiaia; infine, chiede se l' età da prendere in considerazione sia quella della legge belga o quella della legge italiana .
25 . In proposito, il governo italiano e la convenuta nella causa principale hanno sostanzialmente sostenuto che la pensione d' invalidità italiana deve praticamente essere considerata una pensione di vecchiaia, dato che ha lo stesso oggetto e la stessa base contabile; il fatto decisivo - sarebbe, dunque, che in Italia l' età di collocamento a riposo è di anni 55 per le donne . Al contrario, la Commissione reputa che il diritto comunitario non consenta di risolvere siffatte questioni; spetterebbe al giudice belga darne una valutazione alla luce del proprio diritto .
26 . Penso sia giusto aderire a quanto sostiene la Commissione .
27 . In realtà, l' unica norma che andrebbe tenuta presente, se del caso, è l' art . 43 del regolamento n . 1408/71, cosi redatta :
"Le prestazioni d' invalidità sono trasformate, se del caso, in prestazioni di vecchiaia, alle condizioni previste dalla legislazione o dalle legislazioni secondo cui esse sono state concesse e conformemente alle disposizioni del capitolo 3 ".
28 . Va tuttavia sottolineato - in particolare con riguardo all' espressione "se del caso" - che l' Italia ha disposto la trasformazione automatica delle pensioni d' invalidità in pensioni di vecchiaia dopo i 55 anni di età ( per le donne ) solo con legge 12 giugno 1984; niente di tutto ciò esisteva precedentemente ( nel periodo, quindi, che ci interessa ).
29 . Per il resto, si può solo rinviare, per il problema di qualificazione di cui è causa, alla giurisprudenza in materia, in cui è stato detto chiaramente ( cfr . sentenza 93/75 ) ( 7 ) che la Corte non è competente a statuire in via pregiudiziale sulla questione della definizione, rispetto alla legislazione di uno Stato membro, della natura giuridica di una prestazione attribuita in forza della legge di un altro Stato membro . Come già sottolineato, tale questione rientra esclusivamente nel diritto nazionale e quindi spetta "al giudice nazionale pronunciarsi circa il contenuto e l' interpretazione delle disposizioni delle sue leggi nazionali per quel che riguarda il cumulo delle prestazioni ( sentenze da 116, 117, 119, 120, 121 ) ( 8 ).
30 . 3 . La quarta questione infine riguarda l' art . 7, n . 1, lett . b ), del regolamento n . 574/72 ( già menzionato ) adottato per l' attuazione dell' art . 12 del regolamento n . 1408/71 . E' noto che questa norma si applica nel caso in cui l' avente diritto ad una prestazione, concessa in forza della normativa di uno Stato membro, abbia del pari diritto a prestazioni in forza della normativa di uno o più altri Stati membri; essa dispone che
"se si tratta di prestazioni d' invalidità, di vecchiaia o di morte ( pensioni ) liquidate dall' istituzione di uno Stato membro in conformità delle disposizioni dell' art . 46, paragrafo 2, del regolamento, detta istituzione tiene conto delle prestazioni di natura diversa, redditi o retribuzioni tali da comportare la riduzione o la sospensione della prestazione da essa dovuta, non per il calcolo dell' importo teorico di cui all' art . 46, paragrafo 2, lett . a ), del regolamento, ma esclusivamente per la riduzione o la sospensione dell' importo di cui all' art . 46, paragrafo 2, lett . b ), del regolamento . Tuttavia, tali prestazioni, redditi o retribuzioni sono computati solamente per una frazione del loro importo, determinata al prorata della durata dei periodi di assicurazione compiuti, in conformità delle disposizioni dell' art . 46, paragrafo 2, lett . b ), del regolamento ".
31 . Occorre stabilire se questa disposizione si applichi anche al cumulo di una pensione di reversibilità con una di invalidità o di vecchiaia .
32 . Così impostata la questione, non esiterei a rispondere affermativamente, dato che una pensione di reversibilità va senz' altro considerata prestazione in caso di morte, mentre le pensioni di vecchiaia e invalidità, di cui è causa, sono chiaramente prestazioni che possono comportare, nel diritto belga, l' applicazione di riduzioni .
33 . Nondimeno, si deve aggiungere che la norma che ci interessa si applica solo alle prestazioni corrisposte ex art . 46, n . 2, calcolate cioè in proporzione dei periodi contributivi maturati nei diversi Stati membri ( determinazione al prorata ). Ciò non si verifica nel caso di specie dato che i requisiti per la concessione della pensione di reversibilità ricorrono senza che sia necessario far riferimento a periodi contributivi o lavorativi maturati all' estero . Pertanto, l' art . 7, n . 1, lett . b ), del regolamento n . 574/72 non può essere preso in considerazione se non nell' ambito del confronto contemplato dalla giurisprudenza, vale a dire allorquando si tratti di determinare se l' applicazione del diritto comunitario ( art . 46 ) non porti a risultati più favorevoli della sola applicazione del diritto nazionale .
34 . La quarta questione, a mio parere, non richiede alcuna osservazione rilevante sotto il profilo del diritto comunitario .
C - Conclusioni
Riassumendo, vi propongo di risolvere come segue le questioni sollevate dalla cour du travail di Mons :
35 . a ) Quando il diritto a prestazioni deriva dalla sola legge nazionale ( senza cioè tener conto - ai sensi delle norme di diritto comunitario - dei periodi contributivi o lavorativi maturati all' estero ), il diritto comunitario non osta alla piena e integrale applicazione di quest' ultima, ivi comprese le eventuali norme anticumulo . Se l' applicazione della legge nazionale si rivela meno favorevole per l' interessato di quella del diritto comunitario, va applicato quest' ultimo - ed in particolare l' art . 46 del regolamento n . 1408/71 . In tale ipotesi, l' art . 12, n . 2, del regolamento n . 1408/71 non esclude l' applicazione delle norme anticumulo nazionali, visto che si tratta di prestazioni di natura differente, come nel caso della pensione di reversibilità e delle pensioni d' invalidità o vecchiaia .
36 . b ) In mancanza di criteri di valutazione tratti dal diritto comunitario, è sulla base del diritto nazionale - la cui interpretazione non spetta alla Corte di giustizia - che si devono risolvere la seconda e terza questione, relative alla qualificazione di una pensione d' invalidità concessa da un altro Stato membro e concernenti le modalità di applicazione delle norme anticumulo belghe .
37 . c ) L' art . 7, n . 1, lett . b ), del regolamento n . 574/72 vale in caso di applicazione, giuridicamente valida, di norme anticumulo nazionali ad una pensione di reversibilità e ad una pensione di vecchiaia o d' invalidità, qualora la prestazione concessa ai sensi della legge contenente le norme anticumulo venga corrisposta conformemente all' art . 46, n . 2, del regolamento n . 1408/71 .
(*) Traduzione dal tedesco .
( 1 ) Iscritta nel registro della Corte il 26 giugno 1985 .
( 2 ) Mi richiamo in proposito alle sentenze nelle cause 98/77, da 116 a 120/80, 238/81 e 296/84; sentenza 14 marzo 1978 nella causa 98/77, Max Schaap / Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Bank - en Verzekeringswezen, Groothandel en Vrije Beroepen, Racc . 1987, pag . 707;
sentenza 2 luglio 1981, nelle cause riunite da 116 a 120/80, Office national des pensions pour travailleurs salariés / Giorgio Celestre, Racc . 1981, pag . 1737; sentenza 5 maggio 1983, nella causa 238/81, Raad van Arbeid / Van der Bunt-Craig, Racc . 1983, pag . 1385; sentenza 13 marzo 1986, nella causa 296/84, Antonino Sinatra / Fonds national de retraite des ouvriers mineurs ( FNROM ), Racc.1986, pag . 1047 .
( 3 ) Cfr . sentenza nella causa 98/77, punti 10 e 11 della motivazione, Racc . 1978, pag . 714; cfr . ugualmente sentenza nelle cause da 116 a 120/80, 238/81 e 296/84 .
( 4 ) Sentenza 5 luglio 1983, nella causa 171/82, Biagio Valentini / Assedic di Lione, Racc . 1983, punto 13 della motivazione, pag . 2170 .
( 5 ) Conclusioni presentate il 3 dicembre 1969 dall' avvocato generale Karl Roemer, nella causa 34/69, Caisse d' assurance vieillesse des travailleurs salariés de Paris / Jeanne Duffy, Racc . 1972, pag . 605; conclusioni presentate il 25 marzo 1982 dall' avvocato generale M . Pieter VerLoren van Themaat, nella causa 132/81, Office national des pensions pour travailleurs salariés / Alice Vlaeminck, Racc . 1982, pag . 2965 .
( 6 ) Sentenza 5 maggio 1983, nella causa 238/81, Raad van Arbeid / Van der Bunt-Craig, Racc . 1983, punto 15 della motivazione, pag . 1401 .
( 7 ) Sentenza 17 dicembre 1975, nella causa 93/75, Jacob Adlerblum / Caisse nationale d' assurance vieillesse des travailleurs salariés, Racc . 1975, pag . 2151 .
( 8 ) Sentenza 2 luglio 1981, nelle cause riunite da 116 a 120/80, ONPTS / Celestre, Racc . 1981, pag . 1753, punto 10 della motivazione .
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