CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. FEDERICO MANCINI
del 10 giugno 1986
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Com'è noto, la convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, stabilisce all'articolo 31 che « le decisioni rese in uno Stato contraente e quivi esecutive, sono eseguite in un altro Stato (...) dopo essere state munite, su istanza della parte interessata, della formula esecutiva ». L'articolo 33 dispone poi al comma 1o che « le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato richiesto » e aggiunge al 2o comma che « L'istante deve eleggere il proprio domicilio nella circoscrizione del giudice adito. Tuttavia, se la legge dello Stato richiesto non prevede l'elezione del domicilio, (...) [egli] designa un procuratore ».
Chiamata a dirimere una controversia che ha per oggetto l'applicazione di quest'ultima norma, la corte di cassazione belga vi chiede in via pregiudiziale: a) se appartenga alla legge dello Stato richiesto stabilire come e quando debba aver luogo l'elezione di domicilio cui fa cenno l'articolo 33, 2o comma e sanzionare l'inosservanza del relativo obbligo; b) in caso di risposta negativa, come e quando debba avvenire la detta elezione e quale sia l'eventuale sanzione.
I fatti della causa principale risalgono al 17 luglio 1982. In quella data, il tribunale di prima istanza di Anversa dichiarò esecutiva una sentenza del Landgericht Duisburg con cui il signor Carrón, cittadino belga, veniva condannato a pagare 5240000 DM per risarcimento danni alla Repubblica federale di Germania. Vistasi respinta l'opposizione, il debitore ricorse in cassazione sostenendo la nullità della procedura. A suo avviso, infatti, i commi 1o e 2o dell'articolo 33 esigono che l'elezione di domicilio abbia luogo al momento della domanda e comunque prima della sentenza di exequatur. Per contro, la Germania aveva adempiuto tale obbligo nella circoscrizione del tribunale di Anversa solo all'atto della notifica di quella pronuncia.
Da qui i quesiti che ho riportato.
2.
Hanno presentato osservazioni scritte il ricorrente nella causa principale, la Commissione delle Comunità europee, la Repubblica federale di Germania e il Regno Unito. Due le tesi avanzate. Secondo l'istituzione e il signor Carrón, l'obbligo di eleggere domicilio e la procedura di exequatur a cui esso appartiene hanno natura comunitaria. Il giudice nazionale, pertanto, non può applicar loro le proprie regole di rito, a pena di pregiudicarne la natura uniforme. D'altra parte, le esigenze di semplicità e di rapidità a cui s'ispirano le norme della convenzione comportano che l'elezione di domicilio avvenga di regola al momento della presentazione della domanda; l'interessato che non vi provveda vanifica dunque a suo danno l'intero procedimento.
Opposta la linea dei governi tedesco e britannico. A loro avviso, il carattere comune dell'obbligo di eleggere il domicilio è indiscutibile. Il momento o le forme a cui procedervi e la sanzione per la sua inosservanza sono peraltro semplici « modalità » del suo adempimento e vanno quindi determinati in base alla legge dello Stato richiesto. Lo prova l'articolo 33, comma 2o, in cui si afferma che « se la legge dello Stato richiesto non prevede l'elezione » (...) (e perciò neppure le relative modalità di forma e di tempo), « tale obbligo è (...) soddisfatto mediante la designazione di un procuratore ».
Il sistema della convenzione, comunque, non esige che l'elezione di domicilio abbia luogo contestualmente alla presentazione della domanda. Prima che l'exequatur sia notificato, infatti, la parte contro cui viene chiesta l'esecuzione non può « presentare osservazioni » e non ha quindi interesse a conoscere il domicilio dell'attore.
3.
L'argomento del ricorrente e della Commissione non può essere accolto. Giova ricordare che, avuto riguardo alle considerevoli garanzie di cui gode il convenuto nel giudizio di merito, i redattori della convenzione ritennero equo concedere all'attore intenzionato a eseguire la sentenza a lui favorevole il beneficio di una procedura rapida: tale, dunque, da precludere al debitore la facoltà di opporre nuove eccezioni e da limitare l'intervento del giudice al solo esame dell'ordine pubblico. A tal fine si escluse il rinvio alla procedura dello Stato richiesto, che non sempre assicura al creditore i vantaggi di cui s'è detto, e si decise di adottare un regime comune. Tra i diversi modelli in considerazione fu scelto quello fondato sull'istanza dell'attore proprio perché abilita il giudice a statuire sulla domanda in base ai documenti da lui forniti e inaudita altera parte.
In sintesi, si può dire che gli elementi essenziali della procedura prevista dalla convenzione sono costituiti: a)dall'istanza che l'interessato deve proporre al giudice del domicilio di colui contro il quale è chiesta l'esecuzione (articoli 31 e 32); b) dell'obbligo, fatto al medesimo soggetto, di eleggere domicilio nella circoscrizione del giudice adito (articolo 33, comma 2o); e) dalla decisione sull' exequatur che « è comunicata senza indugio al [solo] richiedente, a cura del cancelliere » (articolo 35).
Per quanto riguarda le regole relative alle modalità temporali e formali di tali atti, il legislatore preferì invece non dettare una disciplina ad hoc, lasciandone la definizione « alla legge dello Stato richiesto ». Ciò è esplicitamente stabilito rispetto all'istanza (articolo 33, 1o comma) e alla comunicazione dell' exequatur (articolo 35), cioè agli atti con cui la procedura si apre e si chiude. Ma è ovvio che lo stesso criterio valga per l'elezione di domicilio. Lo provano, del resto, la lettera della norma, giustamente richiamata dai governi intervenuti, i rilievi della relazione Jenard (GU C 59, del 5.3.1979, pag. 49, sub articolo 33, commi 2o e 6o ) e un semplice argomento a contrario: ove l'ordinamento dello Stato richiesto non preveda il ricorso alla detta elezione, l'atto che sostituisce quest'ultima, ossia la nomina del procuratore, non potrà essere compiuto che nelle forme con cui la legge nazionale disciplina gli atti processuali intuitu personae.
Quanto poi alla sanzione, mi sembra opportuno distinguere a seconda che l'inadempimento del richiedente abbia per oggetto gli obblighi posti dagli articoli 32 e 33 o le modalità stabilite dalla lex fori per la loro puntuale esecuzione. Nel primo caso, il giudice adito respingerà l'istanza di exequatur per violazione dei due disposti (vedasi relazione Jenard, sub articolo 34), nel secondo egli adotterà le misure previste dal suo ordinamento. Dal punto di vista della convenzione, ciò comporta un miglior controllo da parte del giudice, che ben conosce le norme interne in tema di modalità degli atti processuali. D'altro canto, l'istante ha tutto l'interesse di rispettarle per non compromettere il risultato che ha di mira.
In queste condizioni, la risposta al primo quesito non può essere che affermativa. La seconda domanda perde così ogni interesse.
4.
Sulla base delle considerazioni che precedono vi propongo di rispondere come segue ai quesiti posti dalla corte di cassazione belga con sentenza 14 giugno 1982, nella causa che vede opposti il signor Carron e la Repubblica federale di Germania:
« L'articolo 33, comma 2o, della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, è da interpretare nel senso che l'obbligo di eleggere domicilio da esso previsto va adempiuto secondo le modalità definite dalla legge dello Stato richiesto. Le norme di questa legge determinano altresì le conseguenze che derivano, sul piano della procedura, dal mancato rispetto di tali modalità ».
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