Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
signori Giudici,
A . 1 . La causa oggi in discussione verte sulla censura di inosservanza della direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, "che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici" ( GU L 185, pagg . 5 e seguenti ), recepita nell' ordinamento italiano con legge 8 agosto 1977, n . 584 .
2 . La direttiva stabilisce che gli Stati o gli enti pubblici territoriali che intendano aggiudicare appalti di lavori pubblici di valore superiore ad un determinato importo rendono nota siffatta intenzione dandone pubblicità nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ( art . 12 ). Si vuole in tal modo garantire che tutte le imprese della Comunità interessate possano partecipare alla gara di appalto . Secondo l' art . 9, tuttavia, gli appalti di lavori possono essere aggiudicati senza applicare le disposizioni della direttiva, tra altro,
"b ) quando si tratti di lavori la cui esecuzione, per ragioni tecniche, artistiche o attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non può essere affidata che ad un imprenditore determinato;
(...)
d ) quando, nella misura dello stretto necessario, l' eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici non sia compatibile con il tempo richiesto da altre procedure;
(...)".
3 . Per quanto riguarda gli antefatti, va ricordato quanto segue .
4 . Negli anni settanta, l' Azienda municipale nettezza urbana ( AMNU ) di Milano, che disponeva nel comune di Milano di due impianti di incenerimento da essa stessa costruiti, decideva di farne costruire altri due dello stesso tipo . Unitamente alle discariche supplementari, questo era ritenuto sufficiente per lo smaltimento dei rifiuti .
5 . In conseguenza del noto incidente di Seveso, in cui la diossina svolse un ruolo importante, l' AMNU - secondo quanto esposto dal comune di Milano - considerato che i predetti forni inceneritori spandevano nell' aria diossina, si vedeva costretta a chiuderne uno, a mantenere l' altro solo parzialmente in funzione e a desistere dal progetto di costruire i due nuovi forni, dato che il comitato regionale di controllo sull' inquinamento aveva espresso in proposito parere negativo . Per di più, la popolazione avrebbe bloccato gli autotreni che trasportavano rifiuti alle discariche esistenti . Si rendeva così necessario costruire un altro impianto per il riciclaggio dei rifiuti solidi . A tal fine, la commissione amministrativa dell' AMNU, nel settembre 1978, nominava una commissione tecnica consultiva, la quale prendeva in considerazione un certo numero di imprese, italiane e straniere . Alcuni mesi dopo, detta commissione si pronunciava per l' aggiudicazione dell' appalto a tre imprese italiane . Dopo l' esame di detti lavori preparatori da parte di un gruppo di consulenti nominato nell' aprile 1979, la Commissione amministrativa dell' AMNU decideva, nel luglio 1979, di aggiudicare l' appalto, mediante trattativa privata, ad un consorzio di tre imprese italiane . Questa decisione veniva successivamente approvata anche dal consiglio comunale di Milano con delibera 15 novembre 1979 .
6 . La Commissione, venuta a conoscenza di questi fatti e della omessa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, dava inizio, nel gennaio 1980, ad uno scambio di lettere con il governo italiano, che durava fino al 1983 e nel corso del quale venivano espressi dubbi sulla compatibilità del descritto modo di procedere con la direttiva 26 luglio 1971 e venivano chieste informazioni . Non soddisfatta delle spiegazioni fornite dal comune di Milano, la Commissione, nell' agosto 1983, dava inizio formalmente al procedimento ex art . 169 del trattato CEE . Con lettera 1° agosto 1983 rilevava una violazione dell' art . 12 della direttiva - per l' omessa pubblicazione - e definiva il richiamo all' art . 9, lett . b ) e d ), della stessa direttiva, ingiustificato . Quanto all' art . 9, lett . b ), negava che, per le specifiche cognizioni tecniche e per i diritti di esclusiva, venisse preso in considerazione unicamente un consorzio di tre imprese italiane; anzi - questo era il parere della Commissione, dopo l' esame del fascicolo - anche altre imprese della Comunità sarebbero state in grado di realizzare il progetto . Quanto all' art . 9, lett . d ), negava il sussistere di un caso di eccezionale urgenza ( impossibilità di realizzare, dopo l' incidente di Seveso, gli impianti supplementari di incenerimento originariamente previsti a causa del parere negativo espresso dalle autorità regionali preposte alla tutela dell' ambiente ). La Commissione, a tale proposito, osservava che la predetta disposizione doveva essere interpretata restrittivamente, nel senso che i tre presupposti dovevano sussistere contemporaneamente : orbene, con riferimento ai fatti svoltisi nel 1979 ciò non ricorreva nel caso di specie, sia perché la necessità di un nuovo impianto non era imprevedibile, sia perché non si trattava di provvedere allo stretto necessario ( cioè alla sostituzione di un vecchio impianto ), ma di aumentare la capacità .
7 . In una nota del novembre 1983, trasmessa alla Commissione, il sindaco di Milano esprimeva il suo punto di vista in proposito . Con riferimento all' art . 9, lett . b ), affermava che l' impianto proposto dalle tre imprese appaltatrici presentava garanzie di migliore funzionalità e che la realizzazione dello stesso comportava l' utilizzazione di diritti di esclusiva propri di dette imprese . Con riferimento all' art . 9, lett . d ), ribadiva la necessità della modifica dei precedenti progetti in conseguenza dell' incidente di Seveso .
8 . Queste precisazioni non convincevano la Commissione, che nel marzo 1984 emetteva un parere motivato ai sensi dell' art . 169 del trattato CEE, nel quale, dopo aver sottolineato che anche altre imprese della Comunità sarebbero state in grado di realizzare il progetto, rilevava che il comune di Milano non aveva fornito alcuna informazione sugli asseriti diritti di esclusiva delle tre imprese italiane appaltatrici ( numero del brevetto, iscrizione nel registro dei brevetti ). Con riferimento all' art . 9, lett . d ), la Commissione criticava poi l' assenza della necessaria documentazione tecnica e inoltre osservava che l' art . 15 della direttiva consente una procedura accelerata . Il parere motivato, che fa riferimento all' inosservanza del diritto comunitario da parte del comune di Milano, si chiude con l' invito "ad adottare le misure necessarie per conformarsi al presente parere motivato nel termine di trenta giorni", seguito dalla precisazione che - siccome la Commissione riteneva che i lavori assertivamente urgenti fossero praticamente terminati e che quindi non fosse più possibile né fermare né annullare gli appalti aggiudicati - "per misure necessarie, dev' essere inteso soprattutto un impegno scritto del comune di Milano di rispettare in futuro tutte le disposizioni della direttiva 71/305/CEE ".
9 . Di conseguenza il ministero italiano dell' interno dava incarico al prefetto di Milano di intimare al comune di Milano di rispettare in futuro la direttiva e di dare formale assicurazione in tal senso . Il sindaco di Milano ottemperava nell' aprile 1984 emettendo una dichiarazione in cui - premesso di avere esaminato il parere motivato della Commissione e di essere convinto che l' amministrazione comunale avesse agito legittimamente - assicurava "che il comune di Milano uniformerà anche per il futuro la sua azione amministrativa alle norme di legge e di regolamento, ivi comprese le disposizioni tutte della direttiva n . 71/305/CEE, assicurandone il pieno rispetto, sia nella forma che nella sostanza ".
10 . Come sapete, il governo italiano ritiene che con ciò il comune di Milano si sia conformato tempestivamente al parere motivato della Commissione e che non sussistesse quindi alcun motivo per instaurare un procedimento giudiziario di accertamento .
11 . Ciononostante, nel giugno 1985 la Commissione ha proposto dinanzi alla Corte un ricorso inteso ad ottenere la declaratoria che la Repubblica italiana, ed in particolare il comune di Milano in quanto ente pubblico territoriale, è venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva n . 71/305/CEE, decidendo di aggiudicare per trattativa privata l' appalto per la costruzione di un impianto per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani e omettendone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
12 . La Commissione ritiene infatti che la dichiarazione del sindaco di Milano sia ambigua e inidonea a garantire per il futuro la corretta ottemperanza al parere motivato . Inoltre la Commissione ha appreso nel 1984, in occasione di una domanda di finanziamento presentata alla Banca europea per gli investimenti e sulla quale doveva esprimere un parere, che il comune di Milano - come essa riteneva - aveva ancora una volta disatteso la direttiva nell' aggiudicare l' appalto di lavori analoghi ( impianto per il trattamento di rifiuti solidi urbani con recupero di energia termica e materiali vari in località Muggiano ). Peraltro, in un telex del dicembre 1984, facendo riferimento a detta aggiudicazione, essa ha sottolineato di non poter ritenere soddisfacente la dichiarazione emessa dal sindaco di Milano, dato il persistere di siffatto, censurato comportamento . Successivamente ( dopo la presentazione del controricorso nel presente procedimento ) la Commissione avrebbe appreso inoltre - e questo l' avrebbe confermata nel suo punto di vista - che i lavori decisi nel 1979 non erano nemmeno iniziati . Nel corso del procedimento - anche questo va ricordato - dalla risposta ad un quesito della Corte è altresì emerso che il progetto aggiudicato nel 1979 in realtà non è mai stato realizzato ( poiché nel 1982 sarebbe stata emanata una nuova normativa sullo smaltimento dei rifiuti che avrebbe reso necessarie modifiche sostanziali ), che - a prescindere da queste modifiche - l' impianto da costruire a Muggiano è lo stesso che venne aggiudicato nel 1979, che la sua costruzione è stata del pari affidata alle tre imprese italiane già menzionate e che ( nell' agosto 1986 ) erano stati portati a termine solo lavori preparatori ( mentre, secondo quanto asserito dalla Commissione nel corso della fase orale, a quell' epoca i lavori non erano ancora stati iniziati ).
B . 13 . A proposito di questa controversia si deve, secondo me, tenuto conto di quanto è emerso dalla fase scritta e dalla fase orale del procedimento, osservare quanto segue .
I - Sulla ricevibilità del ricorso
14 . Com' è noto, il governo italiano è del parere che il ricorso debba essere considerato irricevibile e limita le sue osservazioni scritte a questo punto . Presupposto per l' instaurazione del procedimento di accertamento ai sensi dell' art . 169 del trattato CEE sarebbe che lo Stato membro interessato non si sia conformato al parere motivato entro il termine fissato dalla Commissione . Questo presupposto farebbe difetto nella fattispecie, perché nel parere motivato sarebbe stato chiesto "soprattutto" il rilascio di una dichiarazione scritta con cui il comune di Milano si impegnasse a rispettare per il futuro la direttiva e questo sarebbe stato fatto con la trasmissione della dichiarazione 19 aprile 1984 del sindaco di Milano . Per quanto riguarda poi il riferimento della Commissione ad avvenimenti del 1984 ( cioè l' aggiudicazione dell' appalto per la costruzione di un impianto a Muggiano ), sarebbe chiaro che questo punto non può essere preso in considerazione nell' ambito del presente procedimento, non avendo potuto essere trattato nel procedimento precontenzioso prescritto dall' art . 169 del trattato CEE .
1 . 15 . Per quanto riguarda la predetta eccezione, deve riconoscersi, in base ai pochi fatti a noi noti, ch' essa appare fondata nella sua seconda parte . In base all' interpretazione restrittiva data all' art . 169 dalla giurisprudenza della Corte, non è infatti possibile che gli avvenimenti del 1984, dei quali non vi era ancora cenno nelle lettere introduttive del procedimento e nel parere motivato della Commissione, vengano a costituire oggetto di discussione nel presente procedimento . Questa conclusione è avvalorata già dal fatto che, rispondendo a un quesito, il governo italiano ha affermato, senza essere contraddetto dalla Commissione, che dopo il 1982 sono state apportate importanti modifiche ai progetti originariamente approvati e non si tratta quindi di un semplice rinvio dell' esecuzione del progetto iniziale .
16 . Pertanto, la domanda giudiziale della Commissione - formulata in termini alquanto generici - facendo menzione dell' aggiudicazione, da parte del comune di Milano, di un appalto riguardante la costruzione di un impianto per il riciclaggio di rifiuti solidi urbani, può riferirsi solo agli eventi del 1979 sopra rievocati e solo con riferimento a questi fatti si deve accertare se la direttiva sia andata disattesa .
2 . 17 . Ritengo cionondimeno che detta definizione della materia contenziosa non possa determinare l' irricevibilità del ricorso .
a ) 18 . Per quanto concerne la principale eccezione sollevata dall' Italia, difficilmente si può ammettere - se il contenuto complessivo del parere motivato della Commissione viene correttamente inteso - che all' ingiunzione, con cui detto parere si conclude, di rilasciare una dichiarazione scritta di impegno a rispettare per il futuro la direttiva sia stato adeguatamente ottemperato con le citate assicurazioni date dal sindaco di Milano .
19 . Concordo con la Commissione nel ritenere che logicamente detta ingiunzione ( e non può essere decisivo il se essa abbia avuto un corretto seguito nella lettera 29 marzo 1984 del Ministero italiano dell' interno ) richiede l' implicita ammissione dell' illegittimità del comportamento del comune di Milano nel 1979 . A tale interpretazione conduce il rilievo che un' ingiunzione siffatta dev' essere considerata del tutto insolita ( infatti la sua esecuzione non produce alcuna modifica della situazione giuridica poiché l' obbligo del rispetto della direttiva deriva dalla direttiva stessa combinata con le norme nazionali di trasposizione; non è neanche dato parlare di una modifica dello stato di fatto, perché l' attenzione del comune di Milano - per quanto riguarda la situazione giuridica - era stata già sollecitata dalla lettera della Commissione dell' agosto 1983 ). L' ingiunzione della Commissione può pertanto significare, agli occhi del destinatario, solo che la Commissione parte dal presupposto che l' appalto aggiudicato è stato eseguito, che non è quindi possibile revocarlo e che perciò alla Commissione altro non resta che assicurarsi che simile comportamento non si ripeta, il che, però, implica senza dubbio il riconoscimento della sua antigiuridicità .
20 . Invece, la dichiarazione emessa dal sindaco di Milano non contiene affatto l' ammissione dell' incompatibilità dell' aggiudicazione del 1979 con la direttiva, anzi esordisce sottolineando la convinzione del sindaco che l' amministrazione comunale "abbia agito legittimamente ".
21 . Per di più - e questo è un altro aspetto molto importante - il sindaco di Milano aggiunge nella dichiarazione che il comune di Milano avrebbe conformato la sua azione amministrativa alla direttiva anche per il futuro . Ciò ha tutta l' aria di voler dire che, se del caso, il comune si sarebbe in futuro comportato come già nel 1979 .
22 . Vista sotto questa luce, e contrariamente al punto di vista del governo italiano, la dichiarazione citata non può in effetti essere considerata come formale garanzia dell' osservanza della direttiva . Invero, d' accordo con la Commissione, si deve ritenere che essa sia incompleta e difetti di chiarezza a causa della riserva contenuta nella prima frase . Di conseguenza, non è lecito affermare che con la sua dichiarazione il sindaco di Milano abbia fatto tutto quanto necessario per conformarsi al parere motivato della Commissione .
b ) 23 . Vi è un altro motivo che impedisce di ritenere che si sia completamente ottemperato al parere motivato .
24 . L' ultima frase del parere suddetto, recita, per vero, che per "misura necessaria" deve essenzialmente intendersi l' impegno scritto del comune di Milano di rispettare in futuro la direttiva . Nella frase precedente si parla però, in termini del tutto generali, di misure necessarie per conformarsi al parere motivato . Questo poteva solo significare che, qualora il presupposto da cui partiva la Commissione - cioè che i lavori appaltati fossero già terminati - fosse inesatto ( e il destinatario del parere motivato sapeva o doveva sapere che così era, poiché fino a quel momento non era stata nemmeno reperita l' area su cui costruire l' impianto progettato ), alla Commissione importava che il comportamento del comune di Milano fosse conformato al parere motivato . Di conseguenza, si chiedeva anche di revocare l' aggiudicazione ( cosa che, siccome essa era stata ritenuta illegittima, appariva del tutto possibile ) e di iniziare un procedimento di aggiudicazione corretto . La convenuta avrebbe dovuto pertanto provvedere in questo senso, o, almeno ( se è vero che il governo ha, nei confronti dei comuni, enti che godono di particolari autonomie e che devono rispondere in primo luogo al comitato di controllo delle regioni, solo limitate possibilità di intervento in casi difficili come quello di specie ), fare chiaramente notare al comune la necessità di adoperarsi per annullare l' aggiudicazione e dare corso ad un nuovo procedimento di aggiudicazione .
25 . Quanto meno perché non è stato fatto nulla di simile e il Ministero dell' interno, nella lettera indirizzata al prefetto di Milano, si è limitato a chiedere che venisse ingiunto al comune di Milano di emettere il noto atto di impegno, non è certo lecito affermare che nel termine prescritto è stato fatto tutto il necessario per ottemperare al parere motivato e che quindi non vi era alcun motivo di instaurare un procedimento giudiziario .
c ) 26 . Infine, tenuto conto della situazione di fatto a noi nota, occorre ancora chiedersi, nel contesto della ricevibilità del ricorso, se la Commissione possa avere interesse a un procedimento limitato a fatti risalenti al 1979, i quali, oltretutto, com' è ormai risaputo, non si sono mai realizzati come inizialmente deciso .
27 . A mio avviso, siffatto interesse - ammesso che sia determinante per quanto riguarda i procedimenti ex art . 169 del trattato CEE - sussiste, e in misura sufficiente, nel caso di specie . A questo proposito è rilevante il fatto che a Milano, nel 1979, un procedimento di aggiudicazione di un appalto si è svolto e si è formalmente concluso in violazione delle norme basilari della direttiva . Orbene, com' è risultato chiaramente in altro contesto, è senz' altro lecito proporre un ricorso ai sensi dell' art . 169 in relazione a fattispecie integralmente esauritesi nel passato . E' poi significativo che il comune di Milano si richiami, a proposito delle modalità del procedimento di aggiudicazione, a disposizioni della direttiva il cui chiarimento è di fondamentale importanza, perché esse possono sempre svolgere un ruolo ( a questo proposito ricordo che la Commissione, durante la fase orale del procedimento, ha fatto riferimento a vari altri casi di violazione della direttiva da parte di comuni ). Non meno importante è la considerazione che gli eventi del 1979 hanno manifestamente costituito una sorta di base e punto di partenza per successive operazioni di aggiudicazione, che, ancora una volta, si sono discostate dalla procedura ordinaria contemplata dalla direttiva . Infatti, la costruzione dell' impianto che successivamente è stato deciso di creare è stata affidata alle stesse tre imprese già incaricate dell' esecuzione del progetto del 1979, il che autorizza a ritenere che non sia stato effettuato un nuovo procedimento di aggiudicazione, ma vi sia stato solo un adattamento dei contratti stipulati nel 1979 .
d ) 28 . In realtà, quindi, non sussistono seri dubbi sulla ricevibilità del ricorso . Nulla dovrebbe perciò trattenere la Corte dall' interpretare la direttiva con riguardo agli aspetti particolari del presente procedimento, di modo che siano chiari gli obblighi che da essa derivano per gli Stati membri .
II - Sulla fondatezza del ricorso
29 . E' pacifico che nel 1979 il comune di Milano ha effettuato un procedimento per l' aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici senza osservare l' art . 12 della direttiva del Consiglio n . 71/305/CEE, che recita :
"Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto di lavori pubblici a mezzo di procedura aperta o di procedura ristretta fanno conoscere tale intenzione con un bando di gara .
Questo bando è inviato all' Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ed è pubblicato per esteso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, nelle lingue ufficiali delle Comunità (...)".
30 . Ciò tuttavia costituisce infrazione del diritto comunitario solo nel caso in cui si debba ritenere inapplicabile l' art . 9, alle cui lettere b ) e d ) il comune di Milano si è richiamato e che, per quanto qui interessa, dispone :
"Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare gli appalti di lavori senza applicare le disposizioni della presente direttiva, ad eccezione di quelle dell' articolo 10, nei casi seguenti :
(...)
b ) quando si tratti di lavori la cui esecuzione, per ragioni tecniche, artistiche o attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non può essere affidata che ad un imprenditore determinato;
(...)
d ) quando, nella misura dello stretto necessario, l' eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici non sia compatibile con il tempo richiesto da altre procedure;
(...)".
31 . Tutto perciò si incentra sulla questione del quale sia il significato delle succitate disposizioni e se sia stato dimostrato che i presupposti per la loro applicazione sussistevano nel 1979 . A tal proposito, possiamo, per quanto riguarda la parte italiana, basarci soltanto sulle considerazioni - non molto esaurienti - svolte dal comune di Milano durante la fase precontenziosa, dato che il governo italiano, nel corso del procedimento davanti alla Corte, si è quasi esclusivamente limitato a trattare il problema della ricevibilità .
1 . 32 . In primo luogo, per quanto riguarda l' art . 9, lett . b ), si deve condividere l' opinione della Commissione secondo cui si tratta di una disposizione di deroga che, in via di principio, va interpretata restrittivamente, e l' amministrazione aggiudicatrice che ad essa si richiami deve dimostrare che sussistono i presupposti per la sua applicazione .
33 . Va inoltre rilevato come non sia stata contraddetta l' affermazione della Commissione secondo cui dall' esame della pratica risulta che anche talune imprese della Comunità diverse da quelle incaricate sono in grado di realizzare l' impianto di cui trattasi . Contro tale affermazione il comune di Milano ha solo dedotto ( vedasi la lettera 11 ottobre 1983 ) che la commissione tecnica consultiva nominata dall' AMNU è giunta alla conclusione che l' impianto progettato dalle tre imprese italiane incaricate offre "garanzie di migliore funzionalità ". E' però difficile, con riguardo all' art . 9, lett . b ), che ciò basti a dimostrare che trattasi di un "lavoro la cui esecuzione, per ragioni tecniche (...) non può essere affidato che ad un imprenditore determinato", tanto più che non sono stati neppure spiegati e documentati i particolari .
34 . Per quanto riguarda il riferimento fatto dal comune di Milano, del pari a proposito dell' art . 9, lett . b ), agli asseriti diritti di esclusiva delle imprese italiane aggiudicatarie solo grazie ai quali sarebbe possibile realizzare correttamente l' impianto, è sufficiente il rilievo della Commissione che a questo proposito non sono mai stati forniti dati particolareggiati ( come i numeri del brevetto o l' iscrizione nel registro dei brevetti ) e che quindi fa difetto la necessaria documentazione .
35 . Non risulta pertanto che il comune di Milano abbia invocato a ragione l' art . 9, lett . b ), della direttiva e che quindi sussista un valido motivo per disapplicare l' art . 12 della stessa .
2 . 36 . Per quanto riguarda poi l' art . 9, lett . d ), vale quanto si è già dovuto rilevare a proposito dell' art . 9, lett . b ), e cioè che in via di principio è opportuna un' interpretazione restrittiva e che sicuramente, in base alla lettera della disposizione, i presupposti ivi menzionati debbono sussistere cumulativamente .
37 . Nel caso presente, però, non dobbiamo affatto occuparci di tutti i suddetti presupposti . Secondo quanto asserito dalla Commissione nella fase orale del procedimento, il maggior tempo necessario per l' osservanza della direttiva ( termine per la pubblicazione, rispetto del termine per la presentazione delle offerte e tempo necessario per l' esame delle offerte ) ammonta in complesso a qualche mese . In realtà, già in base a quanto si è appreso sullo svolgimento del procedimento di aggiudicazione fino al novembre 1979, si deve escludere che sussistesse un interesse urgente : la Commissione amministrativa dell' AMNU era al corrente della situazione fin dal settembre 1978; già alcuni mesi dopo l' istituzione di una commissione di studio furono designate le tre imprese italiane poi incaricate; le stesse furono ancora valutate da un gruppo di esperti istituito nell' aprile 1979 ed infine incaricate con decisione del luglio 1979, approvata poi dal comune di Milano nel novembre 1979 . Si aggiunga che fino al 1984 non si sapeva dove costruire l' impianto ( poiché non era stata reperita un' area idonea ), che nel 1984 si decise di costruirlo a Muggiano, che nella domanda di finanziamento alla Banca europea per gli investimenti era precisato che i lavori sarebbero iniziati nel 1984 e si sarebbero conclusi nel 1987, ed infine, che, in risposta ad un quesito della Corte, è stato dichiarato nell' agosto 1986 che fino a quel momento erano stati effettuati "interventi preliminari" ( affermazione peraltro energicamente contestata dalla Commissione durante la fase orale del procedimento ).
38 . Tale essendo la situazione, non è in realtà lecito affermare che l' osservanza dei termini stabiliti nella direttiva, che sono correlati alla pubblicazione, avrebbe comportato gravi danni . Pertanto, il comune di Milano non poteva neanche richiamarsi all' art . 9, lett . d ), della direttiva .
C . 39 . In base alle considerazioni che precedono, non posso che suggerirvi di accogliere il ricorso della Commissione, a mio parere ricevibile, e di pronunziare la declaratoria di violazione del trattato chiesta dalla ricorrente . La convenuta dovrà pertanto sopportare le spese del procedimento .
(*) Traduzione dal tedesco .
Full & Egal Universal Law Academy