CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN MISCHO
del 29 maggio 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
I — I fatti
La causa della quale dovete oggi occuparvi fa parte di un complesso di cause intentate dinanzi a voi in questi ultimi tempi in fatto di importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune di apparecchi di carattere scientifico.
Nel presente caso, il Finanzgericht del Land dell'Assia vi chiede, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, di pronunciarvi sulla validità della decisione 82/586/CEE della Commissione, del 6 agosto 1982, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Nicolet-high speed signal averager, model 1174, with accessories » non può avvenire in franchigia (GU 1982, L 243, pag. 30).
La lite principale pone di fronte:
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da una parte, la ditta Nicolet Instrument GmbH, attrice, che, nel 1982, importava dagli Stati Uniti i due summenzionati apparecchi e un dispositivo complementare « NIC-285 diskette system », destinati al Max-Planck-Institut für medizinische Forschung di Heidelberg e all' Universitäts-Nervenklinik di Kiel;
—
dall'altra, lo Hauptzollamt Frankfurt am Main-Flughafen, convenuto, che, con provvedimento 3 settembre e 28 ottobre 1982 nonché 10 marzo 1983, gravavadette importazioni, a norma della succitata decisione 82/586/CEE, di dazi doganali pari a 7172,89 DM.
Dopo diverse opposizioni, tutte respinte dal convenuto, l'attrice adiva il Finanzgericht dell'Assia il quale, vista la relazione peritale del sig. Buchwald dell'università di Berlino, prodotta dall'attrice, nutriva dubbi quanto alla fondatezza del provvedimento impugnato.
La normativa comunitaria di base è quella cui si richiama la decisione 82/586/CEE, e cioè:
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il regolamento del Consiglio 10 luglio 1975, n. 1798, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (GU 1975, L 184, pag. 1), emendato dal regolamento del Consiglio 8 maggio 1979, n. 1027 (GU 1979, L 134, pag. 1);
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il regolamento della Commissione 12 dicembre 1979, n. 2784, che fissa le disposizioni di applicazione del succitato regolamento (CEE) del Consiglio n. 1798/75 (GU 1979, L 318, pag. 32) ed abroga il regolamento della Commissione 2 dicembre 1975, n. 3195.
Detti regolamenti sono ben noti alla Corte che, in questi ultimi tempi, ha dovuto più volte interpretarli. Non li esporrò quindi nei particolari, ma mi richiamerò ad essi di volta in volta nel seguito delle mie conclusioni.
II — In diritto
I mezzi dedotti dall'attrice contro la validità della decisione della Commissione 82/856 sono tre:
1)
mancanza o insufficienza di motivazione (art. 190 del trattato CEE);
2)
trasgressione del diritto fondamentale di ogni parte interessata ad essere sentita;
3)
errore di valutazione quanto al carattere scientifico degli apparecchi.
Nella sua memoria la Commissione si adopera principalmente per dimostrare il carattere non scientifico degli apparecchi.
Quanto al primo mezzo dedotto (trasgressione dell'art. 190) l'attrice rileva più in particolare che nella decisione impugnata la Commissione si limita a richiamarsi senza ulteriori precisazioni al parere di un gruppo di periti ed inoltre dichiara, senza alcuna motivazione, che « gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività non scientifiche », il che costituisce solo un criterio di valutazione subordinato, di cui la Commissione può valersi unicamente nell' ipotesi in cui non sia possibile addivenire ad una conclusione chiara sul carattere scientifico di un apparecchio.
Preciso subito che l'interpretazione data dall'attrice della gerarchia dei criteri di valutazione è conforme all'art. 5 del regolamento n. 2784/79, come è stato interpretato dalla giurisprudenza della Corte la quale, in particolare nelle due sentenze 7 marzo 1985, Nicolet (cause 6 e 30/84, Race. 1985, pagg. 759 e 771), ha affermato che « la Commissione è tenuta a procedere ad un preciso esame delle caratteristiche obiettive dell'apparecchio in questione al fine di stabilire se si tratti d'un apparecchio scientifico (e che) soltanto qualora tale esame non consenta di pervenire a conclusioni univoche si deve verificare a quali fini gli apparecchi dello stesso tipo vengano generalmente utilizzati nella Comunità» (punto 12).
Nel caso di specie, l'attrice contesta radicalmente l'accertamento della Commissione circa l'uso degli apparecchi a fini non scientifici in quanto la Commissione, come si desumerebbe dalla « motivazione » della decisione, non si sarebbe valsa in modo corretto del primo criterio di valutazione. Con ciò l'attrice si attiene sempre alla giurisprudenza della Corte la quale, nelle sopramenzionate sentenze 6 e 30/84, ha concluso che « poiché non ha regolarmente applicato il criterio principale, la Commissione non poteva fondare la propria decisione sul secondo motivo, riguardante l'utilizzazione fatta di apparecchi dello stesso genere » (punto 17).
Come stanno le cose nella presente causa? Nel 2° considerando della decisione 82/586 la Commissione dichiara « che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 2 luglio 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie ». Essa soggiunge, nel 3° considerando, « che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un analizzatore di segnali; che esso non possiede caratteristiche oggettive che lo rendano specialmente atto alla ricerca scientifica (...) ».
Ammettiamo che questa motivazione è piuttosto sommaria e laconica. Tuttavia essa è conforme alla giurisprudenza della Corte in materia. Nella sentenza 25 ottobre 1984 per la causa 185/83 (Interfacultair Instituut Electronenmicroscopie, Racc. 1984, pag. 3623), la Corte ha, infatti, ritenuto, a proposito di una motivazione altrettanto sommaria, che essa « corrisponde ai requisiti minimi posti dall'art. 190 del trattato, tenuto conto del fatto che la decisione è destinata agli Stati membri che hanno partecipato alle riunioni del gruppo dei periti e che conoscevano a sufficienza i particolari della pratica per poter valutare la portata della decisione e che essa contiene pure i dati indispensabili affinché l'istituto scientifico interessato possa valutare se la decisione sia viziata da errore manifesto o da sviamento di potere » (punto 39). Essa ha soggiunto che, d'altra parte, gli interessati possono sempre adire il giudice nazionale il quale, a sua volta, può se del caso, decidere di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale. È quello che l'attrice, nel caso in esame, ha fatto.
Un breve richiamo alla stessa sentenza è sufficiente per disattendere pure il secondo mezzo dedotto dall'attrice, e cioè la trasgressione del diritto di essere sentito. La Corte accerta anzitutto che il regolamento n. 2784/79 non contempla né la partecipazione di chi ha chiesto la franchigia all'esame effettuato dal comitato per le franchigie doganali, né il diritto del richiedente ad essere sentito prima che la Commissione adotti la decisione con cui dichiara se l'apparecchio possiede i requisiti per l'importazione in franchigia (punto 20). Essa aggiunge che questa decisione è destinata unicamente agli Stati membri e che il trattato non prescrive nemmeno la sua pubblicazione, e conclude che di conseguenza l'attrice non può pretendere che la Commissione la informi dei motivi che hanno determinato la sua decisione.
Occorre inoltre dire che la ditta tedesca Nicolet Instrument GmbH non era affatto implicata nel procedimento che ha portato alla decisione della Commissione 82/586. Questa è, infatti, stata adottata all'atto dell'importazione di un apparecchio dello stesso tipo nel Regno Unito. All'udienza la Commissione ha confermato che la documentazione completa sulle peculiari caratteristiche dell'apparecchio di cui è causa, inviata dall'importatore alle autorità del Regno Unito, le era stata trasmessa, come pure ai membri del comitato per le franchigie doganali.
La ditta Nicolet Instrument GmbH ha, infine, potuto valersi di tutti gli opportuni mezzi di tutela, tanto in sede nazionale, quanto in sede comunitaria.
Riguardo ai due primi mezzi testé ricordati, l'interpretazione data dall'attrice alla sentenza della Corte 17 marzo 1983 per la causa 294/81, Control Data (Race. 1983, pag. 911), cioè che la decisione impugnata sarebbe stata dichiarata invalida proprio per insufficienza di motivazione e inosservanza del principio del contraddittorio è errata.
In primo luogo, come emerge chiaramente dal punto 17 di tale sentenza, la Corte ha espressamente disatteso il mezzo secondo il quale la prassi procedurale sarebbe insufficiente in quanto non ammette né scambi di opinioni né possibilità, per gli interessati, di essere sentiti. In secondo luogo, il motivo determinante per l'annullamento del provvedimento impugnato non è stato l'insufficiente motivazione, bensì la motivazione erronea, nel senso che la Corte ha accettato che la Commissione non aveva adeguatamente tenuto conto delle caratteristiche obiettive proprie degli apparecchi, ad onta della pertinente normativa comunitaria (punto 31). La Corte ha confermato quest'interpretazione nella sentenza 2 maggio 1985 per la causa 81/84 (Deutsche For-schungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt, Race. 1985, pag. 1277) nella quale essa ha tenuto fermo un provvedimento motivato esattamente nello stesso modo della decisione 82/586 dichiarando che, a differenza della causa 294/81, in quel caso dal procedimento dinanzi alla Corte non era emerso alcun dato nuovo atto ad inficiare la valutazione effettuata dalla Commissione (punto 16).
Passo quindi al terzo mezzo dedotto dall'attrice: l'errore di valutazione. La giurisprudenza della Corte in proposito è chiara: non le spetta accertare la natura scientifica o no degli apparecchi, ma le spetta, in compenso, controllare se i criteri seguiti dalla Commissione siano conformi alla normativa comunitaria e se, nell'applicare tali criteri, la Commissione abbia tenuto conto delle caratteristiche obiettive della merce oggetto del provvedimento impugnato (vedasi la succitata sentenza n. 294/81, punto 19).
La Corte può censurare il contenuto del provvedimento adottato dalla Commissione aderendo al parere del comitato per le franchigie doganali solo in caso di errore manifesto di fatto o di diritto o di sviamento di potere (sentenza 27 settembre 1983 per la causa 216/82, Universität Hamburg/Hauptzollamt Hamburg-Kehrwieder, Race. 1983, pag. 2771, punto 14).
Nella sentenza 29 gennaio 1985, n. 234, Gesamthochschule Duisburg/Hauptzollamt München-Mitte (Race. 1985, pag. 327), la Corte ha precisato che le attività scientifiche che gli strumenti o apparecchi devono essere specialmente atti a consentire sono quelle intese « all'acquisto e all'approfondimento delle conoscenze scientifiche » (punto 32), dopo aver rilevato che « questo criterio dell' “ idoneità speciale ” esige unicamente che lo strumento o apparecchio sia in primo luogo atto alle attività scientifiche, senza escludere la possibilità che esso sia del pari, benché in via accessoria, adatto ad altri scopi, come ad esempio all'uso industriale » (punto 27).
Da questa esigenza di valutazione obiettiva essa ha dedotto che « il fatto che lo strumento o apparecchio sia impiegato, nell'industria o altrove, a fini commerciali non esclude, di per sé, necessariamente il suo carattere scientifico ai sensi del regolamento n. 1798/75 e quindi il suo diritto a beneficiare della franchigia doganale contemplata dal suddetto regolamento, purché siano del pari soddisfatte le altre condizioni all'uopo fissate » (sentenza 2 febbraio 1978 per la causa 72/77, Universiteitskliniek Utrecht/Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Race. 1978, pag. 189, punto 18).
La considerazione generale svolta dalla Commissione, a pag. 4 delle sue osservazioni, secondo la quale dalla dichiarazione in dogana risulterebbe che l'apparecchio viene del pari usato in medicina applicata non può, quindi, essere determinante per valutare se l'apparecchio sia principalmente idoneo alle attività scientifiche.
Spetta, viceversa, alle competenti autorità nazionali controllare, per ciascun singolo apparecchio per il quale viene chiesta la franchigia, se esso sia importato esclusivamente per scopi non commerciali (art. 3, n. 1, del regolamento n. 1798/75, emendato dal regolamento n. 1027/79).
Orbene, ciò non sembra valere, a prima vista, per quanto riguarda il modello acquistato dall'Universitäts-Nervenkliniek di Kiel giacché, nella dichiarazione in dogana, l'uso previsto di questo apparecchio è stato descritto come segue: «Uso medico in medicina clinica (...) ».
Il modello acquistato dal Max-Planck-Insti-tut für medizinische Forschung di Heidelberg, invece, sembra a prima vista soddisfare la condizione di essere destinato ad essere usato « per scopi di ricerca scientifica senza fini di lucro » (art. 3, n. 3, 2° trattino, dello stesso regolamento).
Resta da accertare se questo tipo di apparecchio « a motivo delle sue caratteristiche tecniche oggettive e dei risultati che permette di ottenere, è (...) principalmente atto alla realizzazione di attività scientifiche » (art. 3, n. 3, 1° trattino, dello stesso regolamento).
Orbene, « si intendono per “ caratteristiche tecniche obiettive ” di uno strumento o apparecchio scientifico quelle che, risultando dalla fabbricazione di tale strumento o apparecchio o dagli adattamenti che ad esso sono stati apportati rispetto ad uno strumento o apparecchio di tipo corrente, gli consentono di realizzare prestazioni di alto livello che non sono richieste per l'esecuzione di attività industriali o commerciali » [art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione].
Nelle osservazioni scritte e all'udienza la Commissione ha passato in rassegna le varie caratteristiche oggettive di questo tipo di apparecchio. Essa ha accertato che esse erano tutte, o quasi tutte, presenti ad un gran numero di altri apparecchi che si trovano sul mercato e che esse non consentivano prestazioni particolari, normalmente necessarie per le sole attività scientifiche.
Per quanto riguarda più specialmente il limite di risoluzione (« Zeitliche Auflösungsgrenze ») di cui si è parlato nella perizia prodotta dall'attrice, la Commissione ha accertato che esso poteva ottenersi solo mediante un apparecchio aggiuntivo che, nel caso concreto, non era stato importato, e che la prestazione ottenuta dalla versione normale dell'apparecchio era necessaria per un gran numero di applicazioni, anche commerciali.
Da quanto premesso si desume che la Commissione non ha commesso né un errore manifesto di fatto o di diritto, né uno sviamento di potere.
III — Conclusioni finali
Propongo quindi alla Corte di risolvere la questione sottopostale dal Finanzgericht del Land dell'Assia, come segue:
L'esame della decisione della Commissione 6 agosto 1982, n. 586, non ha messo in luce aspetti atti ad inficiarne la validità.
( *1 ) Traduzione dal francese.
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