Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . A . Nel procedimento promosso dalla ricorrente contro la Corte dei conti si è discusso, all' udienza dell' 8 ottobre, unicamente della ricevibilità del ricorso, contestata dalla Corte dei conti . La mia odierna deposizione si limita, di conseguenza, a questo argomento .
Nella causa in oggetto, va anzitutto ricordato quanto segue .
2 . Per coprire un posto LA 7/LA 6, la Corte dei conti bandiva il concorso CC/LA/14/83 . In esito a tale concorso e con decisione del presidente della stessa Corte dei conti 29 febbraio 1984, l' interveniente, il cui nome figurava nell' elenco degli idonei, veniva nominata dipendente in prova a partire dal 1° marzo 1984 con inquadramento ( a quanto pare, in considerazione della sua esperienza professionale ) nel grado LA 6/3 .
3 . Secondo quanto disposto dall' art . 34 dello statuto, veniva compilato un rapporto sul suo periodo di prova . In deroga alla norma, tale rapporto non proveniva dal diretto superiore gerarchico dell' interveniente, che è anche il marito della ricorrente, ma veniva redatto dal responsabile dell' ufficio linguistico della Corte dei conti, che consultava altri dipendenti e che - per valutare il lavoro dell' interveniente - si valeva dell' aiuto di assessori esterni . Si procedeva in tal modo in quanto l' interveniente aveva proposto nei confronti del suddetto marito della ricorrente un ricorso giurisdizionale a motivo della sua partecipazione al concorso n . CC/LA/20/82 ( causa 143/84 ( 1 )) ottenendo l' annullamento della nomina di detto dipendente al grado LA 5 .
4 . Secondo la ricorrente, che è pure dipendente dell' ufficio linguistico della Corte dei conti, di grado LA 7, tale rapporto era negativo, cioè raccomandava il licenziamento dell' interveniente, il che viene cionondimeno contestato dalla Corte dei conti . Comunque, con decisione del segretario della Corte dei conti 26 novembre 1984, l' interveniente veniva nominata in ruolo nel suo posto, con effetto dal 1° dicembre 1984 .
5 . Una volta avuta conoscenza di tale decisione - la nomina veniva affissa presso la Corte dei conti dal 1° al 20 dicembre 1984 - il 26 febbraio 1985 la ricorrente presentava reclamo . Essa sosteneva che, a norma degli artt . 27 e 34 dello statuto, l' interveniente, tenuto conto del contenuto del rapporto alla fine del periodo di prova di cui era stata oggetto e delle dichiarazioni rese dal suoi superiori e dalla Corte dei conti nella causa 143/84, non avrebbe dovuto esser nominata in ruolo, bensì licenziata . Il fatto che le cose non siano andate in tal senso, recherebbe danno alle sue prospettive di promozione, giacché in tal modo diminuiscono i posti ai quali essa potrebbe essere promossa .
6 . Il reclamo non aveva successo . Con nota 21 giugno 1985, esso veniva infatti dichiarato irricevibile con la motivazione che la decisione impugnata non era atta ad influire direttamente sulla situazione giuridica della ricorrente, dato che le decisioni di nomina possono produrre effetto nei confronti dei terzi solo se questi hanno partecipato in qualità di candidati al procedimento di assunzione - il che non è avvenuto per la ricorrente -. Aveva pure rilievo il fatto che le norme dello statuto fatte valere dalla ricorrente sono destinate alla tutela non già d' interessi individuali ma, in primo luogo, di quelli generali .
7 . Di conseguenza, la ricorrente ha proposto ricorso il 3 luglio 1985 ( data dell' iscrizione nel registro della Corte ), che chiede alla Corte :
a ) di annullare la decisione del segretario della Corte dei conti 26 novembre 1984, con la quale l' interveniente è stata nominata in ruolo;
b ) in quanto necessaro, di annullare la decisione di reiezione del suo reclamo .
8 . Con ordinanza 31 gennaio 1986, la Vlachou è stata ammessa a intervenire in causa . Vorrei ancora precisare - prima di passare all' esame della lite - che la ricorrente è stata assunta dalla Corte dei conti, in qualità di dipendente in prova, il 1° gennaio 1983, che, come risulta dall' elenco ufficiale degli idonei dell' 11 settembre 1985, era promovibile nel 1985 e che, con decisione 21 novembre 1985, è stata effettivamente promossa al grado LA 6/2, ossia allo stesso grado dell' interveniente, con effetto dal 1° dicembre 1985 .
9 . B . Quanto alla ricevibilità del ricorso, l' atto introduttivo - come il reclamo - si limita a dire che il numero dei posti diponibili per la promozione in LA 6 è stato ridotto con la nomina dell' interveniente e che quindi le prospettive di promozione della ricorrente sono state ridotte o procrastinate .
10 . 1 . Il fatto che la Corte dei conti ritenga ciò insufficiente è emerso chiaramente fin dal procedimento amministrativo . Richiamandosi alla giurisprudenza sulla nozione di "atto che reca pregiudizio" e sulla necessità di un interesse ad agire, essa ha anzitutto eccepito essere essenziali il fatto che la ricorrente non ha partecipato alla procedura per la copertura del posto che ha portato alla nomina dell' interveniente . Mancherebbe quindi alla ricorrente - che non aveva alcuna possibilità di ottenere il posto in questione - l' interesse personale a criticare detta procedura, in esito alla quale veniva disposta la nomina dell' interveniente .
11 . La Corte dei conti ha inoltre dedotto, quanto all' asserita riduzione delle prospettive di promozione della ricorrente, che - indipendentemente dal fatto che non esiste alcun diritto alla promozione - fino alla conclusione della procedura per la copertura del posto che qui ci interessa, la ricorrente non era ancora promovibile e che del resto, alla data della proposizione del ricorso, erano ancora vacanti presso la Corte dei conti due posti LA 6, che potevano esser coperti mediante promozione . La nomina dell' interveniente non avrebbe quindi costituito un ostacolo per la promozione della ricorrente e di fatto la promozione sarebbe avvenuta nel novembre del 1985, di guisa che, almeno a partire da tale data, sarebbe venuto meno qualsiasi interesse a far valere questo assunto .
12 . Infine la Corte dei conti assume che, dal punto di vista della ricorrente, potrebbe tutt' al più costituire un atto lesivo la nomina dell' interveniente come dipendente in prova, avvenuta nel febbraio del 1984 . Orbene, la ricorrente non ha proposto tempestivamente reclamo contro detta decisione e quindi il ricorso giurisdizionale va del pari considerato tardivo .
13 . La ricorrente ha anzitutto ribattuto nella replica di essere stata promovibile dal gennaio del 1985, ma che in quel momento restavano solo tre posti in LA 6 per sei aspiranti alla promozione ( mentre ve ne sarebbero stati quattro se non fosse stata nominata l' interveniente ).
14 . Essa ha ritenuto inoltre di poter motivare l' interesse ad agire col comportamento criticabile dell' interveniente ( si tratta in particolare del fatto che, con le dichiarazioni rese nella causa 143/84, l' interveniente avrebbe trasgredito gli obblighi impostile dall' art . 12 dello statuto ) che avrebbe ostacolato la collaborazione nella piccola unità amministrativa costituita dalla sezione di traduzione greca .
15 . A parte ciò, si dovrebbe, inoltre, tener conto del fatto che la Corte dei conti dovrà prossimamente bandire dei concorsi interni o interistituzionali per coprire due posti LA 5/LA 4 e che in tali occasioni, qualora la nomina dell' interveniente non venga annullata, la ricorrente si troverà in concorrenza con la stessa .
16 . Per quanto riguarda infine l' asserita intempestività del reclamo, essa aggiunge che va assolutamente esclusa, giacché non avrebbe avuto alcun interesse all' annullamento della prima decisione di nomina dell' interveniente ( del febbraio 1984 ) non potendo essere candidata al concorso che ha portato alla nomina dell' interveniente .
17 . 2 . Sorge anzitutto la questione se l' impugnata decisione di nomina possa considerarsi un atto che reca pregiudizio alla ricorrente ai sensi dell' art . 91 dello statuto del personale .
18 . Secondo la giurisprudenza - richiamata dalla Corte dei conti - la questione va risolta in senso negativo . Si può ad es . citare la sentenza 252/81 ( 2 ) ( Racc . 1983, pag . 878, punto 10 della motivazione ), nella quale il ricorso diretto alla nomina di un altro dipendente è stato dichiarato irricevibile nel caso in cui il ricorrente "ha deciso spontaneamente di non presentare la propria candidatura ed ha quindi rifiutato di partecipare al procedimento di nomina ". Analogamente, nella sentenza 111/83 ( 3 ) ( Racc . 1984, pag . 2340, punto 29 della motivazione ), è stato posto in rilievo che il ricorrente non ha alcun interesse legittimo all' annullamento della nomina di un altro candidato ad un posto al quale egli non possa validamente pretendere .
19 . Nel caso di decisioni di nomina, i ricorsi di concorrenti sono quindi soggetti a condizioni rigorose . Si vogliono escludere in questo modo - e ciò pare evidente - i ricorsi proposti "nell' interesse della legge o delle istituzioni" ( come nella sentenza 85/82 ( 4 ), Racc . 1983, pag . 2123, punto 14 della motivazione ), in altri termini le azioni popolari . E' quindi fondamentale - com' è detto in un' altra sentenza ( causa 17/78 ( 5 ), Racc . 1979, pag . 197, punti 10-12 della motivazione ) - ai fini della ricevibilità del ricorso di un dipendente, se la situazione dell' interessato sia immediatamente e direttamente colpita e se esista un interesse legittimo, attuale e sufficientemente concreto, alla risoluzione da parte del giudice di una determinata questione .
20 . Orbene, poiché la ricorrente non ha partecipato, nel caso di specie, alla procedura che ha portato alla nomina dell' interveniente ( si trattava di un posto LA 7/LA 6 ) e - per quanto riguarda la nomina a un posto LA 6 - non avrebbe potuto farlo ( giacché era già dipendente LA 7 all' epoca di cui trattasi - sino alla fine del concorso - non possedeva i requisiti per la promozione in LA 6 ), il ricorso, secondo la succitata giurisprudenza, va indubbiamente dichiarato irricevibile .
21 . 3 . Qualora, prescindendo da quanto premesso, ci si ponga la questione se in altre situazioni diverse da quelle descritte nella giurisprudenza, atti di nomina di dipendenti possano qualificarsi atti "che incidono direttamente su una determinata situazione giuridica" ( cf . sentenza 26/63 ( 6 ), Racc . 1964, pag . 695 ), gli specifici argomenti che la ricorrente svolge a sostegno della sua tesi rendono opportune le seguenti ulteriori osservazioni :
22 . a)*Per quanto riguarda la questione se le prospettive di promozione della ricorrente siano state ridotte dalla nomina dell' interveniente ad un posto LA 6, si può cominciare con l' obiettare che nel diritto al pubblico impiego comunitario, non esiste alcun diritto soggettivo alla promozione e che non sussiste quindi alcuna situazione giuridica che possa essere stata pregiudicata dalla decisione di nomina .
23 . E' opportuno aggiungere, dato che è pacifico che all' atto dell' adozione della impugnata decisione di nomina la ricorrente non era ancora promovibile, che comunque non sussiste alcun effetto diretto per una situazione giuridica, quindi manca l' interesse attuale .
24 . Si potrebbe pure obiettare, nel caso di specie, qualora si vada fino a prendere in considerazione le prospettive di promozione - che la loro riduzione era in realtà già avvenuta per la ricorrente con l' inizio della prova di un diritto a coprire un posto LA 6 . La ricorrente quindi - così dovrebbe continuare tale ragionamento - avrebbe dovuto opporsi a ciò, a meno che non si consideri la cosa del tutto impossibile, trattandosi di un atto che dipende dal potere di organizzazione, nell' esercizio del quale i singoli non possono interferire .
25 . Infine appare dubbio che il venir meno di un posto LA 6, di fronte all' esistenza di due altri posti LA 6 ancora scoperti nel 1985, si possa considerare una rilevante riduzione delle prospettive di promozione della ricorrente e si deve comunque tener presente che questa censura ( riduzione delle prospettive di promozione ) è venuta meno nel novembre 1985 con la promozione della ricorrente .
26 . b)*Nello stesso modo si deve valutare l' argomento secondo il quale, qualora la decisione di nomina dell' interveniente venga tenuta ferma, la ricorrente dovrà subire la concorrenza di questa in futuri concorsi per posti LA 5, il che lede i suoi interessi .
27 . Dato che la ricorrente è del parere che dal rapporto alla fine del periodo di prova dell' interveniente emerge che essa è inidonea ad occupare un posto in LA 6, non si capisce bene perché essa debba temerne la concorrenza e ritiene che le sue prospettive in un siffatto concorso si trovino minacciate o pregiudicate . Quel che più conta è che non si tratta qui di un interesse attuale - come richiede la giurisprudenza - ma tutt' al più di un interesse futuro, forse ipotetico, giacché il suo concretarsi - ammesso che siffatti concorsi siano necessari - dipende da almeno due concertazioni, cioè dalla partecipazione della ricorrente e dalla partecipazione dell' interveniente ai concorsi stessi .
28 . In considerazione di quanto precede - qualora non si vogliano abusivamente privare del loro effetto restrittivo i presupposti per l' esercizio dell' azione - la ricevibilità del presente ricorso va esclusa .
29 . c)*Per quanto riguarda, infine, l' assunto secondo il quale la nomina di una collega non sufficientemente capace ed il cui comportamento in un' altra causa ha dato luogo a critiche da parte della Corte dei conti, crea per la ricorrente, che lavora nella stessa piccola unità amministrativa, delle condizioni di lavoro difficili da sopportare, ritengo che nemmeno tali motivi possano dare fondamento alla ricevibilità del ricorso . Infatti, a ben vedere, il dipendente ha solo diritto all' esercizio di mansioni adeguate che gli sono state affidate, ma non si può pretendere di esser circondato esclusivamente da colleghi che corrispondano all' idea ch' egli ha dei requisiti professionali e di carattere che essi devono possedere .
30 . Qualora fosse sufficiente una siffatta lesione di interessi per render ricevibile il ricorso proposto avverso una decisione di nomina, diverrebbe possibile una grave intromissione nelle questioni di organizzazione degli uffici che devono essere sottratte al sindacato dei singoli e riservate all' amministrazione .
31 . Si può inoltre ricordare in tale contesto la giurisprudenza secondo la quale il ricorrente può far valere solo censure personali ( causa 85/82, punto 14 della motivazione ). Orbene, questo non vale per la trasgressione, sostenuta dalla ricorrente, degli artt . 27 e 34 dello statuto ( che risulterebbe dalle asserite manchevolezze professionali e morali dell' interveniente ). Tali disposizioni mirano, al contrario, principalmente alla salvaguardia dell' interesse del servizio; la loro inosservanza non può certo essere invocata a sostegno della ricevibilità del ricorso di un singolo dipendente .
32 . d)*Si può quindi unicamente concludere che - in mancanza di un atto che rechi pregiudizio alla ricorrente e di un interesse ad agire degno di tutela - il ricorso va considerato irricevibile . L' altro aspetto illustrato dalla Corte dei conti - secondo il quale la ricorrente avrebbe in realtà dovuto, dal suo punto di vista, impugnare il primo atto di nomina dell' interveniente come dipendente in prova, e il richiamo e il ricorso sono tardivi - non richiede perciò di essere ulteriormente approfondito .
33 . 4 . Va cionondimeno fatta un' ultima osservazione per quanto riguarda la decisione sulle spese . Su questo punto, la Corte dei conti è del parere che si debba prescindere dall' art . 70 del regolamento di procedura e condannare la ricorrente a tutte le spese . Ciò per il motivo che il ricorso è manifestamente irricevibile e che l' attenzione della ricorrente - che si era fatta rappresentare da un avvocato già in occasione del reclamo - è stata più volte attirata su questo punto già nella fase precontenziosa .
34 . Ritengo che questo assunto vada accolto . Secondo la citata giurisprudenza, sulla quale la Corte dei conti aveva già prima richiamato l' attenzione della ricorrente, si può senz' altro parlare di irricevibilità manifesta dell' azione e di ricorso abusivo alla Corte ( come già, ad esempio, nella causa 252/81, nella quale si è applicato l' art . 69, § 3, 2° comma, del regolamento di procedura ).
35 . Per quanto riguarda infine le spese della parte che è intervenuta a sostegno delle conclusioni della Corte dei conti, è senz' altro chiaro - dato che l' art . 70 riguarda solo le spese sostenute dalle istituzioni - che il soccombente va pure condannato a sopportarle, in ossequio ai principi generali .
C - Consentitemi di riassumere :
36 . E' mia convinzione che il ricorso proposto dalla ricorrente vada dichiarato irricevibile . La ricorrente va inoltre condannata a tutte le spese del giudizio ( comprese quelle sostenute dall' interveniente ).
Carl Otto Lenz
(*) Traduzione dal tedesco .
( 1 ) Sentenza 6 febbraio 1986 pr la causa 143/84 - Andronichi Vlachou / Corte dei conti delle Comunità europee - Racc . 1986, pag . 459 .
( 2 ) Sentenza 17 marzo 1983 nella causa 252/81 - Margherita Macevicius, in Hebrant / Parlamento europeo - Racc . 1983, pag . 867 .
( 3 ) Sentenza 30 maggio 1984 nella causa 111/83 - Santo Picciolo / Parlamento europeo - Racc . 1984, pag . 2323 .
( 4 ) Sentenza 30 giugno 1983, causa 85/82 - Bernhard Schloh / Consiglio delle Comunità europee - Racc . 1983, pag . 2105 .
( 5 ) Sentenza 1° febbraio 1979, causa 17/78 - Fausta Deshormes, nata La Valle / Commissione delle Comunità europee - Racc . 1979, pag . 189 .
( 6 ) Sentenza 1 luglio 1964, causa 26/63 - Piergiovanni Pistoj / Commissione delle Comunità europee - Racc . 1964, pag . 669 .
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