Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
Nelle cause 293/84 ( Sorani e altri / Commissione ) e 294/84 ( Adams e altri / Commissione ) la Corte, con le sentenze pronunciate l' 11 marzo 1986 ( Racc . pag . 967 e 977 ), ha annullato una decisione della commissione giudicatrice del concorso COM2/82 ( per la costituzione di una riserva di assistenti da inquadrare nei gradi 5 e 4 della categoria B ). Detta decisione era contenuta in una lettera-tipo del 7 settembre 1984, inviata a ciascuno dei ricorrenti in quelle cause, e negava loro l' ammissione alle prove del concorso .
Nella presente causa, il candidato è analogamente una dipendente di grado C della Commissione che la commissione giudicatrice non ha ammesso alle prove . La candidata contesta la decisione contenuta nella lettera-tipo 7 settembre 1984 che anch' essa aveva ricevuto e il rigetto da parte della Commissione del suo reclamo ( in data 5 dicembre 1984 ) a norma dell' art . 90, n . 2, dello statuto del personale . I dettagli relativi al concorso ed alla procedura seguita dalla commissione giudicatrice sono esposti nelle sentenze e nelle conclusioni da me precedentemente presentate nelle cause cui faccio riferimento .
La Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile in quanto la lettera 7 settembre 1984 è meramente confermativa di una precedente decisione contenuta in un' altra lettera-tipo del 15 giugno 1984 e sostiene che la ricorrente era fuori termine per contestarla . Questo argomento è stato respinto nelle cause Sorani e Adams poichè c' era stato un riesame in seguito alla richiesta del candidato e vi era stata una nuova decisione piuttosto che una conferma . L' agente della Commissione ha ammesso all' udienza che non c' era differenza, a questo riguardo, tra le cause Sorani e Adams e il presente ricorso . L' argomento dev' essere respinto in questa causa per lo stesso motivo . Non c' è alcuna contestazione della ricevibilità del ricorso in quanto verte sul rigetto del reclamo . Il ricorso è quindi ricevibile per intero .
La ragione per la quale la Corte annullò la decisione della commissione giudicatrice nelle cause Sorani e Adams era che i candidati non avevano avuto la possibilità di esporre le proprie osservazioni sulle opinioni espresse su di loro dai superiori gerarchici . La commissione giudicatrice aveva infatti chiesto l' opinione di un superiore gerarchico, nella maggior parte dei casi l' assistente del direttore generale della direzione generale da cui il candidato dipendeva ( un "assistente "), e non aveva reso noto ad ogni ricorrente il parere dell' assistente .
Nel suo ricorso, la Beiten non ha dedotto questo mezzo, benché si trovasse esattamente nella stessa situazione . Dopo quelle sentenze, essa ha chiesto alla Corte di poter integrare i propri mezzi aggiungendo quel mezzo a quelli esposti nel ricorso . Comunque, all' udienza, tramite il suo avvocato, essa ha rinunciato a dedurlo in quanto, dopo queste sentenze, la commissione giudicatrice le ha poi dato la possibilità di presentare osservazioni sulle opinioni espresse dall' assistente .
Nelle sue osservazioni scritte, la ricorrente ha proposto tre argomenti che vertono sostanzialmente, anche se non esclusivamente sulla decisione della commissione giudicatrice di dividere i candidati ammessi al concorso in due categorie; a ) quelli che avevano già espletato "tutte le mansioni" al livello della categoria B o che avevano già tutti i requisiti per farlo; b ) quelli che erano in possesso solo di alcuni di questi requisiti o ne erano in possesso ad un livello non adeguato e di ammettere alle prove solo quelli della categoria a ).
Il primo mezzo verte sul fatto che la decisione della commissione giudicatrice era in contrasto con l' obbligo di dare un' adeguata motivazione, obbligo derivante dall' art . 25, 2° comma, dello statuto e dall' art . 5 dell' allegato III . Queste disposizioni stabiliscono quanto segue :
"Ogni decisione individuale presa in applicazione del presente statuto dev' essere immediatamente comunicata per iscritto al funzionario interessato; quelle prese a suo carico devono essere motivate" ( art . 25, 2° comma ).
"Dopo aver preso conoscenza dei fascicoli, la commissione giudicatrice stabilisce l' elenco dei candidati che soddisfano alle condizioni fissate dal bando di concorso (...).
Nei concorsi per titoli la commissione giudicatrice, dopo aver stabilito i criteri in base ai quali valuta i titoli dei candidati, procede all' esame dei titoli dei candidati che figurano nell' elenco di cui al 1° comma .
Nei concorsi per titoli ed esami, la commissione giudicatrice stabilisce quali fra i candidati che figurano in detto elenco sono ammessi alle prove d' esame (...)" ( art . 5 dell' allegato III ).
La ricorrente lamenta che la decisione impugnata non contiene alcun elemento di motivazione individuale e che la lettera con cui le è stata comunicata è una lettera-tipo che indica i criteri usati dalla commissione giudicatrice, senza specificare in alcun modo perché la ricorrente non è stata ammessa alle prove e, in particolare, perché non si è ritenuto che essa già svolgesse mansioni di livello B o avesse tutti i requisiti per farlo .
Essa rinvia, in particolare, alla sentenza della Corte nella causa 225/82, Verzyck / Commissione ( Racc . 1983, pag . 1991 ), nella quale il ricorrente aveva contestato con successo la decisione di non ammetterlo alle prove di un concorso, in quanto quella decisione non era adeguatamente motivata . Cito per esteso i punti rilevanti, poiché rappresentano una guida rispetto agli obblighi di motivazione imposti alle commissioni giudicatrici di concorsi ai quali partecipi un gran numero di candidati, come nel concorso di cui è causa .
"Questa esigenza di motivazione deve tuttavia essere valutata in funzione dei vari livelli e tipi di concorso e, più particolarmente, del numero dei candidati che partecipano al concorso . Nei concorsi per i quali si ha un grande afflusso di candidature la motivazione dell' eliminazione non deve essere così prolissa da appesantire intollerabilmente le operazioni delle commissioni giudicatrici e il lavoro degli uffici del personale . Per tener conto delle difficoltà pratiche di fronte alle quali si trovano le commissioni giudicatrici di concorsi ai quali partecipi un gran numero di candidati, si può ammettere che esse inviino inizialmente agli interessati solo informazioni sui criteri e sul risultato della selezione, e soltanto successivamente forniscano chiarimenti individuali ai candidati che lo chiedano espressamente, a condizione, tuttavia, che tali spiegazioni individuali siano fornite prima della scadenza del termine di cui agli artt . 90 e 91 dello statuto, al fine di permettere agli interessati di esercitare, se lo ritengano utile, i loro diritti .
Dal citato testo della decisione impugnata risulta che questa non conteneva alcun elemento, sia pure sommario, di motivazione individuale" ( punti da 15 a 17 della motivazione della sentenza ).
La pronunzia nella causa Verzyck segue precedenti sentenze della Corte, in particolare quella nelle cause riunite 4, 19 e 28/78, Salerno e altri / Commissione ( Racc . 1978, pag . 2403, nella quale la Corte ha dichiarato, in merito ad un concorso al quale avevano partecipato più di 4 000 candidati, che una lettera-tipo trasmessa ai candidati non ammessi, in cui vengono semplicemente richiamate le condizioni poste dal bando del concorso considerate insoddisfatte, mentre ogni condizione comprendeva vari elementi, non "può rispondere all' esigenza di motivazione, dato fra l' altro che un siffatto richiamo non è atto a fornire all' interessato sufficienti indicazioni quanto alla fondatezza del rifiuto o, per contro, alla possibilità ch' esso sia inficiato da un vizio che consenta di contestarne la legittimità" ( pag 2416 ).
La Corte è giunta ad un risultato analogo nella causa 108/84, de Santis / Corte dei conti ( Racc . 1985, pag . 947 ), dove il ricorrente aveva presentato un ricorso all' APN affermando che la commissione giudicatrice aveva respinto la sua candidatura ad un concorso a causa di un' erronea valutazione dei suoi titoli .
Sulla base di dette sentenze, la commissione giudicatrice deve dare una spiegazione individuale almeno a quei candidati che la richiedono espressamente, e deve indicare, almeno in forma sommaria, i motivi sui quali si è fondata la decisione relativa ad un determinato candidato .
Ciò non si è verificato per quanto riguarda la decisione qui impugnata, da cui non risulta se la ricorrente sia stata respinta perché non svolgeva mansioni di livello B o perché non era in possesso di tutti i requisiti per farlo, né, in quest' ultima ipotesi, in quale aspetto il suo lavoro o le sue capacità non soddisfacevano ai requisiti . La Commissione sostiene che la decisione non è limitata ai criteri generali, ma ha specificato i "parametri" tratti dall' atto di candidatura presentato da ciascun candidato . Tuttavia, a mio parere, la lettera si limita manifestamente a descrivere come la commissione giudicatrice ha affrontato il suo compito e non contiene alcun riferimento alla situazione specifica della ricorrente .
Nella replica, la Commissione sostiene che, dato il numero di candidati, la commissione giudicatrice poteva limitarsi a indicare i criteri; essa non era tenuta a spiegare a ciascuno dei candidati in modo particolareggiato perché e in quale misura lo svolgimento di specifiche mansioni dimostrasse la capacità di espletare mansioni di livello B . Questo argomento è in contrasto con la pronunzia nella causa Verzyck e la decisione deve essere annullata in quanto non motivata o motivata in modo non adeguato .
Ne consegue che non è necessario esaminare gli altri mezzi . Li considererò brevemente, qualora la Corte assuma una diversa posizione sul primo mezzo .
Il secondo mezzo verte sulla considerazione che la decisione impugnata è errata in quanto assume implicitamente che la ricorrente non svolga attualmente mansioni di livello B o, almeno, non sia in possesso di tutti i requisiti per svolgerle . Si sostiene che ciò rappresenta una violazione dell' art . 5, n . 3, dello statuto, a norma del quale "i funzionari appartenenti alla stessa categoria o quadro sono soggetti rispettivamente a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera", e ai principi generali del diritto .
A norma dell' art . 5, n . 2, 3° e 4° comma, dello statuto, il personale di categoria B svolge "funzioni di esecuzione e di inquadramento che richiedono cognizioni di livello medio secondario o un' esperienza professionale di livello equivalente ".
La ricorrente sostiene che è ovvio che essa svolge mansioni di livello B nella cancelleria della DG IV, dove essa lavora dal novembre 1979, poiché il suo predecessore era un dipendente di grado B 2 ( secondo l' atto introduttivo ) o B 3 ( secondo la replica ). In realtà c' è una presunzione a suo favore in quanto l' art . 7, n . 1, dello statuto obbliga l' autorità che ha il potere di nomina ad assegnare "ciascun funzionario (...) ad un impiego corrispondente al suo grado"; in mancanza di prova contraria ( che la Commissione non ha fornito ), si deve ritenere che il suo predecessore abbia svolto mansioni di livello B . Altrimenti, essa ha i requisiti per espletare mansioni di livello B in considerazione del lavoro che ha svolto e inoltre in quanto ha conseguito un certificato da cui risulta che ha seguito un corso di archivistica tenuto da un certo sig . Hoffmann .
La Commissione sostiene che la giurisprudenza della Corte attribuisce alla commissione giudicatrice un ampio margine di discrezionalità e che la Corte può intervenire solo in caso di errore manifesto . Un esame del rapporto informativo della ricorrente dimostra, come afferma la Commissione, che i compiti che svolgeva erano di livello C : lavori di dattilografia, segreteria, tenuta di archivi . La partecipazione al corso del sig . Hoffmann non dimostra che essa possieda tutti i requisiti per espletare mansioni di livello B .
Benché una decisione ingiusta o del tutto irragionevole rispetto agli elementi di cui la commissione giudicatrice disponeva - contenenti un "errore manifesto" - possa essere annullata, non sono convinto che questa situazione possa considerarsi provata nel caso di specie e che possa dirsi che la commissione giudicatrice abbia oltrepassato il margine di discrezionalità di cui indubbiamente dispone nel valutare gli elementi di giudizio . La Corte non dispone di alcuna informazione relativa, ad esempio, alla complessità dei compiti che la ricorrente svolgeva o alla misura nella quale il suo lavoro era controllato . Benché a prima vista sembri strano che, se, come la ricorrente sostiene, il suo predecessore era di livello B2 o B3, essa non sia stata ammessa, la Corte non può accontentarsi della semplice affermazione che essa espletava sostanzialmente lo stesso lavoro o un lavoro dello stesso tipo . Manca una prova sufficiente e non ritengo perciò opportuno accogliere il secondo mezzo .
Il terzo mezzo, dedotto in subordine, è fondato sull' illegittimità della procedura seguita dalla commissione giudicatrice consistente nel dividere i candidati in due gruppi ( cioè quelli che avevano già espletato mansioni di grado B o che avevano tutti i requisiti per espletarle, e quelli che non avevano tali requisiti . Si afferma che ciò è in contrasto con l' art . 5, n . 3, dello statuto e l' art . 5, 3° e 4° comma, dell' allegato III, e disattende inoltre lo scopo della procedura di concorso, costituendo un abuso di potere e trasgressione di numerosi principi generali del diritto . Il criterio usato per dividere i due gruppi ha discriminato coloro che hanno avuto la fortuna di svolgere mansioni di livello B rispetto a coloro che non hanno avuto quella fortuna . Esso è in contrasto con lo scopo di un concorso, anche interno, che è di garantire a tutti coloro che soddisfano ai criteri per l' ammissione al concorso la possibilità di dimostrare le proprie capacità indipendentemente da circostanze fortuite, come il fatto di aver avuto la possibilità di espletare mansioni di livello B .
Ammettere alle prove solo quanti abbiano già effettivamente svolto mansioni di livello B è stato, a mio parere, troppo restrittivo in questo concorso e dare a costoro addirittura un diritto di accesso immediato comporta degli inconvenienti, come ho osservato nella causa Adams . Ampliare il gruppo ammettendo alle prove coloro che hanno dimostrato di possedere tutti i requisiti per espletare mansioni di livello B è ovviamente meno restrittivo, ma comporta l' inconveniente di escludere quanti non hanno avuto la possibilità di dimostrare di possedere i requisiti di livello B e comporta inevitabilmente una valutazione soggettiva del fascicolo del candidato . Sembra più soddisfacente porre condizioni più severe per l' ammissione al concorso e lasciare che siano le prove a mettere in luce le capacità dei candidati .
Tuttavia, con 800 candidati ammessi al concorso, la commissione giudicatrice doveva pur adottare qualche criterio per redigere l' elenco finale . Dal momento che i candidati sapevano chiaramente che non erano stati ammessi perché non avevano svolto mansioni di livello B o non avevano i requisiti per farlo, in modo che essi potevano contestare la decisione se era completamente irragionevole o basata su indicazioni errate, non sono convinto che il metodo adottato per valutare i requisiti costituisca un abuso di potere .
Suggerisco pertanto di respingere il terzo mezzo .
Poiché la Commissione non poteva annullare la decisione della commissione giudicatrice, non penso che si debba annullare il rigetto del reclamo . Non viene per questo intaccata l' efficacia del rimedio al quale a mio parere la ricorrente ha diritto .
Alla luce del fatto che l' avvocato della ricorrente ha ammesso che i mezzi relativi alla decisione 7 settembre 1984 vertevano anche sui colloqui successivi nel settembre 1986 e dicembre 1986 che avevano portato alla lettera 12 febbraio 1987 ( che la Corte non ha visto ) con la quale la commissione giudicatrice sembra aver confermato la precedente decisione, non mi sembra necessario esaminare se il ricorso si estenda alla decisione successiva . Ad ogni modo, se c' è stata una decisione successiva, impugnata per motivi distinti, è prudente ( e a mio parere necessario ) iniziare un nuovo procedimento in tempo utile .
Stando così le cose, suggerisco che la decisione contenuta nella lettera 7 settembre 1984, con cui la ricorrente non è stata ammessa alle prove, venga annullata e che le spese siano poste a carico della Commissione .
(*) Traduzione dall' inglese .
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