CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
del 24 settembre 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Eccezionalmente, la controversia sottoposta al vostro giudizio non rientra nell'ambito generale del vostro compito di interpretazione del diritto comunitario. Essa ha attinenza col trattato CEE solo limitatamente all'art. 181 dello stesso, a tenor del quale la Corte di giustizia è competente « a giudicare in virtù di una clausola compromissoria ». Orbene, una clausola del genere figura nel contratto di diritto privato stipulato fra la società Fadex, ricorrente, e la Commissione.
2.
Gli antefatti sono pacifici. Il 4 dicembre 1979 la Fadex inviava all'ufficio competente della Commissione un'offerta di prezzo per la fornitura e la posa di un rivestimento di pavimento Dex-o-tex in uno studio televisivo sito a Bruxelles. Il prezzo proposto ammontava a 150480 BFR, più 13230 BFR per lavori di rifinitura estranei alla presente causa.
Il 14 dicembre 1979 il sig. Gibbels, capo della divisione « Immobili, servizi tecnici, telecomunicazioni » della Commissione, inviava alla Fadex un buono di ordinazione che si riferiva espressamente all'offerta suddetta e che conteneva la seguente clausola: « la presente ordinazione è soggetta al nostro capitolato generale per i contratti di fornitura normale rif. 10.070/IX/69 ». Una copia di detto buono, munita del timbro e della firma del fornitore, veniva rispedita dalla Fadex alla Commissione a conferma dell'ordinazione.
Il 31 gennaio 1980 la Fadex emetteva una fattura con l'importo convenuto per i lavori effettuati. Nonostante una diffida dell'11 giugno 1980, la Commissione si rifiutava di pagare per il motivo che il rivestimento di cui trattasi non era abbastanza uniforme da garantire la stabilità delle telecamere mobili usate nello studio. Con lettera 29 luglio 1980, la Fadex protestava contro detto rifiuto facendo presente, in particolare, quanto segue:
« (...) nel Vostro buono di ordinazione (...) è specificato esattamente il prodotto da noi collocato.
Voi non ci avete mai comunicato le vostre esigenze né per quanto attiene all'uniformità né per quanto riguarda la resistenza della superficie del rivestimento ».
3.
La mancanza di detta uniformità, unica censura formulata dalla Commissione nei confronti della ricorrente, non è seriamente contestata dalla Fadex, che tuttavia sostiene di non esserne responsabile. Per pronunciarvi sulla domanda intesa ad ottenere il pagamento della somma di 150480 BFR, maggiorata degli interessi, dovrete quindi stabilire se in base al contratto la Fadex fosse tenuta a spianare il pavimento prima di collocare il rivestimento o, almeno, a mettere in guardia la convenuta contro gli inconvenienti che sarebbero derivati dalla mancata preparazione del pavimento da parte della stessa.
Qualora dichiarate fondata la predetta domanda, dovrete poi stabilire se la Fadex possa valersi della clausola penale che figura nelle sue condizioni di vendita per chiedere la somma di 30096 BFR come indennizzo forfettario.
Sulla domanda intesa ad ottenere il pagamento della somma di 150480 BFR
4.
Concludendo per il rigetto della domanda, la Commissione sostiene che la Fadex era pienamente al corrente della necessità dell'uniformità del pavimento per il normale uso delle telecamere mobili, che l'attenzione della ricorrente su questo punto era stata richiamata in modo particolare nel corso dei contatti preliminari e che la ricorrente, peraltro, aveva affermato di aver effettuato dei lavori per conto della Radio televisione belga a Bruxelles. Nella controreplica la Commissione fa più particolarmente riferimento ad una lettera 3 marzo 1980, nella quale la Fadex non avrebbe affatto negato di essere stata al corrente delle esigenze specifiche da soddisfare nella fattispecie ed avrebbe ammesso di essersi limitata a collocare il rivestimento senza verificare lo stato del supporto di base, il che costituirebbe chiaramente una grave mancanza professionale.
La'Fadex deduce per contro che il contratto le imponeva soltanto di provvedere alla fornitura e alla posa del rivestimento. Spetterebbe alla Commissione provare che i vizi da essa lamentati dipendono dalla manchevole esecuzione del contratto. In realtà, nella sua offerta di prezzo 4 dicembre 1979, sarebbe stato specificato che la Commissione avrebbe dovuto provvedere all'asportazione del vecchio rivestimento e, quindi, alla preparazione del pavimento su cui doveva essere collocato il nuovo rivestimento. Infine non sarebbe lecito addossarle un vizio di concezione o di esecuzione imputabile alla Commissione.
5.
Con nota interna 8 novembre 1979, l'ufficio utente precisava al sig. Gibbels che « il futuro rivestimento (dovrebbe) essere collocato senza giunture e dovrà essere abbastanza robusto da sopportare il peso delle telecamere e dei relativi carrelli ». L'esigenza dell'uniformità del pavimento era quindi nota alla Commissione.
Gli unici documenti di valore contrattuale prodotti sono il buono di ordinazione 14 dicembre 1979 e l'offerta di prezzo 4 dicembre 1979 della Fadex, cui detto buono fa riferimento. In nessuno dei due documenti si fa menzione della predetta esigenza e quindi nulla consente di affermare che essa fosse o avrebbe dovuto essere nota alla Fadex. Nessuno dei due documenti contempla l'obbligo di quest'ultima di provvedere alla preparazione del pavimento; anzi, secondo l'unica indicazione ivi figurante a questo proposito, toccava proprio alla Commissione il compito dell'« asportazione del rivestimento esistente ».
In base ai documenti summenzionati, la Fadex era tenuta a fornire e a collocare il rivestimento. Prescindendo dall'uniformità del supporto, di cui non risulta che la Fadex fosse responsabile per contratto, non è provato e nemmeno seriamente sostenuto che quest'ultima non abbia eseguito correttamente la prestazione di cui trattasi. La Commissione non può quindi opporle l'eccezione « non adimpleti contractus ».
Vi è pertanto motivo di condannare la convenuta a versare alla ricorrente la richiesta somma di 150480 BFR con gli interessi al tasso prescritto dalla legge belga, che si applica a norma dell'art. 17 del capitolato generale della Commissione, a decorrere dall'I 1 giugno 1980, data della diffida.
Sulla clausola penale
6.
La domanda in quest'ambito proposta dalla Fadex si basa sull'art. 13 delle sue condizioni generali di vendita. Giustamente, pertanto, l'istituzione convenuta vi chiede di respingerla, in quanto nel buono di ordinazione 14 dicembre 1979 è disposto espressamente che il negozio giuridico di cui trattasi è disciplinato dal capitolato generale della Commissione (rif. 10.070/IX/69), che, nell'art. 2, n. 1, così recita:
« l'invio dell'offerta comporta per il concorrente quanto segue:
—
(...)
—
rinuncia alle proprie condizioni di vendita ».
Di conseguenza, concludo suggerendovi di
1)
condannare la Commissione
—
a versare alla Fadex NV, società anonima di diritto belga, la somma di 150480 BFR con gli interessi al tasso prescritto dalla legge belga a valere dall'I 1 giugno 1980,
—
a tutte le spese di giudizio;
2)
per il resto, respingere la domanda della ricorrente.
( *1 ) Traduzione dal francese.
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