CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN MISCHO
del 29 maggio 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Poiché dalla fase orale del procedimento non è emerso alcun elemento veramente nuovo per quanto riguarda i dati del problema o gli argomenti delle parti, posso presentare già oggi le mie conclusioni.
Il Bundesfinanzhof vi chiede se « Il 23 dicembre 1975, la tariffa doganale comune dovesse essere interpretata nel senso che i pantaloni ” jeans ” di taglio classico con chiusura anteriore da sinistra a destra andassero classificati nella voce 61.01 della tariffa suddetta, in quanto indumenti esterni per uomo ».
In proposito osserverò quanto segue.
Come ci è stato appena ricordato, la nota 3 a) del capitolo 61 della tariffa doganale comune dispone che gli oggetti di vestiario che non siano riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza devono essere classificati come indumenti per donna o per ragazza (sotto le voci 61.02 o 61.04, a seconda dei casi).
D'altra parte, le note esplicative della nomenclatura del Consiglio per la cooperazione doganale relative alla voce 61.02 stabiliscono nel punto 7 quanto segue:
« Alcuni indumenti esterni per donna e ragazza sono dello stesso tipo di quelli per uomo o ragazzo (calzoni, soprabiti leggeri o grembiuli, ad esempio). Tuttavia, molto spesso è possibile distinguerli, se non altro, per il loro taglio, per il posto dei bottoni e degli occhielli, la forma del collo o la presenza di guarnizioni o di effetti ornamentali ».
Orbene emerge dal fascicolo che con l'espressione « pantaloni jeans di taglio classico » (« Jeanshosen der klassischen Machart ») il Bundesfinanzhof si è riferito ai pantaloni che né per il loro taglio, né per la presenza di guarnizioni o di effetti ornamentali, né per alcun'altra caratteristica erano « riconoscibili » come pantaloni per donna.
Detti pantaloni possedevano invece una particolarità ben precisa, generalmente considerata nei nostri paesi caratteristica dei pantaloni per uomo, e cioè la chiusura anteriore da sinistra a destra.
In base a questo criterio distintivo, siffatti pantaloni erano quindi « riconoscibili » come pantaloni per uomo, e devevano essere classificati nella voce doganale 61.01.
Infatti, poiché gli indumenti possono essere classificati solo in base alle loro caratteristiche oggettive, non era lecito considerare che un pantalone avente una caratteristica sempre presente nei pantaloni da uomo (almeno in quelli che hanno un'apertura anteriore) non era « riconoscibile » in quanto tale solo perché a partire da un dato momento anche le donne indossano, in numero sempre crescente, siffatti pantaloni, o perché da un certo periodo di tempo dei pantaloni che sotto altri aspetti sono incontestabilmente « riconoscibili » come pantaloni per donna posseggano anche questa caratteristica.
Il fatto che non si possa tener conto della destinazione della merce ai fini della classificazione doganale è stato ancora riaffermato recentissimamente dalla Corte di giustizia nella sentenza 15 maggio 1986, emessa nella causa 90/85 (Handelsonderneming J. Mikx BV/Ministero per gli Affari economici, Racc. 1986, pag. 1695). Si trattava nella fattispecie di cartucce a pallini che potevano essere usate tanto per la caccia quanto per il tiro, ma che erano destinate, secondo l'importatore, al tiro.
La Corte ha dichiarato, nel punto 15 della motivazione di detta sentenza, che va « disattesa la tesi dell'attrice, secondo cui bisognerebbe distinguere in base alla loro destinazione le cartucce che sono adatte ai due usi. Infatti, la destinazione delle cartucce, che non è una qualità inerente a queste ultime, non può servire da criterio oggettivo al momento dell'importazione perché è impossibile determinare, in quel momento, l'uso effettivo che ne sarà fatto ».
Nella fattispecie non era quindi né necessario, né possibile applicare la nota 3 a) del capitolo 61 della tariffa doganale comune. L'applicazione di detta nota avrebbe peraltro avuto una conseguenza quantomeno sorprendente, e cioè la classificazione di tutti i pantaloni « jeans » di taglio classico — in origine indumento tipico del cowboy; nella categoria degli indumenti per donna, e ciò fino all'entrata in vigore del regolamento della Commissione 13 settembre 1982, n. 2496/82 ( 1 ), a termini del quale i pantaloni, compresi i pantaloni « jeans » che presentano un'apertura anteriore che si chiude da sinistra a destra, vanno classificati nella sottovoce n. 61.01 B V e) della tariffa doganale comune.
Ci si può chiedere se, adottando detto regolamento, la Commissione non abbia ecceduto nel senso opposto. Il regolamento sembra infatti escludere tutti i criteri di distinzione diversi dal sistema di chiusura da sinistra a destra. Tuttavia, si tratta di una questione che non è sottoposta oggi al giudizio della Corte.
Propongo, pertanto, che la questione sollevata dal Bundesfinanzhof sia risolta come segue: « Il 23 dicembre 1975 i “jeans di taglio classico ” con chiusura anteriore da sinistra a destra dovevano essere classificati nella voce 61.01 della tariffa doganale comune in quanto indumenti esterni per uomo ».
( *1 ) Traduzione dal francese.
( 1 ) GU 1982, L 267, pag. 11.
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