Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Il 2 febbraio 1982, pronunciandosi sui ricorsi promossi dalla Commissione delle Comunità europee nelle cause 68/81, 69/81, 70/81 e 71/81 ( Racc . 1982, pagine 153, in particolare pag . 163, 169 e 175 ), la Corte constatò che il regno del Belgio non aveva emanato nei termini prescritti i provvedimenti necessari a trasporre le seguenti direttive del Consiglio : n . 78/176 del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall' industria del biossido di titanio ( GU L 54, pag . 19 ); n . 75/442 del 15 luglio 1978, relativa ai rifiuti ( GU L 194, pag . 47 ); n . 75/439 del 16 giugno 1975, relativa all' eliminazione degli oli usati ( GU L 194, pag . 31 ); n . 76/403 del 6 aprile 1976, relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili ( GU L 108, pag . 41 ). Lo Stato convenuto era pertanto venuto meno agli obblighi impostigli dal trattato .
Con quattro ricorsi introdotti il 23 luglio 1985, e da voi riuniti in un' unica causa mediante ordinanza del 9 ottobre 1985, la stessa istituzione vi chiede ora di constatare che il Belgio non ha dato esecuzione alle dette sentenze, così violando l' obbligo di cui all' articolo 171 del trattato .
2 . Il governo di Bruxelles non contesta i fatti di cui la Commissione lo accusa; ma, come già fece nelle cause 68-71/81, li imputa agli ostacoli di ordine costituzionale che ha determinato l' entrata in vigore della legge 8 agosto 1980 . Come è noto, con questa importante riforma le regioni in cui il Belgio è diviso si videro trasferite in via esclusiva numerose materie e, tra di esse, quelle su cui incidono le quattro direttive . Adempiere gli obblighi posti da tali atti spettava dunque agli enti territoriali in questione; e i rispettivi organi legislativi non vi hanno ancora provveduto .
L' argomento così riassunto non ha valore . Come già affermaste nelle pronunce del 1982, le circostanze invocate dal governo belga rientrano tra le "disposizioni, prassi o situazioni" interne di cui la vostra costante giurisprudenza esclude in radice l' attitudine a "giustificare l' inosservanza degli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie" ( da ultimo, sentenza 12 febbraio 1987, causa 69/86, Commissione / Italia, Racc . pag . 773, punto 7 della motivazione ). Aggiungo che, per quanto riguarda la direttiva 78/176, quelle circostanze non sono comunque pertinenti . Nella materia regolata da tale fonte, infatti, lo Stato belga conserva una propria competenza legislativa : ciononostante, è esso stesso a riconoscere che le misure necessarie ad attuarla non sono state prese per intero .
Potrei chiudere qui . La causa, tuttavia, ha un delicato risvolto su cui mi sembra utile attirare la vostra attenzione . Il governo di Bruxelles ci ha ricordato in udienza che - diversamente dagli ordinamenti italiano ( articolo 6 decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n . 616 ) e spagnolo ( articolo 155 della costituzione ) - la legislazione belga non conferisce allo Stato il potere di obbligare le regioni ad attuare il dettato comunitario o di sostituirsi ad esse per provvedervi direttamente, nel caso di un loro perdurante ritardo .
Ora, il ritardo di cui si fa carico al Belgio è ormai di circa dieci anni; e ciò induce a formulare una duplice osservazione . In primo luogo va ricordato che gli obblighi imposti ai paesi membri dall' articolo 189, paragrafo 3, del trattato CEE ( raggiungere il risultato previsto dalla direttiva nei termini da essa stabiliti ) e dall' articolo 5, paragrafo 1 ( prendere i provvedimenti atti ad assicurare l' esecuzione dei doveri determinati dagli atti comunitari ), valgono indistintamente nei confronti di tutti gli organi dello stato, ivi compresi i giurisdizionali ( sentenze 10 ottobre 1984, causa 14/83, Van Colson e Kamman, Racc . 1984, pag . 1891, punto 26 della motivazione, e 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc . pag . 1651, punti da 51 a 53 della motivazione ); è dunque ovvio che quegli obblighi gravino anche sulle regioni quando, com' è nella nostra specie, esse siano titolari dei corrispondenti poteri .
In secondo luogo va messo in rilievo che ai sensi dell' articolo 5, paragrafo 2, del trattato CEE, gli Stati devono astenersi dall' introdurre nel loro ordinamento "qualsiasi misura ( e quindi - osservo io - anche una legge di rango costituzionale ) che rischi di compromettere le realizzazioni degli scopi del (...) trattato ". In termini ancora più espliciti, ciò significa che gli Stati sono tenuti a non "pregiudicare, mediante la loro legislazione (...), l' applicazione piena e uniforme del diritto comunitario e l' efficacia degli atti di esecuzione di questo" e perciò a non "emanare o (...) mantenere in vita provvedimenti (...) che possano rendere praticamente inefficaci le (( sue )) regole" ( sentenza 10 gennaio 1985, causa 229/83, Leclerc / "Au blé vert", Raccolta 1985, pag . 1, punto 14 della motivazione ).
3 . Detto questo, non mi rimane che concludere per l' accoglimento dei ricorsi introdotti dalla Commissione delle Comunità europee . Vi propongo quindi di constatare che il regno del Belgio, non avendo ottemperato alle sentenze della Corte 2 febbraio 1982 nelle cause 68/81, 69/81, 70/81 e 71/81, è venuto meno agli obblighi impostigli dall' articolo 171 del trattato CEE .
Ai sensi dell' articolo 69, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il convenuto va condannato alle spese di giudizio .
Full & Egal Universal Law Academy