CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. FEDERICO MANCINI
dell'8 ottobre 1986
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
In data 29 gennaio 1982, il signor J. V. Becker, agente temporaneo di grado A5 occupato dal 1981 presso la divisione «Ingegneria-Informatica » della Commissione, scrisse al direttore generale dell'amministrazione, signor Morel, chiedendogli di riesaminare il suo status in vista di un'eventuale nomina a funzionario nella carriera A5/A4. Premesso di essere stato informato dall'ufficio del personale che per gli agenti del suo livello la detta nomina ha normalmente luogo al grado A6, egli faceva presente di aver maturato, dopo gli studi in economia, una lunga esperienza nel settore dell'informatica (1969-1975) e di essere poi entrato al servizio della Commissione come collaboratore dei commissari Borschette e Vouel fino al 1981. Quando si congedò dall'ultimo gabinetto, gli fu promesso che sarebbe stato presto assunto in ruolo al grado A5. « Compte tenu des éléments qui précèdent — così termina la lettera — (...) et des responsabilités qui m'incombent dans mes présentes fonctions (...) j'ai l'espoir — tout en étant disposé à accepter en dernière ressource la solution proposée (...) — qu'il vous sera possibile de trouver la méthode d'une titularisation au grade A5, dans le cadre des procédures en vigueur ».
Il 4 luglio 1983, Becker si candidò al concorso COM/339/82 per un posto di amministratore della carriera A7/A6 presso la divisione in cui già lavorava. Allegata alla domanda era una nota: non avendo per il momento altra scelta — così vi si legge — « je tiens à faire acter (...) que cette candidature ne signifie en aucune façon que je renonce à mes droits acquis ». Invero, alla lettera del 29 gennaio 1982« il m'avait été répondu (...) que les seules exceptions à une titularisation aux grades de base seraient dorénavant prévues pour des fonctions de chef de service spécialisé ou des fonctions similaires. Or, je constate que l'Administration vient de publier plusieurs concours internes sur titres aux grades A5/A4 et A/3 pour la régularisation (...) d'agents dans la recherche. Mutatis mutandis, ma situation est analogue, ce qui fait que je suis traité en l'occurence de façon inéquitable ».
Il 6 febbraio 1984, vinto il concorso, Becker fu nominato funzionario in prova con l'inquadramento di grado A6, 5o scatto. Ma la vicenda non finì qui. Qualche mese più tardi, infatti, la Commissione indisse tre concorsi interni per la carriera A5/A4; Becker inviò allora all'AIPN una domanda ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, dello statuto chiedendo di venir reinquadrato al grado A5, poiché la pubblicazione dei detti bandi provava che l'ufficio del personale gli aveva fornito notizie inesatte sulle possibilità di un'assunzione in ruolo ad una carriera superiore « aux grades de base ». L'AIPN respinse la domanda e il successivo reclamo. Da qui il ricorso, che è pervenuto a questa Corte il 23 luglio 1985. Becker vi chiede:
a)
di annullare la decisione sul reclamo;
b)
di dichiarare che la Commissione deve riservargli lo stesso trattamento fatto agli altri funzionari;
e)
di condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento dei danni.
2.
La Commissione solleva in limine litis un'eccezione d'irricevibilità; il ricorso — essa osserva — è sostanzialmente diretto contro la decisione del 6 febbraio 1984 con cui Becker fu nominato amministratore in prova al grado sesto e non al quinto, com'egli aveva richiesto a più riprese. Rispetto alla data di tale atto il reclamo del 30 novembre 1984 risulta quindi tardivo e il fatto che 1AIPN abbia comunque esaminato una domanda ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, « non può (...) far risorgere un diritto d'impugnazione definitivamente perento » (sentenza 12 luglio 1984, causa 227/83, Mous-sis/Commissione, Race. 1984, pag. 3133, punto 13).
Il ricorrente replica invocando l'esistenza di un fatto nuovo: egli avrebbe cioè compreso di essere stato discriminato solo quando la Commissione bandì tre concorsi del tutto simili al suo, ma diretti a coprire posti della carriera A5/A4. Tale circostanza, certamente « diversa » da quelle in cui ebbe luogo la sua assunzione, lo indusse a chiedere la revisione del proprio inquadramento e, dinanzi al rifiuto oppostogli in data 6 novembre 1984, a reclamare il 30 dello stesso mese. Così ricostruito, l'iter precontenzioso si svolse in termini; non v'è dunque ragione di dichiarare il ricorso irricevibile.
3.
Ricordo anzitutto che, secondo la sentenza 30 maggio 1984, causa 326/82, Aschermann/Commissione, Race. 1984, pag. 2253, punto 13, l'AIPN « non è tenuta, salvo che si verifichi un fatto nuovo di rilievo, a tornare su una decisione ormai definitiva ». Nel caso di specie, non vi son dubbi che controversa è la decisione del 6 febbraio 1984 e che Becker non la impugnò in termini. Resta allora da stabilire se la circostanza su cui il ricorrente fa leva nella replica possieda i caratteri di novità e di rilevanza pretesi dalla pronuncia citata.
A me non sembra che tali caratteri siano presenti. Ammettiamo pure che, bandendo dopo l'assunzione di Becker tre concorsi interni e tali, a parità di condizioni, da attribuire ai vincitori un inquadramento più favorevole, la Commissione lo abbia discriminato: resta il fatto che di una discriminazione assolutamente identica egli si era doluto già all'epoca del suo concorso (« l'Administration — sono le sue parole — vient de publier plusieurs concours internes sur titres aux grades A5/A4 et A/3 (...) ce qui fait que je suis traité en l'occurence de façon inéquitable »). È da escludere dunque che i bandi del 1984 potessero costituire ai suoi occhi un « fatto nuovo » suscettibile d'incidere sulla sua situazione giuridica e così di giustificare la revisione del suo inquadramento.
Alla luce di questi elementi e tenuto conto che i termini d'impugnazione stabiliti dallo statuto sono di ordine pubblico avendo lo scopo di « garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche » (sentenza Moussis, precitata, punto 12), vi suggerisco di dichiarare il ricorso irricevibile.
4.
Se non accoglieste la mia proposta, dovreste comunque constatare l'infondatezza delle domande rivoltevi dal ricorrente. La prima è diretta all'annullamento della decisione sul reclamo per difetto di motivazione: 1AIPN, cioè, non avrebbe spiegato le ragioni in base a cui respinse la richiesta di Becker. A. me pare, invece, che la risposta dell'AIPN sia esauriente: « l'istituzione — vi si afferma — è sola responsabile dell'organizzazione dei servizi che deve poter determinare e modificare in funzione dei propri obiettivi »; onde « la circostanza che un funzionario svolga mansioni attinenti a un impiego di grado superiore non è (...) di per sé sufficiente a giustificare » la revisione della sua posizione amministrativa. È appena il caso di sottolineare che tali espressioni riproducono fedelmente il vostro costante insegnamento (sentenze 12 luglio 1973, causa 28/72, Tontodonati/Commissione, Racc. 1973, pag. 779, punto 8; 14 luglio 1977, causa 61/76, Geist/Commissione, Racc. 1977, pag. 1419, punto 38).
Con la seconda domanda, il ricorrente vi chiede di dichiarare che la Commissione è tenuta al rispetto dei princìpi di parità di trattamento e del legittimo affidamento. Sul primo punto egli invoca la forte somiglianza che esisterebbe fra le mansioni descritte nel bando del suo concorso (grado A6) e quelle attinenti ai posti banditi successivamente per la carriera A5/A4. Becker sostiene altresì di aver svolto fin dall'entrata in servizio compiti corrispondenti a impieghi del grado superiore. Com'è ovvio, tuttavia, questi rilievi si spuntano dinanzi alla giurisprudenza appena citata. A ciò si aggiunga che i candidati dei concorsi ritenuti da Becker discriminatori dovevano, tra le altre condizioni, provare di possedere « un'esperienza approfondita appropriata alla funzione » (il corsivo è mio). Ora, tale clausola non figura fra i requisiti pretesi dal concorso che vide il ricorrente vincitore. L'asserita somiglianza è dunque inesistente.
Per quanto riguarda il principio dell'affidamento, il ricorrente rileva che la Commissione non mantenne la promessa di assumerlo in ruolo al grado A5. Osservo peraltro che oggetto del ricorso è il rifiuto dell'istituzione di reinquadrare Becker nella detta carriera. Essendo diretto contro la decisione (divenuta nel frattempo definitiva) con cui egli fu nominato funzionario al grado sesto, l'argomento non è quindi pertinente.
5.
Alla luce delle considerazioni che precedono vi suggerisco di dichiarare irricevibile o, comunque, di respingere il ricorso proposto dal signor J. V. Becker contro la Commissione delle Comunità europee e, giusta l'articolo 70 del regolamento di procedura, di compensare le spese fra le parti.
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