CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
del 27 maggio 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
A —
La causa per la quale presento queste mie conclusioni, e che trae origine da una domanda dell'Arbeitsgericht di Oldenburg, verte sull'intepretazione della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, n. 117 «per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile ».
Gli antefatti sono i seguenti.
L'attrice nella causa principale è aiutante qualificata nella tipografia della convenuta nella stessa causa. Essa deve — secondo l'ordinanza di rinvio — alimentare una semplice macchina piegatrice, che essa stessa appronta, e diverse piccole macchine. Fa inoltre parte delle sue mansioni impaccare prospetti e moduli pronti per la spedizione. Secondo quanto assunto dall'attrice, la piegatrice assolve dal 30 al 50% del tempo di lavoro. Oltre a ciò essa sostiene di approntare da sola anche le piccole macchine e che una parte dei pacchi che essa deve preparare ha un peso di gran lunga superiore a kg 20. La convenuta ribatteva nella causa principale che la piegatrice assorbiva solo il 10% del suo tempo e le macchine piccole il 20%. Secondo il suo assunto, le seconde non sono approntate dall'attrice, le cui mansioni sono costituite per il 70% da cosiddetti lavori al banco, e che il peso dei pacchi che essa deve preparare non supera il chilogrammo.
Al rapporto di lavoro si applica il contratto collettivo stipulato il 6 luglio 1984 dal Bundesverband Druck e. V. (Sindacato del settore stampa e carta) e in vigore dal 1o ottobre 1984. Il contratto contiene la descrizione delle categorie retributive i cui criteri di valutazione, secondo l'ordinanza di rinvio, non vanno comunque considerati cumulativi. Secondo la descrizione, la categoria III (cui l'attrice appartiene) comprende:
« Mansioni,
—
che possono essere svolte con cognizioni preliminari medie e con un'istruzione o pratica specifica,
—
che presuppongono precisione o coscienziosità medie,
—
che richiedono uno sforzo muscolare medio, talvolta rilevante ( 1 ),
—
che implicano una responsabilità modesta, talvolta media, per le attrezzature e/o per il proprio lavoro ».
La categoria IV comprende:
« Mansioni,
—
che presuppongono cognizioni preliminari basate su un'istruzione o pratica specifica, talvolta su un'esperienza professionale piuttosto lunga,
—
che richiedono sforzi medi, talvolta rilevanti ( 1 )in particolare in caso di lavoro alle macchine,
—
che implicano una responsabilità media per le attrezzature elo per il prodotto del lavoro. »
In proposito hanno rilievo — ai fini dell'interpretazione — gli esempi citati nell'allegato del contratto collettivo fra i quali, a proposito della categoria IV, figurano:
« 3.
Approntare e servire semplici macchine singole e dispositivi di rifinitura.
4.
Lavori pesanti ( 1 ) di impaccatura, di spedizione e di trasbordo.
7.
Contare e selezionare a mano degli stampati ».
Secondo l'ordinanza di rinvio, va pure data rilevanza al fatto che, qualora il lavoratore svolga più mansioni, quella che conta è l'attività prevalente.
L'attrice sostiene che — se il contratto collettivo viene correttamente interpretato ed applicato alla luce del principio della parità di trattamento — dal 1o ottobre 1984 essa deve far parte della categoria IV, essa chiede quindi la differenza di retribuzione. La convenuta considera questa tesi infondata. Essa è del parere che nel caso dell'attrice si tratti solo di un « impegno muscolare modesto », che rientrerebbe a dire il vero nella categoria II, alla quale appartengono le mansioni « che presuppongono un impegno muscolare modesto o medio ».
L'Arbeitsgericht nutre, in primo luogo, dubbi sulla conformità del contratto collettivo alla succitata direttiva, il cui art. 1 recita:
« Il principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, previsto dall'art. 119 del trattato (...), implica, per uno stesso lavoro o per un lavoro al quale è attribuito un valore uguale, l'eliminazione di qualsiasi discriminazione basata sul sesso in tutti gli elementi e le condizioni delle retribuzioni.
In particolare, qualora si utilizzi un sistema di classificazione professionale per determinare le retribuzioni, questo deve basarsi su principi comuni per i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile ed essere elaborato in modo da eliminare le discriminazioni basate sul sesso ».
I dubbi derivano dall'uso nel contratto di criteri come « impegno muscolare », « sforzo muscolare » e « pesantezza del lavoro ». I dubbi sono dovuti al fatto che in pratica — secondo l'Arbeitsgericht — ci si riferisce unicamente (il che è tipico del lavoro maschile) al rilevante dispendio di energie e ai gruppi di grandi muscoli (come nel caso dell'impegno muscolare), o — trattandosi della nozione più ampia di pesantezza del lavoro — all'entità dello sforzo muscolare. Le donne — che possiedono minor forza muscolare — sono in media svantaggiate da tali criteri, i quali potrebbero quindi essere discriminatori ai sensi della direttiva.
Anche senza andare così lontano, sorge il problema se la direttiva implichi la necessità di una determinata interpretazione del contratto collettivo a proposito delle prestazioni — quelle dell'uomo o quelle della donna — cui riferirsi nell'applicare tali criteri. Fra le quattro soluzioni possibili — adozione dei valori maschili, adozione dei valori maschili per gli uomini e dei valori femminili per le donne, adozione di valori medi, adozione di valori femminili — le prime due, a parere del giudice, vanno escluse per incompatibilità col principio della parità delle retribuzioni dei lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile. Il giudice a quo ritiene che la quarta soluzione offra alle donne maggiori possibilità di ottenere la stessa retribuzione degli uomini e si mostra di conseguenza favorevole almeno a questa interpretazione, onde evitare discriminazioni.
Il giudice a quo osserva infine che in pratica — se il contratto collettivo non stabilisce espressamente che occorre basarsi sulle prestazioni della donna — ci si rifa soprattutto all'uomo. Perciò, nel caso in cui non sia stato chiarito che ci si deve basare sulle prestazioni della donna, i contratti vanno dichiarati incompatibili coi principi posti dalla direttiva.
Poiché, a proposito dei summenzionati problemi, non è stato in grado di trovare soluzioni soddisfacenti nel diritto comunitario, l'Arbeitsgericht, con ordinanza emessa in seguito alla trattazione orale del 25 giugno 1985 e che è pervenuta alla Corte il 31 luglio successivo, ha sospeso il giudizio ed ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se dalla direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni dei lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile consegue che i sistemi di classificazione professionale non possono fare distinzione a seconda:
a)
dell'entità dell'impegno o sforzo muscolare richiesto dal lavoro,
b)
del se si tratti di un lavoro manuale pesante.
2)
In caso di soluzione sostanzialmente negativa della questione sub 1 :
Se, onde accertare
a)
l'entità dell'impegno o sforzo muscolare richiesto dal lavoro,
b)
se si tratti di un lavoro manuale pesante, ci si debba basare sull'entità dell'impegno o sforzo per le donne oppure sul se esso sia per le donne un lavoro manuale pesante.
3)
Nel caso di soluzione affermativa della questione sub 2:
Se sia conforme alla direttiva il sistema di classificazione professionale che usi il criterio dell'impegno o sforzo muscolare oppure quello della pesantezza del lavoro manuale, senza chiarire però che ci si deve rifare all'entità dell'impegno o sforzo muscolare per le donne oppure al se si tratti per le donne di un lavoro manuale pesante ».
La convenuta nella causa principale, il governo del Regno Unito e la Commissione delle Comunità europee hanno presentato osservazioni in proposito. Ne prenderò in esame il contenuto nella pane B.
B —
A mio parere vanno fatte le seguenti osservazioni.
1.
Consentitemi anzitutto di richiamare due sentenze del Bundesarbeitsgericht in data 17 aprile 1985, che ci sono state trasmesse da questo collegio e che hanno rilevanza per determinare quella che è la prassi corrente nella Repubblica federale di Germania, a proposito dei criteri di valutazione in esame, o quella che sarà in seguito alle pronunzie del giudice di ultima istanza. Ciò è importante giacché — come abbiamo visto — le considerazioni relative alla prassi assumono rilievo per il giudice a quo. Dagli atti non risulta se il giudice a quo conoscesse dette sentenze. È quindi opportuno esaminarne il contenuto.
Le due sentenze riguardano il contratto collettivo dei poligrafici 1o aprile 1980, cioè precedente a quello della lite principale. Nelle due cause, il problema era se le attrici svolgessero un lavoro manuale pesante ai sensi della categoria IV e potessero far valere pretese corrispondenti (il che in definitiva è stato negato). Circa la nozione di « lavoro manuale pesante », va detto che, secondo il Bundesarbeitsgericht, ci si deve rifare al rilevante impegno richiesto dall'organismo. Decisivi sono — come è detto negli stessi termini nelle due sentenze — gli sforzi fisici ed in proposito hanno rilievo il dispendio di energia, il ritmo di lavoro, la rapidità e l'ampiezza dei movimenti, nonché la posizione del corpo. Partendo da queste premesse (e viene preso in considerazione pure il ripetuto spostamento di pesi modesti per un periodo piuttosto lungo), il Bundesarbeitsgericht ritiene che non si debba temere una differenza di trattamento delle donne rispetto agli uomini, differenza vietata dall'art. 3 della costituzione tedesca. Ciò vale naturalmente — come ha posto in rilievo il giudice — solo se si tiene conto della minor forza fisica delle donne, cioè se si usano per le donne valori medi inferiori per la resistenza fisica e per il dispendio di energia.
È chiaro perciò che il Bundesarbeitsgericht ha scelto la seconda delle quattro soluzioni teoriche ( 2 ) che sono state indicate dal giudice a quo a proposito della seconda questione, cioè una soluzione che il giudice a quo — come sapete — considera inaccettabile alla luce del principio della parità di trattamento. Ivi è detto: « La seconda alternativa è incompatibile con il principio della parità retributiva» (ordinanza di rinvio, pag. 15).
2.
Se ora prendiamo in esame la prima questione, cioè il problema se dalla direttiva si desuma l'inammissibilità, nei sistemi di classificazione professionale, della differenziazione a seconda della pesantezza del lavoro e dello sforzo muscolare, va anzitutto ricordato che, secondo la convenuta nella causa principale, ciò va negato. Essa sostiene che le esigenze del mondo del lavoro impongono tali criteri; altrimenti la struttura retributiva sarebbe ingiusta. Essa ha cionondimeno pure posto in rilievo che non si potevano escludere talune forme di sforzo muscolare, cioè che si doveva tener conto del fatto che si ha sforzo muscolare anche nel lavoro in piedi o quando ci si serve delle dita.
Il governo britannico è dello stesso parere. Non si può non tener conto di criteri di classificazione rispetto ai quali uno dei due sessi appaia più atto, qualora la valutazione obiettiva del lavoro li renda necessari. Sostenere il contrario equivarrebbe — secondo il governo britannico — a perdere di vista la realtà e ad ammettere discriminazioni del sesso più atto (intenzione che non si può attribuire agli autori della direttiva). Il governo britannico troverebbe tutt'al più criticabile che nella prassi tedesca sussistesse effettivamente la tendenza a non tener conto dei movimenti dei gruppi di piccoli muscoli e, pertanto, a non prendere in considerazione mansioni che sono svolte essenzialmente da persone di un determinato sesso.
Dirò infine che l'opinione della Commissione rientra pure in questa linea, ed aggiungerei subito che questo è pure il mio parere.
Ciò si desume infatti chiaramente dall'esame del principio generale di cui all'art. 1 della direttiva, che ho citato sopra. Esso prescrive, per i sistemi di classificazione professionale, di usare criteri comuni per i lavoratori maschili e femminili, come pure che essi devono essere elaborati in modo da eliminare le discriminazioni basate sul sesso.
Ciò può solo significare che l'uso di criteri comuni — come quelli che sono effettivamente usati dal contratto collettivo di cui trattasi — non basta per escludere le discriminazioni. In altre parole, il singolo criterio non dev'essere tale da eliminare le discriminazioni, bensì il sistema nel suo complesso deve mirare a questo scopo.
Di conseguenza, qualora da criteri comuni come quelli del caso in esame (sforzo muscolare, pesantezza del lavoro) derivasse, nonostante i criteri di applicazione tracciati dal Bundesarbeitsgericht, in un settore limitato un certo svantaggio per le donne, ciò non implicherebbe, secondo i principi della direttiva, l'illiceità dell'uso dei criteri stessi. In tal caso, il punto decisivo sarebbe invece se il sistema complessivo del contratto determini una disparità di trattamento ovvero la scelta, la formulazione ed il peso relativo dei criteri comuni siano nel loro complesso tali da evitare discriminazioni basate sul sesso. Qualora talune esigenze siano più facilmente soddisfatte dagli uomini, vi devono in compenso essere altre esigenze, con analoga retribuzione, che siano più facilmente soddisfatte dalle donne, in modo che nel complesso il contratto offra ad uomini e donne le stesse possibilità.
Non vi è nulla da aggiungere dal punto di vista del diritto comunitario. Come si desume dall'art. 2 della direttiva, spetta al giudice a quo effettuare i necessari accertamenti. Esso deve quindi stabilire se il contratto collettivo risponda a questi criteri.
3.
Con la seconda questione l'Arbeitsgericht vorrebbe inoltre sapere se sia fondata la tesi, per la quale propende, cioè se dalla direttiva emerga che, per determinare l'entità dello sforzo muscolare e l'eventuale pesantezza del lavoro manuale, ci si debba riferire alle donne.
La convenuta nella causa principale ha sostenuto in proposito che — se si parte dall'idea che non è l'attitudine per un lavoro, ma il lavoro effettuato quello che conta — la direttiva non prescrive di basarsi su valori femminili o anche solo di applicare nozioni distinte per gli uomini e per le donne. Retribuzioni stabilite in tal modo sarebbero infatti incompatibili con il principio della parità di trattamento.
Il governo del Regno Unito sostiene una tesi analoga. Esso rileva in primo luogo che, dal fatto che l'art. 1, 1o comma, della direttiva parli pure di « lavoro di valore uguale », non si può inferire la necessità di effettuare la valutazione a seconda delle esigenze concrete di resistenza fisica di uomini e donne proprie di un determinato lavoro.
Qualora ciò venisse ammesso, infatti, il datore di lavoro non potrebbe fissare retribuzioni particolarmente elevate per i lavori che implicano un notevole sforzo muscolare, ma dovrebbe retribuire col salario massimo un gran numero di lavoratori subordinati. Non può essere stato questo l'intento degli autori della direttiva.
Secondo il governo britannico, la direttiva consente quindi certamente di fissare livelli di retribuzione a seconda dello sforzo muscolare e della pesantezza del lavoro e di usare in proposito valori maschili come punto di riferimento, qualora ciò corrisponda realmente allo sforzo obiettivo richiesto per effettuare un lavoro. È quindi essenziale che tali valutazioni si basino su motivi obiettivamente giustificabili. In caso affermativo, qualora un lavoro esiga effettivamente un particolare impegno, la retribuzione deve poter essere più elevata, secondo adeguati criteri, dato che ciò è necessario, sul piano economico, per l'assunzione delle rare persone che possano effettuare questo genere di lavoro.
La Commissione ha infine osservato che la direttiva si limita a porre il principio secondo il quale un sistema di classificazione professionale dev'essere elaborato in modo da eliminare le discriminazioni basate sul sesso; è quindi necessario che una normativa nel suo complesso non implichi discriminazioni e sia elaborata in modo che i provvedimenti concreti di classificazione siano compatibili col principio della parità di trattamento. Dalla direttiva — che (come risulta dall'art. 2) parte dall'idea che l'applicazione concreta spetta ai giudici nazionali — non si possono però desumere norme precise nel senso che occorre usare il criterio di classificazione « sforzo muscolare » basandosi su valori femminili. Si può tutt'al più sostenere che l'applicazione del principio di non discriminazione e la necessità di evitare in concreto trattamenti svantaggiosi possono indurre a basarsi maggiormente o soprattutto su valori femminili nel valutare un caso singolo.
Circa i problemi sollevati dalla seconda questione, si può considerare come del tutto evidente quanto detto in proposito dal giudice a quo, cioè che le donne possono essere svantaggiate, non solo qualora per i criteri « pesantezza del lavoro » e « sforzo muscolare » ci si basi su valori maschili o su valori medi, comuni ai due sessi, (per i quali — come giustamente rileva il governo britannico — in media le donne dovrebbero avere maggiore difficoltà degli uomini nel soddisfare le condizioni richieste), ma pure quando — secondo la giurisprudenza del Bundesarbeitsgericht — ci si riferisce solo per le donne a particolari valori femminili. Poiché, infatti in tal caso le donne vanno pagate di più già per lavori meno pesanti, può conseguirne una maggiore difficoltà per esse di ottenere posti del genere, giacché — se si tiene conto dello sforzo muscolare — vengono loro preferiti gli uomini ai quali spetta una retribuzione inferiore.
Anche se quindi si sarebbe indotti a condividere la tesi difesa dal giudice a quo (presa in considerazione dei soli valori femminili), non si può d'altro canto perdere di vista che ciò può implicare che, oltre un certo livello, non molto elevato — per i valori maschili — di sforzo muscolare, non si faccia più alcuna distinzione. Orbene, la differenziazione può essere del tutto necessaria per fissare una retribuzione giusta ed adeguata ed in particolare perché, in caso contrario, non vi sarebbero altrimenti più candidati per lavori estremamente pesanti.
È possibile che problemi di tale natura siano divenuti evidenti al momento della redazione della direttiva e che perciò nessuna norma precisa sia stata adottata per quanto riguarda la concreta applicazione del principio della parità di trattamento all'elaborazione dei criteri di classificazione. In realtà, tutto quello che si può desumere dalla direttiva — su questo punto si deve condividere la tesi della Commissione — è il principio generale secondo il quale il sistema di classificazione nel suo complesso deve non essere discriminatorio (il che — come ha osservato il governo britannico — potrebbe avvenire qualora il sistema esagerasse l'importanza della pesantezza del lavoro o dello sforzo muscolare a detrimento di altri criteri). Si può inoltre trarne l'obbligo di provvedere, di volta in volta, al perseguimento dello scopo della non discriminazione e in proposito non si potrebbe nemmeno escludere — come ha pure rilevato la Commissione — che criteri come quelli presi in considerazione nella lite principale rendano talvolta necessaria l'applicazione di valori femminili.
Non è possibile dire di più sulla seconda questione, nei termini in cui è stata posta, cioè non sembra possibile risolverla in generale in senso affermativo.
4.
Se vogliamo esaminare ancora la terza questione, che è stata sollevata solo per il caso di soluzione affermativa della seconda, in proposito — è inutile che io ripeta ora la questione — si può solo condividere il punto di vista della Commissione.
Si deve partire dal presupposto che la direttiva non comprende il principio secondo il quale, per l'applicazione del criterio dell'impegno o sforzo muscolare o di quello della pesantezza del lavoro, occorre basarsi sull'entità dell'impegno o sforzo muscolare per le donne o sull'eventuale pesantezza del lavoro per le stesse. Ne consegue inoltre che non può sussistere un obbligo generale d'indicare chiaramente ciò in un sistema di classificazione professionale.
Qualora in un caso concreto risulti — anche in questo concordo con la Commissione — che la discriminazione nei confronti delle donne si può evitare solo tenendo conto della loro capacità fisica, sorge la questione — se un caso del genere non è stato espressamente previsto — se la normativa si presti ad un'interpretazione del genere. In caso affermativo, nulla osta ad una applicazione non discriminatoria ed il sistema sarebbe di conseguenza incensurabile dal punto di vista della direttiva. In caso negativo, però, e se pertanto la discriminazione nel caso concerto non si può evitare con un'adeguata interpretazione, non resta che concludere che il sistema è incompatibile con la direttiva e va modificato in modo da far risultare determinati criteri che non danneggino le donne.
Con questo mi pare di aver detto tutto il necessario anche a proposito della terza questione.
C —
Tutto ciò premesso, proporrei alla Corte di risolvere come segue le questioni pregiudiziali sollevate dall'Arbeitsgericht di Oldenburg:
1)
La direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni dei lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile, non osta ad un sistema di classificazione professionale che distingua a seconda dell'entità dell'impegno o sforzo muscolare richiesto dal lavoro o dall'eventuale pesantezza del lavoro manuale, qualora il sistema nel suo complesso sia fatto in modo da eliminare le discriminazioni basate sul sesso.
2)
La succitata direttiva non contiene un principio generale in forza del quale, per determinare l'entità dell'impegno o sforzo muscolare richiesto dal lavoro o l'eventuale pesantezza del lavoro manuale, occorre sempre rifarsi esclusivamente o principalmente alle donne. Il principio di non discriminazione può tuttavia esigere in particolari casi che, per evitare di sfavorire le donne nella classificazione, ci si riferisca particolarmente alla loro capacità fisica.
3)
Il sistema di classificazione professionale che usi il criterio dell'impegno o sforzo muscolare o quello della pesantezza del lavoro manuale, senza tuttavia indicare chiaramente che ci si deve riferire alle donne, è compatibile con i principi della succitata direttiva. La situazione può essere diversa qualora nel caso singolo, onde eliminare discriminazioni basate sul sesso, sia necessaria la distinzione fra la capacità fisica dell'uomo e quella della donna, e l'interpretazione in tal senso del sistema non appaia possibile.
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
( 1 ) Il corsivo è mio.
( 2 ) Vedasi sopra, pag. 2104.
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