CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. FEDERICO MANCINI
dell'8 luglio 1986
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Nel quadro di una causa fra la Irish Grain Board (Trading) Ltd (di seguito « Irish Grain ») e il ministro dell'agricoltura, la Corte Suprema della Repubblica d'Irlanda vi chiede d'interpretare due atti comunitari: il regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974/71, relativo a misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in séguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di alcuni Stati membri (GU L 106, pag. 1), e il regolamento della Commissione 29 maggio 1975, n. 1380/75, recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari (di seguito « ICM ») (GU L 139, pag. 37). In particolare, il giudice a quo vuol sapere se e a quali condizioni un operatore commerciale abbia diritto al pagamento degli ICM rispetto all'importazione di cereali la cui immissione nel circuito economico dello Stato importatore non sia stata pienamente accertata.
Tra il dicembre 1977 e il luglio 1978 la Irish Grain — una « Industrial and Provident Society » che acquista cereali dai suoi membri e li commercia per loro conto — esportò dall'Irlanda merce destinata a cinque acquirenti nell'Irlanda del Nord. Durante il suddetto periodo vennero riscossi ICM all'esportazione dalla Repubblica verso il Regno Unito e concessi ICM all'importazione in quest'ultimo Stato. Tra i due paesi esisteva allora l'accordo previsto dall'articolo 2 bis regolamento 974/71, per cui lo Stato esportatore corrisponde l'ICM che dovrebbe essere concesso dallo Stato d'importazione; la Irish Grain chiese quindi al ministro dell'agricoltura (che in Irlanda è l'ente d'intervento) il pagamento degli ICM per l'importazione de qua nel Regno Unito. E pacifico che il dichiarante in dogana dell'Irish Grain costituì debitamente il fascicolo richiesto dalla normativa sugli ICM e sull'esportazione dei cereali di cui trattasi. Esso conteneva tra l'altro l'esemplare di controllo T5 e tale documento precisava che i cereali erano « destinati ad esser messi in commercio nell'Irlanda del Nord ».
Alla Irish Grain l'ente d'intervento corrispose subito gli ICM relativi ai cereali esportati con gli autocarri della società o mediante dei vettori che operavano per suo conto; esso ritenne invece necessaria un'inchiesta amministrativa per quanto riguarda i cereali trasportati da vettori che agivano per conto degli acquirenti nordirlandesi. Le autorità doganali britanniche, a cui fu commessa l'indagine, non poterono stabilire con certezza se la merce fosse entrata nel Regno Unito per esservi messa in commercio; e di conseguenza il ministro dell'agricoltura irlandese rifiutò di pagare gli ICM.
A questo punto, la Irish Grain convenne l'ente d'intervento davanti alla High Court d'Irlanda chiedendo che esso fosse condannato a corrispondere gli ICM dovutile per un importo di oltre 138000 IRL. Con sentenze 9 marzo 1981 e 19 luglio 1982, la Corte giudicò che gli acquirenti nordirlandesi, o almeno alcuni di essi, si erano resi colpevoli di manovre fraudolente e di irregolarità. Essa ritenne peraltro che la Irish Grain non fosse in alcun modo coinvolta in tali scorrettezze o di esse consapevole; le riconobbe dunque il diritto di percepire gli ICM e ordinò al ministro di corrisponderli, pur respingendo la domanda dell'attrice volta ad ottenere anche i relativi interessi.
Il ministro, tuttavia, impugnò la sentenza 19 luglio 1982 dinanzi alla Supreme Court affermando che l'indagine svolta dalle autorità britanniche e il giudizio della High Court sui raggiri e le irregolarità dei compratori giustificavano il proprio rifiuto di pagare gli ICM pretesi dalla Irish Grain, finché non fosse stato provato che la merce era stata immessa al consumo nel territorio dello Stato importatore. L'ente d'intervento fondò la sua argomentazione su una serie di disposti comunitari e, in particolare, sull'articolo 8 regolamento del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729/70, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13) e sugli articoli 11 e 16 del regolamento 1380/75.
La Irish Grain, al contrario, sostenne che il ministro non poteva rifiutarle la corresponsione degli ICM. Essa osservò in particolare che l'accordo concluso fra Regno Unito e Irlanda ai sensi dell'articolo 2 bis, regolamento 974/71 come modificato dal regolamento n. 1112/73 (GU L 114, pag. 4) aveva reso l'articolo 8 del regolamento 729/70 inapplicabile nella specie: operando quale agente dello Stato importatore, infatti, l'ente d'intervento non può far altro che versare le somme dovute. Inoltre, la Irish Grain chiese ancora che le fossero corrisposti gli interessi sugli ICM a decorrere dalla data della domanda di pagamento e affermò di aver diritto ad essere pagata in valuta britannica anziché irlandese.
Alla luce di questi argomenti e considerato che la soluzione della controversia comporta l'interpretazione di norme comunitarie, la Supreme Court attivò il meccanismo dell'articolo 177 del trattato CEE. Con ordinanza 25 giugno 1985, decise pertanto di sospendere il procedimento e di sottoporvi i seguenti quesiti pregiudiziali:
a)
se, dovendo corrispondere ICM rispetto a merci esportate in altro Stato membro sulla base dei regolamenti comunitari che governano la materia e delle norme comunitarie che disciplinano il pagamento di tali somme (in particolare, gli articoli da 38 a 45 del trattato CEE, il regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, modificato, il regolamento della Commissione 29 maggio 1975, n. 1380, modificato, e il regolamento della Commissione 17 dicembre 1976, n. 3094), uno Stato membro possa rifiutare il pagamento qualora le merci di cui trattasi non siano state immesse nel circuito economico dello Stato importatore per frode o altre irregolarità commesse dagli acquirenti, nonostante che le formalità doganali siano state espletate, i moduli T5 siano stati emessi e « l'esportatore » o « l'interessato » ai sensi dei detti regolamenti abbiano agito in buona fede;
b)
se uno Stato membro possa rifiutare il pagamento degli ICM chiesti in relazione a merci esportate in altro Stato a meno che e fintantoché il richiedente non provi che tali operazioni sono state eseguite realmente e in conformità alle norme comunitarie, e nonostante la produzione dei moduli T5 o la buona fede dello stesso richiedente;
e)
se, qualora l'autorità incaricata di pagare gli ICM non li abbia corrisposti entro due mesi dal ricevimento di una sufficiente documentazione probatoria perché, nutrendo dubbi su tale documentazione, ha aperto un'inchiesta amministrativa, l'articolo 16 regolamento della Commissione 29 maggio 1975, n. 1380, vada interpretato nel senso che obbliga la detta autorità a pagare interessi sugli ICM e, in caso di risposta affermativa, da quale data e a quale saggio;
d)
se, qualora uno Stato membro sia tenuto a riscuotere un prelievo sulle esportazioni a norma del regolamento CEE del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, emendato, e, in forza di un accordo stipulato con un altro Stato membro a norma dell'art. 2 bis del suddetto regolamento del Consiglio n. 974/71, paghi gli importi compensativi monetari che sono corrisposti all'importazione dallo Stato membro importatore e che sono superiori al prelievo, cosicché l'importo pagato all'interessato corrisponde alla differenza tra l'importo compensativo monetario e il prelievo, l'art. 2 bis del regolamento (CEE) del Consiglio n. 974/71 e l'art. 8 del regolamento (CEE) della Commissione n. 1380/75 vadano interpretati nel senso che essi attribuiscono all'interessato il diritto di essere pagato nella moneta dello Stato membro importatore che corrisponde l'importo compensativo monetario.
2.
Poiché la materia è stata oggetto di numerose sentenze, ricorderò solo per sommi capi la disciplina degli ICM a cui si riferiscono i quesiti. Secondo l'articolo 1, paragrafo 1, regolamento del Consiglio n. 974/71, come modificato dal regolamento n. 509/73 (GU L 50, pag. 1), « Se uno Stato membro ammette per la propria moneta, nelle transazioni commerciali, un tasso di cambio superiore o inferiore al limite di fluttuazione (...) vigente il 12 maggio 1971, a) lo Stato (...) la cui moneta si apprezza oltre il limite di fluttuazione riscuote all'importazione e accorda all'esportazione; b) lo Stato (...) la cui moneta si deprezza oltre il [detto] limite (...) riscuote all'esportazione e accorda all'importazione, importi di compensazione per i prodotti di cui al paragrafo 2 negli scambi con gli Stati membri e i paesi terzi ».
Per quanto riguarda l'ipotesi sub b) è di norma lo Stato d'esportazione che percepisce e rispettivamente concede i relativi ICM, allorché siano state adempiute le formalità doganali e il prodotto abbia lasciato il suo territorio (cfr. articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1380/75). Sempre secondo le regole, gli ICM concessi o percepiti all'importazione sono invece pagati o riscossi dallo Stato importatore. L'articolo 2 bis, regolamento n. 974/71 abilita peraltro gli Stati esportatore e importatore ad accordarsi nel senso che il pagamento degli ICM dovuti dal secondo sia effettuato dal primo. La norma dispone che « quando un prodotto esportato da uno Stato (...) è stato importato in uno Stato (...) che deve concedere un importo compensativo all'importazione, lo Stato (...) esportatore può, d'accordo con lo Stato (...) importatore, versare l'importo (...) che dovrebbe essere concesso da [quest'ultimo] (...). (...) L'importo (...) è convertito sulla base del corso di cambio in contanti delle [rispettive] monete (...) constatato durante un periodo da determinare ».
Le modalità di applicazione di tale disposto sono definite dall'articolo 11 del regolamento n. 1380/75. Al paragrafo 2, 1° comma, si stabilisce che « il pagamento da parte dello Stato (...) esportatore dell'[ICM] che dovrebbe essere concesso dallo Stato (...) importatore è subordinato alla (...) prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali d'importazione e dell'avvenuta riscossione dei dazi e delle tasse d'effetto equivalente esigibili nello Stato (...) importatore ». Il 2° comma aggiunge che la prova viene fornita mediante presentazione dell'esemplare di controllo previsto all'articolo 1, regolamento della Commissione 19 novembre 1969, n. 2315/69, relativo all'impiego di documenti nel transito comunitario per l'applicazione delle misure comunitarie che comportano il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci (GU L 295, pag. 14). Su tale documento, denominato T5, devono essere iscritte talune precisazioni, tassativamente indicate dal regolamento.
Altre due norme generali del regolamento n. 1380/75 presentano interesse ai nostri fini. La prima è l'articolo 8 che concerne il livello degli ICM. Il suo paragrafo 1 dispone che « l'aliquota dell'ICM da concedere o da riscuotere è quella applicabile il giorno dell'esportazione o (...) dell'importazione »; ai sensi del paragrafo 5, quest'ultimo coincide col giorno « previsto in materia di dazi doganali e di prelievi ». La seconda norma è l'articolo 16 e riguarda i termini di pagamento. Essa precisa che ove « le autorità competenti debbano concedere gli ICM, il pagamento ha luogo entro (...) due mesi dal giorno di presentazione della pratica completata, salvo (...) i casi di forza maggiore (...) (e quelli) in cui esistono (...) dubbi sull'esattezza della pratica (...) e (...) (qualora) l'amministrazione abbia aperto un'inchiesta ».
Per concludere questa rassegna della disciplina comunitaria conviene richiamare l'articolo 8, regolamento del Consiglio n. 729/70 a cui stregua « gli Stati membri adottano, in conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, le misure necessarie (ad) accertare se le operazioni del Fondo [di finanziamento della politica agricola comune] siano reali e regolari, (a) prevenire e perseguire le irregolarità, (b) recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze (...) ».
Un ultimo rilievo. Nel primo quesito, il giudice a quo allude all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 3094/76, recante modalità complementari d'applicazione degli ICM negli scambi tra l'Irlanda e il Regno Unito (GU L 348, pag. 21); ma tale disposto, secondo cui le autorità competenti possono subordinare la concessione dell'ICM a condizioni particolari per evitare irregolarità, sembra estraneo alla nostra specie. In virtù dell'articolo 1, paragrafo 2, della medesima fonte, infatti, gli Stati interessati sono tenuti a informare immediatamente la Commissione delle misure adottate. Ora, nel settore dei cereali le particolari condizioni di cui s'è detto vennero introdotte con un accordo che fu notificato alla Commissione il 30 maggio 1979 e cioè in epoca successiva ai fatti di causa.
3.
La Supreme Court vi chiede anzitutto di stabilire se a uno Stato membro sia lecito rifiutare il pagamento degli ICM quando, nonostante il regolare espletamento delle formalità doganali e la buona fede dell'esportatore, sussistano dubbi circa la reale immissione delle merci nel circuito economico dello Stato d'importazione. Ricordo che il convenuto nella causa principale e la Commissione delle Comunità europee vi suggeriscono di rispondere in senso affermativo, mentre per la soluzione opposta si pronuncia la Irish Grain.
La società irlandese fa leva su tre argomenti:
a)
l'esportazione è un'operazione unitaria e non può essere frazionata in due momenti; l'adempimento delle formalità d'importazione e il visto d'entrata apposto sui moduli T5 dalle autorità doganali dello Stato importatore vietano comunque d'ipotizzare che le merci non sono state immesse nel circuito commerciale di quest'ultimo;
b)
la disciplina comunitaria e in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, regolamento n. 1380/75 non esigono che sia dimostrata l'effettiva immissione della merce nel mercato interno;
e)
dal momento in cui è esportata, la merce cessa di essere sotto il controllo dell'esportatore che non può più conoscerne la sorte.
Tali rilievi sarebbero corroborati dalle sentenze 18 settembre 1980, causa 795/79, Handelmaatschappij Pesch & Co. BV e 1° ottobre 1981, causa 196/80, Anglo-Irish Meat Company Ltd, rispettivamente in Race. 1980, pag. 2705 e Race. 1981, pag. 2263. La Corte vi affermò infatti che, quando opera come agente dello Stato d'importazione e si sostituisce ad esso nel pagamento degli ICM, il paese esportatore non ha poteri d'intervento rispetto alla documentazione predisposta dalle autorità doganali del primo Stato.
La tesi così riassunta non mi convince. Non a torto la Commissione ritiene semplicistico risolvere il nostro problema a stregua di un'interpretazione meramente letterale dell'articolo 11 (per cui, ricordo, l'esportatore ha diritto alla corresponsione degli ICM dopo aver provato l'espletamento delle formalità d'importazione e, in particolare, esibito il modello T5), prescindendo dal successivo destino della merce esportata e — aggiungo io — dall'eventuale inattendibilità della documentazione prodotta. La norma dev'essere infatti letta alla luce di tutta la fonte in cui è collocata o, meglio ancora, dell'intera normativa comunitaria in tema di ICM.
Ebbene, il regolamento n. 1380/75 contiene un altro disposto — il già citato articolo 16 — che all'autorità competente conferisce il potere di ritardare il pagamento degli ICM qualora « esistano (...) dubbi sull'esattezza della pratica presentata » e sia stata aperta un'inchiesta. A maggior ragione, dunque, l'autorità dovrà ritenersi abilitata a rifiutare il pagamento quando l'inchiesta — non più solo « aperta », ma ormai conclusa — abbia confermato che il fascicolo è di dubbia esattezza. Un simile rifiuto è anzi doveroso se è vero che l'amministrazione è tenuta ad accertare l'effettività e la regolarità delle operazioni finanziate dal Fondo e a prevenire e perseguire le eventuali irregolarità (articolo 8 regolamento n. 729/70).
Ma v'è di più. La Corte ha affermato che scopo degli ICM è assicurare una soddisfacente circolazione dei prodotti fra due Stati che abbiano diversi livelli di prezzi e ne ha dedotto che il relativo regime si applica a) alle sole merci effettivamente circolanti fra due Stati, b) solo se il divario esistente tra i prezzi dello Stato ďesportazione e quelli dello Stato d'importazione si traduca in un fattore economico atto a influire negativamente sugli scambi (sentenza 27 ottobre 1981, causa 250/80, Töpfer, Race. 1981, pag. 2465).
Ora, se questa è la finalità degli ICM, se gli ICM « ont pour objet de corriger les effets des variations des taux de change instables qui, dans un système d'organisation de marchés de produits agricoles basé sur des prix communs, sont de nature à provoquer des perturbations dans ces échanges » (sentenza 15 ottobre 1985, causa 125/84, Continental Irish Meat Ltd, Race. 1985, pag. 3441, punto 16), è ovvio che essi conserveranno la loro ragion d'essere solo in quanto la merce arrivi effettivamente al mercato del paese importatore, perché solo tale evento può dar luogo a una variazione dei tassi. D'altra parte, come rilevò in causa Töpfer l'avvocato generale Capotorti, quest'esigenza non è ipso facto soddisfatta dal disbrigo delle formalità di sdoganamento. Espletarle è necessario se si vuole che il prodotto sia immesso nel mercato dello Stato importatore; ma, in assenza di condizioni ulteriori quali l'offerta del prodotto, parlare di « échanges » suscettibili di « perturbations » non è possibile.
Privo di base è poi l'argomento della Irish Grain secondo cui l'ente d'intervento che paga gli ICM in virtù dell'accordo previsto dall'articolo 2 bis regolamento n. 974/71 opera come agente dello Stato importatore e non può dunque rifiutarsi di adempiere il suo obbligo. Precisando in Continental Irish Meat la giurisprudenza richiamata dalla società irlandese, la Corte ha infatti affermato che il ruolo conferito dalle norme comunitarie agli enti d'intervento degli Stati membri importa ampi poteri di gestione del sistema: in particolare, quando opera ai sensi dell'articolo 2 bis, l'ente ha le competenze che gli sono proprie in sede di recupero dell'ICM dovuto per l'esportazione della merce dal territorio del suo Stato.
Infine, la circostanza che l'irregolarità dipenda dall'illecito comportamento di un terzo mi sembra irrilevante o, meglio, insita nel rischio commerciale dell'esportatore. Costui potrà tutelarsene inserendo un'apposita clausola nel contratto che stipula con l'acquirente della merce.
4.
Sub n. 2, il giudice del rinvio vuol sapere se l'onere di provare l'effettiva immissione del prodotto nel circuito economico dello Stato d'importazione incomba sul soggetto che chiede gli ICM o sull'ente d'intervento. La Irish Grain — si è visto — ritiene che per rispondergli occorra far capo all'articolo 11 del regolamento n. 1380/75. La norma considera infatti decisivi la presentazione del modello T5 e il visto che su di esso appongono le autorità doganali. Adempiute queste formalità, l'esportatore functus est munere suo: non può dunque considerarsi tenuto a provare che l'operazione di cui si tratta ha avuto luogo ed è stata eseguita correttamente.
Ma anche tale argomento non tiene conto dell'articolo 16 che, come si ricorderà, abilita l'ente d'intervento ad aprire un'inchiesta sulla regolarità dell'operazione e sull'esattezza della documentazione. Mi sembra infatti evidente che, se tale inchiesta non dà luogo a risultati sicuri, l'onere di chiarirli o di rettificarli dimostrando l'arrivo del prodotto al mercato dello Stato importatore non può non gravare sul soggetto che chiede gli ICM.
Né si dica che in senso contrario è orientata la sentenza 5 dicembre 1985, causa 124/83, Corman, secondo cui « il incombe aux autorités compétentes qui invoquent une erreur dans [le] contenu (...) [du document T5], d'en apporter la preuve » (punto 50). Nelle due specie, infatti, i termini del nostro problema sono contrapposti. Mentre nel caso che ci occupa il pagamento non ha avuto luogo perché dall'indagine svolta la documentazione doganale è apparsa non probante, in Corman un'analogo controllo aveva dimostrato l'esattezza dei documenti prodotti obbligando l'autorità a liberare la cauzione dell'impresa acquirente. Non persuaso dagli esiti di tale verifica, tuttavia, l'ente nazionale ne promosse una seconda al fine di recuperare la somma pagata; è allora logico che la Corte abbia posto la prova a suo carico.
5.
Il terzo e il quarto quesito sono diretti a stabilire se il tardivo versamento degli ICM importi la corresponsione di interessi e ad accertare la divisa in cui gli ICM debbono essere pagati. Le conclusioni a cui sono giunto nelle pagine che precedono mi permetterebbero di non affrontare tali problemi: che tuttavia esaminerò per completezza.
Per quanto riguarda il quesito sub e), ricordo che, secondo la vostra costante giurisprudenza, « spetta (...) ai giudici nazionali (...) risolvere tutte le questioni accessorie (...) come il pagamento degli interessi, applicando le norme interne relative al tasso e alla decorrenza (...) » (sentenze 21 maggio 1976, causa 26/74, Roquette/Commissione, punto 12, e del 12 giugno 1980, causa 130/79, Express Dairy Foods/Intervention Board for Agricultural Produce, punto 17, rispettivamente nella Race. 1976, pag. 677 e Race. 1980, pag. 1887). Questo principio è stato posto rispetto alla restituzione di somme indebitamente percepite, ma è ovvio che esso abbia portata generale e dunque si applichi ad ogni materia in cui, com'è nel caso degli ICM, manchino disposti ad hoc.
La Commissione ha peraltro — e giustamente — osservato nel corso dell'udienza che il giudice nazionale dovrà tener conto di due elementi: a) il più volte citato articolo 16 autorizza l'ente d'intervento a ritardare il pagamento fin quando i risultati dell'inchiesta o le prove esibite dall'esportatore non lo persuadano che la merce è giunta al mercato dello Stato importatore; b) le condizioni di pagamento non possono essere meno favorevoli di quelle che, in analoghe situazioni, prevede il diritto nazionale, né possono essere tali da rendere praticamente impossibile l'esercizio di diritti attribuiti dall'ordinamento comunitario (sentenza 9 novembre 1983, causa 199/82, Amministrazione finanze dello stato/San Giorgio, Race. 1983, pag. 3595, punto 12).
Passiamo al problema della valuta. Com'è noto, gli Stati pagano gli ICM nella propria moneta al tasso vigente il giorno dell'importazione; ma quando venga concluso un accordo ex articolo 2 bis regolamento n. 974/71, questa regola non può esser applicata in modo da svantaggiare gli operatori. Ne consegue che nell'ipotesi prospettataci dalla Supreme Court, gli ICM dovrebbero essere corrisposti in UKL o nell'equivalente, calcolato al tasso di cui s'è detto, in IRL.
Si dirà che la soluzione così proposta è equa, ma confligge col rilievo da voi fatto al punto 17 della sentenza Continental Irish Meat, per cui l'articolo 2 bis si limita a semplificare sul piano amministrativo il regime degli ICM consentendo di riunire i debiti e i crediti di ogni esportatore su un conto unico, tenuto dall'ente d'intervento di un solo Stato (qui l'Irlanda) e nella sua moneta (qui IRL). L'obiezione, tuttavia, sarebbe mal posta. Come s'è detto, l'articolo 2 bis dispone che « l'importo (...) è convertito sulla base del corso di cambio in contanti delle (rispettive) monete (...) constatato durante un periodo da determinare»; quando vi siete riferiti alla moneta del paese esportatore, non potevate dunque aver riguardo che alla somma espressa in tale divisa, inizialmente calcolata nella moneta del paese importatore e poi convertita al tasso vigente il giorno dell'importazione.
6.
Per tutte le considerazioni fin qui esposte, vi suggerisco di rispondere come segue ai quesiti formulati dalla Supreme Court della Repubblica d'Irlanda con ordinanza 25 giugno 1985 nella causa fra la Irish Grain Board (Trading) Ltd e il Ministero dell'agricoltura:
1)
Uno Stato membro che, in forza della normativa comunitaria, debba corrispondere importi compensativi monetari rispetto a merci esportate in un altro Stato membro può rifiutare tale pagamento qualora, a seguito di un'inchiesta amministrativa, sussistano dubbi sull'effettiva immissione delle merci nel circuito economico dello Stato importatore e ciò nonostante che le formalità doganali risultino adempiute, che il modello T5 sia stato emesso e che l'esportatore abbia agito in buona fede.
2)
L'onere di provare che le operazioni di esportazione sono state regolarmente eseguite e che la merce è stata effettivamente immessa al consumo grava sul soggetto che chiede il pagamento degli importi compensativi monetari.
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