CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
del 12 giugno 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
La causa che è stata testé discussa sotto il profilo della ricevibilità, dopo quanto abbiamo ascoltato, si presenta così chiara e così semplice che posso immediatamente presentare le mie conclusioni.
2.
L'oggetto del contendere vi è noto: si tratta di stabilire se sia stato proposto tempestivamente il ricorso giurisdizionale avverso la decisione della commissione esaminatrice, in data 7 gennaio 1985, di non ammettere il ricorrente alle prove di esame del concorso CC/A/1/84.
3.
La questione andrebbe evidentemente risolta in senso negativo, se ci si dovesse rifare solo alla parte della giurisprudenza nella quale si dichiara che i reclami contro le decisioni delle commissioni esaminatrici sono privi di senso e l'unico rimedio in questo caso deve considerarsi l'impugnazione diretta dinanzi alla Corte di giustizia (vedasi sentenza 44/71 ( 1 ), 144/82 ( 2 ) e 52/85 ( 3 )). Infatti, a norma dell'art. 91 dello statuto del personale, per adire la Corte è concesso un termine di tre mesi e nella fattispecie il ricorso è stato depositato solo il 16 agosto 1985, vale a dire più di sette mesi dopo l'adozione della decisione impugnata.
4.
Tuttavia a proposito di questa giurisprudenza, che parte dal presupposto che l'autorità che ha il potere di nomina non può assolutamente influire sulla commissione esaminatrice, non si deve solo rilevare che essa non vale in senso assoluto. Sono infatti senz'altro ipotizzabili situazioni nelle quali è logico, di fronte al comportamento antigiuridico di una commissione esaminatrice, rivolgersi in un primo tempo all'autorità che ha il potere di nomina chiedendole di intervenire (ad esempio, qualora emergano errori in procedendo, si abbia inosservanza delle condizioni del bando di concorso indipendentemente dalla valutazione dei candidati, ovvero manchi la motivazione di una decisione negativa, che secondo la giurisprudenza è prescritta).
5.
È pure importante il fatto che nella giurisprudenza sia già stato più volte rilevato che si deve tener conto a favore del ricorrente del reclamo ciononostante proposto e che in particolare nella sentenza 144/82 è stato chiarito che, in questo caso, il termine d'impugnazione decorre dal giorno della notifica del provvedimento adottato in esito al reclamo.
6.
È quindi determinante il modo in cui dev'essere valutata la lettera inviata al ricorrente il 28 febbraio 1985. Se — come sostiene la Corte dei conti — essa deve considerarsi effettivamente un provvedimento adottato in esito al reclamo, è certo del pari esatto che, calcolato da tale data, il termine d'impugnazione è scaduto già nel maggio e non solo nell'agosto del 1985 e quindi il ricorso è tardivo.
7.
In proposito non sarebbe fuori luogo sostenere che questa lettera non ha rilevanza in quanto al massimo poteva attribuirsi alla commissione esaminatrice, ma non proveniva dall'autorità che ha il potere di nomina, alla quale era invece diretto il reclamo del ricorrente. Per determinare la tempestività dell'impugnazione ciò sarebbe invero inutile, poiché nella lettera del presidente della Corte dei conti del febbraio del 1985 (nella quale si comunicava che il reclamo era stato inoltrato al presidente della commissione esaminatrice con preghiera di rispondere) si dovrebbe del pari ravvisare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina di non intervenire ulteriormente e di non occuparsi più del reclamo. Ora, ciò significherebbe che il termine di impugnazione ha cominciato a decorrere già nel febbraio del 1985.
8.
In effetti il ricorrente non ha nemmeno ribattuto in questo modo alla tesi della Corte dei conti: al contrario, a suo parere la risposta del 28 febbraio 1985 è irrilevante, poiché è stata firmata solo dalla segretaria della commissione. Proprio questo gli ha fatto dubitare che l'intera commissione si fosse occupata del reclamo. In ogni caso sarebbe criticabile il fatto che dalla lettera non emergesse che la segretaria aveva agito per incarico del presidente della commissione esaminatrice o in suo nome e che un'autorizzazione in questo senso (questa almeno è la tesi delle memorie) non fosse stata conferita per iscritto.
9.
Non posso però condividere questa tesi del ricorrente con le conclusioni che esso ne trae, vale a dire che si deve quindi partire dal presupposto che, trascorsi quattro mesi, fosse acquisito il silenzio rifiuto (il che significherebbe che, entro il termine), il ricorso sarebbe stato proposto.
10.
La Corte dei conti nel frattempo — producendo un estratto del verbale — ha dimostrato che la commissione si è occupata del reclamo del ricorrente ed è rimasta del parere di non poterlo ammettere alle prove di esame. È quindi chiaro che non vi è alcun motivo di formulare i dubbi espressi dal ricorrente.
11.
Si potrebbe in primo luogo — ed io propendo per questa soluzione — sostenere che nella nomina della sig. ra Thill-De Kant la segretaria della commissione esaminatrice — atto che nessuno ha contestato — era compresa l'autorizzazione non solo a verbalizzare le decisioni della commissione, ma anche a comunicarle agli interessati.
12.
Nel presente caso non si tratta però di questo. Il verbale della commissione dichiara infatti espressamente che la segretaria era autorizzata a comunicare ai reclamanti — quindi anche al ricorrente — la decisione della commissione esaminatrice.
13.
È quindi accertato — proprio perché sappiamo che esiste una decisione della commissione in esito al reclamo — che non ci si può rifare nella fattispecie alla giurisprudenza vertente sull' esistenza o meno di una decisione dell'Alta Autorità. Secondo questa giurisprudenza una comunicazione ha valore di decisione solo quando dalla sua forma esterna si può desumere che essa è stata adottata collegialmente dall'Alta Autorità, e ciò avviene solo quando essa reca la firma di un membro dell'Alta Autorià, non già nel caso di documenti firmati da un dipendente in nome proprio, cioè non in nome e per conto dell'Alta Autorità (confronta le sentenze nelle, cause riunite 23, 24 e 52/63 ( 4 )Race. 1963, pag. 450; 54/65 ( 5 ), Race. 1966, pag. 395; 42/59 ( 6 ), Race. 1961, pag. 138; e 35/62 ( 7 ), Racc. 1963, pag. 475).
14.
Nella fattispecie emerge dalla lettera che il « punto di vista della commissione esaminatrice » è stato comunicato e che questa poteva solo « confermare » la decisione.
15.
Per questo motivo è molto più opportuno riferirsi alla sentenza 15/59 ( 8 ) (Race. 1960, pag. 24). In questa causa, una richiesta di esenzione nell'ambito della perequazione del rottame, in una lettera firmata da un dipendente dell'Alta Autorità si comunicava che l'Alta Autorità aveva accertato che non era possibile concedere l'esenzione e nella sentenza è detto che si tratta quindi della comunicazione di una « decisione adottata dall'Alta Autorità ». Oppure si può pensare al caso, in fatto di concorrenza, della sentenza 48/69 ( 9 ) (Racc. 1972, pag. 650) nella quale non è stata criticata la circostanza che la comunicazione degli addebiti fosse stata firmata da un dipendente della Commissione. Sotto questo profilo era essenziale che gli addebiti fossero stati previamente approvati dal membro della Commissione competente per le questioni di concorrenza e quindi si trattasse solo della delega della firma, atto non criticabile in quanto facente parte dell'organizzazione degli uffici.
16.
A questo proposito non è nemmeno irrilevante — trattandosi di tempestività dell'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia — la considerazione che, secondo lo statuto del personale, per il decorso dei termini perentori non è importante il fatto che l'interessato abbia in mano la decisione lesiva debitamente stesa: può anche essere sufficiente che egli sia venuto a conoscenza in modo attendibile di una decisione già esistente (confronta art. 90, n. 2).
17.
Ora, poiché non si può dubitare che il ricorrente, grazie alla lettera del 28 febbraio 1985, abbia avuto conoscenza in modo attendibile della decisione della commissione relativa al reclamo, come pure non si può dubitare della legittimità dell'autorizzazione a firmare rilasciata alla segretaria della commissione unitamente all'attribuzione di diverse altre competenze, rimane effettivamente solo la conclusione che con la comunicazione della decisione 28 febbraio 1985 ha cominciato a decorrere il termine d'impugnazione e che quindi il ricorso dinanzi alla Corte per quanto riguarda la decisione del 7 gennaio 1985, è stato proposto oltre il termine.
18.
Ciò significa altresì che l'intero ricorso è irricevibile, poiché evidentemente il punto fondamentale per tutte e tre le domande del ricorrente è la sua mancata ammissione alla prova d'esame. È quindi del pari superfluo stabilire se le domande di declaratoria, come quella formulata in primo luogo, siano possibili secondo il nostro diritto processuale e se la Corte possa emanare un'ingiunzione — come quella nominata in terzo luogo — oppure a ciò si osti il potere discrezionale spettante alla commissione esaminatrice.
19.
Posso quindi solo proporre di dichiarare irricevibile il ricorso. Per quanto riguarda le spese processuali, non si dovrebbe comunque accogliere la domanda della Corte dei conti, ma applicare anche nella fattispecie l'art. 70 del regolamento di procedura, in quanto la situazione di fatto (che è stata definitivamente chiarita con la produzione del verbale da parte della Corte dei conti) non consente di considerare temeraria l'azione esperita dinanzi alla Corte.
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
( 1 ) Sentenza 14 giugno 1972 nella causa 44/71, Antonio Marcato/Commissione, Racc. 1972, pag. 791.
( 2 ) Sentenza 14 luglio 1985 nella causa 144/82, Armelle Detti/ Corte di giusuzia delle Comunità europee, Race. 1983, pag. 2421.
( 3 ) Sentenza 7 maggio 1986 nella causa 52/85, Jean-Pascal Rihoux/Commissione, Racc. 1986, pag. 1555.
( 4 ) Sentenza 5 dicembre 1963 nelle cause riunite 23, 24 e 52/63, Usines Emile Henricot ed altri/Alta Autorità della CECA, Racc. 1963, pag. 435.
( 5 ) Sentenza 16 giugno 1966 nella causa 54/66, Compagnie des forges de Châtillon, Commentry et Neuves-Maison SA/Alta Autoriti della CECA, Racc. 1966, pag. 381.
( 6 ) Sentenza 22 marzo 1961 nelle cause riunite 42 e 49/59, Société nouvelle des usines de Pontlieue — Aciéries du Temple (SNUPAT)/Alta Autorità della CECA, Racc 1961 pag. 101.
( 7 ) Sentenza 5 dicembre 1963 nelle cause riunite 35/62 e 16/63, André Leroy/Alta Autorità della CECA, Racc 1963, pag. 893.
( 8 ) Sentenza 12 febbraio 1960 nelle cause riunite 15 e 29/59, Société métallurgique de Knutange/Alta Autoriti della' CECA, Racc. 1960, pag. 8.
( 9 ) Sentenza 14 luglio 1972 nella causa 48/69, Imperial Chemical Industries Ltd/Commissione, Racc. 1972, pag. 619.
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