Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
A - Gli antefatti
1 . Il gruppo politico dei liberali e apparentati - attualmente denominato gruppo liberale democratico e riformista - del Parlamento europeo assumeva la ricorrente, sig.ra Christiane Dufay, il 1° luglio 1973, come dipendente temporaneo di grado B3, primo scatto, per la durata dell' assenza di un' altra dipendente e per prestare servizio presso l' ufficio di Parigi di detto gruppo . Il 31 gennaio 1975 il contratto veniva convertito in un contratto a tempo indeterminato .
2 . Il 15 luglio 1980 la ricorrente riceveva una lettera del segretario generale del gruppo liberale, con cui le si comunicava la risoluzione del suo contratto a decorrere dal 1° agosto, a causa dei problemi di ristrutturazione dell' ufficio di Parigi .
3 . La ricorrente continuava tuttavia ad occupare il suo posto di lavoro esercitando nuove mansioni . Tale situazione sembra essere principalmente frutto delle proteste del Comitato del personale contro questo licenziamento, che consentivano di pervenire infine ad una soluzione in base alla quale la ricorrente rimaneva al servizio del gruppo liberale e democratico ma con un nuovo inquadramento in grado C2, 5° scatto . Per qualche mese tuttavia, in attesa che la situazione si chiarisse, la ricorrente continuava a percepire la retribuzione corrispondente al grado B3, 4° scatto .
4 . La nuova situazione della ricorrente veniva regolarizzata con la sottoscrizione di una clausola aggiuntiva al contratto iniziale, in data 7 aprile 1981 e con effetto 1° novembre 1980 . Di conseguenza, la ricorrente rimborsava fino al giugno 1984 la somma derivante dalla differenza di retribuzione tra i gradi B3, 4° scatto, e C2, 5° scatto e malgrado i suoi tentativi di sfuggire a tale obbligo avvalendosi dell' art . 45 del "Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee" ( in prosieguo : il "RAAA ").
5 . Infine, con lettera 15 ottobre 1984, nella quale veniva fatta valere la modifica della configurazione politica del Parlamento europeo, il presidente del gruppo liberale e democratico risolveva il contratto della ricorrente con effetto 1° dicembre 1984, concedendo ad essa ai sensi dell' art . 47, n . 2, del RAAA un preavviso di tre mesi .
6 . L' 11 aprile 1985 l' interessata presentava contro tale decisione un reclamo al Parlamento europeo, che rimaneva senza risposta .
B - L' oggetto del ricorso
7 . Il ricorso, presentato il 18 agosto 1985, mira ad ottenere :
- il versamento di un' integrazione dell' indennità di pravviso in misura pari a 7 mesi di stipendio, calcolata sulla base dell' ultimo stipendio, in conformità all' art . 47 del RAAA;
- il reinquadramento nella categoria B a decorrere dal 1° novembre 1980 e il riconoscimento della normale progressione di carriera, con tutte le conseguenze giuridiche ad essa collegate, in particolare per quanto riguarda i diritti a pensione, sia prima che dopo il licenziamento;
- un risarcimento per il danno derivante dalla perdita di stipendio, quantificato dalla ricorrente in 200 000 FF per il periodo precedente al licenziamento ( perdita di stipendio tra il 1981 e 1984 ) e in una somma per lo meno uguale per il periodo successivo al suo "brusco licenziamento", in quanto l' importo finale deve a suo parere essere calcolato da un perito .
C - L' eccezione d' irricevibilità opposta al ricorso .
8 . Nel controricorso, il Parlamento europeo ha preliminarmente sollevato l' irricevibilità delle domande della ricorrente . Inizio quindi con l' esame di questo problema .
a ) Sulla prima domanda
9 . Secondo il Parlamento, la ricorrente, chiedendo un' integrazione dell' indennità di preavviso in misura pari a 7 mesi di stipendio, mette in causa la legittimità sul piano statutario del suo licenziamento, che a suo parere avrebbe dovuto rispettare il periodo di preavviso di 10 mesi di cui all' art . 47, n . 2, lett . a ), del RAAA .
10 . Poiché questo licenziamento costituisce l' atto che arreca pregiudizio, la ricorrente avrebbe dovuto presentare un reclamo entro il termine di tre mesi previsto all' art . 90, n . 2, dello statuto del personale .
11 . Ora, la lettera con cui le è stata notificata la decisione di licenziamento è datata 15 ottobre 1984 . Benché la ricorrente non indichi la data di ricezione di tale lettera, è certo che la risoluzione del contratto ha prodotto i suoi effetti dal 1° dicembre di tale anno, e che essa ha dovuto quindi per forza averne conoscenza prima di tale data .
12 . Essendo stato presentato l' 11 aprile 1985, il reclamo era tardivo ed il ricorso, sempre secondo il Parlamento, dev' essere quindi considerato irricevibile a norma dell' art . 91, n . 2, dello statuto .
13 . La ricorrente, nella replica, sostiene che non si può invocare nei suoi confronti il termine di cui all' art . 90, n . 2, poiché i lavoratori dipendenti che svolgono attività lavorativa in Francia per qualunque altro datore di lavoro dispongono, in base alla normativa nazionale, di termini molto più ampi per i loro reclami . Applicare alla ricorrente i termini prescritti dallo statuto sarebbe incompatibile con le disposizioni dell' art . 6 della convenzione europea dei diritti dell' uomo .
14 . E' assolutamente evidente che il Parlamento ha ragione .
15 . Innanzitutto, il diritto francese non trova applicazione nella fattispecie, poiché il caso della ricorrente è disciplinato esclusivamente dal RAAA e dallo statuto del personale, che non presentano alcuna lacuna su tale punto .
16 . In secondo luogo, non vi è alcuna prova, e neppure indizio, di violazione dei diritti della difesa sanciti dalla convenzione europea dei diritti dell' uomo . I requisiti dell' art . 6 in particolare, secondo cui ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata equamente e pubblicamente da un giudice indipendente e imparziale, non sono affatto messi in causa dall' art . 90 dello statuto e sono del tutto salvaguardati dal presente procedimento . Non si vede del resto in che cosa il Parlamento europeo, applicando il RAAA, avrebbe violato la convenzione europea .
17 . Quest' ultima, del resto, non fa parte come tale del diritto comunitario, fornendo piuttosto "elementi di cui occorre tenere conto" nell' ambito della tutela di diritti fondamentali nella Comunità ( 1 ).
18 . La prima domanda deve quindi essere considerata irricevibile per tardività del reclamo ai sensi dell' art . 91, n . 2, dello statuto .
b ) Sulla seconda domanda
19 . La ricorrente contesta il "reinquadramento" ad essa applicato a seguito della clausola aggiuntiva al contratto in data 7 aprile 1981 .
20 . Questo "reinquadramento" non è stato pertanto il risultato di un atto unilaterale dell' istituzione; la ricorrente lo ha accettato sottoscrivendo le nuove clausole contrattuali .
21 . Comunque, il reclamo della ricorrente, essendo stato presentato solo dopo alcuni anni, l' 11 aprile 1985, è chiaramente tardivo e il ricorso è quindi irricevibile in forza dell' art . 91, n . 2, dello statuto .
22 . Anche in questo caso, l' argomento relativo all' inapplicabilità del termine di cui all' art . 90 dello statuto per violazione della convenzione europea dei diritti dell' uomo o del diritto interno francese non ha maggior fondamento che nella domanda esaminata precedentemente .
c ) Sulla terza domanda
23 . La domanda di risarcimento del danno derivante dalla perdita di stipendio prima e dopo il licenziamento è basata sull' asserita illegittimità di alcuni atti adottati dall' istituzione a danno degli interessi della ricorrente .
24 . Su tale punto, la giurisprudenza della Corte è chiara : quando l' azione per risarcimento danni è basata sull' asserita illegittimità delle decisioni delle istituzioni, essa "non si può distinguere dal ricorso per annullamento"; poiché la base giuridica dei ricorsi è costituita dall' art . 179 del trattato CEE, questi ultimi sono quindi sottoposti ai termini di cui agli artt . 90 e 91 dello statuto ( 2 ).
25 . L' irricevibilità della domanda di annullamento per tardività del reclamo implica pertanto quella della domanda di risarcimento ( 3 ).
26 . Nella presente causa tale conclusione si impone chiaramente per quanto riguarda la domanda relativa al periodo precedente al licenziamento .
27 . Non è tuttavia chiaro il fatto che la ricorrente abbia rivolto la sua domanda per annullamento anche contro l' atto di risoluzione del contratto in quanto tale; sembra che essa contesti solo l' applicazione di un preavviso di tre mesi e la forma "brutale" del licenziamento, "motivato da ragioni non serie e non reali"; la sua domanda di risarcimento danni mirerebbe quindi a riparare "le condizioni brutali del licenziamento" ed a compensare il fatto che la il RAAA non prevede alcun indennizzo in caso di licenziamento di un dipendente temporaneo da parte di uno dei gruppi politici del Parlamento europeo .
28 . Anche in questo contesto, si impone la medesima conclusione dell' irricevibilità : la ricorrente aveva la possibilità di chiedere l' annullamento del provvedimento di risoluzione del contratto nei termini statutari e non può ottenere vantaggi equivalenti mediante una domanda di risarcimento che si basa sull' illegittimità di tale atto, per invocare la quale essa ha puramente e semplicemente lasciato scadere i termini suddetti ( 4 ).
29 . E' evidente, come abbiamo già visto a proposito della prima domanda, che questi termini si applicano alla ricorrente come ad ogni altro dipendente delle Comunità .
30 . La domanda di risarcimento deve quindi essere ritenuta irricevibile .
D - Sul merito
31 . In base a quanto precede, analizzerò brevemente e a titolo puramente subordinato, la fondatezza delle domande presentate dalla ricorrente .
a ) La prima domanda
32 . La ricorrente sostiene che, in quanto titolare di un contratto a tempo indeterminato, essa avrebbe dovuto beneficiare del termine di preavviso massimo di 10 mesi contemplato dall' art . 47, n . 2, lett . a ) del RAAA .
33 . L' argomento non regge ad una semplice lettura attenta di tale norma . Infatti, il termine di 10 mesi ivi contemplato si applica solo ai dipendenti temporanei di cui all' art . 2, lett . d ), del RAAA, in altri termini ai dipendenti assunti per occupare un impiego permanente retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e per gli investimenti .
34 . Tale non era la situazione della ricorrente, che il suo contratto poneva nella situazione contemplata dall' art . 2, lett . c ), del RAAA : quella dell' "agente assunto per svolgere funzioni presso una persona che assolva un mandato previsto dai trattati che istituiscono le Comunità oppure dal trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee o presso un presidente eletto di un' istituzione o di un organo delle Comunità o di un gruppo politico dell' Assemblea parlamentare europea e che non sia scelto tra i funzionari delle Comunità ".
35 . Non spetta evidentemente al Parlamento provare che tale non era il caso; del resto, come l' istituzione convenuta ricorda, dall' art . 87 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, che si applica al bilancio generale delle Comunità ( 5 ), risulta che solo la Commissione dispone di tali stanziamenti di bilancio relativi alle attività di ricerca e di investimento .
36 . Come ho già detto, il diritto nazionale francese non si applica a tale situazione, che è disciplinata esclusivamente dal diritto comunitario ( statuto del personale e RAAA ).
37 . Pertanto, il termine massimo di preavviso al quale la ricorrente aveva diritto era quello di tre mesi, stabilito a tal fine dall' art . 47, n . 2, lett . a ), del RAAA .
38 . La prima domanda è quindi manifestamente infondata .
b ) La seconda domanda
39 . La ricorrente chiede il suo reinquadramento in categoria B3 con effetto retroattivo alla data della sua "retrocessione di grado" in categoria C2, 5° scatto, dato che essa avrebbe continuato a svolgere le mansioni di un dipendente di categoria B .
40 . Come sostiene il Parlamento, è evidente che tale domanda presuppone la prova che l' inquadramento nella categoria C2 fosse illegittimo o annullabile ad un altro titolo, circostanza che la ricorrente non ha nemmeno fatto valere .
41 . Il fatto è che, dopo la comunicazione di una prima risoluzione del contratto a decorrere dal 1° agosto 1980, per ragioni di servizio e nell' interesse di quest' ultimo, la ricorrente ha potuto continuare a svolgere mansioni presso l' ufficio di Parigi - a quanto pare a seguito di diverse pressioni - nell' ambito di una nuova situazione contrattuale che essa ha accettato sottoscrivendo la clausola aggiuntiva del 7 aprile 1981 .
42 . Non vi è quindi alcun indizio di illegittimità nel reinquadramento della ricorrente in un' altra categoria professionale e la seconda domanda è pertanto anch' essa senza alcun fondamento .
c ) La terza domanda
43 . La nostra conclusione relativa alla domanda precedente impedisce di riconoscere alcun fondamento alla domanda di risarcimento per l' importo degli stipendi che la ricorrente ha assertivamente perduto tra il 1° novembre 1980 e la cessazione del suo contratto, poiché non sussiste alcuna illegittimità su cui si possa basare tale domanda .
44 . Per quanto riguarda il risarcimento per "licenziamento brutale" e "motivato da ragioni non serie e non reali", mi limiterò a far presente che, come ha dichiarato la Corte di giustizia ( 6 ) "a norma dell' art . 47 del "Regime applicabile agli altri agenti", il rapporto d' impiego del dipendente temporaneo prende fine (...) in caso di contratto a tempo indeterminato al termine del periodo di preavviso fissato nel contratto" e che "la disdetta unilaterale del contratto d' impiego, espressamente contemplata dalla norma citata (...) trova il suo fondamento nel contratto medesimo e pertanto non richiede alcuna motivazione ".
45 . Risulta d' altro canto chiaramente dall' art . 47, n . 2, del "Regime applicabile agli altri agenti" che - cito di nuovo la Corte ( 7 ) - "la risoluzione dei contratti a tempo indeterminato, col preavviso previsto nel contratto e in conformità alla suddetta disposizione, rientra nel potere discrezionale dell' autorità competente ".
46 . Nella fattispecie, la risoluzione del contratto è stata del resto giustificata espressamente dalla modifica della configurazione del Parlamento a seguito delle ultime elezioni; la ricorrente ha potuto, inoltre, beneficiare di "un sussidio temporaneo di disoccupazione" in base alle disposizioni adottate il 4 luglio 1984 dall' Ufficio di presidenza ampliato del Parlamento europeo .
47 . La domanda di concessione di risarcimento danni non è quindi fondata .
E - Conclusioni
48 . E, su tale base, concludo proponendovi :
- di dichiarare il ricorso irricevibile;
- in subordine, di respingerlo in quanto infondato .
49 . Per quanto riguarda le spese, a norma del combinato disposto degli artt . 69, § 2, e 70 del regolamento di procedura, ciascuna delle parti deve in via di principio sopportare le proprie spese .
(*) Traduzione dal portoghese .
( 1 ) Vedasi sentenza 14 maggio 1974, causa 4/73, Nold / Commissione, Racc . 1974, pag . 491, in particolare pag . 508 .
( 2 ) Sentenza 21 febbraio 1984 nelle cause riunite da 15 a 33/73 e seguenti, Schots-Kortner / Consiglio, Commissione e Parlamento, Racc . 1974, pag . 177, in particolare pag . 188 .
( 3 ) Sentenza 12 dicembre 1967, nella causa 4/67, Collignon / Commissione, Racc . 1967, pag . 429, in particolare pag . 439; sentenza 24 giugno 1971 nella causa 53/70, Vinck / Commissione, Racc . 1971, pag . 601, in particolare pag . 609 .
( 4 ) Vedasi sentenza Vinck, soprammenzionata, pag . 601, "Massime ".
( 5 ) GU L 356 del 31.12.1977 .
( 6 ) Sentenza 18 ottobre 1977, causa 25/68, Schertzer / Parlamento, Racc . 1977, pag . 1729, in particolare pag . 1743 .
( 7 ) Sentenza 26 febbraio 1981, causa 25/80, De Briey / Commissione, Racc . 1981, pag . 637, in particolare pag . 645 .
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