Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
Lo sfondo giuridico e il procedimento
Per lo sfondo giuridico e per una panoramica del procedimento mi richiamo alle conclusioni presentate nelle cause riunite 260/85 e 106/86, Tokyo Electric Company ( TEC ) / Consiglio .
La Silver Seiko Limited ( Silver Seiko ) è una società giapponese che costruisce macchine da scrivere . Ha cominciato la produzione e la vendita di macchine elettroniche nel 1981 . La Silver Reed ( UK ) Ltd ( Silver Reed UK ) e la Silver Reed GmbH ( Silver Reed Germania ) sono affiliate della Silver Seiko che operano la vendita e la distribuzione nell' area comunitaria delle macchine da scrivere elettroniche fabbricate dalla Silver Seiko in Giappone . Sul mercato interno giapponese la Silver Seiko vende le sue macchine da scrivere elettroniche tramite una società di distribuzione affiliata, la Silver Business Machines .
Con il regolamento sui dazi provvisori veniva istituito un dazio antidumping provvisorio del 26,6% sulle macchine da scrivere elettroniche fabbricate in Giappone dalla Silver Seiko . Con il regolamento sui dazi definitivi il dazio definitivo veniva fissato al 21% e il dazio provvisorio veniva incamerato alla stessa aliquota .
Mediante atto introduttivo depositato il 6 settembre 1985 la Silver Seiko, la Silver Reed UK e la Silver Reed Germania ( in prosieguo indicate collettivamente come "Silver Seiko", salvo che il contesto richieda una maggiore specificazione ) proponevano ricorso nei confronti del Consiglio delle Comunità europee ( causa 273/85 ) chiedendo alla Corte :
1 ) di annullare il regolamento sui dazi definitivi integralmente o quanto meno nei limiti in cui si applica alla Silver Seiko;
2 ) in subordine, di annullare gli artt . 1 e 2 del regolamento o, in ulteriore subordine, di annullarne l' art . 1, in quanto impone un dazio definitivo antidumping sulle macchine da scrivere elettroniche esportate e vendute nella Comunità dalla Silver Seiko o, perlomeno, di annullarne l' art . 2 in quanto dispone l' incameramento definitivo degli importi versati come dazio provvisorio in forza del regolamento sui dazi provvisori;
3 ) in ogni caso, di condannare il Consiglio a rifondere tutte le spese processuali della Silver Seiko;
4 ) di adottare qualsiasi altro provvedimento che appaia legittimo ed equo nella fattispecie .
Con istanza depositata in pari data ( causa 273/85 R ) la Silver Seiko chiedeva che venisse praticamente sospesa l' applicazione del regolamento sui dazi definitivi . La domanda veniva respinta con ordinanza del presidente della Corte 18 ottobre 1985 che al tempo stesso riservava le spese del procedimento sommario ( Racc . 1985, pag . 3475 ).
Successivamente, nel gennaio 1986, l' aliquota del dazio definitivo - e l' aliquota da prendere in considerazione per l' incameramento del dazio provvisorio - applicabile alla Silver Seiko veniva portata dal 21 al 23% mediante il regolamento n . 113/86 . Con ricorso presentato il 5 maggio 1986, la Silver Seiko chiedeva l' annullamento del regolamento n . 113/86 instaurando un nuovo procedimento ( 107/86 ), nel quale svolgeva argomenti identici in sostanza a quelli già svolti nella causa 273/85 . Le due cause venivano riunite con ordinanza della Corte del 25 febbraio 1987 .
La Commissione e il Cetma sono intervenuti a sostegno del Consiglio .
La Silver Seiko corrobora le sue richieste con vari argomenti che espone con i seguenti titoli : 1 ) valore normale, 2 ) prezzo all' esportazione, 3 ) confronto tra valore normale e prezzo all' esportazione, 4 ) pregiudizio all' industria comunitaria, 5 ) imposizione di dazi definitivi antidumping, 6 ) incameramento definitivo del dazio provvisorio, 7 ) irregolarità di procedura .
1 . Valore normale
Sotto questo titolo la Silver Seiko svolge i seguenti argomenti . 1 ) La determinazione dei prezzi sul mercato interno giapponese allo scopo di fissare il valore normale è stata effettuata in modo illegittimo ed erroneo, in quanto i prezzi della Silver Seiko sul mercato interno non erano praticati "nel corso di normali operazioni commerciali" secondo la definizione del regolamento di base ed i prezzi del mercato interno che sono stati usati non erano "prezzi comparabili" come prescriveva il regolamento di base . 2 ) I calcoli del valore costruito sono stati operati su basi inesatte . 3 ) I calcoli del margine di profitto necessari per costruire i valori normali sono stati effettuati in modo illegittimo, discriminatorio e erroneo, perché il metodo impiegato a tale scopo era incompatibile con il regolamento di base, perché la Silver Seiko è stata discriminata nei confronti di altre società giapponesi e perché i calcoli sul margine di profitto della Silver Seiko erano numericamente errati .
Le autorità comunitarie, a mio giudizio, avevano facoltà di adottare il principio ( enunciato nel quarto considerando del regolamento sul dazio definitivo ) che il valore normale dovessi fondarsi sull' effettivo prezzo del mercato interno qualora le vendite sul mercato interno superassero il 5% in volume delle esportazioni nella Comunità . Seguendo questo criterio, esse hanno assunto il prezzo sul mercato interno di taluni modelli della Silver Seiko come riferimento per la fissazione del valore normale . Non si trattava tuttavia del prezzo praticato dalla Silver Seiko Ltd, bensì di quello praticato dal suo distributore affiliato Silver Business Machines, in quanto era quest' ultimo che operava la prima vendita ad un compratore indipendente . A mio parere, per le ragioni ulteriormente esposte nelle mie conclusioni TEC e nelle mie conclusioni nelle cause riunite 277 e 300/85, Canon / Consiglio, questo approccio era conforme all' art . 2, n . 3, lett . a ), e all' art . 2, n . 7, del regolamento di base .
L' argomento della Silver Seiko secondo cui le vendite della sua affiliata in Giappone e delle sue affiliate nella Comunità europea si collocavano a livelli diversi è privo di consistenza . In entrambi i casi si trattava delle prime vendite ad un compratore indipendente e le prove di cui dispone la Corte non dimostrano che le categorie di clienti nei due mercati fossero sostanzialmente diverse . La Silver Seiko cerca di appoggiarsi sull' asserzione secondo la quale in media al cliente giapponese si vendevano un minor numero di unità che al cliente comunitario . Comunque, anche se fosse provata, questa asserzione non si riferirebbe alla raffrontabilità ai sensi dell' art . 2, n . 3, lett . a ), del regolamento di base, bensì alle differenze quantitative per le quali è consentito apportare correzioni ai sensi degli artt . 2, nn . 9 e 10, lett . b ). Queste correzioni sono infatti state richieste dalla Silver Seiko, che però non è riuscita a dimostrare di soddisfare le condizioni di cui in particolare all' art . 2, n . 10, lett . b ), punto i ), e le istituzioni comunitarie avevano quindi buone ragioni, a mio avviso, di respingere la richiesta .
Quanto ai modelli per i quali il valore normale è stato costruito, la Silver Seiko contesta il metodo descritto nel considerando n . 15 del regolamento sul dazio definitivo, secondo il quale con la costruzione del valore normale "si intende infatti ottenere un valore normale come se si fossero verificate vendite sul mercato interno ". Per i motivi esposti nelle mie conclusioni TEC, ritengo che il metodo sia corretto . L' argomento della Silver Seiko, secondo cui l' atteggiamento delle istituzioni comunitarie si discosterebbe dalla prassi seguita nei regolamenti sul filato di cotone turco, deve essere disatteso per i motivi che ho esposto nelle conclusioni Canon e TEC . Gli argomenti addotti dalla Silver Seiko per dimostrare che le istituzioni comunitarie hanno errato nel porre il valore normale costruito al livello del distributore affiliato e nell' includervi le spese generali di quest' ultimo devono del pari essere respinti per i motivi esposti nelle mie conclusioni TEC .
Le istituzioni comunitarie, in base all' art . 2, n . 3, lett . b ), punto ii ), del regolamento di base dovevano includere un equo margine di profitto nel valore normale costruito dei modelli in questione . Contrariamente a quanto ha sostenuto la Silver Seiko, era lecito alle istituzioni comunitarie servirsi per questo scopo dei prezzi di vendita della Silver Business Machines piuttosto che di quelli della Silver Seiko ed usare i margini di profitto combinati delle due società piuttosto che quelli della sola Silver Seiko . I motivi che mi inducono a pronunciarmi in questo senso sono esposti diffusamente nelle mie conclusioni Canon e TEC . Come ho già detto, non ritengo che la Silver Seiko abbia dimostrato che le vendite effettuate dalla Silver Business Machines si situassero ad un livello diverso dalle vendite delle società affiliate della Silver Seiko nella Comunità . A mio parere, la Silver Seiko non ha perciò dimostrato che il metodo di calcolo fosse inadeguato come sostiene . Per di più, l' argomento della Silver Seiko secondo il quale il ricorso a questo metodo stride con il principio della certezza del diritto deve essere disatteso per i motivi esposti nelle mie conclusioni TEC .
Per tre degli esportatori in questione ( la Silver Seiko, la Canon e la Brother ) si è constatato che avevano venduto sul mercato interno taluni modelli in quantità sufficienti perché se ne potesse assumere il prezzo come base del valore normale e in questi casi le istituzioni comunitarie hanno constatato margini di profitto pari al 61,27% dei costi per la Silver Seiko, al 47,92% dei costi per la Canon ed al 71,18% dei costi per la Brother . Esse si sono allora avvalse dei rispettivi margini di profitto per costruire il valore normale dei rimanenti modelli di questi esportatori . A mio parere, si trattava di un equo margine di profitto - come richiesto dal regolamento di base e come indicato al considerando 16, primo paragrafo, del regolamento sul dazio definitivo - poiché il margine di profitto più vicino alla realtà per i modelli della Silver Seiko in relazione ai quali si doveva costruire il valore normale era il margine di profitto realizzato dalla Silver Seiko sui suoi modelli venduti all' interno in quantità sufficiente per poter fondare sul loro prezzo il valore normale . Quanto agli esportatori che non raggiungevano un volume di vendite sufficiente sul mercato interno, ad esempio la TEC e la Sharp, le istituzioni comunitarie si sono avvalse del più basso dei margini di profitto constatati ( 47,92 %) come margine da includere nel valore normale costruito . Ciò non costituisce una discriminazione come sostiene la Silver Seiko, giacché gli esportatori interessati si trovavano in situazioni diverse : nel caso della Silver Seiko il margine di profitto specifico del gruppo poteva costituire una base di calcolo, mentre gli esportatori nella situazione della TEC e della Sharp non avevano un proprio margine di profitto sul mercato interno che fosse rappresentativo e che potesse venir usato . Per di più ritengo che rientrasse nel potere discrezionale delle istituzioni comunitarie, nel determinare un "equo" margine di profitto ai sensi dell' art . 2, n . 3, lett . b ), punto ii ), del regolamento di base, assumere il più basso dei tre margini di profitto reali da esse constatati . A mio avviso, non vi era per loro alcun obbligo, come invece sostiene la Silver Seiko, di avvalersi di una media dei tre margini constatati .
La Silver Seiko sostiene che, nel calcolare il margine di profitto da includersi nel valore normale di quei suoi modelli per i quali detto valore è stato costruito, le istituzioni comunitarie non hanno defalcato nessuna delle spese generali sostenute dalla società distributrice Silver Business Machines, bensì solo quelle della società madre Silver Seiko Ltd . Comunque, se queste spese fossero state defalcate dal profitto, avrebbero dovuto essere aggiunte al costo di produzione incluso nel valore normale costruito e il risultato finale del calcolo - mi pare - non sarebbe stato diverso . Poiché questo argomento non può portare ad una modifica del valore normale costruito, non ha alcuna rilevanza come motivo d' annullamento .
Di conseguenza, tutti gli argomenti svolti dalla Silver Seiko sotto il titolo "valore normale" devono, a mio avviso, essere respinti .
2 . Prezzo all' esportazione
Sotto il titolo "prezzo all' esportazione" la Silver Seiko sostiene : 1 ) che margini di profitto eccessivi sono stati defalcati dai suoi prezzi di rivendita nella Comunità; 2 ) che spese superiori a quelle veramente sostenute sono state dedotte a titolo di spese generali dai suoi prezzi di rivendita nella Comunità .
Come si dichiara nel considerando n . 23 del regolamento sul dazio definitivo "i prezzi all' esportazione sono stati infine aggiustati per tener conto di un margine di profitto dell' importatore collegato pari al 5%, ritenuto equo in considerazione dei margini di profitto degli importatori indipendenti del prodotto in questione ". La Silver Seiko non contesta la cifra constatata come utile per gli importatori indipendenti, ma osserva che invece di questa cifra l' entità dell' utile assunta come base sarebbe dovuta essere quella realizzata dalle affiliate della Silver Seiko nella Comunità . Comunque, giacché il prezzo di trasferimento tra la società madre Silver Seiko Ltd e le sue affiliate nella Comunità deve venire trascurato come base del prezzo all' esportazione, a norma dell' art . 2, n . 8, lett . b ), del regolamento di base, del pari può essere lasciato da parte l' utile che l' affiliata realizza, in occasione della rivendita, rispetto al prezzo di cessione interna . Dato il collegamento tra esportatore ed importatore le istituzioni comunitarie avevano facoltà, a norma della citata disposizione, di definire il prezzo all' esportazione includendovi un "equo margine di profitto ". Mi pare che il margine constatato per gli importatori indipendenti sia un margine che può ragionevolmente essere impiegato a questo scopo e che l' argomento della Silver Seiko vada quindi disatteso .
Per quel che riguarda il "ragionevole margine per le spese generali" da concedersi nel definire il prezzo all' esportazione, a norma dell' art . 2, n . 8, lett . b ), del regolamento di base, la Silver Seiko sostiene che le spese generali delle sue affiliate comunitarie si sarebbero dovute suddividere, distinguendo tra macchine da scrivere elettroniche ed altri tipi di macchine per ufficio vendute da queste società in base al numero di unità vendute e non in base al fatturato . Checché ne sia, l' art . 2, n . 11, del regolamento di base stabilisce che una ripartizione dei costi si deve operare normalmente "in modo proporzionale alla cifra d' affari per ciascun prodotto e ciascun mercato in questione ". Nel nostro caso le istituzioni comunitarie si sono attenute a questa norma di portata generale . Il Consiglio ha dichiarato che le istituzioni comunitarie possono scostarsi da questa regola generale ove siano persuase che un particolare tipo di ripartizione rifletta più esattamente i costi sostenuti, ma che ciò non è sembrato loro necessario nella fattispecie . Il principale argomento della Silver Seiko sotto questo profilo è che l' applicazione della regola generale è meno vantaggiosa nei suoi confronti dell' applicazione della base alternativa che essa propone, ma ciò non basta per dimostrare che in quest' ipotesi sia giustificato scostarsi dalla regola generale . Per il resto la Silver Seiko, a mio parere, non è riuscita a provare la necessità di un criterio speciale di ripartizione e perciò le istituzioni comunitarie avevano facoltà di applicare la regola generale fissata dall' art . 2, n . 11 . La tesi della Silver Seiko viene quindi a cadere .
3 . Confronto tra il valore normale ed il prezzo all' esportazione
Sotto questo titolo la Silver Seiko espone quanto segue . 1 ) A torto sono stati negati aggiustamenti per differenze di stadio commerciale . 2 ) A torto sono stati negati aggiustamenti per differenze di quantità . 3 ) A torto sono stati negati aggiustamenti per differenze nelle condizioni e nelle modalità di vendita . 4 ) Il raffronto è stato fatto con metodi disparati e non è stato effettuato per uno stesso periodo di tempo né su una base "operazione commerciale per operazione commerciale ".
Avendo vagliato le prove prodotte dinanzi alla Corte, ritengo che la Silver Seiko non sia riuscita a dimostrare alcun errore negli accertamenti, esposti nell' ultimo paragrafo del considerando n . 25 del regolamento sul dazio definitivo, secondo i quali "la composizione delle categorie dei clienti è analoga sul mercato interno e su quello dell' esportazione ". Per questo motivo e per i motivi esposti nelle mie conclusioni TEC e Canon ritengo che l' argomento della Silver Seiko relativo alla differenza di stadio commerciale debba essere disatteso .
Circa gli adeguamenti per differenze quantitative, l' art . 2, n . 10, lett . b ), punto ii ), del regolamento di base dispone tra l' altro : "Se i prezzi all' esportazione e il valore normale non sono comparabili per quanto riguarda (...) ( tra l' altro le quantità ), si terrà debitamente conto in ogni caso, a seconda delle loro caratteristiche, delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi . Se una parte in causa chiede che tali differenze siano prese in considerazione, essa deve dimostrare che la sua richiesta è giustificata . Per determinare gli adeguamenti da effettuare, si applicano i seguenti criteri : (...). Differenze di quantità : si procede agli adeguamenti quando l' ammontare di una differenza di prezzo è dovuto, in tutto o in parte, ( tra l' altro ), a sconti sui prezzi per vendite in grandi quantità, liberamente concessi nel corso di normali operazioni commerciali in un precedente periodo di tempo rappresentativo, di solito non inferiore a sei mesi, ed in proporzioni notevoli, di solito non inferiori al 20% del totale delle vendite del prodotto in questione, effettuate sul mercato interno ". A norma di questa disposizione, la Silver Seiko avrebbe dovuto chiedere questi adeguamenti e giustificare la sua richiesta . Inoltre, avrebbe dovuto dimostrare che le differenze di prezzo erano dovute a sconti sul prezzo concessi per vendite di grandi quantità di merce . Si sarebbe infatti tradita la finalità del regolamento di base se una differenza di prezzo dovuta in realtà a dumping avesse potuto essere attribuita a "sconti quantitativi" e venir defalcata in quanto tale dagli elementi del raffronto . Gli orientamenti particolari fissati nell' art . 2, n . 10, lett . b ), punto i ), hanno - mi pare - lo scopo di garantire che gli adeguamenti siano operati solo quando possono essere realmente attribuiti a sconti di quantità .
La Silver Seiko fa valere gli sconti concessi per due suoi modelli ad un singolo cliente in Giappone . Comunque, né durante l' indagine, né durante il presente procedimento la Silver Seiko ha prodotto alcuna prova consistente per dimostrare che questi sconti erano stati "liberamente concessi nel corso di normali operazioni commerciali" come prescritto dall' art . 2, n . 10, lett . b ), punto i ). Non è stato dimostrato che vi fosse un sistema di sconti per quantità o che gli sconti in questione fossero noti e liberamente disponibili a tutti i potenziali clienti . Per questo motivo la Silver Seiko non soddisfa le condizioni poste dall' art . 2, n . 10, lett . b ), punto i ), e i suoi argomenti relativi agli adeguamenti per le differenze di quantità non risultano fondati .
Per quel che riguarda le differenze relative alle condizioni ed alle modalità di vendita, la Silver Seiko osserva che a torto sono stati negati adeguamenti destinati a tener conto : 1 ) delle spese di finanziamento delle scorte detenute dalla Silver Business Machines nonché 2 ) dei crediti concessi dalla Silver Business Machines ai suoi clienti giapponesi . In realtà le istituzioni comunitarie hanno concesso adeguamenti per i crediti ai clienti in Giappone . Il numero di giorni di credito riconosciuti è stato rilevante, ma la Silver Seiko sostiene che avrebbe dovuto essere leggermente superiore . ( I dati esatti sono riservati ). Il costo dei restanti giorni di credito alla clientela e il costo degli interessi per la costituzione di scorte non risultano avere un rapporto diretto con le vendite in questione come prescritto dall' art . 2, n . 10, lett . c ), del regolamento di base e quindi è stato corretto non concederli . La Silver Seiko suggerisce che avrebbero dovuto essere concessi in quanto le spese corrispondenti erano state defalcate nell' elaborazione dei prezzi all' esportazione nella Comunità . Comunque, questo suggerimento si fonda sull' assunto che il valore normale ed il prezzo all' esportazione debbano essere calcolati nello stesso modo e questo assunto non è fondato per le ragioni esposte nelle sentenze dette dei "cuscinetti a sfera" e nelle mie conclusioni TEC e Canon . Di conseguenza, l' argomento della Silver Seiko relativo agli adeguamenti dovuti per differenze concernenti le condizioni e le modalità di vendita viene a cadere .
L' art . 2, n . 13, lett . b ), del regolamento di base stabilisce : "Quando i prezzi variano, il margine di dumping può essere stabilito transazione per transazione, oppure riferendosi ai prezzi più frequentemente applicati, rappresentativi o medi ponderati ". Chiaramente esso non stabilisce che il raffronto del valore normale e del prezzo all' esportazione può effettuarsi solo su una base "operazione commerciale per operazione commerciale ". Il considerando n . 27 del regolamento sul dazio definitivo dichiara : "Il valore normale è stato generalmente confrontato con i prezzi all' esportazione prendendo in esame transazione per transazione ". Il fatto che si sia usato il termine "generalmente" dimostra chiaramente che il Consiglio non sosteneva che tutti i raffronti erano effettuati secondo il criterio operazione per operazione . Secondo la Silver Seiko essi non sono stati effettuati su questa base, ma con riferimento ai prezzi medi ponderati . A mio parere, questo metodo di raffronto era conforme all' art . 2, n . 13, lett . b ), del regolamento di base ed è stato fedelmente riflesso nel considerando n . 27 del regolamento sui dazi definitivi, contrariamente a quanto sostiene la Silver Seiko .
La Silver Seiko inoltre si duole che la media ponderata dei prezzi all' esportazione fosse mensile mentre la media ponderata per il valore normale era annuale, in spregio delle disposizioni dell' art . 2, n . 9, del regolamento di base secondo cui il prezzo all' esportazione e il valore normale "normalmente saranno comparati (...) a date il più possibile ravvicinate ". Risulta che un unico valore normale è stato in realtà determinato per tutto il periodo di riferimento ( un anno ), mentre i prezzi all' esportazione sono stati calcolati per ogni mese durante questo periodo . Comunque, ciascun prezzo all' esportazione mensile è stato raffrontato col valore normale, le differenze sono state ponderate in base alle quantità vendute ogni mese e si è ottenuta la media annua . Ne consegue che i prezzi all' esportazione ed il valore normale si riferiscono allo stesso periodo di dodici mesi e che l' argomento della Silver Seiko si svuota di contenuto .
Di conseguenza, tutti gli argomenti della Silver Seiko relativi al confronto tra il valore normale ed il prezzo d' esportazione, a mio parere, devono venir disattesi .
4 . Il pregiudizio all' industria comunitaria
Sotto il titolo del "pregiudizio", la Silver Seiko espone gli argomenti seguenti . 1 ) La mancata esclusione dalla determinazione del pregiudizio di quei produttori comunitari che erano essi stessi importatori di prodotti assertivamente venduti a prezzi di dumping priva di validità tutto l' esame del pregiudizio . 2 ) Non vi è stata un' analisi adeguata del pregiudizio come prescritto dal regolamento di base, perché i fattori del pregiudizio specificati all' art . 4, n . 2, del regolamento di base non sono stati studiati a fondo, perché il cosiddetto sistema del "prezzo ideale" di vendita usato dalla Commissione e dal Consiglio costituisce una base inadeguata per determinare il pregiudizio e perché ogni pregiudizio all' industria comunitaria è stato causato da fattori diversi da un dumping ad opera della Silver Seiko . Di conseguenza, a torto il presunto pregiudizio è stato addebitato alla Silver Seiko .
Respingo tutti questi argomenti relativi al pregiudizio per i motivi già esposti nelle conclusioni Canon e TEC .
5 . Imposizione di dazi definitivi antidumping
In questo capitolo la Silver Seiko sostiene quanto segue . 1 ) Attenendosi strettamente, nel fissare l' aliquota del dazio definitivo, al livello del presunto pregiudizio calcolato col metodo dei "prezzi ideali di vendita", le autorità comunitarie hanno applicato un' aliquota che risulta superiore a qualsiasi effettivo margine di dumping o livello di pregiudizio; esse hanno inoltre fissato il dazio senza fornire alcuna adeguata motivazione dell' aliquota ritenuta adatta . 2 ) L' imposizione di dazi definitivi ai ricorrenti in mancanza di analogo provvedimento nei confronti della Nakajima rappresenta una discriminazione illegittima .
Entrambi questi argomenti vengono a cadere per i motivi indicati nelle mie conclusioni Canon e TEC .
6 . Incameramento definitivo dei dazi provvisori
In questo capitolo la Silver Seiko contesta l' incameramento definitivo dei dazi provvisori per il fatto che i dazi provvisori avevano un periodo massimo di validità di quattro o sei mesi e che dovevano venire incamerati definitivamente prima della loro scadenza .
L' art . 11, n . 5, del regolamento di base stabilisce : "I dazi provvisori hanno una validità massima di quattro mesi . Ciononostante, qualora gli esportatori che rappresentano una percentuale notevole degli scambi interessati lo richiedano o non facciano obiezione ad una dichiarazione di intenzioni della Commissione, l' applicazione dei dazi antidumping provvisori può essere prorogata per un ulteriore periodo di due mesi ". L' art . 11, n . 7, recita : "Alla scadenza della validità dei dazi provvisori la garanzia viene liberata con la massima sollecitudine sempreché il Consiglio non abbia deciso la sua riscossione definitiva ". La Silver Seiko sostiene che il regolamento sul dazio provvisorio scadeva, secondo quanto in esso stabilito, il 22 aprile 1985 oppure, in base alla proroga disposta con il regolamento del Consiglio, n . 1015/85 ( GU 1985, L 108, pag . 18 ), il 22 giugno 1985, e che il regolamento sul dazio definitivo, entrato in vigore soltanto il 23 giugno 1985, non poteva validamente incamerare, come invece ha fatto, i dazi provvisori già scaduti .
Questo argomento però non tiene conto dell' effetto del regolamento del Consiglio 3 giugno 1971, n . 1182, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini ( GU 1971, L 124 ). In base a questo regolamento, in particolare in base agli artt . 3 e 4, si deve ritenere che gli atti del Consiglio e della Commissione qui discussi siano entrati in vigore come segue . 1 ) Il regolamento sui dazi provvisori è entrato in vigore in base al suo art . 3 il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, vale a dire il 23 dicembre 1984 alle ore OO,OO . Esso è venuto a scadenza il 23 aprile 1985 alle ore 24,00 ( cioè alla scadenza dell' ultima ora del giorno che recava la stessa data del dies a quo ). 2 ) Il regolamento del Consiglio n . 1015/85 ( con il corrigendum della GU 1985, L 112, pag . 59 ) è entrato in vigore in base al suo art . 2, il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, vale a dire il 21 aprile 1985 alle ore OO,OO e ha prorogato la validità dei dazi provvisori antidumping per un periodo di due mesi decorrente dal 23 aprile 1985 alle ore OO,OO ( data fissata nella versione modificata dell' art . 2, secondo paragrafo ) fino al 23 giugno 1985 alle ore 24,00 ( cioè fino alla scadenza dell' ultima ora del giorno recante la stessa data del dies a quo ). 3 ) Il regolamento sul dazio definitivo è entrato in vigore in base al suo art . 3 il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, vale a dire il 23 giugno 1985 alle ore 00,00 . In quel momento quindi prendeva effetto la decisione del Consiglio di incamerare definitivamente i dazi provvisori . In quello stesso momento, contrariamente a quanto sostiene la Silver Seiko, il regolamento sul dazio provvisorio era ancora valido .
Tenuto conto di ciò, non è necessario stabilire se l' espressione "abbia deciso la sua riscossione definitiva" di cui all' art . 11, n . 7, del regolamento di base si riferisca alla data in cui il Consiglio prende la decisione o alla data in cui l' atto nel quale si concreta la decisione entra in vigore . Pur se è difendibile tanto l' una quanto l' altra opinione, mi pare a prima vista che la prima costituisca l' interpretazione più attendibile .
La Silver Seiko inoltre sostiene che, dal momento che essa aveva sollevato riserve quanto ad una proroga, il Consiglio non aveva facoltà di prorogare i dazi provvisori, a norma dell' art . 11, n . 5, del regolamento di base . Comunque, risulta che solo la Brother e la Silver Seiko s' erano opposte alla proroga mentre gli altri esportatori interessati o non avevano sollevato obiezioni oppure l' avevano addirittura approvata . Questi altri esportatori, a mio parere, "costituiscono chiaramente una percentuale notevole degli scambi interessati", cosicché la condizione di cui all' art . 11, n . 5, era in realtà soddisfatta, contrariamente a quanto sostiene la Silver Seiko .
A mio parere, quindi, gli argomenti della Silver Seiko in materia di incameramento definitivo dei dazi provvisori non vengono sostanziati .
7 . Irregolarità di procedura
Infine, sotto il titolo di irregolarità di procedura, la Silver Seiko sostiene che non le è stato consentito un pari accesso all' informazione o una pari possibilità di replica e che i suoi diritti della difesa sono stati lesi .
Trattando questi argomenti si deve ricordare che il procedimento nelle indagini antidumping è retto in modo assai dettagliato dalle disposizioni degli artt . 7 e 8 del regolamento di base . L' art . 7, n . 4, lett . c ), punto iii ), del regolamento di base stabilisce : "Le informazioni devono normalmente essere fornite non oltre quindici giorni prima della presentazione di qualsiasi proposta di azione definitiva, in applicazione dell' art . 12, da parte della Commissione . Le rimostranze successive alle informazioni vengono prese in considerazione soltanto se vengono ricevute entro un termine fissato dalla Commissione in funzione dell' urgenza della questione; il termine non può essere inferiore a dieci giorni ". Nella fattispecie l' entità del dazio è stata comunicata formalmente mediante telex a tutti gli esportatori alla stessa data ( 6 maggio 1985 ) e lo stesso limite di tempo ( 17 maggio 1985 alle ore 09,00, vale a dire dieci giorni ) è stato fissato per tutte le osservazioni . La proposta di regolamento in materia di dazio definitivo è stata trasmessa al Consiglio il 24 maggio 1985 . Tutti gli esportatori sono quindi stati informati diciotto giorni prima della presentazione della proposta . Ne consegue a mio avviso che nella fattispecie la Commissione si è attenuta alle condizioni di cui all' art . 7, n . 4, lett . c ), lett . iii ).
La Silver Seiko lamenta però ancora che prima del telex del 6 maggio 1985, anzi prima della riunione informativa del 25 aprile 1985, un altro esportatore - la Canon - abbia ricevuto importanti chiarimenti circa i calcoli del dumping, i margini di dumping ed i metodi di calcolo che la Commissione avrebbe usato per determinare il pregiudizio, mentre la Silver Seiko ottenne queste indicazioni soltanto col citato telex del 6 maggio 1985 . Essa sostiene che questo trattamento ha dato alla Canon più tempo per preparare la propria difesa, in contrasto col principio della parità di trattamento .
Non nego che i principi generali relativi alla correttezza del procedimento possano talvolta essere invocati nei procedimenti antidumping anche quando le disposizioni espresse del regolamento di base in materia di procedura sono state osservate, ma deve essere dimostrato in precedenza come e perché le norme procedurali espresse non sono in grado di provvedere adeguatamente alla situazione di cui ci si duole . A mio avviso, la Silver Seiko non comprova che le cose stiano così . Essa stessa riconosce che è difficile accertare in qual misura la situazione di cui si duole l' abbia svantaggiata rispetto alla Canon e sostiene che "questa privazione di tempo e di informazione non è determinabile ". E infatti non lo è, e per di più deve venire collocata nel suo contesto pratico . Certo, l' ideale per le istituzioni comunitarie sarebbe quello di garantire che gli esportatori abbiano tutti in ugual misura la possibilità di reagire alle informazioni, ma non sempre è praticamente possibile - specie in un procedimento delle dimensioni di quello odierno - organizzare incontri simultanei con le parti interessate o fornire loro simultaneamente le informazioni . Non credo che la Silver Seiko abbia dimostrato che la condotta di cui si duole costituisca un' effettiva infrazione al principio della parità di trattamento - sempreché sia questo il mezzo da dedurre in questo contesto - o a qualsiasi altro principio relativo ad un corretto svolgersi del procedimento .
La Silver Seiko si lamenta della difficoltà di organizzare incontri con il personale della Commissione alle date di suo gradimento . Come addebito di carattere generale, ciò non costituisce un motivo di annullamento . La Silver Seiko cita ad esempio il caso di un suo consulente legale che, a suo dire, non sarebbe stato autorizzato a consultare la documentazione in possesso della Commissione . Tuttavia mi risulta che non vi sono state richieste di consultare la documentazione della Commissione che siano rimaste senza risposta . D' altra parte, se il rappresentante di uno degli esportatori si è presentato senza preavviso negli uffici della Commissione per consultare documenti, non si può escludere che abbia subito un rifiuto . L' art . 7, n . 4, lett . c ), punto i ), del regolamento di base esige che questo genere di richieste sia fatto per iscritto e risulta che la prassi seguita è quella di concordare successivamente una data che convenga ad entrambe le parti . Penso quindi che la Silver Seiko non abbia dedotto su questo punto alcun motivo attendibile .
La Silver Seiko si duole inoltre di non aver ricevuto informazioni su vari punti relativi alla determinazione del danno . I dati da essa richiesti sul volume delle importazioni della Comunità dalla Svezia, dalla Svizzera, da Singapore e dagli Stati Uniti le sarebbero stati forniti solo in relazione ai due ultimi paesi, e per di più aggregati, sicché non risultava possibile distinguere il volume di importazioni provenienti rispettivamente da Singapore o dagli Stati Uniti . Il Consiglio sostiene, senza essere contraddetto, che avvalendosi di questa informazione e confrontandola con i dati pubblicati nei considerando nn . 31 e 32 del regolamento sul dazio provvisorio, la Silver Seiko avrebbe potuto ricavare da sola il dato globale relativo alle importazioni dalla Svezia e dalla Svizzera . L' addebito della Silver Seiko quindi si riduce ad una protesta per non aver potuto conoscere i dati specifici di ciascuno dei paesi in questione . E ovvio che questi dati hanno indole di importante informazione commerciale e che le istituzioni comunitarie dovevano quindi trattarli con la dovuta precauzione in osservanza di quanto dispone in materia di riservatezza l' art . 8 del regolamento di base . In particolare, il trattamento riservato dei dati in questione sarebbe stato imposto dal fatto che essi si riferivano ad una sola società in Svezia, ad una in Svizzera e ad una in Singapore e a due sole società negli Stati Uniti . Perciò, a mio parere, le informazioni sono state dosate a buona ragione conformemente all' art . 8 del regolamento di base .
La Silver Seiko fa altresì valere che non le sono state fornite informazioni sui programmi di investimento, passati e futuri, dei produttori comunitari . Risulta tuttavia che, nel corso di una riunione tenutasi il 10 gennaio 1985, le autorità comunitarie hanno spiegato alla Silver Seiko che i dettagli degli investimenti per settore erano considerati materia estremamente delicata e confidenziale e che la loro divulgazione avrebbe potuto arrecare danno ai produttori interessati . Ritengo quindi che fosse pienamente giustificato mantenere segrete tali informazioni in conformità all' art . 8 del regolamento di base .
Per quanto riguarda l' elaborazione dei prezzi ideali di vendita, la Silver Seiko si duole che non le sia stata comunicata, come aveva richiesto, una scomposizione dell' esame effettuato dalla Commissione in base ai modelli della Silver Seiko e al confronto con i produttori della Comunità e per modello, società e paese . Tuttavia, questa informazione avrebbe consentito alla Silver Seiko di desumere i costi di produzione di ciascun produttore comunitario . Un' informazione di questo genere è chiaramente riservata ai sensi dell' art . 8 del regolamento di base e, a mio parere, è stata giustamente negata in omaggio a questa norma .
Infine la Silver Seiko si duole che non le siano state fornite informazioni circa il calcolo del prezzo ideale di vendita per ciascuno dei denuncianti . Comunque, risulta che nella riunione informativa del 25 aprile 1985 sono stati esposti i metodi usati nel calcolo del prezzo ideale di vendita ed è stato sottolineato che le cifre dei costi e degli utili dei singoli produttori erano strettamente riservate e che la loro diffusione avrebbe probabilmente causato danno ai produttori della Comunità . In seguito, con telex del 6 maggio 1985, le istituzioni comunitarie hanno divulgato il margine globale di profitto usato nel calcolo dei prezzi ideali di vendita . Mi pare che le istituzioni comunitarie in questo modo abbiano fornito tutte le informazioni che esse potevano fornire sotto questo profilo nel rispetto dell' art . 8 del regolamento di base .
Di conseguenza, a mio parere, le doglianze della Silver Seiko circa le presunte irregolarità procedurali sono tutte infondate .
Causa 107/86
Il Consiglio ha sostenuto che il secondo ricorso della Silver Seiko ( procedimento 107/86 ) dovrebbe venir dichiarato irricevibile o quanto meno che la Silver Seiko dovrebbe comunque essere condannata a pagare le spese di questo ricorso giacché è superfluo . Tuttavia, per i motivi esposti nelle mie conclusioni TEC per quanto riguarda il secondo ricorso della TEC ( causa 106/86 ), ritengo che la seconda domanda della Silver Seiko in questa occasione ( causa 107/86 ) dovrebbe essere dichiarata ricevibile e che quindi le spese relative dovrebbero seguire la sorte di quelle della causa 273/85 .
Conclusione
Di conseguenza, a mio avviso, i ricorsi 273/85 e 107/86 dovrebbero essere respinti e i ricorrenti dovrebbero essere condannati a rifondere le spese sostenute dal Consiglio, dalla Commissione e dal Cetma, ivi comprese le spese del procedimento sommario .
(*) Traduzione dall' inglese .
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