Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . L' esito di questo ricorso per inadempimento dipende dalla soluzione che la Corte darà alla seguente questione : se la disposizione di legge italiana dedotta in lite, di cui non viene contestata l' incompatibilità con l' art . 19 della direttiva della Commissione 17 dicembre 1981, n . 82/57, che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva del Consiglio 24 luglio 1979, n . 79/695 ( in prosieguo : "la seconda direttiva del Consiglio "), debba tuttavia ritenersi conforme al diritto comunitario ai sensi dell' art . 4 della precedente direttiva del Consiglio n . 78/453 ( in prosieguo : "la prima direttiva del Consiglio ").
2 . L' immissione in libera pratica nella Comunità di merci originarie di un paese terzo è subordinata al loro svincolo da parte delle autorità doganali dello Stato membro importatore . Con lo svincolo, l' importatore è autorizzato a prelevare le merci .
Nel caso di importazione definitiva in Italia, l' art . 80, 2° comma, del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale ( TULD ) prevede, per le merci che hanno formato oggetto di un' unica dichiarazione, la possibilità di uno svincolo a riprese . Orbene, l' art . 19 soprammenzionato impone, in simile caso, che lo svincolo venga concesso "globalmente per tutte le merci" dichiarate ( il corsivo è mio ). Per quanto concerne l' art . 4 della prima direttiva del Consiglio, questo contempla un regime particolare di dilazione di pagamento di diritti doganali "su merci il cui rilascio è stato autorizzato durante un dato periodo (...)".
In sostanza lo Stato convenuto sostiene che quest' ultima disposizione :
- consente lo svincolo a riprese,
- non ha potuto essere abrogata da una norma emanata dalla Commissione, anche se adottata in esecuzione di una successiva direttiva del Consiglio, dal momento che detta norma non trova, sotto questo profilo, alcun fondamento in quest' ultima direttiva .
3 . La soluzione al problema così posto deve essere ricercata nella struttura del disposto normativo che emerge dalle tre direttive .
La seconda direttiva del Consiglio e quella della Commissione adottata per la relativa attuazione si riferiscono "all' armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci ". La prima direttiva del Consiglio ha specificamente ad oggetto l' armonizzazione delle normative nazionali riguardanti la "dilazione del pagamento" dei vari diritti da pagare al momento dell' importazione o dell' esportazione di merci originarie di paesi terzi . Questa e le due predette direttive costituiscono dunque due "corpus" normativi distinti di cui si rende necessario un reciproco collegamento . In effetti, le forme di pagamento dei diritti doganali, contemplate pure dalla prima direttiva, debbono integrarsi nel più generale disposto normativo relativo all' immissione in libera pratica, di cui esse regolano solo un aspetto . In altri termini, la prima direttiva del Consiglio deve essere applicata, e quindi interpretata, alla luce del disposto normativo elaborato dalle due successive direttive .
Una difficoltà avrebbe potuto porsi se la prima direttiva del Consiglio avesse previsto, come affermato dall' Italia, lo svincolo a riprese delle merci che hanno formato oggetto di un' unica dichiarazione . Non è questo il caso . L' art . 4 è, a questo proposito, del tutto indifferente, essendo la sua portata normativa limitata all' unicità della "contabilizzazione" dei diritti gravanti sulle merci oggetto di svincolo . In assenza di norme comunitarie che armonizzino in modo generale le procedure di immissione in libera pratica, detto articolo ha dunque potuto trovare applicazione nell' ipotesi consentita dall' art . 80, 2° comma, del TULD Dopo la loro entrata in vigore, tenuto conto della disposizione di cui all' art . 19, non può più continuare ad essere parimenti, e ciò anche senza che si debba appurare se detta disposizione trovi un particolare fondamento nella seconda direttiva del Consiglio .
Questo articolo, del resto, si pone nella logica, tale quale descritta nel preambolo della direttiva, alla quale dà applicazione . Ivi, in effetti, viene sottolineato il "carattere specificamente comunitario" dell' immissione in libera pratica, dunque, la necessità di armonizzare, per superarle, le disparità delle norme nazionali da cui possono, in particolare, risultare distorsioni di trattamento "per gli importatori della Comunità, secondo lo Stato membro in cui si effettuano le formalità di sdoganamento (...)". Ivi viene ancora precisato che queste norme comuni debbono in particolare "escludere ogni formalità superflua" ( punti 5, 7 e 10 del preambolo della seconda direttiva del Consiglio ).
Nell' unicità dello svincolo riposa il tipo stesso della misura di semplificazione amministrativa, adottata per porre un limite alle distorsioni di trattamento tra importatori nell' ambito della Comunità . L' uniformità di trattamento, piuttosto che l' incidenza sulle pubbliche finanze comunitarie, mi sembra essere la "ratio legis" dell' art . 19 .
3 . Il ricorso della Commissione deve dunque essere accolto e la Repubblica italiana deve essere condannata alle spese del giudizio .
(*) Traduzione dal francese .
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