Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Il ricorrente, sig . Giorges Cladakis, avendo superato il concorso COM/B/362, relativo alla costituzione di una riserva di assistenti di cittadinanza greca ( gradi B3/B2 ), veniva nominato, con decisione in data 9 marzo 1983, dipendente in prova presso la Commissione delle Comunità europee, in grado B3, 3° scatto .
Il menzionato concorso veniva bandito conformemente al regolamento del Consiglio 22 marzo 1982, n . 662, che istituiva una serie di misure particolari e temporanee per l' assunzione di dipendenti delle Comunità europee a seguito dell' adesione della Grecia .
Il 18 novembre 1983 il Cladakis veniva nominato di ruolo nello stesso posto .
Avendo saputo, a quanto egli asserisce, che un suo collega greco stava per ottenere un reinquadramento, il 12 luglio 1984, il ricorrente richiedeva al presidente del comitato paritetico di inquadramento una revisione del suo inquadramento in forza della "decisione relativa ai criteri per l' attribuzione del grado e dello scatto in occasione dell' assunzione ".
Il Cladakis riteneva che la sua esperienza professionale di 20 anni nel settore specifico della contabilità fosse di gran lunga superiore a quella che, ai sensi della citata decisione, sarebbe stata necessaria per l' inquadramento nel grado B3 ( 9 anni ) e persino nel grado B1 ( 14 anni ), se il concorso fosse stato diretto ad assumere personale in tale grado, e che pertanto dovesse essergli riconosciuto un inquadramento nel grado B2 dalla data della nomina .
La domanda veniva respinta con nota del direttore del personale in data 30 ottobre 1984, confermata con nota del 29 novembre successivo, in quanto sarebbe stata presentata oltre il termine di tre mesi stabilito nella comunicazione 21 ottobre 1983 del direttore generale del personale per la presentazione di domande di reinquadramento, nonché in quanto il Cladakis sarebbe stato inquadrato nel livello massimo contemplato dai criteri di inquadramento .
La summenzionata comunicazione 21 ottobre 1983 mirava a dare ai dipendenti della Commissione la possibilità di chiedere, nel termine di tre mesi, il loro reinquadramento ove ritenessero di esser stati inquadrati in modo non conforme ai criteri contemplati nella decisione 6 giugno 1973 "relativa ai criteri per l' attribuzione del grado e dello scatto in occasione dell' assunzione ". Quest' ultima decisione veniva pubblicata nel marzo 1981 e la comunicazione 21 ottobre 1983, che concedeva un nuovo termine per le domande di reinquadramento, rendeva nota al tempo stesso l' avvenuta adozione di una nuova decisione che sostituiva, con effetto dal 1° settembre dello stesso anno, la decisione del 1973 .
Il 15 gennaio 1985, il Cladakis presentava reclamo, ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello statuto del personale, contro il rifiuto di applicare nel suo caso la decisione del giugno 1973 relativa ai criteri di inquadramento, chiedendo il riesame della sua situazione alla luce della menzionata decisione e del regolamento n . 662/82 .
Il 4 giugno 1985 il reclamo era oggetto di una decisione esplicita di rigetto notificata il 5 giugno successivo .
Il 9 settembre 1985 è stato presentato il presente ricorso, con cui il ricorrente chiede l' annullamento della decisione della Commissione 9 marzo 1983, nella parte in cui gli si attribuisce il grado B3, 3° scatto e, per quanto necessario, l' annullamento delle decisioni 30 ottobre e 29 novembre 1984 e 4 giugno 1985, che disattendevano le sue richieste .
2 . Esamino ora le questioni di diritto sollevate dalla presente controversia .
La Commissione ha sostenuto, nel controricorso, che il ricorso è irricevibile in quanto tardivo, poiché il reclamo preliminare al giudizio non sarebbe stato presentato nei termini .
Poiché tale reclamo era diretto contro l' atto di nomina del ricorrente, che gli era stato notificato il 18 giugno 1983, esso ( ai sensi dell' art . 90, n . 2 dello statuto ) avrebbe dovuto esser presentato entro tre mesi da tale data, il che non sarebbe avvenuto .
E' certo che la comunicazione del direttore generale del personale e dell' amministrazione della Commissione, in data 21 ottobre 1983, accordava, come si è visto, un ultimo termine di tre mesi, a decorrere dalla sua data, per la presentazione di un' eventuale domanda di reinquadramento .
Se tale comunicazione era diretta, come la Commissione ha precisato in udienza, a correggere errori manifesti di inquadramento, essa avrebbe senso solo ove comportasse la riapertura dei termini d' impugnazione; se così non fosse, gli eventuali errori costituirebbero decisione definitiva e non sarebbero soggetti a rettifica .
E' tuttavia quantomeno dubbio che una comunicazione del direttore generale del personale possa far ridecorrere i termini di ordine pubblico risultanti da un regolamento del Consiglio, nella fattispecie lo statuto del personale, e pertanto tale comunicazione potrà essere interpretata, al massimo, solo nel senso di concedere agli interessati, in via di liberalità, una possibilità di sollecitare un riesame della loro situazione da parte della Commissione .
La legittimità di una tale possibilità di modificare una decisione di inquadramento divenuta definitiva per la scadenza dei termini di ricorso è, tuttavia, molto dubbia .
E' certo, nondimeno, che la risoluzione di tale questione è irrilevante ai fini della presente controversia .
Infatti, anche ove volesse sostenersi che tale nota implichi una riapertura dei termini di ricorso, il ricorrente non ha rispettato il termine di tre mesi risultante dalla nota stessa, in quanto la domanda di revisione di inquadramento è stata presentata solo il 12 luglio 1984 .
L' argomento, addotto dal ricorrente in via subordinata per sostenere la ricevibilità del ricorso, in quanto all' epoca dell' adesione della Grecia non esisteva una versione aggiornata dello statuto, tradotta nella lingua di questo paese, non mi sembra per nulla rilevante .
In realtà, non mi pare possibile sostenere l' esistenza di una difficoltà insormontabile da parte del dipendente e di una supposta violazione del dovere di diligenza da parte della Commissione, per l' ignoranza del primo e per la pretesa della seconda di far valere il termine stabilito nell' art . 90 dello statuto, in quanto mancava una traduzione greca della versione di quest' ultimo in vigore . Per la mansione di cui trattasi si esigeva una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua comunitaria ( punto III . B.3 del bando di concorso COM/B/362 ). Poiché l' art . 90 è di un' assoluta chiarezza in merito ai termini di ricorso, una conoscenza soddisfacente è sicuramente tale da consentire la comprensione della menzionata disposizione dello statuto in una delle lingue in cui era redatto .
Indipendentemente da tale circostanza, nulla avrebbe impedito al ricorrente, in caso di dubbi sui suoi diritti, di rivolgersi ad un' altra persona, giurista o meno, che, possedendo una conoscenza più approfondita di una delle lingue in cui era redatto lo statuto, potesse correttamente informarlo sulla portata precisa dei termini di cui all' art . 90 .
Il ricorrente fa valere, tuttavia, un altro argomento a sostegno della ricevibilità del ricorso . A suo parere, la domanda di reinquadramento sarebbe stata presentata entro il termine di tre mesi dall' intervento di un fatto nuovo, circostanza che, ai sensi della giurisprudenza di questa Corte ( 1 ), avrebbe giustificato la presentazione di una domanda di riesame della decisione . Tale fatto nuovo consisterebbe nella notizia pervenuta al ricorrente secondo cui un suo collega, il sig . Georgios Batras, stava per beneficiare di un reinquadramento .
Faccio osservare fin d' ora che il ricorrente pretende di giustificare la ricevibilità della sua domanda di reinquadramento e, di conseguenza, la ricevibilità del successivo reclamo sulla base di un "fatto" ( l' eventuale reinquadramento del Batras ) che, all' epoca, era futuro e incerto . In realtà, il reinquadramento del Batras aveva luogo il 19 settembre 1984, ossia dopo la presentazione della domanda di reinquadramento del ricorrente, in data 12 luglio dello stesso anno . E' pertanto quantomeno strano che il ricorrente pretenda ora di posticipare l' atto che gli arreca pregiudizio sulla base di una discriminazione che in realtà non esisteva quando egli aveva presentato la domanda di reinquadramento .
Quest' ultima non si fondava quindi, al momento della sua presentazione, su una qualche discriminazione realmente esistente, ma su una eventuale discriminazione futura; non pertanto su un qualche fatto o evento ma su una mera presunzione o congettura risultante da un' informazione la cui fonte non è indicata . Ne consegue che tale domanda può considerarsi tardiva essendo stata presentata prima del verificarsi dell' evento che, in quanto nuovo, potrebbe giustificarne la ricevibilità .
Ma, ove si ritenga che il successivo reinquadramento del Batras porti a convalidare la domanda proposta dal ricorrente, è necessario verificare se tale circostanza costituisca o meno un fatto nuovo rilevante che possa giustificare la ricevibilità della domanda .
In altri termini, occorre verificare se il reinquadramento del Batras sia stato effettuato o meno in base alle stesse norme o criteri che regolavano l' inquadramento iniziale del ricorrente, in quanto solo in caso di diversità di tali norme o criteri ci troveremo dinanzi a un fatto nuovo rilevante, consistente nel rifiuto dell' amministrazione di applicare al ricorrente le stesse norme da essa applicate ad altri dipendenti nella stessa situazione ( 2 ).
La risoluzione del problema della ricevibilità del ricorso comporta, quindi, un esame del merito, nella misura in cui occorre verificare se il Batras, a differenza del ricorrente, sia stato inquadrato in base al regolamento 22 marzo 1982, n . 662 . Secondo il ricorrente, l' art . 1, n . 2, del citato regolamento disporrebbe una deroga all' art . 3 della decisione 6 giugno 1973, secondo cui il grado superiore della carriera B3/B2 era riservato alle promozioni all' interno della carriera . Di conseguenza, la presa in considerazione dell' esperienza del ricorrente avrebbe dovuto condurre, a suo parere, alla sua nomina nel grado B2 in forza degli artt . 3 e 4 della stessa decisione .
Mi sembra chiaro che l' argomento del ricorrente è infondato .
Infatti, è ovvio che dal regolamento n . 662/82 non discende l' obbligo di inquadrare qualsiasi candidato prescelto in un posto di grado B2 .
Ricordo che il regolamento n . 662/82 costituisce un provvedimento di deroga, dello stesso tipo di quelli adottati in conseguenza dell' adesione di altri nuovi Stati membri per permettere, in condizioni di equità, l' accesso dei loro cittadini ai vari posti dell' amministrazione comunitaria .
Così è avvenuto all' epoca del primo ampliamento ( regolamento del Consiglio 4 dicembre 1972, n . 2530 ) e, recentemente, in occasione dell' adesione del Portogallo e della Spagna ( regolamento del Consiglio 12 dicembre 1985, n . 3517 ).
Le norme dei vari regolamenti citati sono simili, giustificandosi le differenze di redazione in modo particolare a causa della diversità del contesto statutario nel quale sono state adottate .
La finalità del regolamento n . 662/82 è semplicemente, per quanto riguarda l' art . 1, n . 1, quella di derogare ad alcune norme dello statuto, espressamente indicate, così da rendere possibile che la copertura di posti vacanti sia riservata ai cittadini del nuovo Stato membro, la Grecia . Invece, dal n . 2, seconda frase, dello stesso art . 1, risulta unicamente che alcune nomine ( fra l' altro ai posti B2 e B3 ) vanno sempre decise a seguito di concorso per titoli, venendo quindi meno in tali casi la possibilità di bandire concorsi per esami, così com' è stabilito all' art . 29, n . 1, e all' allegato III dello statuto .
Il regolamento n . 662/82 non contempla tuttavia alcun criterio di inquadramento che implichi la nomina di un candidato in uno o nell' altro dei gradi possibili, e in particolare nel grado B2 anziché nel grado B3 . Ciò significa che il regolamento n . 662/82 non è di per sé sufficiente a determinare l' inquadramento di un candidato e non tratta neppure tal problema .
Rimangono quindi impregiudicate le norme interne, quali la decisione 6 giugno 1973, che le istituzioni adottano per definire criteri generali per l' attribuzione del grado e dello scatto .
E' d' altra parte del tutto insostenibile l' interpretazione del ricorrente che porterebbe a prendere in considerazione solo le norme a lui favorevoli della decisione del 1973 eliminando quelle che lo pregiudicano . Infatti, secondo il ricorrente, non potrebbe applicarsi nei suoi confronti la parte dell' art . 3 che riserva il grado superiore della carriera B3/B2 alle promozioni nel corso della carriera, mentre egli potrebbe beneficiare dei criteri di inquadramento secondo l' esperienza professionale, risultanti dall' art . 2 e dallo stesso art . 3, prima frase .
In conformità alle norme interne adottate dalla Commissione, il bando di concorso COM/B/362 relativo alla "costituzione di una riserva di assistenti di cittadinanza greca la cui carriera verte sui gradi 3 e 2 della categoria B" non contempla la possibilità di nomine nel grado B2, poiché nel punto II relativo alla retribuzione viene specificato, senza possibilità di dubbio, che il trattamento base varia fra quello corrispondente al grado B3, 1° scatto, e quello corrispondente al grado B3, 3° scatto .
E' certo che il provvedimento di reinquadramento del Batras fa espresso riferimento non solo all' elenco degli idonei redatto dalla commissione giudicatrice a seguito del concorso COM/B/362, ma anche al regolamento n . 662/82, mentre la decisione di nomina del ricorrente richiama semplicemente lo stesso elenco degli idonei e l' avviso COM/1720/82 .
Come la Commissione chiarisce nel controricorso, ciò si verificava in quanto la vacanza del posto in cui il ricorrente veniva nominato era stata preceduta dalla pubblicazione di tale avviso, mentre ciò non avveniva per la nomina del Batras .
L' avviso COM/1720/80 non si trova negli atti di causa; ma il semplice esame del bando di concorso COM/B/362 ci consente di concludere che esso veniva bandito "in conformità al regolamento n . 662/82 ". Per questo l' assunzione è limitata agli assistenti di cittadinaza greca ed avviene per titoli, senza esami ( si contempla solo la possibilità per la commissione esaminatrice di procedere ad un esame integrativo dei diplomi e di altre referenze e alla verifica dell' esperienza professionale mediante un colloquio ).
Il riferimento, figurante sia sull' atto di nomina del Cladakis, sia nella decisione di reinquadramento del Batras, al concorso COM/B/362 comporta dunque un implicito rinvio al regolamento n . 662/82, in base al quale era indetto il concorso .
Quello che il menzionato regolamento non avrebbe consentito, di per sé solo, era la determinazione dell' inquadramento dei candidati in funzione della loro esperienza professionale .
La Commissione precisa, ripetutamente, che la nomina del Cladakis e la revisione dell' inquadramento del Batras avevano lo stesso fondamento, e cioè la decisione 6 giugno 1973 relativa ai criteri di inquadramento .
Per tutto quanto si è detto in precedenza, gli argomenti del ricorrente non sono tali da inficiare questa asserzione .
Se invece ci attenessimo, alla lettera, alle sole indicazioni espresse risultanti dai provvedimenti di nomina o di reinquadramento, come sembra pretendere il ricorrente, quest' ultimo non sarebbe stato nominato in forza di uno qualunque dei criteri generali ovvero lo sarebbe stato semplicemente in base al bando di concorso, che contemplava solo un' oscillazione fra il 1° e il 3° scatto del grado B3 . Infatti, nessuno degli atti menzionati richiama la decisine 6 giugno 1973 .
Ora, con essa venivano approvate direttive interne, al fine di garantire a tutti i dipendenti assunti la parità di trattamento indipendentemente dalla loro cittadinanza, e la Commissione ne ha applicato in modo corretto l' art . 3, riservando il grado B2 alle promozioni all' interno della carriera .
Entrambi i funzionari venivano così inquadrati nel grado B3 e l' unica correzione introdotta nell' inquadramento del Batras riguardava l' abbuono d' anzianità di scatto attribuitogli per errore passando così esso dal 1° al 3° scatto . In tal modo il Batras veniva inquadrato nella stessa categoria, grado e scatto del ricorrente, ossia B3, 3° scatto, il massimo possibile secondo i criteri di inquadramento della Commissione . Ciò sarebbe di per sé solo sufficiente a far cadere la tesi di discriminazione addotta dal ricorrente, il quale pretenderebbe, addirittura, di esser inquadrato nel grado B2 . In altri termini, la Commissione non ha concesso ad altri quanto ricusato al ricorrente .
Il riferimento operato dal ricorrente, nella replica, al regolamento n . 2530/72, adottato in occasione del primo ampliamento, ed ai concorsi allora banditi dalla Commissione non è pertinente : basta pensare che sia il regolamento n . 2530/72 sia i bandi di concorso cui si riferisce il ricorrente sono anteriori alla decisione 6 giugno 1973 .
D' altronde, come la Commissione ha reso noto in udienza, nessun dipendente greco è stato assunto nel grado cui il ricorrente pretende aver diritto, e, anche sotto questo profilo, è inconferente la doglianza di un' eventuale discriminazione e risulta chiaro che la decisione del 6 giugno non è stata applicata solo nei confronti del ricorrente e del Batras .
Di nessun rilievo, al contrario, è quindi l' argomento del ricorrente tratto dalla circostanza che, su sollecitazione della Commissione, il Consiglio aveva accordato, per gli esercizi 1981 e 1982, l' istituzione di nuovi posti permanenti di grado B2 ( rispettivamente 7 e 5 posti ).
Come chiarisce la Commissione nella controreplica, la creazione di questi posti non era diretta a provvedere all' assunzione di cittadini greci nel grado B2, bensì ad evitare distorsioni nella tabella degli organici, consentendo lo svolgimento normale della carriera dei dipendenti cittadini del nuovo Stato membro .
In questi limiti, non mi pare che il ricorrente sia stato oggetto di una qualche discriminazione, e pertanto il reinquadramento del Batras non costituisce un fatto nuovo tale da determinare la riapertura dei termini per il reclamo e il successivo ricorso .
Essendo per tale motivo irricevibile il presente ricorso per tardività del reclamo, non è più nemmeno necessario verificare la presentazione nei termini del ricorso stesso alla luce dell' art . 91, n . 3, dello statuto del personale .
Infine rilevo tuttavia che anche sotto questo profilo il ricorso mi sembra irricevibile, essendo stato presentato alla Corte oltre il termine, calcolato secondo il criterio adottato dall' avvocato generale Mancini nelle conclusioni presentate il 18 novembre 1986 nella causa 152/85, Misset / Consiglio, che condivido pienamente .
Infatti, il rigetto del suo reclamo veniva notificato al ricorrente il giorno 5 giugno 1985 e il ricorso veniva depositato nella cancelleria della Corte solo il 9 settembre . Veniva così superato il termine di tre mesi, oltre ai due giorni spettanti in ragione della distanza, termine che scadeva, secondo il computo di cui sopra il giorno 7 settembre, sabato .
Desidero solo approfittare dell' occasione per aggiungere all' argomentazione svolta dal mio illustre collega l' immagine di un calendario dotato di un cursore : se il "dies a quo" fosse compreso nel computo del termine, il termine di un mese calcolato a partire da una notifica eseguita il giorno 1° novembre terminerebbe alla fine del giorno 30 dello stesso mese; non calcolando il "dies a quo", il cursore si sposta di un giorno, sicché lo stesso termine di un mese scade alla fine del giorno 1° dicembre, cioè, il giorno del mese seguente che corrisponde numericamente al giorno della notifica .
3 . Alla luce di quanto precede, concludo proponendo che la Corte respinga il ricorso in quanto irricevibile compensando le spese ai sensi dell' art . 70 del regolamento di procedura .
(*) Traduzione dal portoghese .
( 1 ) Sentenza 15.5.1985, causa 127/84, Esly / Commissione, Racc . 1985, pag . 1437 .
( 2)Cfr . sentenza citata, punti 11 e 12 della motivazione .
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