Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
Lo sfondo giuridico ed il procedimento
La Canon Incorporated of Japan ( in prosieguo : "Canon Inc .") è una società che fabbrica materiale ottico ed elettronico . Dopo aver iniziato come fabbricante di macchine fotografiche, essa è entrata nel mercato del materiale automatizzato di ufficio ed ha iniziato a produrre macchine da scrivere elettroniche negli anni 1982/1983 . Nella maggior parte degli Stati membri, i prodotti Canon sono venduti ai rivenditori tramite affiliate di cui la società madre è proprietaria al 100 %. Le tre principali società europee di distribuzione della Canon hanno sede nel Regno Unito (( Canon ( UK ) Ltd, in prosieguo : "Canon UK ")), in Germania ( Canon Rechner Deutschland GmbH, in prosieguo : "Canon Germania ") e in Francia ( Canon France SA, in prosieguo "Canon Francia ") e importano direttamente dal Giappone .
Il regolamento istitutivo di un dazio provvisorio imponeva un dazio antidumping provvisorio del 33,3% sulle macchine da scrivere elettroniche della Canon Inc . Il dazio veniva riscosso in tale misura e un dazio definitivo del 35% veniva imposto dal regolamento istitutivo di un dazio definitivo . Per quanto riguarda questi regolamenti nonchè il regolamento base su cui sono fondati, rinvio alle mie conclusioni nelle cause riunite 260/85 e 106/86, Tokyo Electric Company ( in prosieguo : "TEC ") / Consiglio .
Con atto introduttivo pervenuto nella cancelleria della Corte il 10 settembre 1985, la Canon Francia, la Canon Germania e la Canon UK hanno proposto un ricorso contro il Consiglio diretto all' annullamento del regolamento che istituisce un dazio definitivo nei limiti in cui esso le riguarda e alla condanna del convenuto alle spese ( causa 277/85 ). Con atto introduttivo formulato in termini molto simili, pervenuto nella cancelleria della corte il 4 ottobre 1985, la Canon Inc . ha proposto un ricorso contro il Consiglio formulandovi analoghe conclusioni ( causa 300/85 ).
Con un' altra istanza presentata il 7 ottobre 1985, le quattro società hanno chiesto la sospensione dell' applicazione del regolamento che istituisce un dazio definitivo ( cause 277/85 R e 300/85 R ). Le cause sono state riunite e la domanda è stata respinta con ordinanza del Presidente della Corte del 18 ottobre 1985, che ha altresì riservato le spese per quanto riguarda i procedimenti sommari ( Racc . 1985, pag . 3491 ).
Senza formalmente sollevare un' eccezione di irricevibilità nella causa 277/85, il Consiglio, nel controricorso in questa causa, ha sostenuto : a ) che la ricevibilità di tali ricorsi, proposti da importatori, era dubbia, e b)che non era necessario che le affiliate europee intentassero un' azione distinta da quella della società madre giapponese . Di conseguenza, esso chiede che le ricorrenti siano comunque condannate alle spese nella causa 277/85 dato che tali spese sono state provocate in maniera non necessaria e non ragionevole .
Con ordinanza 11 novembre 1985, la Corte ha riunito le cause 277/85 e 330/85 . Salvo diversa indicazione, le quattro ricorrenti saranno in prosieguo designate collettivamente come "Canon ".
La Commissione e il Cetma sono intervenuti a sostegno delle conclusioni del Consiglio .
A sostegno della sua domanda di annullamento, la Canon adduce cinque gruppi di argomenti . Essa fa valere : 1 ) il confronto non valido tra il valore normale e il prezzo all' esportazione, 2 ) errori nel calcolo del valore normale, 3 ) errori nel calcolo del prezzo all' esportazione, 4 ) una valutazione non corretta del pregiudizio, 5 ) irregolarità procedurali .
Ricevibilità
E innanzitutto necessario trattare la ricevibilità della causa 277/85 . Allo stato attuale del diritto, gli esportatori del prodotto oggetto di una normativa antidumping possono impugnare quest' ultima, soprattutto ove essi vi siano nominativamente indicati, come avviene per la Canon Inc . Anche gli importatori collegati a tale esportatore ( in opposizione agli importatori indipendenti ) possono impugnare tale normativa, in particolare ove - come nel caso di specie - il prezzo all' esportazione sia stato costruito in base ai loro prezzi di vendita anziché in base a quelli dell' esportatore : vedi sentenze nelle cause 118/77, ISO / Consiglio, ( Racc . 1979, pag . 1277 ), 307/81, Alusuisse / Consiglio e Commissione ( Racc . 1982, pag . 3463 ) e 239 e 275/82, Allied Corporation / Commissione ( Racc . 1984, pag . 1005 ). Dato che le ricorrenti nella causa 277/85 sono affiliate della Canon Inc ., al 100% di proprietà della società madre, e dato che i loro prezzi sono stati utilizzati per costruire il prezzo all' esportazione nel regolamento impugnato, a mio parere esse sono legittimate ad impugnarlo .
D' altro canto, la causa proposta successivamente dalla Canon Inc . a nome proprio ( causa 300/85 ) è, in larga misura, un duplicato della loro azione e ciò è un elemento da prendere in considerazione in relazione alle spese .
Nel merito
Primo mezzo : mancata effettuazione di un valido confronto tra il valore normale e il prezzo all' esportazione
Nell' ambito di questo mezzo, la Canon adduce i seguenti argomenti : 1 ) la Commissione era tenuta dall' art . 2, n . 9, del regolamento base a procedere ad un valido confronto tra il prezzo all' esportazione ed il valore normale; la Commissione ha corrispondentemente violato tale obbligo fondamentale usando metodi di calcolo che si risolvevano nel gonfiare il valore normale e nell' abbassare il prezzo all' esportazione . Un confronto tra questi valori ha necessariamente portato a calcolare un margine di dumping assurdamente elevato, ossia del 76,5 %. Una valutazione corretta dei fatti, in conformità al regolamento base non avrebbe rivelato alcun dumping . La Canon sostiene che il suo margine di dumping era pari a zero . 2 ) Il metodo impiegato dalla Commissione ha comportato una violazione dell' art . 2, n . 9, sotto un ulteriore profilo, in quanto essa non ha operato un confronto allo stadio dell' uscita dalla fabbrica e allo stesso stadio commerciale . 3 ) Esaminando in base a quali elementi concedere adeguamenti al fine di ottenere il valore normale, la Commissione ha interpretato in maniera errata l' art . 2, n . 10 . L' art . 2, n . 10, non potrebbe prevalere sull' esigenza di operare un valido confronto a norma dell' art . 2, n . 9; per di più, l' interpretazione da parte della Commissione degli elementi specificamente contemplati all' art . 2, n . 10, non è né giustificata né coerente . Di conseguenza, il confronto, operato dalla Commissione, tra il valore normale e il prezzo all' esportazione non era corretto .
Per i motivi esposti nelle mie conclusioni nella causa TEC, respingo l' argomento secondo cui l' art . 2, n . 9 ( letto isolatamente o unitamente all' art . 2, n . 10 ) impone un qualsiasi obbligo superiore in materia di confronto . Come si è detto nelle cause dei cuscinetti a sfera, il calcolo del valore normale e il calcolo del prezzo all' esportazione costituiscono operazioni distinte, sottoposte a norme distinte, la prima dall' art . 2, nn . da 3 a 7, e la seconda dall' art . 2, n . 8, del regolamento base . Le disposizioni relative al confronto di cui all' art . 2, nn . 9 e 10, si applicano solo dopo che il prezzo all' esportazione e il valore normale sono stati stabiliti in conformità alle loro rispettive disposizioni . Esse non prevalgono su queste ultime ma stabiliscono delle regole in ordine agli adeguamenti che possono essere operati riguardo a determinati aspetti ( differenze nelle caratteristiche fisiche del prodotto, differenze di quantità, differenze nelle condizioni di vendita e differenze negli oneri all' importazione e nelle imposte indirette ) al fine di porre il prezzo all' esportazione e il valore normale su una base comparabile .
Ne consegue che l' art . 2, n . 9, non può avere l' effetto di richiedere che il valore normale e il prezzo all' esportazione siano calcolati secondo le stesse modalità o secondo metodi "simmetrici" e così ha ritenuto la Corte nelle cause dei cuscinetti a sfera . Per giunta, l' argomento relativo ai metodi "simmetrici" non può essere conciliato con la formulazione dell' art . 2, nn . da 3 a 7, e dell' art . 2, n . 8, poiché tali disposizioni stabiliscono metodi di calcolo diversi .
In questo contesto, la Canon cita la pratica americana, in particolare quella della "compensazione del prezzo delle vendite all' esportazione", autorizzata dal "Department of commerce" quando il prezzo all' esportazione ( designato come "prezzo USA" nel diritto americano ) è costruito . Quando si applica, tale pratica consente di dedurre le spese generali di vendita dal valore normale ( designato come "equo valore di mercato" nel diritto americano ) entro i limiti delle spese generali di vendita detratte dal prezzo all' esportazione . A quanto pare, tale pratica è stata approvata dai giudici degli Stati Uniti ed è stata oggetto di pubblicazione quale norma amministrativa nel "Code of Federal Regulation" (( 19 CFR, § 353.15 c ) )), ma essa non è contemplata nella legge antidumping americana e sembra essere stata ammessa dal "Department of Commerce" quale concessione al di là della legge antidumping americana . La natura amministrativa della norma e la possibilità di modificarla devono necessariamente diminuire la sua efficacia di persuasione nel presente contesto .
In ogni caso, tale pratica non può essere integralmente trasposta nel sistema CEE : i due sistemi sono troppo diversi quanto ai particolari del loro funzionamento e nessuna norma giuridica autorizza tale modo di procedere . Anche se il terzo punto della motivazione del regolamento base recita : "(...) per l' applicazione di queste norme, è essenziale che, al fine di mantenere l' equilibrio tra diritti e obblighi che detti accordi intendevano creare, la Comunità tenga conto della loro interpretazione da parte dei principali suoi partner commerciali quale risulta dalla legislazione o dalla prassi in vigore", esso non impone proprio un obbligo effettivo, per le autorità comunitarie, di prendere in considerazione tali elementi . Al massimo quindi una pratica quale la compensazione americana del prezzo delle vendite all' esportazione costituisce un elemento a cui le autorità comunitarie possono ispirarsi nell' applicazione del regolamento base . Un riferimento alla pratica americana, anche come ispirazione, non prova che le disposizioni relative al confronto contenute nel regolamento base, in particolare l' art . 2, n . 9, prevalgono sulle disposizioni relative al valore normale di cui all' art . 2, nn . da 3 a 7 .
L' argomento secondo cui il confronto non era stato effettuato allo stadio dell' uscita dalla fabbrica va respinto per i motivi da me esposti nelle mie conclusioni nella causa TEC . In particolare, la Canon, così come la TEC, vende in Giappone attraverso una società di distribuzione collegata, la Canon Sales Company ( in prosieguo : "Canon Sales ") di cui la Canon Inc . possiede il 51,38% delle azioni . A mio parere, tale meccanismo non può incidere sull' efficacia delle disposizioni sul calcolo del valore normale contenute nel regolamento base .
La Canon insiste sostenendo, come elemento essenziale della sua tesi, che il confronto non era stato effettuato allo stesso stadio commerciale . Ora il punto 24 della motivazione del regolamento che istituisce un dazio definitivo recita : "tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica", il che è a mio parere diretto ad assumere lo stesso significato dell' espressione "uscita dalla fabbrica ". Secondo me, la Canon non ha dimostrato che il prezzo all' esportazione o il valore normale siano stati calcolati ad uno stadio diverso dall' uscita dalla fabbrica, sia all' ingrosso che al dettaglio . L' argomento secondo cui non si è assertivamente proceduto integralmente agli adeguamenti per le spese di vendita, amministrative e altre spese generali e per gli utili della società di distribuzione giapponese non riguarda tanto lo stadio commerciale quanto il carattere appropriato delle spese generali e degli utili presi per calcolare il valore normale .
Nell' esaminare se il confronto è stato effettuato correttamente, la controversia non verte a mio parere sullo stadio commerciale ma sugli adeguamenti che secondo la Canon avrebbero dovuto essere effettuati in base all' art . 2, n . 10, del regolamento base . Secondo il punto 24 della motivazione del regolamento che istituisce un dazio definitivo : "per poter effettuare un valido confronto tra il valore normale ed i prezzi all' esportazione la Commissione ha tenuto opportunamente conto delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, come, ad esempio, quelle concernenti le caratteristiche fisiche delle merci, nonché le condizioni e le modalità di vendita nei casi in cui è stato possibile dimostrare che tali differenze erano in diretto rapporto con le vendite in questione . Sono state accolte richieste di adeguamento relative a differenze concernenti condizioni di credito, garanzie, assistenza tecnica, commissioni, retribuzioni degli operatori commerciali, imballaggio, trasporto, assicurazione, movimentazione e costi accessori ". La Canon ritiene tuttavia tali adeguamenti insufficienti e sostiene che avrebbero dovuto essere effettuati altri adeguamenti, considerando in particolare che avrebbero dovuto essere apportate detrazioni al valore normale in relazione alle spese amministrative e di pubblicità . Le autorità comunitarie hanno rifiutato ulteriori adeguamenti di questo tipo (" nessun adeguamento è stato effettuato per le rivendicazioni sulle spese di vendita e generali ") e i motivi di tale rifiuto sono esposti dettagliatamente nei punti da 24 a 26 della motivazione del regolamento che istituisce un dazio definitivo . Sostanzialmente tali motivi erano che non era stato provato, come richiesto dal regolamento base, che le spese generali e di pubblicità per le quali erano richiesti adeguamenti fossero in rapporto diretto con le vendite considerate .
A mio parere, il rifiuto di procedere agli adeguamenti di cui trattasi era conforme al regolamento base . L' art . 2, n . 9, del regolamento base stabilisce che il prezzo all' esportazione e il valore normale devono essere esaminati su basi comparabili, in particolare in ordine alle "condizioni di vendita ". A tal fine, l' art . 2, n . 10, dispone che, se essi non sono comparabili, si terrà debitamente conto in ogni caso, a seconda delle loro caratteristiche, delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi; esso stabilisce inoltre che "per determinare gli adeguamenti da effettuare, si applicano i seguenti criteri ". Risulta evidente da tale formulazione che l' art . 2, n . 10, stabilisce regole dettagliate per l' applicazione dei principi sanciti all' art . 2, n . 9, e che, in caso di dubbio,esso va interpretato in conformità a tali principi .
Il solo titolo in base al quale possono essere prese in considerazione le spese generali e di pubblicità a norma dell' art . 2, nn . 9 e 10, sono le "condizioni di vendita" trattate in dettaglio all' art . 2, n . 10, lett . c ), in cui si stabilisce che "gli adeguamenti si limitano alle differenze in diretto rapporto con le vendite in questione (...); in linea di massima non si procederà ad adeguamenti per differenze nelle condizioni relative alle spese amministrative e generali, ivi comprese quelle relative alla ricerca e allo sviluppo o alla pubblicità ". Dal punto 24 della motivazione del regolamento che istituisce un dazio definitivo risulta che le autorità comunitarie hanno effettuato adeguamenti per differenze nelle condizioni e nelle modalità di vendita qualora fosse dimostrato che esse fossero in diretto rapporto con le vendite in questione, ad esempio nel caso di condizioni di credito, garanzie, imballaggio, trasporto e di manutenzione . D' altro canto, le spese generali e di pubblicità sono costi di carattere generale, esclusi in linea di principio dall' art . 2, n . 10, lett . c ).
Adottando il modo di procedere descritto ai punti da 24 a 26 della motivazione del regolamento sul dazio definitivo, le autorità comunitarie si sono a mio parere conformate al significato naturale della formulazione dell' art . 2, n . 10, lett . c ). Respingo l' affermazione secondo cui le autorità comunitarie avrebbero interpretato quest' ultima in senso eccessivamente restrittivo : il criterio di un "diretto rapporto" da esse utilizzato è proprio quello sancito dalla prima frase di tale disposizione . Respingo l' affermazione secondo cui l' applicazione di tale criterio rende l' art . 2, n . 10, lett . c ), incompatibile con l' art . 2, n . 9 . L' art . 2, n . 9, stabilisce adeguamenti in relazione alle "condizioni di vendita ". Se questi termini debbono avere un significato essi vanno intesi nel senso che si riferiscono a vendite e a contratti di vendita specifici ed è pienamente coerente con tale interpretazione il fatto che l' art . 2, n . 10, lett . c ), richieda un "diretto rapporto con le vendite in questione ". L' interpretazione alternativa, proposta dalla Canon, che consentirebbe di prendere in considerazione una serie più estesa di spese, non può a mio parere essere conciliata con l' espressione "condizioni di vendita" e, se adottata, toglierebbe ad essa ogni significato . Per giunta, anche la normale lettura dell' art . 2, n . 10, lett . c ), è conforme alla struttura generale del regolamento base : mentre, secondo tale interpretazione, gli adeguamenti allo stadio del confronto sono limitati alle spese in diretto rapporto con le vendite in questione, le spese prive di tale diretto rapporto, cioè le spese generali, sono prese in considerazione allo stadio del calcolo del valore normale . Qualora il valore normale sia costruito, è specificamente stabilito che esso debba comprendere "un importo equo per le spese di vendita e di gestione, nonché per le altre spese generali ". Qualora il valore normale sia basato sul prezzo interno reale, risulta dalla prassi commerciale che il prezzo viene generalmente fissato ad un livello tale da includere un importo pari alle spese generali e amministrative .
Infine si fa riferimento all' espressione "in linea di massima" nell' inciso "in linea di massima non si procederà ad adeguamenti per differenze nelle condizioni relative alle spese amministrative e generali" nonché al termine "criteri" contenuto nella parte introduttiva dell' art . 2, n . 10 . E vero che l' art . 2, n . 10, lett . c ), non è diretto a stabilire una regola assoluta, ma un criterio che può subire eccezioni . Tuttavia sia il punto 24 che il punto 25 della motivazione del regolamento ammettono che si tratta soltanto di una regola generale e non possono essere contestati su questo punto . Per giunta, tali eccezioni devono essere giustificate dalla parte che chiede di beneficiarne . A norma della seconda frase dell' art . 2, n . 10, "se una parte in causa chiede che tali differenze siano prese in considerazione, essa deve dimostrare che la sua richiesta è giustificata ". Spettava pertanto alla Canon dimostrare che le spese per le quali essa chiedeva degli adeguamenti erano eccezionalmente di natura tale da essere in diretto rapporto con le vendite in questione . Nel presente procedimento, la Canon non ha fornito tale dimostrazione e i suoi argomenti al riguardo devono quindi essere respinti ( cfr . sentenza nella causa 258/84, Nippon Seiko / Consiglio, punto 45 della motivazione, citata nelle mie conclusioni nella causa TEC ).
Di conseguenza ritengo che il primo mezzo di annullamento dedotto dalla Canon debba essere integralmente respinto .
Secondo mezzo : errori nel calcolo del valore normale
Con il suo secondo mezzo di annullamento, la Canon adduce i seguenti argomenti . 1 ) La Commissione era tenuta, a norma degli artt . 2, n . 3, lett . a ), e 2, n . 3, lett . b ), del regolamento base, a calcolare il valore normale sulla base dei prezzi interni praticati dalla Canon Inc . ovvero, ove essa rifiutasse tali prezzi facendo riferimento all' art . 2, n . 7, sulla base del costo di produzione allo stadio dell' uscita dalla fabbrica . Basando il valore normale sui prezzi praticati dalla Canon Sales, la Commissione non si è conformata a tale obbligo . 2 ) La costruzione del valore normale sulla base del costo di produzione era in ogni caso giustificata alla luce del numero esiguo di vendite di macchine da scrivere elettroniche Canon sul mercato giapponese e alla luce delle caratteristiche particolari di tale mercato . Le vendite interne dei due modelli per i quali il valore normale era basato sul prezzo interno reale erano pari soltanto all' 1,4% del volume totale delle esportazioni della Canon verso la Comunità . 3 ) I metodi seguiti dalla Commissione nel calcolare il valore normale non erano corretti ed erano contrari all' art . 2, nn . 3, 9 e 10, del regolamento base, in particolare per i seguenti motivi : a ) per quanto riguarda i due modelli per i quali il valore normale era basato sul prezzo interno, la Commissione ha rifiutato di concedere adeguate detrazioni nei confronti di tale prezzo onde ottenere un prezzo franco fabbrica . Il cosiddetto valore normale così ottenuto era pertanto artificiosamente elevato . b ) Per quanto riguarda i quattro modelli per i quali il valore normale è stato costruito, la Commissione ha erroneamente raddoppiato i costi reali di fabbricazione e le spese generali della Canon Inc . sommando ad essi elementi aggiuntivi . c ) Per quanto riguarda i suddetti quattro modelli, il margine di profitto del 47% sui costi ( 32,39% sul fatturato ) aggiunto ai costi di produzione reali e ai costi aggiuntivi presunti era grossolanamente esagerato . d ) Per tutti i sei modelli, il metodo di calcolo del valore normale utilizzato dalla Commissione ha portato ad ottenere una cifra che non era equivalente ad un prezzo franco fabbrica .
Le autorità comunitarie avevano pienamente diritto di trattare la Canon Sales come "non indipendente" nei confronti della Canon Inc . ai fini dell' applicazione dell' art . 2, n . 7, del regolamento base ed esse erano quindi libere di non tener conto dei prezzi accordati dalla Canon Inc . alla Canon Sales ai fini del calcolo del valore normale . La Canon non ha dimostrato un abuso o uno sviamento del potere . Pertanto, il suo argomento secondo cui il valore normale dovrebbe essere basato sui prezzi della Canon Inc . alla Canon Sales dev' essere respinto .
L' art . 2, n . 3, lett . a ), del regolamento base stabilisce che il valore normale dev' essere "il prezzo comparabile realmente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile, destinato al consumo nel paese d' esportazione o di origine ". Tale disposizione comprende nel suo ambito di applicazione, a mio parere, anche il prezzo praticato da una società di distribuzione del produttore ai suoi clienti . I prezzi praticati dalla Canon Sales nei confronti dei suoi clienti sono chiaramente praticati "nel corso di normali operazioni commerciali" ai sensi di tale disposizione e le autorità comunitarie potevano legittimamente utilizzarli al fine di determinare il valore normale così come hanno fatto ( punto 8 della motivazione del regolamento che istituisce un dazio definitivo ). Ritengo che debba essere respinto l' argomento della Canon, secondo cui, se non si utilizzano i prezzi della Canon Inc ., il valore normale dev' essere costruito ovvero basato sul prezzo all' esportazione verso paesi terzi a norma dell' art . 2, n . 3, lett . b ).
La soglia del 5% adottata al punto 5 della motivazione del regolamento che istituisce un dazio definitivo per quanto riguarda il volume di vendite necessario per servire di base al valore normale non soltanto è lecita, ma rafforza la certezza del diritto .
Mentre tale soglia è del 5% in volume "delle esportazioni della Comunità", la Canon asserisce che la prassi statunitense è nel senso di non tener conto delle vendite interne se meno del 5% delle esportazioni sono dirette verso paesi diversi dagli Stati Uniti . Per i motivi in precedenza esposti, l' importanza da attribuire alla prassi statunitense è limitata . Entro questi limiti, da una parte, si deve osservare che la prassi americana conferma il limite del 5% per la soglia e, in ogni caso, non concordo sul fatto che esportazioni verso paesi diversi dal paese interessato dal preteso dumping siano necessariamente quelli da prendere in considerazione . Sulla base delle attuali informazioni, ritengo che le esportazioni verso il paese ( o la comunità economica ) interessato dal dumping costituiscano un criterio di confronto più adeguato . Non vedo quindi alcun motivo per contestare la soglia del 5% di cui al quarto punto della motivazione .
Si asserisce che le vendite in Giappone di due dei modelli della Canon hanno superato tale soglia durante il periodo di riferimento : quelle dei modelli AP 400 e AP 500 . La Canon sostiene che le vendite interne di questi due modelli ammontavano soltanto all' 1,4% del volume totale delle sue esportazioni di macchine da scrivere elettroniche nella Comunità . Tale cifra è irrilevante dato che deriva dal confronto tra le vendite di questi due soli modelli in Giappone e le vendite di sei modelli nella CEE . La percentuale va determinata modello per modello . Il Consiglio ha asserito che le vendite interne del modello AP 400 rappresentano il 7,6% in volume delle esportazioni dirette verso la Comunità mentre la percentuale per il modello AP 500 era dell' 8,7 %. In risposta ai quesiti rivolti dalla Corte, la Canon ha fornito dati riservati sulle vendite che a mio parere confermano sostanzialmente tali percentuali . L' argomento addotto dalla Canon deve pertanto essere respinto .
Anche se è vero che la situazione delle macchine da scrivere elettroniche alfanumeriche in Giappone è inusuale in quanto la lingua non è scritta in caratteri romani, ciò non può giustificare, contrariamente alle asserzioni della Canon, una deroga alla normale applicazione dell' art . 2, n . 3, lett . a, del regolamento base . Se le vendite interne raggiungono un volume sufficiente, non vedo come una circostanza del genere possa incidere sulle condizioni stabilite nella normativa in base alla quale il prezzo interno reale può essere utilizzato come base per determinare il valore normale .
La Canon sostiene che per determinare il valore normale avrebbe dovuto essere utilizzato il prezzo delle esportazioni verso il mercato americano . Tale argomento non può applicarsi ai due modelli per i quali il valore normale, a mio parere correttamente, è stato basato sul prezzo interno reale . Per quanto riguarda gli altri modelli, interpreto l' art . 2, n . 3, lett . b ), nel senso che attribuisce alle autorità comunitarie un potere discrezionale per scegliere tra la costruzione del valore normale e l' utilizzazione dei prezzi all' esportazione verso paesi terzi . La Canon non ha dimostrato che tale potere discrezionale sia stato utilizzato in maniera non corretta, mentre il Consiglio ha spiegato i motivi della scelta delle autorità comunitarie nel secondo comma del punto 4 della motivazione del regolamento che istituisce un dazio definitivo . Di conseguenza, l' argomento della Canon al riguardo dev' essere respinto .
Quanto alla terza serie di argomenti addotti dalla Canon, alcuni di essi confondono aspetti che riguardano adeguamenti ai fini del confronto con aspetti che riguardano il calcolo del valore normale . Come già osservato, essi devono essere trattati separatamente e quelli che riguardano il confronto sono stati sostanzialmente trattati in precedenza e nelle mie conclusioni nella causa TEC .
Per quanto riguarda i due modelli per i quali il valore normale è stato basato sul prezzo interno reale, la Canon asserisce : "(( la Commissione )) ha rifiutato di utilizzare come punto di partenza sul mercato interno il prezzo praticato dalla Canon Inc . alla Canon Sales . Essa ha insistito nel procedere ulteriormente lungo la catena commerciale sino ai prezzi praticati dalla Canon Sales ai suoi clienti . Tali prezzi erano molto più elevati a seguito della particolare natura del mercato e delle elevate spese di vendita delle macchine da scrivere elettroniche ". Tale affermazione mi sembra confermare il fatto che le autorità comunitarie potevano legittimamente utilizzare i prezzi della Canon Sales in quanto da essa risulta che il prezzo praticato dalla Canon Inc . alla Canon Sales era ampiamente più basso dei prezzi realmente praticati sul mercato e che esso era quindi più simile ad un prezzo di trasferimento che ad un prezzo fissato nell' ambito di normali operazioni di mercato . Ho altresì già spiegato perché "la particolare natura del mercato" non corrobora in alcun modo le tesi della Canon . Infine, per quanto riguarda le cause dei prezzi di mercato più elevati, il Cetma sostiene tra l' altro che i margini di profitto sul mercato giapponese, protetto e parzialmente organizzato in cartelli, sono notoriamente elevati . Non ritengo necessario esprimere il mio punto di vista sulle cause di tale situazione . Ciò che importa al riguardo è il fatto che la Canon ammette che i prezzi dei prodotti di cui trattasi sul mercato giapponese erano elevati . Non viene fatto valere che le constatazioni effettuate al riguardo fossero errate . Lungi dall' essere "una serie di ingiustizie" come sostenuto dalla Canon, il procedimento sino a questo punto è stato legittimo e corretto .
Viene poi fatta menzione della detrazione delle spese di vendita della Canon Sales, in particolare dei costi sostenuti dalla Canon Sales per provvedere alla pubblicità delle macchine da scrivere in Giappone . Tale argomento è di difficile comprensione . L' art . 2, n . 3, lett . a, relativo al valore normale non contempla alcuna detrazione . Esso stabilisce che il valore normale deve essere "il prezzo comparabile realmente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali ". Il prezzo "nel corso di normali operazioni commerciali" è quello della prima vendita ad un acquirente indipendente e, dato che anche il prezzo all' esportazione è stato calcolato sulla base della prima vendita ad un acquirente indipendente, esso è sotto questo profilo "comparabile ". Non mi sembra possibile vedere nel termine "comparabile", in questo contesto, un obbligo di ulteriori detrazioni . A norma dell' art . 2, n . 3, lett . a ), il prezzo va accettato così come accertato . Ulteriori adeguamenti o detrazioni possono avvenire soltanto alle condizioni di cui all' art . 2, nn . 9 e 10 . Tali disposizioni riguardano il confronto e non la determinazione del valore normale . Non esiste alcuna possibilità di detrarre le spese di vendita della Canon Sales ai sensi dell' art . 2, n . 3, lett . a ). Il trattamento delle spese di vendita da parte delle autorità comunitarie non può inficiare la validità del valore normale dei due modelli interessati, determinato sulla base dei prezzi interni reali .
Anche esaminando tale censura alla luce delle disposizioni a cui esso si riferisce effettivamente, esso non può essere accolto . La Canon asserisce : "la Commissione ha rifiutato di detrarre la totalità delle spese della Canon Sales, malgrado il fatto che la sola funzione della Canon Sales fosse quella di vendere ". Tuttavia le autorità comunitarie non avevano nessun obbligo, come sostenuto invece dalla Canon, di detrarre tutte le spese di vendita della Canon Sales . Nelle mie conclusioni nella causa TEC ho spiegato il motivo per cui, a mio modo di vedere, gli esportatori non possono reclamare tali detrazioni semplicemente perché nell' ambito dello stesso gruppo di società essi hanno eventualmente suddiviso le operazioni di produzione e di vendita tra due organismi formalmente distinti .
La Canon contesta poi il fatto che la Commissione ha "rifiutato di detrarre, parallelamente alle detrazioni operate sui prezzi praticati dalle affiliate europee della Canon, un equo margine di profitto del distributore ". A mio modo di vedere, tale detrazione non può rientrare nell' ambito di applicazione dell' art . 2, n . 3, lett . a ), e neppure dell' art . 2, n . 3, lett . b ), sub i ). Un "equo margine di profitto" è menzionato in relazione al valore normale solo nell' art . 2, n . 3, lett . b ), sub ii ), riguardante il valore normale costruito . Per definizione, tale disposizione non si applica al caso, esaminato in questo contesto, in cui il valore normale è fondato sul prezzo interno reale . Ancora, l' argomento è irrilevante e non può inficiare l' accertamento del valore normale operato dalle autorità comunitarie sulla base del prezzo interno reale per i due modelli interessati . In secondo luogo, anche in relazione al valore costruito, l' argomento secondo cui devono essere applicati metodi paralleli per costruire il valore normale e per costruire il prezzo all' esportazione non è fondato per i motivi esposti in precedenza e nelle mie conclusioni nella causa TEC .
La Canon non ha quindi provato alcuna mancanza nel modo in cui le autorità comunitarie hanno determinato il valore normale dei due modelli per i quali esso è stato fondato sul prezzo interno reale .
Per quanto riguarda gli altri quattro modelli, respingo, per i motivi esposti nelle mie conclusioni nella causa TEC, l' argomento secondo cui le autorità comunitarie, a norma del regolamento base, non avevano il diritto di costruire un valore normale "sostitutivo" sulla scorta di elementi del prezzo interno reale .
L' argomento secondo cui la procedura seguita non si è risolta in un valido confronto allo stadio dell' uscita dalla fabbrica riguarda il confronto e non la costruzione del valore normale e, anche esaminandolo in relazione al confronto, occorre respingerlo per i motivi esposti in precedenza e nelle mie conclusioni nella causa TEC .
Per i motivi di cui sopra, bisogna respingere l' argomento secondo cui le spese calcolate nel determinare il valore normale costruito erano illegittimamente prese in considerazione in quanto non trattate in maniera simmetrica rispetto a quelle relative al prezzo all' esportazione .
La Canon insiste in particolare sul rifiuto della Commissione di detrarre le spese di pubblicità sostenute dalla Canon Sales . Tuttavia, le spese di pubblicità sono rilevanti, non per determinare il valore normale, ma per ottenere prezzi comparabili ai sensi dell' art . 2, n . 10, e l' art . 2, n . 10, lett . c ), dispone che in linea di massima non si procederà ad adeguamenti per differenze nelle spese amministrative e generali, come quelle di pubblicità . La Canon non ha dimostrato che questa regola generale non dovesse applicarsi alla presente questione . Pertanto il suo argomento va respinto, non solo in relazione al valore normale ma anche in relazione al confronto .
La Canon tenta altresì di far rientrare le sue asserite spese di pubblicità nella discussione sul margine di profitto utilizzato al fine di costruire il valore normale . La Canon fa valere quanto segue : "il margine di profitto del 47% è stato ottenuto sottraendo tutti i costi della Canon Sales e della Canon Inc . dal prezzo praticato dalla Canon Sales ai distributori . Tuttavia, nel caso della Canon Sales, la Commissione ha omesso di tener conto delle spese reali sostenute dalla Canon Sales per la vendita di macchine da scrivere elettroniche . La Commissione ha preferito calcolare il profitto della Canon Sales sulle macchine da scrivere elettroniche come se quest' ultima non avesse sostenuto ( a mo' d' esempio ) spese di pubblicità particolarmente elevate . Ne è risultata un' enorme differenza . Le spese di pubblicità ammontavano al 7% del fatturato complessivo della Canon Sales . Tuttavia, per le macchine da scrivere elettroniche prese isolatamente, le spese di pubblicità reali e dimostrabili ammontavano al 26% del fatturato . Così l' utilizzazione di una cifra errata ha avuto l' effetto di una notevole sopravvalutazione del profitto ". Per determinare il profitto realizzato sui prezzi interni reali, il solo modo di procedere è quello di detrarre i costi dal prezzo di vendita . Ciò non viene contestato . La tesi della Canon è che l' ammontare del costo detratto avrebbe dovuto essere più elevato . Questo punto è così trattato nella replica della Canon : "( la Commissione ) non ha tenuto conto delle spese reali sostenute dalla Canon Sales per la pubblicità e per la promozione di macchine da scrivere elettroniche, basando le sue conclusioni su tutti i prodotti trattati dalla Canon Sales, senza tener conto dei costi elevati e provati di commercializzazione delle macchine da scrivere elettroniche . Di fatto, come hanno dimostrato le prove fornite alla Commissione, le spese di pubblicità per le macchine da scrivere elettroniche erano quasi tre volte maggiori rispetto alle spese di pubblicità dell' insieme dei prodotti, calcolate in percentuale del fatturato . Se la Commissione avesse ammesso il fatto palese che tali costi riducevano i profitti della Canon Sales sulle vendite di macchine da scrivere elettroniche, il margine di profitto attribuito alla Canon ( e ad altri esportatori che non avevano vendite interne ) sarebbe stato notevolmente più ristretto ".
Tratto questo punto in maniera particolarmente minuziosa perché, come risulta da tale citazione, il margine di profitto del 47% ricavato dai prodotti Canon è stato utilizzato in tutti i casi ( eccetto quelli della Brother e della Silver Seiko ) in cui il valore normale è stato costruito nella presente controversia . Pertanto questo punto è importante per tutti gli altri esportatori ( salvo la Brother e la Silver Seiko ) per i cui prodotti il valore normale è stato costruito, non solo per la Canon .
Benché le spese di pubblicità siano citate a titolo "esemplificativo", le spese citate dalla Canon sono di fatto limitate alla pubblicità e alla promozione . Non sono state fatte valere altre spese dinanzi alla Corte . Ecco perché, a mio parere, la Canon non ha neppure sollevato la questione di spese diverse dalle spese di pubblicità e promozionali .
Riguardo alle spese di pubblicità e promozionali, la Canon non ha prodotto prove a sostegno delle sue affermazioni . D' altro canto, il Consiglio, nella sua controreplica, precisa quanto segue : "le spese di pubblicità, quali presentate dalla Canon, comprendevano 198 voci distinte . Esaminando queste voci, è stato constatato che : solo 59 delle 198 voci diverse erano documentate; per la maggior parte delle 59 voci non era chiaro se la documentazione ( semplici fotocopie di quelli che risultavano essere annunci pubblicitari ) riguardasse realmente le voci menzionate dalla Canon; 30 delle 59 voci si riferivano esclusivamente a macchine da scrivere elettroniche che non formavano oggetto dell' inchiesta e non erano state assoggettate al dazio ( art . 1, n . 3, del regolamento n . 1698/85 ) e la cui redditività non era stata dimostrata; molte voci si riferivano esclusivamente a prodotti diversi dalle macchine da scrivere elettroniche, e cioè i cosiddetti DWs, AP 89 ( unità a dischi magnetici ) e schermi; parecchie voci si riferivano sia alle macchine da scrivere elettroniche oggetto dell' inchiesta sia ad altri prodotti come gli schermi, la documentazione di vendita ( listini prezzi, opuscoli tecnici ), a cui apparentemente si riferiscono talune altre voci della Canon, riguarda non soltanto le macchine da scrivere elettroniche oggetto dell' inchiesta, ma anche un' unità a dischi magnetici, schermi, piccole macchine da scrivere del tipo di quelle non incluse nell' inchiesta, accessori e altri prodotti; nessuna delle 198 voci era accompagnata da fatture da cui risultasse l' ammontare delle spese realmente pagate a terzi . Non è inoltre chiaro se gli asseriti costi fossero fatturati da una parte del gruppo Canon ad un' altra parte del gruppo stesso . I documenti giustificativi prodotti dalla Canon risultavano essere semplici documenti interni manoscritti, e non fornivano alcuna prova probante ". Ne consegue che la Canon non ha dimostrato la sua affermazione secondo cui le autorità comunitarie non avrebbero tenuto in debito conto le spese di pubblicità e promozionali calcolando il margine di profitto al 47 %. Di conseguenza l' affermazione secondo cui il margine di profitto sarebbe stato calcolato in maniera errata dev' essere respinta .
Un motivo ulteriore per respingerla - ma è un motivo che si applica solo alla Canon e non agli altri esportatori - è che, a quanto sembra, la Canon ha accettato le stesse cifre di spesa ( comprese le spese di pubblicità ) quando sono state utilizzate per l' elemento corrispondente alle spese generali e amministrative del valore normale costruito . Un importo meno elevato per tali spese determina un valore normale costruito meno elevato, favorevole alla Canon . Tuttavia, è difficile ammettere che la Canon possa contestare delle cifre per una parte del calcolo ad essa sfavorevole se essa le accetta per una diversa parte del calcolo da essa ritenuta favorevole .
Inoltre, in relazione all' elemento corrispondente alle spese generali e amministrative incluso nel valore normale costruito, la Canon fa valere che le autorità comunitarie avrebbero dovuto tener conto delle spese generali relative alle vendite all' esportazione e non delle spese generali relative al mercato giapponese, ed essa cerca di sostenere che il regolamento della Commissione n . 3453/81, che istituiva un dazio antidumping provvisorio nei confronti delle importazioni di alcuni filati di cotone, originari della Turchia ( GU 1981, L 347, pag . 19 ) stabilisce una regola a tal fine . Non sono di questo parere, non foss' altro perché questo regolamento è stato soppiantato dal regolamento del Consiglio n . 789/82 che imponeva un dazio antidumping definitivo sugli stessi prodotti ( GU 1982, L 90, pag . 1 ); ma anche dando la debita importanza a questi due regolamenti, è chiaro che essi riguardano un caso particolare in cui le autorità comunitarie avevano così scarse informazioni per quanto riguarda le vendite sul mercato interno da essere costrette a ricorrere a dati riguardanti le vendite all' esportazione per ricavare un orientamento nel calcolo del valore normale . Essi non stabiliscono alcuna regola come quella asserita dalla Canon e qualora, come nel caso di specie, si disponga di ampie informazioni in ordine alle spese generali sul mercato interno, è impossibile accettare la tesi secondo cui le autorità comunitarie erano tenute ad ignorarle e a prendere invece in considerazione le spese generali di esportazione .
Infine, per quanto riguarda l' "equo margine di profitto" da includere nel valore normale costruito, l' art . 2, n . 3, lett . b, sub ii ), del regolamento base precisa : "di norma, e purché il profitto venga di regola realizzato dalla vendita di prodotti della stessa categoria generale sul mercato interno del paese d' origine, la maggiorazione per il profitto non deve essere superiore a tale normale profitto ". La Canon sostiene che "sarebbe stato quindi più appropriato che la Commissione esaminasse i margini di profitto nel settore dell' attrezzatura da ufficio, presa globalmente, in Giappone ". In primo luogo, tale affermazione non è corroborata dal testo della disposizione, in quanto quest' ultima non stabilisce che il margine di profitto debba essere quello realizzato nella stessa categoria generale di prodotti ma solo che esso non deve eccedere quello di detta categoria . In secondo luogo, come ho detto nelle mie conclusioni nella causa TEC, l' espressione "la stessa categoria generale" di prodotti, interpretata in maniera ragionevole e alla luce della nozione di "prodotto simile" di cui all' art . 2, nn . 2 e 12, va intesa nel senso che designa macchine da scrivere elettroniche e io non ammetterei a tal fine una categoria più ampia di attrezzature da ufficio . Pertanto tale argomento dev' essere respinto e non va tenuto conto delle varie cifre in ordine al profitto presentate dalla Canon in relazione ad esso .
La condizione contenuta nell' art . 2, n . 3, lett . b ), sub ii ), è che il margine di profitto sia "equo" e, come ho precisato nelle mie conclusioni nella causa TEC, è ragionevole utilizzare i margini di profitto effettivamente realizzati sul mercato interno . Secondo il punto 16 della motivazione del regolamento che istituisce un dazio definitivo, è stato considerato ragionevole calcolare il valore costruito per i quattro modelli Canon interessati utilizzando il margine di profitto realizzato dalla Canon sulle vendite degli altri due modelli sul mercato interno . A mio parere, questo era un criterio valido per determinare il profitto normalmente realizzato e tale modo di procedere era conforme al regolamento base . La Canon sostiene che "dai suoi conti di gestione risultava un profitto del 7,2% sulle macchine da scrivere elettroniche nel corso del periodo ". Tali conti non sono stati presentati alla Corte . Non si sa quali modelli essi riguardassero né se essi comprendessero le vendite all' esportazione . Non è fornita alcuna indicazione sul modo in cui tale percentuale è stata calcolata né sul se nel calcolo siano stati utilizzati elementi che potrebbero essere irrilevanti ai fini della presente controversia . I termini "conti di gestione", benché vaghi, lasciano intendere che i conti sono solo quelli della Canon Inc . e non quelli del gruppo Canon preso nel suo insieme, il che, per i motivi già espressi, non costituisce una base adeguata . In particolare, se la cifra del 7,2% si basa sul prezzo di trasferimento tra la Canon Inc . e la Canon Sales e se esso rappresenta solo il profitto della Canon Inc . e non anche quello della Canon Sales, non può servire di base per la costruzione del valore normale . In mancanza di prove presentate alla Corte, essa è una mera asserzione di dubbio valore e che non fornisce alcun motivo per contestare la percentuale di profitto utilizzata dalle autorità comunitarie .
Di conseguenza, sia per quanto riguarda i due modelli per i quali il valore normale era basato sul prezzo interno reale sia per quanto riguarda i modelli per i quali il valore normale è stato costruito, il secondo mezzo di annullamento della Canon, con cui vengono addotti errori nel calcolo del valore normale, va integralmente respinto .
Terzo mezzo : errori nel calcolo del prezzo all' esportazione
Con il suo terzo mezzo di annullamento, la Canon fa valere che i metodi utilizzati dalla Commissione per calcolare il prezzo all' esportazione erano iniqui e inesatti ed erano pertanto contrari all' art . 2, nn . 8 e 9 : la Commmissione è giunta al prezzo all' esportazione procedendo a detrazioni corrispondenti alle spese generali delle affiliate europee della Canon Inc . nonché detraendo un profitto supposto; la Commissione avrebbe dovuto calcolare il prezzo all' esportazione in maniera parallela al suo calcolo del valore normale .
Dato che la Canon Francia, la Canon Germania e la Canon UK erano affiliate controllate al 100% dalla società madre, esisteva chiaramente un' associazione tra esse e la Canon Inc . ai sensi dell' art . 2, n . 8, lett . b ), del regolamento base e, a mio parere, le autorità comunitarie potevano quindi legittimamente costruire il prezzo all' esportazione, ai sensi di tale disposizione, "sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente ". Respingo l' affermazione secondo cui le autorità comunitarie erano tenute a basare il prezzo all' esportazione sul prezzo praticato tra la Canon Inc . e le sue affiliate europee .
Quando, come nel caso di specie, il prezzo all' esportazione è basato sulla prima vendita ad un acquirente indipendente, l' art . 2, n . 8, lett . b ), stabilisce che "sarà tenuto conto di tutte le spese effettuate tra l' importazione e la rivendita, compresi tutti i dazi e le tasse, nonché di un equo margine di profitto ". La Canon non contesta tale regola ma sostiene l' esistenza di un certo numero di errori nella maniera in cui essa è stata applicata . In primo luogo, essa sostiene che era errato prendere come equo margine di profitto il 5% e non il 3% proposto dalla Canon . La Canon non presenta né una prova né un argomento a sostegno di tale affermazione . D' altro canto, il Consiglio precisa che il tasso del 5% è stato desunto dai margini di profitto degli importatori indipendenti ed era giusto utilizzarli come la base più obiettiva a disposizione onde ottenere una valutazione soddisfacente del prezzo all' esportazione praticato nei confronti del primo acquirente indipendente . Tale importazione sembra rientrare nella discrezionalità delle autorità comunitarie nello stabilire "un equo margine di profitto ". Poiché la Canon non adduce alcun motivo per respingerla, l' affermazione della Canon di pretesi errori non può essere accolta .
In secondo luogo, la Canon sostiene che la Commissione ha commesso un errore "rifiutando di conteggiare a credito gli interessi percepiti dalle affiliate della Canon e trattando come essa ha trattato la cosiddetta riduzione per pagamento in contanti da parte del cliente, nonché sotto altri profili ". Queste mere affermazioni non sono né precisate con ulteriori dettagli né suffragate da prove . A mio parere non è stato dimostrato alcun errore da parte delle autorità comunitarie al riguardo .
In terzo luogo, la Canon sostiene che le spese di pubblicità sostenute in relazione al lancio di taluni modelli nel Regno Unito, in Germania e in Francia avrebbero dovuto essere ripartite su un più ampio numero di modelli e su una zona geografica più estesa; esse avrebbero dovuto essere ammortizzate su un periodo più lungo di quello particolare di dodici mesi in cui erano state sostenute .
A norma dell' art . 2, n . 11, del regolamento base, i calcoli dei costi sono in generale basati sui dati contabili disponibili "normalmente ripartiti, se necessario, in modo proporzionale alla cifra d' affari per ciascun prodotto e ciascun mercato in questione ". La pubblicità verteva specificamente su tre modelli particolari . Benché, naturalmente, la pubblicità abbia potuto avere l' effetto di richiamare l' attenzione del pubblico sulle macchine da scrivere elettroniche in generale, ciò non è un argomento sufficiente a giustificare una deroga alla regola generale e a mio parere le autorità comunitarie potevano legittimamente ripartire le spese di pubblicità sui modelli interessati . Anche se la Canon sostiene di aver sviluppato "un mercato in Europa", le tre affiliate avevano ottenuto ciascuna i diritti esclusivi di distribuzione nei rispettivi Stati membri, il che significa che il "mercato in questione" era di fatto, in ogni caso, un mercato nazionale . Le autorità comunitarie non avevano quindi commesso un errore attribuendo le spese di pubblicità a ciascuno dei paesi interessati . Dato che le spese erano state sostenute nel corso del periodo oggetto dell' inchiesta, esse dovevano essere considerate come spese per tale periodo . A mio modo di vedere quindi le spese di pubblicità sono state correttamente ripartite sui modelli, sulle zone e sui periodi a cui si riferivano e gli argomenti addotti dalla Canon in ordine a tali spese non sono accoglibili .
Infine, l' affermazione della Canon secondo cui il prezzo all' esportazione avrebbe dovuto essere calcolato in maniera parallela al valore normale costituisce una mera ripetizione e va respinta per i motivi da me esposti in precedenza e nelle mie conclusioni nella causa TEC .
Di conseguenza, il terzo mezzo di annullamento dedotto dalla Canon, relativo al prezzo all' esportazione, dev' essere respinto .
Quarto mezzo : valutazione non corretta del pregiudizio
Benché sia stato constatato che il margine di dumping della Canon era del 76,50%, l' esatta entità del pregiudizio attribuito ad essa era solo del 35,03 %. Dato che, a norma dell' art . 13, n . 3, del regolamento base l' importo dei dazi antidumping non può superare la più bassa di queste due cifre, è la percentuale del pregiudizio che ha determinato l' ammontare del dazio a cui la Canon è stata assoggettata . Arrotondata al numero intero inferiore più vicino, la percentuale applicata è stata del 35 %.
Il quarto mezzo di annullamento dedotto dalla Canon è nel senso che l' accertamento del pregiudizio contenuto nel regolamento che istituisce un dazio definitivo non era corretto e la Canon adduce circa dieci argomenti a sostegno di tale mezzo . Un certo numero di questi argomenti si basa su una relazione peritale redatta per la Canon dal Dr . Jackson . Le prove addotte dal Dr . Jackson tendono a minimizzare la perdita della quota di mercato dei produttori europei durante il periodo che viene in rilievo e a spiegare i loro minori profitti con riferimento al "ciclo di vita" dei prodotti, mettendo in rilievo, d' altra parte, le difficoltà incontrate dalla Triumph-Adler e dalla Olympia per convertire la loro produzione dalle macchine meccaniche ed elettromeccaniche a quelle elettroniche .
Il Consiglio, sulla scorta della relazione di un esperto, il Sig . Reis, contesta la validità di tale relazione sotto un certo numero di aspetti fondamentali . Così, in particolare, esso sostiene che il Dr . Jackson cerca di dedurre i movimenti dei prezzi, dei profitti e di altri fenomeni dalla nozione di ciclo di vita del prodotto, ma, nell' ambito di un ciclo in corso, esso può solo fornire una valutazione soggettiva in quanto solo dopo l' evento possono essere formulati giudizi affidabili . Per giunta, egli prende esclusivamente in considerazione il ciclo di vita della categoria di prodotti, cioè delle macchine da scrivere elettroniche prese globalmente, mentre per la precisione dovrebbe essere operata una distinzione tra il ciclo di vita di una categoria di prodotti, di suddivisioni della categoria ( nella misura in cui possono essere identificate ) e di modelli o marche singoli . Ancora, contrariamente a quanto suggerisce la relazione Jackson, se una quota di mercato cresce lentamente su un mercato in rapida espansione, l' aumento della quota di mercato non esclude il dumping : in assenza del dumping essa avrebbe potuto aumentare più rapidamente . Il Dr . Jackson parla di "ricavi" ( cioè di fatturato ) o di prezzi, mentre ciò che conta è il profitto . Le fonti dei suoi grafici non sono citate ( anche se alcune fonti sono citate nella replica ). I grafici non cercano di coprire tutti gli Stati membri della CEE . Il Dr . Jackson parla dei "risultati delle società" ma ciò è irrilevante in ordine alla materia del contendere, ossia l' esistenza o meno di un dumping per quanto riguarda il prodotto interessato . Il fatto che una società sia travagliata da altri problemi - forse anche più gravi - non esclude che essa subisca altresì un pregiudizio a seguito del dumping e tale fatto non è rilevante in ordine alla prova del dumping . Sovrapponendo diversi diagrammi sullo stesso grafico, specialmente il grafico F, il Dr . Jackson dissimula il fatto che, persino sulla base delle sue cifre il fatturato della Canon e degli altri produttori giapponesi nel settore delle macchine da scrivere elettroniche ha continuato ad aumentare durante tutto il periodo che viene in rilievo, mentre quello dei tre produttori europei è diminuito nel 1983 e nel 1984 . I grafici D, F, G, H, I e J dello stesso Dr . Jackson mostrano una diminuzione delle vendite e della redditività dei produttori europei, spiegabile solo con una riduzione dei prezzi e non con la teoria del "ciclo di vita del prodotto" del Dr . Jackson . Al riguardo, i grafici di redditività presentati dal Consiglio all' udienza del procedimento sommario mostrano un calo della redditività in misura ancora maggiore sulla base dei dati riservati dei produttori europei . Alcune delle cifre del Dr . Jackson sono riconosciute come valutazioni e tutte provengono da fonti "esterne ". Le autorità comunitarie sono in possesso di informazioni riservate, provenienti dai produttori comunitari stessi, di cui il Dr . Jackson non poteva disporre . Pertanto non è sorprendente che egli si sia semplicemente sbagliato su un certo numero di aspetti, ad es . la quota di mercato della Triumph-Adler ( grafico K ), la proporzione di macchine "OEM" ( original equipment manufacturer : importatore che vende con il proprio marchio prodotti fabbricati all' estero ) vendute dalle tre società europee ( mai oltre l' 11%, non "circa la metà" come asserito ) nonché il calo di redditività ( 63,4% in due anni, molto maggiore di quanto da lui affermato ) dei produttori comunitari .
Il sig . Reis ritiene che i fabbricanti europei non siano stati sorpresi dalla nuova tecnologia delle macchine da scrivere elettroniche ma che, al contrario, essi siano stati i pionieri in questo campo e la Canon non contesta il fatto che le macchine da scrivere elettroniche erano state introdotte per la prima volta in Europa dalla Olivetti nel 1978 . Il sig . Reis asserisce che le prime macchine da scrivere elettroniche vendute nella Repubblica federale di Germania erano state messe in commercio nel 1979 dalla Olivetti, dalla Triumph-Adler e dalla Olympia; il primo produttore giapponese a metterle in commercio è stata la Brother nel 1981 e la Canon non vi ha proceduto prima del 1982 . Dato che i produttori europei di macchine da scrivere elettroniche avevano sviluppato il mercato e ne erano stati i pionieri, i fornitori giapponesi entrati in scena successivamente avevano beneficiato dei loro investimenti senza aver dovuto sostenere i costi relativi . Il Sig . Reis imputa il successo delle società giapponesi nella penetrazione nel mercato europeo e nella formazione della loro quota di mercato, tra l' altro, all' appoggio consistente da parte di società madri finanziariamente potenti in Giappone, allo sfruttamento deliberato degli investimenti effettuati dalle industrie europee per sviluppare un mercato per una nuova categoria di prodotti, a prodotti tecnicamente buoni, robusti, per quanto di qualità non superiore, e ad una politica dei prezzi aggressiva .
Non stupisce che degli esperti non siano d' accordo in un campo estremamente tecnico e complesso ma nell' insieme trovo convincente la risposta del sig . Reis alla relazione del Dr . Jackson .
Il primo argomento addotto dalla Canon in relazione alla questione del pregiudizio è nel senso che gli accertamenti del pregiudizio sono parziali e che la Commissione non ha effettuato un esame completo e imparziale del mercato nel suo complesso . A mio parere, tuttavia, l' art . 4 del regolamento base non impone alle autorità comunitarie di procedere necessariamente ad un esame esauriente della situazione dell' industria comunitaria; esso impone loro di stabilire, come esse hanno fatto nel caso di specie, se le importazioni oggetto di dumping provochino un pregiudizio .
In questo contesto, la Canon menziona il trattamento riservato dalle autorità comunitarie agli acquisti "OEM" effettuati dai produttori della Comunità . Tali macchine "OEM" sono state contate dalle autorità comunitarie come esportazioni giapponesi, il che era giusto e non contestato dalla Canon . Inoltre, la Canon ammette che, come risulta dal punto 32 della motivazione del regolamento che istituisce un dazio provvisorio, la quota del mercato comunitario dei produttori comunitari era caduta dal 63% circa del 1982 al 51% circa nel 1983/84, specialmente per quanto riguarda le macchine fabbricate nella Comunità . Non sarebbe stato corretto trattare le macchine "OEM" in maniera diversa e rimane la sola censura della Canon secondo cui le autorità comunitarie "non hanno ammesso" che la quota di mercato da esse accertata per le macchine di fabbricazione giapponese comprendeva una percentuale di macchine "OEM ". Tale censura è a mio parere infondata . Le autorità comunitarie non hanno mai negato che una quota delle importazioni fosse intervenuta su una base "OEM"; esse hanno sostanzialmente trattato queste ultime in maniera corretta ( il che non viene contestato dalla Canon ). Sembra che la loro impostazione fosse ben nota alla Canon ( che non lamenta di essere stata indotta in errore ). Non è possibile esporre tutti i dettagli nella motivazione di un regolamento e mi sembra che una questione di importanza secondaria come questa non debba necessariamente essere esposta in maniera particolareggiata nella motivazione stessa .
La Canon cerca altresì di sostenere che "problemi di potenziale" erano in parte responsabili del rallentamento nella crescita delle vendite dei produttori comunitari . Tale affermazione non è dimostrata . Il Consiglio ha dimostrato in maniera convincente che tra il 1980 e la fine del 1983 i produttori comunitari non hanno mai operato a pieno potenziale .
Il secondo argomento della Canon è nel senso che la Commissione si è fondata su fattori svianti o irrilevanti, ignorando altri fattori che potevano far supporre che il preteso dumping non avesse provocato alcun pregiudizio . Essa asserisce che l' accertamento del pregiudizio era basato quasi esclusivamente sul prezzo, sulla quota di mercato delle importazioni e su fattori finanziari che sono senza valore in quanto sembra che la Commissione non abbia tentato di distinguere le perdite causate dai problemi strutturali dei fabbricanti comunitari dall' incidenza negativa della concorrenza giapponese; che non sono stati tenuti in nessun conto l' aumento della produzione, l' aumento delle vendite, il miglioramento del fatturato, l' utilizzazione del potenziale o le riserve più basse, e che, contrariamente all' art . 3, n . 4, del codice antidumping, la Commissione ha acriticamente attribuito alle importazioni giapponesi le conseguenze negative per l' industria europea del progresso tecnologico e dell' inadeguata produttività dell' industria interna che danneggiavano al tempo stesso quest' ultima . E stata una rivoluzione tecnologica a sopraffare quasi la Olympia e la Triumph-Adler, unitamente alla loro scarsa produttività dovuta al cambiamento tecnologico .
L' art . 3 del codice disciplina la determinazione del pregiudizio . L' art . 4 del regolamento base è diretto a trasporlo nel diritto comunitario . La Canon non sostiene ( né lo fa alcun' altra ricorrente nelle presenti cause ) che l' art . 4 del regolamento base sia sotto un qualsiasi profilo contrario all' art . 3 del codice . La validità della constatazione del pregiudizio controverso va valutata con riferimento all' art . 4 del regolamento base . Potrebbe divenire necessario riferirsi al codice se fosse dimostrata la necessità di chiarire taluni punti del regolamento base, ma nulla di ciò è stato dimostrato in relazione alla presente questione . Di conseguenza non è appropriato, contrariamente a quanto sostiene la Canon, risolvere la presente questione facendo riferimento all' art . 3 del codice ma è corretto solo il riferimento all' art . 4 del regolamento base .
L' art . 4, n . 1, del regolamento base è particolarmente importante per quanto riguarda la questione del nesso di causalità . Esso dispone che il pregiudizio è determinato soltanto se le importazioni oggetto di dumping arrecano ( o minacciano di arrecare ) un pregiudizio notevole all' industria comunitaria "per via degli effetti del dumping ". Esso precisa che pregiudizi causati da altri fattori che esercitano altresì un' influenza negativa sull' industria della Comunità "non devono essere attribuiti alle importazioni che sono oggetto di dumping ".
E chiaro che si sono verificate importazioni oggetto di dumping . A mio parere, la Canon non ha dimostrato alcun errore nell' accertamento del fatto che essa vendeva i suoi prodotti nella Comunità a prezzi di dumping nella misura del 76 %. A norma dell' art . 4, n . 1, si tratta di stabilire se queste importazioni oggetto di dumping abbiano arrecato un pregiudizio all' industria comunitaria "per via degli effetti del dumping", e, in tal caso, in quale misura .
I fatti contrastano fortemente con l' affermazione della Canon secondo cui l' Olympia e la Triumph-Adler erano state danneggiate da una rivoluzione tecnologica più che da importazioni giapponesi a prezzi di dumping . Le asserzioni del Dr . Jackson al riguardo sono state a mio parere smentite da altre prove . I produttori europei non sono stati sorpresi dalla nuova tecnologia : essi ne sono gli inventori . La Olivetti, come la Olympia e la Triumph-Adler, hanno avviato il cambiamento tecnologico menzionato; i fabbricanti giapponesi hanno seguito tale movimento .
I fatti sono altresì in contrasto con l' asserzione della Canon secondo cui l' industria comunitaria sarebbe stata danneggiata dalla sua stessa scarsa produttività e non da importazioni giapponesi a prezzi di dumping . Le prove dimostrano che, pur essendo essi stati i primi sul mercato, i produttori della Comunità si sono trovati nell' impossibilità di migliorare la loro produttività a seguito di una politica giapponese di dumping su larga scala .
Per ciò che riguarda quanto la Canon descrive come "problemi strutturali" dell' industria comunitaria, dalle prove risulta che l' Olympia e la Triumph-Adler sono passate dalla produzione di macchine da scrivere meccaniche ed elettromeccaniche alla produzione di macchine da scrivere elettroniche, meno rapidamente della Olivetti e che esse hanno investito notevoli somme in questo processo . Le prove non confermano tuttavia l' insinuazione della Canon secondo cui il calo della loro quota di mercato e della loro redditività sarebbe dovuto al loro stesso comportamento .
E falso affermare che la Commissione non abbia tentato di distinguere gli effetti delle importazioni giapponesi oggetto di dumping dagli eventuali effetti di ciò che la Canon definisce "problemi strutturali" dell' industria comunitaria . Il pregiudizio è stato misurato in particolare con riferimento alla riduzione dei prezzi, normalmente dovuta alla concorrenza esterna più che ai problemi interni propri di un fabbricante . Contrariamente alle affermazioni della Canon, il metodo di valutazione utilizzato era appropriato per valutare il pregiudizio causato dal dumping e per escludere ogni pregiudizio eventualmente derivante da altre cause, in particolare quelle connesse con accordi interni dei produttori della Comunità . I termini nei quali è stato constatato il pregiudizio nel regolamento che istituisce un dazio definitivo mostrano chiaramente una distinzione tra il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio dovuto ad altri fattori . Così, ai sensi del punto 38 della motivazione, "in base alla determinazione conclusiva dei fatti il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone, considerato separatamente da quello provocato da altri fattori, deve quindi essere considerato sostanziale . Non sono stati trovati altri elementi, quale il volume ed i prezzi di altre importazioni non effettuate in regime di dumping, o contrazioni della domanda, che abbiano contribuito alla constatazione del danno ". L' espressione "constatazione del danno" in questo punto della motivazione non significa "tutti i problemi cui l' industria comunitaria ha dovuto far fronte" come lascia intendere la Canon ma si riferisce chiaramente al precedente punto della motivazione e significa "il danno sopra descritto ed esaminato", ossia il danno derivante da importazioni giapponesi a prezzi di dumping . E chiaro che, contrariamente a quanto asserisce la Canon, in tale punto della motivazione non si nega l' esistenza di "problemi strutturali", ma si dimostra che le autorità comunitarie hanno identificato il pregiudizio specificamente provocato da importazioni giapponesi a prezzi di dumping e hanno stabilito che nessun altro fattore ha contribuito a questo pregiudizio particolare . Tale impostazione è interamente conforme all' art . 4, n . 1, del regolamento base .
L' art . 4, n . 2, del regolamento base è importante in quanto elenca i fattori che vanno presi in considerazione nell' ambito dell' esame del pregiudizio . E' da rilevare che a norma di esso né uno solo né più fattori possono necessariamente costituire criteri guida determinanti . Questi fattori sono :
"a ) il volume delle importazioni oggetto di dumping (...), soprattutto se si è verificato un notevole incremento in termini assoluti o per quanto riguarda la produzione o il consumo nella Comunità;
b ) i prezzi delle importazioni oggetto di dumping (...), soprattutto se si è verificata una notevole riduzione del prezzo rispetto a quello praticato nella Comunità per un prodotto simile;
c ) le conseguenti ripercussioni sull' industria interessata, quali risultano dalle tendenze reali o virtuali di fattori economici indicativi come :
- produzione,
- sfruttamento del potenziale,
- riserve,
- vendite,
- quota di mercato,
- prezzi ( ossia il calo dei prezzi o la prevenzione dei rialzi di prezzo che altrimenti si sarebbero verificati ),
- profitti,
- rendimento degli investimenti,
- liquidità,
- occupazione ."
Non è giustificato criticare le autorità comunitarie per aver tenuto conto del prezzo e della quota di mercato in quanto tali elementi sono specificamente elencati nell' art . 4, n . 2, come fattori indicativi . E errato descriverli come "fattori fuorvianti o irrilevanti ": essi sono fatti . In alcuni casi potrebbero verificarsi errori sui fatti o una loro errata interpretazione, ma ciò non viene sostenuto nel caso di specie . Non è stato mostrato come una quota di mercato o un prezzo possano essere di per sè "fuorvianti", e, per definizione, essi non sono irrilevanti .
I punti da 30 a 38 del regolamento che istituisce un dazio definitivo e i punti da 30 a 33 del regolamento che istituisce un dazio provvisorio ( confermati nel regolamento che istituisce un dazio definitivo dal punto 32 della sua motivazione ) mostrano chiaramente che le autorità comunitarie hanno accuratamente esaminato le tre questioni che esse dovevano esaminare a norma dell' art . 4, n . 2, lett . a ), b ) e c ). Per quanto riguarda i fattori menzionati all' art . 4, n . 2, lett . c ), le autorità comunitarie non avevano a mio parere alcun obbligo di esaminare ciascuno di essi, in quanto essi sono menzionati solo a titolo esemplificativo ( cfr . il termine "come ") quali fattori economici in grado di indicare "le conseguenti ripercussioni sull' industria interessata ". Benché lo sfruttamento del potenziale e le riserve non appaiano espressamente menzionati nei punti della motivazione dell' uno o dell' altro regolamento, ritengo che rientrasse nella discrezionalità delle autorità comunitarie il fatto di ometterne la menzione ove esse ritenessero che altri fattori fornissero loro un criterio guida sufficiente . Per quanto riguarda l' aumento della produzione, delle vendite e del fatturato, l' affermazione della Canon è semplicemente errata in quanto questi elementi sono stati trattati nei punti della motivazione . Nei limiti in cui la Canon tende a sostenere che essi non sono stati correttamente trattati, l' aumento delle vendite ( o del fatturato ) dev' essere opposto al fatto che le vendite non sono aumentate così rapidamente come la domanda su un mercato in rapida espansione . Per giunta, a fronte di vendite in aumento, va attribuita la debita importanza ad una diminuzione della redditività dovuta a riduzioni di prezzo . A mio parere, le autorità comunitarie potevano legittimamente operare la valutazione da esse effettuata sotto questo duplice profilo e l' argomento della Canon deve essere respinto .
Il terzo argomento della Canon si limita a ripetere l' ultimo di questi punti, ossia che le vendite dei produttori della Comunità sono aumentate durante il periodo che viene in rilievo e dev' essere respinto per gli stessi motivi .
Il quarto argomento della Canon è nel senso che una diminuzione della redditività è un fenomeno di mercato normale, così che era errato ritenere che un calo della redditività riflettesse un pregiudizio causato da importazioni giappponesi a prezzi di dumping .
Tale tesi si basa su una teoria generale relativa al ciclo di vita dei prodotti mentre al massimo l' elemento pertinente ai fini della presente controversia sarebbe al massimo il ciclo di vita di modelli specifici . In secondo luogo, appare di gran lunga più verosimile che i profitti per prodotti elettronici non siano maggiori durante le prime fasi, come asserito, ma che tali prodotti siano più redditizi quando sono ben affermati e i costi iniziali di sviluppo e di commercializzazione sono stati assorbiti . Non ammetto l' affermazione secondo cui una diminuzione della redditività avrebbe rappresentato un normale fenomeno di mercato per le macchine da scrivere elettroniche durante il periodo considerato .
Respingerei anche l' insinuazione secondo cui le autorità comunitarie avrebbero "supposto" che il calo di redditività fosse provocato dal dumping giapponese . Al contrario, le autorità comunitarie, nei regolamenti, hanno esposto seri motivi a sostegno della loro conclusione secondo cui "gli effetti delle importazioni a basso prezzo si sono manifestati con un calo significativo dei profitti dei produttori comunitari" ( punto 31 della motivazione del regolamento che istituisce un dazio provvisorio ).
E importante sottolineare il livello di diminuzione della redditività causata dal dumping . Ai sensi del punto 31 della motivazione del regolamento che istituisce un dazio definitivo : "è stato accertato che la redditività dell' industria comunitaria considerata nel suo complesso, pari a un indice 100 nel 1982, anno in cui sono iniziate le importazioni di macchine da scrivere giapponesi su larga scala, nel periodo di riferimento ( espressa in percentuale del fatturato escluse le imposte ) era scesa ad un indice 36,6 (...) Anche tenendo conto di distorsioni stagionali, nel periodo oggetto dell' inchiesta il reddito consolidato sulle vendite calcolato per ciascun trimestre è stato costantemente inferiore al livello minimo necessario affinché un' industria di questo tipo possa sopravvivere ".
E stato così constatato che i profitti realizzati dall' industria comunitaria erano stati ridotti ad un livello così basso che essa si trovava di fronte al rischio di scomparire . A mio parere è impossibile eliminare il problema spiegandolo come un normale fenomeno di mercato . Inoltre, le prove fornite da ambo le parti confermano concordemente la necessità vitale per una società che ha lanciato un prodotto tecnicamente innovativo ( come una macchina da scrivere elettronica ) di recuperare rapidamente i costi normalmente considerevoli da essa sostenuti per la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione del nuovo prodotto e di realizzare profitti maggiori per finanziare il successivo ciclo di ricerca tecnica . In questo stadio "sensibile" i produttori comunitari sono stati privati, attraverso il dumping, dei profitti di cui essi avevano un bisogno vitale . Pertanto, se le prove fornite in ordine ai cicli di vita dei prodotti hanno un valore, esso sta a mio parere nel dimostrare che il calo di redditività causato nella fattispecie dal dumping era particolarmente pregiudizievole .
Il quinto argomento della Canon è nel senso che non è chiaro di quali prove disponesse la Commissione per quanto riguarda la concorrenza in materia di prezzi . Ciò non è confermato dal testo dei due regolamenti interessati . Secondo il punto 31 della motivazione del regolamento che istituisce un dazio provvisorio : "i prezzi di rivendita delle importazioni in dumping sono stati generalmente inferiori a quelli praticati dai produttori comunitari con variazioni dipendenti dai modelli e dai mercati . Sebbene ci siano stati casi di assenza di scarto dei prezzi, le variazioni hanno oscillato generalmente tra l' 11,4% e il 30% con punte massime del 48,5 %". Tale constatazione è stata confermata nel regolamento che istituisce un dazio definitivo ( punto 32 della motivazione ) ma in questa fase le autorità comunitarie non hanno ritenuto necessario esaminare più dettagliatamente le riduzioni di prezzo . I motivi di tale decisione sono esposti nel punto 33 della motivazione nei seguenti termini : "non si è ritenuto necessario effettuare un esame particolareggiato della differenza tra i prezzi delle importazioni giapponesi e quelli praticati dai produttori comunitari, in quanto questi ultimi erano già eccessivamente bassi ". A mio parere, sia la decisione che la sua motivazione sono corrette . Infatti sarebbe stato inutile, da parte delle autorità comunitarie, un esame più dettagliato delle riduzioni dei prezzi effettivi dato che i prezzi dei produttori comunitari erano stati compressi dal dumping su larga scala dei prodotti giapponesi mantenuto per un notevole periodo e il confronto non avrebbe prodotto risultati significativi . ( Le autorità comunitarie hanno invece costruito i prezzi per la Comunità quali sarebbero stati se non fossero stati abbassati a seguito di importazioni a prezzi di dumping e, come ho detto nelle mie conclusioni nella causa TEC, questo era un valido mezzo alternativo di confronto ). Secondo me, tali affermazioni piene e giustificate contenute nei due regolamenti dimostrano che il quinto argomento della Canon non è fondato .
Il sesto argomento della Canon è nel senso che la situazione dei produttori comunitari, efficienti e non efficienti, non è stata trattata correttamente . La Canon sostiene che non si può imputarle il pregiudizio subito da due società ( cioè la Triumph-Adler e l' Olympia ) "i cui problemi erano dovuti ad altri fattori da tempo esistenti ". Come ho già detto in precedenza circa il secondo argomento relativo al pregiudizio, il Consiglio nei regolamenti non ha trattato "i problemi" dei produttori comunitari ma ha determinato il pregiudizio - e solo il pregiudizio - causato all' industria comunitaria dalle importazioni giapponesi a prezzi di dumping e ha imposto un dazio solo nella misura necessaria a far cessare tale pregiudizio . Per tale motivo questo argomento dev' essere respinto .
Per giunta, l' argomento della Canon secondo cui i problemi dei produttori comunitari "inefficienti" derivano da fattori diversi dal dumping è un problema di causalità, ma l' art . 4 del regolamento base non richiede che il dumping sia la sola e neppure la principale causa di pregiudizio . Infatti, uno dei più importanti aspetti che distingue il codice attuale da quello che lo ha preceduto, il primo codice antidumping ( del 1967 ), è l' abbandono del criterio secondo cui il dumping dev' essere "manifestamente la causa principale" del pregiudizio, a favore della prova che esso semplicemente "causa un pregiudizio ". L' art . 3, n . 4, del codice attuale dispone espressamente che "possono esservi altri fattori" quali l' evoluzione tecnologica e la produttività dell' industria nazionale ma tutto ciò che esso richiede al riguardo è che "i pregiudizi causati da altri fattori non devono essere attribuiti alle importazioni che sono oggetto di dumping ". Tale disposizione è fedelmente ripresa all' art . 4, n . 1, del regolamento base . Ne consegue che, allo stadio attuale del diritto, un esportatore non può far valere l' inefficienza, come fa la Canon, sostenendo che essa, interrompendo un particolare rapporto di causa ed effetto, escluderebbe definitivamente la responsabilità dell' esportatore .
Il settimo argomento della Canon è nel senso che la Commissione ha basato a torto il suo accertamento del pregiudizio sia sui produttori efficienti che su quelli inefficienti . E chiaro tuttavia che l' art . 4 del regolamento base richiede che le autorità comunitarie prendano in considerazione, ai fini della determinazione del pregiudizio, l' industria comunitaria nelle condizioni in cui si trova .
Tale argomento fa pensare che la Canon cerchi di contestare la posizione assunta dal Consiglio nel punto 41 della motivazione del regolamento che istituisce un dazio definitivo che, tra l' altro, recita :
"il Consiglio, inoltre, di fronte a pratiche commerciali sleali, non è d' avviso che l' interesse della Comunità richieda di ignorare la situazione specifica di un produttore reputato meno efficiente, mentre ritiene che la fissazione del livello di pregiudizio, prendendo in considerazione tutti e tre i produttori comunitari piuttosto che limitarsi al meno efficiente, difende in modo appropriato l' interesse comunitario ".
Questo punto della motivazione compare sotto il titolo "interesse della Comunità" e vi si riferisce espressamente . L' art . 12, n . 1, del regolamento base dispone che quando sia stata provata l' esistenza di un dumping e di un conseguente pregiudizio, un dazio antidumping dev' essere imposto se viene soddisfatta una terza condizione, ossia quella in base alla quale "gli interessi della Comunità esigono un' azione comunitaria ". Manca una definizione di tali interessi e la disposizione attribuisce chiaramente un' ampia discrezionalità alle autorità comunitarie . La Canon non ha addotto alcun motivo tale da far ritenere che questa discrezionalità non sia stata correttamente utilizzata .
A mio parere, il fatto che una parte dell' industria comunitaria si trovi di fronte a difficoltà dovute a cause diverse dal dumping rende ancor più - non meno - necessario impedire un pregiudizio ulteriore dovuto al dumping . Non si può pertanto sostenere che il livello di protezione nei confronti del dumping dev' essere fissato nella misura necessaria per proteggere soltanto il produttore comunitario più efficiente . Quanto al se esso debba essere fissato in misura tale da proteggere il produttore comunitario meno efficiente, è chiaro che le autorità comunitarie non lo hanno fissato in tale misura . Ai sensi del punto 41 della motivazione il livello è stato calcolato con riferimento ai tre produttori comunitari; dal punto 36 della motivazione risulta che il calcolo è stato basato su una media dei costi di produzione di tutti i produttori comunitari . Qualora, come nel caso di specie, i costi di produzione dei produttori comunitari differiscano l' uno dall' altro, non è possibile dare a ciascuno di loro lo stesso grado di protezione contro il dumping; mi sembra che il fatto di applicare un grado di protezione medio ( come avvenuto nella fattispecie ) corrisponda interamente alle condizioni poste dal regolamento base .
La Canon asserisce altresì che l' impostazione seguita nel caso di specie ha deviato senza giustificazione dalla prassi anteriore . Tuttavia, dato il margine di discrezionalità di cui le autorità comunitarie dispongono in materia, non sono convinto, sotto tale profilo, che esse fossero tenute a seguire la stessa prassi in ogni caso . Comunque, dei due regolamenti citati dalla Canon in quanto disporrebbero una prassi contraria, uno ( il regolamento del Consiglio n . 1826/84 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acetato di vinile monomero originario del Canada, GU 1984, L 170, pag . 70, punto 14 della motivazione ) dimostra, di fatto, che il Consiglio in quel caso ha agito così come nel caso presente . Di conseguenza, il settimo argomento della Canon dev' essere respinto .
L' ottavo argomento della Canon è nel senso che la misura del margine di profitto utilizzata per calcolare il prezzo ideale era eccessiva . Nell' esporne i motivi, il punto 35 della motivazione del regolamento che istituisce un dazio definitivo precisa che il 10% è stato considerato un equo margine di profitto da includere nel prezzo ideale del prodotto comunitario . Vi si precisa altresì che le autorità comunitarie sono pervenute a tale cifra malgrado una domanda da parte dell' industria comunitaria di fissarla ad un livello molto più elevato ( 20% del fatturato o 30% del capitale ). La Canon lascia intendere, pur non presentando prove a sostegno, che la cifra del 10% superava notevolmente il livello di profitto mai raggiunto su macchine da scrivere elettroniche da almeno due delle tre società denuncianti . Il Consiglio ha dichiarato che tale asserzione non è esatta e che, di fatto, benché le cifre precise siano riservate, due delle società denuncianti avevano realizzato sulle vendite di macchine da scrivere elettroniche nella Comunità profitti notevolmente superiori al 10% prima che iniziasse il dumping . L' argomento della Canon al riguardo non è suffragato da prove .
Il nono argomento addotto dalla Canon riguarda il modo in cui è stata calcolata l' entità del pregiudizio . Le modalità di calcolo del pregiudizio sono state esposte dettagliatamente nei punti da 34 a 38 del regolamento che istituisce un dazio definitivo . Fondamentalmente, il prezzo del prodotto fabbricato nella Comunità è stato confrontato con il prezzo dell' importazione oggetto di dumping sul mercato comunitario . Un dazio pari alla differenza tra i due prezzi porterebbe il prezzo delle importazioni oggetto di dumping ad un livello tale da impedire loro di danneggiare ancora illegittimamente l' industria comunitaria . A mio parere, tale impostazione fondamentale - un raffronto dei prezzi - è il modo più semplice per realizzare l' obiettivo del regolamento base ed è conforme alle disposizioni di quest' ultimo .
Ai fini di tale confronto, i prezzi delle importazioni oggetto di dumping sono stati adeguati prima di essere confrontati con i prezzi ideali delle macchine da scrivere elettroniche fabbricate nella Comunità . Ai sensi del punto 34 della motivazione, il motivo di tale adeguamento era che "a differenza di molti altri prodotti era impossibile effettuare un confronto diretto tra i modelli importati e quelli prodotti nella Comunità, data la varietà dei tipi e le diverse caratteristiche tecniche ". La Canon non nega che un confronto diretto modello per modello fosse impossibile ed essa non contesta la necessità di qualche adeguamento al fine di effettuare un confronto .
Secondo il punto 34 della motivazione l' adeguamento è stato così effettuato : "dato che gli esportatori e l' industria comunitaria hanno rispettivamente effettuato valutazioni in buona fede delle differenze percentuali tra il valore dei diversi modelli, è stato concluso che la soluzione migliore era di utilizzare una cifra intermedia tra tali valutazioni ". La Canon lamenta che questo metodo sarebbe mal concepito e che il fatto di dividere la differenza tra due estimazioni non può essere un mezzo affidabile per ottenere una cifra significativa . La Canon sostiene che la Commissione avrebbe invece dovuto utilizzare il costo di produzione dei diversi elementi come solo indice obiettivamente verificabile .
Gli adeguamenti effettuati dalle autorità comunitarie non mirano alla precisione o all' esattezza statistica, ma solo ad un' approssimazione ragionevole . A mio parere, per i particolari adeguamenti interessati, era sufficiente una ragionevole approssimazione . Secondo il punto 34 della motivazione : "durante la valutazione delle differenze tecniche esistenti tra i modelli più simili, è emerso che qualsiasi giudizio sarebbe stato notevolmente influenzato da interpretazioni soggettive sulle previste reazioni di eventuali acquirenti . Inoltre, secondo gli esportatori e l' industria comunitaria, non esisteva alcun criterio obiettivo per un confronto di vasta portata ". L' elemento soggettivo nella valutazione del valore di caratteristiche diverse agli occhi dei potenziali acquirenti esclude necessariamente ogni risultato preciso; la valutazione può essere solo approssimativa . Non concordo con l' asserzione della Canon secondo cui le cifre sono prive di significato, né si può dire che esse siano arbitrarie . Le valutazioni sono state effettuate dagli esportatori giapponesi e dai produttori comunitari che hanno tutti una conoscenza e un' esperienza ampie del mercato a supporto dei loro giudizi in materia . Le valutazioni sono state effettuate in buona fede e il Consiglio ha dichiarato che, per molti dei modelli confrontati, l' esportatore giapponese e il produttore comunitario erano concretamente d' accordo sulle cifre da utilizzare . Stando così le cose, il fatto di "dividere la differenza" quando ve n' era una, non dovrebbe essere considerato come un esercizio statistico ma come una questione di valutazione ed era un modo ragionevole di procedere . A mio parere, è stato dimostrato che il metodo adottato dalle autorità comunitarie ha portato ad una ragionevole approssimazione .
Non ritengo che le le autorità comunitarie fossero tenute ad usare in alternativa il costo di produzione . Innanzitutto esse erano impegnate in un confronto di prezzi ai fini della determinazione del pregiudizio, non in un confronto di costi . In secondo luogo, è lungi dall' essere chiaro che sia praticabile la determinazione del costo di produzione di ciascuna delle distinte caratteristiche interessate .
Di conseguenza ritengo che non sia stata dimostrata alcuna irregolarità nel metodo usato dalle autorità comunitarie per calcolare gli adeguamenti da effettuare alla luce delle diverse caratteristiche dei prodotti confrontati e che il nono argomento della Canon debba essere respinto .
Il decimo argomento della Canon in ordine al pregiudizio è nel senso che la Canon aveva ricevuto una insufficiente informazione e che la motivazione contenuta nel regolamento è inadeguata . I particolari forniti alla Corte in ordine ad una riunione tra la Commissione e la Canon nonché alla corrispondenza intercorsa tra la Commissione e la Canon dimostrano ampiamente che le autorità comunitarie hanno fornito alla Canon tutte le informazioni richieste da quest' ultima che esse potevano darle compatibilmente col loro dovere di riservatezza a norma dell' art . 8 del regolamento base .
L' asserzione di inadeguatezza della motivazione del regolamento è basata sul fatto che esso non tratterebbe le difficoltà causate all' industria comunitaria dai suoi stessi "problemi strutturali ". Trattasi di una mera ripetizione dell' argomento di fondo della Canon in ordine ai "problemi strutturali" che io ritengo infondato per i motivi precedentemente esposti . Per questi stessi motivi, tale argomento dev' essere respinto .
Ritengo pertanto che il quarto mezzo di annullamento della Canon, concernente la determinazione del pregiudizio, debba essere respinto .
Quinto mezzo : questioni procedurali
Con il suo quinto mezzo di annullamento la Canon asserisce che, poiché nessuna impresa accortamente gestita avrebbe potuto prevedere i metodi di calcolo senza precedenti della Commissione, il regolamento contestato costituisce una sanzione retroattiva . La natura rivoluzionaria delle politiche della Commissione imponeva alla Commissione, e al Consiglio, l' adozione di garanzie procedurali particolarmente elevate che le istituzioni hanno omesso di rispettare; esse non hanno esaminato tutti i fattori rilevanti, non hanno preso in adeguata considerazione gli argomenti presentati e non hanno fornito un' adeguata motivazione per spiegare il proprio comportamento .
A mio parere non è stato dimostrato che i metodi di calcolo non fossero corretti . L' elevato ammontare del dazio imposto era la mera conseguenza del dumping molto elevato che aveva causato all' industria comunitaria un pregiudizio estremamente grave . Non è stato dimostrato che le autorità comunitarie abbiano trascurato di prendere in considerazione un qualsiasi fattore pertinente . Non è stato dimostrato che gli atti delle autorità comunitarie fossero illegittimi sotto alcun profilo ed essi sono spiegati esaurientemente nei punti della motivazione di entrambi i regolamenti interessati . Pertanto, a mio parere, il quinto mezzo di annullamento delle Canon dev' essere respinto .
Di conseguenza, a mio parere, i ricorsi nelle cause 277 e 300/85 dovrebbero essere respinti con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dal Consiglio, dalla Commissione e dal Cetma, ivi comprese quelle del procedimento sommario .
(*) Traduzione dall' inglese .
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