Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
Il ricorso proposto dal sig . R . Misset, traduttore di grado LA7 presso la segreteria generale del Consiglio, solleva nuovamente il problema se i dipendenti appartenenti al ruolo linguistico delle Comunità ( titolari di un posto LA ) possano essere trasferiti a un posto dello stesso grado della categoria A senza dover superare un concorso .
Il Misset e i quindici dipendenti dell' ufficio traduzione del Consiglio intervenuti a sostegno delle conclusioni formulate nel ricorso sostengono, in particolare, che l' art . 45, n . 2, dello statuto del personale non osta a siffatti cambiamenti di assegnazione .
Come ho già precisato nelle conclusioni presentate l' 11 giugno 1986 nelle cause riunite 269 e 292/84 ( Fabbro, Giuffrida, Herbin e Scharf / Commissione ) ( 1 ), non mi compete pronunziarmi sull' opportunità di introdurre una maggiore mobilità nel pubblico impiego europeo facilitando, in particolare, il passaggio di dipendenti del ruolo linguistico a impieghi di natura non linguistica e viceversa . Io devo semplicemente darvi la mia opinione sulla possibilità giuridica di effettuare dette nomine senza concorso tenuto conto dello statuto del personale nella versione attualmente vigente .
Orbene, a mio modo di vedere, gli argomenti presentati dal ricorrente e dagli intervenienti non apportano elementi veramente nuovi rispetto a quelli svolti dalla Commissione a sostegno della medesima tesi nel contesto delle cause riunite 269 e 292/84 .
Certo, gli intervenienti fanno una descrizione dettagliata delle circostanze nelle quali le parole "passaggio da un quadro ad un altro quadro" sarebbero state inserite nel testo dell' art . 45, n . 2 . Da questo escursus storico essi desumono che l' obbligo del concorso per i liguisti ( al quale, non va dimenticato, corrisponde un obbligo parallelo per i dipendenti di categoria A che desiderino diventare linguisti ) altro non è che una prassi che non trova conforto nello statuto e che non è, per altro, ad esso conforme .
Tale conclusione è però contraddetta sia dal testo definitivo dello stesso art . 45, sia da varie altre norme statutarie sulla carriera e le posizioni del dipendente le quali, secondo la sentenza pronunciata dalla Corte il 21 ottobre 1986 nelle soprammenzionate cause ( 1 ), "sono disciplinate tenendo presente una distinzione sistematica tra ruolo e categoria ". Nella stessa sentenza la Corte ha altresì rilevato che "la tesi (...) che gli effetti dell' appartenenza di un dipendente ad un determinato ruolo sarebbero neutralizzati dagli effetti statutari inerenti all' appartenenza ad una categoria non trova alcun fondamento nelle disposizioni dello statuto ".
Essa ha infine concluso che l' art . 45, n . 2, dello statuto "non lascia all' amministrazione alcun potere discrezionale di procedere altrimenti" che mediante concorso .
Di conseguenza, non posso fare altro che suggerirvi di confermare l' interpretazione dello statuto che emerge da detta sentenza ( interpretazione identica, nella sostanza, a quella delineata nelle mie conclusioni dell' 11 giugno 1986 ) e di respingere il ricorso .
Per quanto riguarda le spese, l' art . 69, § 2, del regolamento di procedura dispone che la parte soccombente è condannata alle spese .
Tuttavia, a norma dell' art . 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste .
Le parti della presente controversia, compresi gli intervenienti, sopporteranno pertanto le loro spese .
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) Racc . 1986, pag . 2983, in particolare pag . 2996 e seguenti .
( 1 ) Non ancora pubblicata .
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