Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Il ricorrente, signor Panayotis Mouzourakis è dipendente del Parlamento europeo . Nel 1977 conseguiva la laurea in fisica presso l' Università di Ginevra e successivamente, fino al 1981, lavorava come ricercatore universitario nel settore di sua specializzazione . Nel gennaio del 1982 stipulava un contratto di collaboratore scientifico e docente presso il centro di traduzione e di interpretazione di Corfù, dove prestava servizio per sei mesi, e partecipava dal 1° maggio al 30 settembre dello stesso anno ad un corso di interpretazione organizzato presso detta istituzione . Lavorava, successivamente, per un anno, per conto del Parlamento europeo come interprete indipendente .
Terminata la procedura relativa al concorso PE/80/LA al quale il Mouzourakis aveva partecipato, l' amministrazione del Parlamento europeo gli proponeva, il 14 giugno 1983, un contratto di dipendente in prova con inquadramento nel grado LA 7, 1° scatto . Il ricorrente accettava detta proposta con lettera 26 luglio 1983, anche se faceva tuttavia presente la propria preferenza per l' assegnazione agli uffici del Parlamento a Bruxelles, dato che in detta città già lavorava la moglie, come dipendente del Consiglio e che anche ivi poteva svolgere buona parte del suo lavoro d' interprete .
Con decisione del segretario generale del Parlamento 24 ottobre 1983, il ricorrente veniva tuttavia assegnato a Lussemburgo come interprete in prova di grado LA/7, 1° scatto, presso la Direzione generale dell' amministrazione, del personale e delle finanze, con decorrenza 1° ottobre, e la città di Bruxelles veniva fissata come luogo di assunzione e di origine . Detta decisione gli veniva comunicata con lettera della divisione del personale 10 novembre 1983 .
Dall' ottobre del 1983 al giugno del 1984, il Mouzourakis riceveva l' indennità giornaliera che gli spettava a norma dell' art . 10 dell' allegato VII dello statuto del personale .
Terminato il periodo di prova, con decisione della competente autorità 24 settembre 1984, veniva nominato in ruolo con decorrenza 1° luglio dello stesso anno . Detta decisione gli era stata comunicata con lettera del 19 novembre successivo .
Nel frattempo, con altra decisione del segretario generale del Parlamento europeo 16 luglio 1984, poi sostituita dalla decisione 28 settembre 1984, si aderiva al desiderio inizialmente espresso dal ricorrente assegnandolo agli uffici di Bruxelles con decorrenza 1° ottobre 1984 .
Il Mouzourakis, già in servizio a Bruxelles, il 12 febbraio 1985, presentava all' APN un reclamo a norma dell' art . 90, n . 2, dello statuto, chiedendo che gli fosse attribuito, ai sensi dell' art . 32, un abbuono di anzianità di 12 mesi nel grado di nomina . Il segretario generale del Parlamento, con lettera 25 giugno 1985, respingeva detto reclamo perché fuori termine e, in subordine, perché infondato .
Il ricorrente, inoltre, nella stessa data, presentava un altro reclamo all' APN, allo scopo di ottenere la corresponsione dell' indennità giornaliera di cui all' art . 10 dell' allegato VII dello statuto in ragione del trasferimento a Bruxelles . Il segretario generale del Parlamento gli rispondeva con lettera 19 giugno 1985 comunicandogli che il reclamo da lui presentato doveva essere considerato una domanda a norma dell' art . 90, n . 1, e lo invitava pertanto a produrre la prova che in conseguenza del trasferimento era stato effettivamente tenuto a cambiare residenza, ai sensi dell' art . 20 dello statuto .
Con atto depositato nella cancelleria della Corte di giustizia il 16 settembre 1985, il Mouzourakis ha proposto un ricorso col quale chiede, in primo luogo, l' annullamento della decisione dell' APN con la quale gli veniva rifiutato l' abbuono di anzianità, e, in secondo luogo, che la lettera 12 febbraio 1985 sia considerata un reclamo ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello statuto, e che, di conseguenza, il ricorso sia dichiarato ricevibile e il Parlamento europeo sia condannato al pagamento dell' indennità giornaliera spettantegli a causa del trasferimento a Bruxelles . Il ricorrente chiede altresì la condanna del convenuto alle spese .
2 . Riepilogati i fatti, passo all' esame delle questioni di diritto che si presentano in questa causa .
A - Sull' eccezione d' irricevibilità della prima domanda del ricorrente
Nel controricorso il Parlamento europeo formula in primo luogo l' eccezione preliminare d' irricevibilità della domanda intesa all' annullamento della decisione dell' APN che gli ha negato l' abbuono di anzianità . Ad avviso dell' istituzione convenuta, il ricorso è irricevibile in quanto il reclamo è stato proposto oltre il termine stabilito dall' art . 90, n . 2, dello statuto .
In effetti, l' atto che avrebbe prodotto danno al ricorrente - la decisione di nomina a dipendente in prova - gli sarebbe stato notificato con lettera 10 novembre 1983 e il reclamo proposto dal ricorrente all' APN reca la data del 12 febbraio 1985 . Orbene, stando al disposto dell' art . 90, n . 2, dello statuto, il termine per il reclamo sarebbe scaduto il 10 febbraio 1984, vale a dire, tre mesi dopo la notifica .
Il ricorrente, tuttavia, assume che la decisione 24 ottobre 1983 con la quale egli veniva nominato in prova con inquadramento nel grado LA/7, 1° scatto, non gli è mai stata notificata . Egli ne avrebbe avuto indiretta conoscenza tramite la decisione 24 settembre 1984 con cui era stato nominato in ruolo e che gli era stata comunicata con lettera 19 novembre 1984 .
Si noti che il ricorrente non contesta che l' atto per lui pregiudizievole sia la decisione con la quale veniva nominato in prova . Egli viceversa adduce il fatto di averne avuto conoscenza solo al momento della nomina in ruolo, onde giustificare la scadenza del termine di tre mesi fissato dall' art . 90, n . 2, dello statuto, senza che fosse stato proposto alcun reclamo .
Il ricorrente non deduce quindi nessuna difficoltà o impedimento derivante dalla sua qualità di dipendente in prova che gli avesse impedito di impugnare gli estremi della nomina; egli pretende solo di dimostrare che, nonostante il tempo già trascorso, il reclamo 12 febbraio 1985, con il quale detta nomina era stata impugnata, non era fuori termine .
Per quanto concerne il petitum, la situazione non coincide, dunque, con quella della sentenza della terza sezione nella causa De Santis ( 1 ), e quindi non vi è motivo di porre qui il problema negli stessi termini usati dall' avvocato generale Sir Gordon Slynn nelle conclusioni per detta causa .
La Corte, inoltre, nella sentenza De Santis, non è pervenuta a statuire sulla questione della ricevibilità . Lo ha fatto espressamente in un tempo successivo, nella sentenza pronunciata nella causa 191/84 ( 2 ), decidendo, come già aveva fatto nella sentenza Blasig ( 3 ), che "nell' ipotesi di una domanda di reinquadramento, l' atto recante pregiudizio è la decisione con la quale l' interessato viene nominato in prova . E' , infatti, questa decisione", continua la Corte, quella "che determina le mansioni cui il dipendente è destinato e che stabilisce definitivamente il corrispondente inquadramento . La decisione di nomina in ruolo ha, sotto questo profilo, carattere puramente confermativo ". La Corte ha così fissato, senza riserve, un orientamento che era andato delineandosi in occasione di precedenti decisioni, a proposito di fattispecie particolari ( 4 ).
In questa causa, il Parlamento ha allegato agli atti le fotocopie della lettera e della decisione che avrebbe inviato al ricorrente il 10 novembre 1983, relativi alla nomina in prova, con l' indicazione dell' inquadramento attribuitogli .
Se è vero l' assunto del ricorrente, secondo cui egli avrebbe avuto conoscenza di essa ben più tardi, tramite la notifica della nomina in ruolo, ciò starebbe ad indicare che egli non avrebbe mai ricevuto detti documenti .
Sia detto per inciso che il fatto che un' istituzione non si avvalga di un sistema di notifiche "ad personam" o di invio con ricevuta di ritorno per documenti di questo genere, rende impossibile o estremamente difficile dimostrarne l' avvenuta presa di conoscenza da parte del destinatario; è questa senza dubbio una poco desiderabile conseguenza di un modo di procedere incauto .
Nel caso in esame, è tuttavia assolutamente inverosimile che il ricorrente non abbia avuto conoscenza del proprio inquadramento molto prima della data da lui indicata .
Molteplici sono le ragioni che mi portano a questa conclusione .
In primo luogo, l' offerta di contratto come dipendente in prova inviata al ricorrente il 14 giugno 1983 menzionava, senza ombra di dubbio, il grado LA/7, 1° scatto . Questa offerta era stata espressamente accettata dal ricorrente, con lettera 26 luglio successivo, "under the conditions stated in your letter ". L' unica riserva riguardava la preferenza per l' assegnazione a Bruxelles, tuttavia il ricorrente ribadiva di formularla "while fully accepting the conditions of your offer ".
Naturalmente, proprio a queste condizioni il ricorrente assumeva effettivamente il servizio il 3 ottobre 1983 .
In secondo luogo, come evidenziato dal Parlamento europeo nel controricorso, il ricorrente, attraverso le schede dello stipendio, era informato del proprio grado e scatto i quali determinavano l' ammontare dello stipendio nonchè degli altri assegni che gli venivano corrisposti . Un dipendente del grado del ricorrente, con la sua preparazione professionale e del suo livello culturale aveva, dunque, a portata di mano un mezzo sicuro per chiarire i dubbi in merito al suo inquadramento, casomai li avesse avuti .
La Corte ha deciso ( 5 ) che "la trasmissione del foglio paga ha l' effetto di far decorrere i termini di impugnazione, qualora dal documento stesso risulti chiaramente la decisione adottata dall' amministrazione ".
Orbene, nel caso in esame, le schede stipendio allegate dal ricorrente alla replica a sostegno della sua seconda domanda ( relativa all' indennità giornaliera ) e riguardante pertanto il periodo di prova, non solo contengono tutti gli elementi per rendersi conto dello stipendio base, degli assegni e delle trattenute, ma inoltre recano in alto, ben in evidenza, la menzione A7/1, corrispondente alla categoria, grado e scatto del ricorrente!
In terzo luogo, dal momento che le nomine sono generalmente oggetto di una adeguata pubblicità mediante, in particolare, affissione in luogo pubblico, è strano che il ricorrente non abbia fruito neanche di questa .
In quarto luogo il Parlamento, nel controricorso, ci comunica che, a richiesta del ricorrente, gli era stata fatta avere, in data 3 ottobre 1983, tramite il capo della sezione "Diritti individuali - privilegi" un certificato attestante la sua qualità di dipendente in prova delle Comunità dal 1° ottobre 1983 . E' pertanto inverosimile che il ricorrente non abbia prestato attenzione al documento che certificava il suo inquadramento .
Ciò considerato, si può concludere che se dopo nove mesi di prova più tre mesi e mezzo come dipendente in ruolo, una persona di normale diligenza, che versi nella situazione del ricorrente, non ha preso conoscenza del proprio inquadramento iniziale, ciò è avvenuto perché non l' ha voluto .
Ritengo pertanto che questa prima domanda del ricorrente debba ritenersi irricevibile ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello statuto del personale, in quanto il reclamo è stato proposto oltre il termine .
B - Sull' eccezione d' irricevibilità della seconda domanda
Nel controricorso, il Parlamento europeo solleva ancora un' eccezione d' irricevibilità a proposito della domanda del ricorrente .
Ad avviso di quest' ultimo, il semplice fatto di essere stato tenuto, in forza dell' art . 20 dello statuto, a cambiare residenza da Lussemburgo a Bruxelles in seguito al trasferimento in questa città, gli conferirebbe automaticamente il diritto all' indennità giornaliera, secondo quanto stabilito dall' art . 10 dell' allegato VII dello statuto . A suo modo di vedere, esisterebbe "una logica presunzione di diritto" che il cambiamento della sede di lavoro implichi un cambiamento di residenza, e l' amministrazione non deve esigere dal dipendente la prova materiale di questo cambiamento, dal momento che spetta ad essa provare il contrario .
Secondo me, questa tesi è infondata .
D' accordo con il Parlamento, ritengo che l' indennità in oggetto debba essere corrisposta unicamente nel caso che il dipendente dimostri di essere stato obbligato a cambiar residenza per adempiere l' obbligo di risiedere nel luogo della sede cui è stato assegnato .
A siffatta conclusione induce a prima vista la formulazione dell' art . 10 dell' allegato VII dello statuto, secondo il quale ha diritto all' indennità giornaliera soltanto il "dipendente che sia tenuto a cambiare residenza per adempiere gli obblighi di cui all' art . 20 dello statuto ".
Questa prova non serve per calcolare l' ammontare dell' indennità - che è fissata in un apposito articolo - bensì a dimostrare l' esistenza del diritto all' indennità stessa, in altre parole, l' effettivo cambiamento di residenza . Il n . 1 dell' art . 10 non può avere altro significato .
Per questo motivo, le istituzioni hanno non solo il diritto, bensì il dovere di esigere dai propri dipendenti, in caso di dubbio, la prova che siano stati obbligati a cambiare residenza .
A questo scopo i servizi del Parlamento europeo hanno inoltrato al ricorrente la lettera 24 gennaio 1985, invitandolo a dimostrare di essere in possesso dei requisiti per la concessione dell' indennità giornaliera .
I dubbi del Parlamento erano dovuti al fatto che il ricorrente disponeva già di una residenza nel luogo della nuova sede di lavoro e anche alla constatazione, confortata dalla lettera 22 aprile 1985, che un certo numero di dipendenti trasferiti a Bruxelles si erano ivi di fatto sistemati molto prima della data indicata nella decisione di trasferimento .
Date le circostanze, la concessione dell' indennità non può prescindere dal fatto che il dipendente abbia previamente segnalato all' amministrazione la sua pretesa e comprovato il suo diritto a che questa sia soddisfatta . E' esattamente questo quanto il capo della divisione del personale comunicò al ricorrente con lettera 24 gennaio 1985 .
A seguito di questa lettera il ricorrente scriveva, il 12 febbraio 1985, al segretario generale del Parlamento, pretendendo in questo modo di proporre reclamo, ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello statuto, "contro l' assenza di una decisione" che gli attribuisse l' indennità giornaliera che gli sarebbe spettata a causa dell' assegnazione a Bruxelles .
Detto "reclamo" veniva considerato dal Parlamento come una domanda ai sensi del n . 1 dell' art . 90 dello statuto, dal momento che non esisteva alcuna previa domanda di indennità presentata dal ricorrente e neanche un qualsivoglia rifiuto di pagamento da parte dell' istituzione .
A mio parere, il Parlamento ha ragione : la lettera 12 febbraio non può essere ritenuta più che una domanda con la quale viene sollecitata una decisione favorevole a proposito del pagamento dell' indennità giornaliera e non può essere considerata un reclamo contro l' omessa adozione di un provvedimento imposto dallo statuto, che evidentemente non esisteva .
Essendo stata la domanda ritenuta infondata dal segretario generale del Parlamento, per mancanza di prove circa l' effettivo cambiamento della residenza del dipendente, a questo competerebbe fornire detta prova ovvero proporre un reclamo entro il termine di tre mesi, di cui al n . 2 dell' art . 90 dello statuto .
Non essendo ciò avvenuto, il ricorso proposto alla Corte è prematuro e pertanto irricevibile ai sensi dell' art . 91, n . 2 dello statuto .
La circostanza che il ricorrente abbia, come egli sostiene, proposto al segretario generale del Parlamento, contemporaneamente al presente ricorso, un reclamo contro la decisione 19 giugno 1985, allo scopo di "ovviare a qualsiasi possibile irricevibilità", non muta la conclusione di cui sopra .
Anche in questo caso, il ricorso continua ad essere prematuro . Quand' anche si voglia prescindere dalla valutazione della tempestività del reclamo alla luce dei termini stabiliti dall' art . 90 dello statuto, quello che è certo è che l' art . 91, n . 2, considera ricevibile il ricorso alla Corte solo se
1 ) è stato previamente proposto, nel termine stabilito dall' art . 90, n . 2, un reclamo e
2 ) "tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto ".
Quest' ultima condizione, almeno, non era, con tutta evidenza, soddisfatta al momento della proposizione del ricorso, il quale deve pertanto essere ritenuto irricevibile .
3 . Dato quanto precede, solo in via del tutto subordinata esaminerò succintamente il merito delle domande presentate dal ricorrente .
A - La domanda di reinquadramento
Il ricorrente deduce che, tenendo conto della sua preparazione e della sua esperienza professionale, l' APN avrebbe dovuto concedergli un abbuono di anzianità di scatto di dodici mesi, alla luce di quanto disposto dall' art . 32, n . 2, dello statuto .
Il predetto articolo stabilisce, al n . 1, che "il funzionario assunto viene inquadrato al 1° scatto del suo grado ". Il n . 2, tuttavia, prevede che "l' autorità che ha il potere di nomina, per tener conto della formazione e l' esperienza professionale specifica dell' interessato, può concedergli un abbuono di anzianità di scatto in tale grado", entro i limiti stabiliti nello stesso articolo .
A sostegno della domanda, il ricorrente si riferisce alla preparazione professionale specifica conseguita durante il corso per interpreti di Corfù e alla preparazione non specifica nel settore della fisica delle alte energie, la quale, per quanto non specifica, sarebbe molto utile per lo svolgimento delle sue funzioni di interprete durante riunioni di carattere scientifico o tecnico .
Dall' altro lato invoca l' esperienza professionale acquisita come interprete free-lance presso il Parlamento europeo, l' attività di collaboratore scientifico associato della scuola di traduzione e interpretazione di Corfù e l' esperienza di ricerca nel settore della fisica delle alte energie .
A parere del ricorrente, il fatto che il Parlamento non abbia preso in considerazione la sua preparazione e la sua esperienza precedente alla nomina costituirebbe un errore manifesto e persino un abuso di potere . A questo proposito, cita le sentenze della Corte 190/82, Blomefield / Commissione e 17/83, Angelidis / Commissione .
A parte ciò, il ricorrente assume di aver subito una disparità di trattamento rispetto a due tra i suoi colleghi della cabina greca, ai quali sarebbe stato attribuito un abbuono di anzianità pari alla durata del periodo intercorso fino al momento della loro nomina in ruolo durante il quale avrebbero fruito di un contratto di agente temporaneo, in esito al corso che gli stessi, al pari del ricorrente, avevano frequentato presso la scuola di traduzione e di interpretazione di Corfù . Questa possibilità non sarebbe stata offerta al ricorrente, il quale, nonostante l' impegno allora assunto di lavorare per il Parlamento europeo due anni a tempo pieno, dovette accettare lo status di "interprete free-lance", pur svolgendo le stesse mansioni dei suoi colleghi .
Il Parlamento contrasta la tesi del ricorrente per i seguenti motivi :
1 ) La concessione di un abbuono di anzianità a norma dell' art . 32, n . 2, dello statuto non costituisce un obbligo per l' APN, bensì una facoltà, dalla quale non possono derivare diritti per il dipendente;
2 ) L' inquadramento attribuito al ricorrente è conforme alle "direttive interne relative ai criteri per l' inquadramento da adottare al momento dell' assunzione", adottate il 1° aprile 1974 e provvisoriamente in vigore dal 14 maggio 1974, in forza di una decisione del segretario generale del Parlamento . Nel titolo III, "Inquadramento in uno scatto", dette direttive interne stabiliscono che "con riserva dei limiti massimi contemplati dall' art . 32 dello statuto", un abbuono di anzianità di scatto di dodici mesi viene concesso per i gradi A/7 e LA/7, a condizione che sia "giustificato da un' esperienza professionale specifica in relazione alle funzioni corrispondenti a quelle del posto da coprire", fermo restando che questa esperienza professionale deve essere di almeno due anni .
Per quanto in possesso di una esperienza professionale di oltre 6 anni, il ricorrente non raggiungeva quindi - nemmeno tenendo conto dell' impiego di 6 mesi presso la scuola di Corfù e, fatto questo che sarebbe contrario alla prassi seguita dall' istituzione, del corso di preparazione di 5 mesi - detti 24 mesi di esperienza specifica in fatto di interpretazione, avendo lavorato come interprete free-lance solo un anno .
3 ) Il ricorrente non è stato discriminato rispetto ai suoi colleghi, dal momento che non ha fornito alcuna prova di discriminazione .
La tesi del Parlamento europeo mi sembra fondata .
In primo luogo, è certo che l' art . 32, n . 2, dello statuto, come si deduce dalla sua lettera, non impone all' amministrazione l' obbligo di attribuire abbuoni di scatto in relazione all' esperienza professionale ed alla preparazione dell' interessato : esso contempla soltanto una possibilità o una facoltà .
L' uso di siffatta facoltà è quindi affidato al potere discrezionale dell' istituzione . La Corte ha già deciso ( 6 ) che, nel contesto dell' art . 32, n . 2, l' APN gode di un ampio margine discrezionale per quanto concerne la valutazione delle esperienze professionali che, per forza di cose, sono molto variabili, delle persone che vengono ammesse nel pubblico impiego europeo . Siffatto margine discrezionale riguarda "tutti gli aspetti atti ad avere rilievo sotto il profilo dell' esperienza, per quanto concerne tanto la natura e la durata dell' esperienza, quanto la relazione più o meno stretta che essa può avere con le esigenze del posto da coprire ".
Il potere così riconosciuto all' autorità competente è, però, naturalmente limitato tanto dalle norme vigenti, quanto dai principi che riguardano l' uso del potere discrezionale .
Quindi, proprio l' art . 32, n . 2, dello statuto è quello che impedisce all' APN di prendere in considerazione un' esperienza professionale che non abbia un rapporto "specifico" con le mansioni da svolgere . In altre parole, l' esperienza da prendere in considerazione deve avere "un carattere specificamente appropriato alle mansioni di cui trattasi" ( sentenza 1° dicembre 1983, Blomefield / Commissione, Racc . 1983, pag . 3994 ).
D' altronde è consueto per le istituzioni adottare norme interne di carattere generale, che esse stesse si impongono per disciplinare l' uso di siffatto potere e per garantire ai dipendenti dello stesso ruolo e categoria condizioni identiche di assunzione e di avanzamento nella carriera, per quanto concerne la determinazione del grado e l' attribuzione dello scatto al momento dell' assunzione .
Nel caso di specie, il Parlamento europeo ha applicato le direttive interne da lui stesso adottate in modo che non può dare luogo a critica .
Considerato che il ricorrente non aveva acquisito due anni di esperienza specifica nel campo dell' interpretazione e che la sua esperienza nel campo della fisica non aveva relazione con le sue mansioni attuali, l' istituzione convenuta non solo è rimasta entro i limiti del potere discrezionale attribuitole dall' art . 32, n . 2, ma non si è neanche discostata dai criteri stabiliti in via generale dalle sue direttive del 1974 .
Queste, da parte loro e per quanto riguarda il problema in esame, rispettano del pari in pieno l' art . 32 in forza del quale il Parlamento assume di averle adottate .
Non vi è dunque nulla che consente di affermare che l' istituzione convenuta abbia commesso un errore manifesto rifiutando di attribuire al Mouzourakis l' abbuono di scatto da lui chiesto .
Parimenti, il ricorrente non ha fornito alcun elemento che consenta di provare che egli sia stato oggetto di un trattamento diverso o discriminatorio rispetto ad altri dipendenti o che il Parlamento abbia commesso un abuso di potere .
B - La domanda di attribuzione dell' indennità giornaliera
Nella sentenza 30 gennaio 1974, la Corte di giustizia ha affermato che "l' indennità giornaliera è corrisposta, fra l' altro, per il fatto che il dipendente è obbligato a trasferirsi senza poter trasferire la propria residenza" ( 7 ).
Questo scopo, formulato dalla Corte in base ad una precedente stesura dell' art . 10 dell' allegato VII dello statuto, traspare ancora dalla formulazione attuale .
Infatti, mentre il n . 1 dell' art . 10 attribuisce il diritto all' indennità giornaliera al "funzionario che sia tenuto a cambiare residenza per adempiere gli obblighi di cui all' art . 20 dello statuto", il n . 2 dello stesso articolo, nella parte finale, stabilisce che "in nessun caso l' indennità giornaliera è concessa dopo la data alla quale il funzionario ha effettuato il trasloco ".
A questo proposito, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese connesse con il trasferimento del suo mobilio personale, secondo quanto disposto dall' art . 9 dell' allegato VII .
In altre parole, l' indennità giornaliera è intesa ad indennizzare il dipendente che, pur essendo tenuto a conservare la precedente residenza ( per ragioni familiari, connesse al contratto d' affitto, per motivi legati all' eventuale provvisorietà della sua nuova destinazione, o per altre ragioni ancora ) si deve sistemare, in modo ancora precario, nella nuova sede d lavoro, sopportando per tale fatto spese e disturbi vari .
Ciò non è avvenuto nel caso del ricorrente .
Come è emerso ampiamente in causa, il ricorrente, al momento dell' assunzione, risiedeva in Bruxelles, con la moglie, dipendente del Consiglio : per questa ragione aveva manifestato la preferenza per l' assegnazione in detta città .
Non essendo stato possibile esaudire questo desiderio, veniva destinato dal 1° ottobre 1983 a Lussemburgo, e gli veniva corrisposta l' indennità giornaliera per dieci mesi, cioè fino al 1° luglio 1984 .
Durante il soggiorno a Lussemburgo, il ricorrente - come egli stesso ammette - si era sistemato in casa di un amico, recandosi regolarmente - a quanto pare - a trascorrere i fine settimana nel domicilio coniugale di Bruxelles .
Il ricorrente, dunque, non si è mai definitivamente o stabilmente sistemato in Lussemburgo, non risultando dal fascicolo ch' egli abbia chiesto l' indennità di prima sistemazione .
Con l' assegnazione a Bruxelles il ricorrente non solo ha ottenuto quanto aveva chiesto inizialmente, ma non è stato costretto a conservare temporaneamente la residenza a Lussemburgo o a sistemarsi provvisoriamente a Bruxelles, in attesa della possibilità di farlo stabilmente . Egli si è limitato a lasciare l' abitazione dell' amico dove si era sistemato e a riprendere permanentemente la residenza della famiglia di cui già disponeva a Bruxelles .
Pretendere, in questa situazione, di aver diritti all' indennità giornaliera è, quanto meno, un' esagerazione ed un atteggiamento la cui legittimità è tutt' altro che evidente .
4 . Per questi motivi concludo proponendovi
- di dichiarare il ricorso irricevibile
- in subordine, di respingerlo .
Per quanto riguarda le spese, ai sensi del combinato disposto degli artt . 69, § 2, e 70 del regolamento di procedura, ciascuna delle parti dovrà, in linea di massima, sostenere le proprie spese .
Il Parlamento ha semplicemente chiesto la condanna del ricorrente alle spese, confermando all' udienza di essere disposto a sopportare le proprie . Ciò considerato, non ritengo che si debba prendere in considerazione l' eventuale applicazione dell' art . 69, § 3, 2° comma, fatto salvo dallo stesso art . 70 del regolamento di procedura .
(*) Traduzione dal portoghese .
( 1 ) Sentenza 6 giugno 1985, causa 146/84, De Santis / Corte dei Conti, Racc . 1985, pag . 1723 .
( 2 ) Sentenza 7 maggio 1986, causa 191/84, Jean-Pierre Barcella e altri / Commissione, punto 11 della motivazione, Racc . 1986, pag . 1541 .
( 3 ) Sentenza 18 giugno 1981, causa 173/80, Blasig / Commissione, Racc . 1981, pag . 1649 e segg ., in particolare cfr . pag . 1658 .
( 4 ) Oltre che alla sopra menzionata sentenza 18 giugno 1981 ( Blasig / Commissione ), si rinvia alla sentenza 1° dicembre 1983, causa 190/82, Blomefield / Commissione, Racc . 1983, pag . 3981 e segg ., cfr . in particolare pag . 3991 .
( 5 ) Cfr . per esempio la sentenza 21 febbraio 1974, cause riunite da 15 a 33, 52, 53, da 57a 109, 116, 117, 123, 132 e da 135 a 137/73, Schots-Kortner e altri / Consiglio, Commissione e Parlamento, Racc . 1974, pag . 177 .
( 6 ) Sentenza 1° dicembre 1983, causa 190/82, Blomefield / Commissione, sopra citata, Racc . 1983, in particolare pag . 3994, punto 26 della motivazione; sentenza 12 luglio 1984, causa 17/83, Angelidis / Commissione, Racc . 1984, pag . 2907 e segg ., in particolare pag . 2921, punto 16 della motivazione .
( 7 ) Sentenza 30 gennaio 1974, causa 148/73, Louwage / Commissione, Racc . 1974, pagg . 81 e segg ., in particolare pag . 90, punto 25 della motivazione .
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