Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Con ordinanza 13 maggio 1985, pervenuta alla nostra cancelleria il successivo 23 settembre, la High Court di Dublino ci chiede d' interpretare l' articolo 4 direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, n . 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale ( GU 1979, L 6, pag . 24 ). Alla giurisdizione nazionale interessa sapere se quel disposto ha efficacia diretta in Irlanda dalla data - 23 dicembre 1984 - entro cui gli Stati membri avrebbero dovuto adottare le misure necessarie alla trasposizione della direttiva nei loro ordinamenti .
La domanda pregiudiziale è stata formulata nel quadro di due cause promosse dalle signore Norah McDermott e Ann Cotter contro il ministro della previdenza sociale e l' Attorney General . Le ricorrenti sono entrambe coniugate e lamentano che, a causa di tale stato, esse percepiscono un' indennità di disoccupazione ridotta nella misura e nel tempo rispetto al beneficio di cui fruiscono gli uomini, coniugati o celibi, e le donne nubili, pur pagando contributi eguali a quelli corrisposti da tali categorie di soggetti .
Nel testo modificato vigente all' epoca delle cause, infatti, il capitolo 4, parte 2 del Social Welfare ( Consolidation ) Act 1981, disponeva che :
a ) gli uomini coniugati o celibi e le donne nubili hanno diritto all' indennità di disoccupazione per un periodo di 390 giorni decorrenti dal primo pagamento del beneficio; al contrario, le donne coniugate sono legittimate a riceverla per soli 312 giorni;
b ) l' importo dell' indennità spettante alle donne coniugate è meno elevato di quello che compete agli uomini coniugati o celibi e alle donne nubili;
c ) gli uomini coniugati o celibi e le donne nubili godono delle prestazioni connesse alla retribuzione per 372 giorni, mentre le donne coniugate non vi hanno titolo che per 294 giorni .
A giustificare questa disparità di trattamento era un principio che ha a lungo informato la legislazione previdenziale irlandese . In base ad esso, la donna coniugata si presumeva a carico del marito quando convivesse con lui ed egli la sostentasse interamente o principalmente; il marito, per contro, era considerato a carico della moglie solo se una malattia fisica o mentale lo avesse reso incapace di provvedere a sé stesso e se al suo intero o precipuo sostentamento sopperisse la moglie .
Il 16 luglio 1985 l' Oireachtas ( parlamento irlandese ) ha recepito la direttiva n . 79/7 emanando il Social Welfare ( n . 2 ) Act 1985 . La legge abolisce il principio per cui la donna coniugata è automaticamente dipendente dal marito e realizza l' eguaglianza di trattamento nel campo della sicurezza sociale . Essa è entrata in vigore il 15 maggio 1986 con una limitata efficacia retroattiva, in séguito all' approvazione - che aveva avuto luogo il giorno precedente - del Social Welfare ( n . 2 ) Act, 1985 ( section 6 ) ( Commencement ) Order 1986 .
2 . I fatti
Il 4 febbraio 1985, le signore McDermott e Cotter chiesero alla High Court l' emanazione di due "conditional orders of certiorari" che annullassero i provvedimenti coi quali, trascorsi i 312 giorni previsti dalla legge, il Ministero della previdenza sociale aveva posto termine al pagamento dell' indennità di disoccupazione nei loro confronti . Le ricorrenti osservarono che tali misure violavano i diritti loro attribuiti dall' articolo 4, paragrafo 1, della direttiva . Questa norma dispone infatti che "il principio della parità di trattamento implica l' assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia (...) per quanto riguarda : il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi, l' obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi, il calcolo delle prestazioni comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni ".
L' amministrazione convenuta si oppose alle domande con due distinti affidavits, sostenendo che il disposto richiamato lascia agli Stati un' ampia discrezionalità nella scelta delle misure di recezione; esso non soddisfa dunque il requisito - imporre obblighi chiari e precisi - da cui la giurisprudenza della Corte fa dipendere l' attitudine delle norme di una direttiva a produrre effetti diretti .
Questa divergenza di vedute indusse la High Court a ritenere indispensabile una vostra pronunzia sulla portata della fonte de qua . Essa sospese pertanto il procedimento e vi sottopose i seguenti quesiti pregiudiziali :
"1 ) Se le norme della direttiva n . 79/7, e in particolare l' articolo 4, abbiano efficacia diretta nella Repubblica d' Irlanda a decorrere dal 23 dicembre 1984, così abilitando le ricorrenti a far valere in giudizio i diritti soggettivi di cui le investono .
2 ) In caso di risposta affermativa al quesito n . 1 ), se norme nazionali come quelle contenute nei capitoli 4 e 6, parte 2 del Social Welfare ( Consolidation ) Act 1981, nel testo modificato, siano inapplicabili e se le ricorrenti, nella loro qualità di donne coniugate residenti in un Stato membro che ha omesso di abrogare le dette norme, abbiano, a decorrere dal 23 dicembre 1984, diritto alla parità di trattamento per quanto riguarda le prestazioni previdenziali di cui trattasi e siano legittimate ad agire in giudizio per la tutela dei loro diritti nei confronti del medesimo Stato ".
3 . Rispondere a queste domande non è difficile . Ricordo infatti che la nostra Corte si è pronunciata sulla portata dell' articolo 4, paragrafo 1, direttiva n . 79/7 in due sentenze recentissime : quella del 24 giugno 1986, causa 150/85, Drake / Chief Adjudication Officer, Racc . pag . 1995, e quella del 4 dicembre 1986, causa 71/85, Stato dei Paesi Bassi / Federatie Nederlandse Vakbeweging ( FNV ), Racc . pag . 3855 .
Nella seconda pronuncia, in particolare, avete affermato che il disposto "pouvait, à défaut de mise en oeuvre de la directive, être invoqué à partir du 23 décembre 1984, pour écarter l' application de toute disposition nationale non conforme audit article (...). En l' absence de mesures d' application (...) les femmes ont le droit d' être traitées de la même façon et de se voir appliquer le même régime que les hommes se trouvant dans la même situation, régime qui reste, à défaut d' execution de ladite directive, le seul systeme de référence valable" ( punto 23 ). Nel punto 25 avete poi aggiunto che "un Etat membre ne peut invoquer le pouvoir d' appréciation dont il dispose dans le choix des moyens pour mettre en oeuvre le principe d' égalité de traitement en matière de sécurité sociale prévu par la directive 79/7 pour dénier tout effet à son article 4, paragraphe 1, qui est susceptible d' être invoqué en justice en dépit du fait que ladite directive n' a pas été exécutée dans son ensemble ".
Non v' è dubbio che queste statuizioni siano da ribadire nel caso in esame . Sulle ragioni che militano a loro favore e contro la tesi sostenuta nell' odierno procedimento dai governi irlandese ed olandese, secondo cui l' articolo 4, paragrafo 1, non pone agli Stati un "obbligo chiaro e preciso", mi permetto di rinviare alle conclusioni da me presentate in causa 71/85, citata ( cfr . specialmente il paragrafo 3 ).
4 . Queste considerazioni mi inducono a suggerirvi di rispondere come segue ai quesiti pregiudiziali rivoltivi dalla High Court di Dublino con ordinanza 13 maggio 1985 nelle cause che oppongono le signore Norah McDermott e Ann Cotter al ministro della previdenza sociale e all' Attorney General irlandesi .
A partire dal 23 dicembre 1984 - dies ad quem del termine stabilito per la trasposizione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, n . 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale - l' articolo 4, paragrafo 1, che vieta qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, ha efficacia diretta .
In assenza di misure interne intese a recepire la direttiva, le donne coniugate hanno diritto di vedersi applicato il regime stabilito per gli uomini che si trovano in condizioni analoghe, dal momento che il difetto di una normativa d' attuazione ne fa il solo valido sistema di riferimento . Esse possono dunque invocare dinanzi al giudice nazionale i diritti di cui l' articolo 4, paragrafo 1, le investe opponendosi a disposizioni non adeguate o contrastanti col principio della parità di trattamento .
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