Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
signori Giudici,
A - Gli antefatti
1 Nella primavera 1985 si manifestava nel Belgio la peste suina africana, malattia particolarmente pericolosa poiché non esiste alcun vaccino contro il virus che le dà origine . La malattia - per la precisione - veniva riscontrata l' 8 marzo 1985 in cinque aziende, l' 11 marzo in un' altra azienda, il 16 e 17 marzo in altre tre e di nuovo il 13, 22 e 23 maggio 1985 in altre tre aziende .
2 Per tale motivo le autorità belghe adottavano immediatamente una serie di provvedimenti, come ad esempio l' abbattimento dei suini provenienti dalle aziende infette e il divieto di macellazione nella zona di contagio, nonché nelle zone con essa confinanti ( per ulteriori dettagli rinvio alla relazione d' udienza ed agli atti processuali ).
3 Anche il governo italiano reagiva vietando l' introduzione in Italia di prodotti di carne suina provenienti da tutto il territorio belga . Ciò avveniva con riferimento all' art . 7, n . 1, lett . b ), della direttiva 80/215 del Consiglio, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni ( 1 ), il quale stabilisce che uno Stato membro, in caso di insorgenza di una nuova malattia grave e contagiosa degli animali, può temporaneamente vietare o limitare l' introduzione, dall' intero territorio dello Stato di cui trattasi, dei prodotti preparati con carni di animali contagiabili da tali malattie .
4 Inoltre - com' è pure previsto nella menzionata direttiva - entrava in azione la Commissione . Essa adottava anzitutto, il 18 marzo 1985, la decisione 85/192/CEE ( 2 ), secondo cui gli Stati membri dovevano fra l' altro vietare l' introduzione di prodotti a base di carne suina dal Belgio, eccettuati i prodotti che fossero stati sottoposti ad un trattamento ai sensi dell' art . 4, n . 1, lett . a ), della direttiva 80/215/CEE ( il che significa - come abbiamo sentito - una sterilizzazione completa ). In seguito questa decisione veniva modificata, e precisamente nel senso che - mediante decisioni 12 aprile 1985 e 21 giugno 1985 - i provvedimenti adottati venivano limitati a determinate parti del territorio belga . Nell' estate 1985 la Commissione faceva poi verificare se i provvedimenti potessero essere ulteriormente attenuati, in particolare se potessero essere previste deroghe alle restrizioni degli scambi in caso di trattamento termico diverso dalla sterilizzazione completa ai sensi dell' art . 4, n . 1, lett . a ), della direttiva 80/215/CEE . Il governo italiano si opponeva fin dall' inizio a tale tentativo della Commissione, e in un primo momento, come esso asserisce, con successo . Tuttavia, avendo il comitato scientifico veterinario emesso in proposito una dichiarazione in data 9 luglio 1985 ( del cui contenuto dovrò ancora occuparmi ) ed essendosi il comitato veterinario permanente pronunciato favorevolmente al riguardo, il 19 luglio 1985 si perveniva all' adozione della decisione 85/403/CEE ( 3 ). Questa ammetteva una deroga al divieto dell' introduzione di prodotti a base di carni suine da determinate parti del territorio belga in altri Stati membri, fra l' altro nel caso in cui tali prodotti fossero stati preparati a determinate condizioni, tra le quali rientra anche un trattamento termico diverso dalla sterilizzazione completa ( per ulteriori dettagli di tale disciplina - molto tecnica - rinvio al testo della decisione ).
5 Su ciò il governo italiano si trovava in disaccordo fin dall' inizio, come esso chiariva in un telex del 12 agosto 1985, nel quale si riferiva alla posizione contraria da esso assunta nella riunione del Consiglio dell' agricoltura dei giorni 10 e 11 luglio 1985 e nelle sedute del comitato veterinario permanente in data 11, 12 e 16 luglio 1985 . Nel telex esso dichiarava espressamente che la summenzionata decisione non sarebbe stata applicata per quanto si riferiva a carni ottenute durante l' epizoozia nella zona a rischio e sottoposte ad un trattamento termico diverso dalla sterilizzazione completa .
6 Perciò, com' è noto, il 5 settembre 1985 la Commissione avviava un procedimento per inadempimento ( causa 11/86, nella quale presenterò separatamente le mie conclusioni ). Per ora, è importante il fatto che anche il governo italiano, in data 27 settembre 1985, ha adito la Corte al fine di ottenere l' annullamento della decisione 19 luglio 1985, in quanto, secondo tale atto, il divieto di importazione non dovrebbe valere per i prodotti a base di carne suina che sono stati preparati alle condizioni indicate nella decisione stessa .
7 Nell' ambito del presente procedimento, la ricorrente ha chiesto che venisse sospesa l' esecuzione della decisione, ai sensi dell' art . 83 del regolamento di procedura della Corte di giustizia . Al riguardo non si è pervenuti, però, ad un provvedimento giurisdizionale; avendo la Corte formulato taluni quesiti circa la necessità di tale provvedimento e l' interesse ad ottenerlo, in considerazione dei limiti all' importazione disposti dall' Italia per i prodotti a base di carne suina belga a tutela del patrimonio zootecnico nazionale, nell' audizione del 25 ottobre 1985 il rappresentante del governo italiano dichiarava ( affermando nel contempo che le misure italiane sarebbero state mantenute in vigore ) di ritirare la domanda di sospensione .
8 L' annullamento della decisione adottata dalla Commissione è giustificato, secondo il governo italiano, da vari motivi ( che prenderò ora in esame ). Secondo la Commissione, essi sono tutti infondati e perciò essa chiede il rigetto del ricorso .
B - Valutazione giuridica
A mio parere, su questa controversia si deve prendere posizione come segue .
9 1 ) In primo piano si pone la tesi della ricorrente - alla quale si riferiscono il primo motivo d' impugnazione ed in parte anche il secondo motivo - secondo cui, in base al sistema della direttiva 80/215/CEE, specialmente se si considerano anche le modifiche apportate dalla direttiva n . 85/321, la convenuta non aveva affatto la possibilità di adottare provvedimenti come quelli impugnati .
10 Al riguardo si deve ricordare che l' art . 7 della direttiva menzionata per prima considera due casi : all' insorgere di determinate malattie ( fra l' altro, della peste suina classica ) in uno Stato membro, gli altri Stati membri possono temporaneamente vietare o limitare l' introduzione, dall' intero territorio dello Stato nel quale tale malattia è insorta, dei prodotti preparati con carni di animali contagiabili da tali malattie, a meno che si tratti di prodotti che siano stati trattati in conformità all' art . 4, n . 1 (( ( cioè che abbiano subito una sterilizzazione completa - ai sensi della lett . a ) - o, a determinate condizioni, un trattamento termico meno drastico, ai sensi della lett . b ) )). Qualora una malattia epizootica assuma carattere estensivo o in caso d' insorgenza di una nuova malattia grave degli animali ( come, fra l' altro, la peste suina africana ), gli Stati membri non colpiti possono temporaneamente vietare o limitare l' introduzione, dall' intero territorio dello Stato colpito, dei prodotti preparati con carni di animali contagiabili da tali malattie . Al riguardo non è prevista alcuna deroga in considerazione di un determinato trattamento .
11 E' poi interessante il fatto che, con la direttiva 85/321/CEE, del 12 giugno 1985, ( che doveva essere trasposta nel diritto interno entro il 1° gennaio 1986 ), venivano stabilite due nuove disposizioni per la peste suina africana - gli artt . 7 bis e 7 ter - cui si faceva particolare riferimento in un nuovo comma dell' art . 7, n . 1 . Secondo tale disciplina, ad uno Stato membro nel quale si sia manifestata tale malattia è consentito spedire in altri Stati membri solo prodotti a base di carne suina che siano stati sottoposti al trattamento di cui all' art . 4, n . 1, lett . a ) ( ossia alla sterilizzazione completa ). Al riguardo si distingue tra paesi in cui la peste suina sia stata riscontrata da meno di dodici mesi ( per essi può essere deciso che il divieto di spedizione non si applica ad alcune parti del territorio dello Stato di cui trattasi ) e paesi in cui la malattia non sia stata riscontrata da almeno dodici mesi ( per essi può essere deciso che il divieto di spedizione si applica unicamente alla parte di territorio interessata ).
12 Secondo la ricorrente, da questa disciplina si desume che i trattamenti di cui all' art . 4, n . 1, lett . a ) e b ), della direttiva 80/215 devono essere considerati equivalenti solo nel caso delle malattie classiche di cui all' art . 7, n . 1, lett . a ), mentre nel caso delle malattie di cui all' art . 7, n . 1, lett . b ) ( fra le quali rientra anche la peste suina africana ) siffatti trattamenti non sono previsti . Tale disciplina, nella versione risultante dalla direttiva 85/321 ( e divenuta vincolante per la convenuta all' entrata in vigore di tale direttiva ), chiarirebbe inoltre che una deroga al divieto di esportazione, per uno Stato in cui si sia manifestata la malattia, è ammessa solo nel caso di un trattamento ai sensi dell' art . 4, n . 1, lett . a ), della direttiva 80/215/CEE . Nell' ambito del procedimento del comitato veterinario ( cioè del procedimento di cui all' art . 8, al quale si fa rinvio nell' art . 7 bis della direttiva ), la convenuta ha solo la possibilità di delimitare il territorio di cui trattasi, ma non quella di autorizzare provvedimenti di diverso contenuto, e quindi un diverso trattamento dei prodotti a base di carne .
13 La convenuta ( a sostegno della sua tesi, secondo cui essa dispone di ampi poteri, ai sensi dell' art . 7, n . 3, della direttiva 80/215/CEE, anche dopo la modifica apportata a quest' ultima con la direttiva 85/321/CEE ) ha fatto riferimento all' art . 7 ter della direttiva stessa, dal quale si potrebbe desumere che, nella fattispecie, sono stati considerati ammissibili anche trattamenti diversi dalla sterilizzazione completa .
14 Al riguardo, nella replica, la ricorrente considera che, anche qualora si dovesse ammettere che dall' art . 7 ter si possa desumere l' ammissibilità di tipi di trattamento diversi dalla sterilizzazione completa, ciò riguarda in ogni caso solo paesi indenni ai sensi dell' art . 7 bis, n . 2; il Belgio tuttavia non può essere considerato tale con riferimento al maggio 1985 - in conformità alla definizione dell' art . 7 bis, n . 2, 3° comma - poiché in tale paese la peste suina africana è insorta già nel marzo 1985 ed i vari focolai d' infezione erano reciprocamente connessi .
15 Ho l' impressione, in proposito, che non si possano condividere questi ragionamenti e che debba invece prevalere la tesi della convenuta .
16 a ) Per quanto riguarda l' interpretazione della direttiva 80/215/CEE in quanto tale, appare subito chiaro che la ricorrente non interpreta esattamente l' art . 7, quando desume, dal fatto che un' equiparazione del trattamento di cui all' art . 4, n . 1, è prevista solo relativamente alle malattie elencate sub a ), che qualora insorgano malattie di cui all' art . 7, n . 1, lett . b ) è escluso in ogni caso un trattamento ai sensi dell' art . 4, n . 1, lett . b ). A tal fine è importante non solo che la direttiva - come risulta dal suo art . 4 - conferisca fondamentalmente pari valore ai trattamenti ai sensi dell' art . 4, n . 1, lett . a ) e b ), ma anche, in particolare, che ai sensi dell' art . 7, n . 3, la Commissione sia generalmente competente a modificare le misure adottate dagli Stati membri ( al riguardo nel n . 5 è previsto che può essere deciso l' adattamento delle misure adottate, in base alla malattia in questione, ai trattamenti subiti dai prodotti considerati, alla data in cui sono ottenute le carni utilizzate ed ai termini di fabbricazione ). Benché, quindi, nel paragrafo dell' art . 7 che si occupa solo della competenza degli Stati membri venga fatta la distinzione sottolineata dalla ricorrente, non si può certo ritenere, in considerazione degli ampi poteri spettanti alla convenuta secondo la formula usata nel n . 3, che ad essa sia vietato ammettere, dopo un accurato esame, un determinato trattamento, contribuendo così, con l' imposizione di condizioni meno rigorose, ma considerate sufficienti, alla realizzazione del principio, importante per il mercato comune, della libera circolazione delle merci .
17 b ) Per quanto riguarda la questione se la direttiva 85/321/CEE abbia comportato relativamente alla peste suina africana una limitazione dei poteri d' intervento spettanti alla convenuta, alla soluzione affermativa si oppone il fatto che, in realtà, con la suddetta direttiva non si voleva creare una specifica, autonoma disciplina per la peste suina africana, bensì - come ha giustamente osservato la convenuta - si era inteso unicamente trattare in particolare alcuni aspetti specifici della relativa problematica .
18 Ciò si desume dal fatto che la disciplina in questione è stata istituita mediante l' aggiunta di un nuovo comma al n . 1 dell' art . 7 . Non è stato modificato quindi l' art . 4, n . 1, né soprattutto sono stati modificati gli altri paragrafi dell' art . 7, in particolare i summenzionati nn . 3 e 5 . Il fatto, poi, che nell' art . 7, n . 3, si faccia ancora generalmente riferimento al n . 1 ( senza esclusione del nuovo comma, che riguarda la peste suina africana ) non può in realtà significare altro se non che la competenza riconosciuta generalmente alla convenuta deve comprendere anche i provvedimenti relativi alla peste suina africana .
19 In conformità a quanto sostenuto dalla convenuta, si può richiamare anche il fatto che nel nuovo art . 7 bis - e precisamente nel n . 1, 2° comma, e nel n . 2, 1° comma - viene fatto espresso riferimento all' art . 7 nel suo complesso . Ciò può in pratica intendersi solo nel senso che il Consiglio ( il quale, come dimostra un raffronto con la proposta della Commissione, aveva effettuato tale aggiunta ) era partito dal presupposto che l' art . 7 dovesse continuare ad applicarsi nel suo complesso anche alla peste suina africana, e che per questa non venissero pertanto in considerazione soltanto i nuovi artt . 7 bis e ter .
20 Inoltre, è significativo che nell' art . 7 ter, n . 2, si dica che, qualora le misure di divieto non si applichino a determinati prodotti, si deve tener conto del trattamento subito da tali prodotti, cioè il fatto che, in detto contesto, venga usato il termine generico "trattamento" e non si parli di un trattamento nel senso di sterilizzazione completa . Da ciò risulta chiaramente che, al manifestarsi della peste suina africana, non viene in considerazione solo la sterilizzazione e, in base alla formulazione adottata, è chiaro altresì che nell' art . 7 ter viene presupposta ( e quindi non istituita ) la possibilità di un trattamento diverso, cosicché appare irrilevante anche la circostanza che l' art . 7 ter, n . 2, si riferisca solo a determinati paesi ( e cioè a quelli in cui la malattia non sia stata riscontrata da almeno dodici mesi ).
21 Per contro, alcune delle considerazioni svolte in tale contesto dalla ricorrente non sembrano convincenti, in particolare il suo accenno al fatto che nel nuovo art . 7 bis si parla solo di poteri della convenuta quanto alla delimitazione geografica delle zone interessate, così come la sua osservazione secondo cui sarebbe incomprensibile il fatto che la nuova disciplina - secondo l' interpretazione datane dalla convenuta - sarebbe imperniata sulla limitazione delle possibilità di esportazione dello Stato colpito dall' epizoozia ( mentre l' art . 7, nella precedente formulazione, lasciava agli Stati importatori sufficienti possibilità di autotutela ), e come il suo riferimento alla proposta di modifica della direttiva 80/215/CEE ( 4 ) fatta dalla convenuta il 13 febbraio 1987 .
22 In realtà, dalla disciplina specifica dell' art . 7 bis circa la delimitazione geografica delle zone colpite dall' epizoozia non si può inferire che la convenuta disponesse, in base alla direttiva 83/321/CEE, soltanto dei poteri a ciò relativi, quando non solo il già citato art . 7 ter, n . 2, ma anche l' art . 7, nn . 3 e 5, rimasto ulteriormente in vigore senza alcuna modifica, nonché il generale rinvio all' art . 7, contenuto nell' art . 7 bis, portano chiaramente ad una diversa constatazione ( e cioè che la convenuta disponesse di una più ampia competenza ).
23 Per quanto riguarda, poi, lo spirito della nuova disciplina, questa dev' essere senz' altro intesa nel senso che, all' insorgere di un' epizoozia così grave come la peste suina africana, lo Stato colpito deve - come prima misura - vietare le esportazioni, con la sola eccezione dei prodotti interamente sterilizzati . Questo provvedimento appare infatti molto più efficace dell' adozione, talvolta ritardata, di restrizioni all' importazione da parte di altri Stati membri; ciò non può, tuttavia, escludere che la convenuta, dopo un concreto esame dello sviluppo della situazione a livello comunitario, stabilisca misure meno restrittive .
24 Circa la menzionata proposta relativa ad una modifica della direttiva 80/215/CEE, la convenuta ha chiarito che al riguardo non si tratta di una modifica della sua competenza ( nel senso che venga creata la possibilità di un trattamento termico meno rigoroso ), bensì dell' equiparazione di tale metodo a quello già previsto, cosicché esso possa essere applicato direttamente dagli Stati membri ( senza decisione della Commissione ).
25 c ) Per il resto, è anche evidente - ma diciamolo per completezza - che le questioni anch' esse trattate nel corso del procedimento, relative al fatto se la convenuta potesse basarsi, anteriormente al 1° gennaio 1986, sulle disposizioni della direttiva 85/321/CEE e se il Belgio dovesse essere considerato come uno Stato membro ai sensi dell' art . 7 bis, n . 1, 1° comma, non richiedono alcun ulteriore approfondimento .
26 E' stato infatti chiarito che la convenuta non si è basata sugli artt . 7 bis e 7 ter, bensì essenzialmente sull' art . 7, n . 3, della direttiva 80/215/CEE . Essa ha cercato solo di trovare argomenti a favore dell' esattezza della sua tesi, fra l' altro riferendosi al testo degli artt . 7 bis e 7 ter .
27 Se si interpreta l' art . 7 nel modo indicato dalla convenuta, è chiaro che questa può ammettere in generale un trattamento diverso da quello menzionato nell' art . 7 bis, n . 1, 1° comma, e non solo per gli Stati ai quali viene fatto riferimento nell' art . 7 ter, n . 2 . Vorrei dire, tuttavia, sia pur brevemente, che l' interpretazione dell' art . 7 bis data dalla convenuta mi sembra più convincente e che pertanto si può affermare che il Belgio, nella primavera 1985, anche se vi si erano riscontrati diversi focolai d' infezione, reciprocamente connessi, doveva essere considerato un territorio fino ad allora indenne ai sensi dell' art . 7 bis, n . 2 .
28 d ) Il primo motivo di ricorso, esaminando il quale sono stati già trattati anche argomenti relativi al secondo motivo, non fornisce quindi alcuno spunto a favore della domanda della ricorrente .
29 2 ) Col secondo motivo di ricorso è stato poi sostenuto che il trattamento termico ammesso nella decisione impugnata non era compatibile con la direttiva 80/215/CEE, poiché non era definito in modo così rigoroso come quello descritto nell' art . 4, n . 1, lett . b ). Secondo questa disposizione, un trattamento termico meno drastico è ammesso a condizione che la carne fresca sia quella di animali non provenienti da un' azienda infetta; una siffatta esigenza non sarebbe stata invece stabilita nella decisione adottata dalla convenuta .
30 In proposito si deve ammettere che effettivamente la decisione della Commissione non contiene una condizione come quella di cui all' art . 4, n . 1, lett . b ), della direttiva . La convenuta ha tuttavia dimostrato che ciò non era necessario, dati i provvedimenti adottati dal Belgio, e che d' altronde, con questi ultimi, si era efficacemente provveduto a che fossero soddisfatte le condizioni poste dall' art . 4 della direttiva .
31 Importante, in proposito, è il fatto che - come ci è stato indicato - i provvedimenti belgi prevedevano, dopo l' insorgere dell' epizoozia, non solo un divieto di macellazione nelle zone infette e un divieto d' immissione in commercio in territorio belga . Si era anche provveduto a che gli animali provenienti dalle aziende infette fossero abbattuti ed inoltre nella zona infetta non era stata ammessa l' apposizione di un bollo ai sensi dell' art . 5 bis della direttiva 72/461/CEE ( 5 ) ( cosicché questa carne veniva esclusa dal trattamento in base alla decisione impugnata ), limitandosi, invece, all' apposizione del bollo nazionale, e ammettendo nuovamente la bollatura ai sensi dell' art . 5 bis della direttiva 72/461/CEE solo dopo la scomparsa dell' epizoozia ( 6 ). Su tale base si può presumere, almeno per la fase iniziale dell' epizoozia ( l' apposizione del bollo comunitario sulla carne proveniente dalle zone confinanti con quelle infette era nuovamente ammessa solo dal 1° maggio 1985 ), che non sia stata trasformata carne proveniente da aziende infette e che questa carne non abbia potuto esser messa in commercio nella Comunità ai sensi della decisione impugnata .
32 Per quanto riguarda, poi, la circostanza - sulla quale la ricorrente ha particolarmente insistito - che nuovi focolai d' infezione si erano manifestati ancora nel maggio 1985 ( perciò in un momento in cui l' apposizione del bollo comunitario era di nuovo possibile ed era quindi ammessa la trasformazione della carne ai fini del commercio comunitario ), è importante anzitutto il fatto che anche su questo punto è stato assicurato che non poteva trattarsi di carne proveniente da aziende infette, poiché questa carne era stata distrutta ( è significativo che anche la ricorrente faccia valere soltanto come non sia stato impedito che, in quel momento, venisse trasformata carne proveniente da zone infette e non, quindi, da aziende infette ). Inoltre, non si può dimenticare che l' art . 4 della direttiva 80/215/CEE, al quale fa riferimento la ricorrente, parla di carne proveniente da aziende infette, per le quali sussistono divieti ai sensi dell' art . 3, n . 2, lett . b ) della direttiva 64/432/CEE ( 7 ) ( quindi restrizioni di polizia veterinaria a causa del manifestarsi di epizoozie e istituzione di zone di protezione ).
33 La convenuta ha tuttavia fermamente ribadito - senza essere contraddetta - che, per quanto riguarda i casi di malattia riscontrati nel maggio 1985, non si trattava di una vera e propria manifestazione dell' epizoozia con insorgere dei relativi sintomi, cioè di circostanze tali da giustificare l' adozione dei menzionati provvedimenti di polizia veterinaria . Era stato invece accertato, mediante esami sierologici a campione - e molto tempestivamente -, soltanto il fatto che alcuni animali erano portatori di virus; si trattava palesemente, cioè, di una situazione di scarsa pericolosità, che non rientrava ancora nell' art . 4, n . 1, lett . b ) ed alla quale inoltre - come ci è stato assicurato - si poteva far fronte con il trattamento termico contemplato dalla decisione impugnata .
34 Perciò non si può neppure affermare che la decisione impugnata, non avendo menzionato espressamente la condizione di cui all' art . 4, n . 1, lett . b ) della direttiva 80/215/CEE, abbia ammesso un trattamento termico a condizioni meno rigorose e sia perciò incompatibile con la direttiva .
35 3 ) Nell' ambito del terzo motivo di ricorso, contro la decisione sono state formulate varie censure per le quali non è facile trovare una denominazione comune . Me ne occuperò perciò semplicemente nell' ordine seguito dalla ricorrente .
36 a ) In primo luogo, viene criticato il fatto che la decisione della Commissione, avente notevole importanza per il patrimonio zootecnico nazionale, sia stata adottata in modo non sufficientemente scrupoloso . Al riguardo il ricorrente fa riferimento alla motivazione della decisione, nella quale, in un dato punto, si dice che questa sarebbe stata riveduta nell' ipotesi in cui la sua applicazione potesse dar luogo a difficoltà per lo smercio dei prodotti comunitari e, in un altro punto ( con riferimento al fatto che le autorità belghe hanno marcato le carni suine nelle zone d' infezione, durante il periodo d' infezione acuta, con la stampigliatura nazionale e non hanno utilizzato il marchio previsto dall' art . 5 bis della direttiva 72/461/CEE ), si considera che il rischio d' infezione costituito dalle carni su cui è stata apposta tale stampigliatura è ridotto . Inoltre, la ricorrente si riferisce al fatto che i prodotti a base di carne costituenti oggetto della decisione erano esclusivamente destinati all' Italia, che sarebbe quindi la sola ad essere lesa dal provvedimento della Commissione ( il che dovrebbe chiarire perché solo il rappresentante italiano non abbia approvato il provvedimento, e dovrebbe anche suggerire la conclusione che i rappresentanti degli altri Stati membri non sono stati sufficientemente critici per il suddetto motivo ). Inoltre, la ricorrente fa presente ( anche questo mi sembra rientrare nel presente contesto ), che la convenuta stessa, poco prima che venisse adottata la decisione, ha escluso la possibilità che i prodotti trattati in conformità a quest' ultima venissero esportati in paesi - come gli USA, il Canada e l' Australia - che non riconoscono un siffatto trattamento .
37 A mio parere, tuttavia, le summenzionate circostanze non possono giustificare la conclusione tratta dalla ricorrente e perciò, nel contempo, non sono atte a dimostrare l' illegittimità della decisione adottata .
38 Per quanto riguarda la motivazione della decisione, cui viene fatto riferimento dalla ricorrente, nel penultimo punto del preambolo si esprime solo il concetto che - poiché determinati acquirenti non considerano sufficienti le condizioni poste dalla decisione - potrebbero aversi problemi di smercio e perciò potrebbe risultare necessaria una revisione della decisione . In tal modo, però, non si ammette certo che, dal punto di vista del diritto comunitario, la decisione non possa essere considerata sufficientemente affidabile e faccia sorgere perplessità . Quanto al riferimento fatto dalla ricorrente al terzultimo punto del preambolo, la convenuta ha dimostrato che la ricorrente, nella sua interpretazione, è stata vittima di un malinteso . E' infatti assolutamente chiaro che la riduzione del rischio d' infezione, di cui ivi si parla, si riferisce alla carne fresca ( cioè a quella che soltanto dopo la scomparsa dell' epizoozia era stata marcata con la stampigliatura comunitaria che rende possibile la trasformazione ai fini del commercio comunitario, mentre nel periodo di virulenza la carne ottenuta nelle zone infette ed in quelle confinanti era stata marcata solo con la stampigliatura nazionale, non sufficiente ai sensi della decisione della Commissione ). Per contro, quanto ai prodotti a base di carne, cui si riferisce la decisione, e che dovevano essere sottoposti ad un particolare trattamento termico, nella motivazione non viene affatto riconosciuto che per essi sussista ancora un certo - sia pur ridotto - pericolo d' infezione, mentre si presume, in considerazione del trattamento disposto, che un rischio di infezione non sussista più e che perciò essi potevano essere immessi nel commercio intracomunitario .
39 Nel corso del procedimento è stato inoltre chiarito che non si può sostenere la tesi secondo cui i prodotti a base di carne di cui è causa fossero stati destinati solo all' Italia, il che renderebbe comprensibile una certa condiscendenza dei rappresentanti degli altri Stati membri al momento dell' adozione della decisione impugnata . Anche se fosse esatto che i prodotti controversi erano stati destinati solo ad uno Stato membro, la decisione della Commissione rappresenterebbe senz' altro un precedente per tutti gli Stati membri . Non si può ritenere - in mancanza di indizi in tal senso - che i membri di entrambi i comitati veterinari non si rendessero conto di tale fatto evidente .
40 In effetti non si può neppure ammettere che l' Italia sia il solo paese della Comunità con un fabbisogno d' importazione in questo campo ( secondo le dichiarazioni fatte durante il procedimento tale fabbisogno sussiste invece anche in Francia e nella Repubblica federale di Germania ). Inoltre, dalle statistiche prodotte in causa si desume chiaramente che, tanto nel 1984 quanto nel 1985, le esportazioni ( di carni e di prodotti a base di carne ) dal Belgio erano dirette solo per una percentuale relativamente modesta in Italia ( in particolare per quanto riguarda i prodotti a base di carne ), mentre per la maggior parte eraro destinate agli altri paesi della Comunità .
41 In merito alle considerazioni relative alle esportazioni negli Stati Uniti ed in altri paesi terzi, nonché alla circostanza che la convenuta ha tenuto conto dei requisiti più restrittivi a suo tempo in vigore in tali paesi, bisogna ancora dire, al riguardo, che tutto ciò non giustifica, naturalmente, la conclusione secondo cui il metodo di trattamento a suo tempo ammesso nei suddetti paesi sarebbe in realtà l' unico affidabile, e che neppure è possibile dimostrare in tal modo la necessità che la Comunità si orienti, per il commercio intracomunitario, in base ai requisiti più restrittivi in vigore in determinati paesi terzi .
42 b ) In secondo luogo va menzionata, in tale contesto, la censura della ricorrente secondo cui la convenuta, nell' adottare la decisione impugnata, avrebbe fatto prevalere considerazioni di carattere economico ( in particolare, nell' intento di ridurre i costi dell' intervento a favore dei prodotti belgi, ammettendo un metodo di trattamento meno costoso ) ed avrebbe quindi trascurato l' esigenza della protezione di un bestiame sano .
43 Anche questa censura è, a mio avviso, infondata . Pur dovendosi presumere che nelle discussioni con gli esperti siano stati trattati anche gli aspetti economici del problema ( poiché la convenuta deve, naturalmente, preoccuparsi di evitare spese non necessarie ), ciò non significa - è ovvio - che sia stata necessariamente attribuita attenzione prioritaria al risparmio rispetto all' esigenza della tutela della salute, di cui la convenuta deve anche preoccuparsi, in base alle direttive in materia . Inoltre, si può senz' altro ammettere che il pericolo di un tale spostamento di accento - se fosse sussistito - sarebbe stato individuato dal comitato scientifico veterinario interessato e dal comitato veterinario permanente e che non si sarebbe pervenuti ad una valutazione positiva della misura prevista da parte di tali organi .
44 c ) La ricorrente ha inoltre ritenuto di poter rivolgere ulteriori critiche alla decisione della Commissione per il fatto che nella stessa non veniva chiarito perché si adottava un provvedimento al quale non si era pensato in precedenza, nonché per il fatto che negli anni 1983 e 1984, quando era insorta in Italia la peste suina africana, il commercio di prodotti a base di carne era stato ivi ammesso solo qualora tali prodotti fossero stati sottoposti ad una sterilizzazione completa ( e non ad un trattamento termico meno rigoroso ).
45 In proposito, a mio parere, va osservato anzitutto che nella motivazione di una decisione si devono fornire chiarimenti solo sul provvedimento che viene in tal modo adottato, mentre non è necessaria una disamina della situazione giuridica precedente ( nella fattispecie, della disciplina stabilita subito dopo l' insorgere dell' epizoozia ). Inoltre, si può rilevare che nella motivazione della decisione impugnata si trovano comunque riferimenti allo sviluppo dell' epizoozia ed ai provvedimenti adottati dalle autorità belghe . Per quanto riguarda l' obbligo di motivazione derivante dal trattato ( per il quale, del resto, secondo la giurisprudenza, non si può essere eccessivamente esigenti ), la decisione adottata è quindi ineccepibile, in particolare se si pensa che si tratta di una decisione indirizzata agli Stati membri, cosicché si può presumere che i destinatari, tramite i loro rappresentanti nel comitato veterinario permanente, siano stati tenuti sufficientemente al corrente dei problemi trattati .
46 Per quanto riguarda, d' altra parte, il raffronto con i provvedimenti adottati per la peste suina africana manifestatasi in Italia nel 1983 e nel 1984, si dovrebbe dire che difficilmente potrebbe avere esito positivo il tentativo di giustificare la decisione ora in esame facendo riferimento a nuove ricerche ed esperimenti, in quanto la ricorrente potrebbe opporre che i documenti presi in considerazione dal comitato scientifico veterinario risalivano, per la maggior parte ad un periodo anteriore agli anni 1983 e 1984 e che di un unico documento in data più recente non si può dire che contenesse nuove e decisive indicazioni . Tuttavia, essenziale è senz' altro il fatto che, nel caso del provvedimento di cui è causa, per gli ambienti economici belgi, più direttamente interessati, non si può in realtà parlare di discriminazione, proprio perché il provvedimento è meno drastico di quello precedentemente adottato in Italia . In quanto ci si chieda, inoltre, se anche quando era insorta la peste suina africana in Italia non si fosse potuto pensare ad un analogo trattamento, la convenuta ha giustamente osservato che avrebbe dovuto essere l' Italia a sollevare a suo tempo tale problema e a farlo discutere nell' ambito del comitato veterinario permanente, nonché eventualmente in sede giurisdizionale . Dal fatto che ciò non sia avvenuto non si può certo, tuttavia, trarre alcuna illazione per i provvedimenti adottati nel 1985, che, di per sé, - almeno per quanto si può dire con riguardo ai motivi di ricorso finora trattati - non danno adito ad alcuna critica .
47 d ) Neppure le considerazioni svolte nell' ambito del terzo motivo di ricorso sono quindi sufficienti - in base a quanto precede - per poter dichiarare l' illegittimità della decisione impugnata .
48 4 ) Come quarto motivo di ricorso, la ricorrente ha infine lamentato il fatto che la decisione impugnata non offra sufficienti garanzie per impedire la contaminazione di suini sani . In proposito, essa fa valere in particolare che non è stato determinato in modo sufficientemente dettagliato come dovesse essere attuato il controllo veterinario sulle giacenze della carne da trasformare, che non sono state indicate le aziende che potevano intraprendere la lavorazione di cui trattasi, né disciplinati con precisione i cicli lavorativi ( indicando, ad esempio, le necessarie operazioni di disinfezione successiva alla lavorazione e relative alla preparazione e al confezionamento della carne ). Secondo la ricorrente, sarebbe stato anche opportuno - prima di ammettere il trattamento termico controverso - effettuare appropriati test ( consumo, da parte di animali sani, di carne infetta, trattata col metodo ammesso nella decisione ) ed a suo avviso è fra l' altro indicativo il fatto che il comitato scientifico veterinario abbia formulato il proprio parere ( nella versione originale inglese ) in modo molto riservato ed abbia chiarito, in particolare con l' uso del condizionale (" pigmeat products prepared according to the following procedure should not present a significant risk that viable African swinefever virus remains in the product "), che a suo giudizio sussistevano ancora dubbi sull' efficacia del metodo di trattamento in questione .
49 Al riguardo ci si può richiamare, con la convenuta, non solo all' art . 3, n . 2, lett . b ), ii ), 1° trattino, della decisione impugnata, ove - sul problema delle giacenze e del trasporto della carne da trattare - viene fatto chiaramente rinvio all' art . 4, n . 2, lett . a ), della direttiva 80/215/CEE ( secondo cui la carne da trattare dev' essere trasportata e immagazzinata separatamente dalla carne fresca di cui all' art . 3 ), ma anche, in particolare, alle parti della decisione impugnata in cui si richiede che venga garantita la rigorosa osservanza delle condizioni da essa poste, secondo cui, per l' intera durata del trattamento, devono essere adottate misure per prevenire ogni possibile ricontaminazione, e in base alle quali i prodotti devono essere ottenuti sotto controllo veterinario permanente ed i prodotti ottenuti devono essere protetti contro ogni ricontaminazione . Con ciò - per quanto riguarda le critiche della ricorrente che ora ci interessano - dovrebbe essere stato fatto, da parte della convenuta, tutto il necessario per escludere un vero e proprio rischio . In ogni caso, sono convinto che non si possa ravvisare un vizio della decisione nel fatto che questa non stabilisce essa stessa ogni minimo dettaglio del trattamento, bensì lascia i particolari dell' attuazione - dopo aver precisato i punti più importanti - allo Stato membro maggiormente interessato ( in Belgio - come ci è stato indicato - sono stati emanati, al riguardo, dapprima una circolare in data 30 luglio 1985, di cui la convenuta era a conoscenza, e successivamente un decreto del 16 settembre 1985; ora, è significativo che la ricorrente non abbia potuto dimostrare, per tali atti, ch' essi non fossero a loro volta sufficientemente precisi e privi di rischi ).
50 Poiché la ricorrente lamenta che non siano stati effettuati test prima dell' adozione della decisione, si può ancora dire, in proposito, che la questione del se tali provvedimenti siano effettivamente necessari rientra in una valutazione di carattere sanitario . In un procedimento giurisdizionale non è senz' altro indispensabile occuparsene e, nella presente fattispecie, ha pur sempre un certo peso il fatto che il comitato scientifico veterinario, cui spettava in primo luogo pronunciarsi al riguardo, manifestamente non ha ritenuto necessaria tale precauzione .
51 Quanto, infine, alla tesi secondo cui il suddetto comitato non avrebbe in realtà emesso un parere positivo, bensì avrebbe espresso dubbi, riterrei che non possiamo accoglierla . A mio parere, la frase presa in considerazione dalla ricorrente ( e da me testé citata ) non è altro che un modo di esprimersi con riserva, abituale in ambienti scientifici . Veri e propri dubbi, se fossero esistiti, sarebbero stati senz' altro espressi in una forma più chiara e non solo mediante l' uso del condizionale . Al riguardo si può dire inoltre che anche il comitato veterinario permanente, dal quale inequivocabilmente è stato dato un parere positivo, ha compreso in questo senso la valutazione del comitato scientifico veterinario ( il che può considerarsi equivalente ad un' interpretazione autentica ), ed in proposito è rilevante anche il fatto che - come abbiamo sentito nel corso della trattazione orale - il comitato scientifico veterinario si sia recentemente espresso in senso positivo sulla summenzionata proposta della Commissione e trovi quindi privo di rischio il fatto che venga dichiarato ammissibile in generale il trattamento termico meno rigoroso .
52 Risulta quindi infondata anche la censura secondo cui la decisione impugnata non avrebbe offerto adeguate garanzie, ed al riguardo presenta almeno un certo interesse il fatto che si possa oggi constatare che - benché quasi tutti i prodotti a base di carne trattati in conformità alla decisione impugnata siano stati smerciati - né in Belgio né altrove si sono avuti nuovi casi di peste suina africana .
C - Conclusione
53 Devo pertanto suggerire alla Corte di respingere, in quanto infondato, il ricorso per annullamento proposto dal governo italiano e di condannare la ricorrente alle spese di causa .
(*) Traduzione dal tedesco .
( 1 ) GU 1980 L 47, pag . 4 e seguenti .
( 2 ) GU 1985 L 84, pag . 12 .
( 3 ) GU 1985 L 228, pag . 28 .
( 4 ) GU 1987 C 55, pag . 10 .
( 5 ) GU 1980, L 47, pag . 1 .
( 6 ) Vedasi lettera del ministro dell' agricoltura belga del 14 giugno 85 .
( 7 ) GU 1964, pag . 1977 .
Full & Egal Universal Law Academy