Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
A - Antefatti
1 . Il ricorrente nella causa in cui presento oggi le mie conclusioni entrava in servizio presso la Corte dei conti, in qualità di agente temporaneo, in base ad un contratto del 12 gennaio 1982 . Egli veniva assegnato - come stabilito nel contratto - ad un posto di amministratore con inquadramento nel grado A7, 1° scatto . Il contratto aveva effetto - dopo esser stato prorogato - fino al 31 dicembre 1983 .
2 . Nel dicembre 1983 il ricorrente partecipava ad una specie di concorso (" screening "), che doveva portare alla conclusione di contratti per posti nei gradi A7/A6 . Tuttavia, secondo una relazione della commissione giudicatrice, il ricorrente non poteva essere considerato idoneo per i gradi A7/A6; veniva perciò proposta la conclusione di un contratto biennale con inquadramento nel grado B3, 2° scatto .
3 . Si addiveniva quindi, il 21 dicembre 1983, alla conclusione di un nuovo contratto di assunzione, che doveva avere effetto fino al 31 dicembre 1985 e secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto esercitare le mansioni di ispettore amministrativo principale (" assistant ") e sarebbe stato inquadrato nel grado B3, 3° scatto . Tuttavia, il ricorrente veniva destinato - e ciò è pacifico fra le parti - ad un posto A7, ed inoltre - a suo dire - doveva svolgere gli stessi compiti che gli spettavano a norma del precedente contratto .
4 . Dopo che, in un attestato rilasciatogli nel novembre 1984 dal suo capodivisione, veniva dichiarato che egli svolgeva compiti di controllo delle risorse proprie della Comunità e partecipava a missioni di verifica presso la Commissione a Bruxelles e presso autorità degli Stati membri, e che, d' altra parte, egli era "occupato, con un grado inferiore, in un posto, previsto in bilancio, di grado A7" ( circostanza, quest' ultima, che veniva confermata anche in una nota inviata il 13 novembre 1984 da un membro della Corte dei conti al presidente della stessa Corte ), il 14 gennaio 1985 egli presentava al presidente della Corte dei conti una domanda ai sensi dell' art . 90 dello statuto del personale, nella quale chiedeva - richiamandosi al fatto di essere occupato in un posto di grado A7 e di svolgere, inoltre, le mansioni a questo corrispondenti - che la propria retribuzione venisse adeguata, con effetto retroattivo al 1° gennaio 1984, a quella del grado A7 e che gli venissero corrisposti i relativi arretrati, più gli interessi al normale tasso del giorno . In proposito egli si richiamava all' art . 10, 3° comma, del "Regime applicabile agli altri agenti", il quale recita :
" L' assegnazione di un agente temporaneo ad un impiego corrispondente ad un grado superiore a quello per il quale è stato assunto richiede la conclusione di una clausola addizionale al contratto d' assunzione",
nonché all' art . 15, 2° comma, dello stesso "Regime", secondo cui, in caso di assegnazione dell' agente ad un impiego corrispondente ad un grado superiore in conformità all' art . 10, 3° comma, il suo inquadramento è determinato a norma dell' art . 46 dello statuto ( cioè tenendo conto delle norme sulla promozione ).
5 . In un primo momento la suddetta domanda non veniva accolta . In una decisione del presidente della Corte dei conti in data 7 febbraio 1985 ( nella quale si parla di un "reclamo" del ricorrente ) tale "reclamo veniva anzitutto considerato irricevibile ( in base alla motivazione che il termine per far valere il relativo interesse era già scaduto nel marzo 1984 ). Inoltre, il "reclamo" veniva ritenuto infondato in quanto, dopo il 1° gennaio 1984, il ricorrente non sarebbe stato assegnato ad un posto di grado superiore, bensì - anche se occupava un posto previsto in bilancio come un posto di grado A7 - destinato esclusivamente ad attività che dovevano considerarsi corrispondenti a quelle della carriera descritta nel suo contratto di assunzione .
6 . Il 16 aprile 1985 il ricorrente presentava allora al presidente della Corte dei conti una nota che egli stesso qualificava come "reclamo ". Riferendosi ad un documento del quale aveva poco prima ( precisamente nel gennaio 1985 ) avuto conoscenza ( si tratta di un documento intitolato "Orientations concernant la gestion du personnel", nel quale sono esposti taluni criteri di inquadramento ), egli faceva valere che, secondo tale documento, i compiti a lui assegnati erano quelli di un "auditeur/administrateur" della carriera A7/A6 . Perciò, dal momento in cui egli era stato occupato in un posto B3 avrebbe dovuto essere adottata una decisione ai sensi degli artt . 10 e 15 del "Regime applicabile agli altri agenti" e, da quel momento, egli avrebbe dovuto essere inquadrato a norma dell' art . 46 dello statuto del personale . A suo avviso, non era giusto che la Corte dei conti eccepisse la decadenza, essendosi resa essa stessa responsabile di una perdurante omissione .
7 . Veniva quindi emanata, il 18 luglio 1985, una nuova decisione del presidente della Corte dei conti, che revocava e sostituiva quella del 7 febbraio 1985 . In tale decisione si riconosceva - come già nel provvedimento 7 febbraio 1985 - che il ricorrente occupava, dal momento della conclusione del contratto, un "emploi budgétaire permanent de grade A7 ". Vi si diceva inoltre che sarebbe stata stipulata una clausola addizionale al contratto di assunzione, per attribuire al ricorrente, dal 14 gennaio 1985, l' inquadramento nel grado A7, 2° scatto . Ciò doveva valere fino al 31 luglio 1985; dal 1° agosto 1985 il ricorrente avrebbe occupato un posto della categoria B . Per il resto, tuttavia, il reclamo veniva considerato irricevibile, in quanto, relativamente al periodo compreso fra il 1° gennaio 1984 e la presentazione della domanda del ricorrente, il termine vigente era scaduto il 31 marzo 1984 .
8 . Con atto pervenuto in cancelleria l' 8 ottobre 1985, il ricorrente adiva allora la Corte di giustizia, chiedendole di :
- annullare la decisione dell' autorità che ha il potere di nomina, nella parte basata sulla tardività della domanda del ricorrente in data 14 gennaio 1985;
- dichiarare che tale domanda ha salvaguardato i diritti del ricorrente, del resto riconosciuti dalla Corte dei conti all' atto della conclusione di una clausola addizionale ai sensi del "Regime applicabile agli altri agenti";
- pertanto, condannare la Corte dei conti a conformarsi alle norme statutarie applicabili agli agenti temporanei;
- in subordine, dichiarare che la Corte dei conti ha commesso un illecito amministrativo e, pertanto, condannarla a riparare tale illecito mediante la concessione di un risarcimento corrispondente alla differenza di retribuzione riconosciuta dalla Corte dei conti per il periodo 1° gennaio 1984 - 14 gennaio 1985, cioè alla differenza tra i gradi B3, 3° scatto, e A7, 2° scatto .
9 . La Corte dei conti, essendo sempre del parere che il ricorrente non possa più far valere la propria pretesa di inquadramento in un grado più elevato a decorrere dalla conclusione del contratto, ha chiesto alla Corte, a norma dell' art . 91 del regolamento di procedura, di pronunciarsi preliminarmente sulla ricevibilità e di dichiarare irricevibile il ricorso .
10 . Il 27 novembre 1986 si è svolta la discussione orale su questo punto della controversia .
B - Valutazione giuridica
11 . In proposito prendo posizione come segue .
12 . 1)*Dalle domande formulate dal ricorrente, il quale sostiene che, con effetto dal 1° gennaio 1984, avrebbe dovuto essere conclusa una clausola addizionale, ai sensi dell' art . 10, 2° comma, del "Regime applicabile agli altri agenti", al suo contratto del 21 dicembre 1983, risulta che ciò che importa all' interessato è una modifica retroattiva della situazione giuridica; in realtà egli intende ottenere - in base alle mansioni affidategli - un rapporto contrattuale che si configuri fin dall' inizio in modo diverso .
13 . Poiché, a norma dell' art . 46 del "Regime applicabile agli altri agenti", si applicano per analogia le disposizioni del titolo VII dello statuto relative alle impugnazioni ( e quindi anche la disciplina dei termini contenuta negli artt . 90 e 91 ), è normale che la Corte dei conti abbia ritenuto che una modifica o integrazione del contratto di assunzione concluso col ricorrente non poteva essere richiesta dopo che era trascorso più di un anno dall' entrata in vigore del contratto . La relativa domanda avrebbe potuto essere presentata al massimo entro il termine di tre mesi di cui all' art . 90, sia che entro questo termine si dovesse proporre un reclamo, sia che si dovesse presentare dapprima una domanda . Nel nostro caso, il ricorrente ha ritenuto opportuno seguire quest' ultima via, considerando che non si trattava di mettere in discussione la base del rapporto di lavoro, bensì di cercare di completarla . A favore della tesi della convenuta si può fare rinvio alla costante giurisprudenza secondo cui, qualora un atto recante pregiudizio non sia stato tempestivamente impugnato, non è possibile mediante la successiva presentazione di una domanda, intesa in sostanza ad una rettifica dell' atto recante pregiudizio, far decorrere nuovi termini d' impugnazione ( cfr ., ad esempio, sentenze emesse nelle cause 127/84 ( 1 ), 191/84 ( 2 ), 231/84 ( 3 ) e 153/85 ( 4 ).
14 . D' altra parte, non si può neppure far valere - come ha fatto il ricorrente - che si tratti in realtà di una pretesa di ordine pecuniario, per la cui valutazione la Corte di giustizia avrebbe competenza illimitata, anche di merito, e perciò i termini sarebbero irrilevanti . Né ci si può riferire al fatto che lo statuto del personale non stabilisce alcun termine di decadenza per diritti relativi alla retribuzione e che, poiché l' art . 85 dello statuto del personale contempla un diritto permanente alla ripetizione dell' indebito, lo stesso dovrebbe valere per le pretese di pagamento di arretrati fatte valere dai dipendenti . Su questo punto, infatti, il sistema che si desume dallo statuto del personale è ben chiaro ed anche opportuno nell' interesse di pacifici rapporti giuridici e della certezza del diritto : nel caso di un atto d' imperio recante pregiudizio, qualora si vogliano eliminare o modificare i suoi effetti ab initio, questo risultato potrà essere ottenuto soltanto mediante tempestiva impugnazione, non già in un qualsiasi momento ( in questo contesto non è necessario approfondire l' esame del se, nel caso di un cosiddetto rapporto obbligatorio di durata, la sua modifica per il futuro possa essere pretesa in qualsiasi momento, poiché nel caso in esame la Corte dei conti ha in realtà agito in modo adeguato ).
15 . 2)*Tuttavia, nella giurisprudenza viene anche chiarito che, qualora esistano fatti nuovi, è senz' altro possibile il riesame di un provvedimento recante pregiudizio anche dopo la scadenza dei suddetti termini, all' unica condizione che l' interessato presenti tempestivamente, dopo essere venuto a conoscenza dei nuovi fatti rilevanti, una domanda ai sensi dell' art . 90 dello statuto del personale ( cfr . sentenze relative alle cause 191/84, 231/84 e 153/85 ). Situazioni del genere si sono verificate per l' appunto riguardo a contestazioni circa l' inquadramento di dipendenti . Il relativo riesame è stato ritenuto giustificato - nonostante la scadenza dei termini - nei casi in cui si era avuta, in un momento successivo, la pubblicazione di una decisione relativa a criteri di inquadramento o una comunicazione della descrizione degli impieghi-tipo . Rimando in proposito alle sentenze emesse nelle cause 28/64 ( 5 ), 9/81 ( 6 ), 190/82 ( 7 ) e 231/84 .
16 . Il ricorrente ha infatti sostenuto, anzitutto, di trovarsi anch' egli in una situazione del genere . In proposito egli si è riferito all' attestato del suo superiore gerarchico del novembre 1984, alla nota di un membro della Corte dei conti in data 13 novembre 1984 ( in cui si confermava che il ricorrente era assegnato ad un posto permanente, previsto in bilancio, di grado A7 ) ed ad un documento trasmessogli dal comitato del personale nel gennaio 1985 ed intitolato "Orientations concernant la gestion du personnel" ( dalla definizione riportata al punto B II, terzo trattino, di questo documento doveva desumersi, secondo il ricorrente, ch' egli svolgeva mansioni inerenti al grado A7 ). Inoltre, egli richiamava la circostanza che la decisione 7 febbraio 1985, con la quale la sua domanda veniva respinta, era stata revocata e sostituita dalla decisione 18 luglio 1985, che riconosceva la fondatezza della sua pretesa .
17 . Ora, è fuori dubbio che, qualora nelle suddette circostanze o in qualcuna di esse si debbano ravvisare fatti nuovi ai sensi della giurisprudenza della Corte, il procedimento giurisdizionale sarebbe stato promosso nei termini .
18 . Così pure, si deve partire dal presupposto che, in tal caso, la domanda può riguardare non soltanto una modifica della situazione giuridica con effetti per il futuro, bensì il riesame dell' iniziale inquadramento . Ciò viene messo in luce, a mio avviso, dalla sentenza nella causa 231/84 .
19 . La questione decisiva è perciò quella del se, nel caso del ricorrente, si abbia veramente a che fare con fatti nuovi che potevano consentire di sollevare, nel gennaio 1985, il problema del corretto inquadramento del ricorrente .
20 . a)*La soluzione di tale questione dev' essere, a mio avviso, negativa per quanto riguarda la decisione 18 luglio 1985 sul reclamo . Da tale decisione si desume, è vero, che la Corte dei conti riconosce l' esercizio, da parte del ricorrente, di mansioni del grado A7, e precisamente senza soluzione di continuità, poiché nulla è detto di una modifica di tali mansioni a partire da un determinato momento . Perciò appare incomprensibile che il rappresentante della Corte dei conti abbia contestato, durante la trattazione orale, questo dato di fatto . Tuttavia, è manifesto che tale decisione non ha costituito per il ricorrente la causa determinante della sua domanda; si tratta invece di una reazione alla domanda del ricorrente, e perciò nella decisione non si può vedere un fatto nuovo che giustifichi il ricorso .
21 . b)*Considerate le spiegazioni fornite oralmente dalla Corte dei conti, è dubbio che il documento intitolato "Orientations concernant la gestion du personnel" costituisca un "fatto nuovo ". Benché, infatti, possa sembrare che nella decisione 18 luglio 1985 si sia tenuto conto di questo documento nei confronti del ricorrente ( riconoscendo, cioè, che egli svolge mansioni di "auditeur" di grado A7, poiché "participe à l' enquête et à la rédation du rapport de contrôle (...)"), e nonostante la rilevanza del fatto che, nel corso della trattazione orale, la Corte dei conti abbia ammesso che detto documento poteva suscitare nel personale malintesi circa l' inquadramento, sono tuttavia decisive le insistenti assicurazioni secondo cui tale documento, nel quale erano espresse idee del presidente della Corte dei conti, non è mai stato adottato da quest' ultima . Esso non avrebbe quindi mai avuto effetti giuridici, e neppure sarebbe servito di base per la costituzione di alcuna prassi . Perciò esso non può essere equiparato alle decisioni relative a criteri generali di inquadramento che sono state richiamate in altri procedimenti e che in tal sede sono state qualificate come fatti nuovi rilevanti .
22 . c)*Mi sembra tuttavia possibile condividere la valutazione data dal ricorrente per quanto riguarda i due documenti del novembre 1984 .
23 . Certamente, si deve presumere che il ricorrente - il quale sostiene di aver esercitato funzioni identiche a quelle che gli erano affidate a norma del suo primo contratto di assunzione - deve aver avuto fin dall' inizio l' impressione di essere inquadrato ad un livello troppo basso . Nel ricorso egli dice di aver avuto la sensazione che il suo inquadramento non fosse esatto . E' anche vero che nei summenzionati documenti non è detto espressamente che il ricorrente eserciti mansioni del grado A7 . Al riguardo si deve però osservare anzitutto che non sembra possibile pretendere senz' altro che venga promosso un procedimento formale in base ad un' impressione soggettiva, che può essere anche inesatta : probabilmente - data la mancanza di una precisa delimitazione delle mansioni - non era esatto l' inquadramento a norma del primo contratto di assunzione .
24 . Al ricorrente è sembrato più opportuno attendere che esistessero chiari elementi di base per far valere il proprio diritto . Ora, tali potevano senz' altro considerarsi i due suddetti documenti, poiché in uno di essi vengono descritte anche le mansioni del ricorrente (" compiti di controllo delle risorse proprie", partecipazione a numerose missioni di verifica presso la Commissione ), ed inoltre la circostanza, espressamente menzionata, che il ricorrente occupava un posto A7 costituisce sicuramente un importante indizio nel senso che egli esercitava anche la corrispondente attività ( il che veniva chiaramente riconosciuto, più tardi, nella decisione 18 luglio 1985 ).
25 . Ora, se i documenti del 1984 devono essere qualificati come fatti nuovi, è accertato che il ricorrente ha tempestivamente reagito in proposito - con la domanda del 14 gennaio 1985 -, rispettando il termine d' impugnazione . E' anche certo che, dopo il rigetto della domanda, egli ha tempestivamente proposto un formale ricorso amministrativo e che, quando in proposito veniva emessa una decisione parzialmente negativa, egli ha adito nei termini la Corte di giustizia .
26 . 3)*Ciò significa che l' eccezione d' irricevibilità sollevata dalla Corte dei conti non è fondata e che il ricorso dev' essere invece dichiarato ricevibile .
C Conclusione
27 . Propongo perciò alla Corte di respingere la domanda proposta dalla Corte dei conti ai sensi dell' art . 91 del regolamento di procedura e di dichiarare espressamente che il ricorso proposto dal sig . Pressler-Hoeft è ricevibile . Poiché il procedimento non sarebbe concluso, ma dovrebbe proseguire per quanto riguarda il merito, non è necessaria per il momento una decisione sulle spese .
(*) Traduzione dal tedesco .
( 1 ) Sentenza 15 maggio 1985, causa 127/84, Esly / Commissione, Racc . 1985, pag . 1437 .
( 2 ) Sentenza 7 maggio 1986, causa 191/84, Barcella e altri / Commissione, Racc . 1986, pag . 1541 .
( 3 ) Sentenza 26 settembre 1985, causa 231/84, Valentini / Commissione, Racc . 1985, pag . 3O27 .
( 4 ) Sentenza 10 luglio 1985, causa 153/85, Trenti / Comitato economico e sociale, Racc . 1986, pag . 2427 .
( 5 ) Sentenza 7 aprile 1965, causa 28/64, Mueller / Consiglio della CEE e Consiglio della CEEA, Racc . 1965, pag . 299 .
( 6 ) Sentenza 6 ottobre 1982, causa 9/81, Calvin E . Williams / Corte dei conti, Racc . 1982, pag . 3301 .
( 7 ) Sentenza 1° dicembre 1983, causa 190/82, Blomefield / Commissione, Racc . 1983, pag . 3981 .
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