Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
Nel ricorso in esame, la società per azioni Acciaierie e ferriere lombarde Falck ( in prosieguo "la Falck "), impresa siderurgica italiana del settore privato, chiede alla Corte di annullare, a norma dell' art . 33, n . 2, del trattato CECA, una decisione della Commissione del 1° agosto 1985, con la quale si autorizzava l' Italia a concedere determinati aiuti statali alla siderurgia . Questa decisione risulta esser stata adottata in base alla decisione della Commissione 2032/81/CECA (" secondo codice degli aiuti ") ( GU 1981, L 228, pag . 14 ) come modificata dalla decisione 1018/85/CECA ( GU 1985, L 110, pag . 5 ) che, sostituendo la decisione 257/80/CECA ( GU 1980, L 29, pag . 5 ), fissava norme comunitarie per gli aiuti alla siderurgia in considerazione della grave e duratura crisi esistente in questo settore .
Ai sensi dell' art . 2 del secondo codice degli aiuti, questi ultimi possono considerarsi compatibili col buon funzionamento del mercato comune a condizione che il beneficiario abbia avviato "un programma di ristrutturazione coerente e preciso, vertente sui vari aspetti della ristrutturazione ( ammodernamento, riduzione di capacità e, ove necessario, ristrutturazione finanziaria ) e idoneo a ripristinare la competitività e rendere l' efficienza finanziaria dell' impresa o del gruppo di imprese, in modo da potere operare senza aiuti in normali condizioni di mercato"; che "tale programma di ristrutturazione determini una riduzione globale delle capacità produttive dell' impresa" e che "gli aiuti in questione non comportino distorsioni di concorrenza e non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all' interesse comune ".
"2 . Nell' esaminare l' ammontare e l' intensità degli aiuti prospettati, la Commissione può tener conto, nella misura in cui ciò è compatibile con gli obiettivi della presente decisione, di tutti gli aiuti concessi in precedenza alle imprese interessate e di tutte le ristrutturazioni da esse intraprese ".
A norma dell' art . 8, n . 1, i progetti di aiuti dovevano essere comunicati entro il 30 settembre 1982 e, secondo l' art . 2 ( fatte salve disposizioni particolari ), essi dovevano venire approvati entro il 1° luglio 1983 e non implicare alcun versamento posteriore al 31 dicembre 1985 .
Nella decisione 1018/85, del 19 aprile 1985, si considerava che quanto era stato realizzato faceva presumere che le finalità ( adeguamento della capacità produttiva della Comunità per rispondere meglio alla domanda e miglioramento della struttura delle imprese affinché, entro il 1986, grazie ad un risanamento delle condizioni di mercato, esse risultassero finanziariamente redditizie senza aiuti ) sarebbero state raggiunte . L' andamento del mercato aveva tuttavia portato ad un deterioramento della situazione finanziaria delle imprese, tanto più grave quanto meno competitiva era la loro struttura . Erano necessari aiuti supplementari, anche se - si diceva - "nuovi aiuti potranno essere autorizzati dalla Commissione soltanto in vista di una ristrutturazione finanziaria destinata a ridurre gli oneri finanziari ai livelli sostenuti dalle imprese che erano redditizie nel 1984 o allo scopo di finanziare spese originate dalle riduzioni di capacità ". Di conseguenza si disponeva che i progetti di aiuti potevano essere comunicati entro il 31 maggio 1985 ( invece del 30 settembre 1982 ) e dovevano venire approvati entro il 1° agosto 1985 ( invece del 1° luglio 1983 ). Restava fermo che detti aiuti non dovevano implicare pagamenti successivi al 31 dicembre 1985 .
Con lettera in data 28 maggio 1985 ( cioè entro il termine stabilito ), il ministro italiano responsabile informava la Commissione, conformemente alla decisione 1018/85, degli interventi finanziari che il governo italiano riteneva necessari per ristrutturare la siderurgia italiana onde garantire la sua redditività dopo il 1985; si trattava di progetti di aiuti supplementari rispetto a quelli autorizzati ( a seguito di determinate riduzioni della capacità, tanto nel settore pubblico quanto nel settore privato ) mediante le decisioni della Commissione 14 e 29 luglio 1983 . In questa lettera si indicavano i dettagli degli adeguamenti proposti ( altri 150 miliardi di LIT per determinate chiusure nel settore privato ed altri 2*985 miliardi per la Finsider, impresa siderurgica statale ). Si aggiungeva inoltre che, qualora si fosse delineata la necessità di procedere ad ulteriori riduzioni di capacità, il governo italiano avrebbe desiderato discutere con la Commissione una più completa ed incisiva razionalizzazione del settore . Con questi presupposti, e poiché il codice degli aiuti non sarebbe stato prorogato dopo il 31 dicembre 1985, si suggeriva che sarebbe stato opportuno definire "importanti sinergie" tra i vari produttori italiani, tenendo anche conto dell' obiettivo di una definitiva sistemazione dei problemi relativi ad importanti unità strategiche . Si concludeva sostenendo che questo orientamento, pur se non ancora preciso e definitivo nella sua quantificazione globale, avrebbe dovuto basarsi su una decisione di chiudere altri impianti rispetto ad una esigenza di carattere finanziario non inferiore a 550 miliardi di LIT .
Il progetto di collaborazione cui si alludeva nella lettera del 28 maggio 1985 implicava la suddivisione della riduzione delle capacità produttive, nonché di altri sforzi di ristrutturazione, tra le imprese pubbliche e quelle private ad una cooperazione commerciale per perseguire questo scopo . Una delle proposte avanzate prevedeva che la Falck, unico fabbricante italiano di prodotti piatti oltre alla Finsider, chiudesse il suo treno per coils e nastri di Sesto San Giovanni, avente una capacità produttiva di 730*000 tonnellate annue, e trasferisse la propria quota di produzione alla Finsider, che avrebbe di conseguenza aperto il secondo forno moderno, alla cui entrata in servizio si era soprasseduto a seguito di insistenze della Commissione, sul suo treno per nastri larghi laminati a caldo di Bagnoli . Ciò avrebbe aumentato la produzione a Bagnoli, a quanto pare, di 800*000 tonnellate annue; come contropartita era prevista la chiusura, a Bagnoli, di un vecchio impianto con una capacità di 400*000 tonnellate annue .
Già nel 1984 e nel 1985 la Falck aveva richiamato l' attenzione del ministro e della Commissione sui problemi che doveva affrontare, sull' assistenza di cui aveva bisogno e su quello ch' essa riteneva essere un trattamento discriminatorio, a favore della Finsider e a suo danno, relativamente sia agli aiuti precedenti sia alle riduzioni di capacità che, a suo avviso, alteravano la concorrenza . Essa chiedeva al governo italiano di proporre alla Commissione un aiuto di 300 miliardi di LIT per la sua ristrutturazione finanziaria .
Dopo uno scambio di telex tra il governo e la Commissione agli inizi di luglio, il governo proponeva, con telex del 22 luglio 1985, che la Commissione approvasse due progetti alternativi : a ) in caso di realizzazione della collaborazione prevista, in aggiunta ai 150 miliardi di LIT per il settore privato e ai 2*985 miliardi per la Finsider, lo stanziamento di altri 550 miliardi necessari non solo per facilitare la collaborazione mediante contributi per le chiusure nel settore dei prodotti piatti, ma anche per eventuali ulteriori chiusure nel settore dei prodotti lunghi e per operazioni di ristrutturazione finanziaria nel settore privato, conformemente alla decisione 1018/85; b ) se non si fosse giunti alla collaborazione, i 550 miliardi di LIT sarebbero stati ridotti dell' importo relativo alle chiusure nel settore dei prodotti piatti, che approssimativamente veniva stimato pari alla metà dei 550 miliardi di LIT .
Con lettera indirizzata al governo italiano il 1° agosto 1985, la Commissione comunicava la sua decisione : se si fosse giunti alla collaborazione, sarebbero stati approvati aiuti pari a 3*141,9 miliardi di LIT per la Finsider e 600 miliardi di LIT per il settore privato, a condizione che venissero effettuate determinate riduzioni di capacità dell' ordine di 400*000 tonnellate da parte della Finsider, di 600*000 tonnellate di prodotti laminati nel settore privato e di 330*000 tonnellate come risultato della collaborazione . Qualora non si fosse giunti ad una collaborazione, la Finsider avrebbe fruito di aiuti della stessa entità, ma avrebbe dovuto ridurre la sua capacità di 800*OOO tonnellate . Aiuti per 50 miliardi di LIT, più ulteriori 275 miliardi costituenti la metà dell' importo previsto per finanziare le chiusure in caso di collaborazione, sarebbero stati approvati a condizione che si prevedessero ulteriori riduzioni, in aggiunta a quelle conseguenti alla collaborazione . L' approvazione di questi 275 miliardi di LIT era tuttavia subordinata al fatto che il governo italiano garantisse alla Commissione che la somma venisse investita adeguatamente e che si riducesse la capacità nel settore privato di 350*000 tonnellate . Per il caso di non collaborazione, non era stata indicata una esatta riduzione di capacità per la Falck, benché questa avesse temuto che le venissero imposte ulteriori riduzioni . La Commissione dichiarava che la richiesta contenuta nel telex del 22 luglio 1985, di destinare in tutto o in parte i 275 miliardi alla ristrutturazione finanziaria, era inammissibile in quanto nessuna richiesta in tal senso era stata formulata nella lettera del 28 maggio 1985 e il termine era ormai scaduto .
In definitiva, la Falck non accettava la proposta fattale dal governo italiano e, poiché venivano respinte le sue controproposte relative ad una sovvenzione di maggiore entità e ad un corrispettivo in danaro per il trasferimento della quota di Sesto San Giovanni, non si giungeva ad alcun accordo . Con una lettera del 1° luglio 1985 la Falck aveva già informato la Commissione del fatto che la sua sopravvivenza dipendeva da aiuti adeguati e che, se questi aiuti non fossero stati concessi, essa avrebbe adito la Corte . Insoddisfatta della decisione della Commissione, la Falck ha quindi promosso il presente procedimento .
Il suo primo mezzo consiste nel sostenere che la decisione 1° agosto 1985 dovrebbe essere annullata, perché si traduce in una applicazione discriminatoria del secondo codice degli aiuti nella versione modificata . Da un lato, la Commissione ha rifiutato di tener conto, per scadenza del termine, della notifica di un progetto di aiuti per la ristrutturazione finanziaria, contenuta nel telex 22 luglio 1985, dato che il 31 maggio era la data ultima per detta notifica; dall' altro, essa ha considerato tempestiva la proposta, contenuta nello stesso telex, di concedere un aiuto di 275 miliardi di LIT per chiusure nel settore privato, proposta che a sua volta non era contenuta nella lettera del 28 maggio 1985 .
La prima questione da risolvere è perciò quella del se queste due proposte siano state tardive . Se non erro, la proposta di concedere aiuti nel settore privato formulata nella lettera del 28 maggio 1985 era limitata a quanto necessario per la chiusura di impianti . Essa non riguardava affatto la ristrutturazione finanziaria . La proposta relativa a quest' ultima veniva avanzata per la prima volta nel telex del 22 luglio 1985 ed è stata notificata fuori termine . Dalla lettera emerge chiaramente che erano contemplati aiuti per le chiusure, ma a condizione che queste risultassero dalla collaborazione tra vari produttori . Nel telex si prospettano due ipotesi alternative : una riguarda la concessione di aiuti per riduzioni della capacità in caso di collaborazione, l' altra è l' ipotesi di mancata collaborazione . Ed è quest' ultima ipotesi che si è realizzata .
Considerando il problema sotto l' aspetto formalistico, si può ovviamente dire che questa seconda alternativa non era espressamente menzionata nella lettera .
Mi pare, tuttavia, che dalla pronunzia della Corte nella causa 214/83 ( Germania / Commissione, sentenza 30 ottobre 1985, Racc . pag . 3053 ), risulti che non si deve adottare un criterio formalistico . Quella causa riguardava il secondo codice degli aiuti, ma l' orientamento sul punto di cui trattasi deve essere lo stesso relativamente al secondo codice degli aiuti nella versione emendata . La Corte ha ritenuto che i "progetti" che dovevano essere notificati alla Commissione entro il 30 settembre 1982 sono i programmi che definiscono, nell' ambito del piano di riorganizzazione, il tipo, lo scopo e la destinazione dell' aiuto, senza che sia indispensabile che l' importo esatto da autorizzarsi sia già stato fissato . E' vero che la compatibilità con il mercato comune di un aiuto non può venire accertata dalla Commissione se essa non è informata dell' ordine di grandezza degli aiuti in progetto; tuttavia la conoscenza dei dati esatti non è necessaria nella prima fase dell' esame dei progetti di aiuti; questi dati potevano quindi essere precisati in seguito .
Di conseguenza, il fatto che l' importo degli aiuti autorizzati in definitiva dalla Commissione sia superiore a quello già notificato il 30 settembre 1982 non costituisce di per sé trasgressione dell' art . 8, n . 1, del secondo codice degli aiuti, a meno che l' aumento effettuato dopo questa data abbia modificato la natura dell' aiuto in progetto e quindi il progetto attuato non sia lo stesso che era stato notificato ( punti 50 e 51 della motivazione ).
Si può dire che la presente fattispecie sia l' opposto di quella esaminata nella causa promossa dalla Germania . Ora, l' importo di circa 550 miliardi di LIT è stato indicato nella lettera e la Commissione ha ammesso, alla luce della proposta contenuta nel telex, che in caso di collaborazione avrebbe potuto essere approvato un aiuto di 550 miliardi di LIT e che, se non ci fosse stata collaborazione, l' entità dell' aiuto sarebbe stata approssimativamente pari alla cifra di cui sopra . Si può anche dire che la lettera del 28 maggio non specificava, nell' ambito di un piano di ristrutturazione, il tipo, lo scopo e la destinazione dell' aiuto . D' altro canto, essa "precisava" che l' aiuto era previsto per riduzioni di capacità risultanti da chiusure di impianti . Per conseguire tale riduzione era prevista una collaborazione, ma la finalità fondamentale era la riduzione della capacità per effetto della chiusura di impianti . Nel telex con cui venivano trasmesse le proposte, si trattava della riduzione di capacità in base ad ipotesi alternative e la Commissione accettava dette proposte sotto questa forma . Giacché i produttori interessati non riuscivano ad accordarsi, l' aiuto è stato concesso per le riduzioni di capacità non derivanti dalla collaborazione . Pur essendo deprecabile il fatto che non si sia potuta realizzare una collaborazione, io non ritengo che gli sviluppi della situazione successivamente al 31 maggio, anche se hanno determinato una modifica della proposta originaria quanto al modo in cui doveva essere attuata, abbiano avuto l' effetto di "modificare la natura dell' aiuto in progetto", cosicché "il progetto attuato non sia lo stesso che era stato notificato ". La sostanza del problema era che l' aiuto doveva venire concesso per riduzioni di capacità risultanti da chiusure di impianti . Di conseguenza, anche se non si è potuta realizzare la collaborazione, non ritengo che la proposta di aiuto per la chiusura di impianti debba essere considerata tardiva .
Non concordo, quindi, sul fatto che il modo in cui è stato applicato il termine di scadenza abbia costituito una discriminazione a danno della Falck .
Qualora fossi giunto alla conclusione opposta, ne conseguirebbe manifestamente che l' autorizzazione a concedere l' aiuto di 275 miliardi di LIT dovrebbe essere annullata; se la decisione secondo cui la richiesta di aiuto per la ristrutturazione finanziaria della Falck era tardiva venisse annullata, sarebbe ora troppo tardi per autorizzare l' aiuto o per corrisponderlo in base al secondo codice degli aiuti nella versione emendata . L' aiuto per la ristrutturazione finanziaria non rientra fra le categorie di aiuti consentite a norma della decisione della Commissione 3484/85 ( GU 1985, L 340, pag . 1 ), recante norme comunitarie per gli aiuti alla siderurgia nel periodo 1° gennaio 1986 - 31 dicembre 1988 .
In ogni caso, non ritengo che la decisione della Commissione fosse contraddittoria in quanto l' aiuto approvato per l' ipotesi di collaborazione comprendeva un importo per la ristrutturazione finanziaria . I 550 miliardi di LIT chiesti inizialmente, e approvati, riguardavano soltanto la riduzione di capacità, anche se il telex del 22 luglio va inteso nel senso che una parte di questo importo avrebbe dovuto essere destinata alla ristrutturazione finanziaria .
Il secondo mezzo dedotto dalla Falck consiste nel sostenere che quanto approvato dalla Commissione era in contrasto col principio della parità di trattamento sancito dall' art . 4, lettera b ), del trattato CECA e con quello della lealtà della concorrenza . In particolare, la Falck si fonda sull' ottavo "considerando" del secondo codice di aiuti, in cui è detto che "nella valutazione degli aiuti occorre evitare qualsiasi discriminazione fra le imprese, specialmente in funzione della loro natura di impresa pubblica o di impresa privata ". La Falck sostiene che, nella fattispecie, al settore pubblico sono state erogate ingenti somme, mentre essa stessa non ha ottenuto niente . Di conseguenza, dato in particolare che la Falck è l' unico concorrente della Finsider nel settore dei prodotti piatti, la sua capacità concorrenziale è così gravemente compromessa che la società dubita di poter continuare la sua attività .
La Commissione sembra ribattere ch' essa può solo approvare progetti di aiuto ma non prenderne l' iniziativa, e che se viene commessa una discriminazione, questa è imputabile allo Stato membro che presenta i progetti . Non ritengo che ciò costituisca una risposta esauriente . Concedendo aiuti si può favorire una società e sfavorirne un' altra, ma in caso di evidente discriminazione tra settore pubblico e settore privato la Commissione non dovrebbe, a mio avviso, approvare gli aiuti, come non dovrebbe approvarli qualora abbia constatato ch' essi provocano distorsioni della concorrenza o incidono sulle condizioni degli scambi in misura incompatibile con l' interesse comune . Ciò si verifica per l' appunto in una situazione come quella in esame, nella quale il governo italiano aveva proposto aiuti a favore della Falck tanto per il caso di collaborazione quanto per il caso contrario, anche se, in quest' ultima ipotesi, su una base comprendente un aiuto per la ristrutturazione finanziaria .
La Falck ha fornito precisazioni in merito alla propria capacità produttiva ( per dimostrare che questa ammonta all' incirca al 10% di quella della Finsider ), ai tagli ch' essa ha dovuto operare prima della presente decisione ( 75% di quelli operati dalla Finsider ) ed agli aiuti da essa percepiti ( 1% di quelli concessi alla Finsider ). Essa si duole anche del fatto che, mentre le precedenti riduzioni della Finsider sono state prese in considerazione dalla Commissione, delle sue non si è tenuto conto .
Nella causa Germania / Commissione ( sopra menzionata ) la Corte ha riconosciuto che non vi sono norme di massima che la Commissione debba applicare allorché decide in merito alla concessione degli aiuti e all' importo degli stessi .
"(...) i fattori che possono influire, nell' attuazione del secondo codice di aiuti, sugli importi esatti degli aiuti da autorizzare non sono costituiti solo dal numero di tonnellate di capacità produttiva, da eliminare, ma comprendono anche altri dati, che variano da una regione della Comunità all' altra, come l' opera di riorganizzazione compiuta prima del 1980, i problemi regionali e sociali provocati dalla crisi dell' industria siderurgica, lo sviluppo della tecnica e l' adeguamento delle imprese alle esigenze del mercato ".
A mio avviso, non si può semplicemente sostenere, come pare voglia fare la Falck, che le dovrebbe essere versato un importo proporzionalmente adeguato rispetto a quello concesso alla Finsider o che, per ragioni di equità, essa dovrebbe ricevere un aiuto corrispondente ad una congrua parte di quello ottenuto dalla Finsider per la ristrutturazione finanziaria, anche se la relativa richiesta della Falck è stata notificata tardivamente .
Benché non mi convinca quanto è stato esposto dalla Commissione circa i motivi per i quali non si doveva tener conto delle precedenti riduzioni della Falck, non mi pare che ciò sia sufficiente per comprovare l' inosservanza dei due principi fatti valere contro la decisione in esame . La situazione va considerata nel suo complesso . La Commissione, a mio giudizio, ha addotto ragioni che, prima facie, giustificano la decisione adottata . E' chiaro che se fosse riuscita ad accettare le proposte di collaborazione, la Falck avrebbe ottenuto aiuti notevoli . Dal momento che non ha accettato, per ragioni che possono essere perfettamente valide, essa non ha ottenuto alcun aiuto, ma nemmeno ha dovuto ( a differenza della Finsider ) operare riduzioni della capacità .
Incombe alla Falck l' onere di provare che i principi della parità di trattamento e della lealtà della concorrenza sono stati violati . Stando alla documentazione prodotta in causa, non ritengo che ciò sia stato provato . Benché non si possa escludere che la concessione di aiuti incida in una certa misura sulla concorrenza non è stato provato che si sia avuta una distorsione in misura incompatibile con l' interesse comune .
La Falck deduce, come terzo mezzo, che non esisteva alcun sistematico e specifico programma di ristrutturazione cosicché la decisione impugnata sarebbe viziata per difetto di motivazione . La Commissione aveva chiesto di essere informata del risultato delle proposte del governo italiano circa la collaborazione entro il 30 ottobre . Di conseguenza, essa non poteva verificare se le condizioni poste dal secondo codice degli aiuti fossero soddisfatte al momento in cui ha adottato la sua decisione, anche perché la Finsider avrebbe ricevuto la stessa somma tanto in caso di collaborazione quanto in caso contrario .
Nel ricorso, perciò, la Falck impugna non tanto il contenuto della lettera del 28 maggio ( a proposito della quale essa sostiene che non si trattava affatto di una notifica di progetti di aiuti ai sensi dell' art . 8, n . 2, cosicché l' intero procedimento era, a suo avviso, inefficace ) quanto i termini della decisione finale, in base alle informazioni disponibili in quel momento .
Sebbene questo punto non sia stato discusso, io non ritengo, da parte mia, che il difetto di motivazione possa senz' altro giustificare un ricorso a norma dell' art . 33, n . 2, del trattato CECA . Comunque, resta ancora da vedere se esistesse un progetto che la Commissione dovesse approvare .
E' fuori dubbio che la lettera del 28 maggio era, tranne che per la proposta a favore della Finsider, un documento di carattere esplorativo e non dettagliato . Essa dimostra, tuttavia, che il governo considerava necessaria una riduzione della capacità mediante la chiusura di impianti al prezzo di 550 miliardi di LIT, anche le specifiche chiusure avrebbero dovuto risultare dalla collaborazione . Al momento di decidere la Commissione disponeva di ulteriori particolari sui progetti alternativi in base ai quali poteva agire . A mio parere, essa aveva la facoltà, giacché la collaborazione si stava ancora discutendo ed era auspicabile che fosse raggiunta, di subordinare l' approvazione a quanto sarebbe stato definitivamente messo a punto circa la collaborazione, entro il 31 ottobre 1985 .
La decisione indica precisamente le variazioni da apportarsi se si fosse giunti ad una collaborazione e spiega, alla luce delle riduzioni e degli aiuti precedenti, gli effetti ch' essa avrebbe avuto per la Finsider . Mi pare comunque superfluo esaminare in dettaglio se le specifiche condizioni dell' approvazione nell' ipotesi di collaborazione fossero adeguate, giacché in definitiva la collaborazione non si è realizzata .
Più importante è stabilire se il progetto alla fine adottato per l' ipotesi di non collaborazione fosse sufficientemente concreto .
La decisione specifica la riduzione di capacità richiesta e l' importo dell' aiuto da concedersi a condizione che la Commissione fosse convinta, in tempo utile per effettuare i pagamenti entro i termini stabiliti, che sarebbero state rispettate le norme del secondo codice degli aiuti . Essa non fornisce dettagli circa le modalità di esecuzione delle riduzioni o di concessione degli aiuti . Sarebbe stato molto più soddisfacente se le proposte fossero state specificate nei dettagli fin dall' inizio . Tuttavia, il piano generale per il settore pubblico e privato, il tipo di aiuti, lo scopo e la prevista destinazione dell' aiuto ( per riduzioni di capacità ) sono indicati . Sebbene questo sia un caso limite di applicazione del codice, direi che, tenuto conto delle precedenti decisioni della Commissione del 1983 e delle successive riduzioni di capacità e degli aiuti concessi, la Commissione aveva la facoltà di approvare le ulteriori riduzioni di 350*000 tonnellate e gli aiuti di 275 miliardi più 50 miliardi di LIT per il settore privato, a condizione di ottenere entro il 31 ottobre la garanzia del fatto che l' applicazione dettagliata sarebbe stata conforme al codice . Non ritengo che la decisione debba essere annullata sulla base del terzo mezzo dedotto .
Stando così le cose, sono del parere che il ricorso debba essere respinto e che la Falck debba rifondere le spese sostenute dalla Commissione .
(*) Traduzione dall' inglese .
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