Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . I - Con i ricorsi che mi accingo ad esaminare, il Regno Unito chiede l' annullamento del regolamento n . 1989/85 ( 1 ) della Commissione, del 18 luglio 1985, e del regolamento n . 728/86 ( 2 ), del pari della Commissione, dell' 11 marzo 1986, che hanno stabilito il premio annuale da pagarsi per capo nella regione n . 5 ( Gran Bretagna ), nelle stagioni 1984/85 e 1985, a norma dell' art . 5 del regolamento n . 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ( 3 ), nella versione del regolamento n . 871/84 ( 4 ) del Consiglio, del 31 marzo 1984 .
2 . II - Detta organizzazione comune veniva istituita con lo scopo ( probabilmente non raggiunto ( 5 )) di agevolare l' adattamento dell' offerta alle esigenze della domanda e di ravvicinare gradualmente i mercati delle varie regioni fino a giungere ad un mercato unico e ad un unico sistema di prezzi in tutte le regioni della Comunità . Questa era divisa, in un primo momento, in cinque regioni; in seguito il numero aumentava a sei, mentre la Gran Bretagna costituiva la regione n . 5 .
3 . Il regolamento n . 1837/80 veniva più volte emendato, durante un periodo transitorio, in particolare dal summenzionato regolamento n . 871/84, del 31 marzo 1984; quello che ci interessa soprattutto qui è il regime derivante da questo ultimo emendamento .
4 . La relazione d' udienza descrive, in modo chiaro e completo, detto regime; mi limiterò quindi a mettere in rilievo i punti più direttamente rilevanti per la decisione delle presenti cause .
5 . A parte altri provvedimenti d' intervento, contemplati nell' art . 6 ( aiuti all' ammasso privato e acquisti d' intervento ) la normativa cui mi riferisco istituiva due tipi di premi alla produzione : un premio annuale per capo, destinato a compensare la perdita di reddito eventualmente derivante dall' istituzione dell' organizzazione comune di mercato ( art . 5, nella versione del regolamento n . 871/84 ), e un premio settimanale, variabile, per la macellazione di ovini . Il secondo può essere pagato in Gran Bretagna ( regione n . 5 ) qualora non effettui acquisti d' intervento e sempreché i prezzi rilevati sui mercati rappresentativi di questa regione siano inferiori ad un "livello guida", corrispondente all' 85% del prezzo base, contemplato dal regolamento; il premio è pari alla differenza fra il livello guida adeguato stagionalmente e il prezzo di mercato ( art . 9, nn . 1 e 2 ).
6 . In caso di pagamento del premio variabile ( art . 9, n . 3 ), dovrà essere riscosso, nel modo da determinarsi dalla Commissione, all' atto dell' uscita della merce dalla regione di cui trattasi, un importo pari a quello del premio effettivamente concesso ( congegno del "clawback "), onde evitare distorsioni di concorrenza . La Corte ha già affermato la legittimità di questo congegno, nella sentenza 15 settembre 1982, Kind / CEE ( 6 ); il suo campo d' applicazione è attualmente in discussione nelle cause nn . 61 e 162/86 .
7 . Per evitare il cumulo dei due tipi di premio, l' art . 5, n . 6 del regolamento n . 1837/70, nella versione del regolamento n . 871/84, stabilisce che dalla perdita di reddito su cui si basa il calcolo del premio annuale sarà detratta la media ponderata dei premi variabili effettivamente attribuiti . Questa media, espressa per un quintale di peso carcassa, "è ottenuta dividendo l' importo totale dei premi effettivamente concessi per la produzione degli animali certificati per i quali il premio variabile può essere versato all' atto della macellazione o, secondo i casi, all' atto della loro prima immissione sul mercato ".
8 . La discussione che sta all' origine delle cause in esame verte sull' interpretazione di questo n . 6, seconda parte, dell' art . 5 .
9 . Per calcolare la media ponderata dei premi variabili, infatti, la Commissione includeva nell' "importo totale dei premi effettivamente concessi" ( numeratore ) i premi pagati all' atto dell' esportazione di ovini o di carni ovine nell' ambito del sistema di controllo noto come "Special Export Certification" ( SEC ), escludendo le merci corrispondenti dal calcolo della "produzione degli animali certificati per i quali il premio variabile può essere versato all' atto della macellazione o, secondo i casi, all' atto della loro prima immissione sul mercato" ( denominatore ).
10 . Il problema sorge perché - spettando al Regno Unito, a norma dell' art . 1, n . 2 del regolamento n . 1633/84della Commissione, dell' 8 giugno 1984, che stabiliva ( in luogo del regolamento n . 2661/80 ) le modalità d' applicazione del premio variabile per la macellazione degli ovini ( 7 ), determinare, fra gli animali in possesso dei requisiti stabiliti dall' art . 1, n . 1 dello stesso regolamento, quelli cui riservare il diritto al premio - questo non è generalmente attribuito per la macellazione di ovini . Orbene, gli ovini destinati ad essere esportati vivi o come carcasse sono automaticamente tenuti al pagamento di un importo pari a quello del premio (" clawback "). Il premio è in tal caso attribuito, all' atto dell' esportazione, sotto forma di compensazione dell' importo corrispondente, mentre gli animali o le carcasse restano fino a quel momento soggetti ai controlli SEC .
11 . III - Secondo il Regno Unito la Commissione, nell' effettuare il calcolo di cui sopra, ha interpretato ed applicato erroneamente l' art . 5, n . 6 del regolamento n . 1837/80, con la conseguenza che è rimasto alterato il calcolo dell' importo del premio annuale per capo, per la regione n . 5, e che, perciò, i valori indicati nei regolamenti impugnati ( 7,570 ecu per la stagione 1984/85 e 11,836 ecu per la stagione 1985, anziché 8,344 ecu e, rispettivamente 12,269 ecu ) sono nettamente inferiori al dovuto .
12 . A mio parere, tenuto conto dei mezzi ed argomenti dedotti dalle parti ( che si trovano riassunti nella relazione d' udienza ), dal fascicolo si possono trarre, con sufficiente sicurezza, le seguenti conclusioni .
13 . 1 . La Commissione ammette che i premi attribuiti in seguito al rilascio di un certificato nell' ambito dei provvedimenti SEC costituiscono un "premio variabile" ai sensi delle norme comunitarie; in altre parole, non li avrebbe inclusi nel dividendo dell' art . 5, n . 6, cioè nell' "importo totale dei premi effettivamente concessi ".
14 . Il governo del Regno Unito ha del resto chiarito, a mio parere adeguatamente, la natura e il funzionamento del premio connesso a certificati SEC il quale, pur potendo essere pagato "all' atto della macellazione", occasione in cui viene controllato il sussistere dei pressuposti per la sua attribuzione, viene in pratica liquidato mediante compensazione col "clawback" dovuto per l' esportazione ( nello stesso modo in cui, negli altri casi, il pagamento del premio viene effettuato generalmente quattro settimane dopo il rilascio del certificato ).
15 . Il Regno Unito basa il sistema di cui trattasi sul potere discrezionale attribuitogli dall' art . 1, n . 2, del regolamento n . 1633/84 .
16 . Il sistema SEC è stato abrogato, gradualmente, dal regolamento n . 3451/85 ( 8 ) della Commissione, del 6 dicembre 1985, indi dal regolamento n . 9/86 ( 9 ) della Commissione, del 3 gennaio 1986; la sua legittimità non è stata quindi mai posta in discussione, come dimostra il fatto che l' art . 1, n . 2 bis, del regolamento n . 3451/85 ammette espressamente la sua conservazione in vigore (" il Regno Unito, tuttavia, può, in caso d' esportazione, prevedere la concessione del premio ...") per gli arieti e le loro carcasse .
17 . 2 . Le espressioni usate dall' art . 5, n . 6 del regolamento n . 1837/80 per definire il divisore riproducono i due criteri alternativi ai quali, secondo la normativa di cui trattasi, deve rispondere l' attribuzione di qualsiasi premio variabile .
18 . Detti criteri sono indicati nell' art . 9, n . 1 ( nuova versione ) del regolamento n . 1837/80 - "premio per la macellazione degli ovini" - e, rispettivamente nell' art . 1, n . 3 del regolamento n . 1633/84 : "concessione del premio al momento della prima immissione sul mercato ai fini della macellazione ".
19 . Non è quindi possibile richiamarsi a questi due criteri per escludere qualsiasi categoria di carni o di animali per i quali sia stato rilasciato, in Gran Bretagna, un certificato, dal momento che la categoria che non rientrasse nell' art . 5, n . 6 non potrebbe fruire di un certificato in quanto atta a ricevere il premio variabile .
20 . 3 . Se si include nel dividendo l' importo dei premi variabili versati a norma del SEC, l' esclusione, nel divisore, delle carni e degli animali che hanno dato luogo a questi pagamenti è a prima vista contraria alle esigenze logiche dell' aritmetica corrente .
21 . Ricordo che il primo comma dell' art . 6, n . 5 prescrive di detrarre dalla perdita di reddito la "media ponderata dei premi variabili effettivamente concessi", mentre il secondo comma si limita a spiegare come si ottenga questa media .
22 . Senza pretendere di sviscerare la natura della distinzione fra la media ponderata e la media aritmetica semplice, mi pare che, per calcolare la velocità media di un' automobile fra due città, ponderata con lo stato della strada, non dovremmo escludere dal tempo trascorso quello corrispondente ai tratti con fondo naturale o all' interno degli abitati se comprendessimo nel calcolo l' intera distanza : il risultato sarebbe in tal caso inattendibile .
23 . Nel nostro caso, una conseguenza analoga si potrebbe ammettere solo se ragioni essenziali, di gran peso ( economico o altro ), lo richiedessero assolutamente .
24 . Orbene la Commissione - benché espressamente invitata a farlo all' udienza - non ha potuto dimostrare l' esistenza di motivi del genere, ma si è limitata ad un' argomentazione ex post facto, invocando circostanze connesse alla genesi della norma .
25 . 4 . Questa spiegazione si richiama al fatto che il premio variabile costituisce per la Gran Bretagna un pagamento anticipato che si aggiunge agli acconti versati per questa regione sul premio annuale, a norma dell' art . 5, n . 4, mentre i produttori delle altre regioni possono fruire solo degli acconti .
26 . Si tratta però di un ragionamento ex post e la Commissione non ha potuto dimostrare che tale circostanza - che costituirebbe di fatto un ulteriore privilegio non giustificato da motivi connessi alla specifica situazione della regione n . 5 - abbia indotto il legislatore ( cioè il Consiglio ) a compensare il vantaggio con la riduzione del denominatore della frazione mediante l' esclusione di un certo tipo di carni .
27 . Non si vede per quale motivo il vantaggio costituito dal pagamento anticipato dei premi variabili dovrebbe essere eliminato alterando il calcolo della media ponderata prescritto dall' art . 5, n . 6 : questo vantaggio, se dev' essere compensato, lo sarebbe molto più logicamente mediante la detrazione degli acconti di cui all' art . 5, n . 4, il che, a quanto pare, non avviene .
28 . Si noti, che si tratta di un vantaggio legalmente prescritto per la regione n . 5 e che da nessuna norma di un regolamento si desume inequivocabilmente la necessità di neutralizzarlo nel calcolo dell' importo finale del premio annuale .
29 . Non si vede del resto perché - se fosse questo il motivo del regime caldeggiato dalla Commissione - si dovrebbe escludere solo la carne ovina oggetto dei "premi SEC" e non tutta l' altra carne di animali i cui produttori abbiano diritto a premi variabili per la macellazione per un motivo diverso dal regime SEC, dato che anche questi sarebbero favoriti da tali pagamenti anticipati .
30 . 5 . Quanto alla genesi dell' art . 5, n . 6, la Commissione - basandosi sui verbali delle riunioni del gruppo di lavoro del Consiglio per le carni ovine - ha dichiarato che la stesura definitiva della disposizione fu dovuta, in ultima analisi, ai commenti fatti vuoi dal Regno Unito, vuoi dalla Francia, i quali avevano indotto la Commissione stessa a presentare una nuova proposta destinata a tener conto delle obiezioni formulate dalle due delegazioni .
31 . Va detto che questa tesi è difficilmente conciliabile con quella che abbiano esaminato sopra : restiamo quindi all' oscuro circa il vero motivo della modifica della stesura e, quindi, ancora una volta in dubbio circa la portata della disposizione .
32 . In ogni caso, nemmeno quest' interpretazione del significato e degli scopi della modifica della stesura può, a mio parere, servire da sola, in mancanza di altri motivi sostanziali, per legittimare un' interpretazione delle disposizioni che ne distrugge l' intima coerenza e conduce, per una via illogica, a risultati anomali .
33 . Se, per tener conto delle osservazioni della delegazione francese, la carne o gli animali cui si riferiscono i "premi SEC" dovessero essere esclusi dal divisore della frazione, la logica imporrebbe di escludere dal dividendo l' importo dei premi, cosa che la Commissione non ha fatto .
34 . Come il governo del Regno Unito ha rilevato, il problema sollevato dalla Francia era del resto più ampio della semplice composizione della frazione di cui all' art . 5, n . 6, poiché riguardava la legittimità stessa dell' "applicazione del premio variabile unicamente agli ovini destinati all' esportazione" ( verbale della riunione del Consiglio ). Non è perciò possibile collocare sullo stesso piano l' obiezione della delegazione francese e quella del Regno Unito la quale si riferiva invece direttamente alla formula usata, cioè all' inclusione, nel denominatore, della produzione corrispondente alle settimane nelle quali il livello del premio variabile era pari a zero .
35 . Ora, se vogliamo collocarci nella prospettiva del richiamo fatto dalla Commissione agli argomenti della delegazione francese, dovremmo concludere che delle due cose l' una : o ci si trovava di fronte ad un vantaggio illegittimo o ingiustificato per i produttori britannici e occorreva sopprimerlo; oppure si trattava di un vantaggio legittimo e giustificato e la sua inclusione nell' "importo totale dei premi effettivamente concessi" implicava che, per calcolare la media, si comprendessero nel divisore gli animali o carni corrispondenti .
36 . In ogni caso e dato che la logica non suffraga la tesi della Commissione, si dovrebbe quanto meno esigere che la lettera della norma imponesse chiaramente la soluzione illogica, il che, come abbiamo visto, va del pari escluso .
37 . Questa esigenza di chiarezza è tanto più giustificata in quanto la prima stesura della proposta della Commissione (" produzione che abbia dato luogo al pagamento dei premi ") mirava indiscutibilmente ad includere nel denominatore la "carne SEC", non potendosi supporre che la modifica adottata avesse uno scopo diverso da quello di dissipare i dubbi espressi e cioè quello di modificare sostanzialmente ( in modo equivoco ) la formula usata .
38 . 6 . Come conseguenza dell' interpretazione adottata dalla Commissione, il premio annuale destinato a compensare la perdita di reddito nella regione n . 5, per ragioni poco convincenti sarà inferiore al prezzo base, in contrasto con gli scopi perseguiti dai nn . 1, 2 e 3 dell' art . 5 del regolamento n . 1837/80, senza che sia necessario accertare se ci troviamo di fronte ad una trasgressione grave del principio d' uguaglianza o di non discriminazione fra produttori dei vari Stati membri .
39 . IV - Dato quanto precede, non ho dubbi nel proporvi di accogliere i ricorsi del Regno Unito, annullando i regolamenti impugnati . Di conseguenza, la Commissione dovrà rifare i calcoli nel modo che sarà indicato dalla vostra sentenza; essa dovrà pure, a norma dell' art . 69, § 2 del regolamento di procedura, sostenere le spese di causa .
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