Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Il sig . Huybrechts, dipendente della Commissione che ha svolto come supplente e poi ad interim le funzioni di capo della divisione "Industria, miniere, energia" dal 1° settembre 1983 al 31 dicembre 1984, impugna la decisione 19 dicembre 1984, con cui la Commissione ha coperto definitivamente tale posto, per il quale egli aveva presentato la propria candidatura, nominando tramite promozione uno dei suoi colleghi, il sig . Delorme . Questi aveva svolto di seguito dal 1° dicembre 1982 alla fine del 1984, presso il sig . Pisani, all' epoca commissario incaricato dello sviluppo, le funzioni di membro, di capogabinetto aggiunto e di capogabinetto di quest' ultimo .
A tal fine, il ricorrente deduce tre mezzi .
2 . Con il primo, egli addebita all' APN di non avere effettuato un previo esame comparativo dei meriti dei vari candidati .
Precisiamo subito che egli ha l' onere di fornire la prova dell' asserita violazione dello statuto, in particolare dimostrando che l' APN non era in possesso dei fascicoli personali dei candidati ed in particolare di tutti i rapporti informativi . Al riguardo, la mancanza di un' attestazione formale dell' avvenuta trasmissione dei fascicoli non ha un carattere determinante .
E' invece essenziale il fatto che, sia dal parere n . 48/84 del comitato consultivo per le nomine ai gradi A2 e A3, che ha effettuato la prima selezione, sia dal verbale speciale n . 763 del 19 dicembre 1984 relativo alla riunione durante la quale l' APN ha adottato la sua decisione ( atti presentati entrambi dalla Commissione su richiesta della Corte ), emerge con chiarezza che i documenti rilevanti dei fascicoli personali di tutti i candidati ed in particolare i loro rapporti informativi sono stati debitamente esaminati .
Il primo mezzo non può quindi essere accolto .
3 . Il secondo mezzo è basato sul difetto di motivazione . Secondo il ricorrente, una comparazione obiettiva dei meriti dei due candidati interessati sarebbe incontestabilmente a lui favorevole . Inoltre, essa rivelerebbe che il suo interesse alla promozione era maggiore . Di conseguenza, l' interesse del servizio ed il dovere di sollecitudine avrebbero richiesto che l' APN motivasse in modo circostanziato la nomina del Delorme .
E' pacifico che l' impugnata decisione non è motivata . Il ricorrente è stato semplicemente informato dall' amministrazione del fatto che la sua candidatura non aveva potuto essere accolta per il posto da coprire .
Ciò non ha nulla di inconsueto . Infatti, come la Corte ha dichiarato, l' APN
" non è tenuta a motivare le decisioni di promozione nei confronti dei candidati non prescelti in quanto tale motivazione potrebbe nuocere a questi ultimi, o quanto meno ad alcuni di essi" ( 1 ).
Quanto alla decisione di rigetto del reclamo volto contro il provvedimento di promozione, la Corte ha precisato che
"poiché, tuttavia, a termini dell' art . 45 dello statuto, la promozione avviene in base ad una "scelta", la motivazione può riguardare solo l' esistenza dei presupposti giuridici cui lo statuto subordina la regolarità dell' atto" ( 2 ).
Tale giurisprudenza è perfettamente fondata . Qualsiasi promozione decisa in esito ad un "esame comparativo dei meriti" e dei rapporti informativi dei candidati deve essere fatta "esclusivamente a scelta" ( per usare i termini dell' art . 45, n . 1, dello statuto ). Essa deve quindi essere basata su un giudizio di valore, la cui illustrazione nella decisione di nomina potrebbe rivelare, in modo pregiudizievole per il futuro professionale degli interessati, le ragioni che hanno indotto l' APN a non accogliere la loro candidatura .
Quanto alla decisione con cui la Commissione ha respinto il reclamo del ricorrente, essa non si limita ad un semplice rinvio ai presupposti giuridici di cui all' art . 45, considerato succinto ma sufficiente dalla Corte ( 3 ). Essa contiene una motivazione più precisa poiché la decisione di rigetto è stata adottata dopo un "riesame minuzioso" della posizione del ricorrente "comparata con quella del sig . Delorme", tenuto conto "in particolare degli elementi" che egli aveva esposto .
Tali considerazioni sono sufficienti per respingere il secondo mezzo e non occorre quindi esaminare se il sig . Huybrechts - come egli sostiene - avesse maggiormente titolo alla promozione rispetto al candidato nominato, poiché tale argomento è unicamente volto a dimostrare la necessità di una motivazione circostanziata a cui la Commissione non era tenuta .
E' tuttavia utile ricordare che, con giurisprudenza costante, la Corte ha sottolineato nella stessa materia che
"per la valutazione dell' interesse del servizio e dei meriti da prendere in considerazione nell' ambito di una decisione ai sensi dell' art . 45 dello statuto, l' autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale"
di guisa che
" la Corte, nel suo controllo, deve limitarsi ad accertare se, tenuto conto delle ragioni che hanno potuto determinare la valutazione espressa dall' amministrazione, quest' ultima abbia agito correttamente e non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente errato" ( 4 ).
Non spetta infatti alla Corte determinare, sostituendo la propria valutazione a quella dell' amministrazione, se la scelta di quest' ultima è giustificata ( 5 ). Anche qualora un quadro comparativo dei meriti dei due candidati in questione dovesse fare emergere talune differenze oggettive a vantaggio del ricorrente, rimarrebbe pur sempre la necessità di effettuare un giudizio di valore su tali differenze, il che compete appunto esclusivamente all' APN .
Tenuto conto delle qualificazioni richieste dal bando di concorso, non risulta che la Commissione, prendendo in considerazione sia l' attitudine a dirigere un' unità amministrativa sia l' esperienza professionale o il modo di svolgere le funzioni, abbia ecceduto i limiti del suo potere discrezionale . Va infine ricordato che il potere discrezionale dell' APN ha il suo fondamento nell' interesse del servizio, sul quale non può prevalere quello dei candidati, sicché la censura relativa alla violazione del dovere di sollecitudine non è, nella fattispecie, pertinente .
4 . L' ultimo mezzo d' impugnazione verte sullo sviamento di potere . Secondo il ricorrente la Commissione, con il provvedimento impugnato, non ha inteso nominare, nell' interesse del servizio, il dipendente più idoneo ad esercitare la funzione di capodivisione, ma garantire un punto di atterraggio - da cui l' espressione, da lui impiegata, di "lancio col paracadute" - al collaboratore di un membro della Commissione, poiché alla fine del 1984 quest' ultimo era stato chiamato a svolgere altre funzioni .
A sostegno di tale censura, il sig . Huybrechts adduce anzitutto l' assenza di motivazione . Abbiamo già precisato che tale mezzo deve essere disatteso .
Egli fa inoltre valere soprattutto una circolare sindacale del 7 novembre 1984 che annunciava l' imminente nomina di un candidato da identificare necessariamente nel Delorme .
Tale secondo elemento non può costituire la prova della fondatezza di questa censura . L' esattezza di tale previsione può essere frutto del caso, ovvero la conferma di una mera intuizione . Essa non può di per sé rivelare l' esistenza dello sviamento di potere .
Infine il ricorrente ravvisa un altro indizio in tal senso nel ritardo con cui la Commissione ha pubblicato l' avviso di posto vacante . In previsione della cessazione dalle funzioni da parte del sig . Pisani, si sarebbe così cercato di riservare tale posto al candidato che è stato alla fine nominato .
E' pacifico che l' avviso di posto vacante è stato pubblicato più di un anno dopo che l' ex titolare aveva lasciato il posto stesso, cioè in un periodo molto vicino alla cessazione dalle funzioni da parte del sig . Pisani .
Al riguardo, come lo stesso ricorrente ha ammesso nell' udienza, qualora siano stati rispettati i presupposti giuridici di cui all' art . 45 dello statuto, il fatto che uno dei candidati provenga dal gabinetto di un commissario non rivela, di per sé, l' esistenza di uno sviamento di potere . Per contro, qualora dovesse risultare che la Commissione ha scientemente ritardato la pubblicazione dell' avviso di posto vacante onde poter scegliere un determinato candidato, questa circostanza costituirebbe un elemento rilevante a sostegno della censura mossa dal ricorrente .
Ma tale ipotesi non ricorre nel caso di specie . La Commissione ha infatti precisato che il posto di cui trattasi non aveva potuto essere immediatamente dichiarato vacante, in un primo momento a causa della sua nuova attribuzione ad un' altra divisione e poi, dopo che era stato "liberato", dal 1° aprile 1984, in quanto restrizioni di bilancio avevano indotto l' amministrazione a pubblicare in primo luogo gli avvisi di posto vacante relativi a posti di grado A3 considerati prioritari .
Tali chiarimenti, per altro non contestati dal ricorrente, sono sufficienti . Il sig . Huybrechts può opporre ad essi, in ultima analisi, soltanto una coincidenza di date .
In conclusione, la decisione di promozione di cui trattasi
" in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti" non "risulta adottata per raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati" ( 6 ).
Anche questo mezzo come i precedenti va quindi disatteso .
5 . Di conseguenza, dev' essere respinto il ricorso del sig . Huybrechts, il quale deve sostenere le proprie spese a norma dell' art . 70 del regolamento di procedura .
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) Causa 188/73, Grassi, Racc . 1974, pag . 1099, punto 12 della motivazione .
( 2 ) Causa 188/73, summenzionata, punto 14 della motivazione .
( 3 ) Causa 188/73, summenzionata, punti 16 e 17 della motivazione .
( 4 ) Sentenza 23 ottobre 1986, causa 26/85, Vayasse, punto 26 della motivazione .
( 5 ) Sentenza 282/81, causa Ragusa, Racc . 1983, pag . 1245, punto 13 della motivazione .
( 6 ) Causa 69/83, Lux, Racc . 1984, pag . 2447, punto 30 della motivazione .
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