Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
A - In fatto
1 . Il procedimento sul quale oggi prendo posizione ha ad oggetto il posto di capo della divisione greca della traduzione del Comitato economico e sociale . Poiché questo era rimasto a lungo sprovvisto di titolare, a seguito di una decisione dell' amministrazione, si stabiliva che il caposervizio della traduzione organizzasse e controllasse l' attività della divisione greca insieme con il ricorrente, che dall' 1.2.1982 prestava servizio in questa divisione come revisore/traduttore principale di grado LA/5 e il sig . Ts . ( che esercitava le stesse funzioni del ricorrente ). Nella pratica ciò significava chiaramente che il ricorrente ed il Ts . si avvicendavano nella direzione della divisione greca per periodi di tre mesi ciascuno .
2 . Il posto - di grado LA/3 - di capo della divisione di traduzione greca era già stato dichiarato vacante con avviso 28 settembre 1981, n . 84, del presidente del Comitato economico e sociale . In esso, fra le "qualifications requises" venivamenzionata fra le altre "aptitude dans la direction d' une unité administrative et aptitude à exercer les fonctions selon les méthodes de travail propres à un organe consultatif des Communautés ".
3 . Nel 1982 aveva luogo un primo concorso generale, per il quale era richiesta un' età minima di 40 anni . Il ricorrente nel presente procedimento vi partecipava; tuttavia né egli né altri concorrenti venivano iscritti nell' elenco d' idoneità .
4 . Un secondo concorso generale veniva indetto dal segretario generale del Comitato economico e sociale nel maggio 1983 ed aveva luogo nel 1984 . Per esso era necessaria un' età minima di soli 35 anni . A conclusione del concorso, la commissione esaminatrice stabiliva un elenco di idoneità di cinque concorrenti, in cui figurava al primo posto il Ts . ed al secondo il ricorrente nel presente procedimento .
5 . Sulla base di questo elenco d' idoneità, il 17 ottobre 1984, l' Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale decideva di proporre al Consiglio la nomina del Ts . cui dal 1° novembre 1984 era stato affidato l' esercizio ad interim delle funzioni inerenti a tale posto . Va ricordato che, ai sensi dell' art . 57 del regolamento interno del Comitato economico e sociale, i poteri dell' autorità che ha il potere di nomina, in particolare per i dipendenti di grado LA/3, in forza ( fra l' altro ) degli artt . 29, 30, 31 e 32 dello statuto del personale, sono esercitati dal Consiglio con il consenso della Commissione su proposta dell' Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale . Dopo che la Commissione, il 3 dicembre 1984, aveva espresso il suo consenso alla menzionata proposta, il 29 gennaio 1985 si giungeva ad una decisione del Consiglio, con la quale il Ts ., con decorrenza dal 1° febbraio 1985, veniva nominato capo della traduzione nella divisione di traduzione greca ed inquadrato nel grado LA/3, 1° scatto .
6 . A tale situazione si oppone il ricorrente nel presente procedimento . Già nel settembre 1984 egli riteneva di aver motivo di indirizzare una nota di protesta al segretario generale del Comitato economico e sociale, in cui egli contestava che il direttore generale dell' amministrazione aveva comunicato al Ts ., già il 20 luglio 1984, che egli sarebbe diventato capo della divisione greca, e che questi aveva già occupato il relativo ufficio . Con una nota del 10 ottobre 1984, il segretario generale gli assicurava a tal proposito che il direttore generale non aveva dato alcuna informazione tale da pregiudicare la scelta del futuro capo della divisione greca .
7 . In particolare, dopo la comunicazione della decisione di nomina, il 31 marzo 1985, il ricorrente presentava formale reclamo all' autorità che ha il potere di nomina del Comitato economico e sociale . In esso formulava una serie di contestazioni relative allo svolgimento del concorso ed alle procedure connesse . Chiedeva la revoca della decisione di nomina del Ts ., l' annullamento del concorso e l' indizione di un altro concorso . Il 4 luglio 1985 il presidente della commissione giudicatrice esprimeva a tal proposito l' opinione che il concorso non si era svolto in modo illegittimo, che la commissione giudicatrice aveva svolto il suo compito obiettivamente e che pertanto non vi era alcun motivo di annullamento del concorso . In tal senso si esprimeva anche la comunicazione inviata il 26 luglio 1985 al ricorrente dal presidente del Comitato economico e sociale .
8 . In essa era inoltre contenuta l' assicurazione che anche la procedura di nomina si era svolta correttamente . In particolare, l' Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale aveva elaborato la proposta di nomina a seguito di un' attenta valutazione comparativa dei concorrenti nonché dei risultati del concorso . Si rilevava infine che il Comitato economico e sociale non aveva la facoltà di revocare una decisione emessa dal Consiglio e si proponeva di trasmettere il reclamo al Consiglio - in merito alla revoca della decisione di nomina - se il ricorrente lo desiderasse ( proposta cui questi non dava tuttavia seguito ).
9 . Successivamente, l' 11 ottobre 1985, il ricorrente ha presentato contro il Consiglio ed il Comitato economico e sociale delle Comunità europee un ricorso, le cui conclusioni hanno il seguente oggetto :
- l' annullamento del concorso,
- la dichiarazione "che la nomina del Ts . è priva di
fondamento",
- ed in via subordinata la dichiarazione che i criteri di selezione erano illegittimi e viziati da errore di valutazione .
10 . Il Consiglio ha eccepito in primo luogo l' irricevibilità delle domande proposte contro di esso . Anche il Comitato economico e sociale ha fatto valere in primo luogo l' irricevibilità di tale parte del ricorso, che esso ritiene per il resto in ogni caso infondato . Faccio rinvio alla relazione d' udienza per quanto riguarda gli argomenti delle parti .
B - In diritto
I - Sulla ricevibilità
1 . Sulle domande presentate contro il Consiglio
11 . a)*A tal proposito si è soprattutto sostenuto che il Consiglio non avrebbe dovuto essere chiamato in giudizio e che il ricorso avrebbe invece dovuto dirigersi solo contro l' istituzione cui è da attribuirsi il contestato atto di nomina . Indubbiamente tale istituzione sarebbe il Comitato economico e sociale, senza che possa avere rilevanza il fatto che nel suo ambito - ai sensi del regolamento interno emanato in applicazione dell' art . 196 del trattato CEE - in parte ( per i gradi più alti ) il Consiglio costituisca l' autorità che ha il potere di nomina, in quanto tale autorità, determinata da ogni istituzione ai sensi dell' art . 2 dello statuto del personale, agirebbe solo in nome dell' istituzione interessata .
12 . Per quanto riguarda questo problema, non è possibile ricavare alcuna soluzione univoca dallo statuto che ai sensi dell' art . 179 del trattato CEE stabilisce le condizioni per l' adizione della Corte di giustizia nelle cause in materia di personale . Infatti da una parte si tratta di "controversia tra le Comunità e una delle persone indicate nel presente statuto" ( art . 91 ); dall' altra si pone la condizione di proporre reclamo all' autorità che ha il potere di nomina prima di presentare un ricorso giurisdizionale ( art . 91, n . 2 ) - dal che potrebbe trarsi la conclusione che si debba chiamare in giudizio anche l' autorità che ha il potere di nomina - e l' art . 1 dello statuto del personale chiarisce che le nomine avvengono "presso un' istituzione delle Comunità ".
13 . La giurisprudenza ha tuttavia chiaramente stabilito che i ricorsi non vanno in ogni caso proposti contro le Comunità o anche contro l' autorità che ha il potere di nomina, ma che l' art . 1 - laddove menziona l' istituzione presso cui l' interessato presta servizio - costituisce il criterio di collegamento determinante ( cfr . le sentenze nelle cause 18/63 ( 1 ) e 28/64 ( 2 ). Può essere citata a tal proposito anche la sentenza nella causa 50/74 ( 3 ), in cui si menzionano le difficoltà di riconoscere l' istituzione cui i ricorrenti dovevano rivolgersi ). Pertanto appare del tutto giustificata l' eccezione sollevata nella presente causa e - poiché si tratta di una procedura di nomina svoltasi nel Comitato economico e sociale - va ammessa solo la chiamata in causa di quest' ultima istituzione . Ciò significherebbe che in un caso come il presente, in cui si discute di una decisione di nomina cui il Consiglio ha preso parte, la sua chiamata in causa nel procedimento potrebbe avvenire solo ai sensi dell' art . 18, n . 2, dello statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea ( dove si tratta della comunicazione delle difese scritte alle istituzioni della Comunità le cui decisioni sono in causa ) ed infine per mezzo dell' intervento .
14 . Devo tuttavia riconoscere che un siffatto procedimento non appare per nulla adeguato e soddisfacente . Può richiamarsi anche la sentenza nelle cause 783 e 786/79 ( 4 ), in cui si dichiara che il ricorso deve esser diretto contro l' autorità che ha il potere di nomina, che ha emanato l' atto lesivo . In conseguenza di ciò e poiché in un caso come quello di cui all' art . 57, 1° comma, terzo trattino, del regolamento interno del Comitato economico e sociale determinate decisioni di nomina vengono prese in ultima analisi dal Consiglio, va ritenuto obiettivamente giustificato che, in caso di impugnazione di tali decisioni, anche il Consiglio debba difendersi quale parte . Riterrei pertanto che giustamente il ricorso è stato diretto anche contro il Consiglio .
15 . L' altra questione posta in questo contesto, se, a causa della compartecipazione della Commissione, di cui all' art . 57 del regolamento interno, anche quest' ultima possa venire chiamata in giudizio, non necessita invece di ulteriore approfondimento . La soluzione di essa infatti non influisce sul solo problema posto in questo caso, relativo alla legittimità della chiamata in causa del Consiglio . Può tuttavia ritenersi che a tal proposito - ossia nel caso di un' istituzione di cui è richiesto soltanto il consenso - valga un' altra soluzione, e possano in tal senso ricordarsi i procedimenti proposti contro decisioni ai sensi dell' art . 58 del trattato CEE ( normativa sulle quote dell' acciaio emessa con consenso del Consiglio ), che venivano diretti esclusivamente contro la Commissione .
16 . b)*Con riguardo alle domande presentate contro il Consiglio, questi ha anche eccepito che in ogni caso ne va negata la ricevibilità in quanto non è stato proposto reclamo presso il Consiglio, come stabilito dall' art . 91 dello statuto del personale .
17 . E' vero a tal proposito che il reclamo del ricorrente, come può dedursi dalla nota 19 luglio 1985, non è pervenuto al Consiglio . Va tuttavia constatato che esso era chiaramente diretto ( anche ) al Consiglio . Ciò risulta dall' indicazione del destinatario (" autorité investie du pouvoir de nomination du CES ") nonché dal suo contenuto, poiché in esso si menziona tra l' altro l' accettazione della proposta di nomina dell' Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale, e si richiede "que vous révoquiez votre décision du 29 janvier 1985" ( riferendosi con ciò ad atti del Consiglio ). A mio parere ciò è determinante, è in altre parole decisivo che il ricorrente da parte sua abbia intrapreso tutto quanto era necessario per rendere possibile all' autorità competente che ha il potere di nomina ( che il Consiglio economico e sociale, adito mediante la prescritta via gerarchica, poteva facilmente identificare ) il controllo dell' atto contestato . Se poi "per via gerarchica" ( nell' accezione di cui all' art . 90, n . 3, dello statuto del personale ) si sono in seguito verificate irregolarità che hanno impedito all' autorità che ha il potere di nomina di adempiere all' obbligo di controllo, da ciò non deve indubbiamente risultare alcun pregiudizio per l' autore del reclamo . Al contrario, dopo la scadenza del termine quadrimestrale di cui all' art . 90, n . 2, dello statuto del personale, il ricorrente poteva dedurre l' esistenza di una tacita decisione di diniego, e non aveva l' obbligo di aderire alla proposta di cui alla nota 19 luglio 1985 di trasmettere il reclamo al Consiglio in quanto la sua volontà a tal proposito era chiara fin dall' inizio ed inoltre il termine per la presentazione del reclamo contro la decisione di nomina 29 gennaio 1985 era a tale data già scaduto .
18 . c)*Non è quindi possibile formulare serie riserve riguardo alla ricevibilità delle domande proposte contro il Consiglio .
2 . Sulle domande contro il Comitato economico e sociale
19 . a)*In tale ambito il ricorrente contesta innanzitutto il menzionato concorso . Il CES eccepisce in primo luogo che non può riconoscersi un interesse ad agire all' annullamento del concorso, in quanto il ricorrente non ha chiesto l' annullamento della decisione di nomina da esso risultante, ma ha solo dedotto che essa "è priva di fondamento ".
20 . Non ritengo di dover aderire a tale opinione . E' ben vero che la formulazione scelta per le conclusioni non appare particolarmente riuscita . Dal complesso del ricorso risulta tuttavia chiaro che il suo oggetto è in modo univoco l' annullamento della decisione di nomina . Si può richiamare a tal proposito in particolare il punto 26 del ricorso, in cui è detto esplicitamente "Il s' agit donc d' obtenir l' annulation du concours LA/57/83 et en conséquence de la nomination de monsieur Ts .". Non può quindi dirsi che la conclusione relativa all' annullamento del concorso sia per così dire sospesa nel nulla .
21 . b)*Per quanto riguarda la contestazione in giudizio del comportamento e degli atti della commissione esaminatrice, è stato eccepito che contro atti delle commissioni giudicatrici sono possibili solo domande dirette, e che pertanto le domande proposte a tal proposito sono da considerarsi tardive, in quanto precedute da un procedimento di reclamo .
22 . Anche tale argomento non va seguito .
23 . Da una parte non è di fatto vero che non abbia alcun senso presentare reclamo contro decisioni delle commissioni giudicatrici ( lo ho chiarito nelle conclusioni alla causa 255/85 ( 5 )). E' inoltre giurisprudenza costante che in un caso siffatto il termine decorre solo dalla notifica della decisione adottata in seguito al reclamo ( cfr . tra l' altro la sentenza nella causa 144/82 ( 6 )). Dalla presentazione del reclamo non discende quindi che la Corte di giustizia sia stata adita tardivamente .
24 . E' d' altra parte fondamentale che nel presente caso sia stato presentato un tempestivo ricorso giurisdizionale contro la decisione di nomina . A tal proposito può tuttavia anche osservarsi che gli atti della commissione giudicatrice possono essere contestati . La giurisprudenza lo ha già chiarito e mi basterà a tal proposito far riferimento alle sentenze nelle cause 11/65 ( 7 ), 21/65 ( 8 ), 257/83 ( 9 ) e 143/84 ( 10 ).
25 . c)*Per quanto riguarda la contestazione relativa all' indizione del concorso ed al suo risultato, è stato eccepito che il ricorrente non ha agito tempestivamente ed ha pertanto, per "acquiescement", perduto il diritto ad impugnare .
26 . Ho già dimostrato, richiamando la relativa giurisprudenza, che ciò non è esatto per quanto riguarda il risultato del concorso ( ossia la formazione dell' elenco di idoneità da parte della commissione giudicatrice ).
27 . E' ben vero che potrebbe dedursi in modo diverso per quanto riguarda gli atti concernenti l' organizzazione del concorso secondo la sentenza nella causa 294/84 ( 11 ); infatti in essa, in un procedimento relativo alla mancata ammissione alle prove di un concorso ed in cui si era fatta valere l' irregolarità del bando di concorso, si è stabilito che quest' ultimo mezzo non era più ricevibile, ma che avrebbe dovuto presentarsi ricorso a tal proposito nei termini stabiliti .
28 . Tuttavia non ritengo tale valutazione corretta e mi sembra che la giurisprudenza prevalente a tal proposito non vada in questo senso, ma ammetta invece in siffatti casi, ossia quando venga tempestivamente impugnata una decisione di nomina, che gli atti precedenti ( bandi di concorso, atti nell' ambito del concorso ) possano essere inclusi nel procedimento quali atti preparatori e possano essere impugnati incidentalmente . Mi richiamo alle sentenze nelle cause 11/65, 21/65, 37/72 ( 12 ) e 101/77 ( 13 ) e propongo di procedere allo stesso modo nel presente caso e di non respingere quindi le menzionate contestazioni con la motivazione che esse avrebbero dovuto costituire l' oggetto di un procedimento a sé stante introdotto nei termini .
29 . d)*Possono tuttavia formularsi riserve sotto due punti di vista rispetto alla ricevibilità quanto meno di una contestazione, quella relativa all' indizione del concorso ( come è noto si fa con essa valere che, ai sensi dell' art . 57 del regolamento interno del Comitato economico e sociale, la competenza era del Consiglio e non del segretario generale del Comitato economico e sociale ).
30 . aa)*Il ricorso alla Corte di giustizia dev' essere preceduto da un reclamo . Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, l' oggetto e la causa della domanda del reclamo non possono essere modificati nel procedimento giudiziale ( cfr . sentenze nelle cause 75/82 ( 14 ), 173/84 ( 15 e 270/84 ( 16 )); anche se è possibile dedurre nel procedimento giudiziale motivi ed argomenti che non sono stati proposti con il reclamo, tuttavia, come si sottolinea al punto 15 della motivazione della sentenza nella causa 52/85 ( 17 ), non può trattarsi di censure basate su cause giuridiche che non presentano alcun nesso con quelle di cui al reclamo .
31 . Nella fattispecie il ricorrente - come riferito - ha presentato un reclamo contro la decisione di nomina del Ts . ed ha in esso proposto anche censure sullo svolgimento del concorso . Invece nel reclamo non si menziona assolutamente il problema se il concorso potesse essere indetto - com' è avvenuto - dal segretario generale del Comitato economico e sociale o se dovesse essere a tal fine competente per i posti di grado LA/3 il Consiglio su proposta dell' Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale e con consenso della Commissione ( poiché l' art . 57 del regolamento interno del Comitato economico e sociale richiama l' art . 29 dello statuto del personale e quindi implicitamente l' allegato III di esso ). Può quindi effettivamente dirsi che ciò non costituiva oggetto del reclamo, sia pur implicito o per deduzione logica, ma che l' indizione del concorso è divenuta per la prima volta oggetto di contestazione nel ricorso . Poiché infine non può neanche rilevarsi uno stretto rapporto con altre censure espresse nel reclamo ( nel senso di cui alla sentenza nella causa 52/85 ), l' unica conclusione possibile è che non può ritenersi lecito introdurre tale contestazione per la prima volta nel procedimento giudiziale .
32 . bb)*D' altra parte va ricordato che secondo la giurisprudenza deve essere dimostrato anche l' interesse ad avanzare determinate censure e che in particolare nel far valere irregolarità di procedura bisogna provare che la decisione impugnata avrebbe potuto avere un contenuto diverso se la procedura si fosse svolta correttamente ( cfr . sentenza nella causa 150/84 ( 18 )).
33 . Non può certamente affermarsi che queste condizioni siano soddisfatte nella fattispecie . Si è appreso nel dibattimento sulle censure in esame che, poiché l' applicazione letterale dell' art . 57 del regolamento interno del Comitato economico e sociale all' apertura di procedure di concorso ( da cui risulterebbe che l' Ufficio di presidenza fa una proposta, la Commissione esprime il consenso ed il Consiglio - non solo il suo segretario generale - prende la decisione ) sarebbe chiaramente assurda e impraticabile, le relative facoltà sono state da tempo e di comune accordo affidate al Comitato economico e sociale . Può pertanto senz' altro dedursi che, se il Comitato economico e sociale avesse organizzato la procedura come ritenuto giusto dalla ricorrente, avrebbe avuto il consenso della Commissione e del Consiglio e che quindi la decisione sull' organizzazione del concorso avrebbe avuto lo stesso contenuto che è risultato dall' autonoma azione del Comitato economico e sociale .
34 . Ciò, come del resto anche il fatto che il Consiglio e la Commissione, in occasione della determinazione della decisione di nomina, non hanno sollevato alcuna obiezione contro gli atti preparatori, significa in definitiva che non può essere riconosciuto un interesse del ricorrente a far valere una pretesa violazione dell' art . 57 del regolamento interno del Comitato economico e sociale nell' indizione del concorso .
35 . e)*In riferimento alle domande contro il Comitato economico e sociale va pertanto constatato che non sussistpono nel complesso problemi rispetto alla loro ricevibilità . Bisogna tuttavia riconoscere che non può esser fatto valere un importante motivo d' impugnazione ( quello di cui si è appena trattato ).
II - Nel merito
1 . Le censure riguardanti il concorso
36 . a)*In primo luogo il ricorrente contesta che l' indizione del concorso per occupare il posto di capo della divisione di traduzione greca da parte del segretario generale del Comitato economico e sociale contrasta con l' art . 57 del regolamento interno del Comitato economico e sociale, che stabilisce che le facoltà devolute all' autorità che ha il potere di nomina dallo statuto, in particolare nel caso di dipendenti di grado LA/3 e con riferimento - tra l' altro - all' art . 30, siano esercitate dal Consiglio col consenso della Commissione su proposta dell' Ufficio di presidenza del CES . Anche ove si ritenesse - come precisato nella trattazione orale - che possa esistere in questo ambito la possibilità di delega, in ogni caso essa sarebbe da attribuirsi all' Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale, ma non al suo segretario generale, che non sarebbe per nulla menzionato a tal proposito .
37 . In riferimento a ciò il Comitato economico e sociale, come è noto, ha sostenuto l' opinione che conviene interpretare l' art . 57 del regolamento interno non in modo tale da ottenere un risultato fuori dalla realtà e impraticabile, bensì in modo da ottenere un "effet utile ". In considerazione del fatto che il personale del Comitato economico e sociale è considerevolmente aumentato e che nello stesso Consiglio è il segretario generale l' autorità che ha il potere di nomina ( salvo che per i dipendenti di grado A/1 ), ciò potrebbe solo significare che non è necessaria una partecipazione decisiva del Consiglio e della Commissione nell' indizione ed attuazione di concorsi per il Comitato economico e sociale . Si potrebbe anche richiamare una prassi pluriennale in una serie di casi in cui si sarebbe proceduto come nel presente . Si potrebbe quindi parlare della formazione di una consuetudine a tal proposito ovvero, come formulato in modo più restrittivo nella trattazione orale, della necessità di un' interpretazione ragionevole conformemente ad una prassi costante ( ciò che la Corte ha ritenuto giustificato anche in altro contesto, in particolare nella sentenza nella causa 30/70 ( 19 ), con riferimento alla determinazione di diritto comunitario derivato da parte del Consiglio ai sensi dell' art . 43 del trattato CEE ).
38 . Rispetto a tale controversia, dopo quanto ho esposto in occasione dell' esame sulla ricevibilità, non occorre che mi pronunci ulteriormente . Anche se lo faccio a fini di completezza, ciò tuttavia solo in modo sommario, per precisare alcune idee fondamentali .
39 . A mio parere, mi sia concesso dichiararlo subito, l' opinione sostenuta dal Comitato economico e sociale ha senz' altro elementi a suo favore . E' ben vero che appare chiaro secondo un' interpretazione letterale dell' art . 57 ( in particolare in quanto si richiama nel complesso l' art . 29 dello statuto del personale senza alcuna differenziazione ) che anche per l' atto d' indizione di un concorso è prescritta - per i posti di grado LA/3 - la collaborazione dell' Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale con la Commissione ed il Consiglio . Senza difficoltà può tuttavia riconoscersi che la ratio dell' art . 57 è solo quella di consentire alla Commissione e al Consiglio di esercitare influenza sulla politica del personale del Comitato economico e sociale con riguardo ai posti di grado più elevato . A tal fine è senza dubbio sufficiente la partecipazione di tali istituzioni agli atti conclusivi delle procedure per coprire i posti . Può invece difficilmente concludersi che, ove la copertura dei posti avvenga mediante concorso, voglia realizzarsi una partecipazione fin dagli atti introduttivi preparatori e ciò, per quanto riguarda il Consiglio, da parte del Consiglio stesso ( il che non è normalmente stabilito neanche per il personale del Consiglio ). Può anche dirsi, con riferimento alla citata sentenza, che in ogni caso attraverso una prassi pluriennale ( che non è stata contestata e che del resto è stata documentata in parte, per le decisioni di promozione ) si è realizzata per così dire un' interpretazione autentica di un testo normativo stabilito dal Comitato economico e sociale col consenso del Consiglio . Infine, e ciò risparmierebbe un approfondimento della questione a quali condizioni possa ammettersi la formazione di una consuetudine contro la lettera di un testo normativo, non andrebbe dimenticata la considerazione che tutte le istituzioni menzionate all' art . 57 hanno partecipato senza riserve all' ultimo atto decisivo della procedura di copertura del posto, e che quindi anche un' eventuale irregolarità dell' apertura del concorso è stata sanata ( e ciò del resto anche per quanto riguarda l' intervento del segretario generale, rispetto a cui aveva già la sua importanza il dibattito sulla proposta di nomina nell' Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale ).
40 . Non può quindi sicuramente concludersi, richiamandosi al combinato disposto dell' art . 57 del regolamento interno del Comitato economico e sociale e dell' art . 29 dello statuto del personale, che l' indizione del concorso da parte del segretario generale fosse viziata .
41 . b)*Il ricorrente ha quindi sollevato censure rispetto allo svolgimento del concorso da diversi punti di vista .
42 . aa)*In primo luogo egli fa valere la disparità di trattamento fra i concorrenti, che va ravvisata nel fatto che in occasione del primo concorso svoltosi nel 1982 gli era stato proibito di esercitare le funzioni di capo della divisione greca, mentre il Ts . non aveva incontrato tale divieto durante il secondo concorso .
43 . A tal proposito può osservarsi in generale che non si vede quale principio, sotteso alla contestazione, impedisca che in una procedura per la copertura di un posto possa essere affidato ad un concorrente l' esercizio delle funzioni inerenti al posto da occupare durante lo svolgimento della procedura stessa . Che un tale principio non possa valere risulta già chiaro dal fatto che in caso contrario rimarrebbe spesso esclusa l' assunzione ad interim delle funzioni di un posto da occupare, il che condurrebbe sicuramente a considerevoli problemi organizzativi o a difficoltà di funzionamento dell' amministrazione .
44 . Non si vede inoltre come la circostanza menzionata dal ricorrente possa aver influenzato il risultato del concorso ed in particolare come essa abbia potuto incidere in modo negativo sulle sue prestazioni nel concorso, come fa valere il ricorrente .
45 . A tal proposito può anche opporsi al ricorrente che può parlarsi di disparità di trattamento solo quando, nell' ambito di uno stesso concorso, valgono per i concorrenti condizioni diverse, non invece quando si diverge dall' impostazione di un precedente concorso . Non può tuttavia nella fattispecie parlarsi di una siffatta disparità di trattamento, in quanto, se non erro, durante il secondo concorso rimaneva chiaramente invariata la prassi che il ricorrente ed il Ts . si avvicendassero nell' assumere le funzioni di capo della divisione greca . Avevano quindi entrambi la possibilità di dar prova di sé, e non si vede pertanto come il candidato in seguito nominato avrebbe potuto avvantaggiarsi della procedura .
46 . bb)*Per quanto riguarda la composizione della commissione giudicatrice, il ricorrente contesta in generale che essa non garantiva alcuna obiettività, ed in particolare che nessun greco ne faceva parte, al che nella replica si è aggiunto l' argomento che nessuno dei membri conosceva la lingua greca .
47 . Bisogna osservare rispetto a tale argomento, evidenziando in tal modo che con esso non è formulata alcuna censura rilevante, che non è stato provato che i membri della commissione giudicatrice ( che in ogni caso nella parte scritta della prova non conoscevano i nomi dei concorrenti ) abbiano mancato d' imparzialità in occasione delle prove . Il semplice fatto che si trattasse in parte di superiori del ricorrente non è a tal fine sufficiente . Ove si ritenesse diversamente, spesso sarebbe impossibile una composizione adeguata e competente in occasione dei concorsi .
48 . Rispetto alla censura specifica, costituisce d' altra parte elemento importante il fatto che il Comitato economico e sociale abbia dichiarato, senza incontrare contestazioni, che uno dei membri della commissione giudicatrice dominava perfettamente il greco ed inoltre che la stessa commissione, com' è consentito dall' art . 3, 2° comma, dell' allegato III allo statuto del personale, si era servita della partecipazione di due membri aggregati greci . Non può pertanto dubitarsi che la commissione giudicatrice avesse conoscenze sufficienti e che fosse garantita un' adeguata valutazione delle capacità dei concorrenti .
49 . cc)*Per quanto riguarda lo svolgimento delle prove, il ricorrente ha infine contestato che la commissione giudicatrice ha ecceduto i limiti della sua competenza, in quanto ha effettuato anche un esame della personalità e del carattere dei candidati . In secondo luogo menziona nella replica che il testo da rivedere era di natura giuridica e non - come stabilito nel bando di concorso - un testo di contenuto generale .
50 . Anche in tal modo tuttavia, il ricorrente non ha evidenziato alcuna significativa irregolarità della procedura .
51 . In realtà, quello che il ricorrente ha descritto come "esame della personalità" o "preuves caractérielles", è solo l' accertamento di attitudini e di qualità caratteriali che sono necessarie per la direzione di un' unità amministrativa . E poiché nell' avviso di vacanza n . 84/81 si trattava di un posto le cui funzioni erano di organizzare, sorvegliare e controllare i lavori della divisione greca, e per il quale esplicitamente si richiedeva "aptitude dans la direction d' une unité administrative", sicuramente non può parlarsi di un inammissibile superamento dei limiti del compito di valutazione, qualora la commissione giudicatrice compia esami a tal fine .
52 . Per quanto riguarda il secondo punto, dai chiarimenti del Comitato economico e sociale appare evidente che il ricorrente è stato vittima di un errore . Nel bando del concorso si menziona un "sujet de caractére général" al n . 7, lett . a ), con riferimento ad un "exposé en grec"; invece, riguardo alla revisione di un testo tradotto, non viene specificato di quale tipo di testo debba trattarsi, e non appare per nulla estranea alla natura del lavoro da svolgere presso il Comitato economico e sociale la scelta anche di un testo giuridico .
53 . dd)*Può quindi solo dichiararsi che anche lo svolgimento del concorso non è contestabile in nessuno degli aspetti menzionati dal ricorrente .
2 . Gli atti preparatori della decisione di nomina
54 . Come ho già menzionato, ai sensi dell' art . 57 del regolamento interno del Comitato economico e sociale, la copertura di un posto di grado LA/3 è effettuata dal Consiglio col consenso della Commissione su proposta dell' Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale . Secondo il ricorrente - e ciò costituisce un ulteriore motivo d' impugnazione - quest' ultima non è stata legittimamente formata . Nella riunione dell' Ufficio di presidenza del 17 ottobre 1984, sarebbe stata infatti presentata soltanto la proposta del segretario generale di nominare il Ts . ed essa sarebbe stata subito accolta . A parere del ricorrente, ciò significa in primo luogo che, nella scelta fra i concorrenti dichiarati idonei, il segretario generale ha assunto poteri di decisione che non gli competevano . Secondo lo stesso ricorrente, poiché i membri dell' Ufficio di presidenza avevano ricevuto solo l' elenco di idoneità ( e non invece, come in un altro caso da valutare nello stesso giorno, i documenti allegati alle domande di ammissione dei concorrenti nonché i curriculum vitae ) e poiché alla proposta non era seguito alcun commento orale, è chiaro anche che non si è giunti ad un confronto rispetto ad altri concorrenti, e quindi ad una valutazione comparativa dei meriti di tutti gli iscritti . Se ciò fosse avvenuto, il ricorrente avrebbe avuto le migliori possibilità, in quanto egli, a fronte di una valutazione nel concorso praticamente a pari merito con il Ts ., disponeva di una superiore anzianità ( che in generale ha rilevanza in tali casi ) nonché di un' esperienza professionale più lunga e di migliori conoscenze linguistiche .
55 . Anche da tale argomento non può dedursi quindi a mio parere alcun motivo di annullamento .
56 . In primo luogo non è vero che a seguito del risultato del concorso e di tutti gli altri elementi rilevanti il ricorrente dovesse avere le migliori possibilità di nomina . In realtà non può dirsi che egli sia stato valutato in modo migliore del Ts . od a pari merito con quest' ultimo . Sebbene infatti nella prova scritta avesse un leggero vantaggio di due punti, nella prova orale il Ts . è stato chiaramente valutato in modo migliore ed ha pertanto ottenuto un punteggio superiore . Ciò deriva dal fatto che le conoscenze linguistiche del ricorrente sono state valutate come inferiori ( in mancanza di prove, non posso giudicare se, nel caso della lingua inglese, ciò sia avvenuto ingiustamente, come egli ritiene ), che sono state ritenute inferiori anche le conoscenze generali nonché quelle sul funzionamento della Comunità, e che si è pervenuti ad un giudizio critico rispetto alle qualità che sono importanti per la conduzione di un' unità amministrativa . In una tale situazione non vi era sicuramente alcun motivo di considerare determinanti nella scelta l' anzianità superiore e l' esperienza più lunga del ricorrente .
57 . E' vero d' altra parte, per quanto riguarda la formazione del parere dell' Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale, che in tal sede non è sorta alcuna discussione in relazione alla proposta di nomina formulata dal segretario generale e che nella riunione stessa non si è svolta una valutazione comparativa dei meriti dei vari concorrenti . Ciò non significa tuttavia che la procedura sia viziata da irregolarità .
58 . Erroneo è già in tale contesto il punto di vista assunto dal ricorrente, che si avvale della formulazione dell' art . 45 dello statuto del personale, riguardante la procedura di promozione (" scrutinio per merito comparativo dei funzionari "). Invece in un concorso è solo necessario scegliere il concorrente idoneo dall' elenco compilato dalla commissione giudicatrice . Di regola viene scelto il candidato al primo posto, e solo in caso di una scelta diversa nasce la necessità di una specifica motivazione ( cfr . sentenza nella causa 62/65 ( 20 )); non è invece necessario, ai sensi dell' art . 30 dello statuto del personale, una valutazione comparativa di tutti i concorrenti che si trovano nell' elenco d' idoneità .
59 . Inesatta è anche la tesi ( avanzata in occasione della trattazione orale, e quindi probabilmente tardiva ) che il segretario generale del Comitato economico e sociale abbia avuto un ruolo troppo importante nella formazione della proposta di nomina . Secondo tutto quanto si sa, egli si è limitato ad assumere una determinata iniziativa ( il che sicuramente è incluso nella funzione consultiva dell' Ufficio di presidenza, che gli spetta ai sensi dell' art . 56 del regolamento di procedura ); nulla tuttavia lascia credere che egli abbia preso parte alla votazione sulla proposta di nomina .
60 . Per quanto concerne infine la scelta stessa da compiere ai sensi dell' art . 30 dello statuto del personale, non vi è alcun motivo di dubitare della sua corretta formazione, in quanto tutti i membri dell' Ufficio di presidenza potevano prepararvisi con l' ausilio dell' elenco di idoneità di cui disponevano ed esisteva inoltre la possibilità, ove necessario, di chiarire e di approfondire punti d' incertezza durante la seduta ( nella quale il segretario generale - come è stato assicurato - teneva a disposizione tutti i documenti necessari ). A tal riguardo sono richiamati i fatti analoghi che hanno avuto importanza nella causa 26/85 ( 21 ) ( nel contesto della decisione su una promozione veniva com' è noto ritenuto sufficiente che i membri della commissione ed i loro gabinetti avessero avuto la possibilità di prendere conoscenza dei fascicoli personali dei candidati prima della riunione e che il segretario generale avesse tenuto a loro disposizione nella riunione i fascicoli di cui trattasi ). Anche in una tale situazione di fatto è del tutto giustificato sostenere che vi è stata un' attenta valutazione di tutti i concorrenti ( come risulta dal verbale della riunione 17 ottobre 1984 ). Se questo non fosse stato fedele alla realtà, difficilmente avrebbe potuto essere approvato, come risulta dal verbale della riunione successiva, il 20 novembre 1984 .
61 . Anche senza che appaia necessario esaminare la circostanza che nell' ambito di un altro punto all' ordine del giorno del 17 ottobre 1984 ( che non seguiva ad una valutazione da parte di una commissione giudicatrice ) venivano distribuiti i documenti allegati alle domande di ammissione ed i curriculum vitae, ed anche senza sentire i testimoni indicati dal ricorrente sullo svolgimento della stessa riunione, può pertanto concludersi che la proposta di nomina del Ts . nell' Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale si è formata correttamente e che pertanto la decisione di nomina non può essere annullata in quanto sarebbe mancato un elemento essenziale .
3 . Sviamento di potere
62 . La decisione di nomina viene infine contestata con la censura "les jeux étaient faits d' avance", ossia che la nomina del Ts . era decisa fin dall' inizio e che la realizzazione del concorso era stata soltanto formale, e quindi una farsa .
63 . Il ricorrente ritiene che la formulazione di tale grave censura sia giustificata da diversi indizi . A tal fine egli ha menzionato la riduzione del limite di età nel secondo concorso ( che sarebbe avvenuta per consentire la partecipazione del Ts .), la circostanza - di cui si è appena trattato - che la proposta di nomina nell' Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale si è formata senza discussione, nonché diversi fatti che dovrebbero mostrare che in ogni caso per il direttore generale dell' amministrazione ( che era anche presidente della commissione giudicatrice ) la nomina del Ts . era sicura ( infatti, il 19 luglio 1984 - ancor prima che fosse formalizzata la relazione della commissione giudicatrice - il presidente di essa avrebbe chiamato il Ts . per comunicargli che sarebbe stato nominato; il giorno stesso il Ts . avrebbe dato una festa in relazione a ciò; nei giorni successivi avrebbe occupato l' ufficio del capo della divisione greca e ne avrebbe anche esercitato le funzioni, mentre nel 1984 il ricorrente non sarebbe più stato consultato dai suoi superiori in merito ai problemi riguardanti la divisione greca ).
64 . Ritengo che anche questi argomenti non siano sufficienti a determinare la fondatezza della domanda del ricorrente .
65 . In linea di principio va ricordato che le decisioni di nomina come quella di cui si tratta vengono assunte in ultima istanza dal Consiglio col consenso della Commissione . Non si vede pertanto come essa abbia potuto esser pregiudicata da circostanze concernenti il Comitato economico e sociale, che in ogni caso riguardano il direttore generale dell' amministrazione, ossia una persona che non può neppure influenzare la proposta formulata dall' Ufficio di presidenza .
66 . Inoltre, in merito agli "indizi" riportati dal ricorrente ( per quanto essi possano comunque meritare di esser presi in considerazione ) va osservato quanto segue :
67 . Per quanto riguarda la riduzione del limite minimo d' età stabilita per il secondo concorso, il Comitato economico e sociale ha dimostrato che si trattava di un provvedimento adeguato, in quanto conduceva ad un aumento dei possibili partecipanti ( infatti il primo concorso non aveva avuto esito a causa del numero ridotto di essi ), ed appare anche - come è stato riferito senza incontrare contestazioni - che ciò corrisponda alla prassi più recente .
68 . Il Comitato economico e sociale ha inoltre contestato che, nel luglio 1984, il direttore generale dell' amministrazione abbia fatto trapelare al Ts . la sua nomina, e ciò appare anche plausibile, in quanto il direttore generale conosce evidentemente la procedura di nomina prescritta . Può anche richiamarsi a tal proposito la comunicazione scritta, pervenuta al ricorrente - che era assente il 19 luglio - in data 22 agosto 1984 ( con la quale si riferisce che l' Ufficio di presidenza formulerà una proposta di nomina ), nonché la risposta data alla nota di protesta 10 ottobre 1984 del ricorrente, secondo cui il direttore generale dell' amministrazione non aveva dato alcuna informazione che potesse pregiudicare la scelta del futuro capo della divisione greca, che in ultima istanza compete al Consiglio .
69 . Il Comitato economico e sociale ha anche contestato che dall' aprile 1984 il ricorrente non sia stato più consultato in merito a problemi della divisione greca, ed ha sottolineato fermamente che ciò è sempre avvenuto fino al novembre 1984 . Secondo il CES, può richiamarsi non da ultimo a tal proposito una nota del direttore generale dell' amministrazione al caposervizio della traduzione in data 26 settembre 1984, secondo cui i lavori della divisione greca dovevano continuare ad essere organizzati in collaborazione con il ricorrente ed il Ts .
70 . Per quanto riguarda infine l' occupazione dell' ufficio del capo della divisione greca da parte del dipendente che sarebbe stato in seguito nominato a tale posto, anche a tale proposito è stato dato un chiarimento plausibile ( ossia che era stato necessario che il Ts . lasciasse l' ufficio che aveva fino ad allora occupato ad un collega trasferito dal Parlamento ). E' stato inoltre giustamente rilevato che una siffatta sistemazione interna, che riguardava la divisione greca, cui non ha partecipato l' amministrazione, non poteva evidentemente influenzare la decisione che l' Ufficio di presidenza e l' autorità che ha il potere di nomina dovevano prendere .
71 . Senza che appaia necessario sentire i testimoni nominati dal ricorrente, può quindi constatarsi che non è rilevabile alcun serio indizio di sviamento di potere che possa motivare un approfondimento di tale censura .
72 . 4 . Può pertanto ritenersi che nessuno dei motivi d' impugnazione proposti valga a fondare il ricorso .
C - Conclusione
73 . Concludo pertanto per la totale reiezione della domanda e perché venga deciso rispetto alle spese del procedimento ai sensi dell' art . 70 del regolamento di procedura .
(*) Traduzione dal tedesco .
( 1 ) Sentenza 19 marzo 1964, causa 18/63, Estelle Schmitz in Wollast / Commissione della Comunità economica europea, Racc . 1964, pag . 166 .
( 2 ) Sentenza 7 aprile 1965, causa 28/64, Mueller / Consiglio della Comunità economica europea e della Comunità europea dell' energia atomica, Racc . 1965, pag . 299 .
( 3 ) Sentenza 30 settembre 1975, causa 50/74, Asmussen ed altri / Commissione e Consiglio, Racc . 1975, pag . 1003, in particolare, pag . 1012 .
( 4 ) Sentenza 27 ottobre 1981, cause riunite 783 e 786/79, Venus e Obert / Commissione e Consiglio, Racc . 1981, pag . 2445, in particolare, pag . 2461, punto 22 della motivazione .
( 5 ) Conclusioni 12 giugno 1986, causa 255/85, Pressler-Hoeft / Corte dei conti delle Comunità europee ( punto 4 e seguenti ), sentenza 10 luglio 1986, Racc . pag . 2459 .
( 6 ) Sentenza 14 luglio 1983, causa 144/82, Armelle Detti / Corte di giustizia delle Comunità europee, Racc . 1983, pag . 2421 .
( 7 ) Sentenza 14 dicembre 1965, causa 11/65, Domenico Morina / Parlamento europeo, Racc . 1965, pag . 1219 .
( 8 ) Sentenza 14 dicembre 1965, causa 11/65, Domenico Morina / Parlamento europeo, Racc . 1965, pag . 1239 .
( 9 ) Sentenza 16 ottobre 1984, causa 257/83, Williams / Corte dei conti delle Comunità europee, Racc . 1984, pag . 3547 .
( 10 ) Sentenza 6 febbraio 1986, causa 143/84, Vlachou / Corte dei conti delle Comunità europee, Racc . 1986, pag . 473 .
( 11 ) Sentenza 11 marzo 1986, causa 294/84, Adams ed altri / Commissione, Racc . 1986, pag . 984 .
( 12 ) Sentenza 15 marzo 1973, causa 37/72, Antonio Marcato / Commissione, Racc . 1973, pag . 361 .
( 13 ) Sentenza 13 aprile 1978, causa 101/77, Luigi Ganzini / Commissione, Racc . 1978, pag . 915 .
( 14 ) Sentenza 20 marzo 1984, cause riunite 75 e 117/82, Razzouk e Beydoun / Commissione, Racc . 1984, pag . 1509 .
( 15 ) Sentenza 23 gennaio 1986, causa 173/84, Lars Bo Rasmussen / Commissione, Racc . 1986, pag . 197 .
( 16 ) Sentenza 10 luglio 1986, causa 270/84, Licata / Comitato economico e sociale, Racc . pag . 2312 .
( 17 ) Sentenza 7 maggio 1986, causa 52/85, Rihoux ed altri / Commissione, Racc . 1986, pag . 1555 .
( 18 ) Sentenza 23 aprile 1986, causa 150/84, Bernardi / Parlamento europeo, Racc . 1986, pag . 1375 .
( 19 ) Sentenza 17 dicembre 1970, causa 30/70, Scheer / Einfuhr-und Vorratsstelle fuer Getreide und Futtermittel, Racc . 1970, pag . 1197 .
( 20 ) Sentenza 15 dicembre 1966, causa 62/65, Manlio Serio / Commissione della CEEA, Racc . 1966, pag . 757, in particolare, pag . 770 .
( 21 ) Sentenza 23 ottobre 1986, causa 26/85, Vaysse / Commissione, Racc . 1986, pag . 3131 .
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