CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JOSÉ LUIS DA CRUZ VILAÇA
del 7 ottobre 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
A norma dell'art. 3, n. 1, del protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 299 del 31.12.1972, pag. 32); (convenzione di Bruxelles, in prosieguo: « convenzione »), la cour de cassation del Belgio vi chiede di interpretare l'art. 17 della predetta convenzione nell'ambito di una controversia relativa all'esecuzione di un contratto contenente una clausola di attribuzione di competenza ad un tribunale dello Stato cui appartiene una delle parti.
Gli antefatti, come emergono dagli atti processuali, sono i seguenti.
2.
Due società, la SpA Iveco Fiat, con sede in Torino, e la Van Hool NV, con sede in Koningshooikt-Lier (Belgio), stipulavano il 28 dicembre 1956, un contratto della durata di un anno, con decorrenza 1° gennaio 1957, in forza del quale la prima società concedeva alla Van Hool l'esclusiva del montaggio e della vendita di taluni veicoli o pezzi Fiat nel territorio del Benelux.
Il 1° gennaio 1958 veniva stipulato un altro contratto che estendeva la cooperazione tra le due società ad un'altra categoria di veicoli Fiat. Successivamente, con contratto 30 dicembre 1961, la posizione della Van Hool in quest'ultimo rapporto veniva assunta da una nuova società, la PVBA Catrabel, mentre la Van Hool restava titolare delle restanti concessioni di esclusiva, contemplate dal contratto del dicembre 1956.
Sia il contratto del 1956 (art. 10) sia il contratto del 1958 (art. 18) ( 1 ) contenevano una clausola attributiva di competenza in base alla quale il tribunale di Torino era esclusivamente competente a conoscere delle controversie sorte nell'esecuzione dei predetti contratti.
Dall'altro canto — e da qui sorge il problema — il contratto stipulato nel 1956 stabiliva nell'art. 9 che per il suo rinnovo oltre il 31 dicembre 1957, era necessaria una « conferma scritta da parte della società Fiat». Una clausola analoga figurava nell'art. 16 del contratto 1° gennaio 1958 che istituiva la concessione in seguito assunta dalla Catrabel.
Effettivamente, con successive lettere, la Fiat comunicava alla Van Hool il rinnovo del contratto del 1956 per periodi di un anno, la prima volta fino al 31 dicembre 1958 e l'ultima volta fino al 31 dicembre del 1961.
Dopo il 1962, la Iveco Fiat non manifestava più per iscritto la volontà di prorogare anno per anno il contratto ma, cionostante, le due società continuavano a intrattenere rapporti commerciali fino alla fine del 1981, nel contesto, a quanto pare, del contratto iniziale.
In conseguenza di contrasti sorti nel frattempo, la Iveco Fiat rompeva però dal 1° gennaio 1982, i rapporti commerciali con la Van Hool.
La rottura unilaterale dei rapporti commerciali induceva la Van Hool a intentare un'azione giudiziaria contro la Iveco Fiat dinanzi al tribunal de Commerce di Malines (Belgio). La società convenuta sollevava davanti a questo tribunale un'eccezione di incompetenza, deducendo che la clausola che attribuiva competenza al tribunale di Torino si applicava ai rapporti contrattuali intrattenuti tra le parti dopo il 31 dicembre 1961, ultimo anno in cui il contratto era stato prorogato per iscritto dalla Iveco Fiat. Il tribunal de Commerce di Malines, però, si considerava competente, perché, a suo avviso, non ricorrevano i presupposti stabiliti dal 1° comma dell'art. 17 della convenzione di Bruxelles per la validità delle clausole attributive di competenza. Successivamente, la cour d'appel di Anversa, confermava detta decisione e la Iveco Fiat ricorreva dinanzi alla cour de cassation contro la sentenza d'appello.
Il supremo giudice belga ha deciso di sospendere il giudizio fintantoché la Corte di giustizia delle Comunità europee non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulla seguente questione:
« Se soddisfi all'art. 17 della convenzione 27 settembre 1968 un accordo scritto che contenga una clausola attributiva di competenza, il cui termine di validità sia però scaduto, che malgrado l'inosservanza della condizione in base alla quale il suo rinnovo poteva avvenire solo per iscritto, sia tuttavia servito, successivamente, come base giuridica per la prosecuzione dei rapporti contrattuali tra le parti ».
3.
L'art. 17, 1° comma della convenzione di Bruxelles dispone che, « qualora le parti, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente ».
Prescrive però, che la clausola attributiva di competenza abbia forma scritta o sia confermata per iscritto.
Questi requisiti di forma trovano, naturalmente, origine come si sottolinea nella relazione Jenard sulla convenzione di Bruxelles (GU C 59 del 5.3.1979, pag. 1), nell'esigenza fondamentale di « garantire la certezza giuridica ».
In varie occasioni la Corte ha già avuto modo di precisare chiaramente le ragioni e il significato dei predetti requisiti: i presupposti ai quali l'art. 17 subordina la validità delle clausole attributive di competenza hanno lo scopo di garantire che il consenso delle parti su una clausola che, per di più, deroga dalle norme generali sulla determinazione della competenza, « sia effettivamente provato » e manifestato « in maniera chiara e precisa ». ( 2 )
Per dirla con l'avvocato generale Capotorti, (conclusioni nella causa Estasis Salotti, Race. 1976, pag. 1845) è necessaria «una prova sicura dell'esistenza di una volontà comune delle parti sulla clausola che stabili-, see il foro competente ».
Per questo la Corte ha sempre affermato che le condizioni di validità stabilite dall'art. 17 a proposito delle clausole attributive di competenza « vanno interpretate restrittivamente ».
È certo che, come viene del pari riferito nella relazione Jenard, gli autori della convenzione hanno voluto evitare di frapporre agli « usi commerciali » gli ostacoli che potevano derivare da un « formalismo eccessivo ».
Per ciò si può affermare che l'art. 17 è il risultato di un compromesso tra le esigenze della certezza del diritto e della flessibilità del commercio, che, del resto, ha indotto a riconoscere valida la semplice conferma scritta di un accordo verbale.
A mio modo di vedere, non si tratta, però, nella struttura della convenzione, di esigenze di importanza equivalenti. Come emerge dalla giurisprudenza di questa Corte, nel contemperare la certezza e la flessibilità, deve attribuirsi priorità alla prima, nel senso che le esigenze di rapidità e di agilità propria della prassi commerciale non possono legittimare l'esistenza di dubbi od equivoci circa il consenso delle parti sulla stipulazione di una clausola attributiva di competenza, che deroga ai criteri generali stabiliti in materia dall'art. 2 e dagli artt. 5 e 6 della convenzione. « La richiesta della forma scritta, insomma, serve a richiamare l'attenzione dei contraenti sui rischi della clausola derogatoria ». (Conclusioni dell'avvocato generale Mancini nella causa 201/82 Gerling/Amministrazione del tesoro, Race. 1983, pag. 2521).
Si direbbe trattarsi di una sorta di problema di programmazione lineare, in cui una variabile — la certezza — deve essere massimizzata all'interno dei parametri costituiti dalla necessità di garantire il normale svolgimento delle operazioni commerciali, secondo i criteri degli usi correnti, e dalle esigenze del principio della buona fede.
Ritengo essere questo il senso dell'art. 17, alla luce della sua attuale stesura, anche se esso potrebbe essere eventualmente diverso qualora fosse in vigore la nuova versione di detto articolo, figurante nella convezione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito alla convenzione di Bruxelles del 1968. Secondo la convenzione di adesione, oltre alla « clausola scritta » o alla « clausola verbale, confermata per iscritto », il patto attributivo di competenza, nel campo del commercio internazionale, potrà essere stipulata « in una forma ammessa dagli usi in questo campo e che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere ».
In quest'ultimo contesto şi potrebbe forse seguire un ragionamento inverso a quello che ho adottato, considerando i valori e le esigenze della prassi commerciale come la variabile principale, limitata nella sua portata dalla necessità di garantire alle parti una adeguata certezza giuridica.
Allo stato dei fatti però, non essendo il predetto testo entrato in vigore nella sua nuova versione, mi sembra prematuro procedere a un siffatto cambiamento di orientamento.
Del resto, l'indirizzo da me adottato, mi sembra essere quello che meglio corrisponde al significato derivante da una interpretazione della convenzione che tenga conto, giusta le vostre raccomandazioni, del sistema e degli obiettivi della stessa ( 3 ).
Credo d'altronde che, proprio nell'accettazione della conferma scritta di un accordo verbale si traduce l'essenza delle concessioni fatte nell'art. 17 della convenzione, alla flessibilità delle prassi commerciali in materia di patti attributivi di competenza, ferma restando la necessità di adeguare rigore e cautela particolari per quanto riguarda la prova dell'esistenza di un effettivo consenso delle parti.
4.
Nella sopra citata giurisprudenza, la Corte ha più volte definito i presupposti della validità alla luce dell'art. 17 della convenzione, di clausole attributive di competenza aventi determinate caratteristiche.
Tuttavia, una importante circostanza distingue il presente procedimento da quelli in cui vennero pronunciate le precendenti sentenze, sollevando una questione nuova, finora mai chiarita.
Infatti, la questione che vi è stata sottoposta dalla cour de cassation belga verte — nonostante i termini in cui è formulata — sull'eventuale conformità all'art. 17 di una clausola attributiva di competenza, inclusa in un contratto scritto, che è scaduto senza essere stato contrariamente a quanto in esso contemplato, prorogato per iscritto, mentre le parti hanno nel frattempo intrattenuto normali rapporti commerciali.
Si pone quindi un problema di validità temporale del contratto di cui la clausola attributiva di competenza fa parte, che non è emerso in nessuno dei casi precedenti.
In detti casi, infatti, trattavasi di documenti a proposito dei quali non era stata sollevata alcuna questione legata all'esistenza di eventuali clausole che ne limitassero nel tempo l'efficacia.
Come applicare, quindi, nell'ambito della questione ora in esame, i principi generali sopra descritti?
5.
È fuori discussione che nel caso di specie venne inserita dalle parti nel contratto scritto originario che le vincolava — senza rischiare di passare inosservata — una clausola attributiva di competenza, manifestamente rispondente ai requisiti di forma prescritti dall'art. 17 della convenzione.
Pertanto, se lo stesso contratto fosse stato stipulato a tempo indeterminato, ovvero fosse stato regolarmente prorogato per iscritto entro i termini pattuiti, non si porrebbe alcun problema.
Il problema sarebbe poi del tutto diverso se il contratto non contenesse una clausola di proroga in forma scritta: se ne fosse stata prevista la proroga tacita ovvero nulla fosse stato precitato quanto alla forma di detta proroga.
Nessun problema si porrebbe in ordine a qualsiasi controversia che dovesse sorgere durante il periodo iniziale di operatività del contratto, ovvero durante il periodo di una delle proroghe scritte.
Tuttavia, come noto, non è questo il caso: la validità della clausola attributiva di competenza, è stata messa in discussione solo al culmine della crisi finale, cioè della rottura dei rapporti commerciali tra le parti, venti anni dopo l'ultima proroga convenuta per iscritto.
Non sussistono quindi dubbi quanto all'esistenza tra le parti di un accordo di attribuzione di competenza validamente stipulato; sussistono invece dubbi circa la validità di detto accordo nel momento in cui la parte che intende avvalersene in giudizio si è ad esso richiamata.
Se il medesimo problema fosse sorto subito dopo la cessazione dei rapporti contrattuali, (per rescissione durante il periodo di vigenza del contratto, per estinzione del contratto al termine pattuito, o per qualunque altra causa), ma nel contesto di una controversia ancora collegata all'esecuzione del contratto originario, esso non presenterebbe, in linea di principio, particolari difficoltà da risolvere. In tal caso, la questione del foro competente sarebbe stata logicamente coperta dall'efficacia della clausola di attribuzione di competenza (sul presupposto che sia stata validamente stipulata ai sensi dell'art. 17), espressamente adottata dalle parti per essere operativa proprio in tutte le controversie ricollegatesi all'esecuzione del contratto in cui è inserita. La clausola, in tal caso, sopravvive naturalmente al contratto, o, in altri termini, lo accompagna post mortem. È questa un'ipotesi che potrebbe profilarsi anche nel contesto fattuale di questo procedimento; non credo, tuttavia, che sia necessario menzionarla nella soluzione da fornire alla cour de cassation, dato che, trattandosi di una questione scontata, si può ritenere implicito nella domanda del giudice belga che questa si riferisca unicamente alle controversie relative al periodo successivo alla scadenza del contratto stipulato in forma scritta.
Ciò che caratterizza la fattispecie processuale di fronte alla quale ci troviamo è, senza dubbio, il lungo periodo trascorso dall'ultima proroga scritta del contratto iniziale, durante il quale le parti hanno continuato ad intrattenere rapporti commerciali « nel contesto » di detto contratto.
Il problema si complica, allorché, come avviene nella presente fattispecie, non vi è affatto unanimità tra i vari partecipanti al procedimento sul significato o sulla natura di detto contesto di rapporti.
Certamente, la cour de cassation di Bruxelles considera, nella domanda di pronunzia pregiudiziale che l'accordo originario è servito, successivamente, come «base giuridica per la prosecuzione dei rapporti contrattuali tra le parti » ( 4 ). Tuttavia, detta formula — soprattutto nel contesto nel quale è inserita, dato che nella medesima questione pregiudiziale si riconosce che la durata della validità di detto contratto è scaduta —, non è scevra da equivoci e risulta compatibile con diversi contenuti.
D'altro canto, a proposito di quanto affermato dalla Iveco Fiat nelle sue osservazioni scritte, cioè che « i rapporti commerciali tra le parti continuavano ad essere disciplinati 4 da detto accordo di collaborazione » la Van Hool deduce che a partire dal 31 dicembre 1961, vi fu tra le parti una mera « collaborazione contrattuale di fatto», in altre parole, basata su modalità diverse da quelle stabilite per iscritto nei contratti precedenti, data la sopravvenuta modifica di alcune delle condizioni ivi stipulate (riguardanti la zona territoriale della concessione, la fissazione di quote minime di acquisto, la determinazione di prezzi e le forme di pagamento).
Naturalmente, ambedue le parti cercano di confortare le rispettive posizioni facendo riferimento a fatti e a documenti, verificatisi e redatti durante il periodo « grigio », che va dalla fine del 1958 alla fine del 1981. La Iveco Fiat produce la lettera 5 novembre 1968, il documento 20 novembre dello stesso anno e la nota 7 settembre 1983 indirizzata ai periti designati dal tribunal de commerce di Malines, tutti emananti dalla Van Hool, nonché i contratti conclusi con la Catrabel, rimasti in vigore fino al 1981. La Van Hool produce la lettera della Iveco 27 marzo 1964.
6.
Non spetta a questa Corte sostituirsi al giudice nazionale nella qualificazione, alla luce dei dati di fatto attinenti al comportamento delle parti che a detto giudice spetta accertare, della situazione di « penombra giuridica » che ha regnato dall'ultima proroga scritta del contratto originario fino alla rottura dei rapporti commerciali successivamente intrattenuti tra le parti per svariati anni.
Del pari, non le spetta occuparsi della questione generale della validità del contratto originario dopo l'ultima proroga scritta, come non è di sua competenza pronunciarsi sulle condizioni nelle quali il contratto è stato o no, validamente stipulato.
Come giustamente rilevano il Regno Unito e la Commissione nelle loro osservazioni scritte, trattasi di questioni che esorbitano dalla sfera di applicazione dell'art. 17, e quindi, dalla sua interpretazione, e che debbono essere risolte dal giudice nazionale, in base al diritto che si applica al contratto alla luce delle norme nazionali in materia di conflitto di leggi.
Alla Corte compete invece stabilire, per ciascuna ipotesi di fatto, l'interpretazione da dare all'art. 17, nella sua sfera d'applicazione, con particolare riferimento ai requisiti di forma ivi prescritti per gli accordi attributivi di competenza, consentendo di decidere alla luce dei predetti requisiti sulla validità di siffatti accordi, e solo di questi.
Tuttavia, ciò premesso, conviene collocare le cose nel loro giusto posto: la peculiarità dei requisiti di forma stabiliti dall'art. 17 per le clausole attributive di competenza richiede, ai fini della verifica della loro validità, una considerazione autonoma rispetto alle altre disposizioni dei contratti in cui dette clausole sono inserite.
La sorte di dette clausole non è, quindi, necessariamente legata alla sorte dei contratti nei quali sono inserite: è questo l'insegnamento da trarre dalla costante giurisprudenza della Corte su questo punto.
Per questo motivo, non mi spingerò tanto lungi quanto sembra fare il Regno Unito in un determinato punto delle sue osservazioni scritte presentate in questo procedimento: non si può vincolare senz'altro l'efficacia nel tempo della clausola attributiva di competenza all'esistenza del contratto nel quale essa è inserita, affermando che detta questione « può essere risolta unicamente nell'ambito del diritto nazionale applicabile ».
Quand'anche il giudice competente concludesse, per esempio, per la univoca validità, dopo l'ultima proroga, del contratto originario come « base giudirica » dei rapporti commerciali tra le parti non se ne dovrà necessariamente dedurre la sussistenza della clausola attributiva di competenza, alla luce dei requisiti di cui all'art. 17 come interpretati dalla Corte.
Infatti, è la natura della convenzione di Bruxelles, in quanto convenzione basata sul principio della competenza diretta, che ci impone, come regola, un'interpretazione autonoma delle sue disposizioni, alla luce della sua logica e del suo contesto. In altre parole, tale interpretazione è, come è già stato rilevato (si vedano le conclusioni dell'avvocato generale Capotorti nelle cause Estasis Salotti e Segoura, Race. 1976, pagg. 1845 e 1867), una condizione per l'uniformità di applicazione della convenzione nei vari Stati contraenti, e quindi, per la parità di trattamento dei soggetti giuridici della Comunità da parte dei vari giudici nazionali.
La questione della conformità di un patto attributivo di competenza ai requisiti formali di cui all'art. 17 della convenzione è pertanto, « una questione di diritto comunitario che questa Corte deve risolvere in ultima istanza » (vedansi le conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynn nella causa Tilly Russ, Race. 1984, pag. 2438) e in armonia con le esigenze di una « interpretazione comunitaria ».
7.
Per preparare le mie conclusioni debbo ancora ricordare rapidamente i dati essenziali della fattispecie sub judice, come riflessi dalla questione pregiudiziale della cour de cassation belga.
Due imprese, con sede in due Stati membri della Comunità, stipulavano tra loro, sul finire del 1956, un contratto scritto di concessione esclusiva, per la durata di un anno, includendovi una clausola di rinnovo da effet- -tuarsi per iscritto ed una clausola di attribuzione di competenza.
L'ultimo rinnovo scritto avveniva nel 1961, ma le parti continuavano ad intrattenere normali rapporti commerciali sulla base o nel contesto (anche se, a quanto pare, modificato) del contratto in precedenza stipulato, finché, nel 1981, una delle parti decideva di troncare detti rapporti inducendo l'altra a citarla in giudizio.
8.
Questa esposizione dei fatti essenziali risultante dagli atti (e in particolare dal provvedimento della cour de cassation) lascia sussistere, come ho già detto, molteplici dubbi e imprecisioni circa la situazione di fatto di cui al caso di specie. Mi sia pertanto consentito, alla luce delle considerazioni che ho premesso, formulare due ipotesi, e trarne due conclusioni simmetriche.
Prima ipotesi. Il contratto originario è considerato dal giudice competente giuridicamente valido ed efficace, per quanto non rinnovato per iscritto, intendendosi in questo senso il riferimento al fatto che detto contratto ha continuato a costituire la « base giuridica » dei rapporti contrattuali tra le parti.
Questa ipotesi si verifica — come fa notare la Commissione nelle sue osservazioni — quando, per esempio, il diritto nazionale che si applica al contratto riconosca la validità di una revoca solo verbale della clausola originaria di proroga in forma scritta e le parti contraenti abbiano successivamente convenuto a voce di prorogare il contratto originario o lo abbiano tacitamente ricondotto. Come ammette la Commissione, in questo caso potremmo senz'altro riconoscere piena validità alla clausola di attribuzione di competenza inclusa nel contratto originario. Facciamolo, come la Commissione, in ossequio alle esigenze di flessibilità della prassi commerciale e anche perché la proroga verbale, riferendosi all'insieme del contratto scritto, riguarderebbe la totalità delle sue clausole, relativamente alle quali non sussistono dubbi sul consenso delle parti. Anche nell'ipotesi di proroga scritta si produrrebbero i medesimi effetti, senza necessità di conferma espressa e specifica della clausola attributiva di competenza.
Ritengo tuttavia che, pur essendo questo il primo elemento da prendere in considerazione ai fini della soluzione da dare alla questione pregiudiziale, essa non è l'unico né pertanto, forse, il decisivo.
Si badi infatti alle seguenti circostanze — dimostrate o semplicemente possibili nel caso in esame — che debbono essere prese in considerazione prescindendo dall'apprezzamento della situazione sotto il profilo meramente giuridico: non vi è stata una proroga scritta del contratto originario dopo una certa data; tra l'ultimo rinnovo per iscritto e la rottura dei rapporti commerciali che le parti avevano proseguito, è trascorso un periodo di ben 20 anni; non è chiaro in quale misura le parti si siano rifatte, durante detto periodo, al contratto originario, se esse si siano richiamate nei loro rapporti o in giudizio alle clausole contenute in detto contratto o se questo abbia continuato a costituire solo un vago e generico punto di riferimento; tenendo per buone le asserzioni di una delle parti, può esservi stato fra loro consenso (verbale o scritto? Con quale valore?) sulla sostituzione del requisito della proroga scritta con un sistema di rinnovo tacito; vi saranno state durante il periodo di cui trattasi, anche se non risulta esattamente in quale forma (scritta, o verbale, espressa o tacita), varie modifiche di termini contrattuali concordati per iscritto.
Vi sono invero circostanze in cui, pur supponendo la certezza giuridica sull'esistenza del contratto originario, possono risultare incerte le modalità secondo le quali il contratto continua a costituire la « base giuridica » dei rapporti tra le parti.
In circostanze come queste, la forma rivestita dal patto di attribuzione di competenza, nonostante i termini in cui era inizialmente espressa, non offre una prova sufficientemente sicura di un consenso delle parti valido alla luce dell'art. 17 della convenzione di Bruxelles. Occorre notare che nelle condizioni che analizziamo sussiste una duplice esigenza di certezza giuridica: quella dell'art. 17 della convenzione, che prescrive « una clausola scritta o una clausola verbale confermata per iscritto », secondo la rigorosa interpretazione della Corte; e quella del contratto stipulato tra la ricorrente e la resistente nel procedimento principale, che prescrive la conferma scritta per il suo rinnovo. In tali condizioni, come non essere particolarmente severi nella valutazione della verifica dei requisiti di forma per la validità della clausola attributiva di competenza?
Seconda ipotesi. Il contratto orginario non è considerato valido ed efficace (e quindi opponibile, in quanto tale, a qualunque delle parti), secondo il diritto nazionale che ad esso si applica, ma continua a costituire il contesto giuridico dei rapporti commerciali tra le parti, così da potersi affermare, per esempio — se il diritto nazionale lo consente — che queste lo accettano come un complesso di condizioni generali che disciplinano i loro rapporti commerciali correnti, subordinando ad esse tutti i contratti verbali successivamente stipulati.
In tale ipotesi, se le parti si rifanno effettivamente a detto contratto, invocando in giudizio o in altra sede e conformandosi alle sue clausole, sulle quali avevano inzialmente espresso per iscritto il loro libero e consapevole consenso, in modo da non poter validamente sostenere di non conoscerle, sarebbe in contrasto col principio della buona fede che una delle parti possa avvalersi dei requisiti stabiliti dall'art. 17 onde sottrarsi agli effetti di una clausola di attribuzione di competenza (per quanto riguarda le considerazioni sul principio di buona fede in questo contesto, vedasi la precitata giurisprudenza).
Una variante radicale di questa seconda ipotesi si verificherebbe qualora, in base all'ordinamento giuridico nazionale, interpretato ed applicato al caso concreto dal giudice, sia esclusa ogni forma di validità del contratto oltre la data della sua ultima proroga scritta.
In tal caso tratterebbesi di un contratto del tutto distinto dal precedente, stipulato in base ad un accordo verbale o tacito, avente o no rilevanza giuridica per il diritto nazionale, ma, in ogni caso, non rispondente ai requisiti di cui all'art. 17 della convenzione (anche sul presupposto dell'identità materiale delle clausole di entrambi i contratti) in quanto difetta completamente dalla forma scritta.
Diversamente, si rischierebbe (e questo vale, peraltro, anche per la prima ipotesi) di considerare valido con riguardo all'art. 17 una specie di rinvio puramente implicito à un contratto scritto, stipulato in precedenza (e, in questo caso, scaduto), il che, sia pure in un diverso contesto, è stato già escluso dalla giurisprudenza della Corte (vedasi la sentenza nella causa Salotti, Race. 1976, pag. 1842).
9.
Concludendo, suggerisco quindi che la Corte di giustizia risolva la questione pregiudiziale sollevata dalla cour de cassation belga, nel seguente modo:
« È conforme alle prescrizioni dell'art. 17, 1° comma, della convenzione di Bruxelles del 1968, la clausola attributiva di competenza, validamente inserita in un contratto scritto che ha continuato a costituire la base giuridica dei rapporti tra le parti oltre la scadenza del periodo di validità, scadenza intervenuta perché non è stata soddisfatta la condizione stabilita dalla clausola che prescrive esclusivamente la forma scritta per il rinnovo del contratto suddetto, dev'essere considerata conforme a quanto prescritto dall'art. 17 della convenzione di Bruxelles del 1968 alle seguenti condizioni:
—
che il contratto originario, pur non essendo stato prorogato per iscritto, conservi, conformemente al diritto nazionale che ad esso si applica, la sua validità e il comportamento delle parti non consenta di concludere che esse hanno cessato di considerarlo come il contesto di riferimento dei loro rapporti commerciali, e che quindi sono state soppresse o sostanzialmente ridotte le garanzie, inizialmente esistenti, che entrambe le parti tenessero fermo il loro consenso sulla clausola attributiva di competenza;
—
che il contratto originario, pur essendo considerato scaduto in base al diritto nazionale che ad esso si- applica, abbia di fatto continuato a costituire il complesso delle condizioni generali e il contesto giuridico di riferimento delle parti nei loro rapporti commerciali correnti, di modo che sarebbe in contrasto col principio della buona fede che una delle parti si opponga all'applicazione della predetta clausola ».
( *1 ) Traduzione dal portoghese.
( 1 ) Sia ancora il contratto stipulato con la Catrabel nel 196! (art. 14).
( 2 ) Vedi causa 24/76, Estasis Salotti/RÜWA, Race. 1976, pag. 1831, causa 25/76, Scgoura/Bonakdarian, Race. 1976, pag. 1851, causa 784/79, Porta Leasing/Prestige International, Race. 1980, pag. 1517, causa 201/82, Gcrling/Amministrazionc del tesoro dello Stato, Race. 1983, pag. 2503, causa 71/83, Tilly Russ/Nova, Race. 1984, pag. 2417 e sentenza 11 luglio 1985, nella causa 221/84 Bcrghocfcr/ASA, Race. 1985, pag. 2699.
( 3 ) Causa 201/82, Gerling/Amministrazione del tesoro dello Stato, Racc. 1983, pag. 2515.
( 4 ) Il corsivo è mio.
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