Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
A - I fatti
1 . Nel procedimento cui si riferiscono le presenti conclusioni, originato da una domanda della cour du travail ( giudice di secondo grado in materia di lavoro ) di Mons, occorre chiarire le nozioni, di grande importanza nel campo della libera circolazione dei lavoratori, di "lavoratore" e di "discendente a carico ".
2 . E' noto che, a termini dell' art . 7, n . 2, del regolamento n . 1612/68 ( 1 ), "relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità", un lavoratore che sia cittadino di uno Stato membro gode, sul territorio di un altro Stato membro, "degli stessi vantaggi sociali e fiscali" dei lavoratori nazionali . Secondo la sentenza pronunciata nella causa 249/83 ( 2 ), in tale categoria rientra anche la prestazione volta a garantire un minimo di mezzi di sussistenza (" minimex ") contemplata dalla legge belga 7 agosto 1974 .
3 . Secondo la sentenza pronunciata nella causa 94/84 ( 3 ), rientrano inoltre nell' ambito di applicazione della citata norma le prestazioni in favore di giovani disoccupati, sempre che si tratti di discendente a carico di un lavoratore migrante e quindi di persone a cui l' art . 10 del regolamento n . 1612/68 conferisce il diritto di stabilirsi con il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro .
4 . Il regolamento n . 1251/70 ( 4 ), "relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego" che, secondo il disposto dell' art . 1, si applica ai cittadini di uno Stato membro che siano stati occupati in qualità di lavoratori dipendenti nel territorio di un altro Stato membro, nonché ai familiari definiti all' art . 10 del regolamento n . 1612/68, sancisce il diritto dei familiari di un lavoratore, definiti all' art . 1 del presente regolamento, con esso residenti nel territorio di uno Stato membro, di rimanervi, a titolo permanente, se il lavoratore ha acquisito, a norma dell' art . 2, il diritto di rimanere sul territorio di questo Stato . Nell' art . 7 si dispone, inoltre, che i beneficiari del presente regolamento continuano a fruire del diritto alla parità di trattamento sancito dal regolamento n . 1612/68 .
5 . Ciò premesso, ecco quanto occorre sapere circa gli antefatti della causa principale .
6 . L' appellata nella causa principale, cittadina fracese nata in Belgio il 1° luglio 1958, è figlia di un lavoratore migrante francese, che ha lavorato in Belgio, riceve una pensione dall' ottobre 1977 e risiede a Courcelles, probabilmente in base al regolamento n . 1251/70 . Di lei si sa che, dopo esser sempre vissuta, a quanto sembra, presso i genitori, dal 1979 al 1981 ha lavorato in Francia e nel febbraio 1982 è ritornata in Belgio, ove ha abitato di nuovo, in un primo tempo, con i suoi . Da maggio in poi risiedeva a Namur ( ove era iscritta nelle liste di collocamento ) ed in tale città veniva ricoverata nel dicembre 1982; dal gennaio all' ottobre 1983 veniva curata in un day-hospital a Liegi, ogni settimana, dal lunedì al venerdì ( intanto, durante la settimana, alloggiava in una casa di ricovero a Liegi e passava i fine settimana a Courcelles, dai genitori ).
7 . Dal maggio 1982 l' appellata percepiva dall' appellante nella causa principale il "minimex" istituito dalla citata legge belga 7 agosto 1974 . Tale prestazione cessava dal novembre 1982, poiché l' appellata non aveva fornito la prova dell' iscrizione nelle liste di collocamento, né aveva presentato un documento che attestasse i suoi tentativi di trovare lavoro ( come prescritto, sembra, dalla summenzionata legge belga ). Nel marzo 1983 l' appellata richiedeva nuovamente la concessione del minimex . La richiesta veniva respinta dal Centre public d' aide sociale ( in prosieguo : "CPAS ") di Courcelles, per incompetenza, dato che l' appellata viveva in una casa di ricovero a Liegi . Il tribunal du travail di Charleroi accoglieva però il ricorso presentato contro tale decisione, riconoscendo nella sentenza del marzo 1984 la competenza per territorio del CPAS di Courcelles, poiché l' appellata soggiornava a Liegi solo per sottoporvisi a cure mediche, ma risiedeva abitualmente a Courcelles .
8 . La questione veniva poi trattata, in sede di appello, dalla cour du travail di Mons . Con sentenza 18 ottobre 1985, questo giudice escludeva nuovamente la competenza per territorio del CPAS di Courcelles, attribuendola all' ente corrispondente di Liegi, luogo ove l' appellata si trovava solitamente al momento della presentazione della domanda . Considerato che l' ente di Courcelles non aveva immediatamente inoltrato la domanda a Liegi ( a termini di un regio decreto dell' ottobre 1974 un CPAS che si ritenga incompetente ha l' obbligo di inoltrare entro tre giorni all' ente competente le domande presentategli ), il giudice si poneva la questione se tale omissione desse luogo ad un obbligo di risarcimento . E per risolvere tale questione occorreva nuovamente stabilire se l' ente di Liegi fosse tenuto a concedere il minimex .
9 . A tale conclusione si può giungere solo qualora la condizione di essere stata residente in Belgio almeno negli ultimi cinque anni, imposta dal diritto nazionale per i cittadini di altri Stati membri ( condizione che non si applica ai cittadini belgi e che, evidentemente, l' appellata non soddisfa ), vada considerata inapplicabile alla luce di un eventuale principio di parità di trattamento, tratto dal diritto comunitario . A tal fine, occorre risolvere la questione se l' appellata rientri nell' ambito di applicazione del regolamento n . 1251/70, come lavoratrice o come discendente a carico di un lavoratore .
10 . Pertanto, con la citata sentenza è stata disposta la sospensione del procedimento e sono state sottoposte alla Corte di giustizia, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali :
1 ) Allorché un cittadino di uno Stato membro della Comunità economica europea si è insediato con la sua famiglia sul territorio di un altro Stato membro e vi dimora dopo aver ottenuto una pensione di vecchiaia, se i discendenti con esso conviventi, allorché hanno raggiunto la maggiore età, non sono più a carico dei genitori e non hanno lo status di lavoratori, conservino il diritto alla parità di trattamento sancito dal regolamento n . 1612/68 .
2 ) In caso affermativo, se continuino a conservare detto diritto anche ove abbiano cessato di convivere con il lavoratore migrante, siano ritornati nello Stato di cui sono cittadini e vi siano vissuti in modo indipendente durante un certo tempo, o più di un anno o più di due anni ( cfr . art . 5, regolamento n . 1251/70 ).
3 ) In caso negativo, se lo status di "familiare a carico" venga riconosciuto in base ad una situazione di fatto da valutarsi di volta in volta oppure in base a circostanze obiettive, indipendenti dalla volontà dell' interessato, che implicano per quest' ultimo la necessità di far ricorso al sostegno del lavoratore .
4 ) Sempre in caso di soluzione negativa, se, affinché il cittadino di uno Stato membro possa entrare e insediarsi sul territorio di un altro Stato membro, in virtù del suo status di lavoratore, sia sufficiente allegare la sua volontà, la sua intenzione di acquisire detto status . Se detta volontà vada manifestata concretamente mediante iniziative serie e attendibili di ricerca di lavoro o se sia necessario che l' interessato abbia ricevuto offerte di impiego .
11 . I governi belga e olandese hanno presentato osservazioni scritte . Inoltre, la Commissione ed il governo tedesco hanno svolto osservazioni orali all' udienza . Per l' esatto contenuto di tali osservazioni rimando alla relazione d' udienza .
B - Il mio parere
1.12 . I governi belga ed olandese propongono di esaminare i problemi sollevati in un ordine diverso e, in particolare, di iniziare dalla quarta questione . Ci sarebbero buoni motivi per prendere in considerazione tale suggerimento, poiché sarebbe logico, in fin dei conti, occuparsi anzitutto della questione se l' appellata nel procedimento principale abbia diritto alla parità di trattamento per via della sua propria situazione giuridica, in quanto lavoratrice .
13 . Ma poiché dovrò comunque affrontare tutte le questioni sollevate - in particolare perché non vedo come le soluzioni che saranno fornite alla quarta questione possano rendere chiaramente superflua la trattazione degli altri problemi ( diritto dell' appellata alla parità di trattamento in quanto discendente di un ex lavoratore migrante ) - analizzerò in prosieguo, nell' ordine scelto dal giudice a quo, le questioni sollevate .
2.14 . Secondo le osservazioni presentate dal governo olandese e dalla Commissione, alle quali ha aderito, nel corso della trattazione orale, il rappresentante del governo tedesco, ed in base alla giurisprudenza esistente, la prima questione va risolta senza difficoltà in senso negativo . In proposito, è inconferente che nella questione si parli di "maggiore età", mentre l' art . 10, n . 1, del regolamento n . 1612/68, che è evidentemente decisivo nella fattispecie, usa il criterio dei "21 anni ". Infatti, a norma del diritto belga, si diventa maggiorenni a 21 anni, e comunque l' appellata nella causa principale aveva più di 21 anni nel momento in cui ha manifestato la pretesa alla concessione del minimex .
15 . Il governo olandese ha fatto notare, a ragione, che, nel regime posto in essere dal regolamento n . 1612/68, i discendenti di lavoratori che non siano a loro volta lavoratori e che si siano stabiliti presso il lavoratore solo in forza dell' art . 10 del citato regolamento non hanno diritto ad un trattamento assolutamente uguale a quello riservato ai cittadini dello Stato ove risiedono . L' art . 12 si limita a disporre che i figli di un lavoratore migrante sono ammessi a frequentare i corsi d' insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato ove il lavoratore è impiegato, mentre all' art . 11 si afferma che i figli minori di 21 anni o a carico di un lavoratore migrante hanno il diritto di accedere a qualsiasi attività subordinata nello Stato ove il lavoratore è occupato .
16 . Quanto alla parità di trattamento per i vantaggi sociali, di cui all' art . 7, essa spetta innanzitutto ai lavoratori di altri Stati membri ( come stabilito nella causa 249/83 nel caso di una cittadina olandese residente in Belgio, ove percepiva indennità di disoccupazione ed aveva chiesto la concessione del minimo di sussistenza a norma della legge 7 agosto 1974 ). Nell' ipotesi in cui una domanda per siffatte prestazioni venga inoltrata da parenti di lavoratori, ne è stata riconosciuta la legittimità solo per gli ascendenti o discendenti che godono di un diritto di soggiorno ex art . 10, n . 1, del regolamento n . 1612/68 . Si può rimandare, in proposito, alla sentenza nella causa 261/83 ( 5 ), per gli ascendenti ( si trattava della concessione del reddito minimo garantito agli anziani secondo il diritto belga ); per i discendenti è rilevante la precitata sentenza nella causa 94/84 ( relativa ad un' indennità di disoccupazione giovanile per coloro che siano disoccupati dopo la conclusione degli studi o della formazione professionale ). In tale occasione, è stata determinante l' idea che una discriminazione del genere nei confronti dei familiari di un lavoratore migrante arrecherebbe un evidente pregiudizio alla libertà di circolazione, mentre non si può pensare che ciò accadrebbe nel caso di parenti più remoti, che non rispondano ai requisiti di cui all' art . 10, n . 1 .
17 . Pertanto, in una fattispecie come quella descritta nella prima questione, cioè di una persona che non sia personalmente un lavoratore, che abbia più di 21 anni e che non sia a carico di un lavoratore migrante, è chiaro che, in mancanza di un diritto di soggiorno in forza del regolamento n . 1612/68, non esiste un diritto alla parità di trattamento .
18 . Né si può giungere ad una diversa conclusione fondandosi sull' art . 7 del regolamento n . 1251/70, citato all' inizio, che parla della parità di trattamento per i beneficiari di tale regolamento, tra i quali sembra vadano annoverati, a norma dell' art . 1, i membri della famiglia di cui all' art . 10 del regolamento n . 1612/68 in generale e non soltanto quelli indicati all' art . 10, n . 1 . Infatti, non si può ragionevolmente ammettere che i lavoratori migranti in pensione fruiscano di un diritto al ricongiungimento familiare più ampio di quello riconosciuto ai lavoratori in attività . E' perciò corretto desumere, come fa il governo olandese, che il citato art . 7 rimanda alla parità di trattamento spettante a norma del regolamento n . 1612/68 e che, quindi, la sua portata per quanto riguarda i membri della famiglia è determinata dal regolamento n . 1612/68 .
3.19 . Dato che la seconda questione viene posta solo nell' ipotesi che la prima riceva una soluzione affermativa, è in realtà superfluo discuterne, visto il risultato a cui siamo giunti . Ma, se non ci si attiene rigidamente al tenore letterale, si può ricavare l' impressione che la questione affronti altresì, quantomeno in modo implicito, un problema più vasto, che presenta un sicuro interesse per il procedimento a quo : se un discendente a carico di un lavoratore migrante ( che pertanto ha diritto alla parità di trattamento ex art . 10, n . 1, del regolamento n . 1612/68 ) possa riacquistare lo status necessario per l' applicazione dell' art . 10, n . 1, dopo un' interruzione provvisoria della convivenza ( durante la quale questi si sia recato all' estero e sia stato indipendente ). La questione va comunque affrontata .
20 . Se non erro, pare che il governo olandese esiti a propugnare una soluzione positiva . E' quanto si può inferire dall' opinione espressa nel senso che il diritto di soggiorno ex art . 3 del regolamento n . 1251/70 ed il conseguente diritto alla parità di trattamento conferito dal regolamento stesso spettano unicamente a coloro che vivono con un lavoratore migrante nel momento in cui il regolamento n . 1251/70 inizia ad applicarsi a questi . In proposito, il governo olandese richiama l' idea che lo scopo del regolamento n . 1251/70 sarebbe quello di permettere la prosecuzione del soggiorno di coloro che hanno già acquisito un diritto di soggiorno e osserva che nel regolamento n . 1251/70 si parla di diritto "di rimanere" e non - come nel regolamento n . 1612/68 - del diritto di "stabilirsi ". Ritiene inoltre rilevante, in tale contesto, che l' art . 5 del regolamento n . 1251/70 conceda, per l' esercizio del diritto di rimanere, un periodo di due anni dal momento in cui il diritto è stato acquisito .
21 . La Commissione, invece, reputa appropriata una soluzione affermativa ed è quindi favorevole ad ammettere che un discendente di lavoratore migrante, dopo un periodo di indipendenza, possa riacquistare lo status di cui all' art . 10, n . 1, del regolamento n . 1612/68 ( diritto di soggiorno e diritto alla parità di trattamento ), qualora sia a carico dopo aver compiuto 21 anni; ciò vale anche qualora egli conviva con un ex lavoratore migrante, che si sia valso del proprio diritto di rimanere in forza del regolamento n . 1251/70 . Mi sembra - desidero dirlo subito - che la Commissione abbia presentato validi argomenti in favore di tale tesi, e che, pertanto, la Corte dovrebbe accoglierla nella sua pronunzia pregiudiziale .
22 . La Commissione ha infatti rilevato a ragione come vada esclusa un' interpretazione restrittiva dell' art . 10, n . 1, del regolamento n . 1612/68, che, per quanto riguarda i lavoratori in attività, tendesse ad impedir loro di accogliere nuovamente i discendenti che siano stati temporaneamente indipendenti, nonostante questi continuino ad essere a loro carico . Un' interpretazione del genere implicherebbe infatti una limitazione della libertà di circolazione . Ma essa non trova alcun fondamento nel tenore letterale dell' art . 10; si può, inoltre, richiamare la sentenza pronunciata nella causa 139/85 ( 6 ), secondo cui le norme in materia di libera circolazione vanno interpretate estensivamente, mentre le eccezioni e le deroghe al principio sono d' interpretazione stretta .
23 . La Commissione ha fatto valere un altro argomento che ritengo persuasivo : essendo espressamente menzionato all' art . 48, n . 3, lett . d ), del trattato CEE, il diritto di risiedere, riconosciuto agli ex lavoratori migranti non è di rango inferiore rispetto al diritto di spostarsi liberamente che spetta ai lavoratori . Si deve ritenere, pertanto, che neppure in questo caso si giustificherebbe un' interpretazione restrittiva per quanto attiene al ricongiungimento familiare . Tale interpretazione sarebbe incomprensibile se fosse una conseguenza del fatto che un membro della famiglia, titolare del diritto di rimanere, abbia fatto uso per un certo periodo della propria libertà di circolazione . Inoltre, non si può escludere che una lettura restrittiva del diritto di rimanere possa influire negativamente sulla libertà di circolazione, come si può inferire dalla constatazione che i lavoratori rimangono spesso dove hanno lavorato più a lungo e che essi rinunciano all' esercizio della libertà di circolazione - per quanto ciò sia possibile solo con notevoli riserve nel caso di un' attività svolta all' estero .
24 . E' altrettanto chiaro che il regolamento n . 1251/70 ( ed in particolare l' art . 5, espressamente richiamato nel quesito ) non offre alcun elemento decisivo in contrario . E' , infatti, certo che non si può ritenere necessario, sulla scorta dell' art . 3 - a norma del quale i familiari di un lavoratore con esso residenti hanno diritto di rimanere a titolo permanente -, che sia già stato esercitato il diritto di stabilirsi con il lavoratore in conformità all' art . 10 del regolamento n . 1612/68 ( e, pertanto, durante il periodo di attività del lavoratore ); ciò implicherebbe, per esempio, che la moglie di un lavoratore in pensione, che abbia acquisito questo status solo dopo che questi abbia smesso di lavorare, non avrebbe il diritto di raggiungerlo, il che appare assolutamente inconcepibile . Inoltre, il succitato art . 5 può sicuramente interpretarsi nel senso che il termine di due anni di cui dispongono i familiari che iniziano a risiedere con l' ex lavoratore nel corso della sua quiescenza decorre dal momento in cui essi vengono accolti nel nucleo familiare e, eventualmente, iniziano ad essere a carico . Ne consegue che non è necessario che un familiare convivesse con il lavoratore già al momento in cui è sorto in capo a quest' ultimo il diritto di rimanere .
25 . Si può quindi ritenere, riguardo alla seconda questione, che la circostanza che l' appellata ( che, del resto, viveva chiaramente con il padre al momento del pensionamento di questi ) non abbia più fruito, per un certo periodo, del diritto di rimanere in Belgio non implica che non possa acquisire nuovamente il diritto di rimanere come familiare di un lavoratore migrante, sempre che risponda nuovamente, dopo il periodo di indipendenza, ai requisiti di cui all' art . 10, n . 1 .
4.26 . La terza questione, di cui passo ad occuparmi, verte appunto su questi requisiti e ci impone di chiarire se, nell' espressione "a suo carico", ci si riferisca soltanto all' aiuto effettivamente prestato, o se abbiano rilevanza anche circostanze indipendenti dalla volontà dell' interessato, che lo costringano a ricorrere al sostegno finanziario del lavoratore .
27 . In proposito, il governo olandese ha dedotto che appare decisivo, in linea di principio, stabilire se si provvede, interamente od in larga parte, ai bisogni di chi riceve aiuto . Riteneva, però, che, nel caso in esame, dalla circostanza che l' appellata aveva presentato domanda per la concessione del minimex si potesse dedurre che non era a carico dei genitori .
28 . La Commissione reputa opportuno muovere da analoghe premesse e, alla luce dell' art . 10, n . 1, del regolamento n . 1612/68, parla dell' esistenza di una dipendenza economica che si esplica nel mantenimento; è, pertanto, a carico chi, sprovvisto di mezzi propri, non sarebbe in grado di provvedere alle proprie necessità . Ove, poi, si volesse riferire l' espressione "circostanze obiettive che implicano la necessità" a situazioni in cui motivi di salute impediscano di esercitare un' attività ed i regimi assistenziali non corrispondano prestazioni od in cui non sia stato possibile trovare lavoro, nonostante gli sforzi compiuti, e manchino altre entrate, la Commissione ha escluso la rilevanza di tali criteri, per via delle difficoltà di valutazione che comportano; secondo la Commissione, sarebbe invece decisiva la "situazione di fatto", sicché l' art . 10, n . 1, si applicherebbe anche a familiari di un lavoratore che vivano nell' ozio, purché si provveda al loro mantenimento .
29 . Il governo federale tedesco, che ha presentato osservazioni solo oralmente, si è opposto recisamente a quest' ultima tesi . A suo parere, il versamento volontario di un sussidio non è sufficiente, né basta un rapporto di dipendenza puramente fattuale . Dato che, altrimenti, sarebbe arduo definire criteri attendibili ( per esempio, riguardo alla durata ed all' importo del sussidio ) e, considerato che vi sarebbe allora un pericolo di abusi ( giustificazione di un diritto di soggiorno mediante il pagamento provvisorio di sussidi ad un familiare e conseguente possibilità di ottenere con la frode prestazioni previdenziali ), l' elemento decisivo è costituito dai crediti e dagli obblighi alimentari e, in particolare, non si può considerare a carico il familiare che sia in grado di procurarsi un reddito con il proprio lavoro .
30 . a)*In merito a questa discussione, ritengo - innanzitutto - che la tesi del governo tedesco non sia sostenibile, in quanto si fonda su un obbligo alimentare .
31 . Va detto che, se tale fosse stata l' intenzione del legislatore, questi avrebbe potuto facilmente indicarlo nel testo dell' art . 10 e non si sarebbe limitato alla nozione di "persona a carico" ( d' altronde, anche nella direttiva 15 ottobre 1968, 68/360, si richiede soltanto, in relazione all' art . 10, la presentazione di un certificato, rilasciato dagli organi competenti dello Stato d' origine, che attesti che l' interessato è a carico ). Non va poi trascurato che l' interpretazione proposta dal governo tedesco attribuirebbe un rilievo decisivo al diritto nazionale che si applica ai rapporti personali tra il lavoratore ed i familiari indicati all' art . 10, n . 1 . In determinate ipotesi ciò provocherebbe gravi difficoltà per l' applicazione della norma . Inoltre, dato che la concezione dell' obbligo alimentare non è ovunque identica ( in Danimarca, per esempio, come ci è stato detto nel corso della trattazione orale, i genitori non hanno diritto agli alimenti ed i figli cessano di averlo all' età di 24 anni ), l' art . 10, n . 1, avrebbe una portata variabile da uno Stato all' altro . E' difficilmente concepibile che una situazione del genere debba ritenersi accettabile per un elemento che assume un' importanza considerevole ai fini della libertà di circolazione . Si deve perciò concludere che "le norme riguardanti le persone che hanno il diritto di stabilirsi con il lavoratore contenute nell' art . 10 del regolamento n . 1612/68 valgono ... uniformemente in tutti gli Stati membri ". ( 7 )
32 . b)*Non possiamo neppure accogliere la conclusione cui giunge il governo olandese, secondo cui - per il solo fatto che l' appellata ha presentato domanda per la concessione del minimex - sarebbe chiaro che in realtà questa non era a carico dei genitori, ciò che rende superfluo ogni ulteriore sforzo per interpretare tale concetto .
33 . La Commissione ha dimostrato, in proposito, che il minimex contemplato dalla normativa belga ammonta, di regola, a somme modeste . Pertanto, si tratta spesso soltanto di un complemento, che non fa venir meno la necessità di contributi essenziali da parte dei familiari, di guisa che non si può in alcun modo escludere che chi richieda tali prestazioni non sia al contempo a carico di altri .
34 . Ci si può rifare, altresì, alla giurisprudenza dello Hoge Raad olandese, secondo cui prestazioni assistenziali, di importo paragonabile a quello del minimex, non escludono che il beneficiario venga considerato bisognoso ai sensi della normativa in materia di alimenti ( cfr . sentenza 28 agosto 1939, N.J ., pag . 818 e 819 ).
35 . Ma la debolezza del ragionamento del governo olandese si appalesa soprattutto se si pensa che, ove il familiare di un lavoratore migrante si trovi in una situazione di bisogno, esso condurrebbe a fargli perdere il diritto di rimanere nel momento in cui faccia ricorso a prestazioni assistenziali ( in quanto non sarebbe più a carico del lavoratore ); in altreparole, in situazioni del genere il diritto di rimanere sarebbe subordinato alla rinuncia a prestazioni considerevoli esistenti in favore dei cittadini, e dunque all' accettazione di un grave pregiudizio .
36 . c)*Dato che il governo federale tedesco, nell' esporre il proprio punto di vista riguardo all' applicazione dell' art . 10, n . 1, del regolamento n . 1612/68, ha prospettato il rischio di un abuso ( aiuti provvisori a favore di un familiare, onde farlo fruire di prestazioni assistenziali ), non si può senz' altro escludere la fondatezza di un tale timore .
37 . A mio parere, tuttavia, esso non impone in termini assoluti un' applicazione restrittiva del diritto comunitario nel senso auspicato dal governo federale tedesco . Un rischio del genere può ricorrere piuttosto, con una certa frequenza, in relazione alle normative nazionali in tema di assistenza sociale, per esempio quando attribuiscono rilevanza al fatto che il richiedente possa far valere un' obbligazione alimentare nei confronti dei familiari o sia in grado di mantenersi da solo accettando un lavoro ragionevole . Sembra, d' altronde, che anche il diritto belga sia configurato in questi termini, laddove menziona, all' art . 6 della legge 7 agosto 1974, la prova della volontà di lavorare, nonché la richiesta che può venire rivolta all' interessato di far valere eventuali obbligazioni alimentari a carico di determinati parenti .
38 . d)*Per il resto, alla luce di quanto ci è stato detto, si può ritenere che non appare necessario esaminare nel complesso la problematica dell' art . 10, n . 1, ed indagare, per esempio, come stiano le cose qualora un lavoratore accolga presso di sé un discendente maggiorenne e provveda spontaneamente alle proprie necessità, benché disponga di redditi propri sufficienti . Una fattispecie del genere non ha sicuramente nulla a che vedere con quella che interessa al giudice a quo; al contrario, nel caso dell' appellata si tratta con ogni evidenza di un familiare che non dispone di redditi propri e si trova in una situazione di bisogno ( e che, pertanto, risponde ad un criterio inerente alla nozione stessa di persona a carico, come dimostra un rapido sguardo agli ordinamenti degli Stati membri ).
39 . La sola questione che si pone nel caso di specie rispetto all' art . 10, n . 1, è se sia decisivo che un familiare possa procurarsi con il proprio lavoro i mezzi di sostentamento, e se si possa parlare di persona a carico ai sensi della norma in esame solo se si dimostra che il familiare che riceve un aiuto non riesce a trovare lavoro, nonostante vi si sia seriamente impiegato .
40 . Mi sembra, se posso esprimermi fin d' ora, che questa domanda richieda una risposta affermativa, e cioè che non rileva soltanto il fatto che il familiare sia effettivamente a carico ( anche nelle ipotesi di un membro della famiglia che preferisca restare nell' ozio ), ma che - per riprendere i termini della questione sottopostaci - debbono sussistere circostanze per così dire obiettive, indipendenti dalla volontà dell' interessato, che implicano per quest' ultimo la necessità di far ricorso al sostegno del lavoratore .
41 . Certo, bisogna ammettere che nell' art . 10, n . 1, non si menziona espressamente tale requisito ( anche se ciò sarebbe stato possibile senza eccessive difficoltà ). Si deve però riconoscere che considerazioni del genere appaiono ovvie riguardo ad una normativa afferente alla libera circolazione dei lavoratori e che intende altresì permettere ai familiari dei lavoratori di accedere ad un lavoro nello Stato ospite .
42 . Si può affermare, inoltre, che l' elemento ora menzionato è a sua volta inerente al concetto di "persona a carico"; è quanto si desume da un' interpretazione del concetto di "persona a carico" sulla scorta del diritto nazionale, o, se si vuole, con il ricorso ad un principio generale del diritto . Rimando, in proposito, ai diritti tedesco, francese, spagnolo, olandese e greco, nei quali si fa dipendere in vari modi la concessione dei mezzi di sostentamento ad un familiare dalla capacità lavorativa e dalla possibilità di trovare lavoro . Ci si può rifare inoltre ai diritti italiano e portoghese, nei quali un' idea analoga si esprime con il criterio che tende ad accertare, in base alle capacità fisiche e psichiche dell' interessato, se egli sia in grado di provvedere a se stesso . Si può ancora rinviare al diritto danese della previdenza sociale, per il quale pure presenta rilevanza la rinunzia ingiustificata ad un lavoro ( non ho potuto ottenere indicazioni sul diritto degli altri Stati membri ).
43 . e)E' mia convinzione, dunque, che il terzo quesito possa essere risolto solo nel senso che, per la condizione di persona a carico ai sensi dell' art . 10, n . 1, del regolamento n . 1612/68, non rileva soltanto l' esistenza, in linea di puro fatto, di prestazioni volte a far fronte ad una parte essenziale dei bisogni vitali, ma anche la necessità di questi aiuti, a causa dell' indigenza dell' interessato, e l' impossibilità - nonostante seri sforzi - di ovviare a questa situazione con l' esercizio di un' attività lavorativa ragionevole .
5.44 . Infine, la quarta questione verte sulla possibilità, per l' appellata nella causa principale, di far valere un proprio diritto autonomo alla parità di trattamento, analogo a quello spettante ai lavoratori in forza del diritto comunitario . Di conseguenza, occorre chiarire quali elementi debbano sussistere a tal fine, e precisamente se sia sufficiente il proposito di acquisire la qualità di lavoratore, o se vadano dimostrati sforzi seri e sinceri in questo senso, o financo l' esistenza di una proposta di lavoro .
45 . a)*In quanto questa questione riguarda il problema dell' ingresso e dello stabilimento in uno Stato ( nel senso di un soggiorno temporaneo allo scopo di cercare lavoro ), è chiaro che - come ha dimostrato la Commissione - non vi sono particolari difficoltà .
46 . E' evidente, in primo luogo, che non si può pretendere che esista una proposta di lavoro . In proposito, si può richiamare l' art . 5 del regolamento n . 1612/68, ove si dispone che un cittadino di uno Stato membro, che ricerca un impiego sul territorio di un altro Stato membro, vi riceve la stessa assistenza che gli uffici del lavoro di quest' ultimo Stato prestano ai loro cittadini che ricercano un impiego . Ciò implica che devono essere possibili contatti personali con detti organi, anche se non si dispone di una proposta di lavoro . E' altresì significativo che, a norma dell' art . 3 della direttiva 68/360, per l' ingresso sul territorio di uno Stato sia sufficiente una carta d' identità o un passaporto valido . E' inoltre importante il fatto che, in occasione della seduta del Consiglio nella quale sono stati approvati il regolamento n . 1612/68 e la direttiva 69/36, gli Stati membri abbiano adottato una dichiarazione interpretativa secondo cui i cittadini di uno Stato membro che si rechino in un altro Stato per cercarvi un impiego devono disporre, a tale scopo, di un termine minimo di tre mesi ( cfr . la sentenza pronunciata nella causa 53/81 ( 8 )).
47 . D' altra parte, non potrebbe neppure bastare il semplice riferimento all' intenzione di ottenere un lavoro . Sembra che la sentenza ora citata voglia porlo in rilievo, laddove precisa, al punto 21 della motivazione, che i vantaggi conferiti dal diritto comunitario in base al principio della libera circolazione dei lavoratori possono essere pretesi solo da coloro che intendono effettivamente svolgere un' attività subordinata . E' , pertanto, indubbiamente necessario che un' intenzione in tal senso si manifesti in un determinato comportamento, e cioè che la ricerca di lavoro sia comprovata dall' iscrizione negli elenchi dell' ufficio del lavoro, da visite ad imprese o dalla pubblicazione di annunci sui giornali .
48 . b)*E' però altrettanto evidente - lo hanno sottolineato i governi olandese e tedesco, e lo ha confermato la Commissione - che le considerazioni ora svolte, cui dava adito il tenore della quarta questione, sono sostanzialmente inconferenti ai fini della soluzione del problema che si pone nella causa principale . Questo verte, piuttosto, sulla parità di trattamento per la concessione di vantaggi sociali e, quanto alla quarta questione, sulla possibilità per l' appellata nella causa principale di pretendervi direttamente, ex art . 7 del regolamento n . 1612/68, e non solo per via del diritto alla parità di trattamento spettante al padre in quanto ex lavoratore migrante .
49 . In proposito, è significativo che la stessa lettera dell' art . 7 del regolamento n . 1612/68 faccia riferimento all' esercizio effettivo . Notevole è poi il fatto che, ogni volta che il titolo I del regolamento in esame si riferisce a coloro che cercano un impiego, non parla, appunto, di lavoratori ma usa un' espressione chiaramente distinta . Si può altresì rilevare, come ha fatto il governo olandese, che l' art . 48 del trattato, nell' enunciare le caratteristiche della libertà di circolazione, parla tutt' al più di offerte di lavoro (( n . 3, lett . a )*)), ma non indica mai che chi cerca lavoro è equiparato ai lavoratori ai sensi di tale disposizione .
50 . Inoltre, va ancora ricordata la sentenza resa nella causa 53/81, nella quale si sottolinea ( punto 17 della motivazione ) che le norme relative alla libera circolazione dei lavoratori si applicano solo all' esercizio di attività reali ed effettive, restando escluse da questa sfera le attività talmente ridotte da potersi definire puramente marginali ed accessorie .
51 . Infine, non si può dimenticare che nella precitata dichiarazione del Consiglio si precisa, proprio in relazione all' assistenza pubblica, che le persone che non hanno trovato lavoro entro tre mesi e che, durante tale periodo, fanno ricorso all' assistenza sociale dello Stato nel quale cercano un lavoro, possono essere invitate ad uscire dal territorio di detto Stato . Ciò dimostra che chi cerca lavoro, senza essere ancora titolare del diritto di soggiorno ai sensi dell' art . 4 della direttiva 68/360, non può invocare un diritto alla parità di trattamento in materia di vantaggi sociali, giacché questo è limitato alle persone che esercitano effettivamente un' attività lavorativa .
C - Conclusioni
52 . Riepilogando, propongo quindi di risolvere come segue le questioni sollevate dalla cour du travail di Mons :
1 ) Allorché un cittadino di uno Stato membro della Comunità economica europea si è insediato con la famiglia sul territorio di uno Stato membro e vi dimora dopo aver ottenuto una pensione di vecchiaia, i discendenti con esso conviventi conservano il diritto alla parità di trattamento sancito dal regolamento n . 1612/68 solo se
- sono a loro volta lavoratori, oppure
- se, dopo il compimento del 21° anno d' età, sono a suo
carico .
2 ) I discendenti di un ex lavoratore migrante che convivono con questi possono acquisire nuovamente il diritto alla parità di trattamento che hanno perso con la cessazione della convivenza ( collegata al ritorno in patria ed all' esistenza indipendente ) se rispondono ai requisiti di cui all' art . 10, n . 1, del regolamento n . 1612/68 ( essere a carico ) ed all' art . 3 del regolamento n . 1251/70 ( convivenza con l' ex lavoratore migrante ).
3 ) Ai fini del riconoscimento dello status di "discendente a carico" non è sufficiente che un lavoratore migrante provveda effettivamente alle sue necessità, ma entra in considerazione anche l' impossibilità di ovviare a tale situazione di bisogno mediante seri tentativi di trovare un lavoro ragionevole .
4 ) Affinché un cittadino di uno Stato membro che intenda acquisire lo status di lavoratore possa entrare nel territorio di un altro Stato membro non è necessario che si valga di un' offerta di lavoro; deve però dimostrare la serietà delle sue intenzioni . Sforzi seri e sinceri al fine di trovare un lavoro non sono sufficienti a fondare un diritto di soggiorno, al quale è connesso un diritto alla parità di trattamento in qualità di lavoratore; è invece necessario l' esercizio di un' attività lavorativa .
(*) Traduzione dal tedesco .
( 1 ) GU L 257 del 1968, pag . 2 e seguenti .
( 2 ) Sentenza 27 marzo 1985, causa 249/83, Hoeckx / Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn Kalmthout, Racc . pag . 974, in particolare pag . 982 .
( 3 ) Sentenza 20 giugno 1985, causa 94/84, Office national de l' emploi / Deak, Racc . pag . 1873, in particolare pag . 1881 .
( 4 ) GU L 142 del 1970, pag . 24 e seguenti .
( 5 ) Sentenza 12 luglio 1984, causa 261/83, Carmela Castelli / Office national des pensions pour travailleurs salariés, Racc . 1984, pag . 3199 .
( 6 ) Sentenza 3 giugno 1986, causa 139/85, Kempf / Segretario di Stato alla giustizia, Racc . 1986, pag . 1741, in particolare pag . 1746 .
( 7 ) Vedansi le mie conclusioni nella causa n . 59/85, Stato olandese ( Ministero della giustizia ) / Ann Florence Reed, punto B II 1 d ), Racc . pag . 1284 .
( 8 ) Sentenza 23 marzo 1982, causa 53/81, Levin c / Segretario di Stato per la giustizia, Racc . 1982, pag . 1035-1043 .
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