CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JOSÉ LUIS DA CRUZ VILAÇA
del 25 giugno 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il tribunal de police di Chaumont vi ha proposto, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione del n. 1 dell'art. 3 del regolamento del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.
1.
Inizierò col rievocare gli antefatti essenziali del procedimento all'origine della presente domanda di pronunzia pregiudiziale.
Il sig. Pierre Maniglier, commerciante in Chaumont, acquistava in territorio francese, nelle rispettive zone di produzione, direttamente dal produttore, alcune cassette di pesche, di albicocche e di pere e le trasportava con il proprio autocarro nel suo stabilimento, situato al di fuori di dette zone di produzione. Mentre stava scaricando l'autocarro, veniva dichiarato in contravvenzione dalle competenti autorità tributarie nazionali perché la merce non era munita dei marchi o delle etichette prescritte e pertanto non era commercializzata in conformità alle vigenti norme comuni di qualità.
2.
Nella questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia, il tribunal de police di Chaumont fa riferimento al decreto 7 gennaio 1980, n. 80-20, che, a suo avviso, rende « applicabili del diritto interno talune disposizioni del regolamento CEE n. 1035/72, modificato».
Orbene, secondo la costante giurisprudenza della Corte ( 1 ) l'efficacia diretta dei regolamenti CEE rende qualsiasi atto normativo nazionale di recepimento delle norme contenute in un regolamento non soltanto inutile, ma addirittura censurabile.
Non sembra però che questo sia lo scopo del decreto n. 80-20 dal cui tenore si desume che esso è inteso a soddisfare esigenze di diritto interno.
3.
Procedo ora, sulla scorta della vostra giurisprudenza ( 2 ), a definire l'esatta portata della questione pregiudiziale formulata dal giudice francese, tenendo conto dei dati della causa.
Il regolamento (CEE) del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, modificato con regolamento del Consiglio 7 maggio 1984, n. 1382, istituisce l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.
Uno degli elementi di detta organizzazione comune di mercato è l'instaurazione e l'uniforme applicazione di « norme di qualità » per detti prodotti agricoli, messi in commercio all'interno della Comunità o esportati in paesi terzi.
In questo contesto, l'osservanza di dette norme comuni, risulta essere un elemento determinante ai fini dell'applicazione di misure d'intervento sui mercati, contemplate dalle rispettive organizzazioni comuni, poiché mira ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità scadente e ad evitare un calo eccessivo dei prezzi.
È altrettanto chiaro, però, che la tutela del consumatore e il soddisfacimento delle di lui esigenze costituiscono uno degli obiettivi essenziali dell'organizzazione di mercato e delle norme comuni che ne fanno parte. Per questo, l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1035/72 precisa che le « norme di qualità », quando esistono, sono fissate per « prodotti destinati ad essere forniti al consumatore allo stato fresco ».
In questo contesto, pertanto, deve essere interpretata la lettera del n. 1 dell'art. 3 del regolamento n. 1035/72, nonché, la portata delle relative eccezioni contemplate dai nn. 2 e 3 dello stesso articolo.
L'art. 3, n. 1, del predetto regolamento stabilisce che « quando sono state fissate norme di qualità, i prodotti ai quali esse di applicano non possono essere esposti per la vendita, messi in vendita, venduti, forniti o commercializzati in altro modo, all'interno della Comunità, se non sono conformi a dette norme ».
Con riferimento a questa disposizione il tribunal de police di Chaumont vi chiede se debba essere considerato fornitura o atto di commercializzazione il fatto che il commerciante trasporti la frutta da lui acquistata direttamente presso i produttori di una determinata zona al proprio stabilimento situato al di fuori di detta zona.
4.
Emerge dalla motivazione del regolamento n. 1035/72 che « la normalizzazione può raggiungere il suo pieno effetto soltanto se attuata a tutti gli stadi della commercializzazione ».
Con tutta evidenza, però, la normativa, qui considerata, sull'instaurazione di norme di qualità e sul controllo del loro rispetto tiene essenzialmente in considerazione il momento in cui i prodotti sono offerti sul mercato al pubblico consumo (in particolare quando non si tratta di semplici mercati locali) escludendo talune operazioni iniziali o preparatorie, durante le quali gli scopi della normativa comunitaria non possono ancora venire compromessi.
Mi sembra che sia proprio questo il significato delle eccezioni alla norma generale di cui al n. 1 dell'art. 3 del regolamento n. 1035/72; contemplate dai nn. 2 e 3 dello stesso articolo.
Trattasi di eccezioni che riguardano essenzialmente le operazioni compiute nella fase iniziale del circuito di commercializzazione e/o trasformazione dei prodotti.
In particolare, la lett. a) del n. 2 del sopra menzionato art. 3 stabilisce che « i prodotti venduti o forniti dal produttore a centri di condizionamento e d'imballaggio o a centri di deposito o avviati dall'azienda del produttore verso tali centri »« (...) non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di qualità all'interno di uno Stato membro ».
5.
La frutta trasportata dal Maniglier, cui si riferisce il presente procedimento è assoggettata alle norme comuni di qualità ( 3 ) e le operazioni di cui essa costituisce oggetto dovrebbero pertanto in linea di principio essere conformi alle predette norme, secondo il principio generale stabilito dal n. 1 dell'art. 3 del regolamento n. 1035/72. Ciò varrebbe anche per l'operazione di vendita effettuata dal produttore al commerciante Maniglier (...) se il regolamento non contemplasse una deroga che la riguarda.
Orbene, detto commerciante sostiene che, dopo aver acquistato la frutta direttamente dai produttori ed averla trasportata per proprio conto nel suo stabilimento, sito al di fuori della zona di produzione, si accingeva ad effettuare le necessarie operazioni di « calibratura, etichettatura e normalizzazione » preliminari all'offerta al pubblico e, quindi, ad ogni successiva attività di commercializzazione.
Se le cose stanno effettivamente così, l'insieme delle operazioni di cui trattasi — vendita dal produttore al commerciante, trasporto e scarico della merce nei locali del compratore — sembra poter manifestamente rientrare nell'eccezione di cui alla lett. a) del n. 2 dell'art. 3 del regolamento n. 1035/72.
Spetta naturalmente al giudice nazionale valutare la prova prodotta dall'imputato nel procedimento principale circa la destinazione della merce acquistata e le operazioni alle quali detta merce sarebbe stata sottoposta.
6.
Considerato quanto sopra, suggerisco alla Corte di giustizia di risolvere la questione pregiudiziale sollevata dal tribunal de police di Chaumont come segue:
« L'acquisto diretto di frutta da parte di un commerciante presso produttori di una determinata zona e l'avviamento della stessa allo stabilimento di detto commerciante, sito al di fuori di detta zona, non debbono essere considerati atti di fornitura o di commercializzazione soggetti al rispetto degli obblighi di cui al n. 1 dell'art. 3 del regolamento del Consiglio n. 1035/72, qualora dette operazioni rientrino in uno dei casi contemplati nel n. 2 dello stesso articolo. »
( *1 ) Traduzione dal portoghese.
( 1 ) Vedi sentenza 7 febbraio 1973, causa 39/72, Commissione/ Italia, Racc. 1973, pag. 101, e sentenza 10 ottobre 1973, causa 34/73, Variola, Racc. 1973, pag. 981.
( 2 ) Vedi sentenza 29 novembre 1978, causa 83/78, Pigs Marketing Board, Race. 1978, pag. 2347.
( 3 ) Per quanto riguarda le pesche e le albicocche: regolamento n. 23, artt. 2 e 3 ed allegato II/4 e II/7 (GU del 20.4.1962, n. 30, pag. 965) il cui punto VI stabilisce l'obbligo di apporre marchi di qualità sulle cassette Hi fruita.
Per quanto riguarda le pere: regolamento 27 luglio 1971, n. 1641/71 (GU del 31.7.1971, L 172, pag. 1) che stabilisce anch'esso nel punto VI del suo allegato, l'obbligo di apporre marchi di qualità sulle cassette.
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